Liquidazione delle ferie non godute Procedure del personale
Transcript
Liquidazione delle ferie non godute Procedure del personale
Procedure del personale Svolgimento del rapporto Liquidazione delle ferie non godute Giovanni Donzella Analista funzionale software paghe WKI In quanti mesi è fissato il limite temporale massimo per usufruire delle ferie annuali? In quali casi è possibile l’erogazione dell’indennità per ferie non godute? La liquidazione delle ferie non godute ha carattere retributivo o risarcitorio? La possibilità per il lavoratore di usufruire delle ferie annuali è prevista, in primis, dalla Carta Costituzionale, la quale, all’art. 36, dispone il diritto alle ferie annuali retribuite. Sono demandate ai contratti collettivi di categoria la durata delle ferie, l’erogazione e il periodo di godimento (art. 2109 c.c). Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, può disporre dei periodi per la fruizione delle ferie. Il profilo normativo, quindi, appare estremamente variegato, spaziando dalla Costituzione agli usi aziendali al fine di applicare, quando possibile, le norme di miglior favore. tivi computando i giorni dal lunedı`al sabato. Come si nota il Ccnl di categoria prevede un periodo di maturazione maggiore rispetto alle 4 settimane previste dal decreto. In questo caso si applicano al dipendente le norme ad esso più favorevoli. Ferie Entro il 31/12/2007 Entro il 30/06/2009 26 giorni lavorativi 12 giorni (*) 14 giorni (*) (*) Si sono conteggiati i gg. di ferie dal lunedı̀ al sabato. 2) Lavoratore assunto con qualifica di operaio - Ccnl applicato Industria Metalmeccanica. La durata annuale delle ferie è fissata in 4 settimane (in accordo con il decreto citato). Ferie Entro il 31/12/2007 Entro il 30/06/2009 4 settimane 2 settimane Le restanti 2 settimane Disciplina Il D.Lgs. n. 213/2004, apportando modifiche al D.Lgs. n. 66/2003 ha modificato anche la disciplina relativa all’utilizzo delle ferie. In particolare, l’art. 10 è stato cosı̀ modificato: diritto da parte del lavoratore di un periodo annuale minimo di 4 settimane di ferie; delle 4 settimane di ferie maturate almeno 2 debbono essere godute nell’anno di maturazione con la possibilità di godere del periodo restante entro un periodo massimo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione; divieto di monetizzazione delle ferie non godute, salvo i casi espressamente previsti; possibilità di applicare le norme previste dalla contrattazione collettiva, qualora siano più favorevoli. Fruizione delle ferie Le disposizioni che regolano il diritto alle ferie annuali ribadiscono che: il periodo di ferie ha lo scopo di far recuperare al lavoratore dipendente le energie psicofisiche spese durante il periodo lavorativo; la relativa fruizione è un diritto irrinunciabile, visto anche il divieto di monetizzare con un’indennità i periodi non goduti. Appare evidente che il lavoratore deve usufruire delle ferie annuali nella misura minima di 2 settimane e dilazionare le restanti settimane nei 18 mesi successivi. Il limite temporale massimo risulta, quindi, essere fissato in 30 mesi dalla maturazione. Eccezioni Esempi 1) Lavoratore assunto con qualifica di impiegato - Ccnl applicato Terziario Confcommercio. La durata annuale delle ferie è fissata in 26 giorni lavora- L’unica categoria di lavoratori che fa eccezione è costituita dai dirigenti, i quali vista anche l’autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro possono rinunciare alle ferie. In questo caso, la mancata fruizione del periodo Guida alle Paghe 6/2007 429 Procedure del personale Svolgimento del rapporto di ferie deve intendersi come una rinuncia, a meno che il mancato godimento dipenda, non dalla scelta del dirigente, ma da esigenze lavorative eccezionali. Per i lavoratori a domicilio, vista anche la natura del loro rapporto di lavoro, non esiste la possibilità di usufruire di un periodo di ferie. Alla loro