classificazione delle carcasse suine

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classificazione delle carcasse suine
Allegato A al decreto n.
del
CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE
MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE SUI CONTROLLI RELATIVI
ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE, ALLA RILEVAZIONE
DEI PREZZI DI MERCATO E ALL’OPERATO DEI CLASSIFICATORI
(regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Approvato con decreto n.
_____________________________________________________
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
Via Tommaseo, 67 - 35131 PADOVA - CF 90098670277
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Allegato A al decreto n.
del
INDICE
1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE................................................................................3
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI...............................................................................................................3
1.2 DEFINIZIONI......................................................................................................................................3
1.3 SOGGETTI COINVOLTI....................................................................................................................3
2. OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE...................................................................4
2.1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE............................................................................4
2.2. IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE.............................................................................5
2.3. PREZZI..............................................................................................................................................5
2.3.1 RILEVAZIONE.................................................................................................................................5
2.3.2 COMUNICAZIONE..........................................................................................................................6
2.4. DEROGHE .......................................................................................................................................6
2.5. ESENZIONE .....................................................................................................................................6
3. ATTIVITA' DI CONTROLLO .................................................................................................................6
3.1. RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO....................................................6
3.2. ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE MIPAAF E AVEPA ........................................................................8
3.3. CONTROLLO AVEPA MACELLI IN DEROGA................................................................................8
4. SANZIONI..............................................................................................................................................9
Allegato A1: Autorizzazione etichettatura..............................................................................................11
Allegato A2: Domanda esenzione..........................................................................................................12
Allegato A3: Metodi di classificazione....................................................................................................13
Allegato A4: Coefficienti correttivi..........................................................................................................14
Allegato A5: Verbale di controllo di secondo livello ..............................................................................15
Allegato A6: Verbale di controllo macelli in deroga...............................................................................18
Allegato A7: Processo verbale...............................................................................................................20
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1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE
Il presente Manuale definisce i criteri che devono essere seguiti dall’AVEPA nell’attività di
supervisione delle attività degli organismi deputati al controllo presso le strutture di macellazione, per
quanto concerne la classificazione delle carcasse suine, la rilevazione dei prezzi di mercato ed il
controllo sull’operato dei classificatori.
1.1
RIFERIMENTI NORMATIVI
Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore:
-
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, e successive modifiche,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM);
-
regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di
applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e
ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
-
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
-
decreto ministeriale del 12 ottobre 2012: “Norme concernenti la classificazione delle carcasse
bovine e suine”;
-
circolare ministeriale n. 832 del 1 febbraio 2011 “D.M. 8 maggio 2009 - Linee guida per la
rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino”;
-
legge n. 96 del 4 giugno 2010: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;
-
deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 273 del 5 marzo 2013 - Affidamento
all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati
dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 12 ottobre 2012 “Norme
concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
291 del 14/12/2012”.
1.2
DEFINIZIONI
Carcassa di riferimento: il corpo intero del suino macellato, dissanguato e svuotato intero o diviso a
metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma (all. V
parte B del regolamento (CE) 1234/2007).
Stabilimento di macellazione: tutti gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’art. 4 del reg. (CE)
853/2004 muniti di bollo sanitario ai sensi dell’art. 5 del reg. (CE) 853/2004, in combinato disposto con
l’allegato I, sezione I del reg. (CE) 854/2004.
Tali stabilimenti devono procedere alla classificazione ed all’identificazione delle carcasse suine da
essi macellati conformemente alla tabella comunitaria così come disposto dall’allegato V, parte B del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
Settimana di riferimento: settimana che decorre dal lunedì alla domenica.
1.3 SOGGETTI COINVOLTI
L’attuazione delle procedure operative per il controlli sulla classificazione delle carcasse suine
prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:
1. il Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali (MIPAAF), quale
amministrazione competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la
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politica agricola comunitaria e nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa
nazionale;
2. la Regione del Veneto quale amministrazione competente, insieme al MIPAAF, sulla
corretta attuazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse
suine da parte dei responsabili degli stabilimenti;
3. gli Istituti Parma qualità (IPQ) e Nord Est qualità (INEQ) quali organismi delegati a
svolgere compiti di controllo presso le strutture di macellazione obbligate a classificare e
rilevare i prezzi di mercato delle carcasse suine secondo le modalità previste dall’art. 24 del
regolamento (CE) n. 1249/2008, e sulla base delle indicazioni contenute nel «Manuale sulle
procedure operative e controllo dell’attività di classificazione delle carcasse suine» del
MiPAAF,
4.
l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), la quale agisce su convenzione
con la Regione del Veneto come stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione del
Veneto n. 273 del 5 marzo 2013.
2. OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE
2.1.
CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE
Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del “pacchetto igiene” sono obbligati a classificare
avvalendosi di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciato dal MIPAAF. La
classificazione, oltre alla identificazione ed alla pesatura di una carcassa hanno luogo entro
quarantacinque minuti dalla giugulazione dell’animale.
