La nuova regolamentazione dei SOA

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La nuova regolamentazione dei SOA
La nuova regolamentazione
dei SOA e il loro utilizzo
come fonte energetica
Laura Gemma Brenzoni
La nuova regolamentazione dei
SOA
Reg. (CE) n.1069/2009
del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg.
(CE) n.1774/2002
Reg. (CE) n.142/2011
della Commissione del 25
febbraio 2011 in applicazione del precedente
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«sottoprodotti di origine animale», corpi interi
o parti di animali, prodotti di origine animale o
altri prodotti ottenuti da animali, non destinati
al consumo umano,…………….
L'infinito mondo dei SOA
PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine
animale non è un’opzione realistica, dato che
comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi
per l’ambiente
l’utilizzo sicuro di un’ampia gamma di sottoprodotti
di origine animale, a condizione che siano ridotti al
minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro
interesse per tutti i cittadini
PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
•le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità
d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei
prodotti derivati ad un ampio numero di settori
produttivi, in particolare per la produzione di energia
•l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe
implicare rischi sanitari che vanno ridotti al minimo
•rivedere le regole generali in modo che siano
proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli
animali
Chiarezza su finalità
Finalità del Regolamento SOA
SOA
« per
legge »
SOA
« per scelta »
Trattamento, lavorazione
trasformazione
Prodotti
derivati
Trattamento, lavorazione
trasformazione
Decisione dell’operatore
Irreversibile
Prodotti di origine
animale o materiale
non trasformato
idoneo per consumo
umano
Pacchetto igiene
Tra i sottoprodotti “per scelta” ricadono anche i motivi
commerciali:
- prodotti di origine animale che possono essere
destinati al consumo umano a norma della legislazione
comunitaria;
- materie prime per la produzione di prodotti di origine
animale.
in ogni caso, la decisione di un operatore, è
irreversibile e devono essere destinati a fini
diversi dall’alimentazione umana
La responsabilità primaria per lo svolgimento di
operazioni nel rispetto del Regolamento deve
spettare agli operatori
l’interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute
pubblica e degli animali impone che venga istituito un
sistema di raccolta e smaltimento al fine di
garantire l’impiego sicuro o lo smaltimento sicuro
dei sottoprodotti che non possono essere utilizzati o
che non sono utilizzati per motivi economici
SMALTIMENTO O UTILIZZO SICURO
Rendering
Incenerimento
Petfood
Compostaggio
Bio-gas
Chiarezza della responsabilità di operatori e
Stati Membri
 Obblighi degli operatori: soddisfare quei requisiti
Regolamento che sono pertinenti alla loro attività
del

Tracciabilità
 Registrazione o riconoscimento
 Own checks e, quando applicabile, HACCP
 Obblighi degli Stati membri: Controlli ufficiali

Assicurare un adeguato sistema in atto
 Controllo delle attività
 Controllo dell’invio dei SOA e prodotti derivati verso gli altri
Stati Membri
Un inizio .......una fine
Punto di partenza (Starting point) (art.4 (1) – art.21)- il
momento in cui “nasce” un SOA e quindi da quel momento ricade
nel Regolamento
Il punto di partenza viene dettato dalla normativa ( by law)
oppure è una decisione dell'OSA (by choice), da quel momento
irreversibile.
Punto finale (End point) (art.5) il momento in cui un P.D. può
essere commercializzato senza più alcun rischio significativo per la
salute pubblica e quindi non ricade più nel Reg. (artt.35 e 36)
oppure ricade in normativa specifica (art.33) es. cosmetici,
medicinali ecc.
La condizione è che gli operatori garantiscano
il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli
animali attraverso:
- la provenienza sicura (art. 37)
-il trattamento sicuro (art 38), qualora la
provenienza sicura non garantisca un contenimento
sufficiente; oppure
- verificando che i prodotti siano impiegati
esclusivamente per usi finali sicuri (art 39), qualora
il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente
contenimento dei rischi
RICONOSCIMENTO
Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale
che presentano un livello di rischio considerevole per la
salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo
negli stabilimenti o negli impianti preventivamente
riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente
Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti
di trasformazione e ad altri stabilimenti di
manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti
direttamente o indirettamente pertinenti per la
sicurezza della catena dei mangimi
Regolamento (CE) 1069/2009
Articolo 24
Riconoscimento di stabilimenti o impianti
g) Attività di trasformazione di sottoprodotti
di origine animali e/o di prodotti derivati in
biogas o compost;
DIREZIONE GENERALE SANITA’
RICONOSCIMENTO
Procedura domanda :
ISTANZA
ISPEZIONE PREVENTIVA ASL
o REGIONE
REQUISITI relativi
all’infrastruttura e alle
attrezzature necessarie ad
assicurare le procedure
operative previste (art.27, a))
RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO
Max 3 mesi
ISPEZIONE ASL o REGIONE
Max 3 mesi (3 +3)
RICONOSCIMENTO DEFINITIVO
TUTTI I REQUISITI
pertinenti fissati a norma art.27
(es. convalida trattamento, se
imp.trasformazione)
Trasformazione in impianti di compost e biogas
Nell'interesse della coerenza della legislazione
europea, i processi volti a trasformare sottoprodotti
di origine animale e prodotti derivati in biogas o in
compost devono essere conformi alle norme sanitarie
del Regolamento 1069/2009, nonché alle misure di
tutela ambientale di cui alla Dir. 2008/98/CE.