retribuzione viene sommata una percentuale, stabilita dai Ccnl di categoria, quale indennità per le ferie non godute. Indennità per ferie non godute La liquidazione delle ferie non godute è quindi residuale rispetto al diritto di godimento delle ferie annuali da parte del dipendente. Il diritto all’indennità sostitutiva del periodo di ferie non godute è ammessa solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro relativamente ai periodi di ferie maturate e non godute dal dipendente, oppure per le giornate che eventualmente eccedono il periodo minimo di quattro settimane di ferie per i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003). Per i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. Per queste tipologie di lavoratori è possibile sostituire con il pagamento della rispettiva indennità i periodi di ferie non godute. L’indennità deve essere, comunque, erogata al termine del rapporto di lavoro e non con frequenza mensile. Da quanto sopra mostrato, appare evidente che il dipendente non può non utilizzare le proprie ferie, avendo l’obbligo di usufruire di un periodo minimo di ferie nell’anno e il datore di lavoro non può più «convertire» in danaro, attraverso l’erogazione dell’indennità per ferie non godute, i periodi in cui i dipendenti avrebbero avuto il diritto a godere delle ferie annuali. Al datore di lavoro è lasciata la possibilità (spesso prevista dalla contrattazione collettiva) di poter richiamare il lavoratore in ferie, per eccezionali esigenze di servizio, fermo restando che dovranno essere rimborsate al lavoratore le spese sostenute e ogni altro onere connesso all’interruzione del periodo di ferie e dovrà essergli consentito di continuare il periodo di ferie previsto appena cessano le esigenze straordinarie. In caso contrario potrebbe essere richiesto il risarcimento del danno. Il lavoratore deve dare la prova del danno; il datore di lavoro, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dovrà dimostrare l’avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore, o che il mancato godimento non sia a lui imputabile o, infine, che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Liquidazione delle ferie: retribuzione o risarcimento? Non è stato ancora chiarito in modo univoco se la liquidazione delle ferie non godute abbia carattere retributivo o risarcitorio. Nel primo caso, la giurisprudenza che ritiene abbia carattere retributivo fonda le sue ipotesi sul maggior compenso che spetterebbe al dipendente per il periodo destinato al suo riposo. La seconda tesi fa riferimento al carattere risarcitorio in merito al danno che si cagionerebbe al dipendente per il mancato riposo per recuperare le energie psico-fisiche. La differenza, oltre che giurisprudenziale, assume anche rilevanza al fine di identificare la tipologia del compenso. Infatti, nel primo caso, sarebbero dovuti i contributi previdenziali, mentre nell’ipotesi risarcitoria non sarebbero dovuti i contributi ma solo la ritenuta ai fini Irpef. L’orientamento prevalente è a favore dell’ipotesi retributiva, cosı̀ come è anche la tendenza dell’Inps, la quale richiede la contribuzione sui periodi di ferie non godute. Aspetti pratici Allo scopo di comprendere meglio quanto espresso ci avvarremo di alcuni esempi prendendo in considerazione diverse casistiche contrattuali e diverse ipotesi di ferie da liquidare. Esempio Dipendente assunto con Ccnl Industria Grafica; data di assunzione: 20 dicembre 2003; giorni di ferie previsti dal Ccnl di categoria: 27; il dipendente nel corso del 2004 ha goduto di 18 gg. di ferie; la cessazione del rapporto di lavoro avviene in data 30 aprile 2007, pertanto al dipendente spettano 4/12 delle ferie annuali previste. La situazione delle ferie del dipendente si può riassumere nello schema seguente: Maturate Godute Residue Residuo AA.PP. 2004 27 18 9 0 2005 27 20 7 9 2006 27 27 0 16 2007 9 0 9 Anno Guida alle Paghe 430 6/2007 Procedure