10 Undecima Lezione. I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI. Vendita

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10 Undecima Lezione. I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI. Vendita
Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – CONTRATTI TIPICI –
VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
Prof. Vincenzo Franceschelli
VINCENZO FRANCESCHELLI
SCHEMI del Corso di
DIRITTO PRIVATO
- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle
lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della
materia. Non sono sufficienti per la preparazione
dell’esame).
Prof. Vincenzo Franceschelli
PRINCIPALI
CONTRATTI
TIPICI
11
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DIRITTO PRIVATO
Prof. Vincenzo Franceschelli
I principali Contratti Tipici
Compravendita,
locazione, appalto,
agenzia
UNDECIMA
LEZIONE
I CONTRATTI TIPICI
I
Prof. Vincenzo Franceschelli
Prof. Vincenzo Franceschelli
Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile
Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile
La disciplina dei contratti tipici
La disciplina dei contratti tipici
I contratti regolati nel Titolo III non
esauriscono i contratti tipici. Alcuni sono
regolati in altri libri del codice, come la
donazione (regolata nel Libro II); il contratto
di lavoro (regolato nel Libro V); il contratto di
società (ancora regolato nel Libro V); altri
sono regolati in leggi speciali (come la
subfornitura).
Il legislatore ha voluto regolare — nel Titolo
III del Libro IV — oltre ventisei contratti, i
quali, in ragione del fatto di essere
specificatamente e compiutamente regolati,
sono detti tipici o nominati. Il Titolo III è
suddiviso, appunto, in 26 Capi.
Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione
1
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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I contratti atipici creati dall’autonomia
privata
I contratti tipici (sia disciplinati nel Titolo III
del Libro IV, sia disciplinati in altre parti del
codice civile, sia disciplinati in leggi speciali)
non esauriscono la tipologia contrattuale,
visto che le parti sono libere di crearne di
nuovi, in virtù del principio di autonomia
contrattuale (1322, 2° comma: “Le parti
possono anche concludere contratti che non
appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare...”).
IL CONTRATTO
contratti tipici ed atipici
►contratti tipici o nominati
• sono detti tipici, o nominati, i contratti
espressamente regolati nel codice
civile o nelle leggi speciali
►contratti atipici o innominati
• sono detti atipici, o innominati, i
contratti creati dall'autonomia delle
parti al di fuori degli schemi tipici
predisposti dal legislatore
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I CONTRATI SI DISTINGUONO IN CONTRATTI TIPICI E
CONTRATI ATIPICI
Contratti
tipici o
nominati
Sono detti tipici, o nominati, i
contratti
espressamente
regolati nel codice civile o
nelle leggi speciali
Contratti
atipici o
innominati
Sono detti atipici, o
innominati, i contratti creati
dall'autonomia delle parti al
di fuori degli schemi tipici
predisposti dal legislatore
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1.
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile
I CONTRATTI TIPICI
(art. 1470 e seguenti)
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I CONTRATTI TIPICI
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vendita (Capo I; art.li 1470-1547)
riporto (Capo II; art.li 1548-1551)
permuta (Capo III; art.li 1552-1555)
contratto estimatorio (Capo IV; art.li 1556-1558)
somministrazione (Capo V; art.li 1559-1570)
locazione (Capo VI; art.li 1571-1654)
appalto (Capo VII; art.li 1655-1677)
trasporto (Capo VIII; art.li 1678-1702)
mandato (Capo IX; art.li 1703-1741)
agenzia (Capo X; art.li 1742-1753)
mediazione (Capo XI; art.li 1754-1765)
deposito (Capo XII; art.li 1766-1797)
sequestro convenzionale (Capo XIII; art.li 1798-1802)
I CONTRATTI TIPICI
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comodato (Capo XIV; art.li 1803-1812)
mutuo (Capo XV; art.li 1813-1822)
conto corrente (Capo XVI; art.li 1823-1833)
contratti bancari (Capo XVII; art.li 1834-1860)
rendita perpetua (Capo XVIII; art.li 1861-1871)
rendita vitalizia (Capo XIX; art.li 1872-1881)
assicurazione (Capo XX; art.li 1882-1932)
il gioco e la scommessa (Capo XXI; art.li 1933-1935)
fideiussione (Capo XXII; art.li 1936-1957)
mandato di credito (Capo XXIII; art.li 1958-1959)
anticresi (Capo XXIV; art.li 1960-1964)
transazione (Capo XXV; art.li 1965-1976)
cessione dei beni ai creditori (Capo XXVI; art.li 19771986)
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2.
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile
CLASSIFICAZIONE
DEI CONTRATTI TIPICI
contratti per la
circolazione dei
beni, contratti di
scambio
contratti per il
godimento dei
beni o contratti di
utilizzazione
Vendita, permuta, contratto estimatorio,
somministrazione, donazione attengono tutti
alla circolazione dei beni.
Essi, di regola, trasferiscono la proprietà di
un bene o un diritto (contratti di alienazione)
Locazione (per beni) e affitto (di cosa
produttiva) permettono il godimento di beni
da parti di soggetti diversi dal proprietario
(art. 1470 e seguenti)
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contratti di prestito
contratti per la
L'appalto è il contratto principe per la
produzione dei beni o produzione dei beni.
l'esecuzione di servizi Trasporto e deposito sono contratti che
realizzano la prestazione di servizi
contratti per il
compimento o per la
promozione di affari
Mandato,
commissione,
spedizione,
mediazione, agenzia sono contratti che hanno
per oggetto il compimento o la promozione di
affari
contratti
per
la Transazione,
sequestro
convenzionale,
soluzione
di cessione dei beni ai creditori sono contratti
controversie o nelle diretti
alla
soluzione
di
controversie
(transazione) o a regolare determinati aspetti
liti
di una lite (compromesso)
contratti di banca
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contratti di borsa
I contratti di borsa (riporto, vendita a
termine) hanno in comune l'elemento del luogo
nel quale sono stipulati: in borsa, appunto
contratti di
assicurazione e di
rendita
I contratti di assicurazione o di rendita (rendita
perpetua, rendita vitalizia) sono contratti
aleatori, stipulati di regola da enti (imprese di
assicurazione) che hanno disciplina particolare
Comodato (di beni determinati) e mutuo (di
danaro o beni fungibili) sono contratti di
prestito, attraverso i quali un soggetto
permette l'utilizzo di un bene (o di danaro) ad
un altro soggetto
I contratti di banca (deposito bancario,
apertura di credito), hanno in comune
l'elemento soggettivo: essi sono stipulati da
istituti di credito, nell'ambito della loro attività
istituzionale
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3.
I CONTRATTI ATIPICI
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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I CONTRATTI ATIPICI
• I contratti atipici sono, per
definizione, infiniti.
