(contenitori A.T.P.) e dei

Transcript

(contenitori A.T.P.) e dei
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 3474-MOT2/C
Roma, 18 settembre 2003
OGGETTO: Validità delle omologazioni dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata (contenitori A.T.P.) e dei
veicoli coibentati.
Nell'ottica della razionalizzazione delle procedure, ritenuto necessario aggiornare o modificare alcune disposizioni
precedentemente emanate, si comunica quanto segue in merito all'argomento in oggetto.
La validità delle omologazioni limitate per piccole serie dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata e dei veicoli
coibentati è limitata ad un periodo di sei anni, a decorrere dalla data d’omologazione degli stessi, con un limite di produzione di 250
esemplari/anno-tipo, ovvero di 500 esemplari/anno-tipo se trattasi di unità caratterizzate da una superficie media inferiore o uguale a 15
m2.
I limiti numerici sopracitati possono essere superati nel caso in cui il costruttore, in sede di verifica del sistema di controllo del
processo produttivo e di conformità del singolo prodotto, da effettuare per il superamento del previsto limite numerico, sia stato
riconosciuto pienamente idoneo ai sensi del D.D. 25.11.1997.
AI termine dei sei anni dalla data di prima omologazione può essere richiesta una proroga della stessa omologazione. In tal
caso è necessario procedere nuovamente alla prova di isotermia presso una stazione di prova.
Le presenti disposizioni sono applicabili anche alle omologazioni limitate per piccole serie in corso di validità.
La verifica del numero degli esemplari prodotti è di competenza del Centro Prova Autoveicoli che ha rilasciato l'omologazione
limitata per piccola serie del mezzo di trasporto in regime di temperatura controllata o del veicolo coibentato.
Si ricorda che la validità di una qualunque omologazione è subordinata alla permanenza dei requisiti di conformità della
produzione al prototipo omologato. A titolo di esempio si può osservare che nella fattispecie l'omologazione decade nel caso in cui non
sia più in produzione il poliuretano prodotto con il gas espandente dichiarato in sede di verifiche e prove iniziali.
Sono abrogate le seguenti circolari e disposizioni:
prot. n. 1572/4214 - D.C. IV n. A073 del 27 luglio 1993;
prot. n. 2273/4214L - D.C. IV n. 8053 del 17.11.1995;
prot. n. 951/4214/A - MOT 8048 del 24.5.1999;
punto h) prot. n. 793/M3/D1 del 18.5.2001.
IL DIRETTORE
Dott. ing. Alessandro De Grazia