CONVENZIONE collaudo pip

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CONVENZIONE collaudo pip
COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381 – E-mail: [email protected]
Rep. _________
Prot. _____DEL
___________
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE per il
collaudo statico in corso d’opera e tecnico amministrativo. CUP:___________ - CODICE
CIG _____________
Per i lavori di “Infrastrutturazione area PIP in località Cantalupi zona D2 del P.R.G.”
L’anno DUEMILA______ addì ____ del mese di ________ nella residenza Comunale con la
presente scrittura privata, fra i Signori:
1)
Ing. Luigi VITELLI
nato a Santa Maria C.V. (CE)
il 05/08/1972, nella qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica, il quale agisce in nome e per conto del Comune di
Dugenta
(BN)
P.IVA
00981210628
–
C.F.
80004400620, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., di
seguito indicato per brevità “Ente” - “Stazione appaltante” - “Committente”;
2)
__________ nata
a __________ il _________, residente a ________ (_____)
________ n. ____ C.F. ___________ P.IVA __________, con studio professionale in
________ al __________, iscritto all’Albo dell’Ordine degli ________di ________ al n.
_______, quale tecnico incaricato;
PREMESSO
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Il tecnico incaricato con la stipula della presente convenzione attesta di non trovarsi nelle
condizioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori e servizi pubblici che
precludono la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (possesso dei requisiti di
ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.), relativo all’affidamento
dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, di che trattasi.
Articolo 2
(Oggetto dell’incarico)
1
L’Ente come sopra rappresentato, conferisce al tecnico incaricato, che accetta, nel rispetto delle
modalità riportate nella presente convenzione, l’incarico professionale per il collaudo statico in
corso d’opera e tecnico amministrativo per l’esecuzione dell’opera pubblica denominata:
“Infrastrutturazione area PIP in località Cantalupi zona D2 del P.R.G”. CUP:_________- CODICE CIG ___________
Le prestazioni professionali richieste per l’espletamento dell’incarico, ai sensi de D.lgs 163/2006,
nonché del DPR 554/1999, come sostituito dal DPR 207/2010, sono articolate:
a) Collaudo in corso d’opera ai sensi della L. 1086/71 e smi
b) Collaudo tecnico amministrativo
Articolo 3
(Descrizione dell'incarico)
Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte
ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a
quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da
garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa,
la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti,
la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha
commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del
Certificato di Collaudo.
Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale
di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura
funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari. Il collaudo
tecnico-funzionale presuppone quindi l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con
strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.
Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e le prove sulle opere in cemento
armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in
laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico
redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971 e del D.M. 14.09.2005 (NTC 2008). Le prove di carico
sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore;
nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli
statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure
soltanto dopo aver motivato alla Committenza le ragioni che le rendono necessarie.
Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione alla Committenza dei
seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:
a)
certificato
di
collaudo
tecnico-amministrativo
contenente
la
verifica
dell’iter
amministrativo fino all’ultimazione dei lavori, delle varianti e atti amministrativi connessi,
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la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e
dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a
certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa
in consegna anticipata di cui all’art. 200 del D.P.R. 554/1999;
b) verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la
conformità al progetto;
c) eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’Impresa
durante l’esecuzione dei lavori;
d) eventuali Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature e
Certificati di collaudo statico di strutture.
I predetti elaborati vanno presentati in duplice copia sottoscritti in originale. In corso d’opera
devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non
ispezionabili a fine lavori.
Articolo 4
(Modalita' di svolgimento dell'incarico)
Nel corso dell’esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite,
sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o
complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi
verbali.
In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le
parti richiamano quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dagli artt. da 191 al 207
del D.P.R. 554/1999.
Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle
specifiche norme di settore.
Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge
n. 1086/1971 e del D.M. 14.09.2005 nonché alle connesse normative tecniche di dettaglio.
Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere
addebitabili alla Impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione
al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le
necessarie contestazioni alla medesima Impresa.
Articolo 5
(Incompatibilità)
Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, la
propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
di cui all'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e all’art. 188 del D.P.R. 554/1999.
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Per il collaudatore e per tutti i suoi collaboratori, dalla data di esecutività della determinazione di
conferimento dell’incarico e fino alla sua conclusione, valgono tutte le cause di incompatibilità
previste al riguardo dalla legislazione vigente, da norme regolamentari, ivi comprese quelle degli
Ordinamenti professionali di appartenenza.