• Le parti sono libere, nell'ambito
della loro autonomia, di creare
qualsiasi modello contrattuale
idoneo a regolare in modo
soddisfacente l'assetto dei loro
interessi, salvi, ovviamente, i limiti e
le cautele di legge.
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I CONTRATTI TIPICI
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I CONTRATTI TIPICI
vendita
(Capo I; art.li 1470-1547)
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un
altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo
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I CONTRATTI TIPICI
locazione
affitto
(Capo VI; art.li 1571-1654)
(art. 1615-1654)
La locazione è il contratto con il quale una
parte si obbliga a far godere all'altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso
un determinato corrispettivo
L'affitto è una locazione avente
per oggetto il godimento di una
cosa produttiva
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I CONTRATTI TIPICI
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I CONTRATTI TIPICI
appalto
agenzia
(Capo VII; art.li 1655-1677)
(Capo X; art.li 1742-1753)
L'appalto è il contratto con il quale una parte (detta
appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o
di un servizio a favore dell'altra (detta committente) verso il
corrispettivo in danaro
Con il contratto di agenzia una parte (detta agente)
assume stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra (detta preponente) la conclusione di
contratti in una zona determinata, verso una
retribuzione (detta provvigione)
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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COMPRAVENDITA
II
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DEI SINGOLI
CONTRATTI
COMPRAVENDITA
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STRUTTURA
Della Vendita
Sez. I – Disposizioni generali
1.
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile – Dei singoli contratti
– Par. 1 Delle obbligazioni del venditore
– Par. 2 Delle obbligazioni del compratore
– Par. 3 Del riscatto convenzionale
Sezione II - Della vendita di cose mobili
COMPRAVENDITA
(art. 1470 e seguenti)
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I SINGOLI CONTRATTI
la compravendita
• LA COMPRAVENDITA (art. 1470-1547).
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–
1. La compravendita come contratto ad effetti reali.
2. La vendita obbligatoria.
3. Le obbligazioni del compratore e del venditore (art. 1476-1499).
4. I vizi della cosa ed i rimedi (art. 1490-1497).
• TIPI DI VENDITA.
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1. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509).
2. La vendita di cose mobili (art. 1510-1519).
3. Vendita con riserva di gradimento (art. 1520-1522).
4. Vendita a prova (art. 1520-1522), vendita su campione (art. 1522) e
vendita su tipo di campione.
5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523-1526).
6. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541).
Vendita su documenti (art. 1527-1530).
8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 1531-1536) e vendita di
eredità (art. 1542-1547).
– Par. 1 Disposizioni generali
– Par. 2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a
campione
– Par. 3 Della vendita con riserva della proprietà
– Par. 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro
documenti
– Par. 5 Della vendita a termine di titoli di credito
Sezione III Della vendita di cose immobili
Sezione IV Della vendita di eredità
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I SINGOLI CONTRATTI
compravendita
LA COMPRAVENDITA (art. 14701547).
– La compravendita come contratto ad effetti
reali.
– La vendita obbligatoria.
– Le obbligazioni del compratore e del
venditore (art. 1476-1499).
– I vizi della cosa ed i rimedi (art. 1490-1497).
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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I CONTRATTI TIPICI
I SINGOLI CONTRATTI
compravendita – tipi di vendita
vendita
• TIPI DI VENDITA.
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–
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–
–
1. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509).
2. La vendita di cose mobili (art. 1510-1519).
3. Vendita con riserva di gradimento (art. 1520-1522).
4. Vendita a prova (art. 1520-1522), vendita su campione (art.
1522) e vendita su tipo di campione.
5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523-1526).
6. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541).
7. Vendita su documenti (art. 1527-1530).
8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 1531-1536) e vendita
di eredità (art. 1542-1547).
(Capo I; art.li 1470-1547)
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un
altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo
Prof. Vincenzo Franceschelli
Prof. Vincenzo Franceschelli
Art. 1471. Nozione.
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un
altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo.
consensuale
a) è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle
parti, e non necessita la traditio della cosa (come nel diritto
romano o in quello tedesco)
oneroso
b) è a titolo oneroso in quanto presuppone il corrispettivo di un
prezzo: il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto a titolo gratuito (e cioè senza il
corrispettivo di un prezzo) sarebbe una donazione. Se effettuato
verso il trasferimento della proprietà di una cosa diversa sarebbe
una permuta
a prestazioni
corrispettive
c) è a prestazioni corrispettive, in quanto la prestazione di
trasferire la proprietà trova riscontro nella controprestazione di
pagare il prezzo
ad effetti reali
d) è ad effetti reali in quanto il consenso produce l'effetto
traslativo.
Eccezionalmente, come vedremo, e in alcune ipotesi, può avere
effetti obbligatori: si tratta delle ipotesi della vendita di cosa altrui,
della vendita di cosa futura, della vendita di cose determinate
solo nel genere, della vendita alternativa e della vendita a rate con
riserva di proprietà.
e) è, di solito, ad esecuzione istantanea, nel senso che le
prestazioni sono eseguite contestualmente
a forma libera
Prof. Vincenzo Franceschelli
La compravendita è il contratto principe, attraverso il
quale avviene la circolazione della ricchezza.
Di tutti i contratti nominati la vendita è quello che,
intuitivamente, ha la maggiore diffusione, maggiore
tradizione storica e giuridica. Modellato dal diritto
romano, il contratto di compravendita, pur con lievi
differenze di regolazione, è noto a tutti gli
ordinamenti giuridici. In ragione della sua funzione
economica e sociale, è il contratto principe del
commercio internazionale.
e) è a forma libera, salvo che nei casi espressamente previsti dalla
legge (per esempio, la compravendita di immobili)
Prof. Vincenzo Franceschelli
La vendita è un contratto ad effetti reali.
Il consenso delle parti, legittimamente
scambiato, produce l'effetto traslativo.
In altre parole, la proprietà è trasferita per il solo effetto del
consenso (emptio consensu peragitur: la vendita avviene con
il consenso), senza bisogno di ulteriori atti formali, o della
consegna della cosa (o del diritto) compravenduto. Non così
nel diritto romano classico, ove la emptio non era sufficiente
per produrre l’effetto traslativo, secondo il noto principio che
traditionibus vel usucapionibus, non nudis pactis, iura
transferuntur (i diritti si trasferiscono con la consegna o per
usucapione, non con il mero consenso).
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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2.
Il Titolo III del Libro Quarto del Codice
Civile – Dei singoli contratti
VENDITA
OBBLIGATORIA
In alcuni casi, allo scambio dei
consensi non consegue l’effetto
traslativo
(art. 1470 e seguenti)
Prof. Vincenzo Franceschelli
Sono considerate ipotesi di vendita obbligatoria
• la vendita di cose determinate
solo nel genere;
• la vendita di cosa futura;
• la vendita di cosa altrui;
• la vendita a rate con riserva di
proprietà;
• la vendita sottoposta a
condizione sospensiva.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Vendita di cosa
futura (1472).
