Scarica - Collegio Geometri Genova

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Scarica - Collegio Geometri Genova
il geometra
ligure
3
luglio
agosto
settembre
2013
Tariffa Regime Libero:
“Poste Italiane S.p.A.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
In caso di mancato recapito restituire a:
Collegio Geometri Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova
che si impegna al pagamento della tariffa
Contiene I.R.
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il geometra
ligure
anno 62° - 3 luglio - agosto - settembre 2013
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.”
Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54
Direttore Responsabile
Arnoldo Juvara
Foto di copertina: Adolfo Morasso
Segretario di Redazione
Marco Russello
Redattori
Roberta Arena
Pier Emilio Copello
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Paolo De Lorenzi
Filippo Finocchiaro
Franco Garbarino
Mauro Mattei
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Adolfo Morasso
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Alessandro Ombrina
Roberto Ombrina
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Direzione Amministrazione
Redazione e Distribuzione
16129 Genova
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www.collegio.geometri.ge.it
Hanno collaborato a questo numero
Geom. Enrico Torrisi
Geom. Pasquale Recchia
Geom. Mauro Macellari
Geom. Fabio Crovetto
Avv. Emanuele Olcese
Barche a Camogli...oggi
luglio
agosto
settembre
2013
3
sommario
90
Congresso Nazionale di Rimini
93
Indennità di sopraelevazione
95
L’evoluzione dell’impermeabilizzazione
100
Sicurezza nei cantieri
105
Indennità di maternità
108
Pericle: discorso agli Ateniesi, 461 a.C.
109Strutture
La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti
all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi Geometri
e Geometri Laureati d’Italia. La riproduzione degli articoli, schizzi e
fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli
Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né
la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo.
Stampato nel mese di luglio 2013
da Antica Tipografia Ligure
Via Luigi Canepa 13 B-C r - 16165 Genova
Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana
110
Il triangolo
111
Progetto Campo Topografico Genova
113
Reati ambientali
115
Sala dell’Autunno e della Loggia delle Rovine
118Legislazione
125
Rassegna stampa
127
In memoria del Geom. G. Iachini
128
Recensioni: “Realizzare una scala”
Congresso Nazionale
di Rimini
“Presentazione del Geometra del Mare”
geom. Franco Garbarino
N ei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile
si è svolto a Rimini il 44° Congresso Nazionale dei Geometri, al
quale hanno partecipato oltre 1300 iscritti,
i rappresentanti del Consiglio Nazionale,
della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, personaggi politici, esperti in
specifiche materie tecniche e giornalisti.
Per il Collegio di Genova erano presenti
il Presidente, alcuni Consiglieri e diversi
iscritti.
le competenze professionali e la protezione
civile. è stata effettuata la presentazione
delle varie associazioni che ruotano intorno
alla nostra professione.
Il fulcro del Congresso è stata la condivisione di proposta del nuovo Regolamento
Professionale (ricordiamo che quello ad
oggi vigente risale al 1929); proprio tale
argomento ha dato origine al titolo del Congresso “Ruolo e Competenza in evoluzione”.
Infatti il nuovo Regolamento nasce dall’esigenza di porre la nostra professione al
servizio della moderna società sia a livello
nazionale sia a livello europeo.
Gruppo del Collegio di Genova presente a Rimini
Il Congresso, che si è tenuto presso il Palacongressi di Rimini, si è svolto in tre sale
e nell’anfiteatro principale.
Ogni giorno, si sono svolte, anche in contemporanea, varie sessioni di studio e lavoro
riferite alle tematiche relative alle specifiche
materie professionali tra cui: catasto, estimo, condominio, mediazioni, topografia; ed
inoltre temi di attualità quali: gli standards
di qualità, la conservazione del territorio,
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Presentazione del Nuovo Regolamento
Il nuovo regolamento tratterà oltretutto le
competenze professionali della figura del
geometra. Le competenze dovranno rientrare
in un quadro di comportamenti etici, previo
opportuna ed approfondita conoscenza delle
problematiche e delle emergenze sociali.
Per tale motivo, l’art. 3 del Regolamento
Congresso Nazionale di Rimini
illustra le competenze in progressione secondo l’importanza per la società moderna
cioè: la tutela dell’ambiente e del territorio,
le sue conoscenze e misure (topografia), il
suo utilizzo (costruzioni-edilizia), la sua
valutazione (estimo) e, per finire la sicurezza. Ultimo argomento che viene trattato
nel lavoro dalla bozza del Regolamento è
quello riferito al percorso di accesso alla
professione, in virtù delle tipologie di lavoro che hanno consentito l’inserimento
nella nostra categoria (DPR 328/2001).
Su tale argomento il nuovo Regolamento
opera approfondite considerazioni circa la
conservazione e sviluppo degli istituti tecnici professionali avanzando la proposta di
tirocinio nell’ultimo anno.
Ha suscitato particolare interesse la sessione
di lavoro che si è tenuta venerdì 12 presso la Sala dell’Arco dal titolo “Territorio
tra Istituzione Tecnica Superiore e Rete”,
a cui hanno partecipato numerosi studenti
dell’Istituto per Geometri di Rimini. In
questa sessione di lavoro, presieduta dal
nostro presidente Geom. Luciano Piccinelli, è stata presentata la figura tecnica del
“Geometra del Mare”. Su tale argomento si
sono susseguiti gli interventi del Dott. Sergio Rossetti, Assessore all’istruzione della
Regione Liguria, della Prof.ssa Elisabetta
91
Panina, consulente per i rapporti tra scuola
e Collegio dei Geometri di Genova, nonché
progettista del Corso e della Dott.ssa Elena
Ugolini, sottosegretario di Stato del Ministero all’Istruzione, Università e Ricerca.
Prof.sa Elisabetta Panina e Dott.ssa Elena Ugolini,
sottosegretario a MIUR
Presentazione della figura del “Geometra del Mare”
da parte della Prof.sa Elisabetta Panina
Presentazione della Figura del Geometra del Mare
da parte del Presidente Piccinelli
La sala al momento della presentazione
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Congresso Nazionale di Rimini
92
Il corso di formazione della figura del “Geometra del Mare”, la cui esatta denominazione è quella di “tecnico superiore esperto
in costruzioni in ambito portuale, costiero,
fluviale e lacustre”, è stato progettato per
affrontare tutte le varie problematiche relative allo studio, al rilievo ed alla gestione
dei territori costieri, delle spiagge dei porti
e degli ambiti lacustri e fluviali. Il corso
è articolato su due anni, per n. 1800 ore,
ripartite tra studio e stages aziendali. Il piano di studio si articola su macroaree, quali
topografia, costruzioni, ambiente, impianti,
cantiere, diritto, marketing e comunicazione
e si concluderà con un esame finale che consentirà l’ammissione all’esame di stato per
l’abilitazione alla professione di geometra.
La sede del corso sarà a Genova presso la
Fondazione dell’Accademia Italiana della
Marina Mercantile.
L’intervento dell’assessore della Regione Liguria
Rossetti
polizza rc professionale
é stata rinnovata la convenzione tra
il collegio dei geometri della provincia di genova e società reale mutua di assicurazioni
Agenzia Principale di Genova - Guido Carosini, Filippo e Francesco Parodi S.a.s.
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Il geometra ligure - N° 2/ 2013
3/ 2013
Indennità di sopraelevazione
geom. Arnoldo Juvara
L’
argomento che intendo qui trattare
è certamente più rilevante e complesso di quanto possa sembrare.
Esso, infatti e come vedremo, coinvolge
diverse forme di interventi sulla copertura
e/o nel sottotetto e diritti particolari molto
spesso trascurati.
Lo spunto nasce dalla lettura della sentenza
della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite
Civili, del 30 Luglio 2007 che, tra l’altro,
sostiene:
“L’indennità di sopraelevazione, di cui
all’art. 1127 cod. civ. è dovuta, quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano,
in ogni ipotesi di costruzione oltre l’ultimo
piano, indipendentemente dall’entità dell’innalzamento stesso. Quel che conta è che vi
sia stato un aumento della superficie e della
volumetria, indipendentemente dal fatto che
esso dipenda o meno dall’innalzamento
dell’altezza del fabbricato.”
Leggendo il meccanismo della sentenza,
val la spesa evidenziare alcuni passaggi, posto
che lo svolgimento del processo riguarda “la
trasformazione dell’originario sottotetto da
parte del proprietario esclusivo di esso, nel
1985, in abitazione mediante lavori interni
e, nel 1996, in due nuove unità abitative,
poi alienate a terzi, mediante demolizione
dell’originaria copertura, innalzamento di 50
centimetri dei muri perimetrali, ricostruzione
della copertura”.
Si legge ancora:
“Quanto all’attribuzione del diritto di
sopraelevazione, l’uso del predicato al singolare non assume rilevanza alcuna: dacché
il diritto di sopraelevazione non è attribuito
in considerazione della presenza d’un unico
proprietario, ma in ragione della posizione del
piano nel fabbricato, i principi valgono allo
stesso modo quando i partecipanti sono uno
Gli ampliamenti di superficie sino ad 1/5 del
valore dei millesimi totali può essere eseguito senza
incremento dei millesimi.
o più d’uno; la proprietà comune del lastrico solare, poi, non influisce sulla soluzione
della titolarità del diritto di sopraelevazione,
dacché, in seguito alla costruzione sopra
l’ultimo piano, il lastrico solare, che adempie
alla funzione di copertura dell’edificio ed in
ragione di essa è bene comune, si sposta in
altezza e la proprietà comune ed i relativi
oneri si trasferiscono sul lastrico della nuova
costruzione.”
Ed ancora:
“Il proprietario dell’ultimo piano, a seguito dell’ope rata sopraelevazione di nuovi
piani o nuove fabbriche, dovrà per il futuro
concorrere (alle spese, ecc., n.d.s.), in misura
maggiore che per il passato, in proporzione
al valore anche dei nuovi piani o delle nuove
fabbriche acquisiti” trovando applicazione il
combinato disposto dagli artt. 68, primo e
secondo comma, e 69, n. 2, disp. att. CC,
laddove è espressamente prevista l’ipotesi
di sopraelevazione tra quelle, che possono
comportare un’alterazione dell’originario rapporto tra i valori dei singoli piani o porzioni
di piano, in conside razione delle quali, ove
di notevole entità, (del 18 Giugno, superiore
ad 1/5, n.d.s.) è consentita la modifica delle
tabelle stesse. Quel che rileva “ai fini della corresponsioIl geometra ligure - N° 3/ 2013
94
ne dell’indennità di cui all’art. 1127 CC è la
maggiore utilizzazione dell’area sulla quale
sorge l’edificio, ...onde l’indennità dovuta
da colui che sopraeleva agli altri condomini
ha propriamente lo scopo di ristabilire la
situazione economica precedente, mediante
la prestazione dell’equivalente pecuniario
della frazione di valore perduta, per effetto
della sopraelevazione, da ogni singola quota
relativa a piano o porzione). Ne consegue
che, indiscussa l’inapplicabilità della norma
in esame nell’ipotesi di pura e semplice ristruttu razione interna, tale da non comportare
alcuna alterazione nella superficie e nella
volumetria degli spazi interessati, il criterio
distintivo è, in sostanza, analogo a quello a
cui vien fatto ricorso, in tema di edilizia, per
distinguere le ipotesi della ristrutturazione
e della ricostruzione da quella della nuova
costruzione.”
I “passaggi” trascritti dovrebbero, per noi
tecnici, esaurire il concetto di sopraelevazione
soggetto al riconoscimento di indennità à sensi dell’art. 1127 del C.C.. Val però la spesa
operare alcune considerazioni conclusive, e
cioè che ogni ampliamento volumetrico e/o
superficiario realizzato all’ultimo piano o al
sottotetto è considerato “sopraelevazione”
rientrando in essi, a mio parere, anche le
verande abitabili, il recupero dei sottotetti
purché vengano operate anche lievi sopraelevazioni o aumenti di superfici.
Tali “sopraelevazioni” comportano anche
la revisione dei valori millesimali à sensi degli
artt. 68 e 69 delle Norme di Attuazione del
C.C., sempreché rientrino nel concetto di dette
norme e cioè che comportino “notevole alterazione del rapporto originario” (v. art. 69).
Individuare il concetto di “notevole” è,
al momento, ardua impresa, giacché non
esistono parametri definiti. Posso dire che
la sezione del Tribunale di Genova, deputata
alle sentenze in materia condominiale, ha
allargato, come si dice, le “maglie” nel senso
che, anche a fronte di variazioni non particolarmente significative, tende a provvedere nel
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Indennità di sopraelevazione
senso del rifacimento delle T.M.. Al riguardo
la nuova normativa in materia condominiale,
che entrerà in vigore il 18 Giugno p.v., prevede un’alterazione “per più di un quinto”,
con ciò, portando un importante riferimento
quantitativo su cui, a mio parere, non saranno
poche le questioni che potrà sollevare. Sul
punto spero di potermi meglio esprimere in
altra occasione su queste pagine.
È rilevante, per concludere questo aspetto
del problema prima di dare un cenno sulla
indennità da riconoscere, ribadire che le conclusioni di cui sopra fanno riferimento – come
detto – ad una sentenza della Cassazione a
sezioni riunite, che ha una valenza di poco
inferiore ad una norma di legge, giacché
costituisce indirizzo univoco dell’“ultimo
stadio” della nostra magistratura.
L’art. 1127 in punto indennità da riconoscere al Condominio per la “sopraelevazione”
fa riferimento al controvalore, pro quota, della
superficie occupata dalla sopraelevazione.
La dizione è puntuale, più complesso è il
metodo tecnico di applicazione, specie per
la ripartizione. In due parole, riservandomi
di meglio approfondire questo argomento, è
mia opinione che il valore della quota d’area,
detratto quello di competenza di chi esegue
l’intervento (pari alla quota di un piano o
porzione di piano) vada ripartito tra tutti
gli altri condomini in base ai millesimi di
proprietà in essere prima dell’esecuzione dei
lavori, giacché l’area su cui sorge il fabbricato
è, per definizione, un bene comune. Alcuni
operano la divisione in base ai piani e non
ai millesimi che, secondo il mio pensiero, è
un procedimento errato.
Quelli sopra riportati sono cenni di indirizzo, molto importanti perché, quanto meno,
inquadrano un problema, invero poco trattato
e spesso mal interpretato, se non addirittura
trascurato.
Quanti sono i casi di “sopraelevazioni” eseguite senza riconoscere la legittima indennità?
[email protected]
(per eventuali chiarimenti)
L’evoluzione
dell’impermeabilizzazione
Un nuovo sistema per impermeabilizzare in edilizia
geomm. Enrico Torrisi e Adriano Rodari
L e prime impermeabilizzazioni da
parte dell’uomo, per quanto è
conosciuto, furono eseguite con
l’impiego del bitume e pare che risalgano
addirittura al medio paleolitico, ovvero a
circa 42.000 anni addietro.
Anticamente, infatti, il bitume era reperibile
in natura nelle pozze ove affiorava il petrolio
di giacimenti superficiali, ovviamente e perlopiù in medio oriente; solo col tempo, quello “a
portata di mano” era finito e si è cominciato
quindi a ricercarlo più in profondità.
L’uomo imparò ben presto, quindi, ad
utilizzare a proprio vantaggio le particolari
caratteristiche di questa insolita materia nera,
che fu perfino utilizzata come una medicina
e spalmata sulla pelle per curarne alcune malattie, o come arma, combinato con lo zolfo
nel famigerato “fuoco greco” tanto usato dai
Bizantini. Ma gli usi più comuni e noti erano
ovviamente altri, la presenza del bitume come
legante tra un mattone e l’altro, ad esempio,
caratterizza le imponenti costruzioni mesopotamiche, ma anche alcune costruzioni egizie
di Tebe; costruzioni spesso magnificamente
conservate e che risalgono fino a circa 6.000
anni addietro.
Risultando particolarmente tenace e duraturo come adesivo, era impiegato anche
per incollare a mura e palazzi decorazioni
in maiolica o pietre. E qui emerge la vera
e importante qualità del bitume, quella di
essere il più antico materiale a disposizione
dell’uomo per impermeabilizzare e sigillare:
il bitume ha aiutato nei secoli ed in molti
modi a controllare ed impermeabilizzare, ad
esempio calatafando le imbarcazioni perché
Le prime impermeabilizzazioni con la caldaia per la
fusione dei pani di bitume
sull’acqua galleggiassero.
Ma anche trascurando specifiche categorie
e specializzazioni, il bitume ha costituito un
indispensabile elemento di civiltà e confort
garantendo case impermeabili e asciutte; un
uso estremamente importante ed oggi ancor
più evoluto e diffuso che preme considerare,
in conclusione, è che il bitume è stato ed è
un utile elemento naturale per l’impermeabilizzazione.
Il prodotto che usiamo oggi è derivato dal
petrolio, ma non è diverso da quello che si
utilizzava quarantamila anni fa, ricavato dalla
natura ma sempre ed ugualmente dal petrolio.
Catrame può indicare almeno due differenti
prodotti, dall’aspetto di liquido molto denso
e scuro, di composizione variabile, ma principalmente costituito da composti organici
ad alto peso molecolare e basso livello di
ossidazione per i quali viene effettuata la
seguente distinzione:
• catrame di legna viene prodotto
principalmente dal legno e dalle radici
Il geometra ligure - N° 2/ 2013
3/ 2013
L’evoluzione dell’impermeabilizzazione
96
•
•
di pino e di legni ricchi di resina per
distillazione pirolitica distruttiva; la sua
produzione e commercio ha dato un
contributo importante nelle economie di
Nord Europa e America coloniale ed il
suo utilizzo principale era di preservante e
calafatante per le navi lignee; il più grande
utilizzatore è stata la Royal Navy.
La domanda commerciale è diminuita
gradualmente con l’avvento delle navi in
ferro e acciaio; prodotti analoghi possono
essere ottenuti anche da altre forme di
materia organica come la torba.
catrame minerale fa parte della categoria
nei materiali bituminosi, ed è un composto
che deriva dalla distillazione secca del
carbone fossile, in particolare del litantrace,
il più importante carbone fossile. Si
presenta come un liquido denso di colore
nero o bruno. Il catrame di carbone è
quindi considerato come un sottoprodotto
del carbon coke.
Da un punto di vista chimico e fisico, il
catrame è un sistema colloidale costituito
da una elevata quantità di sostanza organica
e da acqua, quest’ultima in percentuale
variabile del 2-5%. Prodotti minerali simili
derivano da idrocarburi fossili.
bitume è un termine usato per i depositi
naturali di petrolio “catramoso”.
