accordo quadro per la definizione di linee guida in tema di contratti

Transcript

accordo quadro per la definizione di linee guida in tema di contratti
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA
Addì 13 ottobre 2005 in Milano
Tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CLLAI, CASARTIGIANI della Lombardia
e
CGIL, CISL, UIL della Lombardia
riaffermato
- che il tessuto socio-economico lombardo rappresenta, in ragione della sua
articolazione e complessità, territorio di elezione nel quale determinare la
realizzazione del “nuovo” contratto di apprendistato;
- l’importanza che l’apprendistato ha rivestito e riveste tuttora nel settore
dell’artigianato lombardo, che occupa oltre il 40% degli apprendisti, come
importante strumento per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e per il
conseguimento di una qualificazione professionale;
considerato che
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003 l’istituto dell’apprendistato risulta
profondamente trasformato, per cui si rende necessario un aggiornamento delle
attuali normative da parte delle istituzioni e delle parti sociali, affinché possano
esplicare appieno le proprie potenzialità;
condivisa
- la necessità di individuare in sede interconfederale, anche in relazione all’art. 49 del
d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni, linee guida da assumere nella
concertazione con la Regione;
visto
- l’accordo interconfederale regionale del 6.5.2005;
CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione
1
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA
le parti
convengono sulla necessità di individuare linee guida in materia di apprendistato
professionalizzante, da assumere prioritariamente nella concertazione con la Regione.
La decorrenza della nuova regolamentazione, individuata dalla Regione d’intesa con le
parti sociali, si applicherà per i settori già disciplinati in materia di apprendistato
professionalizzante da contratti collettivi.
Per gli altri settori la decorrenza avrà efficacia dalla entrata in vigore dello specifico
contratto collettivo: fino a quel momento continuerà a trovare applicazione la previgente
normativa.
Le linee guida si basano sui seguenti principi.
1. Principi generali
1.1. L’apprendistato, a differenza degli altri settori produttivi, rappresenta per l’artigianato
uno strumento fondamentale per la costruzione della professionalità da inserire
nell’impresa e nel mercato del lavoro: questa sua specificità va quindi salvaguardata e
valorizzata.
1.2. L’istituto del nuovo apprendistato si colloca, sia all’interno del percorso di istruzione e
di formazione professionale, sia in quello dell’accesso al lavoro. Ne consegue che
l’acquisizione di competenze trasferibili da parte del soggetto in apprendistato debba
quindi essere assicurata dalla legislazione regionale, prevedendo adeguate risorse nel
quadro delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato.
1.3. Al fine di assicurare la più ampia trasferibilità delle competenze acquisite, è opportuno
che la definizione dei profili formativi abbia validità nazionale, fatte salve integrazioni e
specificazioni determinate da atti delle singole Regioni.
Le parti convengono quindi di costituire con la Regione Lombardia tavoli settoriali
finalizzato a individuare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante.
La relativa definizione dei profili formativi da parte della Regione deve essere tale da
garantire la trasferibilità delle competenze acquisite.
1.4. La qualificazione per il cui conseguimento si instaura un contratto di apprendistato
professionalizzante, rappresenta l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti che
si realizza in una situazione lavorativa e formativa.
CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione
2
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA
1.5. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile nel libretto formativo e potrà
essere realizzata anche attraverso la valorizzazione di modalità di formazione in
alternanza, on the job ed in affiancamento.
1.6. L’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, volta al
conseguimento della qualificazione, sarà individuata – quanto a contenuti e durata della
relativa formazione – in diretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione,
avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso dal giovane
con contratto di apprendistato.
1.7. Un sistema specifico di realizzazione della formazione agli apprendisti per i settori
dell’artigianato che valorizzi il ruolo del sistema bilaterale, anche alla luce delle precedenti
esperienze già realizzate, attraverso:
− l’accertamento della conformità dei piani formativi;
− le modalità di erogazione della formazione in coerenza con i profili formativi definiti
dalla contrattazione collettiva;
− il monitoraggio dei risultati delle attività formative, anche mediante l’individuazione
della figura di un “tutor formativo” con funzioni di raccordo con il tutor aziendale.
1.8. Il piano formativo – redatto in forma scritta e allegato al contratto di apprendistato dovrà contenere menzione del titolo di studio e qualifica professionale eventualmente
posseduti, delle aree tematiche oggetto di intervento formativo, delle modalità con cui
quest’ultimo verrà realizzato, delle ore di formazione formale che verranno erogate, delle
competenze e qualificazione che il giovane dovrà acquisire. Dovrà altresì necessariamente
contenere l’indicazione del tutor, nonché della funzione che quest’ultimo svolgerà
nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo potrà essere predisposto
anche utilizzando progetti standard elaborati dagli enti bilaterali sulla base delle
indicazioni della contrattazione collettiva di categoria.
Al fine di accertarne la conformità, le imprese che intendono assumere apprendisti
debbono inoltrare preventivamente domanda, corredata dal piano formativo individuale
alla competente struttura territoriale degli enti bilaterali dell’artigianato, la quale
esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva dei contenuti del piano formativo individuale, finalizzato al
conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Il suddetto parere di conformità è reso a tutte le aziende indipendentemente dal fatto che
siano iscritte o meno all’ente bilaterale. Nel caso di utilizzo dei progetti standard, ove l’ente
bilaterale non si esprima nel termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta,
questa si intenderà accolta.
1.9. Le relative procedure saranno definite con successivo accordo.
2. Formazione
2.1. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle
future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all’impresa,
dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato.
CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione
3
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DI LINEE-GUIDA IN TEMA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE PER LA LOMBARDIA
2.2. Per lo svolgimento della formazione risulterà fondamentale la presenza di un tutor
aziendale con formazione e competenze adeguate.
La formazione, le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al Decreto
del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000 ed ai contratti collettivi di categoria.
2.3. la formazione formale di cui all’art. 49, c. 5, lett. a) del D.lgs. n. 276/03, nella misura di
almeno 120 ore annue, deve avere le seguenti caratteristiche:
-
svolta in ambiente organizzato e strutturato (in un’istituzione
scolastica/formativa o nel luogo di lavoro, sulla base delle specifiche previsioni
della contrattazione collettiva);
assistita da figure professionali competenti;
esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi,
supporti all’apprendimento;
con esiti verificabili e certificabili.
Infine le parti convengono che
•
•
i profili formativi e le linee guida della formazione in relazione alle professionalità
richieste, verranno definiti in accordo fra le parti a livello settoriale e proposti alla
Regione per gli adempimenti previsti dalle norme di legge, anche utilizzando le
indagini sui fabbisogni formativi dell’EBNA e dell’ISFOL.
in caso di modifiche delle vigenti disposizioni, si incontreranno per valutare le
eventuali modifiche al presente accordo.
Letto, confermato sottoscritto
Sigle sindacali: Confartigianato Lombardia – Cna – Claai – Casartigiani - Cgil – Cisl – Uil
CISL USR Lombardia – Sito internet: www.lombardia.cisl.it – Dipartimenti – Artigianato - Contrattazione
4