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Presentazione standard di PowerPoint
Città Metropolitana di Genova
Evento formativo
Costruzioni in zona sismica: aspetti
procedurali ed amministrativi relativi
alle attività di deposito, controllo ed
autorizzazione dei progetti
Auditorium Eugenio Montale - Teatro Carlo Felice
Genova, 13 novembre 2015, h 17-20.30
Ing. Pietro Bellina (Direttore della Direzione Territorio e Mobilità)
Ing. Gianni Marchini (Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità)
Ing. Andrea Balbi (Funzionario della Direzione Territorio e Mobilità)
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO
I.
Normativa nazionale e regionale in materia sismica e di opere in
calcestruzzo armato/struttura metallica
II.
Istruzioni e modulistica della Città Metropolitana di Genova
III.
Buone pratiche per la presentazione dei progetti
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NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
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NORMATIVA NAZIONALE
• D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”
Parte II “Normativa tecnica per l'edilizia”
–
Capo I (artt. 52-63) “Disposizioni di carattere generale”
–
Capo II (artt. 64-76) “Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”
–
Capo IV (artt. 83-106) “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”
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NORMATIVA NAZIONALE
Norme recepite ma non abrogate dal D.P.R. 380/2001:
• L. 1086/1971 “Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura
metallica”
• L. 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”
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Art. 52 (L) D.P.R. 380/2001
(Tipo di strutture e norme tecniche)
“1.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i
vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno.
…
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati
dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
su conforme parere dello stesso Consiglio.
…”
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Art. 53 (L) D.P.R. 380/2001
(Definizioni)
“1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte
da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che
assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali
si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di
natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico
voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. ”
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Art. 64 (L) D.P.R. 380/2001
(Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita')
“1.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da
assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumita'.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati,
nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”
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Art. 65 (R) D.P.R. 380/2001
(Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
“1.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal
costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al
competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il
tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia
nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
(segue )
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Art. 65 (R) D.P.R. 380/2001
(Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
… 4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso
della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere
di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con
gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori
deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia,
sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
all'articolo 59;
laboratori di cui
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie …
(segue )
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Art. 65 (R) D.P.R. 380/2001
(Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
… 7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.”
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Art. 66 (L) D.P.R. 380/2001
(Documenti in cantiere)
“1.
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma
1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati
all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore
dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente,
ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.”
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Art. 67 (L, co. 1, 2, 4, 8; R, co. 3, 5, 6, 7) D.P.R. 380/2001
(Collaudo statico)
“1.
Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo
statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori
e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore
scelto dal committente e la contestuale
dichiarazione di accettazione
dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto
obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia
di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
(segue )
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Art. 67 (L, co. 1, 2, 4, 8; R, co. 3, 5, 6, 7) D.P.R. 380/2001
(Collaudo statico)
… 5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne
da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo
per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
difficolta' tecniche e da complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di collaudo
in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente,
dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre
presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.”
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Art. 68 (L) D.P.R. 380/2001
(Controlli)
“1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio
vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il
compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente
testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per
conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un
ufficio tecnico con a capo un ingegnere.”
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Art. 69 (L) D.P.R. 380/2001
(Accertamenti delle violazioni)
“1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli
adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verra' inoltrato
all'Autorita' giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70.”
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Art. 70 (L) D.P.R. 380/2001
(Sospensione dei lavori)
“1. Il
dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto
a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e
al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti
dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.”
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Art. 83 (L) D.P.R. 380/2001
(Opere disciplinate e gradi di sismicita')
“1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di
cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati
del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla
formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori
attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.”
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Art. 90 (L) D.P.R. 380/2001
(Sopraelevazioni)
“1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel
complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente
capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della
struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile
realizzare in sopraelevazione e l'idoneita’ della struttura esistente a sopportare il
nuovo carico.”
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Art. 93 (R) D.P.R. 380/2001
(Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)
“1.
Nelle
zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei
lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico
della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e
dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
(segue )
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Art. 93 (R) D.P.R. 380/2001
(Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)
… 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terrenoopera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al
presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta,
ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.”
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Art. 94 (L) D.P.R. 380/2001
(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
“1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di
cui all'articolo 83, non
si
possono
iniziare
lavori
senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene
comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua
competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.”
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Art. 96 (L) D.P.R. 380/2001
(Accertamento delle violazioni)
“1.
I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena accertato
un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo
verbale
trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della
regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorita'
giudiziaria competente con le sue deduzioni.”
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Art. 97 (L) D.P.R. 380/2001
(Sospensione dei lavori)
“1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente
agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a
mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al
comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per
l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia
dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.”
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Art. 98 (L) D.P.R. 380/2001
(Procedimento penale)
“1.
Se
nel
corso
del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la
necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' consulenti,
scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra
tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare un funzionario
dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme del
presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.”
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Art. 103 (L) D.P.R. 380/2001
(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)
“1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
all'articolo 83 gli
ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le
guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province
e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni,
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme.
le
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.”
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Art. 104 (L) D.P.R. 380/2001
(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)
“1. Tutti coloro
che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato
una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione
sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia,
accerta la conformita' del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e
l'idoneita' della parte gia' legittimamente realizzata a resistere all'azione delle
possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico
autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro
due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione
possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune
modifiche del progetto, l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente
all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie.