Nella vendita che ha per
oggetto una cosa futura,
l’acquisto della proprietà
si verifica non appena la
cosa viene ad esistenza.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Vi sono ipotesi nelle quali l'effetto traslativo non
consegue automaticamente al consenso (se si vuole,
delle "eccezioni" a questo principio) perché la cosa,
per esempio, non è ancora venuta ad esistenza, o
perché il venditore non è ancora divenuto
"proprietario" della cosa stessa. In queste, o in altre
ipotesi, si parla di "vendita obbligatoria". Vendite,
cioè, dove il venditore, visto che l'effetto reale non ha
potuto verificarsi, ha "l'obbligazione" di trasferire
successivamente al consenso la proprietà. In altre
parole, ipotesi in cui l'effetto traslativo non è
contestuale al consenso.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Nei contratti che hanno per
Vendita di cose
determinate solo nel oggetto il trasferimento di
genere (1378).
cose individuate solo nel
genere, la proprietà si
trasmette con
l’individuazione.
Solo l’individuazione separa
materialmente le cose
compravendute o trasferite dalla
massa di genere (i singoli sacchi di
grano vengono accatastati in un
punto del magazzino; le bottiglie di
vino poste nelle casse; il petrolio
travasato nell’autobotte).
Prof. Vincenzo Franceschelli
Art. 1472. Vendita di cose future.
Nella vendita che ha per oggetto una cosa
futura, l'acquisto della proprietà si verifica
non appena la cosa viene ad esistenza. Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti
di un fondo, la proprietà si acquista quando
gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto
concludere un contratto aleatorio, la vendita
è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
Prof. Vincenzo Franceschelli
Se la cosa non viene ad esistenza, la
vendita è nulla. Se però le parti vollero
concludere un contratto aleatorio, la vendita
resta valida, e il compratore è tenuto a
pagare il prezzo, anche se la cosa non viene
ad esistenza.
Si distingue, così, secondo la tradizione, tra
emptio rei speratae e emptio spei.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Vendita di cosa
altrui (1478).
Con la vendita di cosa
altrui, il venditore non
vende una cosa che non
è sua, ma si obbliga a
procurarsi la cosa altrui,
e ritrasmetterla al
compratore.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Vendita a rate con
riserva di proprietà
(1523).
Nella vendita a rate con
riserva di proprietà,
l’effetto traslativo si
verifica al momento del
pagamento dell’ultima
rata
Prof. Vincenzo Franceschelli
emptio rei speratae
vendita di cosa sperata (vendita di cosa
futura)
emptio spei
vendita di una speranza (contratto aleatorio)
Prof. Vincenzo Franceschelli
Art. 1478. Vendita di cosa altrui.
Se al momento del contratto la cosa
venduta non era di proprietà del
venditore, questi è obbligato a
procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel
momento in cui il venditore acquista la
proprietà dal titolare di essa.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Vendita sottoposta a Nella vendita sottoposta
condizione
a condizione sospensiva
sospensiva.
gli effetti reali si
produrranno al momento
in cui si sarà avverato
l’evento futuro ed incerto
previsto come
condizione
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3.
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile – Dei singoli contratti
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Art. 1476. Obbligazioni principali del
venditore.
Le obbligazioni principali del venditore
sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
OBBLIGAZIONI DEL
VENDITORE
2) quella di fargli acquistare la proprietà della
cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto;
(art. 1476-1497)
3) quella di garantire il compratore
dall'evizione e dai vizi della cosa.
Prof. Vincenzo Franceschelli
La compravendita, oltre all'effetto reale, fa
sorgere obbligazioni a carico del venditore
e del compratore. Il compratore deve
pagare il prezzo. Il venditore deve
consegnare la cosa al compratore, fargli
acquistare la proprietà della cosa o il
diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto, garantire il
compratore dall'evizione e dai vizi della
cosa
Prof. Vincenzo Franceschelli
Obbligazioni del venditore (art. 1476)
• consegnare la cosa al
compratore
• fare acquistare la proprietà della
cosa o il diritto, se l'acquisto non
è effetto immediato del contratto
• garantire il compratore
dall'evizione
• garantire il compratore dai vizi
della cosa.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Obbligazioni delle parti. Obbligazioni del compratore (art.
1498)
Si è detto che la compravendita è un
contratto ad effetti reali in quanto il
consenso produce l'effetto traslativo.
Questo non significa che dalla
compravendita non sorgano, oltre
all'effetto reale, obbligazioni a carico delle
parti: il venditore ed il compratore.
Ai sensi dell'art. 1498 unica obbligazione
del compratore è pagare il prezzo nel
termine e nel luogo fissato dal contratto.
Prof. Vincenzo Franceschelli
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
► Consegna della cosa (art. 1477).
Prima obbligazione del venditore è consegnare la cosa. La cosa deve
essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Essa, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme con gli
accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
► Garanzia dall'evizione (art. 1483 e ss.).
Il venditore deve garantire il compratore
dall'evizione. Si ha evizione quando il
compratore perde la proprietà della cosa a
seguito dell'azione del terzo. In altre parole,
l’evizione è il fatto dannoso che consegue
alla rivendica del terzo.
L'evizione può essere totale o parziale (art.
1483-1484).
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
Se il compratore subisce
l'evizione totale della cosa per
effetto di diritti che un terzo ha fatti
valere su di essa, il venditore è
tenuto al risarcimento del danno.
Il venditore è tenuto al
risarcimento del danno nei limiti, di
regola, dell'interesse contrattuale
negativo, consistente nel rimborso
del prezzo versato e delle spese
sostenute dal compratore, tenendo
conto ai fini della diminuzione
del danno, dell'usura frattanto
subita dalla cosa (così Cass., 27
gennaio 1998, n. 792).
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4.
Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei
singoli contratti
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
I VIZI DELLA COSA
ED I RIMEDI (art.
1490-1497)
(art. 1476-1497)
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Art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa
venduta.
Il venditore è tenuto a garantire che la
cosa venduta sia immune da vizi che la
rendano inidonea all'uso a cui è destinata
o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la
garanzia non ha effetto, se il venditore ha
in mala fede taciuto al compratore i vizi
della cosa.
Prof. Vincenzo Franceschelli
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
Garanzia per i vizi della cosa venduta (art.1490 e ss.)
Il venditore deve garantire il compratore dai vizi della
cosa. Più specificamente, il venditore è tenuto a garantire
che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore (1490).
