20120521-5000-Masterdoku-Einigung UK-IT_final

Transcript

20120521-5000-Masterdoku-Einigung UK-IT_final
Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali
bilaterali
1
Situazione di partenza e antecedenti....................................................................... 2
2
Punti salienti dell’accordo........................................................................................ 4
3
Posizione dell’Associazione svizzera dei banchieri ............................................... 6
4
Domande e Risposte ................................................................................................ 7
4.1
Aspetti generali / Conseguenze per i clienti ......................................................... 7
4.2
Imposta liberatoria retroattiva............................................................................. 10
4.2.1
Regolarizzazione anonima tramite imposta liberatoria ................................ 10
4.2.2
Autodenuncia senza conseguenze penali e notifica volontaria.................... 11
4.2.3
Notifica volontaria ....................................................................................... 12
4.3
Imposta liberatoria per il futuro........................................................................... 13
4.3.1
Ritenuta anonima a titolo liberatorio dell’imposta alla fonte
(imposta liberatoria) ................................................................................... 13
4.3.2
Notifica volontaria ....................................................................................... 14
4.4
Domande generali sull’accordo .......................................................................... 16
4.5
Domande relative alle conseguenze per la piazza finanziaria svizzera
e le banche ........................................................................................................ 19
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
1
1 Situazione di partenza e antecedenti
Il settore bancario svizzero fornisce il proprio apporto al benessere del paese, generando il
6,7% del prodotto interno lordo. Le banche contribuiscono al gettito fiscale nella misura di
quasi il 10% e offrono circa 142 000 posti di lavoro qualificati sul territorio nazionale. Una
componente essenziale di tale prestazione è la legittima tutela della sfera privata dei clienti
per quanto attiene alle questioni finanziarie. In considerazione di ciò la Svizzera ha profuso
un profondo impegno al fine di evitare qualsiasi abuso a livello internazionale, implementando procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale e formule di cooperazione fondate su accordi multilaterali e bilaterali, come il recente accoglimento
dell’articolo 26 del modello di convenzione OCSE. Le banche svizzere hanno sempre sostenuto gli sforzi compiuti dalla Svizzera in questo senso e hanno messo in pratica tutti i
provvedimenti adottati.
Da tempo, infatti, nell’ambito delle attività bancarie transfrontaliere sorgono diversi problemi e questioni che si ripercuotono negativamente sulle importanti relazioni politiche ed
economiche bilaterali. In risposta a tali sviluppi, dal 2009 l’Associazione svizzera dei banchieri promuove la «Strategia della piazza finanziaria 2015», che costituisce parte integrante del futuro orientamento dei mercati finanziari svizzeri, pubblicato dal governo della
Confederazione alla fine del 2009. Tale strategia poggia su quattro pilastri.
•
Regolarizzazione quale strumento per creare e rafforzare la fiducia
La fiducia nutrita dalla clientela estera nei confronti della certezza del diritto svizzero e
del dovere di lealtà dei banchieri svizzeri, costruita con cura nel corso degli anni, esige
che la regolarizzazione dei beni patrimoniali finora non dichiarati sia il punto centrale di
ogni soluzione futura con l’estero.
•
Concentrazione sul patrimonio dichiarato
In futuro le banche svizzere si concentreranno sull’acquisizione e la gestione di patrimoni dichiarati al fisco. Tale obiettivo trova supporto nell’accoglimento dello standard
globale previsto dall’articolo 26 del modello di convenzione OCSE sulla doppia imposizione, che prevede un’assistenza amministrativa su richiesta per tutti i reati fiscali. Viene così a cadere, per i paesi esteri, la differenza tra frode fiscale ed evasione fiscale.
•
Tutela della sfera privata rimane importante
La strategia della piazza finanziaria preserva il ruolo preminente della tutela della sfera
privata in seno al diritto svizzero e consente di combattere o prevenire ogni reato di natura fiscale. L’Associazione svizzera dei banchieri si oppone con fermezza allo scambio automatico di informazioni e ha sviluppato, quale alternativa equivalente, il modello
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
2
di una soluzione globale fondata su un’imposta liberatoria. In questo modo è possibile
registrare tutti i redditi patrimoniali e tutti gli utili di capitale imponibili conformemente al
diritto fiscale vigente nel relativo Stato contraente, trattenere le imposte dovute e trasmetterle, in forma anonima, alle autorità tributarie competenti.
•
Crescita e accesso al mercato
Per l’economia svizzera è essenziale potersi avvalere di una piazza finanziaria solida.
A tal fine un requisito indispensabile è la crescita, che può essere raggiunta unicamente con il miglioramento costante della capacità concorrenziale. La responsabilità ricade
in primo luogo sulle banche stesse, che possono e devono dare quotidianamente prova dei vantaggi offerti alla clientela in tutti gli ambiti operativi, per distinguersi così dagli
altri poli finanziari. In un’ottica internazionale, come contropartita per l’imposta liberatoria, è necessario ottimizzare l’accesso al mercato per i servizi finanziari dalla Svizzera
e abbattere le discriminazioni bilaterali esistenti.
Per salvaguardare la fiducia della clientela estera nelle banche svizzere, conquistata con
anni di intenso lavoro, e per disciplinare gli aspetti bilaterali in materia fiscale ancora in via
di definizione, in estate 2011 il governo svizzero ha siglato un accordo con la Gran Bretagna che risolve le questioni in sospeso in ambito fiscale nell’interesse reciproco e in quello
dei clienti interessati. Un accordo comparabile era stato siglato con la Germania qualche
settimane prima Nella primavera 2012 l’accordo è stato sottoscritto, integrando un protocollo aggiuntivo volto a garantire la compatibilità con il diritto UE.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
3
2 Punti salienti dell’accordo
Regolarizzazione delle pendenze passate
•
I clienti hanno due possibilità per procedere alla regolarizzazione dei beni patrimoniali
non dichiarati depositati presso banche svizzere:
o
Corresponsione di un pagamento forfettario una tantum.
o
Notifica volontaria alle autorità britanniche mediante autodenuncia senza conseguenze penali.
•
La regolarizzazione avviene tramite un pagamento una tantum in forma anonima.
•
Questa procedura ha carattere liberatorio: i clienti bancari adempiono così ai propri
obblighi fiscali in Gran Bretagna.
•
Per la determinazione dell’ammontare del pagamento unico viene applicata un’aliquota
fiscale nominale massimale pari al 41%. Si stima che l’importo effettivo da corrispondere sia compreso tra il 21% e il 25% del patrimonio complessivo.
Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere
•
Le banche svizzere s’impegnano a effettuare un pagamento anticipato di CHF 500
milioni a dimostrazione della volontà di mettere in pratica lo spirito e la lettera degli accordi. Detto acconto sarà pagato dopo l’entrata in vigore dell’accordo e computato
successivamente con i pagamenti unici (importi di regolarizzazione) versati dai clienti
bancari coinvolti.
Imposta liberatoria per il futuro
•
Con cadenza annuale, le banche detraggono in forma anonima dai redditi patrimoniali
un importo pari all’imposta sul reddito britannico.
•
La deduzione di tale imposta alla fonte ha carattere liberatorio.
•
L’aliquota fiscale totale è pari, conformemente al diritto tributario britannico, al 48% per
i proventi da interessi, al 40% per i dividendi, al 27% per gli utili di capitale e al 40%
per le eredità.
Misure di controllo del sistema
•
Le autorità fiscali britanniche hanno il diritto di procedere alla verifica della corretta applicazione della propria imposta liberatoria da parte della Svizzera per mezzo di richieste a campione. Tuttavia, le autorità fiscali britanniche dovranno ricorrere all’assistenza
amministrativa prevista dall’articolo 26 del modello di convenzione OCSE per ottenere
ulteriori informazioni sui conti e depositi che sono stati identificati.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
4
Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione dell’accesso al
mercato
Le banche svizzere possono presentarsi sul mercato britannico a condizioni agevolate.
Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti
La regolarizzazione tutela i clienti, le banche e i loro collaboratori dal perseguimento penale.
Astensione dall’utilizzo di dati rubati in futuro
La Gran Bretagna si è impegnata a non utilizzare in futuro le informazioni ottenute dai
supporti in suo possesso recanti dati acquisiti illegalmente per intentare procedimenti giudiziari contro le banche svizzere o i loro collaboratori.
Regolarizzazione delle
pendenze passate
Imposta liberatoria per il
futuro
Patrimoni dichiarati
Regolarizzazione
anonima –
Variante standard
Autodenuncia senza
conseguenze penali
Notifica volontaria
il cliente avvisa la
banca
Autorizzazione
scritta del
cliente
Liberatoria
anonima –
Variante standard
Notifica volontaria
il cliente avvisa la
banca
no
no
il cliente comunica che
desidera venga fatta
una notifica alle
autorità britanniche
Autorizzazione
scritta del
cliente
Autorizzazione
scritta del
cliente
no
ja
si
si
la banca notifica i
valori patrimoniali
all‘AFC
la banca notifica i
valori patrimoniali
all‘AFC
L’AFC ne dà notifica
alle autorità britanniche
Detrazione una
tantum automatica
retroattiva in forma
anonima
L’AFC ne dà notifica
alle autorità britanniche
si
la banca notifica i
valori patrimoniali
all‘AFC
Addebito annuo
automatico in forma
anonima sulla base
dell’imposta sul reddito
britannico
L’AFC ne dà notifica
alle autorità britanniche
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
5
3 Posizione dell’Associazione svizzera dei banchieri
•
L’Associazione svizzera dei banchieri accoglie con soddisfazione la firma dell’accordo
in materia fiscale tra la Gran Bretagna e la Svizzera.
