Diapositiva 1 - Halley Consulenza
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Diapositiva 1 - Halley Consulenza
Avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico (Consulenti Halley Informatica) Giuseppina Foglia (Tecnico software Halley Informatica) Principio democratico Principio di uguaglianza Principio di imparzialità Principio di responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche Principio di integrità e di lealtà al servizio della Nazione Principi generali dell’attività amministrativa Principio di legalità: perseguire i fini determinati dalla legge. Tra i fini, il D. Lgs. 33/2013 include la trasparenza precisando che trattasi di un “principio generale” Principio di buon andamento: criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza Principi dell’ordinamento comunitario: principi del Trattato, inclusi la non discriminazione, la parità di trattamento, la proporzionalità, le libertà di stabilimento e di circolazione nonché la concorrenza Le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto dei principi generali e dei criteri indicati dalla legge 241/1990 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, l’osservanza dei principi generali e dei criteri che presidiano l’attività amministrativa costituisce: il livello minimo essenziale del procedimento amministrativo il livello di garanzia minimo ineludibile dei diritti civili e sociali dei cittadini nei riguardi dell’azione amministrativa Il procedimento amministrativo va considerato, esso stesso, una serie di “prestazioni” (articolate dalla fase di avvio sino alla conclusione) che la P.A. gestisce con riguardo ai diritti civili e sociali dei cittadini. I livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, determinati dallo Stato, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m Cost.). Art. 29, c.2-bis L. 241/1990: appartengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui art. 117, comma 2, lett. m Cost. le disposizioni della legge 241/1990 concernenti gli obblighi di garantire la partecipazione al procedimento, individuarne un responsabile, concludere il procedimento entro il termine prefissato, di assicurare l’accesso e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti. Art. 1, c.2 D. Lgs. 33/2013: la trasparenza integra l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche al fine della prevenzione e contrasto della corruzione della cattiva amministrazione La trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino Trasparenza = diritto alla conoscibilità Trasparenza = diritto alla accessibilità totale Il diritto alla conoscibilità e all’accessibilità totale delle informazioni e dei dati concerne: l’organizzazione l’attività e le modalità della sua realizzazione delle pubbliche amministrazioni Diritto alla conoscibilità e accessibilità = pubblicità Pubblicità = pubblicazione nei siti istituzionali Tutti i documenti, le informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente, immediatamente, senza autenticazione e identificazione Chiunque ha: diritto di conoscere documenti, informazioni e dati diritto di fruire gratuitamente documenti, informazioni e dati diritto di utilizzare e di riutilizzare documenti, informazioni e dati La pubblicità obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni e dati comporta il diritto di accesso civico = diritto di richiedere documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione- La richiesta di eccesso civico comporta l’obbligo di segnalazione all’ufficio di disciplina ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare n all’organo politico e all’OIV per l’attivazione di altre forme di responsabilità Il diritto di accesso civico si qualifica come diritto soggettivo, non sottoposto al limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, quanto alla motivazione e quanto ai costi, essendo gratuito. La tutela del diritto di accesso civico è affidata al giudice amministrativo Avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico (Consulenti Halley Informatica) Giuseppina Foglia (Tecnico software Halley Informatica) La trasparenza è funzionale alla lotta contro la corruzione, l’illegalità e la cattiva amministrazione. La corruzione, l’illegalità e la cattiva amministrazione si annidano in alcuni “settori chiave” dell’attività amministrativa come le autorizzazioni, la concessione di contributi, le assunzioni, gli incarichi dirigenziali/collaborativi affidati discrezionalmente dall’organo politico a soggetti esterni all’amministrazione, l’affidamento dei contratti, gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre PA Particolare attenzione viene riservata per garantire la trasparenza ai “provvedimenti finali” dei procedimenti, sia di competenza degli organi di indirizzo politico sia di competenza dei dirigenti/responsabili di settore, che riguardano: autorizzazioni scelta o concessioni del contraente per l’affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture anche con riferimento alla “modalità di selezione” individuata tra quelle indicate dal D.Lgs. 163/ 2006 concorsi, accordi prove selettive e progressioni di carriera stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o altre PA Le pubblicazioni obbligatorie, da effettuare sul sito Web istituzionale dell’ente, fermo restando le consuete pubblicazioni legali, consistono nelle “informazioni relative alle procedure per l’affidamento l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture” (articolo 37 comma 1 D. Lgs. 33/2013), avendo riferimento non solo l’intera procedura di affidamento dei contratti pubblici ma anche la fase di esecuzione dei contratti medesimi. Si tratta delle seguenti informazioni: avviso di preinformazione; determinazione a contrattare nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006; avvisi, bandi ed inviti; avvisi sui risultati della procedura di affidamento; avvisi sui sistemi di qualificazione; tabelle contenente le informazioni sulle singole procedure ai sensi dell’articolo 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 numero 190. Per i procedimenti di scelta del contraente e per i contratti pubblici di lavori, servizi e di forniture, la trasparenza si affianca (e non si sostituisce) agli obblighi di pubblicità legale e, in particolare, a quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dagli articoli 63, 65 , 66 , 122 , 124 , 206 e 223 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Le pubblicazioni devono essere effettuate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosottosezione di primo livello denominata “Bandi di gara e contratti” Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicate in altre parti del sito, è possibile inserire all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazioni di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione. L’utente deve comunque accedere ai contenuti di interesse della sezione amministrazione trasparente senza dover effettuare operazioni aggiuntive” Entro il 31 gennaio di ogni anno, le PA sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, relativamente all'anno precedente, tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i seguenti dati informatici: la struttura proponente l'oggetto del bando l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte l'aggiudicatario l'importo di aggiudicazione i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura l'importo delle somme liquidate All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente: “In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013” Le tabelle riassuntive di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 vanno pubblicate entro il 31 gennaio di 2014 L’elenco dei contenuti indicati nella sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi e contratti” sono da considerarsi contenuti minimi Ai sensi dell’articolo 10, comma 3 ultima parte del D.Lgs. 33/2013 la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce “un’area strategica” di ogni amministrazione. Gli ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di garantire un maggior livello di trasparenza e non riconducibili alla sotto sezione “bandi di gara i contratti devono essere pubblicati nella sottosezione “Altri contenuti-dati ulteriori”. A titolo di esempio, per quanto concerne la sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, potrebbero essere pubblicate quali informazioni aggiuntive al fine di garantire un maggiore livello di trasparenza, le informazioni e i dati del: Direttore dell’esecuzione (figura che deve essere presente, in fase di esecuzione, nei contratti di servizi e di fornitura): atto di nomina, curricula, compensi, Direttore dei lavori : atto di nomina, curricula, compensi La vigilanza sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione è demandata a: il responsabile per la trasparenza, OIV, CIVIT, Dipartimento della funzione pubblica (ispettorato) Le sanzioni sono plurime: responsabilità dirigenziale eventuale responsabilità erariale per danno all’immagine responsabilità di risultato (con incidenza sulla valutazione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio) responsabilità disciplinare LA RISPOSTA HALLEY LE PROCEDURE HALLEY I SUPPORTI NORMATIVI HALLEY La procedura E-GOVERNMENT HALLEY consente di dare piena attuazione al decreto legislativo 33/2013 La procedura e-government di HALLEY consente infatti di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” raggruppati secondo le indicazioni di legge nelle pertinenti sottosezioni di livello 1 e 2: documenti, informazioni e dati concernenti: l'organizzazione dell’amministrazione - le attività e le sue modalità di realizzazione La procedura viene fornita unitamente alle GUIDE NORMATIVE che spiegano esattamente, per ciascuna sotto-sezione in cui si articola la sezione del sito amministrazione trasparente che cosa si deve pubblicare: documenti, dati, informazioni come si deve pubblicare: documento integrale, estratto, sintesi quando si deve pubblicare: scadenze temporali In totale vengono fornite ben guide normative, per sottosezioni dell’amministrazione trasparente. agevolare la pubblicazione in tutte le Oltre alle guide normative, la procedura consente di acquisire anche il Modello-Formulario Programma Triennale per la Trasparenza unitamente ai relativi allegati Il MODELLO del PTT è stato predisposto tenendo conto non solo del quadro normativo di riferimento ma anche di tutte le interpretazioni fornite dall’autorità di vigilanza, Civit, nelle proprie deliberazioni nonché delle interpretazioni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della funzione pubblica Il modello consente di dare piena ed integrale attuazione agli obblighi di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, costituendo uno strumento ineludibile per il responsabile di corruzione e della trasparenza Guide normative, modello di programma triennale per la trasparenza dell’integrità, modelli di allegati non costituiscono l’unico aiuto che Halley può fornire per la integrale attuazione della normativa sulla trasparenza. Le procedure sono infatti accompagnate da altri supporti come: l’assistenza normativa; la formazione. La procedura E-government è in fase di ultimazione, tenuto conto della particolare vastità e l’articolazione della materia. Gli ultimi adeguamenti sono rappresentati da: adeguamento alle "Integrazioni e precisazioni relative alla delibera n. 71/2013" pubblicato dalla CIVIT in data 01/10/2013. introduzione del servizio e-Gov per la gestione della sotto-sezione "Tipologie di Procedimento"