Cos`altro dopo la Fornero - Dipartimento di Scienze Sociali ed
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Cos`altro dopo la Fornero - Dipartimento di Scienze Sociali ed
Sandro Gronchi♣ e Raimondo Manca♠ Cos’altro dopo la Fornero? (*) 1. Meriti e limiti della riforma La ‘riforma Fornero’, più esattamente l’Art. 24 della Legge 214 del 2011 che ha convertito il decreto ‘Salva Italia’ del Governo Monti, persegue lo scopo di realizzare tagli alla spesa previdenziale per contribuire al contenimento strutturale del deficit pubblico. Tuttavia, al nuovo sistema di requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione, entrati in vigore nel 2012, va riconosciuto lo sforzo di rimettere ordine nel caos che si era determinato dopo lo ‘scalone’ della ‘riforma Maroni’ (Legge 243 del 2004) e le ‘quote’ della ‘contro-riforma Prodi’ (Legge 247 del 2007). In modi diversi, entrambi quei provvedimenti avevano ‘sfigurato’ il sistema contributivo italiano mutilandolo di un ‘tratto somatico’ qualificante: la flessibilità del pensionamento, intesa come fascia d’età entro la quale i lavoratori sono chiamati a scegliere quando andare in pensione. Paradossalmente, ciò era avvenuto a distanza di pochi anni dalla ‘riforma Dini’ (Legge 335 del 1995) che della flessibilità aveva fatto una bandiera per attrarre il paese verso la scelta contributiva. La nuova riforma non interviene, invece, sulle malformazioni congenite che immiseriscono il sistema italiano fin dalla menzionata riforma Dini, compromettendone il significato e differenziandolo dai sistemi scandinavi (Svezia e Norvegia) e nord-europei (Polonia e Lettonia) che dal dibattito politico e accademico internazionale sono riconosciuti come implementazioni autentiche del modello NDC (Notional Defined Contribution)1. A prescindere dalla ‘offesa’ alla ‘filosofia contributiva’, le regole di pensionamento in vigore fino alla riforma Fornero erano un’eccentrica anomalia nel panorama internazionale degli ordinamenti pensionistici conosciuti. Per l’anno 2013, esse avrebbero generato i nove 'canali di accesso' alla pensione rappresentati nella Tabella 1, ciascuno dei quali è definito da un requisito anagrafico (in testa alle ♣ Sandro Gronchi è Professore Ordinario di Economia Politica nell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. ♠ Raimondo Manca è Professore Ordinario di Metodi Matematici per l’Economia nell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. (*) Gli Autori desiderano ringraziare Paola Bozzao per le illuminanti interpretazioni della normativa e un Referee Anonimo per i preziosi commenti alla prima bozza dell’articolo. 1 Al modello NDC la World Bank ha dedicato due convegni internazionali svoltisi entrambi a Sandham in Svezia. Il primo nel settembre del 2003 col titolo "NDC Pension Schemes", il secondo nel dicembre del 2009 col titolo "NDC pension schemes in a changing pension world". Gli atti del primo convegno sono raccolti in R. Holzmann e E. Palmer (2006) e quelli del secondo in R. Holzmann, E. Palmer e D. Robalino (2012). Per una rassegna delle defaiance dello schema contributivo italiano, cfr S. Gronchi (1997) e S. Gronchi e F. Gismondi (2011). colonne) e uno contributivo (in testa alle righe). I canali sono riservati ad altrettante ‘popolazioni’ di lavoratori, individuate dall'appartenenza a un settore (privato, pubblico e autonomo), dal genere e (in 4 casi) dalla data di ingresso in assicurazione2. Si fatica a dare un senso allo scenario che la tabella descrive, molto più simile all’esito di un sorteggio casuale piuttosto che alla meditata applicazione di criteri equi ed efficienti. Sfrondato dalla prolissità che lo pervade, pregiudicandone semplicità di lettura e trasparenza, l’Articolo 24 istituisce, dal 2012, i quattro nuovi canali d'accesso rappresentati nella Tabella 2. Sono ‘fatti salvi’ i lavoratori che già avevano maturato il diritto alla pensione in base ad uno qualsiasi dei canali previgenti. Il primo e il secondo dei nuovi canali richiedono tre requisiti: uno anagrafico, uno contributivo ed uno economico. Quest'ultimo stabilisce un importo minimo senza raggiungere il quale la pensione non può essere erogata. Il terzo canale richiede un requisito anagrafico e uno contributivo, ma non anche uno economico. Il quarto richiede solo un requisito contributivo. Ai canali dal secondo al quarto possono accedere i lavoratori di tutti i ‘regimi’: contributivo, retributivo e misto come definiti nella nota 1 al piede della menzionata tabella. Il primo canale è invece riservato ai soli lavoratori in regime contributivo3. La tabella mostra che il secondo e il quarto canale evolveranno, entro il 2018, sotto l’effetto di adeguamenti una tantum. Quelli riguardanti il secondo sono deputati a unificarne gradualmente i requisiti anagrafico/contributivi che nel 2012 'partono' differenziati per settore e genere. Tutti i canali evolveranno anche sotto gli effetti dell’adeguamento automatico alla vita attesa a 65 anni, indifferenziata per sesso, introdotto dalla ‘Legge Sacconi’ (Legge 122 del 2010). Infatti, la riforma ‘fa proprio’ tale previgente automatismo allineandone la cadenza con quella stabilita per il rinnovo dei coefficienti. L’adeguamento automatico si applica ai requisiti anagrafici richiesti dai primi tre canali nonché al requisito contributivo richiesto dal quarto, mentre ne sono esenti il requisito contributivo richiesto dai primi due canali (20 anni) e quello richiesto dal terzo (20 o 5 anni a seconda del regime). I primi effetti della Legge Sacconi, indicati nella tabella, hanno avuto luogo nel 2013 quando (contestualmente al primo rinnovo triennale dei coefficienti di trasformazione previsto dalla riforma Prodi) i requisiti 2 La tabella tiene conto delle Leggi 102/2009 e 122/2010 attuative della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 novembre 2008, contraria alla differenziazione per genere dei regimi pensionistici del pubblico impiego. 3 Si noterà che, nei confronti delle lavoratrici del settore privato in regime contributivo, nel 2012 il primo canale è 'assorbito' dal secondo. Infatti, richiede un’età (63 anni) e un importo minimo di pensione (2,8 volte l’assegno sociale) entrambi superiori alle corrispondenti richieste (62 anni e 1,5 volte l’assegno sociale) del secondo canale. Così è anche nel 2013 quando ciascuno dei due canali richiede un’età di tre mesi superiore a quella richiesta nel 2012. A ciò si aggiunga che i lavoratori in regime contributivo (entrati in assicurazione dopo il 1995) non potranno vantare vent’anni di contributi prima del 2016. Perciò il primo canale resterà ‘virtuale’ fino a tale anno. 2 rimasti in vigore per il solo 2012 sono aumentati di tre mesi4. I secondi effetti, di cui la tabella non tiene conto, entreranno in vigore nel 2016 (contestualmente al secondo rinnovo triennale dei coefficienti). E’ importante alzare lo sguardo oltre la complessità del medio periodo (in cui dovranno convivere requisiti di accesso differenziati) al fine di individuare le ‘regole universali’ che la riforma delinea, a regime, per la generalità dei lavoratori entrati in assicurazione dopo il 1995. La parola ‘regime’ rischia di suonare vuota in un paese dove l'instabilità normativa (in campo non solo previdenziale) produce incertezza impedendo agli agenti (famiglie e imprese) di programmare il loro futuro. Gli ‘esodati’ sono proprio una conseguenza di tali 'turbolenze'. Nei ventuno anni compresi fra il 1992 e il 2013 sono stati varati altrettanti provvedimenti, alla formidabile media di uno ogni anno, molti dei quali in aspra contraddizione col precedente. In particolare, fra il 2004 e il 2011 le regole per andare in pensione sono state radicalmente cambiate tre volte. Va anche notato che il legislatore ha soprattutto rivolto l’attenzione al breve periodo, e quindi ai lavoratori senior che la riforma Dini aveva esentato dal calcolo contributivo della pensione, piuttosto che ai lavoratori junior non esentati. Nella generalità degli altri paesi è perlopiù accaduto il contrario: le riforme pensionistiche sono state approvate ‘in soluzione unica’ da ampie maggioranze parlamentari e dopo tempi di incubazione piuttosto lunghi, come si conviene a scelte tecnicamente complesse e socialmente difficili, deputate ad assicurare equità e sostenibilità alle generazioni5. La riforma Fornero ha saputo guardare anche al lungo periodo, riproponendo regole di pensionamento universali e flessibili per il momento in cui il sistema contributivo giungerà a maturazione. Rispetto alla riforma Dini, è cambiata la fascia d’età pensionabile che non è più ‘staticamente’ compresa fra 57 a 65 anni. Infatti, gli estremi della nuova fascia, inizialmente compresa fra 63 e 70 anni, cresceranno automaticamente, al traino della vita attesa a 65 anni. Si è già detto che il primo aumento è entrato in vigore nel 2013. 4 Il meccanismo 'ritardato' della Legge Sacconi avrebbe imposto di 'trasferire', sui requisiti anagrafici e contributivi del 2012, l’aumento della vita attesa a 65 anni intervenuto fra il 2010 e il 2007. Tuttavia, tale aumento è stato largamente superiore al ‘tetto’ di tre mesi che la stessa legge prescrive in sede di prima applicazione. 5 Valga per tutti l'esempio della Germania dove nel 2004 è stato introdotto un sofisticato 'point-system' che A. Borsch-Supan e C. B. Wilke (2006) qualificano come una 'variante' del modello NDC. La riforma fu la tappa conclusiva di un percorso, tecnico e politico, iniziato nel 2002 con l'insediamento di una commissione di esperti presieduta da Bert Rurup. Il rapporto della commissione raccomandò anche il graduale aumento dell'età pensionabile da 63 a 67 anni, a cominciare dal 2011, che fu legiferato, con largo anticipo, nel 2007. Nel 2013 il Governo Merkel non ha 'invertito la marcia', come i quotidiani italiani si affrettarono a titolare, ma solo esentato dall'aumento dell'età pensionabile i lavoratori che possono vantare un'anzianità contributiva di 45 anni. Un sistema a punti è stato introdotto anche in Francia. Vedasi F. Legros (2006) per un interessante confronto fra i sistemi francese e tedesco. 3 In realtà, la nuova fascia d’età pensionabile non è definita dal testo di legge in modo esplicito. Anzi, è ‘mimetizzata’ sotto un infelice glossario che etichetta il primo canale della Tabella 2 come “pensione di vecchiaia anticipata”, mentre il secondo e il terzo sono qualificati come “pensione di vecchiaia”. Eppure, i tre canali concorrono a delineare una 'pensione flessibile' secondo il modello Dini. In realtà, la libera scelta dell’età di pensione non è del tutto garantita, come vorrebbe il modello scandinavo. Infatti, i canali dal primo al terzo richiedono condizioni ‘accessorie’ sempre meno stringenti al crescere dell’età. In particolare: • per andare in pensione in età inferiore a 66 anni e 3 mesi, occorrono un’anzianità contributiva di 20 anni e una pensione d’importo almeno uguale a 2,8 volte l’assegno sociale6; • per andare in pensione in età almeno uguale a 66 e 3 mesi, ma inferiore a 70 anni e 3 mesi, occorre un’anzianità di 20 anni, mentre basta una pensione d’importo uguale a 1,5 volte l’assegno sociale; • per andare in pensione a 70 anni e 3 mesi, è unicamente richiesta un’anzianità contributiva di 5 anni. Per consentire l’accesso alla pensione di vecchiaia prima dell’età massima (65 anni) la Legge Dini richiedeva che fosse maturata una pensione d’importo almeno uguale a 1,2 volte l’assegno sociale. Pertanto non è nuova l’idea di una ‘flessibilità vigilata’, tesa a prevenire pensionamenti precoci che non garantiscano l’autosufficienza economica di chi li sceglie e perciò minaccino oneri assistenziali a carico dello stato. In futuro, il requisito economico potrebbe ulteriormente limitare la flessibilità del pensionamento. Infatti, il declino demografico potrebbe determinare una crescita dell'occupazione, e quindi del PIL, tendenzialmente decrescente. Poiché la crescita del PIL è il tasso d’interesse con cui il sistema contributivo italiano ha scelto di remunerare 'sostenibilmente' i contributi, ne seguirebbe che le pensioni di nuova decorrenza non riusciranno a tenere il passo coi salari. L'assegno sociale dovrebbe invece farlo se il Legislatore vorrà preservare i livelli di assistenza attuali. Tenuto conto dei crescenti ritardi con cui le coorti riescono a entrare stabilmente in assicurazione, altre limiti al pensionamento flessibile potranno venire dal requisito contributivo di vent'anni richiesto dai primi due canali. Insomma, la ritrovata flessibilità rischia d'essere più apparente che sostanziale, mentre per la maggioranza dei lavoratori si affaccia la prospettiva di dover andare in pensione all’età massima7. 6 La necessità di regole semplici e trasparenti mal si concilia col ‘virtuosismo’ rappresentato dal fatto che, per verificare il raggiungimento del requisito economico, i lavoratori (anche fra 100 anni!) dovranno confrontare la propria pensione col maggiore fra l’assegno sociale corrente e quello del 2012 indicizzato al PIL. Peraltro, la norma tace sui tecnicismi dell’indicizzazione. In particolare, non indica come superare il ritardo con cui (inevitabilmente) i dati di contabilità nazionale ‘si assestano’. I problemi che già affliggono i ‘coefficienti di rivalutazione dei montanti’ rischiano di contagiare l’indicizzazione dell’assegno sociale. 