•
Il presente trattato internazionale rappresenta una tappa fondamentale nell’attuazione
della strategia della piazza finanziaria 2015.
o
Incarna nel suo complesso un buon compromesso, frutto di negoziazioni.
L’accesso al mercato, migliorato bilateralmente, offre alle banche svizzere nuove opportunità di crescita.
o
I clienti di banche svizzere soggetti a imposizione fiscale in Gran Bretagna beneficiano di un ponte verso la legalità fiscale, salvaguardando al tempo stesso
la propria sfera finanziaria privata.
o
La Gran Bretagna percepisce entrate fiscali in modo rapido e non burocratico.
•
Gli elementi della soluzione sono identici a quelli della Germania.
•
L’Associazione svizzera dei banchieri riconosce il profondo impegno profuso dal governo della Confederazione e in particolare dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) in sede di negoziazione del trattato.
•
L’Associazione svizzera dei banchieri si adopera affinché le banche portino a termine
l’attuazione tecnica dell’accordo fiscale a basso costo entro il 2013 e vi si attengano.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
6
4 Domande e Risposte
4.1 Aspetti generali / Conseguenze per i clienti
A quali clienti si riferisce l’imposta liberatoria?
L’accordo concerne unicamente le persone fisiche con domicilio in Gran Bretagna. Sono
comprese anche le persone fisiche con domicilio in Gran Bretagna che detengono in via
indiretta valori patrimoniali in Svizzera, ad esempio tramite un trust, una fondazione o
un’altra società di sede di cui sono beneficiari effettivi.
L’ accordo si applica anche ai «non UK domiciled individuals» (soggetti non domiciliati nel Regno Unito o «non-dom»)?
In linea di principio, i non-dom che risiedono in Gran Bretagna sono interessati dal’ accordo. Al fine di tener conto adeguatamente del loro speciale status fiscale ai sensi del diritto
inglese, sono state emesse disposizioni particolari. In determinate circostanze possono
delinearsi dei casi di persone soggette al’ accordo ma per le quali non si profila alcuna
conseguenza.
Quali disposizioni sono previste dall’accordo nel caso dei non-dom per quanto riguarda la regolarizzazione del passato?
Un non-dom ha le seguenti possibilità:
•
Opt-out: il cliente non-dom conferma alla banca di non voler usufruire di nessuna delle
seguenti opzioni (autotassazione, metodo del capitale, divulgazione). In questo caso
non saranno effettuati né un pagamento alla Gran Bretagna né una divulgazione.
•
Autotassazione: il cliente non-dom che abbia averi non ancora tassati dichiara alla
propria banca il reddito soggetto alla convenzione. Questi averi sono tassati successivamente mediante un pagamento una tantum su base anonima.
•
Metodo del capitale: il cliente non-dom può regolarizzare il suo patrimonio mediante un
pagamento una tantum.
•
Divulgazione: il cliente non-dom autorizza la banca a trasmettere tutti i dati rilevanti,
compresa la propria identità e relazione di conto, alle autorità fiscali britanniche.
Il cliente che sceglie la possibilità opt-out non ha più alcun obbligo riguardo al’accordo.
Non avrà luogo né un pagamento unico né una divulgazione alle autorità britanniche. In
altri termini, questi clienti esulano dal’ accordo.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
7
Che cosa prevede l’accordo per il futuro nel caso dei clienti non-dom?
I non-dom saranno responsabili soltanto delle tasse dovute su interessi, dividendi, altri
redditi (ai sensi della definizione della convenzione) e utili di capitale nella misura in cui:
•
il reddito deriva da una fonte britannica;
•
il reddito non deriva da una fonte britannica ma viene trasferito in Gran Bretagna.
Per i clienti non-dom, solo i redditi summenzionati rientrano nella convezione. Tutti gli altri
redditi rimangono esclusi.
Come ci si deve regolare con l’imposta di successione di clienti non-dom?
Se un cliente non-dom muore, in genere non viene effettuata alcuna ritenuta d’imposta
tranne nel caso in cui il diritto britannico imponga un’imposta di successione in forza di
determinati presupposti contingenti.
Quali valori patrimoniali vengono regolarizzati in virtù dell’accordo?
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo i valori in conto e in deposito detenuti in
Svizzera dai clienti sopraindicati.
Sono interessati anche i valori patrimoniali detenuti presso Postfinance?
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo tutti i beni patrimoniali (valori in conto e
in deposito) affidati dai clienti sopraindicati a banche, commercianti di valori mobiliari, Postfinance o eventualmente a gestori patrimoniali.
Come devono comportarsi i clienti interessati?