La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica del tenore di carne magra delle
carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell’allegato 8,
per determinare l’appartenenza alle classi commerciali previste dall’allegato V, parte B, punto II del
regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:
CLASSE DI
CARNOSITA’
CARNE MAGRA STIMATA IN PERCENTUALE
DEL PESO DELLA CARCASSA
E
55 o più
U
50 fino a meno di 55
R
45 fino a meno di 50
O
40 fino a meno di 45
P
meno di 40
La classe S, con percentuale di carne magra maggiore o uguale al 60%, è utilizzata per la categoria
di carcasse di suini di peso pari o inferiore a 110,0 kg.
La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine si applica esclusivamente ai suini diversi
da quelli utilizzati per la riproduzione come previsto dall’art 42 del reg (CE) 1234/2007.
Categoria dell’animale: le categorie dei suini si distinguono in base al peso carcassa in Pesante
(Heavy=H) qualora il peso alla macellazione sia compreso tra i 110,10 kg e i 155,00 kg ed in Leggero
(Light=L) nel caso di peso alla macellazione compreso tra i 70,00 kg e i 110,00 kg.
Con decisione della Commissione 468/2001/CE dell'8 giugno 2001 “relativa all'autorizzazione di
metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia” sono stati autorizzati 2 strumenti di
classificazione: Fat-O-Meater (FOM) ed Hennessy Grading Probe (HGP). Il principio di funzionamento
dei due strumenti si basa sulla misura dello spessore del grasso di copertura dorsale e del muscolo
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Longissimo del dorso (lombo), nel medesimo punto di repere, a livello della mezzena sinistra e, cioè,
a 8 cm dalla linea mediana (fenditura) tra la terzultima e la quartultima costola. La combinazione delle
due misure rilevate, nelle equazioni di seguito descritte, permette la determinazione della percentuale
di carne magra della carcassa. Le descrizioni tecniche e di funzionamento di Fat-O-Meater (FOM) e
di Hennessy Grading Probe (HGP) sono riportate nell’allegato A3.
2.2.
IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE
Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso
alla macellazione (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P e S) o,
in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.
La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto,
mediante inchiostro atossico, indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben
visibili ed avere un’altezza di almeno 2 cm.
Previa un’opportuna autorizzazione ministeriale la cui richiesta deve essere inoltrata al MIPAAF
mediante l’apposito modello riportato nell’allegato A1 l’identificazione può essere effettuata, anche
tramite l’apposizione di un’etichetta resistente a lacerazioni ed a manomissioni, o mediante altri
sistemi di identificazione.
2.3.
2.3.1
PREZZI
RILEVAZIONE
I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla
rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria,
nel rispetto della normativa vigente.
Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 Kg ,è quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato
ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto. In Italia la definizione di carcassa di riferimento, definita ai sensi dell’allegato V, parte B del
reg. (CE) 1234/2007, ed integrata dalla Decisione della Commissione 2001/468/CE, deve essere
presentata al momento della pesata e della classificazione come il corpo di un suino macellato,
dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali,
i rognoni e il diaframma ma con la sugna.
Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto della
carcassa fredda standard e sulla percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, così
come definita all’art. 14, comma 1, è calcolato applicando l’equazione e i coefficienti correttivi del DM
12 ottobre 2012 riportati nell’allegato A4. Il peso a freddo è ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo
della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell’animale. Se il periodo di 45
minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per ogni quarto d’ora
supplementare di ritardo.
Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora
gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l’ammontare di
eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.
Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:
1. Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
2.
Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg);
3.
classi commerciali: E; U; R; O; P
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2.3.2
del
COMUNICAZIONE
La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, è fornita
dai responsabili degli stabilimenti esclusivamente a mezzo del portale www.impresa.gov.it e, solo
eccezionalmente, a mezzo posta elettronica all’indirizzo «[email protected]». Le
comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla
settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è
inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.
Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della comunicazione dei prezzi medi e delle
quantità sono:
1. Suini leggeri L (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);  classe E
Suini pesanti H (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)  classe R
2.
2.4.
DEROGHE
Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, da 11 a 200 suini alla settimana, con esclusione dei
macelli del circuito DOP/IGP obbligati, possono ottenere una deroga dall’obbligo della classificazione
previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello riportato all’allegato A2.
Nel caso in cui il macello non superi la media di riferimento ma non richieda la deroga al Ministero,
oppure non venga da quest’ultimo concessa, è obbligato ad effettuare la classificazione.
2.5.
ESENZIONE
Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, fino a 10 suini alla settimana, sono esentati
dall’obbligo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, con esclusione
dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati. Sono inoltre esentati gli stabilimenti in cui i suini nascono,
sono allevati, macellati e sezionati nell’ambito della stessa impresa.
3. ATTIVITA' DI CONTROLLO
Nella Regione del Veneto la competenza sulla corretta attuazione delle operazioni di classificazione e
di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine è in capo al Ministero e all’AVEPA opportunamente
delegata con la DGR 273 del 5 marzo 2013.
3.1.
RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
Come previsto dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2012, i controlli di primo livello sono delegati agli
Istituti Parma qualità (IPQ) e Nord Est qualità (INEQ), senza preavviso, al fine di accertare le
operazioni di classificazione delle carcasse suine, l’operato dei classificatori, e la rilevazione dei
prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti. La frequenza dei controlli deve essere di
almeno:
- due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 60 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in
media annuale, macellano più di 200 suini per settimana;
- una volta a semestre, su un numero fino a 60 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media
annuale macellano fino a 200 suini per settimana, e non titolari di un decreto di deroga, o esentati,
dalla classificazione;
L'attività di controllo dell’IPQ e dell’INEQ è quindi espletata nei confronti di tutte le imprese di
macellazione che sono obbligate alla classificazione delle carcasse suine (sia per superamento limite
200 capi/settimana sia per mancata richiesta di deroga al MIPAAF motivata dall’adesione al circuito
DOP Prosciutto San Daniele o DOP Prosciutto di Parma ) e prevede la compilazione di un verbale di
controllo, approvato dal MIPAAF e definito in collaborazione con gli Istituti, nel quale sono previste le
seguenti verifiche:
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1) controllo del tesserino di abilitazione del classificatore: le aziende di macellazione devono
avvalersi di tecnici abilitati dal MIPAAF, a cui vengono rilasciati, dopo apposito corso ed esame finale,
un diploma e un tesserino di riconoscimento così come disposto dal DM 12 ottobre 2012
“Abilitazione dei classificatori di carcasse suine”. Il personale preposto al controllo dovrà verificare il
possesso del tesserino, l'identità del tecnico valutatore e l’annotazione sull’apposito registro
dell'identità dell'operatore che ha eseguito la classificazione (n. tesserino e orario e/o riferimento alla
partita).
2) verifica dei certificati di taratura delle bilance in dotazione al macello: ai fini della
classificazione delle carcasse suine è fondamentale per il personale preposto al controllo, la verifica
del corretto funzionamento delle bilance, sia in entrata al macello sia sulla linea di macellazione,
tramite il riscontro dei certificati di taratura delle stesse.
3) controllo dell’avvenuta verifica della taratura dello strumento: gli strumenti di classificazione
autorizzati per l'Italia (Fat-O-Meater e Hennessy Grading Probe) sono dotati di un sistema di verifica
di taratura e funzionamento (test block). Il test block è dotato di una scanalatura che simula uno
spessore di grasso e uno spessore di carne pertanto facendo scorrere la sonda di lettura lungo la
scanalatura, in modo tale che vi aderisca perfettamente, si ottiene un risultato di percentuale di carne
magra che attesta il corretto funzionamento dello strumento.
Secondo quanto previsto dalla procedure di classificazione, l'operatore deve tenere una registrazione
(data, ora, numero tesserino ed eventuali note) delle verifiche di taratura (con utilizzazione del test
block) sia ad inizio lavorazione (mattino) che dopo la pausa pranzo. Vanno eseguiti riscontri a
campione sulla effettiva conforme e completa registrazione pregressa delle verifiche acquisite
nell’intervallo tra quella corrente e la precedente sessione di controllo.
4) verifica cronometrica del tempo intercorrente tra giugulazione e pesatura carcassa:
l'organismo di controllo deve verificare - ogni qual volta ne ha la possibilità materiale nell’ambito di
ogni sessione - il tempo effettivamente intercorrente tra la giugulazione del suino e la pesatura della
corrispondente carcassa calda, scegliendo a caso 10 soggetti e registrando idonee rilevazioni
cronometriche.
5) verifica della corretta presentazione della carcassa alla pesa: viene verificata la presentazione
della carcassa, individuando gli elementi non standard e verificando che il peso caldo sia
opportunamente revisionato con i coefficienti di correzione riportati nella tabella di cui all’allegato A4.
6) verifica del corretto uso dello strumento di classificazione viene verificato che:
1. la misurazione sia stata eseguita sulla mezzena sinistra;
2.
il punto di misura sia posto tra la 3^ e 4-ultima costa ad una distanza di 8 cm dalla linea
mediana ;
3.
la misurazione sia perpendicolare rispetto alla mezzena, e parallela rispetto al piano;
7) verifica della identificazione della carcassa (marchiatura o etichettatura): subito dopo la
classificazione, le carcasse devono essere marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di
peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa,
con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. Pertanto,
l'organismo di controllo deve verificare la conforme esecuzione della marchiatura (ovvero
dell’etichettatura alternativa) riscontrando, a livello della coscia, la presenza di entrambe le codifiche
prescritte la dimensione minima e l’eventuale autorizzazione MIPAAF all’identificazione mediante
etichettatura;
8) verifica della corretta applicazione della formula di calcolo per la determinazione del peso
freddo della carcassa di riferimento: l’applicazione della formula viene verificata su una intera
partita, per ogni capo della quale devono essere disponibili il peso caldo (con sugna) e il peso freddo
della carcassa di riferimento, oltre ai dati di classificazione relativi agli spessori corrispondenti.
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9) rilevazione dei prezzi: le procedure che i responsabili delle strutture di macellazione devono
effettuare in ordine alla rilevazione dei prezzi di mercato sono originariamente contenute nella
Circolare n. 832 del 1 febbraio 2011 concernente “D.M. 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.” che, tra l’altro, oltre alle istruzioni per la trasmissione,
dispone che i soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi devono compilare e tenere a
disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con relativa
documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risultino sia la classificazione che i prezzi rilevati.