Trasformazione in impianti di compost e biogas
D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (recante «Norme in materia
ambientale»)
Parte Prima disposizioni comuni e principi generali;
Parte seconda le norme sulla VAS, la VIA e l'IPPC;
Parte terza la disciplina relativa alla difesa del suolo e alla tutela delle
acque;
Parte quarta la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti;
Parte quinta le norme sulla tutela dell'aria;
Parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente
L. 75/10: Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti
D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
DGR n. 3298 del 18 aprile 2012 “Linee guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della
normativa nazionale in materia“
D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”
Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani;
I materiali di Categoria 2 (art. 9) sono:
•Morti (malattie diverse da TSE)
•sottoprodotti non idonei al consumo umano
•presenza residui medicinali e agenti contaminanti
•letame + contenuto gastro intestinale
•fanghi e residui
I materiali di Categoria 2 (art. 9) sono:
•Prodotti di o.a. contenenti residui di farmaci o contaminanti (gruppo B,
punti 1) e 2), all.I, Dir. 96/23/CE);
•Gli animali e le parti di animali diversi da quelli di Categoria 1, morti
non in seguito a macellazione, ivi compresi gli animali abbattuti nel
quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;
•Letame e contenuto del tubo digerente;
•Materiali di o.a. provenienti dal trattamento delle acque reflue degli
macelli (diversi dalla cat.1) o degli impianti di trasformazione di cat.2;
•Prodotti di o.a., diversi dai materiali di cat.1, importati da Paesi Terzi
non conformi ai requisiti veterinari per le importazioni nella CE;
•Sottoprodotti di o.a. diversi da quelli di cat. 1 e 3.
•feti, ovociti, embrioni e sperma, pollame morto nell’uovo;
Smaltimento dei materiali di Categoria 2 (art.
13). Essi possono essere:
•compostati o trasformati in biogas:
• dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura
permanente del materiale risultante;
• se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo
contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro,
di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente
ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie
trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o
senza trasformazione preliminare;
I materiali di Categoria 3 (art. 10) sono:
a.
parti di animali macellati, idonee, ma non destinate al consumo umano
b. le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un
macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame
ante mortem:
- respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della
legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali;
- teste di pollame
- pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi
e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e
metatarsiche;
- setole di suini, piume;
c. sottoprodotti di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (CE) n.
853/2004 (deroghe)
I materiali di Categoria 3 (art. 10) sono:
d. sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, dopo essere
stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame
ante mortem
e. sottoprodotti di o.a. ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati
al consumo umano (compresi i ciccioli e le ossa sgrassate)
f. alimenti di o.a. o contenenti prodotti di o.a. o mangimi di o. a. non
più destinati al consumo umano per motivi commerciali o qualsiasi altro
difetto che non presenti rischi per la salute umana e animale
i,j pesci per la produzione di farina, sottoprodotti freschi dei pesci
k. gusci, uova incrinate e sottoprodotti dai centri di incubazione
j. sangue, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, lana, peli, latte crudo da
animali che non presentano segni di malattie trasmissibilia uomo o ad
animali
k. pelli, zoccoli, corna, setole, piume, da animali idonei alla macellazione
l. rifiuti della ristorazione diversi da quelli di cat.1 (vettori
internazionali)
m. …………………………………………………
Smaltimento dei materiali di Categoria 3 (art.
14). Essi possono essere:
•compostati o trasformati in biogas;
Trasformazione in impianti di compost e biogas
Materiale categoria 2
(metodo 1 + colorazione)
Materiale categoria 3
Impianto di trasformazione
di categoria 2
Stallatico
Contenuto t.d.
