provvedimento - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Transcript

provvedimento - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA
FISCALE CONTABILE DELLA DURATA DI UN ANNO
L'anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre presso a sede legale e amministrativa dell'Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Via del Convento, snc - 67010 - frazione Assergi - L'Aquila
TRA
l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede legale in Via del convento, snc - 67010
- frazione Assergi - L'Aquila - codice fiscale 93019650667, rappresentato dal Coordinatore Tecnico
Amministrativo, Dott. Marcello Maranella, di seguito “Ente”
E
il Dott. Luigi Pomponi - nato a Teramo il 24.12.1958 e residente a Teramo, via D.D’Ambrosio, 11 – Frazione
San Nicolo’ a Tordino -64100 – Teramo, codice fiscale PMPLGU58T24L103Y, P.IVA 01753260676 - in
qualità di Consulente fiscale e contabile con sede legale Piazza Progresso, 3 – 64100 – Teramo, di seguito
“Fornitore”;
PREMESSO CHE
 l’Ente Parco necessita di assicurarsi un’assistenza in materia di contaboile e fiscale;
 la stessa necessità scaturisce dal continuo aggiornamento delle normative in tema;
 sul MePA di CONSIP all’indirizzo www.acquistinretepa.it non è presente il servizio in oggetto né la
categoria merceologica di riferimento e si è pertanto ritenuto corretto procedere - ai sensi del D.lgs.
163/2006 – ad indagine di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse per procedere ad
eventuale e successivo affidamento del servizio di consulenza e supporto in materia di fiscale contabile
dell’Ente Parco per la durata di anni 1 eventualmente rinnivabile alle medesime condizioni;
 con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i seguenti fini:
a. assistenza nella tenuta della contabilità relativa all’attività commerciale dell’ente;
b. invio comunicazione annuale iva;
c. invio modello unico e irap attività istituzionale;
d. presenza presso la sede per almeno due sedute mensili e comunque in occasione delle verifiche dei
revisori dei conti;
e. predisposizione in formato elettronico dei rendiconti relativi all’attività commerciale;
f. aggiornamento del personale addetto all’attività commerciale in materia fiscale e contabile;
g. assistenza del personale addetto all’attività commerciale nell’espletamento di varie formalità presso la
camera di commercio e l’agenzia delle entrate, sede di L’Aquila.
1/7
 con Determina AFIS/179/2013 del 09.10.2013 è stato approvato l’avviso esplorativo di manifestazione di
interesse – pubblicato all’albo pretorio dell’Ente Parco al numero 143/2013 del 10/10/2013 - per
individuare operatori economici da invitare ad eventuale successiva procedura negoziata – ai sensi del
d.lgs. 163/2006 – e si è proceduto ad impegnare le somme necessarie;
 considerato l’esiguo numero delle manifestazioni di interesse pervenute l’Ente ha ritenuro opportuno
invitare a successiva prodedura negoziata tutti i soggetti candidati, purchè in possesso dei requisiti
richiesti, così come individuati nell’art.4 dell’Avviso stesso;
 in esito all’esperimento di procedura negoziata è stata ritenuta congrua – ai sensi dell’art. 83 d.lgs.
163/2006 e s.m.i. - l’offerta formulata dal concorrente Dott. LUIGI POMPONI - pari a 3.8000,00 € IVA
ESCLUSA e ogni altro onere incluso PARI A 4.636,00 IVA INCLUSA, – come da verbali del 03.12.2013;
 l’offerta tecnico-economica presentata dal Dott. LUIGI POMPONI è conforme a quanto stabilito nei
documenti di gara e in modo particolare a quanto disciplinato dagli allegati 2 e 4 – già firmati per
accettazione - agli atti con prot. n. 0013876/2013 del 22.11.2013;
 si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione a procedura negoziata
relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
 il Bilancio di Previsione 2013 e specificatamente il capitolo 5230 presenta una sufficiente disponibilità in
relazione alla spesa complessiva;
 con determina AFIS/207/2013 del 20.12.2013 è stato aggiudicato il servizio, oggetto del presente
contratto, al dott. Luigi Pomponi,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto)
Il servizio di consulenza e supporto in materia fiscale e contabile del personale dell’Ente Parco dovrà
svolgersi in relazione a tematiche e problematiche inerenti:

assistenza nella tenuta della contabilità relativa all’attività commerciale dell’ente;

invio comunicazione annuale iva;

invio modello unico e irap attività istituzionale;

presenza presso la sede per almeno due sedute mensili e comunque in occasione delle verifiche dei
revisori dei conti;

predisposizione in formato elettronico dei rendiconti relativi all’attività commerciale;

aggiornamento del personale addetto all’attività commerciale in materia fiscale e contabile;