7 Nella fase transitoria, incombe anche il rischio che molti lavoratori in regime misto non riescano a maturare il requisito contributivo di venti anni loro richiesto anche per andare in pensione all’età massima consentita. 4 Infine, il quarto canale dà nuovo ossigeno all’immortale pensione d'anzianità. Rispetto al passato, le novità sono rappresentate dal calcolo autenticamente contributivo, cioè da farsi usando il coefficiente di trasformazione dell’età di pensionamento effettiva8, nonché dalla differenziazione per genere del requisito contributivo. In coerenza con la 'lettura' della riforma fin qui proposta, nel prosieguo chiameremo ‘pensione di vecchiaia’ quella congiuntamente delineata dai canali dal primo al terzo e ‘pensione di anzianità’ quella delineata dal quarto. Sfortunatamente, l'universalità e la flessibilità delle regole, riproposta dalla riforma, hanno già subito un vulnus dalla Legge 125 del 2013: il ventiduesimo provvedimento previdenziale dal 1992 che ha reintrodotto discriminazioni fra dipendenti privati e pubblici. Pur sollevando dubbi interpretativi più rilevanti di quelli che doveva sciogliere, la norma non è equivocabile laddove vieta ai dipendenti pubblici l'accesso al terzo canale. L'abnorme conseguenza di tale divieto è che, nel biennio 2014-16, l'età pensionabile massima di un operaio metalmeccanico (70 anni e 3 mesi) supera di quattro anni quella di un ricercatore universitario o di un medico ospedaliero (66 anni e tre mesi). La norma non ha scadenze, cosicché l’abnormità è destinata a protrarsi senza limite. L’intento del legislatore è stato di lasciare la 'porta aperta' agli esodi probabilmente necessari, nel medio termine, per smaltire gli esuberi delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, lo scopo doveva essere raggiunto con misure incentivanti, o comunque straordinarie, che, a regime, non pregiudicassero l'universalità delle regole. Il presente lavoro persegue due scopi: nella Sezione 2 sono individuati i coefficienti di trasformazione ‘necessari alla riforma’. In particolare, gli effetti della Legge Sacconi sono preliminarmente proiettati fino al 2069 per individuare il time path delle 'età pensionabili' (che i quattro canali sopra discussi ammetteranno al pensionamento) e i coefficienti sono quindi previsti per ciascuna età. Nella Sezione 3 è discusso il meccanismo italiano di revisione dei coefficienti sul quale la riforma Fornero non è intervenuta, in tal modo preservandone le profonde differenze rispetto a quello concordemente adottato dalla generalità degli altri paesi che (dopo l'Italia) hanno fatto la scelta contributiva. La previsione dei coefficienti servirà da base per evidenziare le iniquità che il meccanismo produce dentro e fra le generazioni. 2. I coefficienti di trasformazione necessari alla riforma La presente sezione individua i coefficienti richiesti dai quattro canali di accesso discussi nella Sezione 1. Nella Sezione 2.1, i coefficienti sono individuati sotto l'ipotesi che la longevità resti costante, ovvero trascurando gli effetti della Legge Sacconi. Nella Sezione 2.2, tali effetti sono invece proiettati fino al 2069. 8 La Legge Dini usava il coefficiente dei 57 anni per calcolare le pensioni d’anzianità erogate ai lavoratori d'età inferiore. 5 2.1. Il caso di longevità costante Trascurando gli effetti che la Legge Sacconi produrrà a partire dal 2016, la Tabella 2 mostra che le età ammesse alla pensione di vecchiaia (canali dal primo al terzo) vanno: • da 62 a 70 anni nel 2012, • da 62 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi nel 2013, • da 63 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi nel biennio 2014-15, • da 63 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi nel biennio 2016-17, • da 63 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi dal 2018 in poi. D'altra parte, sommando l'età scolare di 14 anni (in vigore fino al 1998) al requisito contributivo femminile richiesto dal quarto canale, si può stimare che la più giovane età ammessa alla pensione d'anzianità è di: • 55 anni e un mese nel 2012, • 55 anni e 5 mesi nel 2013, • 55 anni e 6 mesi dal 2014. Il limite inferiore della fascia indicata al terzo punto del primo elenco (63 anni e 3 mesi) è l'età richiesta ai