accordo quadro per la definizione di linee guida in tema di contratti
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accordo quadro per la definizione di linee guida in tema di contratti
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA Addì 13 ottobre 2005 in Milano Tra CONFARTIGIANATO, CNA, CLLAI, CASARTIGIANI della Lombardia e CGIL, CISL, UIL della Lombardia riaffermato - che il tessuto socio-economico lombardo rappresenta, in ragione della sua articolazione e complessità, territorio di elezione nel quale determinare la realizzazione del “nuovo” contratto di apprendistato; - l’importanza che l’apprendistato ha rivestito e riveste tuttora nel settore dell’artigianato lombardo, che occupa oltre il 40% degli apprendisti, come importante strumento per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e per il conseguimento di una qualificazione professionale; considerato che - a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003 l’istituto dell’apprendistato risulta profondamente trasformato, per cui si rende necessario un aggiornamento delle attuali normative da parte delle istituzioni e delle parti sociali, affinché possano esplicare appieno le proprie potenzialità; condivisa - la necessità di individuare in sede interconfederale, anche in relazione all’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni, linee guida da assumere nella concertazione con la Regione; visto - l’accordo interconfederale regionale del 6.5.2005; CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione 1 ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA le parti convengono sulla necessità di individuare linee guida in materia di apprendistato professionalizzante, da assumere prioritariamente nella concertazione con la Regione. La decorrenza della nuova regolamentazione, individuata dalla Regione d’intesa con le parti sociali, si applicherà per i settori già disciplinati in materia di apprendistato professionalizzante da contratti collettivi. Per gli altri settori la decorrenza avrà efficacia dalla entrata in vigore dello specifico contratto collettivo: fino a quel momento continuerà a trovare applicazione la previgente normativa. Le linee guida si basano sui seguenti principi. 1. Principi generali 1.1. L’apprendistato, a differenza degli altri settori produttivi, rappresenta per l’artigianato uno strumento fondamentale per la costruzione della professionalità da inserire nell’impresa e nel mercato del lavoro: questa sua specificità va quindi salvaguardata e valorizzata. 1.2. L’istituto del nuovo apprendistato si colloca, sia all’interno del percorso di istruzione e di formazione professionale, sia in quello dell’accesso al lavoro. Ne consegue che l’acquisizione di competenze trasferibili da parte del soggetto in apprendistato debba quindi essere assicurata dalla legislazione regionale, prevedendo adeguate risorse nel quadro delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato. 1.3. Al fine di assicurare la più ampia trasferibilità delle competenze acquisite, è opportuno che la definizione dei profili formativi abbia validità nazionale, fatte salve integrazioni e specificazioni determinate da atti delle singole Regioni. Le parti convengono quindi di costituire con la Regione Lombardia tavoli settoriali finalizzato a individuare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. La relativa definizione dei profili formativi da parte della Regione deve essere tale da garantire la trasferibilità delle competenze acquisite. 1.4. La qualificazione per il cui conseguimento si instaura un contratto di apprendistato professionalizzante, rappresenta l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti che si realizza in una situazione lavorativa e formativa. CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione 2 ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA 1.5. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile nel libretto formativo e potrà essere realizzata anche attraverso la valorizzazione di modalità di formazione in alternanza, on the job ed in affiancamento. 1.6. L’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, volta al conseguimento della qualificazione, sarà individuata – quanto a contenuti e durata della relativa formazione – in diretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso dal giovane con contratto di apprendistato. 1.7. Un sistema specifico di realizzazione della formazione agli apprendisti per i settori dell’artigianato che valorizzi il ruolo del sistema bilaterale, anche alla luce delle precedenti esperienze già realizzate, attraverso: − l’accertamento della conformità dei piani formativi; − le modalità di erogazione della formazione in coerenza con i profili formativi definiti dalla contrattazione collettiva; − il monitoraggio dei risultati delle attività formative, anche mediante l’individuazione della figura di un “tutor formativo” con funzioni di raccordo con il tutor aziendale. 1.8. Il piano formativo – redatto in forma scritta e allegato al contratto di apprendistato dovrà contenere menzione del titolo di studio e qualifica professionale eventualmente posseduti, delle aree tematiche oggetto di intervento formativo, delle modalità con cui quest’ultimo verrà realizzato, delle ore di formazione formale che verranno erogate, delle competenze e qualificazione che il giovane dovrà acquisire. Dovrà altresì necessariamente contenere l’indicazione del tutor, nonché della funzione che quest’ultimo svolgerà nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo potrà essere predisposto anche utilizzando progetti standard elaborati dagli enti bilaterali sulla base delle indicazioni della contrattazione collettiva di categoria. Al fine di accertarne la conformità, le imprese che intendono assumere apprendisti debbono inoltrare preventivamente domanda, corredata dal piano formativo individuale alla competente struttura territoriale degli enti bilaterali dell’artigianato, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva dei contenuti del piano formativo individuale, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Il suddetto parere di conformità è reso a tutte le aziende indipendentemente dal fatto che siano iscritte o meno all’ente bilaterale. Nel caso di utilizzo dei progetti standard, ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. 1.9. Le relative procedure saranno definite con successivo accordo. 2. Formazione 2.1. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione 3 ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA 2.2. Per lo svolgimento della formazione risulterà fondamentale la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. La formazione, le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000 ed ai contratti collettivi di categoria. 2.3. la formazione formale di cui all’art. 49, c. 5, lett. a) del D.lgs. n. 276/03, nella misura di almeno 120 ore annue, deve avere le seguenti caratteristiche: - svolta in ambiente organizzato e strutturato (in un’istituzione scolastica/formativa o nel luogo di lavoro, sulla base delle specifiche previsioni della contrattazione collettiva); assistita da figure professionali competenti; esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi, supporti all’apprendimento; con esiti verificabili e certificabili. Infine le parti convengono che • • i profili formativi e le linee guida della formazione in relazione alle professionalità richieste, verranno definiti in accordo fra le parti a livello settoriale e proposti alla Regione per gli adempimenti previsti dalle norme di legge, anche utilizzando le indagini sui fabbisogni formativi dell’EBNA e dell’ISFOL. in caso di modifiche delle vigenti disposizioni, si incontreranno per valutare le eventuali modifiche al presente accordo. Letto, confermato sottoscritto Sigle sindacali: Confartigianato Lombardia – Cna – Claai – Casartigiani - Cgil – Cisl – Uil CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione 4