Assistenza sanitaria all

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Assistenza sanitaria all
A s s i s t e n z a
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s a n i t a r i a
a l l ' e s t e r o
In Paesi U.E. e S.E.E.
Nei Paesi in cui vige la Tessera Sanitaria Europea
In Paesi extra U.E.
In Paesi con cui non vigono convenzioni
Assistenza sanitaria in Paesi U.E. e S.E.E.
Dal 1° novembre 2004 è entrata in funzione la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.) o
E.H.I.C.( European Health Insurance Card) che verrà rilasciata dal Ministero delle Finanze indistintamente
a tutti i cittadini residenti. A chi non abbia ancora ricevuto la tessera o per motivi eccezionali (quali furto,
perdita della stessa, ecc.) viene rilasciato presso gli sportelli CUP distrettuali a richiesta e per la durata
massima di un mese, rinnovabile, il certificato sostitutivo provvisorio della medesima. Il periodo di tempo
intercorrente tra l'epoca del viaggio e la richiesta del certificato provvisorio non deve essere superiore a
20 giorni.
Assistenza nei Paesi in cui vige la Tessera Sanitaria Europea
Nei paesi dell'U.E. e dello S.E.E. esistono una pluralità di regimi sanitari (casse mutua, assicurazioni
private, ecc.) per cui chi richiede le prestazioni non può mai presumere di ricevere cure nello stato ospite
in modo analogo a quello italiano ma deve informarsi presso le autorità locali circa le modalità di
erogazione delle prestazioni e la tipologia di cure ottenibili.
Gli oneri, il carattere di necessità delle cure ed ogni aspetto sanitario pertinente, è regolato dalla
normativa vigente nel paese in cui avviene il soggiorno. Conseguentemente il rimborso sarà determinato
secondo le regole di quest'ultimo.
Va evidenziato ad esempio che la Svizzera eroga prestazioni non ospedaliere solo in forma indiretta (vale
a dire i cui oneri devono essere sostenuti dall'assistito) e di cui potrà essere richiesto il rimborso, previa
esibizione delle relative fatture quietanzate agli uffici distrettuali dell'ASL, al momento del rientro in Italia.
La Spagna, invece, non dispone di tariffe per le prestazioni che non comportano ricovero ospedaliero ed il
rimborso potrà avvenire, se spettante, in base alle regole vigenti in Italia.
Sono Paesi U.E.
Austria - Belgio - Cipro - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia (comprese: Corsica, Guadalupe,
Martinica, Réunion, Guayana Francese) - Germania - Grecia - Irlanda - Lettonia - Lituania - Lussemburgo
- Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo (Azzorre) - Regno Unito - Repubblica Ceca - Repubblica
Slovacca - Slovenia - Spagna (comprese Canarie) - Svezia - Ungheria. Presumibilmente dal 2007 anche
Romania e Bulgaria.
Paesi dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.)
Hanno sottoscritto con l'U.E. la convenzione di sicurezza sociale (Regolamento 1408/71) i seguenti
stati: Islanda - Liechtenstein - Svizzera - Norvegia
Assistenza sanitaria in Paesi extra U.E.
L'Italia ha in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Paesi Extra U.E. Argentina,
Australia, Brasile, Capoverde, Croazia, Ex Jugoslavia (Serbia, Kossovo, Vojvodina), Macedonia,
Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, Tunisia, Stato del
Vaticano.
Questi accordi consentono ai cittadini aventi la nazionalità dei due paesi contraenti di poter ricevere,
reciprocamente, in uno dei paesi di temporaneo soggiorno le cure dirette (con le modalità che lo Stato
riserva ai propri cittadini) per malattia, infortunio e maternità aventi carattere di immediata necessità
(urgenza).
L'esportabilità del diritto all'assistenza sanitaria non è uguale per tutti gli Stati ma ciascuna convenzione
stabilisce chiaramente quali siano le categorie di soggetti tutelate.
Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi agli appositi sportelli presso i Distretti Sanitari.
Va evidenziato che qualora un cittadino italiano si trovasse ad ottenere cure in forma indiretta (quelle per
le quali si trova a dover corrispondere il relativo costo) durante il soggiorno in uno dei paesi suddetti non
avrà titolo, una volta rientrato in Italia ad alcun tipo di rimborso dovendo sostenere in proprio le spese
per le cure ricevute. E' bene, quindi, rivolgersi alle nostre strutture diplomatiche o se conosciute alle
strutture sanitarie del paese ospite per conoscere i servizi che erogano prestazioni in forma diretta. Unica
eccezione è la Croazia, la cui convenzione bilaterale con l'Italia prevede il rimborso per la forma indiretta.
Assistenza sanitaria in Paesi con cui non vigono convenzioni
Ai sensi del D.P.R. n. 618/80 a talune categorie di cittadini italiani che si rechino in uno stato con cui non
vigono convenzioni bilaterali o multilaterali per svolgere un'attività lavorativa temporanea è garantita
l'assistenza sanitaria. E' necessario conservare la residenza in Italia e non godere, mediante forme di
assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal
datore di lavoro. Per usufruire dell'assistenza sarà rilasciato un attestato provvisorio dall'ASL di
appartenenza, o all'estero, dal consolato competente su esibizione del contratto di lavoro o di
dichiarazione del datore di lavoro. Ai dipendenti pubblici quest'ultimo può essere rilasciato
dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.
Beneficiari dell'assistenza
Possono beneficiare dell'assistenza tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, privati e pubblici.
Lavoratori privati (le condizioni hanno carattere tassativo):
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i cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di
compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del
culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi che
svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti;
i titolari di borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
i lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, ma con attestazione rilasciata dai
competenti uffici di collocamento del paese estero;
i titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituzioni previdenziali italiani;
i familiari dei soggetti succitati ad esclusione dei familiari dei pensionati per i quali non sussiste lo
status di lavoratore.
Dipendenti pubblici (l'individuazione delle categorie ha carattere esemplificativo):
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ai dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri, nonché gli impiegati locali
anche se non pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve
durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del
Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo a commissioni, conferenze,
trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o
aeromobili italiani che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
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al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
al personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie ;
al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti
stessi all'estero;
agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della L. 38 del
9/02/79, sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, II°
comma della legge stessa;
alle persone incaricate della direzione di uffici consolari
ai familiari dei soggetti suindicati purchè li seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi
periodi con esclusione dei familiari dei contrattisti stranieri .
Forme dell'assistenza
L'assistenza può essere erogata :
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Per i dipendenti pubblici (art. 2 e lett. B) in forma diretta mediante la stipula di convenzioni con
istituti o enti pubblici che possano garantire l'assistenza in tutto il territorio di uno o più Stati, e
con istituti pubblici o con istituzioni private di uno Stato estero, che siano in grado di assicurare
livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale.
Per i privati in forma indiretta mediante l'anticipo e la richiesta di rimborso delle spese sostenute
dagli interessati in territorio estero ad esclusione delle oneri non strettamente connessi alle
prestazioni sanitarie e con carattere strettamente alberghiero. Gli assistiti dovranno recarsi al
Consolato italiano e presentare la richiesta di rimborso allegando la certificazione medica con
relativa traduzione giurata, entro tre mesi dall'ultima cura ricevuta, pena decadenza del
diritto, oltre alle fatture quietanzate. Il Consolato provvederà ad inoltrare la richiesta di rimborso
delle spese sostenute al Ministero della Salute, cui spetta l'onere del rimborso.