lavoratori in regime contributivo. Nella Sezione 1 si è fatto notare che tale limite è, in realtà, 'virtuale' perché l'anzianità di 20 anni, contestualmente richiesta ai medesimi lavoratori, può essere maturata solo dal 2016. Pertanto il vero limite inferiore, per il biennio 2014-15, è costituito dall'età di 63 anni e 9 mesi che il secondo canale richiede alle lavoratrici dipendenti del settore privato (cfr. Tabella 2). Altrettanto virtuale è l'età minima indicata al primo punto del secondo elenco. Infatti, il requisito contributivo femminile di 41 anni e un mese, richiesto dal quarto canale, non può essere stato maturato nel 2012 senza che nel 2011 ne sia stato maturato uno di 40, e perciò senza che, in tale anno, sia stato acquisito il diritto alla precedente pensione d'anzianità (tutelato dalla riforma). D'altra parte, si ricorderanno le seguenti regole di assegnazione dei coefficienti di trasformazione stabilite dalla Legge Dini: • a chi va in pensione ad un'età 'frazionaria', è assegnato il coefficiente dell'età intera inferiore aumentato del prodotto fra lo scarto che lo separa da quello dell'età intera superiore e la frazione d'anno con cui l'età intera inferiore è superata dall'età frazionaria9; • a chi va in pensione d'anzianità prima di compiere 57 anni, è assegnato il coefficiente di tale età. Dal 'combinato disposto' dei tre elenchi puntati sovrastanti, risulta che i coefficienti necessari alla riforma sono quelli che vanno da 57 a 70 anni nel 2012 e da 55 a 71 anni successivamente. Poiché dal primo gennaio 2012 la riforma ha esteso il calcolo contributivo alla generalità dei lavoratori, essa avrebbe dovuto integrare i coefficienti in vigore dal 2010, relativi alle età da 57 a 65 anni. In particolare, occorreva aggiungere i 9 Cfr. il comma 6 dell’art. 1. 6 coefficienti dei 55 e 56 anni, nonché delle età comprese fra 66 e 70 anni, tutti indicati nella colonna che la successiva Tabella 4 intesta al 2012. E' noto che l'integrazione non c'è stata e perciò che i coefficienti da 57 a 65 anni sono rimasti gli unici disponibili fino alla scadenza del 31 dicembre 2012. In occasione del rinnovo, le lacune sono state colmate solo in parte. Infatti, i nuovi coefficienti (in vigore nel triennio 2013-2015) riguardano le età da 57 a 70 anni, ma non anche quelle di 55, 56 e 71 anni. I coefficienti mancanti sono stati calcolati degli Autori e indicati nella colonna che la menzionata Tabella 4 intesta al 201310. La conseguenza di tali ‘dimenticanze’ è che il calcolo corretto delle pensioni contributive (comprese le quote contributive delle pensioni miste) non è stato pienamente garantito nel quadriennio che va dal 2012 al 2015. Per le liquidazioni (certamente poco numerose) in età 'sprovviste di coefficiente', l’INPS avrà dovuto ovviare con ‘regole salomoniche’ che non possono tuttavia superare la scorrettezza attuariale del calcolo. E’ auspicabile che non sia sprecata anche la terza occasione rappresentata dalla scadenza del 1° gennaio 2016. All’epoca, occorrerà assegnare tutti i coefficienti necessari dopo avere attentamente censito le età pensionabili alla luce dei nuovi requisiti anagrafico-contributivi che risulteranno dalla seconda applicazione della Legge Sacconi. Per concludere, si osservi che l'età massima di pensione (attualmente, 70 e tre mesi) non è un limite invalicabile ma un'età oltre la quale non è consentito di restare attivi senza il consenso del datore di lavoro. Così è anche in Svezia dove, infatti, i coefficienti sono disponibili fino a 100 anni, benché l'età pensionabile massima sia di 67. L'Italia dovrebbe fare altrettanto per non discriminare i pensionamenti 'tardivi’, cioè i lavoratori che vanno in pensione in tarda, o tardissima, età. Anche a costoro il sistema contributivo deve garantire la restituzione integrale dei contributi versati, senza che l’importo elevato della pensione possa rappresentare un ostacolo ‘morale’. 