Vizio è l’imperfezione o l’anomalia materiale della cosa
che la rende inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuisce in modo apprezzabile il valore. Il vizio può
consistere in imperfezioni concernenti il processo di
produzione, di fabbricazione o di formazione della cosa
compravenduta
Se l'evizione è parziale, si
osservano le disposizioni dell'art.
1480. Ciò significa che il
compratore può chiedere la
risoluzione del contratto e il
risarcimento del danno, quando
deve ritenersi, secondo le
circostanze, che non avrebbe
acquistato la cosa senza la parte
che ha subito l'evizione. Altrimenti
può solo ottenere una riduzione
del prezzo, oltre al risarcimento del
danno.
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
I vizi possono distinguersi in palesi e
occulti.
sono palesi i vizi riconoscibili
vizi
palesi
vizi
occulti
vizio occulto è quello non riconoscibile al
momento della compravendita, e che si
manifesta in un momento successivo
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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I RIMEDI: AZIONE REDIBITORIA E
AZIONE ESTIMATORIA (ART. 1492)
Se la garanzia è dovuta (e quindi non opera una
delle cause di esclusione della garanzia che
abbiamo ricordato) e il vizio sussiste, il compratore
ha due rimedi.
L’azione redibitoria mira alla risoluzione del
contratto. L'azione estimatoria, o quanti minoris,
mira alla manutenzione del contratto, sia pure
condizionatamente ad una riduzione del prezzo,
rapportata alla minore utilità o al minor valore della
cosa.
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I. l'azione
redibitoria
mira alla risoluzione del
contratto
II. l'azione
estimatoria
(quanti
minoris)
mira a conservare il
contratto, attraverso una
riduzione del prezzo
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Art. 1492. Effetti della garanzia.
Nei casi indicati dall'articolo 1490 il
compratore può domandare a sua scelta la
risoluzione del contratto ovvero la riduzione del
prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi
escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la
domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il
compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se
invece è perita per caso fortuito o per colpa del
compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non
può domandare che la riduzione del prezzo.
attenzione ! ► L'azione redibitoria e
l'azione estimatoria, o quanti minoris,
sono incompatibili tra loro, in quanto
l'una mira alla risoluzione e l'altra alla
conservazione del contratto, sia pure
condizionatamente ad una riduzione del
prezzo, rapportata alla minore utilità o al
minor valore della cosa.
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Art. 1495. Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se
non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni
dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito
dalle parti o dalla legge.
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5.
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile – Dei singoli contratti
La denunzia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna; ma il compratore che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere
la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e
prima del decorso dell'anno dalla consegna.
OBBLIGAZIONI DEL
COMPRATORE
(art. 1498-1499)
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Art. 1498. Pagamento del prezzo
[1] Il compratore è tenuto a pagare il prezzo
nel termine e nel luogo fissati dal
contratto.
[2] In mancanza di pattuizione e salvi gli usi
diversi, il pagamento deve avvenire al
momento della consegna e nel luogo dove
questa si esegue.
[3] Se il prezzo non si deve pagare al
momento della consegna, il pagamento si
fa al domicilio del venditore.
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1. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509).
2. La vendita di cose mobili (art. 1510-1519).
3. Vendita con riserva di gradimento (art. 15201522).
4. Vendita a prova (art. 1520-1522), vendita su
campione (art. 1522) e vendita su tipo di
campione.
5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523-1526).
6. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541).
Vendita su documenti (art. 1527-1530).
8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 15311536) e
9. vendita di eredità (art. 1542-1547).
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Art. 1500. Patto di riscatto
• [1] Il venditore può riservarsi il diritto
di riavere la proprietà della cosa
venduta mediante la restituzione del
prezzo e i rimborsi stabiliti dalle
disposizioni che seguono.
• [2] Il patto di restituire un prezzo
superiore a quello stipulato per la
vendita è nullo per l'eccedenza.
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6.
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile – Dei singoli contratti
TIPI DI VENDITA
(art. 1498-1499)
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VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
(art. 1500-1509).
Il venditore può riservarsi il diritto
di riavere la proprietà della cosa
venduta mediante la restituzione
del prezzo e i rimborsi
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LA VENDITA DI COSE MOBILI
(art. 1510-1519)
Per la vendita di cose mobili, la legge detta
alcune norme particolari, che attengono,
precipuamente, alle modalità e al luogo
della consegna (1510), alla garanzia di
buon funzionamento (1512), all'esecuzione
coattiva (1515-1516), alla risoluzione di
diritto (1517) e alla restituzione di cose non
pagate (1519)
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Art. 1510. Luogo della consegna
Art. 1512. Garanzia di buon funzionamento.
[1] In mancanza di patto o di uso contrario, la
consegna della cosa deve avvenire nel luogo
dove questa si trovava al tempo della vendita,
se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel
luogo dove il venditore aveva il suo domicilio
o la sede dell'impresa.
[2] Salvo patto o uso contrario, se la cosa
venduta deve essere trasportata da un luogo
all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo la cosa al vettore o allo
spedizioniere; le spese del trasporto sono a
carico del compratore.
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il
buon funzionamento della cosa venduta, il compratore,
salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il
difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla
scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive
in sei mesi dalla scoperta.
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VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO
(art. 1520-1522)
La vendita con riserva di
gradimento è una vendita che si
perfeziona al momento in cui il
compratore esprime il gradimento
sulla cosa
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VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ
(art. 1523 - 1526)
Nella vendita a rate l'effetto
traslativo si produce con
l'integrale pagamento del
prezzo
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al
venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in
modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il
risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di
buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di
patto espresso.
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VENDITA A PROVA (art. 1520-1522), VENDITA SU
CAMPIONE (1522) e VENDITA SU TIPO DI
CAMPIONE
Vendita a prova (art. 1521).
La vendita a prova è un contratto condizionato, per la sua efficacia, all'esito positivo
della prova diretta ad accertare che il bene compravenduto abbia le qualità pattuite
o sia idonea all'uso cui è destinata
Vendita su campione (art. 1522).
Nella vendita su campione le parti determinano la cosa oggetto della compravendita
con riferimento ad un prototipo già individuato, il campione. Il campione svolge la
funzione di determinare l'oggetto del contratto in ordine alla cosa venduta, della
quale fissa i requisiti. Esso permette inoltre di accertare l'esattezza
dell'adempimento. Qualsiasi difformità tra il campione e la merce effettivamente
venduta attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.
Vendita su tipo di campione (art. 1522, 2° comma).
Mentre nella vendita su campione qualsiasi difformità, anche la più piccola,
attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, non così nella
vendita su tipo di campione (art. 1522, 2° comma). Nella vendita su tipo di
campione, esso deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo le
qualità della cosa che sarà oggetto della compravendita
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Art. 1523. Passaggio della
proprietà e dei rischi
[1] Nella vendita a rate con riserva
della proprietà, il compratore
acquista la proprietà della cosa col
pagamento dell'ultima rata di
prezzo, ma assume i rischi dal
momento della consegna.
