Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio

Transcript

Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio
Newsletter Giuridica di Filodiritto
Numero 271 - 7 luglio 2008
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007,
n.7770
Direttore responsabile Antonio Zama
PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected]
PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO
LA NEWSLETTER IN SINTESI
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
ASSEGNI E RICICLAGGIO, LA PRASSI E LA TEORIA - Razzante
IL RICONOSCIMENTO DELLA “MANO GUIDATA” NEL TESTAMENTO OLOGRAFO - Ciciani
CARATTERI E PECULIARITÀ DEL DIRITTO CIVILE DELL'AMERICA LATINA - Cascella
TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO - Polimeni e Cotroneo
Lysander Spooner
LEGGE DI NATURA
RASSEGNA DI NOTIZIE
CASSAZIONE SU PENALI: NOZIONE DI PROFITTO PER LA CONFISCA A NORMA
DELLA DISCIPLINA 231
CASSAZIONE LAVORO: CASO FORTUITO PER ESONERARE IL DATORE DI LAVORO
PER INFORTUNIO
GARANTE PRIVACY: PROVVEDIMENTO CONSERVAZIONE DATI A TEMPO LIMITATO
AGENZIA ENTRATE: REGIME FISCALE LEASING E CONTESTUALE LOCAZIONE
COMMERCIALE
TAR LECCE: DI MATTINA O DI POMERIGGIO GLI ESAMI DI MATURITA' PARI SONO
Jeremy Blachman
ANONIMA AVVOCATI
FOCUS
IL RISCHIO PAESE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Anatole France
CRAINQUEBILLE
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
INTERNET MARKETING: ASPETTI GIURIDICI DELLA PUBBLICITÀ ONLINE Bendandi
DIVIETO DI TESTIMONIANZA E DICHIARAZIONI DEL TERZO NEL PROCESSO
TRIBUTARIO - Villani
RIFIUTO ATTI D'UFFICIO, DIRITTO DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E
PRIVACY - Ulisse
“EFFECTIVENESS” DEL CONTRATTO – de Palma
LA COARTAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGLI ATTI DI VIOLENZA SESSUALE - De
Filippis
Magna Carta [1215]
BIBLIOTECA GIURIDICA
ALCIATUS, ANDREAS - Andree Alzati Mediolanensis in tres posteriores codicis Iustiniani
annotationes in quibus obiter atque plurima aliorum authorum loca explanantur
Tucidide
LE STORIE
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Disciplina dell'antiriciclaggio, diritto bancario:
ASSEGNI E RICICLAGGIO, LA PRASSI E LA TEORIA
(Prof. Ranieri Razzante)
L'Autore espone lo stato dell'arte e le prospettive di evoluzione della disciplina che regola l'utilizzo degli assegni.
- Diritto di famiglia e delle successioni, diritto processuale civile:
IL RICONOSCIMENTO DELLA “MANO GUIDATA” NEL TESTAMENTO OLOGRAFO
(Dott.ssa Giulia Ciciani)
L'Autrice esamina l'istituto e le problematiche del testamento olografo c on particolare riferimento all'attività del
grafologo giudiziario chiamato ad analizzare il testamento per verificare se sia stato scritto dal testatore con la “mano
guidata” da un terzo.
- Diritto del commercio internazionale:
CARATTERI E PECULIARITÀ DEL DIRITTO CIVILE DELL'AMERICA LATINA ED IN PARTICOLARE DI
QUELLO BRASILIANO
(Avv. Gianluca Cascella)
L'Autore approfondisce gli aspetti peculiari e principali che contraddistinguono l'ordinamento civile brasiliano.
- Diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile:
TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO ALLA LUCE DELLA PRONUNCIA 205/2008 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
(Avv. Antonino Polimeni, Avv. Attilio Cotroneo)
Gli Autori completano le proprie precedenti riflessioni annotando l'ordinanza 205 con la quale la Corte Costituzionale
ha affermato che che le norme del Codice delle assicurazioni si limitano "a rafforzare la posizione del trasportato,
considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicura trice del
veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla
responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso".