(segue )
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Art. 104 (L) D.P.R. 380/2001
(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)
… In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al
denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione puo', per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra,
termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte gia'
realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla
la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia' costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le
disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”
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Art. 18 L.R. 63/2009
(Applicazione dell'articolo 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001)
“1.
L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul
territorio regionale, dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione
all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n.
1308 (D.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della
Regione Liguria) può essere effettuato sulla base della dichiarazione del
progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della
struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei
parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14
gennaio 2008 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della
dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico.”
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NORMATIVA REGIONALE (LIGURIA)
Leggi regionali che hanno trasferito/delegato alle Province
le funzioni regionali in materia di opere in calcestruzzo
armato/struttura metallica e in zona sismica:
• L.R. 29/1983
• L.R. 52/1984
• L.R. 29/1988
• L.R. 3/1999
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NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE (LIGURIA)
Città Metropolitana di Genova: Istituzione (dal 01/01/2015) e
funzioni
• L. 56/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”
• L.R. 15/2015 “Disposizioni di riordino delle
funzioni conferite alle Province in attuazione
della Legge 7 aprile 2014, n. 56”
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D.G.R. 1362/2010
(CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE LIGURIA)
Comuni nel territorio della Città Metropolitana di Genova:
3 in Zona 4 (Sismicità Bassissima)
63 in Zona 3 (Sismicità Bassa)
Genova suddiviso in Zona 4 e Zona 3
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D.G.R. 1362/2010
(CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE LIGURIA)
Comune di Genova suddiviso in Unità Urbanistiche:
61 in Zona 4 (Sismicità Bassissima)
11 in Zona 3 (Sismicità Bassa)
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NORMATIVA REGIONALE (LIGURIA)
• L.R. 29/1983 e s.m.i. “Costruzioni in zone
sismiche – Deleghe e norme urbanistiche
particolari”
Titolo II “Modifiche ed integrazioni della Legge 2
febbraio 1974, n. 64. Delega di funzioni amministrative”
Leggi regionali che negli ultimi anni hanno modificato e/o integrato il
provvvedimento originario: L.R. 50/2012, L.R. 11/2013, L.R. 23/2013,
L.R. 40/2013, L.R. 41/2014
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Art. 5 bis L.R. 29/1983
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)
“1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche
per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale al fine di
garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate
alle province ai sensi dell'articolo 8 della presente legge individua:
a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli
che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere
sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di
perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle
procedure di cui alla presente legge.
(segue )
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Art. 5 bis L.R. 29/1983
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)
… 1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi
individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a)
e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti
dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modificazioni ed integrazioni.”
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria ai sensi
dell’art. 5 bis della L.R. 29/1983:
•
D.G.R. 1184/2013 “Art. 5 bis della l.r. n. 29/1983. Prima
individuazione degli interventi non soggetti all’autorizzazione
sismica ai fini dell’avvio dei lavori di cui all’art. 94 del d.p.r. n.
380/2001”
•
D.G.R. 1662/2013 “Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983.
Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi
sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini
applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone
sismiche”
•
D.G.R. 1664/2013 “Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri
per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone
sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie”
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Art. 6 L.R. 29/1983
(Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)
“1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione,
di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati
al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della
legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (…) del progetto esecutivo riguardante le
strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le
costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (…) …
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la
congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico,
nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
(segue )
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Art. 6 L.R. 29/1983
(Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)
... 3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono
presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, il
quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione
presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo
trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.”
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con l’art. 6 della L.R. 29/1983:
D.G.R. 1107/2004 e s.m.i. “D.P.R. 6 giugno 2001 n.380. Costruzioni
in zona sismica. procedure per la presentazione dei progetti e
definizione dei criteri per l’espletamento dei controlli.”
“…
per i comuni classificati in zona 3:
- tutti i progetti devono essere depositati, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n.
380/2001;
per i comuni classificati in zona 4:
- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell’elenco allegato alla D.G.R. n.1384
del 7 novembre 2003 o inserite nell’elenco dell’allegato 1 del Decreto del capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 … (compresi gli interventi
sulle costruzioni esistenti), devono essere depositati ai sensi dell’art. 93 del D.P.R.
n. 380/2001; …”
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Art. 6 bis L.R. 29/1983
(Autorizzazione sismica)
… 2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni
classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del
d.p.r. 380/2001 …;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme
antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (…) convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31.
(segue )
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Art. 6 bis L.R. 29/1983
(Autorizzazione sismica)
… 3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di
comunicazione al richiedente del rilascio.
Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di
piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende
anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 …
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a
struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del
progetto, nonché dell'asseverazione è valida su richiesta dell'interessato anche agli
effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 ….”
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Elenchi delle cosiddette opere strategiche e sensibili
(rilevanti):
•
D.C.D.P.C.* 3685/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi
2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica»”
[*Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile]
•
D.G.R. 1384/2003 “Ordinanza n. 3274/2003. Articolo 2,
comma 4. Rischio sismico. Approvazione elenco edifici di
interesse
strategico e delle opere
infrastrutturali e del
programma temporale delle verifiche.”
