regolamento completo

Transcript

regolamento completo
OPERAZIONE A PREMI
DENOMINATA
“MEDIASET PREMIUM DOLCE ESTATE”
SOGGETTO PROMOTORE
Società MEDIASET PREMIUM S.P.A., con sede legale in via Pietro Paleocapa 3 – 20121 Milano e
con sede amministrativa in Cologno Monzese (MI) – viale Europa 46.
PERIODO
Dal 15 al 30 giugno 2015
AREA
Territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che
dispongono di un accesso ad internet.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Abbonamento a MEDIASET PREMIUM.
ART. 1 - MECCANISMO DI BASE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Tutti gli utenti che si collegheranno al sito www.mediasetpremium.it, nel periodo sopra indicato,
potranno mediante il form on line sottoscrivere un abbonamento Mediaset Premium e ricevere un
premio consistente in una macchina del caffè “Nescafè Dolce Gusto”.
Per sottoscrivere l’abbonamento, il cliente dovrà seguire le istruzioni presenti sul sito (che
comprendono la scelta di un metodo di pagamento tra Carta di Credito o RID), più la relativa
compilazione di tutti i campi richiesti.
Nel momento in cui lo stato dell’abbonamento diventerà a tutti gli effetti attivo, entro il limite
massimo di attivazione del contratto Mediaset Premium del 31 ottobre 2015, l’utente riceverà
all’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione il premio.
Tale promozione non è cumulabile con altre promozioni online in corso nello stesso periodo di
durata della presente operazione a premi.
ART. 2 - NATURA E VALORE COMMERCIALE DEL PREMIO
Si prevede di erogare n. 400 macchine del caffè “Nescafè Dolce Gusto” mod. Jovia De Longhi,
comprensive di 2 confezioni di capsule per caffè, del valore di euro 89,00 i.i. cadauno, per un totale
complessivo di euro 35.600,00 i.i., salvo conguaglio a fine operazione.
ART. 3 - TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi agli aventi diritto entro 180
giorni dalla data in cui lo stato dell’abbonamento diventerà a tutti gli effetti attivo.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
causato da un’indicazione di indirizzo e-mail errato comunicato in fase di sottoscrizione
dell’abbonamento. Inoltre la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di
variazioni di indirizzo del consumatore non comunicate alla promotrice, con le idonee modalità
richieste.
12/06/2015
2
ART. 4 - CAUZIONE
Così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 del 26 ottobre 2001, è stata prestata una
cauzione pari al 20% del montepremi presunto a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita.
ART. 6 - REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITA’ DI
ESECUZIONE
La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
ART. 7 - MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE A PREMI E DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi sarà pubblicizzata sul sito www.mediasetpremium.it e sui siti aderenti ai
circuiti di affiliazione partner. Il regolamento completo sarà disponibile sullo stesso sito.
ART. 8 - INDETRAIBILITA’ DELL’IVA
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento
dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a
premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del
Partecipante.
ART. 10 - MISCELLANEE
I Promotori si impegnano a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte
dell’Autorità o dei consumatori finali.
Cologno Monzese, 12 giugno 2015
12/06/2015