Lysander Spooner
(1808-1887)
LA LEGGE DI NATURA CONTRAPPOSTA ALLA LEGISLAZIONE
Tutti i grandi governi del mondo - quelli che esistono oggi così come quelli scomparsi - sono
stati di questo tipo. Sono stati mere bande di rapinatori, che si sono associati al fine di
saccheggiare, conquistare e assoggettare i propri simili. E le loro leggi, come le hanno
chiamate, sono state solamente gli accordi a cui hanno ritenuto necessario prendere
parte per difendere le proprie organizzazioni e agire insieme nel saccheggio e
nell'asservimento del prossimo, e per assicurare a ciascuno la parte di bottino
pattuita.
Tutte queste leggi non sono in realtà più vincolanti di quanto lo siano gli accordi che i briganti, i
banditi e i pirati ritengono necessario stabilire tra loro per una migliore realizzazione dei propri
crimini e una più pacifica divisione del bottino.
Pertanto, tutta la legislazione del mondo ha fondamentalmente avuto origine dal desiderio di
una classe di persone di saccheggiare e assoggettare i propri simili, e di p ossederli come
fossero una proprietà.
[In I vizi non sono crimini, Liberilibri, Macerata, 1996, p.55]
RASSEGNA DI NOTIZIE
- Procedura penale, diritto penale, diritto penale commerciale, diritto degli appalti:
CASSAZIONE SU PENALI:
SENTENZA NOZIONE DI PROFITTO PER LA CONFISCA A NORMA DELLA DISCIPLINA 231
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno elaborato l'importante principio in materia di responsabilità da reato
dell'ente secondo cui: “il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto - ai
sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/2001 - nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente
determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del
rapporto sinallagmatico con l’ente”.
Il principio risponde all’esigenza di "differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio
economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prest azione
lecita eseguita in favore della controparte, pur nell’ambito di un affare che trova la sua genesi nell’illecito (profitto non
confiscabile)".
Secondo le Sezioni Unite, in particolare: "non può sottacersi che la genesi illecita di un rapporto giuridico, che
comporta obblighi sinallagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, non necessariamente connota di illiceità l’intera
fase evolutiva del rapporto, dalla quale, invece, possono emergere spazi assolutamente leciti ed estranei all’attività
criminosa nella quale sono rimasti coinvolti determinati soggetti e, per essi, l’ente collettivo di riferimento". In
sostanza: "in un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito di aggiudicazione inquinata da illiceità
(nella specie truffa), l’appaltatore che, nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali comunque assunti, adempie sia
pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato, in quanto l’iniziativa
lecitamente assunta interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita. Il corrispettivo di una
prestazione regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta
utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica
contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 2 luglio 2008, n. 26654: Nozione di profitto - Responsabilità da
reato dell'ente).
- Diritto del lavoro e della sicurezza, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni:
CASSAZIONE LAVORO:
SENTENZA IN CASO DI MACCHINARIO CON DISFUNZIONI IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE IL
CASO FORTUITO
La Sezione Lavoro della Cassazione, affrontando un caso di infortunio del lavoratore, ha ripercorso il proprio
orientamento in merito alle diverse ipotesi che possono ricorrere, ribadendo che la responsabilità del datore di
lavoro è esclusa dall'abnormità del comportamento del lavoratore o dell'evento verificatosi.
In linea generale, la Cassazione ha ricordato che "il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa
un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso
causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende
negare la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi
del danno. E la prova ha per oggetto l'adozione delle misure dirette ad evitare l'evento verificatosi, che non si
esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività
imprenditoriale svolta: comprendono anche que lle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del
lavoro all'esperienza ed alla tecnica".
Non solo, sempre avendo riguardo al profilo di responsabilità imputabile al datore di lavoro, la Cassazione ha
affermato che: "l’osservanza delle prescrizioni, poi, comprende non solo l’adottare (quale fatto direttamente ed
esclusivamente riferibile al datore) le misure necessarie, bensì, ove il concreto funzionamento delle misure esiga la
collaborazione del dipendente, controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia. Ed ove questa
collaborazione esiga un comportamento del lavoratore, osservare le indicate prescrizioni è anche informare
adeguatamente il dipendente della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa
omissione, nonché controllare l'effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti. E quando tale
comportamento è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata
continuità".
Sul fronte invece del comportamento e della condotta del lavoratore che può assumere rilievo, la Cassazione ritiene
che "la responsabilità del datore è esclusa ove si provi che la condotta del lavoratore è indipendente
dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro: ed in tal modo si provi l'estraneità del rischio
affrontato dal lavoratore nei confronti di quello connesso alle esigenze ed alle modalità del lavoro da
svolgere. L'indipendenz a e l'estraneità si identificano nell'assenza di causale connessione fra
comportamento del datore ed evento lesivo, e conducono (anche in applicazione dell'articolo 41 Codice
Penale) a considerare in tale ipotesi la condotta del lavoratore come causa di per sé sola sufficiente a
determinare l'evento, e quindi a qualificarla (nei confronti dell'attività contrattualmente prevista) come
abnorme. L'esterna soggettiva imprevedibilità della condotta del lavoratore, anche se fa emergere la possibilità d'una
sua colpa, non s'identifica con l'oggettiva abnormità della condotta stessa, in sé considerata (la seconda riguarda il
fatto oggettivo - condotta del lavoratore - la prima riguarda l'ipotizzazione di questo fatto da parte del datore).
L'imprevedibilità da parte del datore è un minus, nei confronti dei fatti che il datore ha l'onere di provare (l'adozione
delle misure necessarie o - alternativamente - l'abnormità del comportamento del lavoratore): pertanto non ha di per
sé efficacia esimente, assumendo significato (nella limitata consistenza d'un indizio) solo per la sussistenza di tali fatti,
i quali ne costituiscono il presupposto, e dei quali diventa indiretta conseguenza".
Con riferimento ad un macchinario malfunzionante, la Cassazione ha stutuito che "qualora il danno derivi da
macchinario mal funzionante cui il lavoratore è stato assegnato ed il danno è stato causato dalla
disfunzione, poiché l'obbligo contrattuale lo pone nella necessità di entrare in contatto e di manovrare il
macchinario, l'eventualità d'un danno del lavoratore (inconsapevole della disfunzione) è
oggettivamente immanente all'uso o manovra del macchinario. E limite della responsabilità datorile non
è né l'imprevedibilità (poiché questa immanenza esclude di per sé l'imprevedibilità), né l'osservanza
delle generali norme di legge, bensì, in applicazione dell'articolo 2051 Codice Civile il caso fortuito".
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 luglio 2008, n.18107: Infortunio lavoratore - Macchinario con
disfunzioni - Responsabilità del datore di lavoro - Necessità della prova del caso fortuito).
- Diritto della privacy:
GARANTE PRIVACY:
PROVVEDIMENTO CONSERVAZIONE DATI A TEMPO LIMITATO
Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alla necessità che il titolare del trattamento
preveda tempi limite di conservazione dei dati personali degli interessati.
Secondo il Garante, con riguardo sia alle anagrafiche della clientela che non effettua alcun acquisto, e rispetto ai quali
"la società non ha stabilito un tempo di conservazione", sia ai dati relativi agli acquirenti, il titolare deve identificare i
tempi massimi di conservazione dei dati trattati alla luce delle finalità in concreto perseguite (ad esempio, prenotazion
e dell'incontro dimostrativo, conclusione del contratto di vendita, gestione dell'eventuale sostituzione dei prodotti in
garanzia), fatta salva la sussistenza di obblighi di legge (ad esempio, in relazione alla tenuta di scritture contabili: art.
2220 Codice Civile).
Il Garante ha aggiunto che "in relazione ai dati personali riferiti ai soggetti che si siano resi acquirenti,
potranno essere conservati a tempo indeterminato i dati relativi alla clientela a vantaggio della quale la
società accordi una garanzia con durata illimitata; diversamente, i dati dovranno essere cancellati (o
trattati in forma anonima) ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata (art. 11, comma 1,
lett. e), del Codice)" mentre "in relazione ai dati personali riferiti a soggetti che non si siano resi
acquirenti, poi, non risulta giustificata la conservazione di dati personali per un tempo ulteriore rispetto
a quello necessario alla prenotazione ed effettuazione dell'incontro dimostrativo; ciò, salvo che sia
acquisito validamente il consenso informato degli interessati per una successiva attività di promozione
commerciale o ricerca di mercato".