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Elenchi delle cosiddette opere strategiche e sensibili
(rilevanti):
•
D.C.D.P.C. 3685/2003
(cfr. Allegato B al MOD.SIS 01
Modulo di Denuncia Integrata)
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Elenchi delle cosiddette opere strategiche e sensibili
(rilevanti):
•
D.G.R. 1384/2003
(cfr. Allegato B al MOD.SIS 01
Modulo di Denuncia Integrata)
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con l’art. 6 bis della L.R. 29/1983:
D.G.R. 1107/2004 e s.m.i. “D.P.R. 6 giugno 2001 n.380. Costruzioni
in zona sismica. procedure per la presentazione dei progetti e
definizione dei criteri per l’espletamento dei controlli.”
“ … gli interventi di sopraelevazione di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001
siano autorizzati prima dell’inizio dei lavori previa certificazione del competente
ufficio tecnico provinciale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile
realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il
nuovo carico;
…”
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Art. 7 L.R. 29/1983
(Certificato di rispondenza)
“1.
Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di
collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle
norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è
attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la
Provincia competente.”
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Art. 7 bis L.R. 29/1983
(Vigilanza e controllo)
“1. La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita il controllo
sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel
provvedimento di cui all'articolo 5 bis.
2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti nei comuni non compresi
nell'Allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a
campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.
3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a
campione.
3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire
l’applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla
Giunta regionale.”
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con l’art. 7 bis della L.R. 29/1983:
•
D.G.R. 1664/2013 “Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri
per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone
sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie”
“…
- i progetti depositati in zona a bassa sismicità [ndr: Zona Sismica 3] sono
soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un
minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante
estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto
strutturale depositato; …
- i progetti depositati in zona a bassa sismicità [ndr: Zona Sismica 3] sono
soggetti a controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione nella
percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato
semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione
presentati nei tre bimestri antecedenti;
(segue )
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con l’art. 7 bis della L.R. 29/1983:
•
D.G.R. 1664/2013 “Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri
per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone
sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie”
…
- Nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità [ndr: Zona Sismica 4]
sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di
nuova costruzione, inseriti nell’Elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 7.11.2003,
nonché nell’allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione
civile del 21.10.2003; …”
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con l’art. 7 bis della L.R. 29/1983:
•
D.G.R. 1664/2013
Criteri di determinazione
delle spese istruttorie da
versare alle Province
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Art. 8 L.R. 29/1983
(Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche)
“Sono
delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della
Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche con esclusione di quelle
relative alla costruzione, esercizio ed il collaudo degli impianti elettrici fino a 1.500
volts. In particolare la delega attiene all'effettuazione dei controlli previsti all'articolo
6, al rilascio del certificato o dell'attestato di cui all'articolo 7 della presente legge ed
alle seguenti funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , come modificata
ai sensi della presente legge:
…”
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con l’art. 8 della L.R. 29/1983:
•
L.R. 15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle
Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56”
Art. 4 (Funzioni delle Province)
“…
6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l’applicazione in modo omogeneo da
parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali
assicurare il costo del personale:
a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
b) controllo del conglomerato cementizio armato.”
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NORMATIVA NAZIONALE
• D.M.* 14/01/2008 “Norme Tecniche per le
Costruzioni”
[*Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento di Protezione Civile]
• Circolare** 617/2009 “Istruzioni per l’applicazione
delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al D.M. 14 gennaio 2008”
[**Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]
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Premessa D.M. 14/01/2008
“Le presenti Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi
05.11.1971, n. 1086, e 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per
l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e dell’art. 5 del decreto legge
28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.. Esse raccolgono in un unico organico testo le
norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali.”
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Cap. 1 D.M. 14/01/2008
(Oggetto)
“Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto,
l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro
richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche
in caso di incendio, e di durabilità.
Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono
essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei
prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle
opere.
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per
quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a
normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In
particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali
costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto
applicativo delle presenti norme.”
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Cap. 2 D.M. 14/01/2008
(Sicurezza e prestazioni attese)
Par. 2.1 (Principi fondamentali)
“… La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere
valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita
nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le
esigenze per le quali è stata progettata.
In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie
tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli,
perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere
l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare
gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire
le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni
sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni,
urti. … .”
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Cap. 2 D.M. 14/01/2008
(Sicurezza e prestazioni attese)
Par. 2.4 (Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento)
Vita nominale
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Cap. 2 D.M. 14/01/2008
(Sicurezza e prestazioni attese)
Par. 2.4 (Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento)
Classi d’uso
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Cap. 8 D.M. 14/01/2008
(Costruzioni esistenti)
Par. 8.3 (Valutazione della sicurezza)
“La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni
esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; …
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza
quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o
di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura),
significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso
anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con
variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche
solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne
riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
(segue )
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Cap. 8 D.M. 14/01/2008
(Costruzioni esistenti)
Par. 8.3 (Valutazione della sicurezza)
…Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della
costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi
interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel
complesso strutturale.
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o
imposizione di
limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli
interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza
prima e dopo l’intervento.
Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con
l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.”
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Cap. 8 D.M. 14/01/2008
(Costruzioni esistenti)
Par. 8.4 (Classificazione degli interventi)
“Si individuano le seguenti categorie di intervento:
- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle
presenti norme;
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente,
pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque
comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo
statico.
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del
comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento
effettuando la relativa valutazione della sicurezza.”
