“che nel punto 1) dell`accordo è puntualmente definito il campo di

Transcript

“che nel punto 1) dell`accordo è puntualmente definito il campo di
Spettabili
COMMISSIONE DI GARANZIA L. 146/90
Fax n° 06.94539680
Techno Sky S.r.l.
Direzione Risorse Umane
Fax n° 06.99342555
E p.c.
Presidente del Senato della Repubblica
Fax 06.67062022
Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax 06.67793543 - 68997064
Milano, 27 ottobre 2010
OGGETTO: Sciopero del personale Techno Sky – Indicazione della Commissione di Garanzia posizione n°
38273 prot. 1804/RU del 08/09/2010
Con riferimento alle proclamazioni di sciopero relative al personale Techno Sky S.r.l. e in particolare alla indicazione in
oggetto relativa alla sciopero proclamato dai lavoratori Techno Sky di Milano Linate per il giorno 02/10/2010 dalle ore
00:00 alle ore 24:00 e poi successivamente revocato, le scriventi organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm di Milano
precisano quanto segue:
Techno Sky S.r.l., pur essendo una società di proprietà ENAV S.p.A., applica ai propri lavoratori il contratto
nazionale Metalmeccanici e risulta rappresentata come organizzazione datoriale da Federmeccanica.
Come certamente vi è noto in data 18/03/2004 la Commissione, con apposita delibera, giudicava idoneo
l’accordo sottoscritto tra Federmeccanica, Assistal/Fiom-CGIL, Fim-CISL, Uilm-UIL, Fismic, UGL che regolamenta
lo sciopero nei servizi pubblici essenziali per il settore metalmeccanico e della installazione di impianti;
In particolare nella delibera di valutazione di idoneità si specifica al punto 2 “che nel punto 1) dell'accordo è
puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attività delle imprese che
esercitano la conduzione di impianti, reti e apparecchiature analiticamente ivi indicati”;
Al punto 1 dell’accordo per il settore metalmeccanico, tra i campi di applicazione elencati, è riportato “Pertanto,
sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di: omissis … impianti ed apparecchiature per la
navigazione aerea, marittima e terrestre”;
Per i motivi sopra elencati le scriventi OO.SS. ritengono che per il personale addetto alla conduzione e alla manutenzione
degli impianti di controllo della navigazione aerea, stante l’applicazione per gli stessi delle norme contenute nel C.C.N.L.
dei metalmeccanici nonché l’appartenenza dell’azienda Techno Sky all’organizzazione datoriale Federmeccanica, in caso
di sciopero trova applicazione l’accordo di autoregolamentazione per il settore metalmeccanico sottoscritto in data
04/02/2004 e non la regolamentazione provvisoria per il trasporto Aereo del 19/07/2001.
Precisiamo inoltre che, dalla data di sottoscrizione dell’accordo di autoregolamentazione per il settore metalmeccanico ad
oggi, sono stati proclamati numerosi scioperi la cui durata nella prima giornata è stata di 8 ore per turno, come previsto
nelle regole del citato accordo.
In nessun caso la Commissione ha chiesto l’applicazione della regolamentazione provvisoria per il trasporto Aereo.
Eventuali rilievi hanno riguardato la rarefazione oggettiva come evidenziato nella delibera n° 8/617 del 27/11/2008.
Tutto ciò premesso per esplicitare che la revoca dello sciopero indetto per la data del 2 ottobre 2010, così come la
precedente revoca del 29 giugno 2010, sono state decise in autonomia dalla RSU essendo sopraggiunte, nel frattempo,
novità negoziali ritenute, dalle scriventi, da approfondire e in alcun modo implicano accettazione di regolamentazioni
differenti da quelle definite per il settore metalmeccanico.
Le scriventi OO.SS. si dichiarano comunque disponibili ad una audizione presso la Spett.le Commissione di Garanzia al
fine di meglio esporre la situazione di Techno Sky, per evitare ulteriori incomprensioni circa la regolamentazione di
riferimento.
Distinti saluti.
Fim-CISL, Fiom-CGIL, Uilm-UIL Milano
RSU Fim, Fiom, Uilm Techno Sky
Milano ACC, Linate SAAV
Monte Settepani, Monte Lesima