DI CHI STIAMO PARLANDO

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DI CHI STIAMO PARLANDO
Avv. Massimo Perini
“La protezione del patrimonio tra i conviventi” • Si tra(a di un fenomeno sociale in con3nuo aumento, che si contrappone alla crisi dell’is3tuto del matrimonio. • Da una parte aumentano le coppie che decidono di convivere, dall’altra diminuiscono i numeri dei matrimoni, ed aumentano i casi di separazioni e divorzi •  E’ una realtà sociale del quale il professionista non può non tenerne conto •  Rappresenta infaA una parte di mercato in con3nuo aumento, rappresentata da soggeA il cui status implica alcune cri3cità patrimoniali che vanno individuate ed affrontate con l’ausilio del professionista DI CHI STIAMO PARLANDO ? • 
Art. 29 Cost. “La Repubblica riconosce i diriA della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” DI CHI STIAMO PARLANDO ? Giurisprudenza Riconoscimento ex art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garan;sce i diri< inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)” !
DI CHI STIAMO PARLANDO ? •  Coppie di fa(o •  Conviven3 •  Conviven3 more uxorio “L’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone non fondata sul matrimonio” !
PERCHE’ NON SI SPOSANO? 1) 
SOGGETTI CHE VORREBBERO SPOSARSI MA CHE NON POSSONO -­‐ 
coppie dello stesso sesso -­‐ 
persone separate dal proprio coniuge, ma per le quali non sono ancora decorsi i tre anni per poter chiedere il divorzio !
PERCHE’ NON SI SPOSANO? !
2) QUELLI CHE POTREBBERO SPOSARSI MA CHE NON VOGLIONO FARLO rodaggio pre-­‐matrimoniale -­‐ 
Chi non sente la necessità di sposarsi -­‐ 
Chi ha già un matrimonio alle spalle e non intende risposarsi !
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NON ESISTE UNA DISCIPLINA GIURIDICA SPECIFICA PER LE COPPIE DI FATTO !
Il professionista, quindi, dovrà individuare all’interno dell’ordinamento giuridico gli strumen3 idonei a tutelare gli interessi patrimoniali dei conviven3 RICONOSCIMENTI GIURISPRUDENZIALI Esempi: -­‐ successione del convivente nel contra(o di locazione -­‐ tutela possessoria sulla casa adibita ad abitazione comune !
-­‐ risarcimento del danno per l’uccisione del partner !
CRITICITA’ 1)  SUCCESSIONE EREDITARIA 2)  TUTELA DEL PATRIMONIO 3)  CRISI DELLA CONVIVENZA !
4)  INCAPACITA’ DEL CONVIVENTE !
1. SUCCESSIONE EREDITARIA !
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!
Il se(ore in cui la coppia di fa(o maggiormente risente della mancanza di una disciplina specifica è quello successorio. • 
Alla famiglia non fondata sul matrimonio non sono riconosciu3 gli stessi diriA successori della coppia sposata. !
!
SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA SUCCESSIONE LEGITTIMA -­‐ 
Quando manca in tu(o o in parte quella testamentaria -­‐ 
Succedono il coniuge, i figli, i paren3 sino al sesto grado o lo Stato SUCCESSIONE TESTAMENTARIA -­‐ 
Testamento Pubblico -­‐ 
Testamento Olografo ERRORI DA EVITARE -­‐ divieto di paA successori -­‐ testamento reciproco o contestuale LIMITI ALLA LIBERTA’ TESTAMENTARIA -­‐ 
i diriA dei legiAmari: coniuge, figli o ascenden3 -­‐ 
(a(enzione al coniuge separato ma non divorziato) 2. TUTELA DEL PATRIMONIO Il FONDO PATRIMONIALE, strumento tipico per la protezione del patrimonio della
famiglia fondata sul matrimonio non può essere applicato alle coppie di fatto
ATTI DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER C.C. Beni Immobili o Beni Mobili iscriA in Pubblici Registri possono essere vincola3 alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o altri en3 o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 c.c. LIMITE: •  AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C. 3. LA CRISI DEL RAPPORTO TRA I CONVIVENTI I contra< di convivenza Sono regolabili: -­‐ 
regime patrimoniale della coppia (comunione o separazione dei beni) -­‐ 
contribuzione alle spese della famiglia -­‐ 
mantenimento in caso di separazione della coppia Difficoltà: !
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dal punto di vista psicologico è difficile far regolare alla coppia, nella fase fisiologica del rapporto, rappor3 economici collega3 ad una realtà affeAva 4. INCAPACITA’ DEL CONVIVENTE Amministrazione di Sostegno!
4. INCAPACITA’ DEL CONVIVENTE L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità I 4 interven3 consigliabili: 1)  Testamento 2)  A(o di des3nazione ex art. 2645 ter c.c. 3)  Contra(o di convivenza 4)  Nomina dell’Amministratore di Sostegno Grazie per
l’attenzione