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Cap. 9 D.M. 14/01/2008
(Collaudo)
Par. 9.1 (Prescrizioni generali)
“Il
collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle
parti dell’opera che svolgono funzione portante.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando
vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e
collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.
Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del
collaudo statico.
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti
norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali
regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con
materiali diversi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il
collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con
particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
(segue )
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Cap. 9 D.M. 14/01/2008
(Collaudo)
Par. 9.1 (Prescrizioni generali)
…
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del
Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il
costruito.
...
c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle
prescrizioni contenute al Cap. 11 delle presenti norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di
accettazione fissati nel citato Cap. 11;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo,
previsti al Cap. 11;
e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire
dal Direttore dei lavori.
(segue )
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Cap. 9 D.M. 14/01/2008
(Collaudo)
Par. 9.1 (Prescrizioni generali)
…
Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione
nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni
considerate;
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come
prescritte nelle presenti norme;
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove
richiesta;
Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche
utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della
collaudabilità dell’opera, quali in particolare:
- prove di carico; … - prove sui materiali messi in opera,…; - monitoraggio
programmato di grandezze significative …”
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ISTRUZIONI E MODULI PER L’UTENZA
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ISTRUZIONI PER L’UTENZA
(Rev. 7 – Novembre 2015)
www.provincia.genova.it/sismica
•
DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento
armato e Zone sismiche (ex Diagramma di flusso – Procedura
ordinaria)
•
DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Accertamento
Conformita Sicurezza Strutturale
•
DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Accertamento
Conformita Sicurezza Strutturale – ALLEGATO (ex Diagramma di
flusso – Procedura violazione)
•
DTN.SIS 03 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Modalita
estrazione campione progetti-lavori (ex Modalità di estrazione del
campione)
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
Città Metropolitana di Genova
MODULI PER L’UTENZA
(Rev. 7 – Novembre 2015)
www.provincia.genova.it/sismica
•
MOD.SIS 01 Rev.7 [11-2015] – Modulo di Denuncia Integrata
•
MOD.SIS 08 Rev.7 [11-2015] – Dichiarazioni Asseverate
Progettisti
•
MOD.SIS 24
Istruttoria
•
MOD. UAP 31 Ed.0 Rev.3 (Modulo per la richiesta di accesso
agli atti)
Rev.7
[11-2015]
–
Dichiarazione
Spese
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Procedura ordinaria
denuncia, autorizzazione e controllo
delle opere in calcestruzzo armato /
struttura metallica e in zona sismica
nel territorio della Città Metropolitana
di Genova
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 Opere strutturali (opere di ingegneria civile; non meccanica, navale, ecc.)
 Opere a carattere definitivo (non provvisionale)
 Opere da iniziare (non già realizzate)
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D.G.R. 1362/2010
CLASSIFICAZIONE SISMICA VIGENTE DELLA REGIONE LIGURIA
Il territorio della Città Metropolitana di Genova è suddiviso in Zona Sismica 3
e Zona Sismica 4.
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D.G.R. 1184/2013
A. Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
B. opere ed interventi di minor rilevanza ai fini sismici, che assolvono una
funzione di limitata importanza statica
C. varianti strutturali che non rivestono carattere sostanziale
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria ai sensi
dell’art. 5 bis della L.R. 29/1983:
D.G.R. 1184/2013
“ … B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE
ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA.
(segue )
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria ai sensi
dell’art. 5 bis della L.R. 29/1983:
D.G.R. 1184/2013
“ … B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE
ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA.
(segue )
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria ai sensi
dell’art. 5 bis della L.R. 29/1983:
D.G.R. 1184/2013
“ … B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE
ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA.
(segue )
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria ai sensi
dell’art. 5 bis della L.R. 29/1983:
D.G.R. 1184/2013
“ … C) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE
SOSTANZIALE.
(segue )
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D.G.R. 1662/2013
Punto 1. INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI
SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI
Casistiche di interventi che non si configurano come sopraelevazione
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con il Cap. 8 del D.M. 14/01/2008:
•
D.G.R. 1662/2013
“1. INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO
SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI
AGLI
INTERVENTI
DI
A. Non si configura come sopraelevazione il rifacimento della copertura che
comporti:
a) il semplice innalzamento della quota di imposta della copertura finalizzato
all'inserimento di idonea cordolatura di altezza non superiore a 0,5 m;
b) la sola variazione di destinazione d’uso del sottotetto, previa valutazione
della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle Norme tecniche;
c) le variazioni della falda di copertura qualora sia mantenuta invariata la quota
di gronda;
(segue )
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con il Cap. 8 del D.M. 14/01/2008:
•
D.G.R. 1662/2013
…
d) le variazioni di altezza della costruzione inferiori a 1 m, qualora sia già
esistente un piano sismico, fermo restando l’obbligo delle verifiche di sicurezza
strutturale ai sensi delle Norme tecniche e di procedere, se necessario, ad
interventi di adeguamento;
e) l’aumento del numero dei piani all’interno di un fabbricato esistente ottenuto
mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l’obbligo delle
verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle norme tecniche allegate al D.M.
14/01/2008 e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento.