Manto impermeabile eseguito ancora negli anni ‘50
costituito da più strati di cartonfeltro bitumato con
interposte spalmature di catrame
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
E’ noto che nel mondo dell’edilizia moderna vi sono diverse esigenze ed un numero
adeguato di possibilità per rendere le superfici
murarie impermeabili; le prime tecniche del
passato prevedevano l’utilizzo di asfalto minerale, un vero e proprio impermeabilizzante
naturale, che veniva applicato a caldo dopo
essere stato fuso direttamente in cantiere a
mezzo di caldaie.
Per le costruzioni edilizie di nostra conoscenza all’inizio fu utilizzato l’asfalto minerale: un vero e proprio impermeabilizzante
naturale che veniva applicato a caldo e fuso
con apposite caldaie direttamente in cantiere.
Poi venne il catrame che fu impiegato
in combinazione con strati meccanicamente
resistenti come cartonfeltro, juta, etc.: fino
agli anni ‘30 e ‘40 le impermeabilizzazioni
erano fatte sovrapponendo molteplici strati di
cartonfeltro catramato con interposte spalmature di catrame.
Progressivamente il catrame è stato sostituito dal bitume, quale ultimo prodotto che
si ottiene dalla distillazione del petrolio, in
raffineria.
Il bitume non è cancerogeno (a differenza
del catrame) e possiede delle caratteristiche
chimico-fisiche migliori pur con alcuni limiti;
se non riscaldato si presenta in forma solida
con la tendenza a rammollirsi alle alte temperature e ad irrigidirsi e a rompersi con il
freddo.
Nel tempo si scoprì che ossidando il bitume per mezzo d’ossigeno attivo il prodotto
migliorava le prestazioni fisiche, resistendo al
calore fino a 70°C.
La svolta fondamentale fu rappresentata
dalla scoperta dell’ottima compatibilità tra
bitume distillato ed il polipropilene atattico; il
polipropilene (detto anche APP è un polimero
plastomerico) si ottiene come sottoprodotto
della lavorazione del polipropilene isotattico
(il vecchio Moplen degli anni ‘50).
Le prime (APP) sono state concepite con
una massa bituminosa a base plastica, hanno
ottime caratteristiche e possono essere impiegate per qualunque tipo di impermeabilizza-
L’evoluzione dell’impermeabilizzazione
zione che non richieda particolari standards
di flessibilità a freddo o di allungamento a
rottura (flessibilità a freddo variabile a seconda
del modello da 0°C ad un massimo di -15°C;
allungamento a rottura massimo pari al 50%
longitudinale e al 50% trasversale).
Manto impermeabile eseguito con teli di guaina
bituminosa elastomerica saldata a caldo mediante
fusione del bitume per incollare i lembi dei teli.
97
impermeabilizzanti costituite da bitume - polimeri, riducendo così i tempi d’applicazione
ed i costi di manodopera.
Negli anni ‘70 si iniziò ad utilizzare anche un altro polimero, l’SBS elastomerico
che, mescolato al bitume ne incrementava
notevolmente l’elasticità.
L’evoluzione coinvolse anche le armature,
che passarono dal semplice cartonfeltro al
velovetro e, infine, al tessuto non tessuto di
poliestere.
Negli anni recenti vennero posti sul mercato i manti impermeabili completamente
sintetici costituiti da Lega di Poliolefine (TPO
o FPO), PoliVinile di Cloruro (PVC Plastificato), Etilene Propilene Diene Monomero
(EPDM).
I manti realizzati in Lega di Poliolefine
Flessibili (FPO o TPO), sono estremamente
flessibili, hanno caratteristiche di elevata resistenza meccanica, ottima durata nel tempo,
compatibilità con il bitume, nessun problema
causato dal contatto con polistirene o PVC
rigido, assenza di plastificanti, ottima stabilità
dimensionale e elevato profilo ecologico.
Le seconde (SBS), sono modificate con
la gomma termostatica Stirolo Butadiene
Stirolo: elastomero termoplastico con struttura reticolare che si comporta, nelle normali
condizioni d’impiego, come se fosse gomma
vulcanizzata.
Questa particolarità, conferisce al bitume:
1)ottima lavorabilità alle basse temperature
(raggiunge i -25°C);
2)migliore resistenza alle sollecitazioni
meccaniche;
3)migliore comportamento elastico.
Unendo il polipropilene al bitume mediante agitazione meccanica a 200 - 220°C si
ottiene un materiale con ottime caratteristiche
tecniche di resistenza alle basse ma anche e
soprattutto alle alte temperature.
Si è riusciti in questo modo a produrre
finalmente un materiale che comunemente
oggi chiamiamo ‘guainà e cioè le membrane
Fase di posa dei teli sintetici per
l’impermeabilizzazione di una copertura.
Vi è però un aspetto di questi sistemi che
si ritiene negativo dovuto alla differenza elevata dei costi per la saldatura ed il controllo
della stessa.
Infatti, durante le fasi di saldatura si rende
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
L’evoluzione dell’impermeabilizzazione
98
obbligatoria una perfetta pulizia dei lembi
che andranno saldati un’attenta realizzazione
della presaldatura, l’accurata saldatura finale
dei due lembi dei teli da unire.
Un altro sistema per eseguire impermeabilizzazioni di manufatti a contatto con il
terreno come platee di fondazione, diaframmi,
pali, casseri a perdere, vasche di smaltimento
di acque e fanghi (opere ove si manifestino
infiltrazioni provenienti dal sottosuolo, impermeabilizzazioni strutture in calcestruzzo
interrate da acque di falda costante o altalenante) un’ottima e duratura soluzione é
l’applicazione di prodotti contenenti bentonite
di sodio naturale.
Con il termine bentonite si individua una
famiglia di minerali argillosi le cui strutture
sono basate su strati compositi.
Impermeabilizzazione di una fondazione interrata
eseguita con teli bentonitici.
Chimicamente si preferisce fare riferimento ad uno specifico gruppo di minerali
argillosi, il gruppo delle smettiti, caratterizzate
da espansibilità, per assorbimento d’acqua e di
molecole organiche entro gli strati strutturali,
e da notevoli proprietà di scambio cationico.
Il principio attivo delle bentoniti utilizzate
per la produzione di barriere geosintetiche
bentonitiche è la montmorillonite, un silicato
idrato di alluminio e magnesio, morfologicamente costituito da ottaedri di allumina
imprigionati tra due strati di silice tetraedrica.
La bentonite di sodio naturale é un comIl geometra ligure - N° 3/ 2013
posto che, a contatto con l’acqua o con la sola
presenza dell’umidità propria dei terreni, si
idrata trasformandosi in un gel impermeabile,
il quale aumentando di volume (16/18 volte
quello iniziale) rende impermeabile il sito ove
viene applicato.
Della vasta gamma di prodotti presenti sul
mercato, quelli che vengono utilizzati sono
confezionati in teli contenenti bentonite
sodica e sono composti da un tessuto poroso (il quale, durante le operazioni di getto,
si autoaggancia in maniera indissolubile alla
parete in c. a.) e da un tessuto non tessuto
con interposta bentonite sodica naturale,
assemblati meccanicamente con un sistema
di agugliatura il quale conferisce al prodotto
un’elevatissimo autoconfinamento con prestazioni di impermeabilità eccezionali.
Differenze sostanziali con l’impiego di
pannelli contenenti bentonite, sono da individuarsi nella migliore e più veloce posa in
opera, ma soprattutto sono dovute dal fatto
che, mentre il pannello una volta bagnato
si lacera permettendo alla bentonite di fuoriuscire e andare a saturare gli “interstizi”
esistenti fra i due getti (ricordiamo che la
bentonite deve sempre essere applicata fra
due elementi in cemento armato perché la
sua funzione impermeabile si ottiene creando
un “gel” continuo che impedisce il passaggio
dell’acqua), il telo essendo finemente agugliato, permette l’espansione della bentonite
ma sempre contenendola all’interno dei due
fogli di tessuto non tessuto.
Ultima innovazione per quanto attiene le
impermeabilizzazioni, è il polimero di riferimento e a cui si indirizza l’attenzione è la
Poliurea: un elastomero ottenuto mediante
poliaddizione di isocianati ed ammina (bicomposizione), che viene polimerizzato con
metodologie assai simili a quelle di produzione del poliuretano.
La tecnologia del sistema Poliurea ha
uniche ed importanti caratteristiche; la peculiarità identificativa di questo prodotto è che
la composizione lo rende immediatamente
reattivo e questo risulta determinante per la sua
L’evoluzione dell’impermeabilizzazione
applicazione in quanto viene spruzzata sulle
superfici piane da impermeabilizzare e la sua
immediata reattività ne facilita l’asciugatura.
Particolare dell’impermeabilizzazione di una vasca
interrata eseguita con poliurea bicomponente
applicata a caldo con apposita pistola.
Viene spesso addizionata con pigmenti
ed altre sostanze che possano migliorare il
grado di resistenza ad usura, abrasione ed
agenti chimici, e la sua reticolazione risulta
efficiente ed immediata; la sua applicabilità
mediante spruzzo la rende adattabile a qualunque superficie e soprattutto la realizzazione
avviene in un corpo unico, con i vantaggi
facilmente intuibili (si pensi a quante volte
le guaine impermeabili a fiamma presentano
infiltrazioni nei giunti!).
