All.1 - ARPA Lombardia

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All.1 - ARPA Lombardia
ALLEGATO 1
Settore Amministrativo
U.O. Provveditorato – Economato
Capitolato speciale di appalto per:
Servizio di noleggio a lungo termine (60 mesi) di n. 6 autoveicoli elettrici senza
conducente e degli ulteriori servizi accessori occorrente all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
Importo complessivo €.300.000,00 (IVA ESCLUSA) .
Cod. CIG 1569924643
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registrazione n. 6456
per accettazione (timbro e firma)
ALLEGATO 1
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Caratteristiche degli automezzi a noleggio
Art. 2.1 – Percorrenza chilometrica
Art. 2.2 – Eccedenze chilometriche
Art. 3 - Consegna mezzi, luogo e tempi
Art. 3.1 - Attestazione di avvenuta consegna
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
4.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria e controlli periodici
4.2 - Revisioni
4.3 - Rete dei centri di servizio
4.4 - Soccorso stradale
4.5 - Copertura assicurativa
4.6 - Gestione contravvenzioni
4.7 – Riconsegna dell’autoveicolo
Art. 5 - Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
Art. 6 - Cauzione definitiva
Art. 7 - Fatturazione e pagamenti
Art. 7.1 – fatturazione e pagamenti
Art. 7.2 – revisione prezzi
Art. 8 - Responsabilità e obblighi del contraente
Art. 9 - Penali
Art. 10 - Risoluzione del contratto
Art. 11 - Subappalto
Art. 12 - Cessione del credito
Art. 13 - Vicende soggettive dell’aggiudicatario
Art. 14 - Stipula del contratto – Oneri fiscali
Art. 15 - Foro competente
Art. 16 – Disposizioni finali
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ALLEGATO 1
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine (60 mesi) di n.
6 autoveicoli elettrici senza conducente e degli ulteriori servizi accessori occorrente all’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (nel prosieguo denominata ARPA).
L’esatta tipologia degli automezzi, di seguito elencati, viene dettagliata al successivo art. 2 “Caratteristiche
degli automezzi a noleggio”:
- N. 3 veicoli elettrici - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o equivalente - adibite al trasporto di
persone;
- N. 3 veicoli elettrici - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o equivalente - adibite al trasporto
di cose;
Sono compresi nel presente appalto i seguenti servizi:
a) Servizio di noleggio - compresi: consegna, spese e pratiche di immatricolazione, revisione. (artt. 3;
4.2);
b) Servizi connessi - intendendo: manutenzione ordinaria, straordinaria ed elettrica, riparazioni di
carrozzeria, meccaniche ed elettriche, fornitura pneumatici (compresi quelli da neve) (art. 4.1),
incluse le relative attività di montaggio e smontaggio, servizio di intervento e recupero dei veicoli in
caso di guasto meccanico, elettrico o sinistro stradale da garantire a livello europeo, il servizio di
sostituzione dei veicoli in caso di indisponibilità per qualunque causa degli stessi da garantire su
territorio europeo, coperture assicurative senza franchigia (Rc auto, Kasko, incendio, furto, PAI,
eventi naturali, cristalli) e gestione sinistri, servizio di call center, gestione di contravvenzione (artt.
4.3; 4.4; 4.5; 4.6).
Il contratto avrà durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
La durata del servizio oggetto del presente appalto è di 60 mesi decorrenti dalla data di presa in consegna
da parte di ARPA di ciascun autoveicolo.
Art. 2 – Caratteristiche degli automezzi a noleggio
La tipologia degli autoveicoli del presente appalto è la seguente:
- N. 3 veicoli elettrici - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o equivalente adibite al trasporto di
persone;
- N. 3 veicoli elettrici - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o equivalente adibite al trasporto di
cose;
Gli autoveicoli dovranno essere garantiti in quanto a stato di perfetta efficienza meccanica, elettrica e di
carrozzeria, sollevando la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità,
malfunzionamenti, vizi occulti o palesi.
Ciascun veicolo dovrà essere allestito, pena esclusione, come di seguito specificato:
N. 3 Veicoli elettrici adibiti al trasporto persone - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o
equivalenti - omologati per 4 posti a sedere, categoria M1 (codice stradale):
-
Trazione esclusiva elettrica (motore elettrico)
Cambio automatico
Autonomia per singolo ciclo di ricarica non inferiore a 100KM
Velocità massima non inferiore a 100KM
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ALLEGATO 1
-
Tempo di ricarica totale a batteria scarica fino alle ore 8 ore
Ricarica batteria tramite presa di corrente europea, tensione 220V, potenza 3,2 KW 16A
Sistema di recupero energia in frenata integrato
ABS, Air bag lato guida e passeggero, autoradio con CD, chiusura centralizzata, sensori
posteriori per parcheggio
Sistema di riscaldamento elettrico integrato
Monitor di controllo interno all’abitacolo per verifica livello di carica della batteria e parametri
funzionali (tensione, temperatura e livello di carica)
5 porte
Colore da stabilire in accordo con Arpa, posizionamento logo ARPA su entrambe le portiere
anteriori e indicazione veicolo elettrico
N. 3 Veicoli elettrici adibiti al trasporto cose - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o
equivalenti - aventi 4 ruote, omologati per 2 posti a sedere, categoria N1:
-
Trazione esclusiva elettrica ( motore elettrico)
Cambio automatico
Autonomia per singolo ciclo di ricarica non inferiore a 100 KM
Velocità massima non inferiore a 100 KM
Tempo di ricarica totale a batteria scarica fino alle 8 ore
Ricarica batteria tramite presa di corrente europea, tensione 220V potenza 3,2 KM 16 A
Sistema di recupero energia in frenata integrato
ABS, Air Bag lato guida e passeggero autoradio con CD, chiusura centralizzata, , sensori
posteriori per parcheggio
Sistema di riscaldamento elettrico integrato
Monitor di controllo interno all’abitacolo per verifica livello di carica della batteria
5 porte con vano posteriore di carico chiuso e collegato all’abitacolo
Colore da stabilire con logo ARPA su entrambe le portiere anteriori e indicazioni veicolo elettrico
Art. 2.1 Percorrenza chilometrica
La percorrenza chilometrica relativa all’intera durata del contratto riferita ad ogni veicolo è
determinata come segue:
-
-
N. 3 Veicoli elettrici adibiti al trasporto persone - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o
equivalenti - omologati per 4 posti a sedere, aventi 4 ruote, categoria M1: 50.000 Km totali (60
mesi) per ogni veicolo;
N. 3 Veicoli elettrici adibiti al trasporto cose - segmento “utilitaria” - tipo Fiat Panda o
equivalenti - omologati per 2 posti a sedere, aventi 4 ruote, categoria N1: 50.000 km totali (60
mesi) per ogni veicolo.
Art. 2.2 Eccedenze chilometriche
Alla scadenza del contratto di noleggio, il fornitore addebiterà all’Azienda i chilometri eccedenti
effettuati rispetto al chilometraggio massimo complessivo (quinquennale) indicato al precedente
articolo.
Il costo per gli eventuali chilometri in esubero percorsi è stabilito in un massimo di € 0,20 (IVA
esclusa), per chilometro
Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia
del 10%.
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ALLEGATO 1
Art. 3 –Consegna mezzi, luogo e tempi
La destinazione dei veicoli oggetto del presente appalto è illustrata indicativamente nella tabella seguente:
Consegna automezzi
Sede di Viale F. Restelli 3/1 20124 Milano
Tipologia automezzo
N. 1 veicolo elettrico trasporto persone
N. 1 veicolo elettrico trasporto cose
Dipartimento Provinciale Arpa di Bergamo
Via C. Maffei, 5 - 24100 Bergamo
Dipartimento Provinciale Arpa di Brescia
Via Cantore 20 - 25128 Brescia
Dipartimento Provinciale Arpa di Milano
Via Juvara 22 - 20129 Milano
Dipartimento Provinciale Arpa di Cremona
Via S.M.in Betlem , 1 - 26100 Cremona
N. 1 veicolo elettrico trasporto persone
N. 1 veicolo elettrico trasporto persone
N. 1 veicolo elettrico trasporto cose
N. 1 veicolo elettrico trasporto cose
L’effettiva destinazione dei veicoli potrà tuttavia subire delle modifiche in funzione a sopravvenute nuove
necessità che potessero intervenire nel corso del procedimento.
La consegna degli autoveicoli sarà effettuata dal fornitore entro e non oltre i 120 gg dalla data di emissione
dell’ordinativo presso le sedi delle strutture che verranno all’uopo indicate.
Le spese di consegna e trasporto sono a totale carico della società aggiudicataria.
La consegna è effettuata “chiavi in mano”.
Art. 3.1 – Attestazione di avvenuta consegna
Per ogni automezzo elettrico noleggiato la ditta aggiudicataria dovrà produrre all’U.O. ProvveditoratoEconomato entro 3 giorni dalla comunicazione di disponibilità del veicolo, apposita scheda di consegna
che dovrà riportare i seguenti elementi identificativi:
descrizione del veicolo;
numero di targa che sarà sistematicamente indicato anche in fattura;
numero del telaio identificativo dell’automezzo;
la data di consegna del veicolo;
sede ARPA di consegna;
la durata e la percorrenza contrattuale;
L’U.O. Provveditorato procederà alla comunicazione della disponibilità del veicolo a ciascun referente
dell’Agenzia delegato, che concorderà direttamente con il referente della società aggiudicataria
l’appuntamento per la consegna del veicolo presso la struttura agenziale.
Il referente Arpa delegato, all’atto della consegna dovrà:
1) verificare che il veicolo sia:
conforme all’ordinativo e alla scheda inoltrata dall’aggiudicataria
dotato della documentazione di bordo composta da:
o contrassegno, certificato assicurativo e carta verde;
o carta di circolazione;
o manuale operativo;
dotato delle doppie chiavi, chiavi master (se prevista e consegnata)
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completo degli attrezzi di emergenza (triangolo, giubbetto, estintore, ecc)
integro e non presenti danni visibili.
2) sottoscrivere per conto dell’Agenzia il verbale di presa in consegna che costituisce parte integrante
del singolo contratto di noleggio fra le parti.
Art 4. Modalità di esecuzione del servizio
Art. 4.1 - manutenzione ordinaria e straordinaria e controlli periodici
Manutenzione ordinaria: Per l’intera durata della locazione il fornitore aggiudicatario, dovrà
garantire e gestire tutti gli interventi tecnici, ordinari e straordinari necessari ad assicurare l’efficienza
ed il buon funzionamento degli autoveicoli, comprensivi di tutte le operazioni previste dai tagliandi
obbligatori periodici di manutenzione ordinaria correlati a ciascun autoveicolo inclusa la sostituzione
delle parti di ricambio e dei vari fluidi (a titolo puramente esemplificativo: liquidi freni, liquidi
refrigeranti, pasticche freni, impianto di raffreddamento, lampadine, ecc..)
Manutenzione straordinaria: Saranno altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte le operazioni di
manutenzione straordinaria di parte meccanica (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione,
ecc) e/o carrozzeria (a titolo puramente esemplificativo: serrature, meccanismi alza vetri, sedili,
guarnizioni ecc) ed elettriche (a titolo puramente esemplificativo: batterie elettriche ed eventuali parti
elettriche dell’autovettura) che dovessero rendersi necessari in seguito a usura, guasti e incidenti, a
condizione che non siano imputabili a dolo dell’utilizzatore.
Pneumatici:
Il Fornitore deve sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento dei 40.000 Km con
altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.
È a carico del Fornitore la sostituzione dei pneumatici anche prima del raggiungimento dei 40.000 km
quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge (spessore minore di 3 mm),
danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l’uso del veicolo.
Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire le attività di montaggio e smontaggio pneumatici (compresi
quelli invernali). Il ricovero dei pneumatici in assegnazione all’autovettura è a carico del fornitore. Si
intendono inoltre compresi tutti gli interventi di montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto
geometrico e controllo pressione che dovessero rendersi necessari (compreso il cambio pneumatici
estate inverno e viceversa). Qualora la scrivente Agenzia dovesse riscontrare vizi o anomalie, l’impresa
aggiudicataria provvederà alla sostituzione dei pneumatici anche se non eccedenti il limite stabilito.
Le operazioni sopra descritte sono da considerarsi incluse nel canone di noleggio.
La manutenzione dovrà essere effettuata presso le officine autorizzate dalle case costruttrici e
convenzionate di cui al successivo art. 4.3
Sono a carico dell’Amministrazione, fatta salva l’eventualità di interventi urgenti e indispensabili di
cui al successivo secondo capoverso:
o
o
rabbocco liquidi eseguito al di fuori della rete dei centri di servizio del Fornitore;
riparazione di forature eseguito al di fuori della rete dei centri di servizio del Fornitore;
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o
o
additivi particolari non richiesti dal costruttore;
lavaggi esterni ed interni.
Riparazioni di emergenza:
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire alla scrivente Agenzia il rimborso delle spese sostenute per le
riparazioni di emergenza che si rendessero necessarie, comprese le eventuali spese di trasporto dal
luogo in cui si è verificata l’emergenza fino al primo centro convenzionato dove ritirare l’autoveicolo
sostitutivo. La spesa sostenuta sarà rimborsata entro 30 gg dall’inoltro della regolare fattura emessa a
carico del fornitore stesso.
In caso di assoluta necessità, ARPA potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni
(assolutamente necessarie per garantire il funzionamento dell'autoveicolo con l'esclusione del rabbocco
liquidi), in località od orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio convenzionati del
Fornitore, fino ad un ammontare di €.250,00 (IVA esclusa), per ogni singola riparazione. La spesa
sostenuta dalla Agenzia sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione di fattura da inviare entro 30 gg.
dalla avvenuta riparazione, facendosi carico di farla intestare direttamente al Fornitore.
Art. 4.2 – Revisioni
La revisione periodica prevista per ciascuna tipologia di veicolo dovrà essere assicurata attraverso la
rete di servizi proposta dal Fornitore, il quale è tenuto a comunicare all’Agenzia le date e i luoghi ove i
veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. Il costo delle pratiche di revisione e la
revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione sono a carico del Fornitore.
L’Amministrazione non è responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando
queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore, e pertanto verranno addebitate
all’aggiudicatario. Allo stesso modo ARPA è responsabile delle conseguenze derivanti da mancate
revisioni, qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Art. 4.3 - Rete dei centri di servizio
Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza convenzionati con il Fornitore
medesimo (che nel presente capitolato vengono denominati “centri di servizio”) presso i quali gli
autoveicoli elettrici noleggiati potranno essere sottoposti a controlli periodici, a interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, a interventi di carrozzeria, interventi di elettrauto, interventi di meccanica e
di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento risulti necessario.
Il Fornitore dovrà assicurare almeno la presenza in ogni sede provinciale di destinazione dei veicoli di
uno o più centri di servizio o impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad attivare uno o più centri di servizio
presso le province prive, al momento della presentazione dell’offerta, del corrispondente punto di
assistenza.
Laddove il Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza da ciascuna sede di assegnazione
dell’autoveicolo, l’aggiudicatario su richiesta dell’Amministrazione dovrà attivare centri di servizio nelle
località che ARPA riterrà necessarie.
Il centro di servizio, o l’insieme dei centri di servizi operanti in un determinato luogo, dovranno
garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni feriali nel normale orario di
lavoro (indicativamente tra le ore 9.00 e le ore 18.00). Il sabato è considerato festivo.
Il Fornitore dovrà garantire un adeguato servizio di risposta alle richieste degli operatori di ARPA
attraverso un numero verde in grado di indicare in modo tempestivo (massimo 24 ore dalla richiesta) il
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centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax e
comunque dare supporto all’utenza di ARPA. Qualora non si adempisse entro il termine indicato, si
applicherà quanto prescritto all’art. 9 “Penali”.
Art. 4.4 – Soccorso stradale
In caso di guasto e/o incidente e qualora l’autoveicolo risultasse impossibilitato a muoversi
autonomamente, la ditta aggiudicataria attraverso proprio servizio o apposita convenzione con primaria
società nel ramo, provvederà al soccorso stradale rimorchiando l’autoveicolo al più vicino centro di
servizio convenzionato.
Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica e reso disponibile entro 3 ore
fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Saranno a carico della scrivente Agenzia i costi relativi al Soccorso qualora il fermo del veicolo sia
causato da omessa o non corretta esecuzione delle operazioni di ricarica delle batterie di elettriche o a
seguito di sinistro determinato da colpa.
Art. 4.5 – Copertura assicurativa
Il Fornitore consegnerà gli autoveicoli con le coperture assicurative e le garanzie riportate di seguito che
dovranno essere prestate con i limiti di franchigia indicati nella seguente tabella:
polizza
RC Auto, compresi i trasportati
Massimale
Per danni a persone: €.8.000.000,00
Per danni a cose: €. 2.500.000,00
franchigia
€. 200,00
Incendio / furto totale e
parziale
10% - min €.100,00
Kasko
10% - min €. 250,00
Eventi naturali / cristalli
10% - min €. 250,00
Assistenza – comprensiva del
traino veicolo in caso di
sinistro, guasto meccanico,
elettrico.
//
Le coperture assicurative devono avere validità sul territorio nazionale.
All’atto della consegna ogni veicolo dovrà essere dotato della documentazione comprovante la copertura
assicurativa RCA (contrassegno, certificato e carta verde).
I rinnovi assicurativi saranno inviati dal Fornitore al domicilio di ARPA in tempo utile rispetto alla
scadenza (con anticipo di almeno 20 gg) – rimangono a carico del Fornitore le responsabilità e le
relative conseguenze economiche e giuridiche di eventuali ritardi.
La gestione del sinistro viene effettuata dal Fornitore attraverso un proprio call center, che assiste e
guida ARPA nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole,
denuncia, dichiarazione di furto, ecc.)
Le coperture assicurative possono avere massimali diversi da quelli previsti ma non inferiori.
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Nella eventualità che il singolo veicolo subisca un sinistro irreparabile, il canone di noleggio relativo al
veicolo stesso si estinguerà.
Nel caso di furto l’Agenzia assolverà al pagamento del canone per i primi 30 gg. Trascorso tale termine,
se il veicolo non dovesse essere ritrovato entro i 60 gg dalla denuncia, il contratto di noleggio del
singolo veicolo decadrà.
Art. 4.6 – Gestione contravvenzioni
Le notifiche di eventuali contravvenzioni dovranno essere inoltrate alla sede di assegnazione del veicolo
che provvederà direttamente all’assolvimento di quanto eventualmente dovuto.
Le eventuali spese sostenute dal fornitore per la gestione della relativa pratica verranno riconosciute da
Arpa per un importo massimo di € 10,00 (Iva esclusa).
Art. 4.7 – Riconsegna dell’autoveicolo
ARPA alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata,
riconsegnerà gli autoveicoli presso la sede previamente concordata con il Fornitore e nelle condizioni in
cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.
Il Fornitore redigerà, in presenza di un referente Arpa, un verbale di riconsegna del veicolo nel quale
saranno annotati eventuali danni di carrozzeria e/o di meccanica.
Eventuali spese di ripristino dell’autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti
a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, sono addebitati all’Amministrazione, previa
dichiarazione di congruità di quest’ultima, mediante rifatturazione e salvo una franchigia di €.150,00
(IVA esclusa), per autoveicolo.
Art. 5 – Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’aggiudicatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, dovrà produrre, a
pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:
-
-
-
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese – rilasciato in data
non anteriore a mesi 6 (sei). Per il soggetto aggiudicatario non residente in Italia sono ammessi
certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione
giurata o idonea certificazione attestante dette iscrizioni;
dichiarazione relativa alla dimensione aziendale, riferita al numero complessivo di dipendenti, al
C.C.N.L. applicato, al numero dei dipendenti che saranno addetti all’appalto, n. Matricola INPS, Codice
Inail e PAT INAIL della società, al fine di consentire all’Agenzia la richiesta d’ufficio della Certificazione di
regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 16 bis c. 10 della L. n. 2 del 28/01/2009;
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità espresse al successivo
art. 6 “Cauzione definitiva”;
documentazione comprovante le dichiarazioni relative alla capacità economico finanziaria e
tecnico professionale presentate per la partecipazione alla gara;
solo nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il mandato risultante da scrittura privata
con autentica notarile;
modulo GAP, di cui al D.L. 629/1982 convertito in L.726/1982, debitamente compilato e sottoscritto
nelle sezioni di propria competenza.
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Art. 6 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione
dell’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione (IVA esclusa) mediante stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art.
113 del d.lgs. 163/2006. La percentuale del 10% è aumentata in caso di aggiudicazione con un ribasso
d’asta superiore al 10%, dei punti percentuali eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente.
Tale garanzia deve essere incondizionata, irrevocabile, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del C.C.; inoltre, dovrà essere garantita l’operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Agenzia.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di ARPA che aggiudicherà l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dall’articolo 75, comma 7, del d. lgs.
163/2006, a condizione che venga prodotta in copia conforme all’originale la certificazione di qualità
secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
La cauzione opererà nei confronti di ARPA a far data dalla stipulazione del contratto di appalto e per i tre (3)
mesi successivi in previsione della eventuale applicazione della clausola di cui all’ultimo capoverso dell’art. 3
“Durata dell’appalto” del Disciplinare di gara.
La ditta aggiudicataria prende atto che il fideiussore non dovrà accertare il fondamento della richiesta di
pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta dell’ARPA, accompagnata da
documentazione probatoria, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA, a seguito della piena ed
esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Art. 7 – Condizioni economiche
Art. 7.1 - Fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo relativo a ciascun noleggio viene fatturato nel mese successivo a quello di competenza.
Il pagamento avverrà entro 60 gg dal ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario fatto salvo quanto
previsto dalla circolare dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.
40.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: ARPA Lombardia Viale Restelli, 3/1 – 20124 Milano –
PI/CF13015060158; dovranno avere cadenza mensile e indicare il modello, la targa degli autoveicoli
oggetto della fatturazione, il chilometraggio contrattuale e la Struttura ARPA di destinazione, il centro di
costo che verrà comunicato da ARPA alla ditta aggiudicataria, il codice di identificazione di gara (CIG) e
il codice IBAN dichiarato attraverso il modulo allegato B alla istanza di partecipazione e dichiarazione
unica.
Ai sensi dell’art.8 c. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e smi, la società aggiudicataria assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
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ALLEGATO 1
Art. 7.2 – Revisione prezzi
A far tempo dal secondo anno di esecuzione del contratto il canone potrà essere adeguato secondo
quanto previsto all’art. 115 del d.lgs. 163/06 nonché per fatti al di fuori della capacità di intervento del
fornitore (come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzione di tributi o altri
oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli), comunque
oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale).
Tali aumenti saranno comunque commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e saranno
comunicati ad ARPA in anticipo rispetto alla loro fatturazione.
Art. 8 - Responsabilità ed obblighi del contraente
L’accettazione tramite sottoscrizione del contratto, inteso nella sua accezione globale da parte di ARPA, non
solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine alle accertate carenze
delle prestazioni dovute non potute rilevare nell’immediatezza della consegna della fornitura, ma accertate in
seguito. Qualsiasi inadempimento rilevato durante la vigenza del contratto, o comunque, riconducibile allo
stesso, potrà essere oggetto di contestazione da parte di ARPA.
ARPA si riserva di eseguire controlli sull’operato dell’aggiudicatario e valutare l’opportunità di applicare le
penali di cui al successivo art. 9 “Penali”.
Art. 9 – Penali
Nel caso in cui l’aggiudicatario risultasse inadempiente nella esecuzione del servizio e/o non osservasse in
parte o in tutto le condizioni riportate in tutti gli atti di gara nonché nella propria offerta e nel contratto, sarà
facoltà dell’Agenzia procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 1454 cc.
Qualora l’aggiudicatario incorra nei casi di inadempimento, ARPA procederà alla contestazione previo invio di
raccomandata con avviso di ricevimento, e alla messa in mora dell’aggiudicatario indicando i termini per
l’esecuzione della prestazione.
L’aggiudicatario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni.
In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra o qualora le controdeduzioni non siano ritenute
adeguate, verranno applicate le seguenti penali:
1. in caso di ritardo nella consegna dei veicoli elettrici rispetto ai termini indicati all’art. 3.1 del
presente capitolato speciale “Consegna mezzi, luogo e tempi”, verrà applicata una penale per ogni
giorno di ritardo pari a €. 30,00#;
2. in caso di adempimento all’art. 4.1 “manutenzioni ordinarie, straordinarie e controlli periodici” non
adeguato alla messa in circolazione in sicurezza del veicolo sottoposto a manutenzione, verrà
applicata una penale di €. 50.00 per ogni giorno di ulteriore fermo auto, fino alla realizzazione a
regola d’arte degli interventi richiesti;
3. in caso di adempimento oltre il limite massimo previsto all’art. 4.3 “rete dei centri di servizio” verrà
applicata una penale pari ad €. 50.00;
4. in caso di non corretto adempimento delle condizioni di gestione del “Soccorso Stradale” - art. 4.4,
verrà applicata una penale per ogni ora di ritardo pari a € 30,00#.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente
subito, dovuto al ritardo e alla non conformità della prestazione resa.
Le penalità e il maggior danno cagionato dall’aggiudicatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulle fatture in
pagamento e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di
cui agli artt. 1241 e ss del C.C.
In tal caso nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario è tenuto a ricostituire
la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
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ALLEGATO 1
Art. 10 – Risoluzione del contratto
ARPA può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1. per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso ARPA sarà tenuta al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
2. quando a carico del fornitore sia sta emessa sentenza per delitti contro la pubblica amministrazione
o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
3. in caso di fallimento dell’impresa appaltatrice;
4. in caso di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato;
5. inadempimento di obblighi essenziali in tema di sicurezza e di regolarità contributiva previsti a carico
del fornitore in favore dei propri dipendenti;
6. in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate penalità per
un importo complessivo pari all’1% del valore globale del contratto, a meno che la gravità
dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
7. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 3 c.9bis della L.136/2010 e smi.
Nei casi previsti dai precedenti punti 2), 5), 6) e 7), ARPA formulerà contestazione scritta all’appaltatore
concedendo un termine di 15 giorni per controdedurre.
Nei successivi 15 giorni ARPA assumerà le determinazioni conclusive dandone notizia all’appaltatore.
Negli altri casi ARPA provvederà a dare comunicazione scritta della risoluzione contrattuale all’aggiudicatario,
indicandone la causa, la decorrenza e gli eventuali risarcimenti ai sensi dell’art. 1453 e ss del codice civile.