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VENDITA DI COSE IMMOBILI
(art. 1537 - 1541)
La vendita di immobili può avvenire
a misura o a corpo.
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Art. 1537. Vendita a misura
[1] Quando un determinato immobile è
venduto con l'indicazione della sua misura e
per un prezzo stabilito in ragione di un tanto
per ogni unità di misura, il compratore ha
diritto a una riduzione, se la misura effettiva
dell'immobile è inferiore a quella indicata nel
contratto.
[2] Se la misura risulta superiore a quella
indicata nel contratto, il compratore deve
corrispondere il supplemento del prezzo, ma
ha facoltà di recedere dal contratto qualora
l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte
della misura dichiarata.
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Art. 1538. Vendita a corpo
[1] Nei casi in cui il prezzo è determinato in
relazione al corpo dell'immobile e non alla
sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a
supplemento di prezzo, salvo che la misura
reale sia inferiore o superiore di un
ventesimo rispetto a quella indicata nel
contratto.
[2] Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un
supplemento di prezzo, il compratore ha la
scelta di recedere dal contratto o di
corrispondere il supplemento.
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VENDITA SU DOCUMENTI
(art. 1527 - 1530)
Nella vendita su documenti il
venditore si libera dall'obbligo
della consegna rimettendo al
compratore il titolo rappresentativo
della merce
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VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO (art.
1531 - 1536) e VENDITA DI EREDITÀ (art. 1542 1547)
La vendita a termine di titoli di credito è un contratto di
borsa.
La vendita di eredità è un contratto che ha per oggetto il
trasferimento di una eredità (senza necessaria
specificazione dei cespiti) verso il corrispettivo di un
prezzo. Deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità
(art.1543).
Chi vende un'eredità non è tenuto a garantire che la
propria qualità di erede (art.1542). Si tratta dunque, di un
contratto aleatorio.
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III
LOCAZIONE
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I CONTRATTI TIPICI
locazione
(Capo VI; art.li 1571-1654)
La locazione è il contratto con il quale una
parte si obbliga a far godere all'altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso
un determinato corrispettivo
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Il contratto di locazione appartiene alla
categoria dei contratti di godimento dei
beni (come il comodato).
La locazione èuno dei “contratti madre”. La
disciplina della locazione è paradigmatica
per numerosi contratti, tipici ed atipici. È
uno dei contratti di più antica tradizione e
diffusione, dal quale, nel corso dei secoli,
è nata la disciplina di “contratti derivati”,
tipizzati dal legislatore.
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locatio rei ►l’odierna locazione.
locatio operarum ►locazione di forza lavoro
in se´ , da cui deriva storicamente la
disciplina del lavoro subordinato e del
contratto d’opera.
locatio operis ►locazione di forza lavoro in
relazione ad un risultato, da cui deriva
storicamente la disciplina del contratto di
appalto.
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Art. 1571. Nozione.
La locazione è il contratto col quale
una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile
per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo.
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LOCAZIONE
NOZIONE E
CARATTERISTICHE
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Il contratto di locazione è un contratto
consensuale, ad effetti obbligatori, oneroso,
a prestazioni corrispettive, di durata, non
solenne.
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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consensuale
è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti,
e non necessita la traditio della cosa
ad effetti obbligatori
è ad effetti obbligatori perché fa sorgere in capo alle parti
obbligazioni. Il locatore ha l'obbligazione, tra l'altro, di
consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione. Il conduttore deve, tra l'altro, corrispondere al
locatore il corrispettivo pattuito
oneroso
a prestazioni
corrispettive
è a titolo oneroso in quanto l'obbligazione di far godere della cosa
trova riscontro nella corresponsione di un determinato
corrispettivo. Il godimento della cosa a titolo gratuito (e cioè
senza corrispettivo) sarebbe un comodato
è a prestazioni corrispettive. L'obbligazione di far godere la cosa
trova riscontro nella controprestazione di pagare il corrispettivo
di durata
è di durata, perché il godimento della cosa deve essere concesso
“per un dato tempo”
non solenne
è un negozio non solenne in quanto è a forma libera. Si noti però
che la forma scritta è richiesta ad substantiam (atto pubblico,
scrittura privata) nel caso in cui l'oggetto consista in un bene
immobile locato per una durata superiore ai nove anni
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Obbligazioni del locatore (1575).
Il locatore deve consegnare al conduttore la
cosa locata in buono stato di manutenzione,
mantenerla in istato da servire all'uso
convenuto e garantirne il pacifico godimento
durante la locazione.
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LOCAZIONE
OBBLICAZIONI DEL
LOCATORE E DEL
CONDUTTORE
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Art. 1575. Obbligazioni principali del
locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata
in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso
convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento
durante la locazione.
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Obbligazioni del conduttore (1587).
Il conduttore deve prendere in consegna la
cosa e osservare la diligenza del buon
padre di famiglia nel servirsene per l'uso
determinato nel contratto o per l'uso che può
altrimenti presumersi dalle circostanze e
dare il corrispettivo nei termini convenuti.
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Art. 1587. Obbligazioni principali del
conduttore.
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la
diligenza del buon padre di famiglia nel
servirsene per l'uso determinato nel contratto
o per l'uso che può altrimenti presumersi
dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
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Art. 1590. Restituzione della cosa locata.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione
che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il
consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del
contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore
abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del
deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate.
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Vendita della cosa locata (emptio
non tollit locatum) (1599)
La regola emptio non tollit locatum
(l’acquisto non elimina la locazione)
(1599) stabilisce che il trasferimento a
titolo particolare della cosa locata
determina la cessione legale del
contratto con la continuazione
dell’originario rapporto e l’assunzione
da parte dell’acquirente della stessa
posizione del locatore.
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I CONTRATTI TIPICI
affitto
(art. 1615-1654)
L'affitto è una locazione avente
per oggetto il godimento di una
cosa produttiva
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Art. 1594. Sublocazione o cessione
della locazione.
Il conduttore, salvo patto contrario, ha
facoltà di sublocare la cosa locatagli ,
ma non può cedere il contratto senza il
consenso del locatore.
Trattandosi di cosa mobile, la
sublocazione deve essere autorizzata
dal locatore o consentita dagli usi.
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Art. 1599. Trasferimento a titolo particolare della cosa
locata.
l contratto di locazione è opponibile al
terzo acquirente, se ha data certa anteriore
all'alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica
alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici
registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in
buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono
opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un
novennio dall'inizio della locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la
locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
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Art. 1615. Gestione e godimento della
cosa produttiva.