10) verifica dell’avvenuta trasmissione dei prezzi al MIPAAF: l’organo di controllo deve accertare
la data di trasmissione dei prezzi della settimana di riferimento oggetto di controllo che deve essere
effettuata tramite il portale www.impresa.gov.it entro le ore 13.00 del martedì successivo alla
settimana di riferimento.
Al sopralluogo le carcasse da controllare devono essere almeno 60; il controllore durante la verifica
deve compilare il verbale di controllo adottato dagli Istituti che prevede la segnalazione delle non
conformità in particolare per quanto concerne la classificazione e la rilevazione dei prezzi di mercato.
Il verbale di controllo viene redatto in due copie, delle quali una è consegnata al responsabile del
macello ed una è conservata dall’organismo di controllo i quali curano periodicamente la trasmissione
al MIPAAF dei verbali o dei prospetti riepilogativi dei controlli entro il mese successivo al trimestre o
semestre di riferimento e comunque non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo. I verbali che
riportano delle difformità alla normativa vigente devono essere inviati in copia anche all’AVEPA Sede
centrale – Area tecnica competitività imprese entro 30 giorni dalla data di sopralluogo.
3.2.
ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE MIPAAF E AVEPA
Ai sensi del art. 24, c. 4 del reg. CE 1249/2008, se l’organismo di controllo non dipende da
un’amministrazione pubblica, i controlli di primo livello devono essere eseguiti sotto la supervisione
fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. Visto
che le funzioni di controllo sono delegate in Italia a due soggetti privati, INEQ e IPQ, il MIPAAF, di
concerto con l’AVEPA, effettua almeno una supervisione per Istituto sulle attività di controllo
comprendenti anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori, come previsto dall’art 19
c. 7 del DM 12 ottobre 2012. Tale verifica può essere effettuata direttamente dall’AVEPA la quale
deve previamente informare il MIPAAF.
La supervisione consiste nell’accertare che tutti i punti previsti nel verbale di sopralluogo, con
particolare riguardo a quelli per le quali sono previste sanzioni amministrative ai sensi dell’art 27 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, vengano attentamente controllati e debitamente descritti nell’apposito
verbale. L’AVEPA nell’occasione procede a redigere il verbale di controllo di II livello riportato
all’allegato A5. Qualora venga accertata un controllo non esaustivo da parte dell’ispettore
dell’organismo di controllo oggetto della supervisione, l’AVEPA effettuerà un richiamo per iscritto
mettendo a conoscenza il MIPAAF e se nel successivo controllo al medesimo ispettore non si
riscontreranno miglioramenti nell’operato di verifica, si provvederà alla segnalazione al MIPAAF il
quale valuterà eventuali provvedimenti da adottare nel merito.
Il MIPAAF a livello nazionale e l’AVEPA per quanto concerne l’attività svolta nella Regione del
Veneto, vengono informati regolarmente dei risultati dei lavori di competenza di INEQ e IPQ anche
tramite l’accesso diretto agli applicativi propri degli Istituti.
3.3.
CONTROLLO AVEPA MACELLI IN DEROGA
Ai sensi dell’art. 19 del DM 12 ottobre 2012, l’AVEPA verifica almeno una volta all’anno la
sussistenza delle condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti titolari dell’apposito
decreto MIPAAF. Tali controlli, di primo livello, constano inizialmente di una parte amministrativa la
quale viene espletata consultando all’inizio di ogni anno solare i carichi di macellazione dell’anno
precedente, ricavati dalla base dati resi disponibili dal Servizio sanitario regionale.
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La seconda parte è rappresentata da un sopralluogo nel quale viene compilato il verbale riportato
all’allegato A6, individuato sulla base di un’analisi di rischio che tiene conto principalmente del carico
di macellazione, su un campione pari almeno al 20% della popolazione di macelli titolari di deroga che
abbiano macellato almeno il 20% dei capi lavorati l’anno precedente dagli stabilimenti in deroga
presenti nella Regione del Veneto. Dato che anche per la verifica della sussistenza dei requisiti di
deroga alla classificazione delle carcasse bovine si effettua un’estrazione a campione pari al 10%
come specificato nel manuale della classificazione delle carcasse bovine approvato con decreto n.
141 dell’11 luglio 2011 e considerato che sovente i soggetti estratti macellano anche suini, al fine di
limitare gli accessi di controllo alle ditte si adotta il criterio prioritario per il quale gli stabilimenti estratti
per i bovini vengono controllati anche per i suini qualora siano riconosciuti ai sensi del pacchetto
igiene a lavorare entrambe le specie e che siano titolari di decreto di deroga.
Qualora nell’anno precedente gli stabilimenti in questione perdano i requisiti previsti per l’esenzione,
l’AVEPA effettuerà debita segnalazione al MIPAAF il quale emetterà conseguentemente i decreti di
revoca alla deroga.
Entro la fine di ogni anno l’AVEPA invia al MIPAAF una relazione sui controlli eseguiti illustrando le
caratteristiche dei macelli in deroga presenti nella Regione del Veneto, l’analisi del rischio adottata
per l’individuazione del campione e le risultanze dei sopralluoghi effettuati.
4. SANZIONI
La Regione del Veneto con delibera di Giunta n. 273 del 5 marzo 2013, ha individuato l’AVEPA quale
organo competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 27 della legge 4
giugno 2010, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dei responsabili delle
inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse.