Per il momento le disposizioni dell’accordo non richiedono alcuna necessità d’intervento
immediato da parte dei clienti. Il trattato deve essere prima sottoscritto e ratificato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Dopo l’entrata in vigore (prevista per il 1° gennaio 2013), ciascun cliente ha cinque mesi di tempo per scegliere tra le seguenti opzioni:
•
Regolarizzazione delle pendenze passate:
o
Regolarizzazione anonima tramite imposta liberatoria una tantum.
o
Autodenuncia alle autorità tributarie britanniche senza conseguenze penali e notifica volontaria all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
o
Per i clienti bancari che hanno già adempiuto ai propri obblighi fiscali: notifica volontaria all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
8
•
Imposta liberatoria per il futuro:
o
Imposta alla fonte annua in forma anonima a titolo liberatorio (imposta liberatoria), oppure
o
notifica volontaria all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Qualora il cliente non indichi nessuna delle opzioni sopra menzionate, viene automaticamente applicata l’imposta liberatoria.
Nel caso in cui il cliente desideri rinunciare a questa vantaggiosa soluzione, dovrà probabilmente ritirare il proprio patrimonio dalla Svizzera entro il 31 maggio 2013. Le banche
svizzere non gli forniranno tuttavia alcun supporto attivo.
Il segreto bancario viene meno se il cliente opta per l’imposta liberatoria?
No, affatto. La banca addebita al cliente l’imposta liberatoria dovuta e versa l’importo
all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che a sua volta lo trasmette alle
autorità tributarie britanniche. Il processo di controllo è esclusivamente di competenza
dell’AFC e non prevede in alcun momento il coinvolgimento delle autorità estere. Questa
soluzione permette non solo di preservare la legittima tutela della sfera finanziaria privata
ma, a lungo termine, anche di rafforzarla.
In quale valuta vengono calcolate le imposte prelevate?
Il calcolo viene eseguito in GBP per ridurre al minimo le oscillazioni valutarie.
I clienti possono essere chiamati a rispondere di reati fiscali nonostante la regolarizzazione?
La regolarizzazione solleva i clienti, le banche svizzere e i loro collaboratori da qualsiasi
perseguibilità penale o responsabilità pecuniaria per reati fiscali, a condizione che prima
della sottoscrizione dell’accordo non sussistesse alcun indizio per avviare un procedimento penale.
Come fa il cliente bancario a dimostrare di avere regolarizzato il proprio patrimonio
in Svizzera in caso di richieste al riguardo?
La banca rilascia al cliente un’attestazione delle imposte trattenute che può essere prodotta come prova in caso di richiesta ed è riconosciuta dalle autorità tributarie britanniche.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
9
4.2 Imposta liberatoria retroattiva
La clientela bancaria può regolarizzare i propri patrimoni non dichiarati secondo le modalità descritte di seguito.
4.2.1 Regolarizzazione anonima tramite imposta liberatoria
In cosa consiste la regolarizzazione anonima?
La regolarizzazione dei valori patrimoniali non ancora dichiarati avviene tramite un pagamento una tantum. L’importo viene determinato dalle banche in modo forfettario e dedotto
dal patrimonio del cliente.
Come può sapere il cliente quale sarà concretamente l’importo da corrispondere?
La Gran Bretagna e la Svizzera hanno negoziato un’aliquota fiscale nominale massimo di
41%, che va tuttavia rigorosamente differenziata dall’onere fiscale effettivo a carico del
cliente. A causa del meccanismo di calcolo utilizzato (che prende ad esempio in considerazione la prescrizione), per la maggior parte dei clienti l’imposizione fiscale sarà presumibilmente compresa tra il 21% e il 25% del patrimonio complessivo.
L’importo da corrispondere per la regolarizzazione dei patrimoni in essere viene calcolato
per ciascun cliente in funzione delle aliquote fiscali definite dall’accordo. A tempo debito i
clienti interessati riceveranno informazioni dettagliate dai propri consulenti.
I clienti che desiderano ricorrere a questa opzione devono attivarsi già ora?
Poiché la regolarizzazione anonima è contemplata come variante standard, per il momento l’accordo non comporta alcuna necessità d’intervento da parte dei clienti bancari. Entro
un termine di due mesi dall’entrata in vigore dell’accordo la banca provvederà a contattare
i clienti per informarli in merito ai passi successivi. Le questioni fiscali rimangono in ogni
caso di pertinenza del cliente.
Quando si procede all’addebito dell’imposta liberatoria retroattiva?
Cinque mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo (presumibilmente il 31 maggio 2013), le
banche addebiteranno l’importo dovuto sul conto del cliente e gli rilasceranno
un’attestazione della ritenuta d’imposta. Il cliente può contestare detta attestazione.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
10
Il cliente riceve una conferma attestante il pagamento una tantum dell’imposta liberatoria?