Il collaudatore e i suoi collaboratori non dovranno, inoltre, avere conflitti di interesse in corso con
l’Ente, né avere rapporti con Amministrazioni o Enti che vietano la professione.
Il collaudatore si impegna altresì a segnalare tempestivamente l’insorgere di cause di
incompatibilità e la cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé che per gli eventuali
propri collaboratori. Qualora si manifestino cause di incompatibilità o conflitto di interesse con
l’Ente, lo stesso potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravi e
richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 6
(Apporti specialistici: subappalti e/o subaffidamenti di servizi)
Il Tecnico incaricato, nell’espletamento della propria attività oggetto del presente contratto, ai
sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
Resta inteso che nei confronti dell’Ente committente, il Tecnico incaricato è l’unico responsabile
per quanto attiene al risultato finale dell’incarico conferito con la presente convenzione, così come
il
rapporto
economico
che
nasce
dalla
stipula
della
presente
convenzione
interessa
esclusivamente l’Ente ed il Tecnico incaricato; in tal senso, le parti stabiliscono che:
i pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dal Tecnico incaricato ,
il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
Articolo 7
(Assistenza tecnica dell’Ente)
L’Ente si impegna a fornire al Tecnico incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile per
l’espletamento dei servizi in oggetto.
L’Ente si impegna, altresì, a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori
interessati allo svolgimento del presente incarico.
Qualora l’Ente non potesse fornire al Tecnico incaricato la documentazione necessaria per
l’espletamento
dell’incarico,
le
ulteriori
prestazioni
per
la
ricerca
e
l’ottenimento
della
documentazione, verranno eseguite dai Tecnico incaricato ed i relativi oneri computati a parte.
Articolo 8
4
(Adempimenti)
Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte
le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare le esigenze dell’Ente secondo quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel corso dell’espletamento dei
servizi oggetto di incarico.
L’incarico sarà svolto d’intesa con l’Ente ed in particolare con il Responsabile Unico del
Procedimento, al fine di ottenere le informazioni, le istruzioni e i chiarimenti indispensabili per il
corretto svolgimento dell’incarico nella fase esecutiva e di collaudo.
Articolo 9
(Termine di consegna degli elaborati e relative penali - Risoluzione del rapporto contrattuale per
inadempimento e per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453, 1455 e 1456 del codice
civile)
Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati nei tempi e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa
del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni
giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo
spettante per il compenso base.
Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali da parte del tecnico incaricato di oltre n. 1
mese dai termini sopra indicati, viene ritenuta specifica inadempienza contrattuale soggetta a
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (risoluzione “di diritto” del
contratto), e l’Ente ha, in virtù di ciò, pieno titolo per la revoca dell’incarico mediante la
risoluzione unilaterale del presente contratto, secondo le modalità di cui all’art. 1456, comma 2,
del codice civile (viene fatto comunque salvo il risarcimento del danno arrecato dal tecnico
incaricato all’Ente in conseguenza di tale ritardo ai sensi dell’art. 1453, comma 1, del codice
civile).
Viene fatto salvo il ritardo nella consegna degli elaborati di cui sopra ai fini della non applicabilità
delle penali poste a carico del Tecnico incaricato indicate nel presente articolo, nonché ai fini della
non applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile (risoluzione
unilaterale in danno del presente contratto) indicata nel precedente comma, qualora detto ritardo
non dipenda dalla volontà o per colpa dei Tecnico incaricato stesso, ma sia dovuto a cause da
questi non dipendenti, verificate ed accertate dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’Ente, inoltre, si riserva di risolvere il presente contratto per grave inadempimento del Tecnico
incaricato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 del codice civile (risoluzione “giudiziale”
del contratto); il “grave inadempimento” contrattuale dovrà essere dapprima verificato ed
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accertato dall’Ente ed a cura del Responsabile Unico del Procedimento e, in seguito, dovrà essere
deliberato o determinato dall’organo comunale competente.
L’avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto per specifica inadempienza
contrattuale soggetta a clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
(risoluzione “di diritto” del contratto), come sopra indicato, avviene secondo le formalità previste
dall’art. 1456, comma 2, del codice civile, con comunicazione scritta (dichiarazione) resa dal
Responsabile del Settore interessato al Tecnico incaricato, nella quale si dichiara che l’Ente
intende avvalersi della clausola risolutiva espressa del presente contratto (nella comunicazione
non vi è alcuna necessità di dover giustificare l’importanza dell’inadempimento verificatosi, in
quanto trattasi di risoluzione “di diritto”, cd. “ope legis”).
L’avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento
contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del codice civile (risoluzione “giudiziale” del
contratto), come sopra indicato, avviene secondo le forme del diritto, con comunicazione scritta
resa dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile del Settore interessato al
Tecnico incaricato, nella quale devono essere indicate le ragioni e le motivazioni che determinano
“grave inadempimento” contrattuale per le quali l’Ente intende risolvere in danno il presente
contratto
(nella
comunicazione
è
necessario
giustificare
l’importanza
dell’inadempimento
verificatosi, in quanto trattasi di risoluzione per mancata o inesatta o tardiva esecuzione di un
obbligo contrattuale imputabile esclusivamente al Tecnico incaricato). Il Tecnico incaricato ha, in
tal caso, diritto di relazionare al R.U.P., per iscritto, le proprie ragioni, le quali devono
obbligatoriamente essere prese in considerazione e valutate da parte dell’Ente al momento
dell’adozione
degli
atti
amministrativi
concernenti
la
risoluzione
contrattuale
per
grave
inadempimento.
Terminata la procedura di risoluzione contrattuale, sia per clausola risolutiva espressa
(risoluzione “di diritto” del contratto) e sia per grave inadempimento (risoluzione “giudiziale” del
contratto), l’Ente prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente contratto e procede
secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno (il Tecnico incaricato, in tal caso, ha l’obbligo
di consegnare tutti gli elaborati ed i dati progettuali in proprio possesso in modo che l’Ente sia in
grado di procedere autonomamente con i servizi oggetto della presente convenzione o con la
realizzazione dei lavori pubblici interessati dai servizi stessi).
Articolo 10
(Compenso professionale – Ammontare dello stesso)
Le spettanze professionali da corrispondere complessivamente al professionista incaricato, sono
pari ad € _________ oltre CNPAIA ed IVA come per legge, giusta determina di affidamento
incarico n. _____ del _______, per complessivi Euro _____e precisamente:
A) Importo netto competenze
Euro
______
6
-
B) Oneri previdenziali (4% di A)
Euro
______
-
C)Iva al 21% di A+B
Euro
______
-
D)Totale
Euro ________
Articolo 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come
modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, a pena di nullità assoluta e fatto obbligo
altresì:
a) Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge;
b) È fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, in tutti i casi in cui le
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.
c) in caso di sub affidamento, di dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed
Benevento
alla prefettura-ufficio
della
notizia
territoriale del Governo
dell’inadempimento
della
della provincia di
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
d) da parte del mandatario a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di
mandato).
Inoltre, viene precisato che i pagamenti relativi al suddetto contratto devono essere
effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la
risoluzione di diritto del contratto. A tal fine il i pagamenti verranno effettuati sul conto
______________________- e che la persona autorizzata ad operare sul conto è
_____________ nato ___________ il ___________, come da dichiarazione presentata
dal tecnico incaricato, acquisita al prot. ______ del ___________. Il CIG da riportare
sui documenti contabili di pagamento è __________
Il professionista accetta la clausola contrattuale concernente la corresponsione del
corrispettivo a valere sul finanziamento regionale di cui al decreto dirigenziale n. 640
del
03/07/2009,
solo
all’avvenuto
accredito
delle
somme
da
parte
dell’ente
finanziatore, esonerando il Comune di Dugenta da qualsiasi responsabilità, per
eventuali ritardi.
Articolo 12
(Stipula del contratto in assenza della garanzia di esecuzione del contratto - “cauzione definitiva”)
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Il Tecnico incaricato non ha dovuto prestare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto
(cd. cauzione definitiva) prescritta dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 per gli appalti di lavori,
servizi e forniture pubbliche, trattandosi, infatti, di appalto di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per i quali non è dovuta tale forma di garanzia in virtù dell’interpretazione
normativa espressa dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
con determinazione n. 6/2007 del 11/07/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 178 del 02/08/2007).