Le sanzioni amministrative previste sono le seguenti:
-
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all’obbligo di
classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini mediante marchiatura o
etichettatura ad opera di personale tecnico autorizzato dal MIPAAF, previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 3.000 a euro 18.000.
-
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola il comma 3 dall’art 27 della
legge 4 giugno 2010, n. 96 per il quale è tenuto a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e
mezzene classificate e a trasmettere le informazioni al MIPAAF, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
-
Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di
identificazione in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è
punito:
a.
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000,
se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la
percentuale del 10 per cento; se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente
effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere
disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell’autorizzazione;
b.
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro
6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l’autorizzazione ministeriale.
nel caso di specie il controllore deve avere l’accortezza di segnalare nel verbale di sopralluogo le
circostanze alle quali sono riconducibili le non conformità rilevate ovvero:
a.
all’utilizzo della strumentazione di classificazione;
b.
alla taratura degli strumenti;
c.
alla classificazione sulla mezzana di destra anziché di sinistra;
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del
d.
alla applicazione della formula di calcolo della carcassa di riferimento;
e.
alla esecuzione della marcatura.
Qualora vengano riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le suddette sanzioni
amministrative, gli Istituti devono trasmettere il verbale di sopralluogo all’AVEPA Sede centrale la
quale ha il compito di redigere il verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative
ai sensi della l. 689/1981 (allegato A7) nel rispetto delle Linee guida per l'attività di accertamento e
contestazione di violazioni amministrative approvate con decreto del direttore dell’AVEPA n. 174 del 5
ottobre 2012.
L’AVEPA in qualità di organo competente per la Regione del Veneto all’irrogazione della sanzione
trasmettono al MIPAAF, entro 90 giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi
per le violazioni delle norme sulla classificazione.
In caso di irregolarità nella classificazione i controlli sono eseguiti con frequenza mensile, a partire dal
mese successivo alla constatazione dell’irregolarità e per un periodo di sei mesi.
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Allegato A al decreto n.
del
Allegato A1: Autorizzazione etichettatura
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE
MEDIANTE ETICHETTATURA
Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
Internazionali e dell’Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA
Posta certificata:
[email protected]
Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________
prov ____il ____________ legale rappresentante dell’impresa di macellazione denominata
_________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________ CAP _______ Provincia ___
indirizzo____________________________________________________ telefono _______________
e-mail
______________________________________________________
posta
certificata
______________________________________ Indirizzo stabilimento (se diverso dalla sede legale)
_________________________________________________ N. riconoscimento ________________
Codice Fiscale ____________________ P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) ________________________
Capacità lavorativa (capi bovini adulti/anno)……………………………
CHIEDE
di avvalersi del disposto dell’art. 6, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per
procedere all’identificazione delle carcasse bovine tramite etichetta inalterabile;
di avvalersi del disposto dell’articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per
procedere all’identificazione delle carcasse suine tramite etichetta inalterabile.
Luogo e data,
TIMBRO E FIRMA
_______________________
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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Allegato A al decreto n.
del
Allegato A2: Domanda esenzione
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE
CARCASSE SUINE
Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
Internazionali e dell’Unione Europea
PIUE VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA
Posta certificata:
[email protected]
Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________
prov ____il ____________ legale rappresentante dell’impresa di macellazione denominata
_________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________ CAP _______ Provincia ___
indirizzo____________________________________________________ telefono _______________
e-mail
______________________________________________________
posta
certificata
______________________________________ Indirizzo stabilimento (se diverso dalla sede legale)
_________________________________________________ N. riconoscimento ________________
Codice Fiscale ____________________ P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) ________________________
DICHIARA
che nell’anno ………. nello stabilimento sopra indicato sono stati macellati n.…...… suini.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale del 12 ottobre 2012
CHIEDE
di poter usufruire della deroga all’obbligo della classificazione delle carcasse suine per lo
stabilimento sopra indicato.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media
annua di animali macellati.
Data,
TIMBRO E FIRMA
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Allegato A al decreto n.
del
Allegato A3: Metodi di classificazione
METODI DI CLASSIFICAZIONE AUTORIZZATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2001/468/CE DELL’8 GIUGNO 2001, VALIDI PER IL TERRITORIO NAZIONALE:
FAT-O-MEATER
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell'apparecchio FatO-Meater (“FOM”). L’apparecchio è dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo
di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5
e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un
elaboratore. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti
equazioni:
a) Suino Pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)
Y= 45,371951 - 0,221432 X1 + 0,055939 X2 + 2,554674 X3
b) Suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)
Y= 53,630814 - 0,436960 X1 + 0,043434 X2 + 1,589929 X3
Ove
Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa
X1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente
alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart’ultima costola.
X2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso
momento di X1
X3: è il rapporto tra X2 e X1.
HENNESSY GRADING PROBE
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio Hennessy
Grading Probe (“HGP 7”). L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm
per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo
LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo
dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.
Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:
a) Suino Pesante (Valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)
Y= 44,992620 – 0,191001 X1 + 0,042516 X2 + 3,181847 X3
b) Suino leggero (Valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)
Y= 50,933698– 0,312169 X1 + 0,037779 X2 + 2,411151 X3
Ove
Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa
X1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente
alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart’ultima costola.
X2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso
momento di X1
X3: è il rapporto tra X2 e X1.
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Allegato A al decreto n.
del
Allegato A4: Coefficienti correttivi
EQUAZIONE E COEFFICIENTI CORRETTIVI
PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI
Al fine di fissare i prezzi delle carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è
corretto applicando la seguente equazione:
Y = X – [X * a1/(100-a2)]
Ove:
Y = peso caldo della carcassa standard
X = peso caldo della carcassa al momento della pesata
a1 = coefficiente correttivo da applicare per la sugna:
Peso carcassa con sugna
+ reni + diaframma
Coefficienti di correzione
della sugna (%)
70,0-79,9
1,4
80,0-89,9
1,8
90,0-99,9
1,9
100,0-110,0
2,4
110,1-120,0
1,6
120,1-130
2,3
130,1-140,0
2,8
140,1-150,0
3,4
> 150,0
3,6
a2 = coefficiente correttivo da applicare per la presenza di rognoni e diaframma:
- per i rognoni, allo 0,30%;
- per il diaframma, allo 0,38%;
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Allegato A al decreto n.
del
Allegato A5: Verbale di controllo di secondo livello
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
numero e data verbale n. …/OCM SUINI del………..
VERBALE DI SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI DI CLASSIFICAZIONE DELLE
CARCASSE SUINE
(ART. 19, C. 7 del DM 12.10.2012)
Il
sottoscritto
___________________________________
matr.
_______,
dell’AVEPA
___________________ numero di abilitazione MIPAAF _________ con riferimento all’attività di
supervisione sulle operazioni di controllo di primo livello in merito alla classificazione delle carcasse
suine (ex art 19, c. 7 del DM 12.10.2012) si è recato presso lo stabilimento di macellazione della ditta
___________________________________, sito in Comune di _____________________________,
via __________________________________________________________________ in occasione
del ____ controllo del _____ trimestre, ha effettuato il giorno ___________, con preavviso all’istituto
_______________ avvenuto il _________ alle ore _______ a mezzo ________________, alla
presenza
del
sig
_______________________________
documento
di
riconoscimento
n
_____________________ numero di abilitazione MIPAAF _________ con qualifica di ispettore
presso l’Istituto ______________________, il controllo attestando in particolare che l’ispettore ha
eseguito le seguenti verifiche:
- identificazione dello stabilimento
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- verifica abilitazione MIPAAF del classificatore
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pagina 15 di 25
Allegato A al decreto n.
del
- verifica della taratura delle bilance
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- verifica della taratura dello strumento di classificazione, utilizzando l'apposito test block
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- verifica cronometrica giugulazione - classificazione
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- presentazione delle carcasse
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- corretto utilizzo dello strumento di classificazione
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- corretta identificazione della carcassa.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- corretta applicazione della formula di calcolo del peso freddo rapportato alla carcassa standard
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- rilevazione dei prezzi
Pagina 16 di 25
Allegato A al decreto n.
del
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- trasmissione dei prezzi.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CONTROLLATO________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CONTROLLORE________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il sopralluogo è terminato alle ore……..
oppure

non essendo stato possibile completare le operazioni di verifica, si rende necessario un
successivo sopralluogo fissato per il giorno ____________________ presso ________________
(indicare se in luogo diverso da quello in cui è stato svolto il presente sopralluogo).
Gli eventuali provvedimenti che dovessero derivare dalle verifiche tecniche effettuate nel presente
controllo in loco saranno generati da specifici procedimenti amministrativi.
Il presente atto, che si compone di n.________ fogli, n. ____ allegati, viene redatto in due esemplari
di cui alla parte viene rilasciata una copia.
Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in ______________________, lì__________.
Il rappresentante della ditta
(timbro e firma)
Il funzionario controllore
(timbro e firma)
Pagina 17 di 25
Allegato A al decreto n.
del
Allegato A6: Verbale di controllo macelli in deroga
VERBALE DI CONTROLLO OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE
CARCASSE SUINE
CONTROLLO ANNUALE SULLO STABILIMENTO IN DEROGA
AI SENSI DELL’ART. 19, C 5 DEL DM 12.10.2012
VERBALE N.
ANNO
FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL CONTROLLO:
QUADRO A
DATA CONTROLLO:
ORA
ABILITAZIONE N.:
DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA
RAGIONE SOCIALE:
PARTITA IVA
CODICE
FISCALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE - VIA:
CAP
COMUNE
TEL.
FAX
E-MAIL:
INDIRIZZO STABILIMENTO (se diverso dalla sede legale):
CAP
TEL.
COMUNE
PROV
PROV
FAX
E-MAIL:
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPIANTO
NOME E COGNOME:
VIA
CAP
COMUNE
IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO
NOME E COGNOME:
VIA
CAP
COMUNE
TIPO DOCUMENTO
NUMERO
DATA
RICON.
RILASCIO
RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 853/2004 (ex bollo CEE)
NUMERO
RILASCIATO
ASL
IL
COMPETENTE
ESTREMI DEROGA CLASSIFICAZIONE RILASCIATA DAL MiPAAF
DATA
N. PROTOCOLLO
Pagina 18 di 24
Allegato A al decreto n.
del
ATTIVITA’ DELL’IMPIANTO
TOTALE CAPI SUINI
TOTALE CAPI SUINI
NON RIPRODUTTORI
CAPI MACELLATI NELL’ANNO
PRECEDENTE
CAPI MACELLATI DAL 1° GENNAIO AL
………………….