Inoltre, e non da poco, la caratteristica
interessantissima è che questo “nuovo” materiale ha una capacità elastica del 400 % … ed
oltre. Avete letto proprio bene: quindi niente
fratture, essiccazioni e conseguenti strappi
anche in presenza di strutture flettenti o in
“movimento”.
La particolare tecnologia di applicazione
mediante vaporizzazione a caldo dei due componenti che rimangono divisi sino al momento
della stesura permette di creare un manto
impermeabile continuo senza giunte anche in
presenza di geometrie complesse ancorandosi
99
perfettamente a tutti i supporti resi idonei a
recepire il prodotto previa applicazione di un
apposito primer.
Il materiale mantiene invariate le sue
caratteristiche fisico/meccaniche anche alla
variazione delle temperature da -30 gradi a
+80 gradi e lo spessore di applicazione del
manto impermeabile Poliurea dovrà essere
pari almeno a mm 2, o superiore, in funzione
delle esigenze riscontrate.
La Poliurea viene definita come prodotto a rapida reticolazione, 3-10 secondi con
immediata maneggiabilità; il poliuretano
può essere catalizzato sino a 15 secondi ma
bisogna attendere alcuni minuti prima che
possa essere maneggiato.
Entrambi i sistemi sono considerati a
rapida reticolazione e questa caratteristica può essere utilizzata per accelerare i
tempi di produzione nell’ambito industriale, attualmente anche nell’ambito edilizio, quando si debbano rispettare norme
che richiedono la carrabilità immediata.
Gli impieghi possibili di impermeabilizzazioni con la Poliurea sono indicati per tettoie
di capannoni industriali in lamiera, giardini
pensili, superfici in calcestruzzo, la protezione e l’incapsulamento del fibrocemento,
protezione dellle vecchie guaine bituminose
senza asportazione dell’esistente, terrazze
pavimentate, tetti in legno, strutture in ferro,
pannelli coibentanti in polistirolo, impermeabilizzazioni controterra e tradizionali continue
e senza giunti, orizzontali o verticali, vasche
di contenimento acqua ovvero contenitori per
alimenti e acqua potabile, vasche ed ambienti
di decantazione, ecc.
Si ringraziano per la gentile messa a disposizione
della documentazione:
Rossato Comm. Marco – Soc. Coop. di Nè
Syntech Azychem di Mantova
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Sicurezza nei cantieri
Obblighi e procedure in ambienti inquinati o confinati
geom. Pasquale Recchia
I 18 aprile scorso presso la zona fiera
di Bologna si è svolto un convegno
organizzato da ASSO.IMPRE.DI.A.,
l’Associazione nazionale Imprese per la
Difesa e tutela Ambientale.
L’Associazione impegnata nella salvaguardia e tutela dell’ambiente riunisce imprese
riconosciute a livello Nazionale che operano
nel settore delle manutenzioni del verde pubblico, della riqualificazione urbana, nonché
nel settore del ripristino idrogeologico ed
ingegneristico naturalistico.
L’evento ha consentito di approfondire temi
tecnici e giuridici di grande attualità dalla
bonifica dei siti inquinati sino ai ritardi dei
pagamenti della pubblica Amministrazione.
L’incontro è iniziato con i saluti di rito e
a seguire nell’ordine sono intervenuti geologi,
geometri e avvocati.
L’intervento dello scrivente ha riguardato gli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati con riferimento agli obblighi e alle
procedure di sicurezza, tema questo trattato
anche dalla stessa Commissione Parlamentare
di inchiesta con particolare riguardo alle cosiddette «MORTI BIANCHE» nella relazione
finale sull’attività svolta, approvata dalla
Commissione nella seduta del 15 gennaio
2013, che cita testualmente:
”…Questa disfunzione crea notevoli inconvenienti ed è spesso all’origine di molti gravi
incidenti sul lavoro, anche mortali:
un esempio tipico sono gli infortuni nei
cosiddetti ambienti «confinati» (silos, pozzi,
cisterne, ecc.), che hanno causato autentiche
tragedie, di alcune delle quali si è occupata
purtroppo in questi anni anche la Commissione.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
In questi casi uno dei fattori ricorrenti
alla base dell’infortunio è la mancata o incompleta informazione da parte dell’azienda
principale alle persone che debbono operare
nell’ambiente confinato riguardo alla presenza
di sostanze tossiche o nocive (gas, vapori,
ecc.) e alle relative precauzioni da adottare.
Quasi sempre, le vittime sono operai (magari
non adeguatamente addestrati) che lavorano
per ditte appaltatrici o subappaltatrici, che
non si erano coordinate bene tra loro e con
il committente….”
AMBIENTI CONFINATI
La normativa e la documentazione di
riferimento riporta diverse definizioni e
individuazioni di ambiente confinato come
agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., all’allegato IV,
punto 3, del medesimo decreto legislativo,
nessuna delle quali è comunque in grado di
essere esaustiva. Questo è dovuto alle numerose tipologie, fisiche e dimensionali, che un
ambiente confinato può assumere ed anche
ai diversi rischi che possono manifestarsi al
suo interno.
Un ambiente confinato può essere descritto come uno spazio chiuso o parzialmente
chiuso in cui può essere necessario accedere
per lavori di manutenzione, installazione di
apparecchiature, bonifica o ispezione:
- non progettato per essere occupato continuativamente da lavoratori o persone;
- in cui sono presenti limitazioni e
impedimenti per l’accesso e l’uscita;
- in cui c’è un’aerazione naturale non
sufficiente o assente;
Sicurezza nei cantieri
- in cui possono verificarsi infortuni gravi o
mortali a causa della presenza di sostanze
pericolose, della carenza di ossigeno o di
altri rischi. Questi rischi possono essere già
presenti prima dell’accesso dei lavoratori
oppure derivare dalle attività lavorative
svolte nell’ambiente confinato.
Alcuni spazi possono essere facilmente
riconosciuti come ambienti confinati, tipo:
vasche interrate, canalizzazioni, tubazioni,
fogne, serbatoi, recipienti, silos, cisterne interrate e non, e simili.
Altri ambienti confinati possono essere
meno identificabili come: vasche fuori terra,
depuratori, camere con aperture in alto, scavi
profondi a sezione ristretta, stanze non ventilate o scarsamente ventilate, locali tecnici con
accessi difficoltosi e spazi angusti.
Esistono anche ambienti comunemente
frequentati che assumono temporaneamente
le caratteristiche di ambiente confinato in
relazione all’attività di lavoro in essere al suo
interno: attività di manutenzione all’interno di
fosse o di vani corsa degli ascensori, attività in
galleria, parcheggi sotterranei, metropolitane,
cantine e sottotetti.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Prima di consentire l’accesso di lavoratori
in un ambiente confinato è necessario valutarne i rischi al fine di determinare le misure
di prevenzione e protezione che garantiscano
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha ribadito la necessità di effettuare la valutazione dei rischi,
ponendo specifica attenzione alle attività che
espongono i lavoratori a fattori di rischio per
la sicurezza e la salute a causa della presenza
di sostanze tossiche, asfissianti o infiammabili.
In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, come previsto dagli
articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto
101
legislativo, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177
del 14 settembre 2011 diretto a disciplinare
le caratteristiche di professionalità e qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti
in settori a particolare rischio infortunistico
quali silos, cisterne, pozzi e simili.
Manuale illustrato per lavori
in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.
Approvato dalla Commissione
consultiva il 18 aprile 2012.
A seguito della pubblicazione del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 177 del 14
settembre 2011, la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali
per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, di realizzare un manuale pratico
che, come previsto dall’art.3, comma 3, del
D.P.R. n.177/2011, rappresenti i contenuti
di una procedura di sicurezza per lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
rivolto a quanti operano a vario titolo in tale
settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e
piccole imprese che si occupano di bonifiche
e/o manutenzione in ambienti confinati. Il
documento è stato approvato nella seduta del
18 aprile 2012.
In definitiva si può affermare che i soggetti coinvolti (DdL Committente, DdL,
lavoratori, preposti, lavoratori autonomi,
C.S.P., C.S.E.) hanno precisi obblighi e
rivestono specifiche posizioni di garanzia
sia rispetto al D.Lgs.81/08 e smi, sia a
quanto, aggiuntivamente, previsto dal D.P.R.
n.177/2011.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
102
Riferimento siti internet:
http://www.studiorecchia.it
h t t p : / / w w w. l a v o r o . g o v. i t / L a v o r o /
SicurezzaLavoro
http://www.assoimpredia.com
http://www.aipin.it/
Riferimenti normativi e manuali:
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 42
del 09/12/2010.
Sicurezza nei cantieri
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 13
del 19/04/2011.
- Articoli 66 e 121 all’allegato IV, punto 3
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i.
- D.P.R. n.177/2011 e s.m.i.
- Manuale illustrato per lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati,
approvato dalla Commissione consultiva
il 18 aprile 2012.
Immagini e moduli di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati tratti dal Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, approvato dalla
Commissione consultiva il 18 aprile 2012 reperibili sul sito
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Sicurezza nei cantieri
103
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
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Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Sicurezza nei cantieri
Parliamo un pò di
Indennità di maternità
Come viene calcolata e come fare per ottenerla
Consulta Femminile
geom. Liliana Olcese
G li artt. 31 e 37
della Costituzione affermano che
alla madre lavoratrice ed
al bambino debba essere
assicurata un’adeguata protezione art. 31 (…..Protegge la maternità, l’infanzia
e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale
scopo) art. 37 (…La donna
lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione..).