Sì, la banca rilascia al cliente un’attestazione dell’avvenuto pagamento una tantum
dell’imposta liberatoria, che può essere prodotta come prova in caso di richiesta ed è riconosciuta dalle autorità tributarie britanniche.
Cosa accade se al momento dell’addebito non è disponibile sufficiente liquidità sul
conto del cliente?
Qualora il cliente opti per la regolarizzazione anonima, è tenuto ad accertarsi che al momento della ritenuta d‘imposta sia disponibile sufficiente liquidità. Nel caso in cui la liquidità
sul conto non copra l’importo complessivo della ritenuta d‘imposta, la banca informa il cliente del saldo insufficiente e gli concede un determinato termine per provvedere a incrementare l’avere in conto. Gli fa inoltre presenti le conseguenze di un eventuale saldo insufficiente allo scadere del termine fissato. Se dopo questo termine fisso il conto risulta ancora scoperto, la banca adotta una procedura analoga alla notifica volontaria, inoltrando
all’AFC le informazioni del caso sul cliente.
4.2.2 Autodenuncia senza conseguenze penali e notifica volontaria
In cosa consiste l’autodenuncia senza conseguenze penali?
In alternativa alla regolarizzazione anonima, i clienti bancari possono optare per
un’autodenuncia alle autorità britanniche con esclusione della perseguibilità penale. In
questo caso ne risulta un obbligo di dichiarare il patrimonio in Gran Bretagna con effetto
retroattivo.
Come devono comportarsi i clienti che scelgono questa opzione?
Ai fini delle pratiche fiscali in Svizzera, il cliente informa la banca del ricorso
all’autodenuncia in Gran Bretagna senza conseguenze penali, autorizzandola altresì per
iscritto a notificare i valori patrimoniali da essa gestiti all’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie britanniche.
In assenza dell’autorizzazione alla divulgazione dei dati, la banca è tenuta ad adottare una
procedura analoga a quella prevista per l’imposta liberatoria retroattiva, trattenendo
l’importo dovuto e inoltrandolo all’AFC.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
11
Quali dati vengono trasmessi dall’AFC alle autorità tributarie britanniche competenti?
Una volta ottenuta l’autorizzazione scritta del cliente, la banca ne trasmette all’AFC il nominativo, la data di nascita e il domicilio, il nome dell’istituto di credito, il numero di conto /
codice IBAN e l’ammontare del patrimonio a fine anno, per ogni anno non caduto in prescrizione.
Al cliente viene rilasciata una copia della notifica trasmessa dalla banca all’AFC?
La banca rilascia al cliente un’attestazione recante i dettagli delle informazioni trasmesse
all’AFC (nominativo, data di nascita e domicilio del cliente, nome dell’istituto di credito,
numero di conto / codice IBAN e ammontare del patrimonio a fine anno per ogni anno non
caduto in prescrizione).
4.2.3 Notifica volontaria
In cosa consiste la notifica volontaria?
Questa opzione è disponibile per la clientela bancaria che in passato ha adempiuto ai propri obblighi fiscali in Gran Bretagna.
Come devono comportarsi i clienti che scelgono questa opzione?
Il cliente comunica alla banca che desidera venga fatta una notifica alle autorità britanniche competenti. A tale scopo autorizza la banca per iscritto a denunciare i valori patrimoniali da essa gestiti all’AFC che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie britanniche.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
12
4.3 Imposta liberatoria per il futuro
In cosa consiste l’imposta liberatoria per il futuro?
Nell’ambito dell’imposta liberatoria per il futuro, la tassazione dei redditi patrimoniali (interessi, dividendi, altri proventi e utili da vendite) viene regolata in forma anonima con la ritenuta di un importo corrispondente all’imposta sul reddito britannico.
Come può sapere il cliente quale sarà concretamente l’importo da corrispondere?
Viene applicata l’aliquota dell’imposta sul reddito britannico attualmente in vigore in Gran
Bretagna. L’aliquota fiscale ammonta al 48% per i proventi da interessi, al 40% per i dividendi, al 27% per gli utili di capitale e al 40% per le eredità. La ritenuta d‘imposta avviene
in forma anonima.
In futuro, i clienti bancari potranno regolare la tassazione dei propri redditi patrimoniali in
base alle modalità descritte di seguito.
4.3.1 Ritenuta anonima a titolo liberatorio dell’imposta alla fonte (imposta liberatoria)
In cosa consiste la ritenuta anonima?
In base ai dati della clientela in suo possesso, la banca preleva gli importi fiscali dovuti e li
versa interamente all’AFC, escludendo la possibilità di risalire all’identità dei singoli clienti.
L’AFC versa a sua volta gli importi alle autorità tributarie britanniche competenti.
Come devono comportarsi i clienti che scelgono questa opzione?