Latte/colostro/pbl
Uova/ovoprodotti
Impianto
Biogas/compostaggio
riconosciuto
Trasformazione in impianti di compost e biogas
UNITA’ DI
PASTORIZZAZIONE/IGIENIZZAZIONE
Trasformazione in impianti di biogas
NORME DI TRASFORMAZIONE
Requisiti minimi (per i materiali di categoria 3):
 Dimensione massima pezzi: 12 mm
 Temperatura minima: 70°C
 Durata minima di permanenza nell’unità di p/i: 60 minuti
Trasformazione in impianti di biogas
A. UNITA’ OBBLIGATORIA DI
PASTORIZZAZIONE/IGIENIZZAZIONE
 Controllo andamento T nel tempo
 Registrazione continua dei risultati
 Sistema di sicurezza per impedire T insufficiente
B. ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DI
VEICOLI/CONTENITORI IN USCITA
Trasformazione in impianti di biogas
DEROGA:
L’unità
di
PASTORIZZAZIONE/IGIENIZZAZIONE
obbligatoria se:
non
è
 SOA di cat.2 sono stati sottoposti a metodo di trasformazione 1 (o
da 1 a 5 o 7 , se di categoria 3)
 SOA di categoria 3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in
altro impianto riconosciuto
 SOA
che
possono
essere
usati
senza
trasformazione
(stallatico,contenuto t.d., latte/colostro, uova/ovoprodotti, se
escluso rischio di trasmissione di malattie gravi)
 SOA da idrolisi alcalina
 Altri SOA (all.V, capo I, sez. I), se autorizzati da AC
Impianto annesso allevamento
 distanza adeguata tra l’impianto e la zona dove
sono tenuti gli animali (a meno che non impieghi
solo stallatico proprio)
 totale separazione fisica tra l’impianto e : animali,
mangime, lettiere, se necessario, con recinzioni
biogas
Compostaggio
Trasformazione in impianti di biogas
L’autorità competente può autorizzare l’impiego di
altri parametri di trasformazione standardizzati,
purché il richiedente dimostri la riduzione al minimo
dei rischi biologici
CONVALIDA
all.V, capo III, sez. 2
Residui i Digestione e Compost
•Escherichia coli oppure
•Enterococaceae
(n=5,c=1,m=1000,M=5000 in
1 g)
e
Campioni prelevati nel corso o al
termine della trasformazione
e
•Salmonella assente in 25 g
(n=5,c=0,m=0,M=0)
Campioni prelevati nel corso o al
termine del magazzinaggio
Esclusioni registrazione/riconoscimento
Impianti di biogas e compostaggio
annessi all’azienda agricola (allevamento) che, in conformità al DM 7
aprile 2006, introducono come unico ed esclusivo sottoprodotto di
origine animale lo stallatico, comprendente anche gli “effluenti di
allevamento” così come definiti dal DM 7 aprile 2006, alle seguenti
condizioni:
• lo stallatico deve essere prodotto dalla stessa azienda cui è annesso
l’impianto di biogas, oppure
• lo stallatico può provenire anche da altre aziende, purché
appartenenti allo stesso consorzio interaziendale (dell’azienda cui è
annesso l’impianto di biogas), oppure da aziende con le quali è stato
stipulato un contratto di valorizzazione dell’effluente aziendale di
durata pluriennale, previsto dalla DGR 2208/2011, in quanto
equiparabili ai consorzi interaziendali (DGR n. 3298 del 18 aprile
2012 al punto 4.3.11).
Esclusioni registrazione/riconoscimento
Impianti di biogas e compostaggio
Qualora tali impianti siano situati all’interno o accanto a siti in cui si
detengono animali d’allevamento, devono essere rispettati i requisiti di cui
all’All. V, Capo I, sezione 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 142/2011 e
cioè: l’impianto di biogas deve essere fisicamente separato, se
necessario
mediante
recinzioni,
e
a
distanza
appropriata
dall’allevamento.
L’esclusione dall’obbligo di riconoscimento deve essere specificatamente
verificata dalla Conferenza dei servizi che valuta le richieste di
autorizzazione per la produzione di energia degli impianti di digestione
anerobica o compostaggio. Qualora tali impianti siano situati all’interno o
accanto a siti in cui si tengono animali d’allevamento, la Conferenza verifica
che la disposizione di cui all’All. V Capo I sezione 1 punto 3 del regolamento
(UE) n. 142/2011 sia rispettata in sede di progetto.
Esclusioni registrazione/riconoscimento
Impianti di biogas e compostaggio
che introducono rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 o miscele di
tali rifiuti con: stallatico, contenuto del tubo digerente separato da
quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte,
sottoprodotti derivanti dal processo di trattamento e trasformazione del
latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e
sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lett,. f) del regolamento
1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lett. m)
del Regolamento (CE) 852/2004, non annessi ad allevamento di animali
annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso se introducono SOA derivanti
da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal
medesimo impianto
Linee guida regionali
Documentazione e registri
Tutti gli Operatori coinvolti nella filiera dei SOA/PD
devono:
- Tenere le registrazioni di ogni movimentazione
e relativi documenti commerciali/certificati
sanitari
- Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD
siano scortati da documento di trasporto e
quando necessario dal certificato sanitario
Documentazione e registri
Linee guida regionali
8 - Documento commerciale
Durante il trasporto sul territorio nazionale, i SOA ed i prodotti
derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui
all’Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.
E’ consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’utilizzo di un
documento commerciale semplificato per i materiali di categoria 1, 2
e 3 (Allegato).
Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore
(speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il
colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato
Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di
CATEGORIA ……. ai sensi del Regolamento 1069/2009
9 – Rintracciabilità/Registri
Le persone che spediscono, trasportano e ricevono
SOA e/o prodotti derivati devono tenere il registro
delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento
(CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali
e certificati sanitari, ove presenti.
Grazie
per l’attenzione !