Quando la locazione ha per oggetto il
godimento di una cosa produttiva, mobile
o immobile, l'affittuario deve curarne la
gestione in conformità della destinazione
economica della cosa e dell'interesse
della produzione . A lui spettano i frutti e
le altre utilità della cosa.
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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Obblighi dell’affittuario.
L’affittuario deve curare la gestione
della cosa produttiva in conformità alla
destinazione economica della cosa e
all’interesse della produzione.
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Affitto d’azienda.
L’affitto di azienda è regolato, per rinvio
operato dall’art. 2562, dall’art. 2561,
che disciplina l’usufrutto di azienda. Ai
sensi di tale norma, l’affittuario
dell’azienda deve esercitarla sotto la
ditta che la contraddistingue. Deve
gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare
l’efficienza dell’organizzazione e degli
impianti e le normali dotazioni di scorte.
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I CONTRATTI TIPICI
IV
appalto
APPALTO
(Capo VII; art.li 1655-1677)
L'appalto è il contratto con il quale una parte (detta
appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o
di un servizio a favore dell'altra (detta committente) verso il
corrispettivo in danaro
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L’appalto è il contratto con il quale
vengono oggi eseguiti grandi lavori.
Appaltatore è un imprenditore (società;
persona fisica) che organizza i mezzi
necessari per la realizzazione
dell’opera e la gestisce a proprio
rischio.
Committente è chiunque affida ad altri
la realizzazione dell’opera (o del
servizio) che non può o non vuole
realizzare direttamente.
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APPALTO
NOZIONE E
CARATTERISTICHE
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Art. 1655. Nozione.
L'appalto è il contratto col quale una
parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di una
opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
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consensuale
essenzialmente oneroso
a prestazioni corrispettive
ad effetti obbligatori
di durata
è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso
delle parti
è essenzialmente oneroso in quanto presuppone il
corrispettivo in danaro
è a prestazioni corrispettive. La prestazione di compiere
un'opera o un servizio trova riscontro nella
controprestazione di corrispondere un corrispettivo in
danaro
è ad effetti obbligatori, in quanto fa sorgere d'un lato
l'obbligazione di compiere un'opera o un servizio
(obbligazione di risultato) e dall'altro di corrispondere il
corrispettivo in danaro
è un contratto di durata. Il compimento dell'opera o del
servizio richiede, di regola, un tempo apprezzabile
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Prof. Vincenzo Franceschelli
Nozione (1655) e caratteristiche.
L’appalto è il contratto con il quale una
parte (detta appaltatore) assume, con
organizzazione di mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio a favore dell’altra
(detta committente) verso il corrispettivo in
danaro.
Il contratto di appalto è un contratto
consensuale, oneroso, a prestazioni
corrispettive, ad effetti obbligatori, di
durata.
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I SOGGETTI
il committente, detto anche datore o
concedente dell'opera, è colui che
commette ad altri il compimento di
un'opera o di un servizio, assumendo
l'obbligo del pagamento di un corrispettivo
in danaro
l'appaltatore, secondo la definizione di
appalto contenuta nell'art. 1655, deve
assumere il compimento dell'opera o del
servizio “con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio”
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Il corrispettivo nell’appalto.
L’appalto è un contratto essenzialmente oneroso.
APPALTO
IL CORRISPETTIVO
Lo si desume dalla nozione di appalto fornita dall’art.
1655 che dispone che il compimento dell’opera o del
servizio deve essere assunto “verso un corrispettivo in
danaro”. Si noti che il diritto dell’appaltatore al
corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del
contratto, ma solo dopo e a causa dell’esecuzione (totale
o parziale, secondo le specifiche previsioni) dei lavori
(così Cass., 14 ottobre 1998, n. 10141).
Assumendo l’appaltatore i costi finanziari dell’esecuzione
dell’opera, nei contratti di appalto per l’esecuzione di
opere di un certo rilievo, si prevedono pagamenti
collegati allo di avanzamento dei lavori (SAL Stato
avanzamento lavori).
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Il corrispettivo nell’appalto.
Il corrispettivo può esser commisurato in
vario modo e, a seconda del modo di
determinazione, l’appalto può distinguersi
in appalto a misura o in appalto a corpo.
Si ha appalto a misura quando il prezzo è
stabilito per ogni unità di misura in cui si
compone l'opera
L'appalto è a corpo o a forfait quando il
prezzo è fissato al momento della
stipulazione del contratto in una somma
globale per l'intera opera
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La revisione prezzo: l’appalto come
contratto a struttura elastica.
L’appalto è un contratto di durata che
presuppone il decorso di un certo
periodo di tempo fra conclusione del
contratto ed adempimento.
In questo arco temporale l’originario
rapporto di valore tra le due prestazioni
può modificarsi.
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APPALTO
LE VARIANTI
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APPALTO
LA REVISIONE DEL
PREZZO
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Art. 1664. Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si
siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un
aumento o una diminuzione superiori al decimo del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il
committente possono chiedere una revisione del
prezzo medesimo.
La revisione può essere accordata solo per quella
differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e
simili, non previste dalle parti, che rendano
notevolmente più onerosa la prestazione
dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
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Le varianti.
In corso d’opera, può sorgere la necessità
di effettuare varianti al progetto.
Si distinguono:
varianti concordate tra appaltatore e
committente ► la variante concordata è
la variante richiesta dall'appaltatore, e
approvata dal committente (1659).
varianti necessarie ► le varianti
necessarie sono quelle imposte
dall'esecuzione a regola d'arte dell'opera.
varianti ordinate dal committente ► la
variante ordinata è quella richiesta dal
committente.
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VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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Art. 1659. Variazioni concordate del progetto.
L'appaltatore non può apportare variazioni alle
modalità convenute dell'opera se il committente
non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state
autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera
opera è stato determinato globalmente, non ha
diritto a compenso per le variazioni o per le
aggiunte, salvo diversa pattuizione.
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Art. 1660. Variazioni necessarie del progetto.
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è
necessario apportare variazioni al progetto e le parti
non si accordano, spetta al giudice di determinare le
variazioni da introdurre e le correlative variazioni del
prezzo .
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal
contratto e può ottenere, secondo le circostanze
un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente
può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere
un equo indennizzo.
Prof. Vincenzo Franceschelli
Prof. Vincenzo Franceschelli
Art. 1661. Variazioni ordinate dal committente.
Il committente può apportare variazioni al
progetto, purché il loro ammontare non superi il
sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i
maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo
dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti
suddetti, importano notevoli modificazioni della natura
dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori
previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera
medesima.
