Le posizioni di garanzia e la sicurezza del trasporto aereo

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Le posizioni di garanzia e la sicurezza del trasporto aereo
Ing. Fabio Nicolai
Ing.
Direttore Centrale Attività Aeronautiche
ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Avv. Massimo Nunziata
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
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ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile
• Ente pubblico non economico
• Istituzione: D.Lgs. n. 250/1997
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Nascita dell’ENAC
Fusione di:
• Direzione Generale dell’Aviazione Civile
(ufficio dell’ex Ministero dei trasporti e
navigazione;
• Registro Aeronautico Italiano
• Ente Nazionale Gente dell’Aria
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Art. 687 cod. nav. «Amministrazione
dell’aviazione civile»
• «L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel
rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le
competenze specifiche degli altri enti aeronautici,
agisce come unica autorità di regolazione tecnica,
certificazione, vigilanza e controllo nel settore
dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture
centrali e periferiche, e cura la presenza e
l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica
rispondenti ai regolamenti comunitari
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Art. 687 cod. nav. «Amministrazione
dell’aviazione civile»
• Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli
altri enti aeronautici sono disciplinate dalle
rispettive norme istitutive, nonché dalle norme
statutarie ed organizzative».
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Art. 705 cod. nav. «Compiti del
gestore aeroportuale»
• «Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il
controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività
o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire,
secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le
infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le
attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o
nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del
gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al
presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di
sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata
dall'ENAC»
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• Le attribuzioni dei gestori si sono notevolmente
ridimensionate con la Direttiva comunitaria n. 67 del
15.10.1996 che, liberalizzando il mercato dei servizi di
assistenza a terra, ha consentito l’accesso allo stesso
anche ad altri prestatori.
• Il servizio, che prima era svolto dal gestore in regime di
monopolio, ora può essere svolto anche da altri soggetti,
la cui idoneità è certificata dall’ENAC.
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Gestori aeroportuali: un interessante
caso giudiziario
• Aeroporti di Roma - ADR S.p.A. nasce nel 1974, come
concessionaria esclusiva per la gestione del sistema
aeroportuale romano ("Leonardo da Vinci” di Fiumicino
e "Giovan Battista Pastine" di Roma Ciampino).
• Nel luglio 1997 viene avviata la privatizzazione di
Aeroporti di Roma S.p.A., collocando sul mercato il 45%
del capitale sociale attraverso un'offerta sia pubblica
che privata, rivolta ad investitori istituzionali italiani ed
esteri. La privatizzazione si è conclusa nel 2000, con la
dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato.
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Il caso
• Cinque società qualificatesi operatori del settore
dell'handling anche presso l'aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma -Fiumicino avevano chiesto ad ADR
l’accesso agli atti di sub concessione e ai contratti
stipulati tra ADR e Alitalia, volti a disciplinare le
modalità di utilizzo:
• a) del Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci;
• b) degli stalli o delle infrastrutture del sistema di
smistamento bagagli in transito denominato NET
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La posizione di ADR
• ADR aveva respinto l'istanza, rilevando, per un
verso, che tali atti erano regolati da norme di diritto
privato e che la società ADR era a capitale
interamente privato e, per altro verso, evidenziando:
a) che il terminal 1 non era oggetto di una sub
concessione in uso esclusivo;
• b) che il NET era assegnato in uso agli utenti per
quote parametrate all'effettivo transito di bagagli sullo
scalo e non era oggetto di specifici atti di sub
concessione
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L’inquadramento dei giudici
• L'ambito di applicazione delle norme in materia di
accesso involge non solo l'attività puramente
autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura
degli interessi pubblici, inclusi gli atti di diritto privato,
posti in essere dalle pubbliche amministrazioni o da
soggetti privati, gestori di pubblici servizi.
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• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui
aIl’applicabilità riguarda non solo la pubblica
amministrazione in senso stretto ma anche tutti i
soggetti di diritto pubblico e di diritto privato,
comprese le società commerciali, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario, è correlato non
soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche
a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti
gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo
direttamente gestione del servizio stesso, sia
collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità.
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• I soggetti privati, gestori di un servizio pubblico (siano
o meno essi concessionari in senso tecnico), per il
fatto che sono a contatto col pubblico e con gli utenti,
vanno qualificati come titolari di poteri pubblicistici nei
casi previsti dalla legge, tra cui rientra quello
dell'esame delle domande d'accesso, che ha tenuto
conto delle normative di settore che - sulla base dei
principi comunitari e costituzionali - consentono a
soggetti privati di svolgere attività di natura
imprenditoriale, caratterizzate dalla gestione di
interessi pubblici e comunque superindividuali.
• Correlativamente i documenti ostensibili devono
concernere
attività
di
pubblico
interesse,
indipendentemente dalla natura pubblica o privata
della loro disciplina sostanziale.
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Le conclusioni dei giudici
• La veste privatistica di ADR, così come l'addotta
riconducibilità alla disciplina privatistica degli atti
richiesti in ostensione, non sono di per sé sufficienti
ad escludere l'obbligo di trasparenza e l'applicabilità
della disciplina in tema di accesso.
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• L'assunto di ADR della non afferenza di detta documentazione
ad un tratto della sua azione di rilevanza pubblica non
persuade, in quanto la sub concessione di aree all'interno
dell'aeroporto - proprio perché costituisce un titolo
legislativamente ammesso per attribuire la disponibilità e
comunque l'utilizzo del sedime aeroportuale - è espressione di
potere pubblicistico (mutuando la natura autoritativa della
concessione che ne è il necessario antecedente), mentre non
rilevano gli accenni alla non esclusività dell'utilizzo consentito ad
Alitalia così come quelli al miglior perseguimento delle finalità
della gestione aeroportuale, non venendo qui in discussione la
legittimità degli atti di disposizione posti in essere da ADR e la
scelta o i criteri di scelta di assegnazione di tali aree, ma
unicamente la sussistenza dei presupposti per l'esercizio - da
parte delle richiedenti operatrici del settore dell'handling - del
diritto di conoscere il contenuto di tali atti, ossia le condizioni
giuridiche ed economiche dell'utilizzo delle aree aeroportuali
sub concesse
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ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile
•
•
•
•
Ditte di Progettazione Reg.to (CE) 748/2012
Ditte di Costruzione Reg.to (CE) 748/2012
Ditte di Manutenzione Reg.to (CE) 2042/2003
Operatori di Trasporto Aereo Reg.to (CE)
965/2012
• Imprese per la gestione della
navigabilità continua Reg.to (CE) 2042/2003
• Operatori di Lavoro Aereo Reg.to (CE)
965/2012
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ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile
• Scuole per manutentori aeronautici
Reg.to (CE) 2042/2003
•
•
•
•
•
Scuole di volo Reg.to (CE) 290/2012
Scuole di Paracadutismo DM 467/96
Gestori Aeroportuali Reg.to ad hoc ENAC
Handler Reg.to ad hoc ENAC
Simulatori di Volo per addestramento
Reg.to (CE) 290/2012
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ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile
•
•
•
•
•
•
Manutentori Reg.to (CE) 2042/2003
Piloti Reg.to (CE) 290/2012
Assistenti di Volo Reg.to (CE) 290/2012
Controllori di Volo Reg.to (UE) 805/2011
Service Provider ATC Reg.to (UE) 1035/2011
Centri di Ripiegamento Paracadute
Reg.to ENAC
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ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile
• Regolamento SAFA “Black List” Reg.to
(CE) 2111/2005 & Direttiva 2008/49
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Aeroporti
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Aeroporti
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Aeroporti
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Aeroporti
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Aeroporti
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Aeromobili
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Aeromobili
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Aeromobili
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SAFA
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SAFA
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SAFA
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CASO
Certificato di Operatore Aereo COA
Continuing Airworthiness Management
Organisation CAMO
– 1 Citation C650
– 1 Citation C550
– 1 Citation C500
– 1 SA 227
+ 1 Citation C500
8 pax
6 pax
6 pax
19 pax
6 pax (privato)
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Approvazioni
Manutenzione
Scuola di volo
Lavoro Aereo
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Irregolarità Segnalate
• Agosto 2001 – I-XXXX veniva messo a terra
per un periodo, a causa di report di
manutenzione ed ATL (Aircraft Technical
Logbook) falsificati, rinvenuti dal Direttore
Tecnico, che ne informava ENAC
• Agosto 2002 – Reclamo inoltrato da un
Comandante circa firme ed ore di volo
falsificate, registrate sugli ATL
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Irregolarità Segnalate
• Maggio 2005 – Volo da Madrid a Rimini per un’avaria
del trasponder dopo il decollo, il Comandante
dichiarava all’ATC di procedere in VFR (il max livello
VFR è 190) non manteneva alcun contatto radio,
veniva tracciato dai radar della Difesa Aerea
spagnoli, francesi ed italiani a FL370 senza
autorizzazione RVSM, era quindi intercettato da un
caccia dell’Aeronautica italiana e scortato fino
all’aeroporto di XXXX. La licenza del Comandante
veniva sospesa per 1 anno e veniva ritirata la
accettazione come FOPH/CTPH
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Audit ENAC
• Luglio 2005 – durante un audit ENAC, le ultime
registrazioni
delle
manutenzioni
apparivano
inattendibili.
