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federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 7 novembre 2011 Uff.-Prot.n° URI.ML 18290/408/F7/PE Oggetto: Convenzione Internazionale Medicrime contro i farmaci contraffatti ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: Alla fine d’Ottobre ha preso vita la Convenzione Medicrime del Consiglio d’Europa, ovvero un Trattato di diritto penale internazionale che ha lo scopo di unire le forze di più Paesi, al fine di contrastare, in maniera più efficace, il fenomeno della contraffazione di prodotti medicinali. A Mosca, il 28 Ottobre scorso, 12 Paesi, sui 47 che fanno parte del Consiglio d’Europa, hanno solennemente firmato la Convenzione Medicrime (cfr. allegato), ovvero un Trattato penale internazionale che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei prodotti medicinali contraffatti. I Paesi che hanno apposto la loro forma sono Italia, Germania, Francia, Portogallo, Austria, Russia, Ucraina, Svizzera, Finlandia, Islanda, Cipro e Israele, ma la partecipazione alla Convenzione è aperta anche a Stati non europei del C.d’E.. L’effettiva applicazione nel nostro Paese delle disposizioni inserite in Medicrime è subordinata alla ratifica del Trattato da parte del Parlamento italiano, mentre l’effettiva entrata in vigore della Convenzione avverrà 3 mesi dopo che il quinto Stato firmatario abbia ufficialmente depositato gli strumenti di ratifica a Strasburgo. La decisione di combattere il fenomeno della contraffazione attraverso la cooperazione internazionale, è intimamente legata a quella che è la caratteristica principale di questo fenomeno, ovvero la diffusione globale di un’industria criminale particolarmente sviluppatasi negli ultimi anni grazie all’espansione del web. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i farmaci contraffatti valgono attualmente l’1 % del mercato dei Paesi sviluppati, ma, purtroppo, ben il 50 % dei Paesi in via di sviluppo. In alcune parti d’Europa, tuttavia, rappresentano già tra il 6 e il 20 % del mercato. La necessità di utilizzare un Trattato internazionale è data anche dal fatto che tale industria criminale prospera e genera notevoli profitti, grazie ad un rischio molto basso di essere intercettati e a sanzioni penali relativamente lievi rispetto, ad esempio, al traffico di sostanze stupefacenti. Medicrime è, quindi, il primo Trattato internazionale ad occuparsi di contrastare la contraffazione, e reati similari, di prodotti medicinali, definiti come farmaci, a uso umano e veterinario, principi attivi (compresi quelli allo stadio di ricerca clinica), eccipienti, dispositivi medici e componenti e parti accessorie di tali dispositivi. Ogni Stato sarà, però, libero di escludere eccipienti e componenti e parti accessorie di dispositivi medici dalle nuove disposizioni penali che dovranno contrastare la suddetta contraffazione. Anche la falsificazione di documenti relativi a farmaci e dispositivi medici (confezione, foglietto illustrativo, certificato d’origine) è considerata reato di contraffazione. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Medicrime considera come attività penalmente rilevanti la produzione, lo stoccaggio, il traffico, la fornitura di prodotti medicinali effettuati evitando, in maniera intenzionale, l’obbligatorio controllo e supervisione delle Agenzie nazionali del farmaco. Per tale ragione, Medicrime introduce uno “standard comune minimo” di disposizioni penali e procedurali, oltre a migliorare sensibilmente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Autorità nazionali ed internazionali. Ogni Stato dovrà, pertanto, stabilire delle sanzioni penali, pecuniarie e non, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive e che, per i casi più gravi, prevedano la privazione della libertà per le persone fisiche che hanno commesso l’illecito. Considerando che l’OMS ha stimato in un 50 % la quota di farmaci contraffatti venduti tramite il web, ogni singolo legislatore potrà decidere di aggravare le sanzioni penali, nel caso in cui il traffico di farmaci contraffatti sia effettuato utilizzando Internet. Ogni Stato firmatario della Convenzione dovrà, inoltre, introdurre nel proprio Ordinamento anche il reato di produzione, stoccaggio e fornitura di farmaci che non dispongono di Autorizzazione all’immissione in commercio o di dispositivi medici non rispondenti ai requisiti di legge, seppur tale reato dovrà essere considerato in maniera distinta da quello di contraffazione. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, Medicrime adotta un approccio innovativo, creando singoli punti di contatto nazionali che possano assicurare lo scambio di informazioni tra Autorità sanitarie, laboratori di ricerca, autorità di polizia e doganali, al fine di fornire assistenza nella gestione operativa di crimini perseguiti a livello nazionale. Esulano, invece, dal campo di applicazione della Convenzione, la violazione di standard di qualità e delle buone pratiche di fabbricazione e distribuzione, purché tali violazioni non siano state portate a termine con intento fraudolento. Infine, Medicrime impegna gli Stati firmatari a prendere le necessarie misure al fine di provvedere sia a fornire adeguata formazione ai professionisti sanitari su tale fenomeno, che a lanciare campagne di sensibilizzazione indirizzate all’opinione pubblica. Federfarma non mancherà di comunicare prontamente tutte le future modifiche al nostro Ordinamento, introdotte per dare applicazione alla Convenzione in parola. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI Allegato n.1 IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA