Patto di Londra 1915

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Patto di Londra 1915
Londra – 26 aprile 1915
Accordo concernente la cooperazione dell'Italia contro le Potenze centrali, seguito da due
dichiarazioni
(Patto di Londra)
Art.1 – Le grandi Potenze Francia, Gran Bretagna, Russia e Italia redigeranno senza
ritardo una convenzione militare, per la quale deve essere determinato il minimum di forze
militari che la Russia sarà obbligata ad impegnare contro l'Austria-Ungheria, nel caso che
questa getti tutte le sue forze contro l'Italia. Questa convenzione militare regolerà anche i
problemi relativi ad un possibile armistizio, in quanto essi, per la loro natura, non siano di
competenza del Comando Supremo.
Art.2 – L'Italia da parte sua s'impegna di condurre la guerra con tutti i mezzi a sua
disposizione, d'accordo con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro gli stati che
sono in guerra con esse.
Art.3 – Le forze navali della Francia e della Gran Bretagna presteranno all'Italia la loro
attiva cooperazione fino a quando la flotta austriaca sarà distrutta o fino alla conclusione
della pace. La Francia, la Gran Bretagna e l'Italia concluderanno immediatamente una
convenzione navale a questo riguardo.
Art.4 – Con il trattato di pace, l'Italia otterrà il Trentino, il Tirolo meridionale, fino alla
frontiera geografica e naturale, il Brennero, la città di Trieste, la contea di Gorizia e
Gradisca, tutta l'Istria fino al Quarnaro, compresa Valosca e le isole istriane di Cherso,
Lussin e anche le piccole isole di Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuola, San Pietro dei
Nembi, Asinello e le isolette vicine.
Nota I – La frontiera necessaria per assicurare l'esecuzione dell'articolo 4 sarà tracciata
lungo i seguenti punti: dal Pizzo Umbrail e verso nord allo Stelvio, poi essa seguirà la
cresta delle Alpi Retiche fino alle sorgenti dell'Adige e dell'Isarco: indi attraverso i monti
Reschen, Brennero e i massicci dell'Oetz e dello Ziller. Quindi volgerà verso sud
attraverso il monte Toblach e raggiungerà l'attuale frontiera della carniola, vicino alle Alpi.
Seguirà questa frontiera fino al monte di Tarvis, e dopo seguirà la linea dello spartiacque
delle Alpi Giulie per il Predil, il Mangart, il Tricorno (Terglau) e i passi dei colli di Podberdo,
di Podlaniscam e di Idria.
A partire da questo punto, la frontiera seguirà la direzione di sud-est verso il Schneeberg,
lasciando fuori del territorio italiano tutto il bacino della Sava e dei suoi tributari; dallo
Schneeberg la frontiera scenderà verso la costa in modo da includere Castua, Mattuglia e
Valosca nel territorio italiano.
Art.5 - L'Italia riceverà nello stesso modo la provincia di Dalmazia nei limiti amministrativi
attuali, includendo a nord Lisarica e Tribanj e a sud tutto il territorio finoa d una linea
partente da Punta Planka sulla costa e seguendo verso est le alture formanti la linea
spartiacque, in modo da comprendere nei territori italiani tutte le valli e i corsi d'acqua che
scendono verso Sebenico, come il Cicola, il Cherca, il Butisnica e i loro affluenti. Essa
riceverà anche tutte le isole situate a nord e a ovest della Dalmazia: da Premuda, Selve,
Ulbo, Scherda, Maon, Pago e Puntadura a nord, fino a Melada a sud, comprendendovi
Sant'Andrea, Busi, Lissa, lesina, Torcola, Curzola, Cazza e Lagosta, oltre gli scogli e agli
isolotti circostanti, e Pelagosa, ma senza le isole di Zirona Grande e Piccola, di Buia, di
Solta e di Brazza. I seguenti territori devono essere neutralizzati:
(1) L'intera costa da punta Planka a nord, fino all'estremità meridionale della
penisola di Sabbioncello, includendo completamente la sopra citata penisola;
(2) La parte della costa, da un punto a dieci chilometri a sud del promontorio di
Ragusa Vecchia fino al fiume Vojussa in modo da includere nella zona
neutralizzata, l'intero golfo di Cattaro con i suoi porti di Antivari, Dulcigno, San
Giovanni di Medua e Durazzo, con la riserva che i diritti del Montenegro, non
saranno estesi alle regioni e ai porti che possono in avvenire essere
eventualmente assegnati al Montenegro. Dunque, nessuna parte della costa ora
in possesso del Montenegro deve essere neutralizzata, nemmeno in futuro.
D'altra parte, tutte le restrizioni legali che riguardano il porto di Antivari, alle quali
il Montenegro stesso diede la sua adesione nel 1909 rimangono in vigore;
(3) Infine tutte le isole non assegnate all'Italia.
NOTA II – I seguenti territori adriatici saranno attribuiti dalle Potenze della Quadrupla
intesa alla Croazia, alla Serbia e al Montenegro:
Nell'Alto Adriatico, tutta la costa della baia di Valosca, sul confine dell'Istria, fino alla
frontiera settentrionale della Dalmazia, comprendente l'intera costa attualmente
dell'Ungheria e tutta la costa della Croazia, il porto di Fiume e i piccoli porti di Novi e di
Carlopago, comprese le isole di Veglia, Pervecchio, Gregorio, Goli e Arbe e al sud
dell'Adriatico, dove al Serbia e il Montenegro sono interessati, l'intera costa da punta
Planka al fiume Drina, con gli importanti porti di Spalato, Ragusa, Cattaro, Antivari,
Dulcigno e San Giovanni di Medua, come anche le isole di Zirona grande e Zirona piccola,
bua, Solta, Brazza, Jakljan e Calamotta. Il porto di Durazzo potrà essere assegnato allo
stato indipendente musulmano di Albania.