Articolo 13
(Facoltà di recesso - Clausola risolutiva espressa)
L’Ente, a proprio e insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di revocare l’incarico (diritto
di recesso) ai sensi dell’art. 2237, comma 1, del codice civile, rimborsando al Tecnico incaricato
prestatori d'opera le spese da questi sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta da
determinare applicando i criteri indicati nella presente convenzione.
L’Ente potrà utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, i servizi ed il lavoro effettivamente
svolti dal Tecnico incaricato fino al momento della revoca dell’incarico.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione del
Responsabile del
Servizio al Tecnico incaricato, da darsi con un preavviso non inferiore a n. 15 (quindici) giorni,
decorsi i quali l’Ente prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente contratto e procede
secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno (il Tecnico incaricato, in tal caso, hanno
l’obbligo di consegnare al R.U.P. tutti gli elaborati ed i dati progettuali in proprio possesso e quelli
posseduti in corso di realizzazione dell’opera o in corso di collaudazione dell’opera, in modo che
l’Ente sia in grado di procedere autonomamente con i servizi o i lavori).
Il Tecnico incaricato, ai sensi dell’art. 2237, comma 2, del codice civile, può recedere dal presente
contratto per giusta causa. In tal caso gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese fatte e al
compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato
all’Ente.
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione “di
diritto” del presente contratto (clausola risolutiva espressa) nel caso si verifichi anche uno solo
dei seguenti inadempimenti da parte del tecnico incaricato nella fase di progettazione dei lavori:
1) ritardo nella consegna degli elaborati di collaudo
Viene fatto salvo il ritardo nella consegna degli elaborati di cui sopra ai fini della non applicabilità
delle penali poste a carico del tecnico incaricato indicate nel presente articolo, nonché ai fini della
non applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile (risoluzione
unilaterale in danno del presente contratto) indicata nel precedente comma, qualora detto ritardo
non dipenda dalla volontà o per colpa del tecnico incaricato stesso, ma sia dovuto a cause da
questi non dipendenti, verificate ed accertate dal Responsabile Unico del Procedimento.
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L’avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto per specifica inadempienza
contrattuale soggetta a clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
(risoluzione “di diritto” del contratto), per gli inadempimenti sopra indicati, avviene secondo le
formalità previste dall’art. 1456, comma 2, del codice civile, con comunicazione scritta
(dichiarazione) resa dal Responsabile Unico del Procedimento o dal
Responsabile del Settore
interessato al tecnico incaricato, nella quale si dichiara che l’Ente intende avvalersi della clausola
risolutiva espressa del presente contratto (nella comunicazione non vi è alcuna necessità di dover
giustificare l’importanza dell’inadempimento verificatosi, in quanto trattasi di risoluzione “di
diritto”, cd. “ope legis”).
Terminata la procedura di risoluzione contrattuale secondo la clausola risolutiva espressa, l’Ente
prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente contratto e procede secondo quanto
unilateralmente ritenuto opportuno (il tecnico incaricato, in tal caso, ha l’obbligo di consegnare
tutti gli elaborati ed i dati progettuali in proprio possesso in modo che l’Ente sia in grado di
procedere autonomamente con i servizi oggetto della presente convenzione o con la realizzazione
dei lavori pubblici interessati dai servizi stessi).
Articolo 14
(Controversie e esclusione della clausola arbitrale)
In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante ed il tecnico
incaricato, fatta salva
l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. ai quali si rimanda, si specifica che:
nel presente contratto viene esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
presente contratto saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Benevento (Giudice
del luogo in cui si è perfezionato il presente contratto).
In pendenza di giudizio, le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti dalla
presente convenzione.
Articolo 15
(Domicilio legale)
Agli effetti della presente convenzione l’Ente elegge il proprio domicilio legale presso la residenza
legale dell’Ente stesso, ubicata in Via Nazionale 139 82030 Dugenta
(BN),
mentre il tecnico
_______________ presso la propria residenza, ______________________
Articolo 16
(Trattamento dei dati personali)
Il
Responsabile del Settore Tecnico,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
successive modificazioni informa il tecnico incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente
9
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Il presente contratto, composto di n.10 (dieci) pagine,oltre la presente fin qui,
viene letto,
approvato e sottoscritto dalle parti per piena accettazione delle clausole ivi riportate
e viene
stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata.
La prestazione di cui al presente atto è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Il tecnico incaricato
Il Responsabile dell’Area Tecnica
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