Sulla base di quanto sancito dagli articoli
sopramenzionati si sono delineate nel tempo
le diverse fattispecie da tutelare (legge 30
dicembre 1971 n. 1204 tutela della lavoratrice madre), (legge 29 dicembre 1987 n.
548 indennità di maternità delle lavoratrici
autonome) fino ad arrivare alla legge n. 379
del 1990, la quale stabilisce il diritto delle
libere professioniste ad una indennità in caso
di maternità, di adozione, di affidamento preadottivo e di aborto.
Le leggi 548/1987 e 379/1990 prevedono
entrambe, rispettivamente per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste,
un’indennità per il periodo di maternità
(comprendente i due mesi precedenti la data
presunta del parto ed i tre mesi successivi alla
nascita del bambino) o in caso di adozione,
affidamento pre-adottivo, di aborto spontaneo
o terapeutico.
Nessuna delle leggi indicate obbliga le
lavoratrici autonome e le libere professioniste
ad astenersi da ogni attività lavorativa a tutela
della propria salute e di quella del bambino
ma si limitano a prevedere un’indennità per
i periodi di gravidanza e dopo parto. Le disposizioni contenute nella L.
n.379/1990 sono state integralmente trasferite nel T.U. in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità (D. Lgs. n.
151/2001) successivamente integrate e riformate nella L. n.289/2003.
Viene così introdotto un massimale all’importo dell’indennità di maternità erogabile a
favore della professionista fissando l’evento
parto quale momento temporale rilevante
per l’individuazione del reddito ed è stato
meglio precisato il reddito da prendere a
base per il calcolo con il riferimento specifico al reddito da lavoro autonomo risultante dalla relativa dichiarazione fiscale.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
106
Il contributo riconosciuto a favore delle libere professioniste è quantificato nella misura
dei 5/12 dell’ 80% del reddito professionale
dichiarato nel secondo anno antecedente
alla data del parto (o alla data dell’aborto,
successivo al sesto mese, o alla data dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare in
caso di affidamento o adozione). L’indennità
di maternità in quanto sostitutiva del reddito
professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo
dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa.
L’indennità viene concessa a condizione che
venga presentata la domanda, a partire dal
sesto mese della gravidanza ed entro il termine
di 180 giorni dal parto, indipendentemente
dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico
intervenuto tra l’inizio del quarto mese e la
fine del sesto mese della gravidanza, l’indennità spetta nella misura di 1/5 mentre spetta in
misura intera se l’interruzione di gravidanza è
avvenuta dopo il compimento del sesto mese.
L’indennità erogata non può essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione calcolata
nella misura pari all’80% del salario minimo
giornaliero stabilito dall’art.1 del D.L. 29
luglio 1981, n.402 nella misura risultante,
per la qualifica di impiegato, dalla tabella A
e dai successivi decreti ministeriali di cui al
secondo comma del medesimo articolo, né
superiore a cinque volte l’importo minimo
come sopra individuato. L’importo non può
essere comunque superiore a cinque volte
l’importo minimo stabilito.
Il contributo, come sopra sottolineato,
spetta anche in favore delle professioniste che
adottino o prendano in affidamento il bambino a condizione che quest’ultimo non abbia
compiuto i 6 anni d’età (in caso di adozione
internazionale, tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 371/2003, ha dichiarato
che il vincolo dell’età anagrafica ai fini della
corresponsione dell’indennità non opera).
Alla copertura degli oneri, si provvede con
un contributo annuo a carico di ogni iscritto
a casse di previdenza e assistenza per i libeIl geometra ligure - N° 3/ 2013
Indennità di maternità
ri professionisti e con un contributo statale
(cfr. gli artt. 78 e 83 del D.Lgs. n.151/2001).
La modifica sulla definizione di reddito da
considerare a base per il calcolo dell’indennità
risolve i dubbi interpretativi in merito alla possibilità di prendere in considerazione redditi
diversi da quelli denunciati fiscalmente come
redditi da lavoro autonomo. In particolare,
con le sentenze n.15222/2000, 19130/2003 e
1102/2005, la Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, aveva espresso il principio
secondo cui la determinazione dell’indennità
di maternità spettante alle libere professioniste
(che, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge
n. 379 del 1990, era basato sul riferimento al
reddito percepito e denunciato ai fini fiscali
dalla libera professionista nel secondo anno
precedente a quello della domanda) trovava
applicazione a prescindere dalla forma di attività professionale facendo rientrare nel calcolo
anche redditi da attività mista professionale e di impresa. La sentenza n.12260/2005
della Suprema Corte di Cassazione Sezione
Lavoro, in base alle revisioni apportate dalla
L. n.289/2003, ha integralmente modificato
l’orientamento di cui sopra, chiarendo a che,
ai fini dell’indennità di maternità spettante
alle libere professioniste, va preso in esame
soltanto il reddito professionale denunciato
ai fini fiscali.
Altra questione sottoposta analizzata
dalla Suprema Corte di Cassazione è stata
quella relativa alle modalità di liquidazione
dell’indennità nel caso in cui il periodo coperto da tutela si collocassero parzialmente
in un periodo in cui la professionista non
risultasse iscritta all’ente previdenziale.
In questo caso la Suprema Corte, con sentenza n. 4814/2001, ha stabilito che il computo
dell’indennità potesse essere effettuato frazionandola in rapporto al periodo di copertura assicurativa, precisando, altresì, che il momento
tutelato dalla disciplina della maternità non
è l’evento “parto” ma la maternità nel suo
complesso compreso il periodo di puerperio.
La disciplina della maternità è stata fatta
oggetto di specifica attenzione anche da
Indennità di maternità
107
parte della Corte Costituzionale che ha
espanso ampiamente l’ambito della tutela.
In primo luogo la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 3 del 1998, ha dichiarato infondati
i dubbi di legittimità costituzionale sollevati
con riferimento agli artt.3, 32 e 37 della
Costituzione dell’art. 1 L. n.379/1990, nella
parte in cui non prevedeva l’obbligo per la
libera professionista di astenersi dall’attività
professionale nel periodo di copertura.
La Corte ha, invece, osservato che la funzione materna cui è ispirata la normativa di
tutela della maternità: “può avvenire lasciando
che la lavoratrice svolga la funzione familiare
conciliandola con la contemporanea cura degli
interessi professionali non confliggenti col
felice avvio della nuova vita umana”.
Con un successivo intervento, sentenza n.
371/2003, la Corte Costituzionale ha esteso la
tutela, in caso di adozione internazionale, anche laddove, in contrasto con quanto disposto
dall’art.72 del D.Lgs. n.151/2001, il bambino
abbia superato il limite dei sei anni d’età.
LA PROCEDURA SI ATTIVA:
ACCEDENDO AL SITO
CASSA ITALIANA PREVIDENZA
E ASSISTENZA GEOMETRI
ACCEDERE ALLA MODULISTICA
RICERCA MODULI
A pag. 2 SCARICARE
Domanda di indennità di Maternità
Alla stessa allegare:
Certificato medico attestante la data
di inizio della gravidanza e quello
presunto del parto rilasciato in data
non antecedente al sesto mese di
gravidanza in sostituzione certificato
di nascita.
Fotocopia documento di identità in
corso di validità.
Alcuni si immergono nei piaceri e, abituatisi,
non ne possono più fare a meno e sono davvero infelici
perché arrivano al punto che per loro
il superfluo diventa necessario.
Lucio Anneo Seneca
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Pericle
Discorso agli Ateniesi, 461 a.C.
«
Q
ui ad Atene noi facciamo così.
Qui il nostro governo favorisce i
molti invece dei pochi: e per questo
viene chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale
per tutti nelle loro dispute private, ma noi non
ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso
sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire
lo Stato, ma non come un atto di privilegio,
come una ricompensa al merito, e la povertà
non costituisce un impedimento.
Qui ad Atene noi facciamo così.
La libertà di cui godiamo si estende anche
alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi
l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro
prossimo se al nostro prossimo piace vivere a
modo suo.
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio
come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti
a fronteggiare qualsiasi pericolo.
Un cittadino ateniese non trascura i pubblici
affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le
leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.
E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e
benchè in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in
grado di giudicarla.
Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi
crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore.
Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi
situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai
uno straniero.
Qui ad Atene noi facciamo così.»
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Strutture
geom. Mauro Macellari
L’
umanità in generale, i popoli e la
civiltà non possono essere dissociati
dall’ambiente. Ne consegue che uno
stile di costruzione non può che essere legato
all’ambiente naturale, sociale, tecnologico ed
economico nel quale nasce e si sviluppa.
In Europa nei secoli le foreste sono
state fonti inderogabili di materie prime:
>combustibile<-->materiali da costruzione<->nutrimento per le genti e gli animali<->prodotti farmaceutici<-->rifugio e protezione
militare<-->nonché regolatrici climatiche ed
idrogeologiche.
Con lo sfruttamento civile, militare e per
costruzioni imponenti - venne a crearsi una
penuria di legname di pregio e di grosse dimensioni dovuta al non compensabile differenziale tra consumo e crescita e di conseguenza
furono adottate nei vari regni europei misure
“ecologiche” di protezione.
Le costruzioni “monumentali” in genere fagocitavano grandi quantità di materiali lapidei
e in particolare di legname scelto e con “il
protezionismo delle foreste” si evidenziarono
difficoltà a cui fece riscontro l’ingegnosità.
L’insieme si rivelò man mano sempre più
estremamente troppo costoso.
Poichè la necessità aguzza l’ingegno, considerato che le necessità erano
in sintesi:
- limitazione dei costi;
- protezione delle fonti
di sussistenza (boschi e
foreste);
- far fronte a esigenze di
prestigio, socio culturali e
mistico religiose;
si svilupparono nuove tecniche costruttive, favorite
anche dagli scambi con i
paesi arabi all’avanguardia
per tecnologie.
I progettisti architetti - maestri e o “geometri ante litteram” - come da sempre - erano
chiamati a conciliare qualità, prestigio, bellezza ed economia.
Si trattava di realizzare costruzioni elevate
di grandi luci, con vuoti che superassero i
pieni, usando elementi di piccole dimensioni
sia di legno che di pietra.
Base di questa idea è l’arco a sesto acuto
- già noto nei tempi - che meglio incanala
le forze verso il basso e l’arco rampante a
corollario a cui è affidato il contrasto e la
discesa a terra della forza componente.
Semplificando pare quindi da ritenersi
l’arco a sesto acuto la base del gotico.
Il romanico con bucature esterne più limitate si è sviluppato nei paesi latini dove la
luce “abbonda”; nei paesi nordici per accedere
alla minor luce è nato il gotico.
Occorreva trovare soluzioni costruttive
meno dispendiose.
Nel Medioevo ad esse fece da volano la
fede e la mistica.
L’architettura è la conseguenza prima e
necessaria per soddisfare esigenze di vita.
L’Architettura - poi-gotica - si espresse in
particolare nella costruzione di grandi chiese,
chiamate forse impropriamente “cattedrali”.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Il triangolo
geom. Mauro Macellari
L a figura geometrica più diffusa è
certamente il triangolo, si consideri
che tutte le figure piane e non, con
la sola eccezione di quelle imperfette caratterizzate da linee curve, li contengono e sono
tutte e per intero scomponibili triangoli.
Al triangolo si rifanno anche la tecnica,
l’economia e non ultimo una certa fantasia.
La tecnica ci richiama al triangolo del
fuoco
che, se privato di un lato, porta all’estinzione
dello stesso.
L’economia richiama anch’essa il triangolo
natura, capitale e lavoro che, se privato di
un lato, porta parimenti all’inesistenza dell’economia intesa in senso moderno.
Altro triangolo economico e’: capitale rischio - utile.
Per “babbiare” infine il triangolo
LUI LEI E L’ALTRO
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Centro di riferimento per la Formazione continua del Collegio
Provinciale GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA
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Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Per contattare i direttori chiamare il numero 393.9034346 (orario d’ufficio).
Progetto
Campo Topografico Genova
geom. Fabio Crovetto
I l progetto di
creare un “campo prova permanente per la verifica della taratura
della strumentazione
topografica” nasce
dalla collaborazione
tra il Collegio dei
Geometri di Genova,
il Laboratorio di Geodesia Geomatica e
Gis del Dipartimento
di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Genova” e Gter
srl una spin-off della
stessa università.
Esso prevede la
creazione di una
struttura fisica aperta ai colleghi topografi genovesi e non che
permetta di verificare l’efficienza della propria
strumentazione topografica.
Recentemente il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con il progetto
“Standard di qualità ai fini della qualificazione
professionale della categoria dei geometri”, in
collaborazione con U.N.I. ( Ente Nazionale
Italiano di Unificazione), ha approvato 48
specifiche dedicate alle attività professionali
più ricorrenti svolte nei settori applicativi
afferenti tre macro aree:
- edilizia e urbanistica
- estimo e attività peritale
- geomatica e attività catastale
Nell’area “geomatica e attività catastale”
Schema planimetrico del campo prova
nel capitolo 6.2 conoscenze e abilità specifiche
è previsto che il geometra debba conoscere e
saper utilizzare la strumentazione appropriata
e avere la capacità di verificare la taratura
degli strumenti.
Il progetto, unico in Italia per quanto a nostra conoscenza, è quindi di estrema attualità
e potrà ottenere un ottimo riscontro da parte
dei professionisti e della comunità topografica
che lo potranno utilizzare facilmente. La gestione delle misure verrà resa quasi del tutto
automatica e gestita da un’interfaccia web
che, parte integrante del sito web del progetto,
consentirà l’inserimento dei dati rilevati e
lo sviluppo dei calcoli di verifica in maniera
veloce e produttiva.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
112
La verifica della taratura della strumentazione topografica è regolata dalla normativa
ISO 17123 divisa in vari capitoli:
parte 1 Teoria
parte 2 Livelli
parte 3 Teodoliti
parte 4 Elettro-distanziometri ( EDM )
parte 5 Stazioni totali
parte 6 Laser rotanti
parte 7 Strumenti di messa a piombo ottici
parte 8 Strumentazione GNSS in rete RTK
Per la realizzazione del campo prova saranno analizzate le parti 2 Livelli, 5 Stazioni
totali e 8 Strumentazione GNSS in rete RTK.
La norma prevede una serie di misurazioni
da effettuarsi secondo un preciso protocollo,
ed una elaborazione dei dati i cui risultati
determineranno la precisione dello strumento.
Questo tipo di verifica non vuole sostituire
i controlli specifici di laboratorio, certamente
più rigorosi e meno influenzati da agenti
atmosferici, ma vuole essere solamente un
metodo normato di auto verifica della propria
strumentazione che ogni tecnico può effettuare
in ogni momento. I risultati ottenuti potranno
essere confrontati con le tolleranze dichiarate
dalle case costruttrici nei manuali relativi ad
ogni strumento.
In caso di risultati differenti dalle aspettative i colleghi potranno decidere di rivolgersi
ai laboratori di manutenzione delle case costruttrici per le eventuali rettifiche.
La creazione del campo prova dal punto di
vista pratico prevede una parte software via
web che elabori i dati di campagna secondo la
procedura descritta nelle norme ISO e rediga
un report sulle operazioni eseguite ed i risultati
ottenuti e una parte fisica che consiste nel
posizionamento di due pilastrini in cemento
dotati di piastre per il fissaggio delle stazioni
totali, circa 7/8 mini prismi da monitoraggio
da posizionare permanentemente, circa 10
borchie da livellazione e tre vitoni da murare
per il posizionamento delle antenne gps.
Alcune prove prevedono il confronto con
misure di riferimento che dovremmo fare
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Progetto Campo Topografico Genova
attraverso l’utilizzo delle strumentazioni più
sofisticate e di diverse aziende produttrici.
Dopo l’analisi dei requisiti che doveva
garantire il campo prova per soddisfare le
esigenze dettate dalla normativa ISO 17123 è
stato necessario indagare vari siti tra i quali è
stata scelta un’area sita a monte dell’abitato di
Bolzaneto nei pressi del casello autostradale.
Il sito prescelto presenta ampi spazi orizzontali , un capannone sufficientemente alto da
permettere la verifica degli angoli orizzontali
e verticali e una buona visibilità per l’utilizzo
della strumentazione gnss.
Per la necessità di coprire parte dei costi di
realizzazione abbiamo provveduto a contattare
le aziende costruttrici di strumentazione topografica che interverranno con sponsorizzazioni
per la fornitura dei materiali topografici e la
realizzazione delle misure di riferimento.
Una volta che il campo prova sarà operativo si apriranno inoltre molte opportunità
di studio e di crescita culturale sia per noi
che per le collaborazioni che abbiamo con
gli istituti tecnici.
Si potrebbe verificare per esempio l’importanza della scelta di un tipo di strumento
a seconda dello scopo che ci proponiamo,
verificare l’eventuale degrado delle prestazioni
della strumentazione in relazione al loro utilizzo nel tempo, inoltre verificare - prima e
dopo un rilievo - le prestazioni dello strumento
allegando ai nostri elaborati anche il report
sulle precisioni con le quali si è lavorato.
Come Collegio dei Geometri attraverso la
Commissione Catasto e Topografia potremmo avviare un progetto di studio importate e
lasciare un segno del nostro impegno.
Attualmente lo stato di avanzamento del
progetto è alla fase burocratica con le richieste
delle autorizzazioni agli enti interessati.
L’ing. Daniele La Iacona ha effettuato la
sua tesi di Laurea triennale in Ingegneria
Civile e Ambientale sulla progettazione del
campo prova analizzando le procedure di
misurazione ed i calcoli richiesti dalla normativa ISO.
Reati ambientali
Massime giurisprudenziali del TRIBUNALE DI GENOVA
a cura dell’Avv. Emanuele Olcese
1) G.I.P. GENOVA 6 ottobre 2012.
Art. 44 D.P.R. 380/01. Art. 181 comma 1 D.Lgs. 42/04.
Violazione edilizia - Violazione paesaggistica - Opere di ripristino a protezione dei fabbricati - Somma urgenza – Insussistenza.
Non sussiste la violazione edilizia di cui all’art. 44 D.P.R. 380/01 e la violazione paesaggistica di cui all’art. 181 comma 1 D.Lgs. 42/04 allorquando si tratti di opere di ripristino
di una barriera frangiflutti a protezione degli edifici esistenti e sussiste alla luce della consulenza tecnica e delle precedenti comunicazioni al Comune, la somma urgenza per ovviare
ai pericoli di incolumità pubblica.