2.2 Il caso di longevità crescente Nella presente sezione, i coefficienti necessari alla riforma sono proiettati al 2069 nell'ipotesi che la longevità sia crescente e perciò che le età ammesse al pensionamento (di vecchiaia e anzianità) evolvano in base alla Legge Sacconi. La successiva sezione è dedicata alla preliminare previsione di tali età. 2.2.1 L’evoluzione delle età ammesse al pensionamento A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma Fornero sincronizza l’adeguamento dei requisiti con l'aggiornamento dei coefficienti. Inoltre, per entrambi prevede la cadenza biennale (non più triennale) dopo la “decorrenza 1° gennaio 2019"11. La 10 Il metodo per calcolare i coefficienti di trasformazione è discusso in S. Gronchi e S. Nisticò (2006). L'articolo discute anche l'interazione fra i coefficienti e il meccanismo di indicizzazione mostrando che il 'dialogo' fra tali due 'istituti' è necessario per garantire l'equità attuariale e la sostenibilità del modello NDC. 11 Cfr. Legge 214/2011, Art.24, comma 13. 7 lettera della norma non è esente da dubbi interpretativi. In particolare, non è chiaro se gli ultimi requisiti e coefficienti ‘triennali’ debbano avere "decorrenza" dal 1° gennaio 2019 (per restare in vigore fino al 31 dicembre 2021) oppure dal 1° gennaio 2016 (per restare in vigore fino al 31 dicembre 2018). Sia pure con qualche incertezza, si è assunta la prima interpretazione, cioè che i primi requisiti e coefficienti 'biennali' entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. L’adeguamento dei requisiti è 'ritardato' e tale resterà anche quando diventerà biennale. Infatti, la Legge Sacconi dispone che: • i requisiti in vigore dal 1° gennaio di un anno t con cui inizia un nuovo periodo (triennio/biennio) devono essere 'decretati' almeno 12 mesi prima e quindi entro l'anno t − 2 ; • il decreto deve essere basato sull'incremento dalla vita attesa che l'ISTAT è tenuto a comunicare in tempo utile, e quindi nel corso del medesimo anno t −2; • l'incremento deve riguardare il periodo "precedente" e perciò, nella migliore delle ipotesi, quello compreso fra il 31 dicembre dell'anno t − 3 e il 31 dicembre dell'anno t − 6 , nel caso di periodicità triennale, oppure dell'anno t − 5 nel caso di periodicità biennale. Sia pure con ritardo, i requisiti ‘seguono’ la vita attesa a 65 anni d’età (indifferenziata per sesso). Per proiettare i primi, occorre perciò dotarsi di una previsione della seconda. Separatamente per genere, la Figura 1 confronta l’evoluzione passata a partire dal 1872, tratta dalla nota fonte dell'Università di Berkeley, con l’evoluzione futura che gli Autori hanno tratto dalle tavole di sopravvivenza assunte dall'ISTAT per proiettare la popolazione residente al 2065. Il punto di flesso, collocato nel 2010, implica che la longevità, cresciuta in passato a tassi crescenti, dovrebbe crescere, in futuro, a tassi decrescenti. Il 'cambio di marcia' è particolarmente marcato nello "scenario basso" che assume la sopravvivenza minima, ma resta evidente anche in quello "alto" che assume la sopravvivenza massima12. In realtà, i formidabili progressi della ricerca medica e biotecnologica lasciano supporre che le proiezioni siano improntate alla cautela. Del resto, alla prova dei fatti, si sono dimostrate caute anche le proiezioni fatte in passato. In considerazione di tali dubbi e circostanze, gli Autori hanno scelto di ricavare la previsione della vita attesa a 65 anni (indifferenziata per genere) dalle tavole di sopravvivenza assunte dall’ISTAT nello scenario alto13. Per gli anni rilevanti, tale previsione è indicata nella terza riga della Tabella 3. Agganciando i requisiti anagrafico-contributivi all'evoluzione della vita attesa, si sono ottenuti gli andamenti indicati nelle righe da (5) a (11) della medesima 12 La serie storica di Berkeley arriva al 2009 mentre la previsione Istat parte dal 2011. Ciò spiega il buco nel 2010 che appare nella Figura 1. 13 Oltre che nel sito dell’ISTAT, le tavole dello scenario alto sono consultabili nel sito: www.memotef.uniroma1.it/newdip/utenti/mancaraimondo/miosito. 8 Tabella 3, graficamente rappresentati dalle curve crescenti della Figura 2 e della Figura 3. Tali andamenti danno anche conto degli adeguamenti una tantum disposti dalla riforma entro il 2018, già indicati nella Tabella 2. Si noti che: • a partire da 63 anni nel 2012, l’età minima per accedere al primo canale [riga (5) della tabella] salirà fino a 70,50 anni nel biennio 2068-69; • l’età minima per accedere al secondo canale [righe da (6) a (8)] era, nel 2012, di 62 anni oppure 63,5 oppure 66, a seconda del settore lavorativo e del genere, mentre nel 2018 raggiungerà il valore unico di 66,95 anni per l’effetto congiunto dei menzionati adeguamenti una tantum e delle prime due applicazioni (2013 e 2016) della Legge Sacconi. Per i soli effetti di quest’ultima, continuerà