Nel caso di specie: "i dati relativi ai clienti [che hanno effettuato un acquisto] vengono conservati dall'azienda a tempo
indeterminato, atteso che gli stessi hanno diritto, secondo le condizioni contrattuali, a una garanzia a vita con
riferimento alle pentole vendute dalla società". Tali informazioni sono trattate, però, anche per effettuare attività di
telemarketing. La società, inoltre, "non ha stabilito un tempo di conservazione" anche per i dati di chi, pur avendo
concordato un incontro con i responsabili di zona, non abbia proceduto ad alcun acquisto. Tali informazioni sono
utilizzate dalla società (nel cui data base risultano circa 400.000 anagrafiche) per contattare questa parte della
clientela al fine di comprendere "se il mancato acquisto sia dipeso dal prodotto o dall'atteggiamento del venditore"".
(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 19 maggio 2008: conservazione dati a
tempo limitato).
- Diritto commerciale, diritto tributario:
AGENZIA ENTRATE:
RISOLUZIONE REGIME FISCALE LEASING FINANZIARIO E LOCAZIONE COMMERCIALE DI IMMOBILE
STRUMENTALE
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che "le parti possono effettuare collegamenti fra diversi negozi giuridici,
in modo da perseguire un risultato economico unitario, tuttavia tale collegamento non fa venir meno la
causa giuridica di ogni singolo contratto e con essa il relativo regime giuridico e fiscale" in relazione ad un
quesito proposto da un contribuente in materia di trattamento tributario ai fini dell’imposizione indiretta del contratto
di cessione dei crediti.
Il caso sottoposto all'Agenzia è piuttosto frequente nella prassi: a. la conclusione di un contratto di locazione
finanziaria in pool avente ad oggetto un complesso immobiliare strumentale all'esercizio di attività industriale; b. la
sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto il medesimo complesso industriale per la
durata di 18 anni e c. la contestuale cessione pro solvendo da parte dell'utilizzatore alle società di leasing di tutti i
crediti maturati e maturandi in dipendenza del contratto di locazione commerciale stipulato con il conduttore.
Secondo l'Agenzia, "nel caso in esame deve ritenersi che le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il
contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica ragione economico-sociale.
Quest’ultima, peraltro, in diritto va tenuta distinta dai motivi soggettivi perseguiti dal singolo contraente e quindi dalle
ragioni che hanno spinto le parti a concludere diversi contratti (di vendita, di leasing, di locazione commerciale, di
cessione del credito), mentre le stesse ragioni sono rilevanti per quanto attiene l’applicazione delle disposizioni
antielusive tributarie".
In sostanza, "il contratto di cessione dei crediti va ricondotto nell’ambito dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del
DPR n. 633 del 1972, in base al quale “ Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto
denaro o crediti in denaro”. Tale inquadramento comporta l’esclusione dell’operazione in esame dal campo di
applicazione IVA, con conseguente applicazione della disposizione recata dall’articolo 6 della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR, per la qu ale le cessioni di crediti scontano l’imposta di registro nella misura
proporzionale dello 0,50 per cento. A tal riguardo non è condivisibile l’interpretazione proposta in via
subordinata dall’interpellante, in base al quale l’articolo 6 della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986
va interpretato nel senso che “ … l’imposta nella misura proporzionale dello 0,5 per cento trova
applicazione soltanto nella ipotesi in cui la garanzia venga ad essere prestata da un soggetto estraneo
al rapporto”. Invero, la predetta disposizione va interpretata nel senso che si applica l’imposta di registro nella
misura proporzionale dello 0,50 in presenza delle seguenti fattispecie: cessioni di crediti; compensazioni e remissioni di
debiti; quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore
di terzi, se non richieste dalla legge".
(Agenzia delle Entrate - Direzione Generale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 4 luglio 2008, n.278: Regime fiscale
leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale).
- Diritto amministrativo, diritto scolastico:
TAR LECCE:
ORDINANZA DI MATTINA O DI POMERIGGIO GLI ESAMI DI MATURITA' PARI SONO
L'espletamento delle prove (scritte e orali) dell'esame di maturità relative agli esami integrativi per
l’ammissione all’ esame di Stato, da parte del “privatista”, sostenute nelle ore post-meridiane non è
illegittimo, non essendo vietato da alcuna norma.
E' questo il principio con cui il TAR Lecce ha respinto, con l'ordinanza in commento, l'istanza di sospensione dei
provvedimenti di non ammissione del ricorrente agli esami integrativi per l’ammissione dei “privatisti” agli esami di
Stato.
In particolare, per il TAR adito il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto in primo
luogo l'espletamento delle prove (scritte e orali) dell'esame preliminare nelle ore post-meridiane non è illegittimo (non
essendo vietato da alcuna norma o dall'art. 7 dell'O.M. n. 30/2008, che anzi prevede che tali prove si svolgano mentre
sono ancora in corso le lezioni ordinarie), né determina - di per sé - una penalizzazione dei candidati esterni rispetto a
quelli interni.
Per il TAR Lecce, inoltre, non risulta provato, poi, che la Commissione esaminatrice abbia tenuto un atteggiamento
ostile (durante le prove orali) al punto da determinare turbamento psicologico nei candidati esterni idoneo ad incidere
sulla loro prestazione.
(Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Lecce, Ordinanza 20 giugno 2008, n.888).
[Avv. Alfredo Matranga]
DAL 2001 F ILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO
Jeremy Blachman
ANONIMA AVVOCATI
Lunedì 22 maggio
Per fatturare 2200 ore, devi stare in ufficio molto di più, perchè anche se sei un SuperAvvocato
non puoi fatturare ogni ora che trascorri qui. Abbiamo riunioni interne che non sono fatturabili.
Corsi di formazione non fatturabili. Attività di reclutamento. Pranzi. Cene. Colazioni.
Manutenzione degli uffici. Bagno ed e-mail. Masturbarsi. C'è qualcuno che lo fa. Chiudono la
porta e tirano fuori una rivista. Li abbiamo beccati. Una volta abbiamo scoperto due associati
che facevano sesso in bagno. Suppongo che non sia la stessa cosa. Ma è qui che le persone
devono soddisfare tutte le proprie esigenze, non essendo mai a casa. Si portano qui l'intero
guardaroba. Ho sette paia di scarpe, in ufficio. Si accumulano. Non sai mai quando avrai
bisogno di andare direttamente al campo da golf, a fare trekking, in palestra, in tribunale, a una
cena informale, a una cena elegante o a cavallo. Fa sette? Fa sette. Bene.
...
C'è chi bara, naturalmente. Non con malizia... almeno nella maggioranza dei casi. Le
conseguenze sono troppo gravi se ti fai beccare, da un collega o dal cliente Ma una mezz'ora
diventa un'ora e la pausa per leggere le recensioni di un film che non avrai mai occasione di
vedere finisce di colpo assorbita nell'ora passata a lavorare. Un'ora alle due del mattino diventa
due ore, giusto per penalizzare il cliente, l'ora in vacanza diventa tre ore, e l'ora passata a fare
una catena di fermagli con il fascicolo del cliente aperto sulla scrivania ... be', stai pensando al
cliente, quindi conta.
[Baldini Castoldi Dalai Editore, 2008, pp.97-98]
FOCUS
- Diritto del commercio internazionale:
IL RISCHIO PAESE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Affrontando il problema dei rischi “a cascata”, partendo cioè da quelli più generali, che interessano il Paese estero nel
quale l’operazione di esportazione è destinata a produrre effetti (perché ad esempio ospiterà l’impianto industriale,
oppure perché vi ha sede l’importatore, o ivi è stata costituita la joint venture con la società italiana, ecc.), è
necessario esaminare il cosiddetto rischio politico o rischio paese.
Si tratta di un rischio tutt’altro che remoto, anche nell’economia moderna, ed il dissesto che ha coinvolto la Repubblica
Argentina ne rap presenta un esempio emblematico. Il rischio paese coinvolge valutazioni di ordine politico, economico
e sociale piuttosto complesse, che richiedono l’assistenza di enti pubblici o privati dotati di sufficiente autorevolezza
(tra questi ricordiamo, a livello nazionale, l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), i Servizi Assicurativi del
Commercio Estero S.p.a. (SACE), la Società Italiana per le Imprese all’Estero (SIMEST)).
