8. Successioni e donazioni

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8. Successioni e donazioni
8. Successioni e donazioni
Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del
2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta sulle successioni e sulle
donazioni..
SUCCESSIONI
Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta
l'imposta sulle successioni e donazioni.
Chi deve pagarla e quanto si paga
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e
diritti:
− beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la
moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più
avanti calcolo del valore catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria);
− azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto
contabile);
− obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
− aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e
l'avviamento);
− crediti e denaro;
− beni mobili (gioielli, mobili).
La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei
beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della
persona deceduta, spese mediche e funerarie).
L'imposta di successione à determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado
di parentela dell'erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote:
− 4 %, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun
erede, di 1.000.000 €;
− 6 %, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 € per ciascun erede;
− 6 €, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al
quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
− 8 €, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della
legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 €.
Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice
del costo della vita.
Dal 1.1.2007, è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società
disposto in favore dei discendenti (dal 1.1.2008 l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge).
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi
proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita
dichiarazione.
Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"
Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di
successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli immobili, con un
versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello
determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore.
Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima
casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per
ciascuna imposta).
L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari,
almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa" (per
ulteriori informazioni sui requisiti "prima casa" vedi il Capitolo VI).
Come si determina il valore catastale
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i
seguenti coefficienti:
− 110, per la prima casa
− 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
− 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
− 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
− 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
ATTENZIONE
Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per
determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto
l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito
dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia
del Territorio al contribuente. Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore
a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a
partire dalla registrazione dell'atto.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito
dominicale rivalutato del 25 per cento.
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che
coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito
internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo
all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.
In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata
all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a
conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di
"ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.
Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di
successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e
della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23.
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario
presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.
Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
− gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
− gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
− gli amministratori dell'eredità;
− i curatori delle eredità giacenti;
− gli esecutori testamentari;
− i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia
presentata da una sola di esse.
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di
successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
GRADO DI PARENTELA
IMPOSTA
4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro
+
CONIUGE E PARENTI IN LINEA
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli
RETTA
immobili
(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima
casa)
6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli
FRATELLI E SORELLE
immobili
(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima
casa)
6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli
E AFFINI FINO AL 3° GRADO
immobili
(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima
casa)
8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli
ALTRE PERSONE
immobili
(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima
casa)
ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5
MILIONI DI EURO
DONAZIONI
Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è
cambiato per effetto dei provvedimenti citati che, in sostanza, hanno eliminato la tassazione di tali
trasferimenti mediante l'applicazione dell'imposta di registro.
Quanto si paga
Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al
valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni
e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.
Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e
variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
− 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per
ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
− 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
100.000 euro;
− 6 per cento da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti
fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
− 8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex lege
104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 €
Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice
del costo della vita.
Dal 1º gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei
discendenti (dal 1° gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta
se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione
producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati
anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.
Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
− l'imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri
immobiliari), nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile;
− l'imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'1 per cento del valore
dell'immobile.
In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le
successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il
beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.
Da ricordare Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data di
stipula dell'atto.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006 (cioè dalla
data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006), ad eccezione di quelle concernenti la
franchigia disposta in favore dei fratelli e delle sorelle e quella disposta in favore dei portatori di
handicap che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L'esenzione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, si applicano, rispettivamente, per i
discendenti dal 1° gennaio 2007, per il coniuge dal 1° gennaio 2008.