Nei casi previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) ARPA incamererà la cauzione definitiva e agirà per il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 11 – Subappalto
Il presente contratto non è subappaltabile senza il preventivo consenso scritto di ARPA che non è tenuta in
alcun modo a giustificare l’eventuale rifiuto. Qualora formalmente richiesto dall’aggiudicatario ed indicato fin
dal momento della presentazione dell’offerta nella sezione H della “Istanza di partecipazione e dichiarazione
unica” (allegato 2 del disciplinare di gara), ARPA può, a sua completa discrezione, concedere che venga
affidata in subappalto una quota della fornitura del servizio (al massimo il 30%). In tal caso la società
aggiudicataria resta ugualmente la sola ed unica responsabile di fronte ad ARPA della fornitura del servizio
resa dal subappaltante.
Ai sensi dell’art. 118 c.3 del d.lgs. 163/06 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e ai pagamenti
corrisposti dall’affidatario al subappaltatore. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate al
subappaltatore entro il predetto termine, l’Agenzia sospenderà il pagamento successivo.
Trova comunque applicazione quanto stabilito dall’art. 118 del d.lgs.163/2006.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della L. 136/2010 e smi, nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con
subappaltatori dovrà essere inserita a pena di nullità assoluta una apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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ALLEGATO 1
Ai sensi del comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l’aggiudicatario ed il subappaltatore, che abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne
immediata comunicazione ad ARPA ed alla prefettura ufficio territoriale di Governo della Provincia di Milano.
Art. 12 – Cessione del credito
La cessione del credito del fornitore, di cui agli artt. 1260 e ss. del codice civile, è regolata dalle disposizioni
di cui all’art. 117 del d.lgs. 163/2006.
La cessione del credito deve essere espressamente autorizzata da ARPA e può essere concessa sia all’atto
della stipulazione del contratto o successivamente previa valutazione di ammissibilità rispetto alle condizioni
di contratto, mediante formale atto amministrativo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione del
cedente, salvo sospensioni per opposizioni motivate.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile di ARPA, la risoluzione
del contratto per colpa del contraente.
Alla risoluzione del contratto consegue l’incameramento della cauzione definitiva e l’addebito del maggiore
onere derivante ad ARPA a causa della predetta risoluzione.
Art. 13 - Vicende soggettive dell’aggiudicatario
Nel caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto si ritiene concluso dal giorno della dichiarazione di
fallimento, fatta salva la facoltà di ARPA di insinuarsi nella procedura fallimentare. In via analoga nel caso di
scioglimento o di liquidazione volontaria della società aggiudicataria.
Nel caso di amministrazione controllata, il rapporto contrattuale procederà a meno che non vi sia pregiudizio
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
In caso di cessione di azienda o di altri atti di trasformazione, quali fusioni, scissioni, mutamento nella
denominazione o nella ragione sociale della ditta, le stesse, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 163/96, debbono
essere tempestivamente comunicate ad ARPA che subordinatamente all’acquisizione della documentazione
tecnica di qualificazione ed agli accertamenti di legge, procede – in assenza di elementi ostativi – ad
assumere gli atti conseguenti entro 60 gg.
Nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, il legale rappresentante della ditta aggiudicataria venisse
sostituito, ARPA dovrà essere immediatamente informata.
Art. 14 - Stipula del contratto – Oneri fiscali
Il contratto dovrà essere stipulato, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e previa verifica dei requisiti richiesti con il presente capitolato.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo ed eventuale registrazione.
Art. 15 – Foro competente
Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il foro di Milano.
Art. 16 – Disposizioni finali
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ALLEGATO 1
Per quanto non espressamente indicato negli atti di gara (disciplinare e suoi allegati, bando integrale di
gara), si fa espresso riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii
La ditta aggiudicataria deve, altresì, osservare tutte le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia
previdenziale, assistenziale, fiscale e di sicurezza.
All. A al Capitolato speciale
All. B al Capitolato speciale
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