MACELLO ADERENTE AL CIRCUITO DOP
SI
NO
EVENTUALI NOTE DEI FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL CONTROLLO:
EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI AL VERBALE:
I funzionari incaricati del controllo
Il rappresentante dello stabilimento
__________________________________
_________________________________
__________________________________
Pagina 19 di 25
Allegato A al decreto n.
del
Allegato A7: Processo verbale
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981
•
Reg. CE 1234/2007
•
Reg. CE 1249/2008
•
Legge comunitaria 2009, 4 giugno 2010 n. 96 – art. 27
•
DM 12 ottobre 2012 n. 15163
Verbale numero:
(n. progressivo nel giorno 000/OCMCARNESUINA/anno/provincia sede di lavoro del tecnico)
L’anno ______, addì ____________ il sottoscritto _______________________________ in
qualità di funzionario incaricato dal Dirigente ____________________________________;
VISTO il reg. CE 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 che prevede all’allegato V le
Tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, di cui all’art. 42 del medesimo regolamento;
VISTO il reg. CE 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008 recante modalità di
applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e
alla comunicazione dei prezzi delle medesime.
VISTO la legge n. 96 del 4 giugno 2010: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” in particolare l’art 27
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007
del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine;
VISTO il decreto ministeriale n. 15163 del 12 ottobre 2012: “Norme concernenti la
classificazione delle carcasse bovine e suine”;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 273 del 5 marzo 2013 Affidamento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati
dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 12 ottobre 2012 “Norme
concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14.12.2012”;
CONSIDERATO che da controllo in loco presso lo stabilimento di macellazione della ditta
____________________________ CF ___________________ P. IVA _____________________ sito
nel comune di _______________________________ in via _________________________________
numero
di
riconoscimento
____________,
eseguito
in
data
_____________
da
_____________________________________________ in qualità di __________________________
è risultato che _____________________________________________________________________
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Allegato A al decreto n.
del
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
HA ACCERTATO nei confronti di:
1. TRASGRESSORE (chi ha commesso la violazione – tecnico classificatore/titolare dello
stabilimento)
Cognome e nome _______________________________________________________
Codice fiscale: _______________________________
nato a __________________________________ Prov _______ il _______________
residente a __________________________________________________________ Prov_______ in
via __________________________________________________________________ n. ________
2. OBBLIGATO IN SOLIDO ex art. 6 L. 689/1981 (stabilimento di macellazione)
Denominazione o Ragione sociale: ___________________________________________________
C.U.A.A. (o P.IVA) _____________________________
Sede legale a __________________________________________________________ Prov ______
in via _________________________________________________________________ n. ________
nella persona del legale rappresentante pro tempore
Cognome e Nome _______________________________________________________
Codice fiscale: _______________________________
nato a __________________________________ Prov _______ il _______________
residente a __________________________________________________________ Prov_______ in
via __________________________________________________________________ n. ________
la violazione della seguente disposizione normativa (per i tecnici classificatori/titolari del macello):
• violazione 1: artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 del reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 1 L. n. 96/2010,
artt. 12 c. 1 - 2 e 19 c. 8 DM n. 15163 del 12/10/2012,
• violazione 2: art. 26 c. 1 e 2 del reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 3 L. n. 96/2010, art. 16 c.
1 DM n. 15163 del 12/10/2012,
• violazione 3: artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 del reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 1 L. n. 96/2010,
artt. 12 c. 1 - 2 e 19 c. 8 DM n. 15163 del 12/10/2012,
• violazione 4: artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 del reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 2 L. n. 96/2010,
art. 18 c. 1 DM n. 15163 del 12/10/2012,
In quanto (spiegare cosa è successo – riportare la violazione rilevata nel controllo in loco)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pagina 21 di 25
Allegato A al decreto n.
del
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Quanto sopra indicato costituisce violazione alla norma di cui all’art. 27, legge n. 96 del 4 giugno 2010
(a scelta, a seconda della violazione)
-
che al comma 4. prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che
non ottemperi all’obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini,
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;
-
che al comma 5. prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che
vìola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500 a euro 9.000;
-
che al comma 6 lett. a) prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le
operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella
prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un
numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;
-
che al comma 6 lett. b) prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le
operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella
prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere
ottenuto l’autorizzazione ministeriale.