del personale Svolgimento del rapporto Al 30 giugno 2006 il dipendente non ha ancora fruito dei 9 gg. di ferie maturati nel corso dell’anno 2004. Pertanto, ai sensi delle circolari Inps n. 186/1999 e n. 15/2002 riguardanti l’obbligo di adempiere alla contribuzione per i periodi di ferie non goduti nel corso dei 18 mesi successivi alla maturazione, il dipendente avrà pagato i contributi sulle ferie residue per un totale di 9 gg. Si riporta uno stralcio del cedolino paga in cui sono state assoggettate a contribuzione le ferie non ancora godute dell’anno 2004. Esaminando le voci relative alle ferie non godute nel dettaglio si osserva che: viene evidenziato con una voce figurativa l’imponibile relativo alle ferie non godute (voce sulla quale saranno conteggiati i contributi previdenziali sia per la ditta che per il dipendente); i contributi dovuti (pari a E 56,89, relativamente alla sola quota relativa al dipendente) saranno successivamente recuperati nel momento in cui si verifica l’effettivo godimento delle ferie o la loro successiva monetizzazione se ne occorreranno i requisiti. Al 30 aprile 2007 il dipendente cessa l’attività lavorativa. Oltre alle competenze maturate nel corso del rapporto di lavoro dovranno essere liquidate le ferie non godute, trattandosi di una delle ipotesi previste dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 66/2003. Seguendo il prospetto riassuntivo al dipendente spettano complessivamente gg. 25 di ferie non godute, cosı̀ ripartite: 9 gg. relativi alle ferie non godute nell’anno 2004 (su cui sono stati pagati i contributi relativi alle ferie non godute dopo 18 mesi rispetto all’anno di maturazione); 7 gg. relativi alle ferie non godute nell’anno 2005 (per le quali l’obbligo di adempiere alla completa fruizione scade il 30 giugno 2007); ulteriori 9 gg. relativi all’anno 2007 (i 4/12 delle ferie maturate dell’anno). Si procede all’elaborazione del cedolino paga relativo al mese di aprile 2007. Per comodità di esposizione sono omessi i commenti sulle voci che completano le competenze, soffermandoci in modo particolare su quanto accade relativamente alla liquidazione delle ferie (cf. busta paga aprile 2007, a piè pagina). All’atto della cessazione del rapporto di lavoro sarà corrisposta al dipendente l’indennità per le ferie non godute durante il rapporto di lavoro. Inoltre, visto che nel cedolino di luglio 2006 per effetto dell’assoggettamento contributivo della quota di ferie non godute, il dipendente ha portato in diminuzione dell’imponibile Inps la somma di E 56,89, essendo effettivamente monetizzate le ferie non godute, l’imponibile Irpef del dipendente assommerà a E 3.619,45 anziché E 3.562,56. Infatti, in seguito al conteggio corretto delle competenze per ferie non godute dovranno essere recuperati i contributi versati in precedenza che, a loro volta, hanno già diminuito l’imponibile fiscale del relativo periodo di paga. Per comodità si omette il calcolo dell’Irpef, il quale segue le stesse linee previste per il calcolo delle competenze. Le competenze relative all’indennità per ferie non godute sono anche imponibili ai fini del trattamento di fine rapporto (C. Cass., sent. n. 11960/2005). Busta paga aprile 2007 Guida alle Paghe 6/2007 431 Procedure del personale Svolgimento del rapporto Esempio Dipendente assunto con qualifica di operaio Ccnl Industria Metalmeccanica; periodo di ferie previsto dal Ccnl di categoria pari a 4 settimane; il dipendente nel corso dell’anno 2005 ha goduto di 3 settimane di ferie, di cui due consecutive nel periodo di agosto; nell’anno 2006 il dipendente ha goduto di 3 settimane di ferie in agosto; nel corso dell’anno 2007 il dipendente ha già pianificato le proprie ferie nel seguente modo: tre settimane ad agosto e una a dicembre. La situazione delle ferie del dipendente si può riassumere nello schema seguente: Maturate Godute Residue Residuo AA.PP 2004 4 4 0 0 2005 4 3 1 0 2006 