In particolare, i suddetti enti producono analisi che sulla base di diversi parametri di riferimento indicizzano i risultati
evidenziando ad esempio la possibilità di mutamento del regime politico (con conseguenze sul godimento dei diritti
civili e politici e delle libertà economiche); del verificarsi di una situazione di insolvenza istituzionale con problemi di
valuta e di trasferimento di fondi da e per il Paese (vedi il caso dell’Argentina); il grado di indipendenza e solidità del
sistema bancario, ecc..
I risultati delle analisi condotte periodicamente sono riuniti in schede paese, sulle quali l’esportatore può fondare le
proprie prime considerazioni in ordine alla fattibilità e rischiosità dell’operazione. Per la chiarezza espositiva, la
completezza e il periodico aggiornamento, segnaliamo le schede paese redatte dalla SACE, facilmente consultabili
dalla home page del sito internet istituzionale (http://www.sace.it).
A livello internazionale merita una menzione l’Index of economic freedom (http://www.freetheworld.com) che dal
1995 misura il grado di libertà economica di oltre 150 Paesi, mediante l’esame di ben 50 variabili.
Dall’indice delle libertà economiche è possibile dedurre quali difficoltà e quali rischi l’esportazione dovrà
affrontare.
Schede paese sono facilmente consultabili sui siti internet degli istituti nazionali sopra menzionati oltre
che su riviste specializzate quali ad esempio Commercio Internazionale (Ipsoa Editore). L’indice di
rischio, aggiornato mensilmente, esprime il grado di affidabilità politico-commerciale del paese.
Anatole France
(1844-1924)
CRAINQUEBILLE
La maestà della giustizia risiede integralmente in ogni sentenza resa dal giudice nel nome del
popolo sovrano. Jérôme Crainquebille, venditore ambulante, conobbe quanto la legge sia
angusta quando fu portato in tribunale per oltraggio a un agente della forza pubblica.
Avendo preso posto, nell'aula magnifica e tetra, sul banco degli accusati, vide i giudici, i
cancellieri, e, dietro un tramezzo, le teste nude degli spettatori silenziosi. E vide se st esso
seduto su uno scranno rialzato, come se comparendo davanti ai magistrati anche l'accusato ne
ricevesse un onore funesto. In fondo all'aula, tra i due giudici a latere, sedeva il presidente
Bourriche. Le palme di ufficiale dell'Accademia erano attaccate al suo petto. Un busto della
Repubblica e un Cristo in croce dominavano il pretorio cosicché tutte le leggi umane e divine
erano sospese sulla testa di Crainquebille. Egli ne concepì un giusto terrore. Non avendo per
niente lo spirito filosofico, non si domandò cosa volessero dire questo busto e questo Crocifisso
e nemmeno se Gesù e Marianna in aula andassero d'accordo.
[A cura di Carlo Nordio, Liberilibri, Macerata, 2003, p.23]
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- Diritto delle nuove tecnologie, diritto della concorrenza e della pubblictà, diritto della comunicazione:
INTERNET MARKETING: ASPETTI GIURIDICI DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PRATICHE COMMERCIALI
ONLINE
(Avv. Stefano Bendandi)
L'Autore si sofferma sulla disciplina della pubbliità on line con riferimento alle norme che regolano le pratiche
commerciali.
- Diritto tributario, diritto processuale civile:
DIVIETO DI TESTIMONIANZA E DICHIARAZIONI DEL TERZO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Avv. Maurizio Villani)
L'Autore analizza la disciplina riservata alla dichiarazione dei terzi nel processo tributario, tenendo presente, oltre
all’orientamento giurisprudenziale, anche i problemi pratici che si incontrano, in sede tributaria, nella difesa del
contribuente.
- Diritto della privacy, diritto amministrativo:
RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO, DIRITTO DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PRIVACY
(Avv. Nicola Ulisse)
L'Autore annota una interessante pronuncia che tratta una fattispecie di preteso rifiuto di atto d'ufficio con implicazioni
connesse al diritto d'accesso a documenti amministrativi e alla tutela della privacy.