(segue )
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Provvedimenti adottati dalla Regione Liguria che si
coordinano con il Cap. 8 del D.M. 14/01/2008:
•
D.G.R. 1662/2013
…
B. Non si configurano come sopraelevazione i rifacimenti delle coperture
riconducibili alla tipologia degli interventi locali, di cui al paragrafo 8.4.3 delle
N.T.C., qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) realizzazione al di sopra dell’esistente piano di copertura di un volume tecnico,
quali il torrino, l’ascensore e/o scala, locale impianto tecnologico, con soluzioni
“leggere”;
b) realizzazione al di sopra dell’esistente copertura piana di un tetto a falde con
soluzioni “leggere”;
(segue )
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 D.C.D.P.C. 3685/2003: Opere strategiche e sensibili a livello nazionale
 D.G.R. 1384/2003: Opere strategiche e sensibili a livello regionale
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Abitati da consolidare (L. 445/1908, Art. 61 D.P.R. 380/2001)
Gli abitati dichiarati da consolidare nel territorio della Città Metropolitana di Genova
sono localizzati nei seguenti Comuni, classificati in zona sismica 3: S. Olcese (Località:
Torrazza - S. Olcese Chiesa - Vicomorasso), Rondanina (Retezzo), Lumarzo
(Pannesi), Camogli (San Rocco di Mortola), Borzonasca (Prato Sopralacroce), S.
Stefano D’Aveto (Capoluogo)
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Abitati da consolidare
nel territorio della Città Metropolitana di Genova
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Art. 53 D.P.R. 380/2001
Definizioni:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso
c) opere a struttura metallica
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CASI
Autorizzazione, Denuncia, Controllo lavori a campione (Zona 3)
Denuncia, Controllo progetti e lavori a campione (Zona 3)
Denuncia
Nessun obbligo di denuncia
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Zona sismica e tipologia strutturale
Tipologia
opera
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Elementi della Denuncia delle opere strutturali / Istanza di Autorizzazione
 Denuncia CA: Denuncia delle opere in c.a.o., c.a.p., struttura metallica (art. 65
DPR 380/2001)
 Denuncia ZS: Denuncia delle opere in zona sismica (art. 93 DPR 380/2001)
 Dichiarazioni asseverate progettisti (art. 6 co. 2 LR 29/1983)
 Pagamento spese istruttoria (art. 7bis co. 3bis LR 29/1983)
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Casi soggetti ad autorizzazione: 1, 2, 3, 4
 Autorizzazione sismica preventiva (art. 94 DPR 380/2001 – art. 6bis LR 29/1983)
 Certificazione idoneità struttura esistente (art. 90 DPR 380/2001)
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Casi soggetti a denuncia e controllo a campione dei progetti: 5, 6
 Controllo a campione dei progetti (art. 7bis co.2 LR 29/1983)
Caso soggetto a denuncia: 7
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Casi soggetti a controllo a campione dei lavori (solo in zona sismica 3): 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Controllo a campione dei lavori (art. 7bis co.3 LR 29/1983)
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Casi soggetti a controllo a campione dei lavori (solo in zona sismica 3): 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Controllo a campione dei lavori (art. 7bis co.3 LR 29/1983)
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Eventuali Varianti / Integrazioni alla Denuncia delle opere strutturali
 Variante (documentazione progettuale relativa a modifiche del progetto strutturale
depositato)
 Integrazione (documentazione progettuale integrativa relativa a parti non presenti
nel progetto strutturale depositato ma già contemplate nel progetto architettonico
abilitato sotto il profilo edilizio-urbanistico)
Riferimenti normativi sulle Varianti
 Variante di opera in c.a./struttura metallica (art. 65. co. 5 DPR 380/2001)
 Carattere sostanziale/non sostanziale delle Varianti (DGR 1184/2013)
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Documenti conclusivi
 Relazione a Strutture Ultimate (art. 65. co. 6 DPR 380/2001)
 Certificato di Collaudo Statico (art. 67 DPR 380/2001)
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NUOVA PRATICA (DENUNCIA / ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE) O VARIANTE / INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE(i) DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA O ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE
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Modulo di Denuncia Integrata MOD.SIS 01
 Modulo di Denuncia Integrata (CA+ZS)
 Allegato A (Riquadri supplementari per soggetti e
dichiarazioni)
 Allegato B (Elenco delle cosiddette opere
«strategiche» e «sensibili»)
 Allegato C (Elenco dei documenti da allegare alla
denuncia)
 Allegato D (Riquadri supplementari per soggetti e
dichiarazioni relative alla procedura di Accertamento
di Conformità della Sicurezza Strutturale)
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Modulo di Denuncia Integrata (CA+ZS)
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Modulo di Denuncia Integrata (CA+ZS)
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Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Modulo di Denuncia Integrata MOD.SIS 01 - Principali novità della Revisione 7 (Nov. 2015)
 cambio dei riferimenti da Provincia a Città Metropolitana a seguito delle modifiche introdotte con L.
n. 56/2014;
 unificazione del numero di esemplari (3) per tutte le tipologie di pratiche da depositare;
 modifica del riquadro d) e dell’All. C relativamente all’elenco dei documenti allegati alla denuncia;
 modifica del riquadro e) in coerenza alla revisione delle istruzioni DTN.SIS 02 (precisazione
sull’obbligo di autorizzazione sismica preventiva delle Varianti per opere suppletive);
 modifica dell’All. D con precisazione sul Committente della procedura: “Committente
dell’accertamento di conformità”.
I moduli con revisione precedente già compilati alla data di pubblicazione della revisione 7 si possono
accettare purché rispettino la modifica del riquadro e), il numero di esemplari da consegnare e la
modifica dell’All. D.
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Modulo di Denuncia Integrata MOD.SIS 01 - Principali novità della Revisione 7 (Nov. 2015)
 modifica del riquadro d) e dell’All. C relativamente all’elenco dei documenti allegati alla denuncia;
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Modulo di Denuncia Integrata MOD.SIS 01 - Principali novità della Revisione 7 (Nov. 2015)
 modifica del riquadro e) in coerenza alla revisione delle istruzioni DTN.SIS 02 (precisazione
sull’obbligo di autorizzazione sismica preventiva delle Varianti per opere suppletive);
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Modulo di Denuncia Integrata MOD.SIS 01 - Principali novità della Revisione 7 (Nov. 2015)
 modifica dell’All. D con precisazione sul Committente della procedura: “Committente
dell’accertamento di conformità”.
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazioni asseverate progettisti MOD.SIS 08 (art. 6 co. 2 LR 29/1983)
 Progettista Strutturale
 rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
 progetto strutturale esecutivo congruente a quello architettonico
 rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica
 Progettista Architettonico
 rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazioni asseverate progettisti MOD.SIS 08 (art. 6 co. 2 LR 29/1983)
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazioni asseverate progettisti MOD.SIS 08
I contenuti della Revisione 7 del modulo sono invariati rispetto alla versione precedente.
I moduli con revisione precedente già compilati alla data di pubblicazione della revisione 7
si possono accettare.
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazione Spese Istruttoria MOD.SIS 24 (art. 7 co. 3bis LR 29/1983)
Modulo con cui il Progettista Strutturale / Verificatore Strutturale attesta la
determinazione delle spese di istruttoria che il Committente è tenuto a versare
alla Città Metropolitana di Genova.
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazione Spese Istruttoria MOD.SIS 24 (art. 7 co. 3bis LR 29/1983)
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazione Spese Istruttoria MOD.SIS 24 (art. 7 co. 3bis LR 29/1983)
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Esempi di calcolo delle spese di istruttoria
sismica secondo D.G.R. 1664/2013
www.provincia.genova.it/sismica
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Dichiarazione Spese Istruttoria MOD.SIS 24
Principali novità della Revisione 7 (Nov. 2015):
- cambio dei riferimenti da Provincia a Città Metropolitana a seguito delle modifiche
introdotte con L. n. 56/2014.
I moduli con revisione precedente già compilati alla data di pubblicazione della
revisione 7 si possono accettare.
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
Riferimenti normativi sugli allegati alla denuncia: cfr. All. C al MOD.SIS 01
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DTN.SIS 01 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Cemento armato e Zone sismiche
DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA A DENUNCIA O VARIANTE / INTEGRAZIONE
DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA O ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEL COMUNE
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
ISTRUZIONI
+
ALLEGATO (Diagramma di flusso)
Procedura di denuncia, autorizzazione e controllo delle opere strutturali
realizzate nel territorio della Città Metropolitana di Genova in violazione della
normativa
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
 Attività conoscitiva
 Individuazione della violazione normativa
 Individuazione (ove possibile) dei soggetti
VERIFICATORE
responsabili o collegati alla violazione
STRUTTURALE
 Analisi della sicurezza strutturale
dell’opera/intervento
 Attività certificativa
 Giudizio conclusivo sulla sicurezza strutturale
(collaudabilità) dell’opera/intervento
CERTIFICATORE
STRUTTURALE
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
VERIFICATORE
CERTIFICATORE
STRUTTURALE
STRUTTURALE
Documento di Verifica
Documento di Accertamento di
della Sicurezza Strutturale
Conformità della Sicurezza Strutturale
(D.V.S.S.)
(D.A.C.S.S.)
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
Soggetti responsabili o collegati alla
Soggetti responsabili della procedura di
violazione normativa
accertamento di conformità
 Committente
 Costruttore
 Committente dell’accertamento di
conformità
 Progettista Strutturale
 Proprietario
 Direttore dei Lavori Strutturali
 Verificatore Strutturale
 Collaudatore
 Certificatore Strutturale
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PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
Modulo di Denuncia Integrata MOD.SIS 01
Evento formativo – Costruzioni in Zona Sismica – 13/11/2015
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DTN.SIS 02 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformita Sicurezza Strutturale
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
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 Opere strutturali (opere di ingegneria civile; non meccanica, navale, ecc.)
 Opere a carattere definitivo (non provvisionale)
 Opere realizzate in violazione (cfr. tabella istruzioni DTN.SIS 02)
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Condono edilizio
Misura di carattere eccezionale disposta dalla L. 47/1985 e successivamente reiterata
(D.L. 468/1994, …; D.L. 269/2003 …)
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D.G.R. 1184/2013
A. Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
B. opere ed interventi di minor rilevanza ai fini sismici, che assolvono una
funzione di limitata importanza statica
C. varianti strutturali che non rivestono carattere sostanziale
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Art. 53 D.P.R. 380/2001
Definizioni:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso
c) opere a struttura metallica
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Violazioni meramente formali (cfr. Istruzioni DTN.SIS 02 par. 1)
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Violazioni meramente formali (cfr. Istruzioni DTN.SIS 02 par. 1)
 ritardato deposito della documentazione di
cui ai punti 1, 2, 4, 7.a e 7.b con un
superamento massimo di 30 giorni rispetto al
termine previsto dai rispettivi articoli di
riferimento
 ritardato deposito della documentazione di
cui ai punti 1, 2, 4, 7.a e 7.b legato a
provvedimenti di carattere superiore (es.