4 3 1 1 2007 4 4 0 2 Anno Previa verifica dell’effettiva fruizione delle quattro settimane di ferie godute nell’anno, anche in questo caso è possibile richiedere la liquidazione delle ferie non godute (ai sensi del già citato art. 10, D.Lgs. n. 66/2003). Nel caso oggetto di esempio si è assodato che il dipendente ha goduto delle ferie pianificate e, pertanto, si trova in possesso dei requisiti per poter richiedere la liquidazione dei periodi di ferie non godute. Al dipendente verranno erogate le competenze relative al mese di paga, le festività, le ferie godute (una settimana) e la liquidazione delle ferie non godute dal dipendente. Il cedolino paga sarà, quindi, composto dalle seguenti voci (cfr. busta paga dicembre 2007, a piè pagina). Esempio Dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale; il Ccnl applicato è Assicurazioni Personale Amministrativo; il dipendente ha un’anzianità di rapporto pari a 6 anni; il Ccnl prevede la maturazione di 30 gg. di ferie annui per orari su 6 gg. per un totale di 5 settimane; il dipendente ha stipulato un rapporto di lavoro che prevede la sua presenza, per l’intera giornata, solo nei giorni di lunedı`, giovedı`, venerdı` e sabato, identificandosi con un part-time di tipo verticale. Riguardo all’esatta individuazione dei giorni di ferie spettanti, il periodo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva, non va integralmente riconosciuto, ma ridotto proporzionalmente all’attività lavorativa svolta. Se, viceversa, si fosse trattato di un part-time orizzontale, si sarebbe mantenuta la durata delle ferie prevista dal Ccnl applicato, in base al principio di non discriminazione. Al dipendente spettano sı̀ 5 settimane di ferie, ma i giorni effettivamente spettanti sono 20. Infatti, i 30 giorni di ferie sono riproporzionati in base ai giorni di effettiva presenza del lavoratore. Il calcolo dei giorni di ferie spettanti, si desume dalla seguente proporzione: 30 : 6 = x : 4 Busta paga dicembre 2007 Guida alle Paghe 432 6/2007 Procedure del personale Svolgimento del rapporto Per contratto spettano 30 gg. di ferie per i dipendenti con orario dal lunedı̀ al sabato. Il lavoratore dell’esempio svolge la sua attività lavorativa su 4 giorni. Il valore, quindi, delle ferie spettanti assomma a 20 gg. tanto, il computo delle ferie relative all’anno 2007 maturate e non ancora godute è il seguente: Ferie annue Periodo di lavoro Ferie maturate mese Ferie totali Maturate Godute Residue Residuo AA.PP 2004 20 20 0 0 (*) Il calcolo è stato eseguito fermandosi al secondo decimale. 2005 20 20 0 0 2006 20 15 5 0 2007 9.96 0 9.96 5 Nello specifico il Ccnl prevede anche che qualora non sia stato possibile usufruire delle ferie residue entro i 18 mesi successivi alla maturazione, spetti al dipendente l’indennità sostitutiva per ferie non godute (cf. busta paga giugno 2007, a piè pagina). Se il dipendente non avesse cessato il suo rapporto di lavoro, nel mese di giugno, rispettando quanto previsto dal Ccnl, non avrebbe avuto alcun diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, in quanto le ferie residue fanno riferimento all’anno 2006 e quindi usufruibili entro il 30 giugno 2008. Osservando l’esempio proposto, si può facilmente dedurre la differenza se la tipologia di part-time fosse stata orizzontale, al posto di verticale. Anno Il dipendente cessa dal lavoro il 10 giugno, non avendo utilizzato nell’anno nessun giorno di ferie. Per l’anno in corso spettano, fino alla cessazione del rapporto 9,96 giorni di ferie. Infatti, in virtù del part-time verticale, il dipendente matura ogni mese 1/12 dei 20 gg. di ferie spettanti dopo il riproporzionamento. Avendo cessato il rapporto ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie spettanti per quanti sono i mesi di servizio prestato (art. 33, Ccnl di categoria). Per- 20 6 mesi 20/12 = 1,66 gg. (*) 1,66 6 = 9,96 gg. Busta paga giugno 2007 Guida alle Paghe 6/2007 433