Poiché la ritenuta anonima a titolo liberatorio è contemplata come variante standard e viene calcolata ed effettuata automaticamente dalla banca, per il momento non sussiste alcuna necessità d’intervento da parte dei clienti bancari. Due mesi dopo l’entrata in vigore
dell’accordo la banca provvederà a contattare i clienti per informarli in merito ai passi successivi.
Il cliente riceve in futuro un estratto attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta
liberatoria?
Sì, al cliente viene rilasciata con cadenza annuale un’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta liberatoria per ogni anno fiscale, valida ai fini tributari e accettata dalle autorità britanniche.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
13
4.3.2 Notifica volontaria
Il cliente può autorizzare la banca a notificare all’AFC i redditi generati dal suo patrimonio
gestito in Svizzera. L’AFC inoltra quindi tali informazioni alle autorità britanniche competenti.
Come devono comportarsi i clienti che scelgono questa opzione?
Il cliente comunica alla banca che desidera venga fatta una notifica alle autorità britanniche competenti. A tal fine autorizza per iscritto la banca a trasmettere le informazioni del
caso (nominativo, data di nascita e domicilio del cliente, nome dell’istituto di credito, numero di conto / codice IBAN, anno fiscale di riferimento e ammontare complessivo dei redditi)
all’AFC che a sua volta le inoltra alle autorità tributarie britanniche.
In assenza dell’autorizzazione alla divulgazione dei dati, la banca è tenuta ad adottare una
procedura analoga a quella prevista per l’imposta liberatoria, trattenendo l’importo dovuto
e inoltrandolo all’AFC.
Che cosa deve fare il cliente in caso di successione ereditaria?
In caso di successione ereditaria, gli eredi possono optare per il versamento di un’imposta
calcolata all’aliquota marginale del 40% qualora vogliano regolarizzare l’eredità in forma
anonima oppure possono dichiarare l’eredità alle autorità britanniche e sottoporsi alla tassazione direttamente in Gran Bretagna.
Il cliente riceve in futuro un estratto recante i dati notificati?
Sì, al cliente viene rilasciata ogni anno a scopo informativo un’attestazione recante gli importi notificati.
Il cliente ha la possibilità di far compensare i riporti delle perdite di un conto con gli
utili di un altro conto, come in Gran Bretagna?
Il cliente può accreditare perdita con guadagno, se entrambi sono detenuti presso la stessa banca. Un aggio delle perdite (carry forward) è possibile.
Una banca in Svizzera terrà in considerazione un eventuale «certificato di non imposizione», rinunciando alla ritenuta dell’imposta liberatoria?
La ritenuta d’imposta viene meno solamente qualora il cliente autorizzi la banca a effettuare una notifica alle autorità tributarie britanniche. In assenza di un’autorizzazione in tal
senso la banca procede automaticamente alla ritenuta dell’imposta liberatoria.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
14
Le imposte alla fonte estere su dividendi e interessi vengono computate all’imposta
liberatoria?
Ai fini della ritenuta dell’imposta liberatoria, le imposte alla fonte estere non recuperabili
(cosiddette imposte residuali) vengono considerate alla luce delle convenzioni di doppia
imposizione vigenti tra gli Stati terzi e la Gran Bretagna. Ne consegue che verrà ritenuta
solo l’eventuale differenza positiva tra l’imposta liberatoria dovuta e l’imposta alla fonte non
recuperabile già corrisposta.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
15
4.4 Domande generali sull’accordo
Con questo accordo le banche non violano il dovere di lealtà nei confronti dei clienti?
Le questioni fiscali sono sempre state, e continueranno a essere, di pertinenza esclusiva
del cliente e non della sua banca. Con l’introduzione dell’imposta liberatoria la Svizzera
offre ai clienti bancari esistenti una procedura agevolata per la regolarizzazione delle loro
pendenze passate, garantendo al contempo la tutela della sfera privata. Effettuando la
ritenuta d’imposta sui redditi patrimoniali futuri in modo automatico e anonimo, la banca
preserva infatti la sfera privata del cliente e rende superfluo qualsiasi intervento di
quest’ultimo ai fini della tassazione.
Come verrà controllato il rispetto dell’accordo?
Come nel caso della fiscalità del risparmio UE, sarà l’AFC a sorvegliare l’osservanza
dell’accordo da parte delle banche per mezzo di controlli.
Che cosa s’intende per controllo del sistema da parte delle autorità tributarie britanniche?
Le autorità tributarie britanniche hanno il diritto di procedere alla verifica della corretta applicazione dell’imposta liberatoria da parte delle banche svizzere per mezzo di richieste a
campione. Tale attività di controllo del sistema deve essere considerata in rapporto
all’intero pacchetto di misure che offre al cliente bancario l’opportunità di regolarizzare in
forma anonima le proprie pendenze passate e di usufruire anche per il futuro della protezione della sfera privata nell’adempimento dei propri obblighi fiscali.