- Inglese giuridico, diritto dei contratti e delle obbligazioni:
“EFFECTIVENESS” DEL CONTRATTO
(Dott.ssa Serena de Palma)
< br> L'Autrice prosegue il proprio esame dei termini e dei concetti ricorrenti nella contrattualistica internazionale
affrontando l'esame dell'entrata in vigore del contratto.
- Diritto condominiale:
CONDOMINI RESPONSABILI PRO QUOTA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONDOMINIO
(Dott.ssa Antonella Salvador)
L'Autrice annota la pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che "le obbligazioni dei
condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 Codice Civile, per le obbligazioni
ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote e
l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie”.
- Diritto penale, diritto di famiglia:
LA COARTAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGLI ATTI DI VIOLENZA SESSUALE
(Avv. Gioacchino De Filippis)
L'Autore esamina la giurisprudenza più recente in tema di coartazione della volontà con riferimento agli atti di violenza
sessuale.
(1215)
MAGNA CARTA
12. Nessuno scutagium o auxilium sarà imposto nel nostro regno se non per
consenso generale, a meno che non si tratti del riscatto della nostra persona, dell'ordinazione
a cavaliere del nostro primogenito e, una sola volta, del matrimonio della nostra figlia maggiore,
per i quali fini non sarà imposto null'altro che un ragionevole auxilium; lo stesso sia per gli
auxilia che sono imposti alla città di Londra.
13. E la città di Londra goda di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che
per acqua. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti
conservino tutte le loro libertà e libere consuetudini.
14. E fatta eccezione per i tre casi anzidetti, al fine di ottenere il consenso generale
sull'imposizione di un auxilium o di uno scutagium faremo convocare è
individualmente con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti e i
maggiori baroni; e per mezzo dei nostri sceriffi e balivi emaneremo una
convocazione generale di tutti coloro i quali hanno in possesso nostre terre, affinché
essi, con un preavviso di almeno quaranta giorni, in un dato giorno vengano a
trovarsi in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne sarà
indicata la causa; e quando la convocazione avrà avuto luogo nel giorno stabilito, si
procederà secondo la risoluzione adottata dai presenti, anche se non tutti i convocati
si saranno presentati.
[Liberilibri, Macerata, 2007, pp. 13 e 15]
BIBLIOTECA GIURIDICA
ALCIATUS, ANDREAS.
Andree Alzati Mediolanensis in tres posteriores codicis Iustiniani annotationes in quibus obiter atque
plurima aliorum authorum loca explanantur; Eiusdem opusculum, quo graece dictiones fere ubique in
Digestis restituuntur. [Strasbourg]: Ioa[n]nes Schottus Argentine? pressit. Anno Christiano M D XV.(1515). In 4°
grande ([8],36 cc.), importante legatura archivistica a cartella in piena pelle con fibbia, titolo impresso in rosso e nero
ancora in stile incunabolare, testo in gotico, margini amplissimi, carta frusciante, stato di conservazione esemplare.
Andrea Alciati, figlio di un facoltoso mercante milanese, fu il maggiore giureconsulto italiano del Rinascimento. Allievo
di lettere greche e latine alla scuola di umanisti celeberrimi quali Parrasio, Calcondila e Lascaris, si dedicò in seguito
allo studio del diritto presso le università di Pavia e Bologna, laureandosi “in utroque” a Ferrara nel 1516. Artefice di
una vera e propria rivoluzione metodologico-culturale nell’approccio agli studi giuridici, fu il primo a coniugare i sussidi
della critica filologica e dell’erudizione storica a una profonda conoscenza delle fonti giuridiche romane e della
riflessione giurisprudenziale medioevale; ottenuta la licentia docendi a 26 anni, tenne cattedra - dal 1518 al 1533 dapprima ad Avignon, poi a Bourges, per passare poi in Italia, a Pavia, quindi a Bologna, a Ferrara e nuovamente a
Pavia, ove la morte lo colse nel 1550.