Per detta violazione è prevista la sanzione così come indicata: (A scelta, a seconda della violazione)
NORME VIOLATE
artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 del reg. (CE) 1249/2008
NORMA SANZIONATORIA
art. 27 c. 1 L. 96/2010
art. 27 c. 4 L. 96/2010
artt. 12 cc. 1 - 2 e 19 c. 8 DM n. 15163 del 12.10.2012
art. 26 cc. 1 - 2 del reg. (CE) 1249/2008
art. 27 c. 3 L. 96/2010
art. 27 c. 5 L. 96/2010
art. 16 c. 1 DM n. 15163 del 12.10.2012
artt . 20 c. 1 e 24 c. 1 del reg. (CE) 1249/2008
art. 27 c. 6 lett. a) L. 96/2010
art. 27 c. 1 L. 96/2010
artt. 12 cc. 1 – 2 e 19 c. 8 DM n. 15163 del 12.10.2012
art. 20 c. 1 e 24 c. 1 del reg. (CE) 1249/2008
art. 27 c. 6 lett. b) L. 96/2010
art. 27 c. 2 L. 96/2010
art. 18 c. 1 DM n. 15163 del 12.10.2012
(A scelta, a seconda della violazione)
misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge
689/81 (doppio del minimo)
misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge
689/81 (1/3 del massimo)
€ 3.000,00 ad € 18.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 1.500,00 ad € 9.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
NORMA
SANZIONATORIA
importo sanzione
art. 27 c. 4 L. 96/2010
art. 27 c. 5 L. 96/2010
Pagina 22 di 25
Allegato A al decreto n.
del
art. 27 c. 6 lett. a) L.
96/2010
€ 500,00 ad € 3.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
art. 27 c. 6 lett. b) L.
96/2010
€ 1.000,00 ad € 6.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Il trasgressore _________________________________________________________ , e la ditta
________________________________________________________________
in persona del
legale rappresentante pro tempore, quale obbligata in solido, ai sensi dell’art. 6 l. 689/1981, come
sopra individuati, vengono resi edotti che:
•
entro trenta giorni dalla contestazione o notifica del presente verbale gli interessati
hanno facoltà di far pervenire, ex l.r. 5 del 25.02.2005, all’AVEPA Sede centrale – Ufficio Gestione
sanzioni, Via N. Tommaseo, 67 - 35131 Padova, scritti difensivi e/o documenti, domandando di
essere uditi ai sensi dell’art. 18 l. 689/1981;
•
l’art. 16 della legge n. 689/1981 prevede la possibilità del pagamento in misura ridotta
della sanzione pari ad € ________,00 (equivalente al doppio del minimo ed ad 1/3 del massimo):,
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, entro 60 giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione. In questo caso il versamento è da effettuarsi
sull’apposito bollettino di conto corrente n. 62982434, intestato all’AVEPA SANZIONI –
PRODUZIONI ANIMALI - ZOOTECNIA, oppure IBAN: Paese: IT Check: 40 Cin: T ABI: 07601
CAB: 02000 n. conto: 000062982434, indicando nella causale di versamento: “Verbale n.
_________ di accertamento e contestazione di violazioni amministrative ex legge 689/1981”;
•
l’Ente accertatore è l’AVEPA; l’eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento delle
somme a titolo di sanzione e ripristino dello stato dei luoghi, per le violazioni sarà emessa dal
Direttore dell’AVEPA organo competente ai sensi della legge n. 689/1981, come definito dall’art. 2
della l.r. n. 31 del 09.11.2001, così come modificato dall’art. 11 l.r. n. 5 del 25.02.2005;
•
quali responsabili dell’illecito su indicato dovranno versare detta somma entro trenta
giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione sull’apposito c/c postale (che sarà
esplicitamente indicato nell’atto);
•
sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove
gli illeciti di cui al presente verbale costituiscano reato;
•
i trasgressori sono tutti obbligati in solido della violazione contestata.
Il sottoscritto agente accertatore / il trasgressore svolge le seguenti ed ulteriori osservazioni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
-
-
Il presente verbale si compone di n. ___ pagine ed è stato redatto in 4 copie:
la prima da trasmettere all’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione;
la seconda da notificare al trasgressore sig. _______________________________________;
la terza da notificare a _____________________________________________________ nella
persona del legale rappresentante pro tempore quale obbligata in solido ai sensi dell’art. 6 della l.
689/1981
la quarta da conservare presso l’AVEPA.
Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
IL VERBALIZZANTE/I
Pagina 23 di 25
Allegato A al decreto n.
del
________________________
Pagina 24 di 25
Allegato _ al decreto n.
del
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di dipendente della Sede
centrale
dell’AVEPA,
ha
notificato
il
presente
verbale
al
trasgressore
sig.
_______________________________________ residente a ____________________________
in via _____________________________________________________________ a mezzo del
servizio
notificazione
atti
amministrativi
con
__________________________________,
raccomandata
registro
____________________________________,
A/R
n.
cronologico
spedita
dall’Ufficio
n.
postale
di
_______________________________________, secondo quanto previsto dalla l. n. 890/1982 e
successive modificazioni, in data corrispondente al timbro postale.
Data____________
timbro
Firma _________________________
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di dipendente della
Sede centrale dell’AVEPA, ha notificato il presente verbale al coobbligato (stabilimento
_____________________________
con
__________________________
sede
prov
legale
______
nel
di macellazione)
comune
in
di
via
_____________________________________________ in persona del legale rappresentante
pro tempore, a mezzo del servizio notificazione atti amministrativi con raccomandata A/R n.
_____________________________________,
n.______________________________,
registro
spedita
dall’Ufficio
cronologico
postale
di
________________________, secondo quanto previsto dalla l. n. 890/1982 e successive
modificazioni, in data corrispondente al timbro postale
Data____________
timbro
Firma _________________________
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