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I CONTRATTI TIPICI
V
AGENZIA
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IL CONTRATTO DI AGENZIA
agenzia
(Capo X; art.li 1742-1753)
Con il contratto di agenzia una parte (detta agente)
assume stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra (detta preponente) la conclusione di
contratti in una zona determinata, verso una
retribuzione (detta provvigione)
• E’ un contratto commerciale (art.li
1742-1753)
• E’ un contratto di distribuzione
• E’ strumento del commercio
internazionale
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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – CONTRATTI TIPICI –
VENDITA – LOCAZIONE – APPALTO - AGENZIA
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Art. 1742. Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume
stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona
determinata.
Nozione e caratteristiche.
Il contratto di agenzia è un contratto
consensuale, oneroso, a prestazioni
corrispettive, ad effetti obbligatori, di
durata.
Il contratto deve essere provato per iscritto.
Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra
un documento della stessa sottoscritto che
riproduca il contenuto del contratto e delle
clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile.
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Parti nel contratto
STRUTTURA TRIANGOLARE DEL
RAPPORTO DI AGENZIA
AGENTE
TERZO (cliente)
PREPONENTE
Art. 1743. Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi
contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo
di attività, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro.
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STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL
CONTRATTO DI AGENZIA
L’agenzia come istituto giuridico è strettamente
collegata al sorgere della produzione di massa.
Nasce e si impone nel momento in cui il mercato si
allarga e l’impresa cerca nuovi sbocchi e canali
commerciali.
Da un punto di vista della struttura, l’agenzia
costituisce il ponte tra la distribuzione diretta e la
costituzione nella zona di una stabile organizzazione
AGENZIA
ORIGINI
STORICHE
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Origini storiche
Origini storiche
In Italia gli agenti del commercio si diffondono
all’inizio del secolo affiancandosi ai commessi
viaggiatori e ai rappresentanti di commercio.
Agenti e rappresentati di commercio si uniscono in
una federazione nel 1905 e tengono nel 1908 un
Congresso nazionale a Roma, dove elaborano un
progetto di legge diretto alla regolazione del
contratto di agenzia nell’ambito del Codice di
commercio.
12 ottobre 1931
– Accordo economico collettivo con efficacia erga
omnes fra le imprese e gli agenti di assicurazione, in
G.U. 31 ottobre 1931 n. 521
25 maggio 1935
– Accordo economico collettivo stipulato fra la
Confederazione dei commercianti e la Federazione
nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio,
in G.U. 12 luglio 1935 n. 161.
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Origini storiche
Codice civile del 1942
L’Accordo economico collettivo stipulato il 25
maggio 1935 costituisce nelle sue linee
essenziali la base di regolazione del
contratto di agenzia contenuto nel Codice
civile unitario del 1939-1942
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Le fonti
Il Codice civile (art.li 1742-1753)
Codice della navigazione (art. 290) per il
raccomandatario marittimo
Leggi speciali
Accordi economici collettivi
Norme comunitarie
AGENZIA
FONTI
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Legislazione (schema cronologico) 1
D.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842: "Norme sul trattamento
economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di
commercio delle imprese commerciali"
D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145: "Norme sul trattamento
economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di
commercio delle imprese industriali".
L. 12 marzo 1968 n.316: "Disciplina della professione di
agente e rappresentante di commercio".
D.M. 12 aprile 1969: "Norme di attuazione della legge 12
marzo 1968 n.316".
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Legislazione (schema cronologico) 2
Legislazione (schema cronologico) 3
L. 28 luglio 1971 n.559: "Modifica dell'articolo 5, lett. d) L. 12 marzo
1968 n.316
D.P.R. 4 agosto 1971, n.756: "Approvazione del nuovo statuto
dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio".
L. 15 ottobre 1971 n.911: "Modificazione dell'art. 1571 del codice civile
che disciplina al corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del
contratto di agenzia".
L. 2 febbraio 1973, n.12, e successive modifiche: "Natura e compiti
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e rappresentanti di commercio".
D.M. 20 febbraio 1974: "Regolamento per l'esecuzione della legge 2
febbraio 1973, n.12 concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento
del trattamento pensionistico integrativo e favore degli agenti e
rappresentanti di commercio".
L. 3 maggio 1985 n.204: "Disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio".
D.M. 21 agosto 1985: "Norme di attuazione della L. 3 maggio 1985
n.204, concernente la disciplina dell'attività di agente e rappresentante
di commercio".
L. 11 dicembre 1985, n. 767, con ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale
di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale
adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.
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Legislazione (schema cronologico) 4
L. 15 maggio 1986 n.190: "Modifica dell'articolo 10
della legge 3 maggio 1985 n.204, concernente la
disciplina dell'attività di agente e rappresentante di
commercio".
DLT 10 settembre 1991, n. 303; con attuazione
della direttiva 86/653 CEE, sul coordinamento dei
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della
L. 29 dicembre 1990, n. 428.
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CARATTERISTICHE DEL
CONTRATTO DI AGENZIA
IL CONTRATTO DI AGENZIA È UN CONTRATTO
CONSENSUALE
ONEROSO
A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
AD EFFETTI OBBLIGATORI
DI DURATA
CON FORMA AD PROBATIONEM
AGENZIA
CARATTERISTICHE DEL
CONTRATTO DI AGENZIA
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ELEMENTI CARATTERISTICI DEL
CONTRATTO DI AGENZIA
1. IL CONFERIMENTO DI UNA PARTE, E
L’ASSUNZIONE DALL’ALTRA DI UN INCARICO
STABILE
2. L’ESECUZIONE DELL’INCARICO NELLE
FORME DI ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE
3. LA PROMOZIONE DELLA CONCLUSIONE DI
CONTRATTI COME OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
4. IL COMPENSO
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Art. 1742 - Nozione
FORMA
DEL CONTRATTO DI
AGENZIA
Il contratto di agenzia richiede
la forma ad probationem.
Il contratto di agenzia deve essere
provato per iscritto.
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COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE ASSUME STABILMENTE
L’INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL’ALTRA, VERSO
RETRIBUZIONE, LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI IN UNA ZONA
DETERMINATA.
IL CONTRATTO DEVE ESSERE
PROVATO PER ISCRITTO.
CIASCUNA PARTE HA DIRITTO DI OTTENERE
DALL’ALTRA UN DOCUMENTO DALLA STESSA
SOTTOSCRITTO CHE RIPRODUCA IL
CONTENUTO DEL CONTRATTO E DELLE
CLAUSOLE AGGIUNTIVE. TALE DIRITTO È
IRRINUNCIABILE.