assistenza del personale addetto all’attività commerciale nell’espletamento di varie formalità presso la
camera di commercio e l’agenzia delle entrate, sede di L’Aquila.
2/7
Art.2
(Adempimenti e obblighi nella prestazione del servizio)
L’aggiudicatario del servizio si obbliga a svolgere il servizio affidato nel rispetto dei patti e delle condizioni
previste nei documenti di partecipazione alla procedura negoziata – agli atti e già firmati per accettazione - e
di quelle che in forza di legge potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo
suddetto.
Permane in capo al professionista l’ibbligo del segreto professionale.
Art. 3
(Luogo di prestazione del servizio)
Il luogo di esecuzione della prestazione in oggetto è, per almeno due sedute mensili, la sede dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in Via del Convento, snc - 67010 – Frazione Assergi - L'Aquila.
Il fornitore è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la propria reperibilità telefonica negli orari di lavoro.
Art. 4
(Durata della prestazione del servizio)
L'affidamento del servizio avrà durata di un anno e decorrerà dall’aggiudicazione formale dello stesso.
Art. 5
(Varianti)
E’ in facoltà dell’Ente introdurre, nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, ulteriori
specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della
funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere
pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di
maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
Sono fatte salve le modifiche per cui si renda necessario il ricorso all’applicazione della normativa relativa al
“quinto d’obbligo” che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del
prezzo d’appalto pattuito per i contratti di lavoro, forniture e servizi.
Il fornitore del servizio non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse
siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall’Ente.
Art. 6
(Pagamenti)
Per quanto attiene ai termini di pagamento, l’importo di aggiudicazione, pari a € 4.636,00 IVA INCLUSA,
verrà liquidato a favore del fornitore in rate bimestrali, previo accertamento della rispondenza del servizio
3/7
prestato in termini di qualità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dietro presentazione di
idonea documentazione contabile.
Il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - ex art. 3 della legge 136/2010 –
rilasciando dichiarazione – conservata agli atti d’ufficio – del C/C dedicato I88Z0574815300100000005159
e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il fornitore si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice C.I.G. ZA20BD2DCC
e la dicitura prestazione del servizio di consulenza e supporto in materia fiscale e contabile.
Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.
Il mandato di pagamento relativo alla fornitura verrà trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura, alla Banca Popolare Dell’Emilia Romagna - sezione di L’Aquila - Banca Tesoriera dell’Ente che provvederà, entro tre (3) giorni lavorativi, al pagamento.
Ogni pagamento richiederà un costo bancario pari a € 1,10 a carico del beneficiario del mandato - così come
previsto dall’art. 34, comma 1 , DPR 97/03.
Art. 7
(Garanzia definitiva)
Il fornitore ha dimostrato di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva di € 380,00 pari al 10% dell’importo contrattuale – allegata al presente contratto - e costituita in conformità a quanto
stabilito dall’art. 113 del Codice dei contratti, ovvero con
 espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del codice civile;
 operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è stata prestata attraverso bonifico bancario che si allega e la cauzione sarà restituita
alla scadenza del presente contratto.
Art. 8
(Penali in caso di inadempimento)
Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre
l’immediata risoluzione del contratto stesso.
In corso di prestazione del servizio, se l’Ente dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a
quanto concordato con il fornitore, l’Ente provvederà - a mezzo raccomandata A.R. - alla contestazione della
mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l’aggiudicatario del servizio.
Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera accomandata A.R., il fornitore non dovesse
trasmettere all’Ente Parco adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo
nell’espletamento della prestazione contestati, l’Ente Parco potrà disporre l’immediata risoluzione del
contatto.
4/7
In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della lettera A.R. di cui sopra – per
ottemperare all’inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo,
una penale a carico del prestatore inadempiente pari all’1‰ dell’importo di aggiudicazione.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del
fornitore, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da
ingenerare un aggravio a carico dell’Ente, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari
all’1‰ del valore dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione
formale a mezzo raccomandata A.R.
Il recupero delle suddette penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva – di cui al
precedente art. 7 - che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 9
(Risoluzione e Recesso)
L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che
comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere
insoddisfacente il servizio.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla
risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità
stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R.
indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia
definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti
sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra
azione che riterrà opportuno intraprendere.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di:
 fallimento del fornitore;
 subappalto del Contratto;
 violazione degli obblighi di riservatezza;
 nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.
Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di
anticipo a mezzo A/R.
Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente,
l’aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso.
Dalla data di efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali.
5/7
In caso di recesso da parte dell’Ente, quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni rese a
regola d’arte.
Art. 10
(Contratto)
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso. Le eventuali spese di bollo, scritturazione, registrazioni del
presente contratto sono a carico del fornitore.
Art. 11
(Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro da centrali di committenza)
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni
Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
praticate dal fornitore, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a
dette iniziative.
Art. 12
(Sub-appalto e Cessione del contratto)
Il sub-appalto è vietato.
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei
rapporti obbligatori sorti con l’Ente Parco.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente
compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera
organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 13
(Foro Competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovrà comunicare
espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi
bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma
dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà
competente il Tribunale di L’Aquila.
Art. 14
(Normativa applicabile)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni
contenute nel codice civile.
6/7
Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di n° 7 fogli.
Allegati:
1. Ricevuta bonifico bancario
Assergi, lì 20.12.2013
Letto, approvato e sottoscritto.
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Dott. Pomponi Luigi
Il Coordinatore Tecnico-Amministrativo
Il Consulente Fiscale e Contabile
(Dott. Marcello Maranella)
(Dott.Pomponi Luigi)
______________________________________________
______________________________
7/7