poi a crescere fino a 73,50 anni nel biennio 2068-69. • A partire da 70 anni nel 2012, l’età minima per accedere al terzo canale [riga (9)] salirà fino a 77,50 anni nel biennio 2068-69. • A partire da 41,08 anni (41 anni e un mese) nel 2012, il requisito contributivo femminile per l’accesso al quarto canale [riga (10)] raggiungerà 41,5 anni nel 2014 per l’effetto congiunto degli adeguamenti una tantum disposti dalla riforma entro tale data e della prima applicazione della Legge Sacconi. Per i soli effetti di quest’ultima, continuerà poi a crescere fino a 48,75 anni nel biennio 2068-69. Per le stesse ragioni, il requisito contributivo maschile [riga (11)] salirà da 42,08 anni nel 2012 a 42,5 nel 2014 e a 49,75 nel biennio 2068-69. La crescita concava (a tassi decrescenti) di tutte le curve riflette la concavità della vita attesa. L'evoluzione dei requisiti anagrafico-contributivi non deve necessariamente destare allarme sociale. Si tenga conto che, per il regime contributivo, l'età pensionabile minima è aumentata di 6 anni (passando da 57 a 63) e quella massima di 5 (passando da 65 a 70) nei soli 16 anni che separano la Legge Dini dalla riforma Fornero. Nei seguenti 57 le proiezioni annunciano un ulteriore aumento di 7,5 anni per entrambe le età. In ogni caso, il meccanismo della Legge Sacconi non consentirà ai requisiti di aumentare più della longevità. Per completare la descrizione della Tabella 3, si noti che: • nella quarta riga sono indicate le variazioni della vita attesa a 65 anni (triennali fino al 2022 e biennali dopo) da 'trasferire' sui requisiti con le modalità di legge sopra ricordate; • le righe dalla dodicesima alla quattordicesima sono dedicate a 'convertire’ in età anagrafica il requisito contributivo femminile per l'accesso al quarto canale (minore di quello maschile) e perciò a individuare l’età minima alla quale le coorti possono accedere alla pensione di anzianità. Alla conversione si provvede sommando al requisito l'obbligo scolastico vigente nell'ultimo anno solare in cui la contribuzione può essere stata avviata. Ad esempio, nel 2013 l'età della donna che accede al quarto canale non può essere inferiore a 55,42 anni, ottenuti sommando al requisito contributivo di 41,42 anni 9 l'obbligo scolastico di 14 anni vigente nel 1971, quando la contribuzione può essere stata, al più tardi, avviata (41,42 anni prima del 2013). La conversione, in età pensionabile minima, del requisito femminile richiesto dal quarto canale consente di delimitare inferiormente il ‘corridoio’ delle età ammesse alla pensione che, superiormente, è delimitato dal requisito anagrafico richiesto dal terzo canale. Insomma, la nona riga della Tabella 3 si configura come la ‘sponda nord’ del menzionato corridoio mentre la quattordicesima si configura come la ‘sponda sud’. Le due sponde delimitano il 'corridoio' rappresentato nella Figura 4. 2.2.2. L’evoluzione dei coefficienti Dal corridoio delle età ammesse al pensionamento, è possibile risalire ai coefficienti necessari. Basta tener conto del meccanismo (ricordato nella Sezione 2.1) con cui, dai coefficienti delle età intere, la Legge Dini deriva quelli delle età frazionarie. I periodi sulla prima riga della Tabella 3, corrispondenti alle età in grassetto sulla nona riga, marcano l’ingresso dei nuovi coefficienti che si rendono progressivamente necessari. Ad esempio, serviranno: • dal triennio 2019-21 il coefficiente dei 72 anni per i lavoratori che andranno in pensione in età compresa fra 71 e 71,52 anni, • dal biennio 2022-23 il coefficiente dei 73 anni per i lavoratori che andranno in pensione in età compresa fra 72 e 72,05 anni, • etc. Simmetricamente, i periodi sulla prima riga, corrispondenti alle età in grassetto sulla quattordicesima, marcano l’uscita dei coefficienti non più necessari. Ad esempio, non serviranno più: • dal biennio 2016-17 il coefficiente dei 55 anni perché, da quel momento, in pensione di anzianità si potrà andare solo dopo aver compiuto 56,20 anni; • dal biennio 2028-29 il coefficiente dei 57 anni perché, da quel momento, in pensione di anzianità si potrà andare solo dopo aver compiuto 58,26 anni, • etc. Poiché le uscite tenderanno a bilanciare le entrate, il numero dei coefficienti necessari si manterrà tendenzialmente stabile lungo tutto il periodo di previsione. Nella Tabella 4 sono proiettati i coefficienti che il corridoio delle età pensionabili richiede fra il 2012 e il 2069. I coefficienti di ciascuna colonna sono calcolati sulla base della tavola di sopravvivenza indicata nella seconda riga. Le tavole utilizzate sono quelle assunte dall’ISTAT per proiettare la popolazione residente nello scenario alto, da cui è già stata ricavata la proiezione della vita attesa a 65 anni, indicata nella terza riga della Tabella 314. 