Art.6 – L'Italia otterrà il pieno dominio di Valona e delle isole di Saseno e una parte di
territorio ampia quanto sarà necessario per assicurare la propria sicurezza militare,
approssimativamente tra il fiume Vojussa a nord e a est, e il limite meridionale del distretto
di Chimara (Scimar) a sud.
Art.7 – Ottenendo il Trentino, l'Istria, la Dalmazia, le isole dell'Adriatico ed anche il golfo di
Valona, l'Italia si obbliga nel caso che sia formato un piccolo stato autonomo e
neutralizzato in Albania a non opporsi al desiderio della Francia, della Gran Bretagna,
della Russia di spartire i distretti settentrionali e meridionali dell'Albania, tra il Montenegro,
la Serbia, e la Grecia. La costa meridionale dell'Albania, dalla frontiera del territorio italiano
di Valona a capo Stilos deve essere neutralizzata. All'Italia sarà concesso di condurre le
relazioni esterne dell'Albania; in ogni caso l'Italia sarà impegnata ad assicurare all'Albania
un territorio sufficientemente ampio, da permettere alla sua frontiera di congiungersi a
quella della Grecia e della Serbia ad est del lago di Ochrida.
Art.8 – L'Italia otterrà il pieno possesso di tutte le isole del Dodecanneso da essa oggi
occupate.
Art.9 – Francia, Gran Bretagna, Russia, riconoscono come un assioma il fatto che l'Italia è
interessata a mantenere l'equilibrio politico nel Mediterraneo, cioè in quella parte che
confina con la zona di Adalia dove l'Italia ha già acquistato speciali diritti ed interessi stabili
nella convenzione italo-britannica. La zona da assegnarsi all'Italia sarà a tempo debito
fissata in armonia con gli interessi vitali della Francia e della Gran Bretagna. Egualmente
dovranno essere tenuti in considerazione gli interessi dell'Italia anche nel caso che le
Potenze mantenessero per un ulteriore periodo l'inviolabilità della Turchia asiatica e
soltanto procedessero fra di esse ad una delimitazione di sfere di influenza. Nel caso in cui
la Francia, Gran Bretagna e Russia occupino durante la seguente guerra alcuni distretti
della Turchia asiatica, l'intero distretto confinante con Adalia e sopra definito, in via di
massima, sarà riservato all'Italia che si riserva il diritto di occuparlo.
Art.10 – In Libia l'Italia otterrà il riconoscimento di tutti quei diritti e quelle prerogative che
sono finora riservate al Sultano in virtù del trattato di Losanna.
Art.11 - L'Italia riceverà un contributo militare corrispondente ai suoi sacrifici e ai suoi
sforzi.
Art.12 – L'Italia si associa alla dichiarazione fatta dalla Francia, dalla Gran Bretagna e
dalla Russia per la quale l'Arabia e i Luoghi Santi musulmani devono essere lasciati in
possesso di uno stato musulmano indipendente.
Art.13 – Nel caso di una estensione di possedimenti coloniali franco-britannici in Africa a
spese della Germania, la Francia e la Gran Bretagna riconosceranno in via di principio
all'Italia il diritto di richiedere una compensazione nella forma di un'estensione dei suoi
possedimenti in Eritrea, Somalia e Libia nelle aree coloniali confinanti con le colonie
francesi e britanniche.
Art.14 – La Gran Bretagna si impegna a facilitare all'Italia la conclusione immediata di un
prestito vantaggioso sul mercato di Londra ammontante a non meno di 50 milioni di lire
sterline.
Art.15 – La Francia, la Gran Bretagna e la Russia si impegnano ad appoggiare l'Italia
nell'impedire che i rappresentanti della Santa Sede svolgano azione diplomatica per la
conclusione della pace e per la sistemazione delle questioni connesse alla guerra.
Art.16 – Il presente Trattato deve essere tenuto segreto. Per quanto riguarda l'adesione
dell'Italia alla dichiarazione del 5 settembre 1914 essa sarà pubblicata soltanto dopo la
dichiarazione di guerra da parte dell'Italia o contro l'Italia.
Dopo aver preso atto del presente Memorandum, i rappresentanti di Francia, Gran
Bretagna e Russia, essendo a ciò autorizzati, hanno concluso con il rappresentante
dell'Italia, altrettanto autorizzato dal suo Governo, il seguente accordo:
Francia, Gran Bretagna, e Russia esprimono il loro completo accordo con il presente
Memorandum presentato dal Governo italiano.
Riguardo agli Articoli 1,2 e 3 del presente Memorandum, riguardanti la cooperazione
militare e navale delle quattro Potenze, l'Italia dichiara che interverrà in guerra il più presto
possibile ed in ogni modo non più tardi di un mese dalla firma del presente documento.
I sottofirmati hanno firmato la presente dichiarazione e hanno posto il loro sigillo.
Fatto a Londra in quattro copie originali. 26 aprile 1915.
Firme:
Edward Grey
(segretario di Stato della Gran Bretagna)
Guglielmo Imperiali (ambasciatore dell'Italia)
Aleksandar Benkendorff (ambasciatore della Russia)
Paul Cambon
(ambasciatore della Francia)
Fonte:Umberto Zanotti-Bianco, Andrea Caffi, La pace di Versailles. Note e documenti, “La
Voce”, Roma 1919 (Allegato I, pp.225-227); con adeguamenti in base a F. Seymour
Cocks, The secret-treaties and understatings. Text of the available documents, Preface by
Charles Trevelyan, Union of Democratic Control, London 1918, (pp. 30-41).