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LE OBBLIGAZIONI DELL’AGENTE
AGENZIA
CONTRATTO DI AGENZIA
REGOLAZIONE
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L'agente deve:
promuovere la conclusione di contratti, nell'interesse del preponente,
attraverso lo svolgimento di una attività organizzata e autonoma
adempire l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute
fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del
mercato nella zona assegnatagli,
fornire al preponente ogni altra informazione utile per valutare la
convenienza dei singoli affari.
osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non
siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
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Art. 1746. – Obblighi
dell’agente
Art. 1746. – Obblighi
dell’agente
Nell’esercizio dell’incarico l’agente deve
tutelare gli interessi del preponente e agire
con lealtà e buona fede. In particolare, deve,
adempiere l’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al preponente
le informazioni riguardanti le condizioni del
mercato nella zona assegnategli, e ogni altra
informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che
incombono al commissionario, ad eccezione di
quelli di cui all’art. 1736 in quanto non siano
esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
E’ vietato il patto che ponga a carico
dell’agente una responsabilità, anche solo
parziale, per l’inadempimento del terzo.
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Art. 1746. – Obblighi
dell’agente
E’ però consentito eccezionalmente alle parti di
concordare di volta in volta la concessione di una
apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò
avvenga con riferimento a singoli affari, di
particolare natura ed importo, individualmente
determinati; l’obbligo di garanzia assunto
dall’agente non sia di ammontare più elevato
della provvigione che per quell’affare l’agente
medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto
per l’agente un apposito corrispettivo.
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LE ISTRUZIONI DEL PREPONENTE
E LE INFORMAZIONI DELL’AGENTE
Obbligo di informazione dell’agente
Informazioni sulle condizioni del mercato
Informazioni sul singolo affare
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I DIRITTI DELL’AGENTE
Ricevere la provvigione
La provvigione può essere:
– Proporzionale al valore del
contratto
– A somma fissa
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Art. 1747. – Impedimento
dell’agente.
L’AGENTE CHE NON È IN GRADO DI
ESEGUIRE L’INCARICO
AFFIDATOGLI DEVE DARE
IMMEDIATO AVVISO AL
PREPONENTE. IN MANCANZA È
OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEL
DANNO.
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STAR DEL CREDERE
Nuovo testo dell’art. 1746 ultimo comma,
come modificato nel 1999 (l. 526)
“E’ vietato il patto che ponga a carico
dell’agente una responsabilità, anche solo
parziale, per l’inadempimento del terzo”.
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Minimo garantito
Consiste in una somma forfetariamente
predeterminata cui l’agente ha diritto
indipendentemente dal volume di affari
procurati
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Art. 1748.- Diritti dell’agente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l’agente ha diritto alla provvigione quando
l’operazione è stata conclusa per effetto del
suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari
conclusi dal preponente con terzi che l’agente
aveva in precedenza acquisito come clienti per
affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona
o alla categoria o gruppo di clienti riservati
all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
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Art. 1748.- Diritti dell’agente
Salvo che sia diversamente pattuito, la
provvigione spetta all’agente dal momento e
nella misura in cui il preponente ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione in
base al contratto concluso con il terzo. La
provvigione spetta all’agente, al più tardi,
inderogabilmente dal momento e nella misura
in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora il preponente
avesse eseguito la prestazione a suo carico.
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Art. 1748.- Diritti dell’agente
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari
conclusi dopo la data di scioglimento del contratto
se la proposta è pervenuta al preponente o
all’agente in data antecedente o gli affari sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di
scioglimento del contratto e la conclusione è da
ricondurre prevalentemente all’attività da lui
svolta: in tali casi la provvigione è dovuta solo
all’agente precedente, salvo che da specifiche
circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti.
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Art. 1748.- Diritti dell’agente
Se il preponente e il terzo si accordano per
non dare, in tutto o in parte, esecuzione al
contratto, l’agente ha diritto, per la parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella
misura determinata dagli usi o, in
mancanza, dal giudice secondo equità.
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Art. 1748.- Diritti dell’agente
Art. 1744 – Riscossioni
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni
riscosse solo nella ipotesi e nella misura in
cui sia certo che il contratto tra il terzo e il
preponente non avrà esecuzione per cause
non imputabili al preponente. E’ nullo ogni
patto più sfavorevole all’agente.
L’agente non ha diritto al rimborso delle
spese di agenzia.
L’AGENTE NON HA FACOLTA DI
RISCUOTERE I CREDITI DEL
PREPONENTE. SE QUESTA FACOLTÀ
GLI È STATA ATTRIBUITA, EGLI NON
PUÒ CONCEDERE SCONTI O
DILAZIONI SENZA SPECIALE
AUTORIZZAZIONE.
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LA RAPPRESENTANZA
DELL’AGENTE
AGENZIA
RAPPRESENTANZA
DELL’AGENTE
• Agente con
rappresentanza:
L’agente può concludere
contratti in nome e per conto
del preponente. Questo
potere deve essere
espressamente attribuito dal
preponente, secondo le
norme generali sulla
rappresentanza.
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Rappresentanza
“commerciale” dell’agente
• Il terzo può validamente fare all’agente
dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del
contratto
• Il terzo può validamente presentare all’agente
i reclami relativi all’inadempienze contrattuali
• L’agente ha la facoltà di richiedere,
nell’interesse del preponente, provvedimenti
cautelari; e in generale, può promuovere atti
di natura conservativa
• L’agente ha la facoltà di presentare,
nell’interesse del preponente, reclami.
• Agente senza
rappresentanza:
• E’ la regola. L’agente deve
“promuovere” la stipulazione
di contratti, che saranno poi
stipulati direttamente dal
preponente. Anche se non
ha la rappresentanza (e cioè
il potere di concludere
contratti), l’agente ha però
sempre la c.d.
“rappresentanza
commerciale”.
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Ar.t. 1745. – Rappresentanza
dell’agente
LE DICHIARAZIONI CHE RIGUARDANO
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO PER IL
TRAMITE DELL’AGENTE E I RECLAMI RELATIVI ALLE
INADEMPIENZE CONTRATTUALI SONO
VALIDAMENTE FATTI ALL’AGENTE.
L’AGENTE PUÒ CHIEDERE I PROVVEDIMENTI
CAUTELARI NELL’INTERESSE DEL PREPONENTE E
PRESENTARE I RECLAMI CHE SONO NECESSARI
PER LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI A
QUEST’ULTIMO.
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Art. 1752.- Agente con
rappresentanza
LA COSIDDETTA RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE E LA CLAUSOLA
SALVO APPROVAZIONE
DELLA CASA”
“
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE
CAPO SI APPLICANO ANCHE NELLA
IPOTESI IN CUI ALL’AGENTE È
CONFERITA DAL PREPONENTE LA
RAPPRESENTANZA PER LA
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.
La clausola serve a ricordare al terzo
contraente il particolare meccanismo di
formazione del contratto:
l’agente è sfornito del potere di
concludere il contratto, che sarà invece
concluso dal preponente.
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