Ordinanza di Sospensione dei Lavori,
Ordinanza Contingibile e Urgente, Ingiunzione
alla Demolizione, Sequestro, Confisca, ecc.)
 irregolare conservazione della
documentazione in cantiere di cui al punto 3
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Autorizzazione sismica preventiva (art. 94 DPR 380/2001 – art. 6bis LR 29/1983)
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NUOVA PRATICA (DENUNCIA) TARDIVA O VARIANTE / INTEGRAZIONE TARDIVA
DOCUMENTAZIONE(i) DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA O ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE
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DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA A DENUNCIA TARDIVA O VARIANTE / INTEGRAZIONE TARDIVA
DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA O ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEL COMUNE
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Articolazione del D.A.C.S.S.
1. Anagrafica
2. Informazioni generali
3. Caratteristiche geometriche e
meccaniche dell’opera
4. Criteri, verifiche e valutazioni di sicurezza
strutturale
5. Prove di carico, monitoraggi e indagini
6. Visite
7. Giudizio sulla sicurezza strutturale
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MOD. UAP 31 Ed.0 Rev.3 (Modulo per la richiesta di accesso agli atti)
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BUONE PRATICHE PER LA PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI STRUTTURALI
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.1 (Caratteristiche generali)
“I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere informati a caratteri
di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e devono inoltre definire
compiutamente l’intervento da realizzare.
Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di approvvigionamento.
Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:
- Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale
dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica.
- Relazione sui materiali;
- Elaborati grafici, particolari costruttivi;
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
- Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche
ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera.
(segue )
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.1 (Caratteristiche generali)
…
Particolare cura andrà posta nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento
alle analisi svolte con l’ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare
l’interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni
indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del documento.
II progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale.
Nel caso di analisi e verifica svolte con l’ausilio di codici di calcolo, oltre a quanto
sopra specificato, e in particolare oltre alla Relazione generale strutturale, si
dovranno seguire le indicazioni fornite in § 10.2.”
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.2 (Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo)
“Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l’ausilio di codici di
calcolo automatico, il progettista dovrà controllare l’affidabilità dei codici utilizzati e verifica e
l’attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi
sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. In particolare
nella Relazione di calcolo si devono fornire le seguenti indicazioni:
▪ Tipo di analisi svolta
Occorre preliminarmente:
- dichiarare il tipo di analisi strutturale condotta (di tipo statico o dinamico, lineare o non lineare)
e le sue motivazioni;
- indicare il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale e le metodologie seguite
per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni.
- indicare chiaramente le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i
percorsi di carico seguiti. In ogni caso va motivato l’impiego delle combinazioni o dei percorsi di
carico adottati, in specie con riguardo alla effettiva esaustività delle configurazioni studiate per la
struttura in esame.
(segue )
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.2 (Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo)
…
▪ Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo
Occorre indicare con precisione l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati
riportando titolo, autore, produttore, eventuale distributore, versione, estremi della licenza d’uso
o di altra forma di autorizzazione all’uso.
▪ Affidabilità dei codici utilizzati
Il progettista dovrà esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per
valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, che sarà
fornita dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente
descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego,
nonché casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di
input necessari a riprodurre l’elaborazione.
(segue )
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.2 (Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo)
…
▪ Validazione dei codici.
Nel caso in cui si renda necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale o
comunque nel caso di opere di particolare importanza, i calcoli più importanti devono essere
eseguiti nuovamente da soggetto diverso da quello originario mediante programmi di calcolo
diversi da quelli usati originariamente e ciò al fine di eseguire un effettivo controllo incrociato sui
risultati delle elaborazioni.
(segue )
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.2 (Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo)
…
▪ Modalità di presentazione dei risultati.
La quantità di informazioni che usualmente accompagna l’utilizzo di procedure di calcolo
automatico richiede un’attenzione particolare alle modalità di presentazione dei risultati, in
modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento della
struttura per quel particolare tipo di analisi sviluppata.
L’esito di ogni elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e schemi grafici contenenti,
almeno per le parti più sollecitate della struttura, le configurazioni deformate, la
rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli
sforzi, i diagrammi di inviluppo associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi
grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.
Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed agli schemi grafici, vanno chiaramente
evidenziati le convenzioni sui segni, i valori numerici e le unità di misura di questi nei punti o
nelle sezioni significative ai fini della valutazione del comportamento complessivo della struttura,
i valori numerici necessari ai fini delle verifiche di misura della sicurezza.
(segue )
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Cap. 10 D.M. 14/01/2008
(Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo)
Par. 10.2 (Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo)
… ▪ Informazioni generali sull’elaborazione.
A valle dell’esposizione dei risultati vanno riportate anche informazioni generali riguardanti
l’esame ed i controlli svolti sui risultati ed una valutazione complessiva dell’elaborazione dal
punto di vista del corretto comportamento del modello.
▪ Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.
Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne
comprovino l’attendibilità.
Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga
massima, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, ad esempio, in fase di primo
proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati
tensionali e deformativi determinati, valuterà la consistenza delle scelte operate in sede di
schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.