(Nel caso di specie il G.I.P. ha accolto la richiesta di archiviazione del P.M. che, esaminata
la documentazione prodotta dalla difesa, ha concluso come nella maniera riportata).
2) TRIBUNALE DI GENOVA Sent. n. 5467 del 18 febbraio 2012.
Art. 181 comma 1 bis ed Art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001.
Violazione paesaggistica – Impatto paesaggistico non apprezzabile – Insussistenza.
Non sussiste la violazione paesaggistica di cui all’art. 181 comma 1 bis allorquando si
tratti di un non apprezzabile impatto ambientale e paesaggistico, venendo meno in questo
caso il principio di offensività del reato.
(Nel caso di specie si trattava di un’aiuola di circa 4 metri e alta al massimo 70 cm, già
oggetto di sanatoria edilizia che valeva a sanare il reato urbanistico.
Il Giudice ha aderito all’orientamento, peraltro minoritario, ritenendo insussistente il reato
paesaggistico trattandosi di una manufatto di minime dimensioni, peraltro chiuso alla vista
dei terzi da un’altra recinzione.
Il Tribunale ha accolto la linea difensiva anche alla luce del parere paesaggistico rilasciato
nella sanatoria il quale espressamente definisce l’intervento di cui trattasi “tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto la soluzione progettuale
proposta ne definisce adeguatamente le caratteristiche tipologiche–compositive sia in relazio-
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Reati ambientali
114
ne alle situazioni esistenti nell’immediato contorno che in rapporto ai valori d’insieme del
quadro paesaggistico nel quale l’intervento si colloca”).
3) TRIBUNALE DI GENOVA Sent. n. 1148/12.
Art. 181 - comma 1 bis D.Lgs. 42/04 - D.L. 216/11 art. 45.
Violazione paesaggistica – Sanatoria ambientale – Estinzione del reato.
Alla luce dell’art. 45 D.L. 216/11 è sanabile un intervento di asportazione di terreno, demolizione di un muro in pietra ed apposizione di una recinzione per intervenuta declaratoria
di conformità paesaggistica.
(Nel caso di specie la difesa si è avvalsa del Decreto Legge indicato che rendeva sanabili gli interventi effettuati in violazione dell’art. 181 comma 1 bis che non determinassero
aumenti di volume o di superficie.
Attualmente tale soluzione è impraticabile perché il Decreto Legge non è stato convertito,
da ciò ne consegue che le violazioni di cui all’art. 181 comma 1 bis D.Lgs. 42/04 - laddove
sussista un decreto ministeriale che sancisca il sito di particolare valore paesaggistico – non
sono sanabili).
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché.
In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica:
non funziona niente e non si sa il perché.
Albert Einstein
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Cultura Ligure
Sala dell’Autunno
e della Loggia delle Rovine
D opo diversi anni di lavoro, preceduti da un cantiere propedeutico di
sei mesi condotto congiuntamente
dall’Istituto Centrale del Restauro e dal
Centro Conservazione e Restauro La Venaria
Reale, tornano a splendere gli affreschi di
Domenico e Paolo Gerolamo Piola della Sala
dell’Autunno e della Loggia delle Rovine
di Palazzo Rosso.
L’intervento di restauro vero e proprio
è stato condotto dalla ditta Doneux e soci
s.c.r.l. e interamente finanziato dalla Compagnia di San Paolo, che da più di quindici
anni sostiene l’onere degli interventi conservativi effettuati nella grande dimora che
fu della famiglia Brignole-Sale.
Il problema principale da affrontare era
quello dell’affioramento di sali sulle superfici affrescate che, cristallizzandosi per il
fenomeno dell’efflorescenza, indebolivano
la pellicola pittorica facilitandone la caduta, così che se il fenomeno non fosse stato
contrastato per tempo, avrebbe provocato un
danno irreversibile agli affreschi di quello
che è considerato il più importante ciclo
pittorico genovese dell’età barocca per via
della compresenza di nomi di grandi artisti
come Domenico Piola e Gregorio De Ferrari.
Le efflorescenze saline sono per altro
dovute a drammatiche vicende storiche di
settant’anni fa, quando, durante la Seconda guerra mondiale, lo spegnimento delle
fiamme provocate dagli spezzoni incendiari
e dalle bombe sganciate sulla città avvenne
utilizzando un acquedotto alimentato da
acqua di mare.
Nell’occasione, nella Sala dell’Autunno,
sono state recuperate anche parti affrescate
nel tardo Seicento, in parallelo agli interventi sulla volta, dal quadraturista bolognese
Antonio Haffner, tra cui una “divertente”
porta a trompe-l’oeil, mentre nella Loggia
delle Rovine sono tornati pienamente godibili tutti i dettagli che simulano appunto
la decadenza di un aulico edificio dove è
simulato che la dea Diana vada a visitare
l’amato Endimione.
Con l’impegno continuativo della Direzione dei Musei di Strada Nuova e sotto il
costruttivo controllo della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria e della Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Liguria, oltre agli affreschi sono stati
altresì restaurati tutti i dipinti e gli arredi
della Sala dell’Autunno, e, con la consulenza dello Studio Tortelli e Frassoni e quella
di Eugenio Labate è stato ammodernato,
pur mantenendo intatte le “scocche” delle
lampade progettate da Franco Albini, l’apparato illuminotecnico al fine di garantire,
attraverso le nuove tecnologie, maggior
efficacia e minori consumi.
Ancora una volta il determinante sostegno
finanziario della Compagnia di San Paolo,
vero e proprio partner istituzionale nel recupero di Palazzo Rosso, ha permesso di
raggiungere un risultato di altissimo profilo
che si intende confermare prossimamente
con il restauro delle altre sale della stagioni.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
116
Sala dell´Autunno e della Loggia delle Rovine
Dalle cassettiere al tavolo…
multimediale
Grazie a un finanziamento regionale (L.R. 33/2006, bando 6/2010), il Centro DocSAI può
oggi offrire nuovi strumenti per conoscere il ricco e variegato materiale conservato presso
le sue strutture: le collezioni cartografica e topografica, l’archivio fotografico e la biblioteca
di storia dell’arte.
Un nuovo prodotto multimediale, con il quale è possibile organizzare il ricco patrimonio
iconografico per temi, soggetti, epoche, rende possibile compiere dei piccoli “viaggi” nella
città di Genova, dal rinascimento all’Ottocento, in maniera facile e amichevole, ma avendo
nel contempo a disposizione informazioni complete e rigorose.
La prima occasione di incontro con questa nuova modalità di approccio ai documenti è
da oggi in Palazzo Rosso, nella nuova sala multimediale, a ingresso libero, dove un tavolo
multi touch offre al pubblico la possibilità di immergersi in aspetti perduti o poco conosciuti
della città col solo tocco delle mani.
Ma molti percorsi potranno essere proiettati, su richiesta, in sedi esterne, innanzitutto
nelle scuole; e una versione degli stessi contenuti sarà presto riversata su web, sul sito www.
museidigenova.it.
Ecco le prime proposte:
Percorsi nella Genova rinascimentale:
Omaggio a Galeazzo Alessi a
cinquecento anni dalla nascita
I principali monumenti eseguiti durante la permanenza genovese del grande architetto
perugino sono presentati con brevi schede descrittive e una serie di disegni, acquerelli,
fotografie storiche tratti dalle collezioni del Centro DocSAI , che li raffigurano in vari
momenti della loro storia urbana: la Basilica di Carignano, Porta Siberia, Villa Cambiaso e Palazzo Sauli. Di quest’ultimo, in particolare, è possibile ricostruire la dimensione
monumentale oggi completamente perduta.
Pietro Paolo Rubens,
I palazzi di Genova
La biblioteca di Storia dell’Arte del Centro conserva l’edizione originale del Libro che
Rubens pubblicò nel 1622 con i rilievi dei più prestigiosi palazzi genovesi. La scansione ad alta definizione del volume è proposta integralmente, con testi di introduzione e
didascalie, rendendo il prezioso volume, difficilmente consultabile nella sua edizione
originale, alla portata di tutti.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
117
Sala dell´Autunno e della Loggia delle Rovine
Strada Nuova,
quartiere rinascimentale
Ogni edificio è presentato con schede di approfondimento e fotografie di interni e di
particolari decorativi, permettendo dunque anche una visita virtuale a palazzi abitualmente
chiusi al pubblico.
Percorsi nella Genova ottocentesca:
Una veduta
a 360°
Il Panorama di Genova dalla Loggia di levante del Palazzo del Principe di Nicolas Marie Joseph Chapuy (Parigi 1790 – 1858), litografia colorata ascrivibile alla prima metà
dell’Ottocento e conservata nella Collezione topografica del Centro DocSAI, riprodotta
ad altissima definizione, costituisce il punto di partenza per la consultazione suggestiva,
immediata e didascalica di materiale grafico, pittorico e fotografico di alcuni snodi della
città ottocentesca, modificati negli anni successivi, fino ad essere oggi irriconoscibili.
Gli approfondimenti proposti in questa sezione sono dedicati a: Lanterna, colle di San
Benigno, chiese di San Michele, San Tomaso e San Teodoro, Molo Vecchio, Ripa Maris,
Palazzo del Principe, il Castelletto, Arsenale e Darsena.