• La data registrata era Feb. 2003 ma in precedenti
ispezioni ENAC la stessa data era Feb. 2002.
• Nel 2006 l’indagine della polizia ha dimostrato che i
record erano stati contraffatti .
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Police & Court actions
Sviluppi
• Dicembre 2005 – il CAMO PH (Postholder) ed il QM (Quality
Manager) si dimettevano;
• Venendo meno due dei dirigenti responsabili richiesti dalla
normativa europea CAMO e COA venivano sospesi da ENAC
• Dic.2005/Gen.2006 – Nonostante la sospensione del COA,
l’operatore continuava l’attività di volo commerciale
remunerata (scoperto dalla polizia nel Feb. 06)
• Dic. 2005 – Voli passeggeri per Marrakesh e Biggin Hill
effettuati a livello di volo FL370 in assenza di autorizzazione
RVSM e senza riserve di carburante
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Sviluppi
•
Gennaio 2006: durante l’audit
l’operatore si rifiutava
per il ripristino di COA e CAMO
– di esibire alcune registrazioni
– di consegnare gli ATL (Aircraft Technical Logbook).
•
L’ENAC richiedeva l’intervento della Polizia.
•
Il team ispettivo riscontrava diverse discrepanze:
– record della manutenzione
– ore di volo.
– in diverse occasioni, i manutentori avevano firmato azioni
manutentive come effettuate in un certo aeroporto , mentre, in
realtà, non erano presenti in tale aeroporto.
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Azioni intraprese da ENAC
1) Sospensione
Certificato di Aeronavigabilità di 5 velivoli
Licenze di 4 manutentori.
2) Conferma sospensione e avvio revoca COA
e CAMO.
3) Sospensione approvazione di manutenzione
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Azioni AG
• Feb. 2006 – sequestro degli uffici, degli hangar e
degli aeromobili della società.
• Perquisizione congiunta con ENAC.
• Rinvenuti diversi documenti e timbri falsificati.
Successivi interrogatori della Polizia confermavano
molti casi di addestramento e controllo dei piloti
impropriamente eseguiti, oltre che modifiche e
riparazioni di aeroplani non approvate.
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Police & Court actions
Police & Court actions
Police & Court actions
Police & Court actions
Police & Court actions
Police & Court actions
Police & Court actions
Altri risultati
• Scoperto un hangar “non approvato”, contenente
migliaia di SUP (Suspected Unapproved Parts) componenti non approvati per l’impiego su
aeromobili.
• Testimonianze hanno confermato l’installazione di
alcune SUP provenienti da tale hangar su alcuni
aeromobili dell’operatore.
• Nell’hangar veniva rinvenuto anche un a/m simile a
quelli della flotta sociale, in condizioni di parziale
smantellamento.
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Police & Court actions
Police & Court actions
Contacts with LBA
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Altri aeromobili
• Un altro a/m della flotta si trovava in
manutenzione in Germania.
• ENAC dopo aver avvertito l’omologa autorità
tedesca
decideva
di
ispezionare
l’aeromobile, per cercare conferma delle
riparazioni e modifiche non approvate.
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Contacts with LBA
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