Circolare_UTG_Velobox_Unione_pdf

Transcript

Circolare_UTG_Velobox_Unione_pdf
...
.~.:-.-g
.-.'
j
I
Area III: "Applicazione del sistema
rappresentanza in giudizio"
sanzionatorio
,
amministrativo,
affari
legali, contenzioso
e
Verbania, 21 dicembre 2016
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni del VCO
Loro Sedi
AI Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Brovello Carpugnino
Al Sig. Presidente dell'Unione Montana Valli dell'Ossola
segreteria(Q)pec.umvo. vb. it
e, p.C.:
Questura del VCO: [email protected];
Comando Provinciale Carabinieri di Verbania: [email protected]
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verbania: VB 102000 [email protected]
Polizia Stradale di Verbania: [email protected]
Alla Provincia del VCO: [email protected]
OGGETTO: Installazione dissuasori di velocità.
Con riferimento alla notizia apparsa sul settimanale "Eco Risveglio" del 15 dicembre
corrente, riguardante l'installazione da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola di 32 box,
al cui interno posizionare due autovelox itineranti, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
I manufatti in questione sono fattispecie non riconosciute nell'ambito
stradale (artt. 42 del Codice della Strada e 172 del regolamento di attuazione)
inquadrabili in alcuna delle categorie previste dalla normativa vigente in materia,
non possa essere autorizzato l'eventuale impiego degli stessi come componenti di
della segnaletica
e non risultando
ne consegue che
segnaletica.
Allo stato attuale, come ribadito anche dal Ministero dei Trasporti con nota nr. 4295 del
24/07/2012, che ad ogni buon fine si allega in copia, l'unico impiego consentito è quello che
prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato; in tali casi si
applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.
Pertanto, le violazioni eventualmente accertate, potranno essere considerate legittime
unicamente se l'accertamento è avvenuto alla presenza di un Agente di Polizia che presidia
l'autovelox, provvedendo, se ne ricorrono le condizioni, alla contestazione immediata delle
violazioni stesse.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle Signorie Loro al fine di evitare un
inutile contenzioso amministrativo e giudiziario.
Prefettura di Verbania - CODICE DELLA STRADA-RICORSI - Prot. Uscita N.0044773 del 21/12/2016
.
~~~
•
~~.r~
Dipartimento per i Trasponi, 18NeJVigazlonee i Sistemi Infonnativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione
I!"Q("
Prot. n. ;.rt"{ J
1/
Alla Prefettura di
l
Oggetto:- InstallaZione dissuasori di velocità. Quesito. Rif. pro t. n. 59/12/5/CdS Area 111 del
11.07.2012,
Con riferimento a quanto esposto nel quesito in oggetto, si comunica che i manufatti in
oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste da) Nuovo Codice della Strada
(DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992),
e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e
dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale",
rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche
degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.
Poiché i manufatti in questione non possono. essere classificati come impianti, In quanto
privi di qualsivogli8 dispositivo deputato alla specifica funzioM, essi probabilmente non potranno
neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto
art. 60 L. n. 120/2010.
L'eventuale Impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in
quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente
Regolamento.
Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che
prevede l'installazione al loro intemo di misuratori di velocità di tipo approvato, owero quando è
previsto, nell'ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia
stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile,
considerato che anche una collocazione fIssa non implica necessariamente
un'attività di
rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della
velocità.
Si resta a disposizione per ognì eventuale ulteriore chiarimento.
FM/RS
I