Nella relazione devono essere elencati e sinteticamente illustrati i controlli svolti, quali verifiche
di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli
di valutazioni semplificate, etc.”
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BUONE PRATICHE PER LA PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI STRUTTURALI
1. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (D.M. 14/01/2008)
a) Nuove costruzioni
b) Costruzioni esistenti

Adeguamento

Miglioramento

Interventi locali/riparazioni
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Cap. 8 D.M. 14/01/2008
(Costruzioni esistenti)
Par. 8.4.1 (Intervento di adeguamento)
“È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario,
all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla
costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino
incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo
l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della
struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un
insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal
precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare
le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente
capitolo. …
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Cap. 8 D.M. 14/01/2008
(Costruzioni esistenti)
Par. 8.4.2 (Intervento di miglioramento)
“Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque
finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni
considerate.
È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le
condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.
Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti
della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché
alla struttura nel suo insieme.”
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Cap. 8 D.M. 14/01/2008
(Costruzioni esistenti)
Par. 8.4.3 (Riparazione o intervento locale)
“In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi
della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la
valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi
interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al
degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento
delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti
interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le
carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali
conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.”
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Descrizione e identificazione dell’Unità Strutturale (morfologia e
interazione con le strutture adiacenti)
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Rilievo geometrico-strutturale (fondazioni, elevazioni, ecc., tenendo
conto di eventuali interazioni con strutture adiacenti), con tavole grafiche
(piante, prospetti, sezioni) e dettagli costruttivi (con riscontri oggettivi,
per es. fotografici)
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Analisi storico-critica (evoluzione storica della costruzione)
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Analisi del degrado (quadro fessurativo e deformativo)
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Indagini diagnostiche (numero, tipologia, localizzazione) sulle strutture e
caratterizzazione dei materiali strutturali
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Livello di conoscenza (LC1, LC2, LC3) raggiunto e conseguenti
parametri meccanici di calcolo dei materiali
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2. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
 Chiara rappresentazione degli interventi di nuova realizzazione e dei
dettagli di connessione tra le nuove strutture e quelle esistenti
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3. MODELLAZIONE STRUTTURALE
 Ipotesi principali di modellazione (non generiche, ma del caso specifico):
interazioni con altre strutture, condizioni di vincolo, presenza/assenza
spinta delle terre, solai infinitamente rigidi o no, regolarità in pianta ed
elevazione, edifici con struttura mista, ecc.
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3. MODELLAZIONE STRUTTURALE
 Principali dati di input: vita nominale, classe d’uso, vita di riferimento,
materiali, tipo di analisi sismica, coefficiente di struttura, ecc.
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3. MODELLAZIONE STRUTTURALE
 Principali dati di input: azioni di calcolo, combinazioni di carico, nodi,
elementi, vincoli, ecc.
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3. MODELLAZIONE STRUTTURALE
 Principali dati di output (sintesi chiara ed efficace mediante tabelle,
schemi o rappresentazioni grafiche di inviluppo o per singole
combinazioni di carico): deformate, sollecitazioni, indici di sfruttamento,
spostamenti, tensioni/pressioni (anche per la parte geotecnica), forme
modali, verifiche dei meccanismi locali, verifiche dei nodi in c.a., acciaio,
legno, ecc.
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4. DOCUMENTAZIONE
 Relazioni esaustive con premessa descrittiva dell’intervento e
conclusioni sulle risultanze dei calcoli e giudizio motivato
sull’accettabilità dei risultati
 Relazione di calcolo di sintesi e tabulati di calcolo a parte
 Congruenza tra elaborati grafici strutturali e architettonici (anche a livello
di demolizioni e ricostruzioni effettive)
 Cura (disegni e verifiche) dei dettagli costruttivi (nodi, giunti, ecc.),
specialmente le connessioni tra strutture nuove ed esistenti
 Nel caso di Varianti/Integrazioni: elenco degli elaborati, specificando se
sono sostitutivi o integrativi
 Relazioni e tavole firmate in originale, se cartacee, oppure con firma
digitale dei soggetti redattori, se digitali
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5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA DELLA
SICUREZZA STRUTTURALE
 Cronologia di realizzazione delle opere strutturali
 Consistenza e tipologia delle opere strutturali
 Inquadramento nelle casistiche di "sopraelevazione” o “opere
strategiche/sensibili”
 Inquadramento nelle casistiche di "opere minori" (DGR 1184/2013)
 Soggetti responsabili o collegati alla violazione
 Carattere “provvisionale” o “definitivo” delle opere strutturali
 Titoli abilitativi edilizi conclusi e in itinere
 Tipo di violazione e conseguente pratica da presentare secondo
istruzioni DTN.SIS 02
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DTN.SIS 03 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Modalita estrazione campione progetti-lavori
Istruzioni per l'utenza che specificano le modalità di estrazione del
campione utilizzato dalla Città Metropolitana di Genova per eseguire i controlli
sui progetti e sui lavori in zona sismica (LR 29/1983, DGR 1664/2013)
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DTN.SIS 03 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Modalita estrazione campione progetti-lavori
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DTN.SIS 03 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Modalita estrazione campione progetti-lavori
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DTN.SIS 03 Rev.7 [11-2015] - ISTRUZIONI UTENZA - Modalita estrazione campione progetti-lavori
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E LA PAZIENZA!
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