La città disegnata
da Luigi Garibbo
Una scelta di opere del vedutista genovese cui il CentroDocSAi ha dedicato una mostra
monografica nel 2011, consegna al visitatore una serie piacevole e inconsueta di immagini della città nell’Ottocento, di grande interesse artistico e topografico, accompagnati
da schede didattiche.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Legislazione
Ministero della giustizia
• DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34
Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate
nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, l’adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui
ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo10;
Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE
volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»; Visto l’articolo 31 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile»; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per
la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di
iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie
di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013
prot. n. 679;
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Legislazione
119
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i
modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni
previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.183, avente
ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione
in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più
attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011,
n. 183.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi
dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.183.
2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l’applicazione
dell’articolo 10, comma 9, della medesima legge.
Capo II
Conferimento ed esecuzione
dell’incarico professionale
Art. 3
Conferimento dell’incarico
1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti
richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società
obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.
Art. 4
Obblighi di informazione
1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire,
anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Legislazione
120
a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società
sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun
socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche
determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale
deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione
dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonchè l’elenco dei soci con
finalità d’investimento.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2
ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente
devono risultare da atto scritto.
Art. 5
Esecuzione dell’incarico
1. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria
direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari
attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.
In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi
dell’articolo 4, commi 2 e 3.
2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre
giorni dalla comunicazione del comma 1.
Capo III
Partecipazione alla società tra professionisti
Art. 6
Incompatibilità
1. L’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso
della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società
all’ordine di appartenenza.
2. L’incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio,
l’esclusione dello stesso, ovvero ilt rasferimento dell’intera partecipazione alla società tra
professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale
cui la società è iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di
reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta
riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Legislazione
121
in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti
e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità
d’investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile
anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il
collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare
per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
Art. 7
Iscrizione nel registro delle imprese
1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica
dell’incompatibilità di cui all’articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione
speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta
la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
3. L’iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558. Si applica l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Capo IV
Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare
Art. 8
Obbligo di iscrizione
1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti
presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
2. La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio
professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto
costitutivo.
Art. 9
Procedimento
1. La domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio
professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti
ed è corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano
iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
2.La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Legislazione
122
alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una
dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.
3. Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni
contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di
cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione
sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo
del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonchè degli eventuali soci iscritti
presso albi o elenchi di altre professioni.
4. L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese
su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
5.Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano
modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che
importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all’ordine o al collegio
competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione
speciale dell’albo o del registro.
Art. 10
Diniego d’iscrizione
1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d’iscrizione o di annotazione
per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio
professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società
professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per
iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo.
2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile
secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la
possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Art. 11
Cancellazione dall’albo
per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede,
nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società
non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal
momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine
previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
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Legislazione
123
Art. 12
Regime disciplinare della società
1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole
deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde
disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti
iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un
ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla
società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 2013
Il Ministro della giustizia Severino
Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 79
Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013
Pubblicato nella G.U. n.81 del 06/04/2013
Ministero dell’interno
• DECRETO 29 marzo 2013
Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato
ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Note: Pubblicato nella G.U. n.86 del 12/04/2013
• DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n.32
Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea
sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (G.U. n. 80 del 5-4-2013).
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
I testi integrali, qui non riportati, sono reperibili nel sito del Collegio
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Legislazione
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli
mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Relativo
ANNI e MESI
2012
2013
Marzo 2013
Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo
INDICI
(base 2010 = 100)
al mese di
dell’anno precedente
di due anni precedenti
Marzo
105,2
3,2
5,8
Aprile
105,7
3,2
5,9
Maggio
105,6
3,0
5,8
Giugno
105,8
3,1
6,0
Luglio
105,9
2,9
5,7
Agosto
106,4
3,1
5,9
Settembre
106,4
3,1
6,2
Ottobre
106,4
2,7
6,0
Novembre
106,2
2,4
5,7
Dicembre
106,5
2,4
5,7
Media
105,8
Gennaio
106,7
2,2
5,4
Febbraio
106,7
1,8
5,1
Marzo
106,9
1,6
4,9
Non si ritorna mai più indietro per l’eternità
ed il dopo è soltanto e sempre la conseguenza del prima.
Anonimo
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Rassegna stampa
125
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
126
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Rassegna stampa
In memoria
del Geom. Giuliano Iachini
geom. Arduino Repetto
U n’altra antica bandiera del nostro
Collegio è stata ammainata, lasciandoci il dolore per la scomparsa di un collega e caro amico.
Nato a Genova il 25/08/1927 Giuliano
Iachini si era diplomato all’Istituto Vittorio
Emanuele di Genova nell’anno 1958, iscrivendosi al Collegio nell’anno 1965 dopo essersi
occupato, quale tecnico progettista, presso
un’importante azienda nazionale specializzata
nel settore degli impianti di elevazione.
Professionista diligente seppe coniugare la
competenza tecnica col rigore deontologico.
Valente Topografo, apprezzato Consulente
Tecnico del Tribunale di Genova si specializzò
nell’estimo e nella tecnica legale.
Appassionato escursionista, il suo amore
per la montagna era nato e si sviluppò durante il servizio militare prestato nelle truppe
alpine al cui spirito di corpo rimase fedele
per tutta la vita.
Capitava di trovarlo con lo zaino affardellato sui monti liguri e soprattutto sui sentieri
che conducevano ai vari rifugi montani sulle
alte vette delle Alpi Valdostane ove, da anni,
soggiornava nelle vacanze estive.
Fu Dirigente del nostro Collegio, quale
solerte Consigliere, per tredici anni, dal 1975
al 1988, quando dovette ritirarsi per motivi
di salute.
In tale periodo effettuò specifica attività
quale esperto in talune Commissioni di lavoro.
Agli inizi degli anni ’80, ricoprì anche
l’incarico di Delegato alla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti.
Iscritto all’Associazione Nazionale Alpini
di Genova, delle cui attività sociali fu sempre
partecipe, vi ricoprì incarichi dirigenziali, finchè la condizione della salute glielo consentì.
Il giorno delle esequie, nella piccola e raccolta chiesa di San Barnaba, erano partecipi le
tante persone, amici, Colleghi Geometri - che
di Giuliano avevano conosciuta ed apprezzata
la esemplare capacità professionale e le doti
umane – e numerosi Alpini, schierati alla
meritata onoranza col Presidente di Sezione,
tutti commossi alle tristi e struggenti note del
“Silenzio” suonato dalla tromba.
Caro Giuliano, resterai nel nostro ricordo,
il tuo bonario sorriso ci mancherà e ti ringraziamo per quanto ci hai dato.
Il geometra ligure - N° 3/ 2013
Recensioni
“Realizzare una scala”
(regole di progettazione, tipologie,
materiali e finiture)
di Alessandra Pennisi
MAGGIOLI EDITORE – San Marino 2011 – pagine 116 – Prezzo € 20,00
geom. Liliana Olcese
L a scala è un elemento di collegamento verticale costituito da un
sistema architettonico che consente
a persone e cose di superare determinati dislivelli, internamente o esternamente ad una
costruzione. La scala si inserisce non solo come strumento che consente la mobilità verticale,
ma anche come elemento che caratterizza
un progetto e individua la logica distributiva
ideata secondo le esigenze di coloro che ne
usufruiscono.
I requisiti principali sono quelli che devono
rispettare la sicurezza, il benessere, l’interagibilità e la fruibilità senza tralasciare l’estetica.
La scala, infatti, da manufatto necessario per
il semplice collegamento tra piani, ha assunto
un’importanza architettonica che la colloca,
spesso, come elemento emergente all’interno
di una struttura. Si comprende come la sua
progettazione debba svilupparsi affinché gli
spazi serviti dalla stessa armonizzino e creino
ambienti confortevoli.
Il progetto della scala deve tenere conto
della sua integrazione nel fabbricato affinché
la stessa avvenga sia sotto l’aspetto funzionale
che sotto l’aspetto estetico senza limitarsi a
considerare l’elemento “scala” come un componente isolato puramente costruttivo. Il manuale “Realizzare una scala” fornisce regole,
tipologie e materiali affinché la scala sia creata
sulla base delle considerazioni sopradescritte.
Le regole per la progettazione iniziano con la
descrizione di tutti gli elementi che la costituiscono e le regole per il loro dimensionamento
(alzate, pedate, pianerottoli, rampe e pendenIl geometra ligure - N° 3/ 2013
za), oltre a fornire indicazioni sulla posizione
e forma, offrono garanzia prima di tutto per
la sicurezza e l’ergonomia. Il calcolo pratico
di una scala diritta ed a chiocciola, riportato
nel testo, contribuisce a chiarire le procedure
per il dimensionamento degli elementi che la
compongono. Diverse sono le tipologie che il
volume prende in considerazione sia per forma
sia per materiale utilizzato e, per ciascuna di
queste, ne descrive le caratteristiche, la più
appropriata collocazione e la migliore scelta
del materiale di finitura. Il volume si presenta
come “sintesi di progettazione” ed a tal fine
propone uno strumento per l’analisi necessaria
alla realizzazione di una scala partendo da
concetti basilari con alcuni approfondimenti
sui particolari costruttivi.
Visita il nostro sito
http://www.collegio.geometri.ge.it/
il geometra
ligure
3
luglio
agosto
settembre
2013
Tariffa Regime Libero:
“Poste Italiane S.p.A.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
In caso di mancato recapito restituire a:
Collegio Geometri Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova
che si impegna al pagamento della tariffa
Contiene I.R.