Le due opere qui presentate rappresentano i primi lavori mai dati alle stampe dal grande giureconsulto milanese,
composti ancor prima di terminare gli studi. In essi appare già compiutamente delineata quella rivoluzione esegetica
nello studio del diritto, derivante dalla messa a frutto della lezione degli umanisti che porterà il grande lombardo ad
assurgere un ruolo primario, assieme a personaggi del calibro di Zasio e Budè, nella storia giuridica del rinascimento.
Di mitica rarità, sei sole copie censite nelle biblioteche (Greifswald UB; Hamburg SUB; Dresden Sachsische-Land Bibl.;
Freiburg UB; Heidelberg UB; Wien, ONB). Ref.: VD16-A1655 ; OCLC 159903201
[Studio Bibliografico Lex Antiqua - www.lexantiqua.com]
Tucidide
(460 a. C.- 400 a. C.)
LE STORIE
[Il processo ai sacrileghi]
LX 1. A questo pensava il popolo d'Atene, che, ricordandosi di tutto quanto aveva sentito dire,
era allora duro e sospettoso con gli accusati d'aver profanato i Misteri, anche perché pensava
che avessero congiurato per instaurare l'oligarchia e la tirannide.
2. Per questa indignazione popolare erano ormai in carcere molti rispettabili
cittadini, e non si vedeva nessun sintomo di distensione, poiché anzi l'irritazione
cresceva ogni giorno, e gli arrestati erano sempre piu numerosi; a questo punto uno
degli incarcerati, proprio quello che sembrava piu colpevole, viene pesuaso da uno
dei compagni di prigionia a far delle rivelazioni, non si sa se vere o false; sono
possibili: infatti le supposizioni in entrambi i sensi, ma nessuno poté né allora né poi
dirsi sicuro della verità circa gli autori del fatto.
3. Lo persuase dicendogli che doveva confessare anche se era innocente, per salvare
se stesso procurandosi l'impunità e per liberare la città dai sospetti che
l'opprimevano: sarebbe stata più sicura per lui la salvezza se avesse confessato con
la garanzia dell'impunità che se avesse continuato a negare sottoponendosi al
processo.
4. Quello allora accusa se stesso e altri della mutilazione delle erme; il popolo ateniese, lieto
d'aver appurato, come credeva, la verità, poiché prima repu tava grave non conoscere chi
tendesse insi die alla democrazia, liberò subito il denunciatore e con lui anche tutti gli altri che
egli non aveva denunciato. Si fece un processo, e tutti gli accusati che erano in prigione furono
uccisi, mentre quelli latitanti furono condannati a morte, e si promise un premio in denaro a chi
li avesse uccisi.
Benché non fosse chiaro se in questa faccenda le vittime fossero state uccise giustamente, era
tuttavia evidente il vantaggio che ne era venuto al resto della cittadinanza.
[Crescono i sospetti contro Alcibiade, che fugge nel Peloponneso]
LXI. Quanto ad Alcibiade, l'indignazione degli Ateniesi contro di lui era fomentata da quegli
stessi suoi avversari che l'avevano attaccato anche prima che partisse; quando poi si credette di
sapere la verità sulla questione delle erme, si era convinti ancor più di prima che anche le
profanazioni dei Misteri nelle quali egli era implicato fossero state da lui organizzate allo stesso
scopo, per congiurare contro la democrazia.
[Libro VI, LX - LXI, Edizioni Club del Libro Tomo II, 1969, p.132, Traduzione di Gianluigi Piazza]
PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected]
PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER-COLLABORA CON FILODIRITTO
NOTE LEGALI
AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento
presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai
sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941).
La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di
autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata
Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico.
***
INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196)
I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica rilasciato dall'interessato a
ricevere la newsletter di Filodiritto. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono
utilizzati cookies. Gli accessi ed i contatti ai siti internet Filodiritto e Studilegali sono contabilizzati in forma aggregata e
comunque anonima. Titolare del trattamento dei dati è INFOROMATICA S r.l.. Incaricati del trattamento sono Antonio
Zama, Direttore Responsabile di Filodiritto e Barbara Farinelli Amministratore Unico di Inforomatica. Per l'esercizio dei
diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica. La cancellazione del
proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Filodiritto può essere
compiuto e manifestato direttamente dall'interessato seguendo le istruzioni dall'Home Page di Filodiritto. Siamo
comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.