Le autorità britanniche possono presentare al massimo 500 richieste all’anno, in cui devono obbligatoriamente indicare il nominativo del cliente e il sospetto fondato di irregolarità
fiscali. In questo modo si escludono le cosiddette richieste indiscriminate («fishing expedition»). Non è invece necessario indicare nella richiesta il nome della banca. Sono ammesse solamente richieste riferite al futuro, ovvero a valori patrimoniali di nuovo conferimento
in Svizzera. I valori patrimoniali privati regolarizzati tramite il pagamento una tantum non
possono più essere oggetto di richiesta. Qualora la domanda soddisfi tali requisiti, le autorità svizzere ricercano e notificano esclusivamente le relazioni bancarie in essere, senza
tuttavia rivelare ulteriori dettagli quali, ad esempio, il saldo del conto. Il cliente bancario
può adire le vie legali britanniche. Se desiderano ricevere ulteriori informazioni sulle relazioni bancarie notificate, le autorità britanniche sono tenute a presentare una normale domanda di assistenza amministrativa secondo la convenzione di doppia imposizione. In
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
16
questo caso il cliente bancario può adire tutte le vie legali svizzere. La domanda di assistenza amministrativa deve essere conforme allo standard OCSE 26.
Che cosa s’intende per pagamento in acconto?
Le banche svizzere s’impegnano a corrispondere un pagamento anticipato di CHF 500
milioni a dimostrazione della volontà di attuare lo spirito e la lettera dell’accordo. Detto
acconto sarà pagato dopo l’entrata in vigore dell’accordo e successivamente computato ai
pagamenti una tantum (importi di regolarizzazione) corrisposti dai clienti bancari.
Come viene ripartito il pagamento in acconto tra le banche?
Le banche hanno concordato reciprocamente chi partecipa in quale misura al pagamento
in acconto. L’altezza individuale si attiene al volume di affare con il gruppo di clienti coinvolto il 31 dicembre 2010.
Ciascuna banca decide a propria discrezione la modalità di finanziamento del pagamento
in acconto.
Qual è la prossima tappa? È previsto un calendario?
Una volta parafato e sottoscritto il trattato, verrà istruito l’iter parlamentare. In Svizzera le
decisioni parlamentari sono soggette a referendum facoltativo. L’Associazione svizzera dei
banchieri auspica una rapida conclusione dell’iter parlamentare. In caso di ratifica,
l’accordo entrerà in vigore all’inizio del 2013.
È possibile revocare l’accordo in un secondo momento?
Ogni parte contraente può revocare l’accordo rispettando un preavviso di due anni. Essendo stato siglato nell’interesse di entrambi i paesi, è lecito ipotizzarne una lunga durata.
Inoltre, la Gran Bretagna riconosce espressamente che l’accordo rappresenta
un’alternativa equivalente allo scambio automatico di informazioni conformemente alla
direttiva UE sulla fiscalità del risparmio.
Cosa accade se la Gran Bretagna modifica in futuro le aliquote fiscali?
Nell’accordo sono statuite le aliquote fiscali attualmente in vigore in Gran Bretagna. In caso di modifica delle suddette aliquote nel diritto britannico, la Svizzera adotterà simultaneamente le nuove aliquote.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
17
Come si concilia l’introduzione dell’imposta liberatoria con la fiscalità del risparmio
UE?
L’accordo fiscale è compatibile con il diritto UE. La fiscalità del risparmio UE del 35% trova
applicazione anche in futuro, a cui si aggiunge un pagamento a titolo liberatorio del 13%.
Ciò garantisce che i contribuenti britannici regolino le imposte a loro carico sui proventi da
interessi adempiendo così ai propri obblighi fiscali. Il tasso concordato del 48% resta pertanto invariato.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
18
4.5 Domande relative alle conseguenze per la piazza finanziaria svizzera
e le banche
Qual è il significato dell’intesa per la piazza finanziaria svizzera?
Siamo convinti che l’accordo lancerà un importante segnale e offrirà alla Svizzera la possibilità di attuare la sua strategia lungimirante per quanto riguarda la piazza finanziaria.
Entrambe le parti hanno accettato di equiparare in modo duraturo l’imposta liberatoria allo
scambio automatico di informazioni.
La soluzione della Svizzera potrebbe quindi diventare per gli altri Stati una sorta di benchmark internazionale nell’ambito della cooperazione fiscale.
La nuova regolamentazione avrà un impatto negativo sulla competitività della piazza
finanziaria?
Al contrario, la piazza finanziaria ha la possibilità di riorientarsi e di crescere partendo da
una posizione di forza. La proiezione internazionale, la profonda conoscenza dei mercati
dei capitali e la qualità dei servizi, unite all’elevato grado di stabilità della Svizzera, non
potranno che favorire ulteriormente lo «swiss banking».
