regolamento completo
Transcript
regolamento completo
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “MEDIASET PREMIUM DOLCE ESTATE” SOGGETTO PROMOTORE Società MEDIASET PREMIUM S.P.A., con sede legale in via Pietro Paleocapa 3 – 20121 Milano e con sede amministrativa in Cologno Monzese (MI) – viale Europa 46. PERIODO Dal 15 al 30 giugno 2015 AREA Territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino. DESTINATARI Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che dispongono di un accesso ad internet. PRODOTTO PROMOZIONATO Abbonamento a MEDIASET PREMIUM. ART. 1 - MECCANISMO DI BASE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI Tutti gli utenti che si collegheranno al sito www.mediasetpremium.it, nel periodo sopra indicato, potranno mediante il form on line sottoscrivere un abbonamento Mediaset Premium e ricevere un premio consistente in una macchina del caffè “Nescafè Dolce Gusto”. Per sottoscrivere l’abbonamento, il cliente dovrà seguire le istruzioni presenti sul sito (che comprendono la scelta di un metodo di pagamento tra Carta di Credito o RID), più la relativa compilazione di tutti i campi richiesti. Nel momento in cui lo stato dell’abbonamento diventerà a tutti gli effetti attivo, entro il limite massimo di attivazione del contratto Mediaset Premium del 31 ottobre 2015, l’utente riceverà all’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione il premio. Tale promozione non è cumulabile con altre promozioni online in corso nello stesso periodo di durata della presente operazione a premi. ART. 2 - NATURA E VALORE COMMERCIALE DEL PREMIO Si prevede di erogare n. 400 macchine del caffè “Nescafè Dolce Gusto” mod. Jovia De Longhi, comprensive di 2 confezioni di capsule per caffè, del valore di euro 89,00 i.i. cadauno, per un totale complessivo di euro 35.600,00 i.i., salvo conguaglio a fine operazione. ART. 3 - TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data in cui lo stato dell’abbonamento diventerà a tutti gli effetti attivo. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio causato da un’indicazione di indirizzo e-mail errato comunicato in fase di sottoscrizione dell’abbonamento. Inoltre la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di variazioni di indirizzo del consumatore non comunicate alla promotrice, con le idonee modalità richieste. 12/06/2015 2 ART. 4 - CAUZIONE Così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 del 26 ottobre 2001, è stata prestata una cauzione pari al 20% del montepremi presunto a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. ART. 6 - REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. ART. 7 - MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI E DEL REGOLAMENTO L’operazione a premi sarà pubblicizzata sul sito www.mediasetpremium.it e sui siti aderenti ai circuiti di affiliazione partner. Il regolamento completo sarà disponibile sullo stesso sito. ART. 8 - INDETRAIBILITA’ DELL’IVA Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA. ART. 9 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del Partecipante. ART. 10 - MISCELLANEE I Promotori si impegnano a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori finali. Cologno Monzese, 12 giugno 2015 12/06/2015