L’offshore banking ha ancora un futuro?
La piazza finanziaria svizzera gode tuttora di un’elevata attrattiva. I valori chiave su cui si
fonda – stabilità, universalità, responsabilità ed eccellenza – sono i capisaldi di un successo sostenibile. Grazie all’intesa raggiunta i clienti interessati godranno di una certezza del
diritto ancora maggiore e potranno, se non l’hanno ancora fatto, investire il loro patrimonio
in Svizzera in modo fiscalmente conforme.
Quale sarà l’ammontare dei capitali che verranno regolarizzati?
Non siamo in grado di fornire dati al riguardo. L’importo dipende dall’entità dei patrimoni
non dichiarati, finora sconosciuta, e dalla disponibilità dei clienti alla regolarizzazione.
Quanti clienti opteranno per la regolarizzazione anonima e quanti per l’autodenuncia
senza conseguenze penali?
È difficile fornire una stima. I clienti sono liberi di decidere.
Pensate che alcuni capitali verranno trasferiti all’estero?
Un pronostico è alquanto difficile. Riteniamo che le condizioni dell’accordo e i vantaggi
della piazza finanziaria svizzera agiranno da deterrente contro deflussi di capitale.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
19
Quanto costerà alle banche svizzere l’attuazione dell’imposta liberatoria?
Prevediamo almeno un importo in CHF che si aggirerà attorno alla fascia intermedia delle
centinaia di milioni.
Una volta noti tutti i parametri dell’imposta liberatoria, sarà possibile elaborarne
l’attuazione tecnica. Poiché il panorama bancario svizzero è estremamente eterogeneo
(dimensioni degli istituti, ambiti operativi, quota di clienti dalla Gran Bretagna), gli sforzi
necessari varieranno notevolmente da istituto a istituto. Le banche verranno tuttavia sgravate grazie a servizi opzionali attualmente messi a punto da SIX Group in stretta collaborazione con l’Associazione svizzera dei banchieri.
L’Associazione svizzera dei banchieri s’impegna a favore di soluzioni applicabili nell’intero
settore e collabora attivamente al loro sviluppo, affinché i costi derivanti dall’attuazione
dell’imposta liberatoria si mantengano entro limiti proporzionali soprattutto per le banche di
piccole e medie dimensioni.
Prevedete un consolidamento del settore bancario svizzero?
È difficile formulare previsioni sugli effetti dell’accordo. Riteniamo che le condizioni
dell’intesa e i vantaggi offerti dalla piazza finanziaria svizzera, quali l’elevata certezza del
diritto e l’agevolazione dell’accesso al mercato, rafforzeranno l’attrattiva del settore bancario elvetico.
In cosa consiste l’agevolazione dell’accesso al mercato britannico?
Le banche svizzere possono presentarsi sul mercato britannico a condizioni agevolate.
Qual è l’aumento del volume di attività che vi attendete dal miglioramento
dell’accesso al mercato?
Attualmente non è possibile rispondere a questa domanda. Il migliore accesso al mercato
schiude tuttavia alle banche svizzere nuovi campi di attività e offre pertanto interessanti
opportunità di crescita.
Con l’accordo presente ritenete che sia definitivamente tramontata l’eventualità di
un accordo con l’UE in materia di servizi finanziari?
Il presente trattato non tocca il diritto UE, dal momento che si tratta di misure nazionali.
In quanto economia aperta, la Svizzera continuerà a impegnarsi a tutti i livelli per un accesso al mercato privo di discriminazioni dei suoi beni e servizi.
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
20
L’UE propende più per lo scambio automatico di informazioni. Secondo voi come
reagirà?
I membri dell’UE sono liberi di sottoscrivere accordi bilaterali con Stati terzi purché non
violino il diritto comunitario. Riteniamo che i paesi che sigleranno questo tipo di accordo
con la Svizzera s’impegneranno a livello dell’Unione per far sì che l’imposta liberatoria
venga considerata una soluzione equivalente in modo duraturo allo scambio automatico di
informazioni.
La Gran Bretagna può introdurre lo scambio automatico di informazioni in un secondo momento?
L’accordo riconosce in modo duraturo l’imposta liberatoria come una soluzione equivalente
allo scambio di informazioni. Questa soluzione permette non solo di preservare la legittima
tutela della sfera finanziaria privata ma, a lungo termine, anche di rafforzarla.
La Svizzera negozierà una soluzione simile anche con altri paesi?
La Svizzera ha siglato un accordo simile con la Germania il 10 agosto 2011. Da parte nostra auspichiamo l’attuazione di una soluzione equivalente anche con altri paesi europei
che hanno già manifestato interesse in questo senso.
****
Informazioni sull’accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali - 21 maggio 2012
21