14 La tavola di sopravvivenza non è l’unica ‘base tecnica’ necessaria al calcolo dei coefficienti. In presenza di rendite reversibili, distintamente per genere ed età, occorrono anche: 1) le probabilità che il coniuge superstite sopravviva al pensionato diretto, 2) gli scarti d’età fra i due, 3) le probabilità che la pensione di reversibilità sia eliminata per morte o nuove nozze. 10 Dal confronto delle prime due righe, si noterà che, dal 2016, la tavola è di cinque anni ritardata rispetto alla decorrenza dei coefficienti. Ad esempio, i coefficienti in vigore dal 2016 sono basati sulla tavola del 2011, quelli in vigore dal 2019 sulla tavola del 2014, etc.. Infatti, gli Autori hanno scelto di assumere il ritardo quinquennale che ha separato la decorrenza dei coefficienti entrati in vigore nel 2013 dalla tavola di sopravvivenza del 2008, assunta a base del loro calcolo. La Figura 5 mostra che i coefficienti diminuiranno a tassi decrescenti, in linea con la crescita concava della vita attesa a 65 anni. Mostra, altresì, che la discesa sarà più ripida per le età di pensionamento più elevate, la cui vita attesa beneficerà dei maggiori guadagni. La Figura 6 indica le riduzioni percentuali che subiranno i coefficienti da 64 a 70 anni, gli unici presenti in tutto l'arco della previsione. A parità di rapporto fra il montante e l’ultimo salario, tali riduzioni dovranno tradursi in identici abbattimenti del tasso di sostituzione. Alla discesa dei coefficienti, le generazioni potranno reagire procrastinando il pensionamento. Ad esempio, i punti della Figura 5 mostrano che, per beneficiare di un coefficiente analogo a quello spettante a chi va in pensione a 66 anni nel 2013, occorrerà andare in pensione a 68 nel 2017, a 69 nel 2028, a 70 nel 2034, a 71 nel 2042, a 72 nel 2050, a 73 nel 2062. In realtà, non sarà necessario rinviare il pensionamento al punto da mantenere invariato il coefficiente. Infatti, il contemporaneo aumento del montante contributivo (se generato dal prolungamento della contribuzione e dalla maturazione di ulteriori interessi) potrà ripristinare la pensione 'perduta' anche in presenza di un coefficiente inferiore. 3. Una riforma mancata Il secondo scopo del presente lavoro è discutere il meccanismo di revisione dei coefficienti, i cui esiti sono proiettati nella Tabella 4. Una delle più gravi anomalie del sistema contributivo italiano è rappresentata dai coefficienti di trasformazione 'erga omnes', anziché 'per coorte'. I primi, adottati solo in Italia, si rivolgono a tutti coloro che vanno in pensione in uno stesso arco di tempo, indipendentemente dalla coorte di appartenenza (anno di nascita). I secondi, tipici del modello scandinavo ma adottati anche negli altri paesi che hanno scelto il modello NDC, si rivolgono a tutti i membri di una stessa coorte, indipendentemente dalla data in cui vanno in pensione. Poiché la longevità (più esattamente, la tavola di sopravvivenza) dipende dall’anno di nascita e non dalla data del pensionamento, i coefficienti erga omnes generano iniquità intra-generazionali, cioè fra i membri di una stessa coorte, e inter-generazionali, cioè fra i membri di coorti diverse. Per calcolare i coefficienti in vigore dal 2010 e dal 2013, i ministeri competenti hanno utilizzato le basi tecniche 1)-3) appositamente rilevate dall’ISTAT negli anni, rispettivamente, 2006 e 2008. Le stesse basi sono state usate dagli Autori per completare i coefficienti necessari negli anni dal 2012 al 2015. I coefficienti dal 2016 al 2069 sono stati calcolati assumendo l’invarianza, rispetto al 2008, delle probabilità 1) e degli scarti 2), mentre le probabilità 3) sono state via via abbattute in base agli incrementi della sopravvivenza risultanti dalle tavole di cui alla nota 13. Le basi tecniche 1)-3) rilevate nel 2008 sono consultabili nel sito di cui alla stessa nota 13. 11 Per spiegare le iniquità del primo tipo, si consideri l’esempio costituito dai nati nel 1958 che hanno compiuto 54 anni nel 2012. Proprio per questo, nessuno di loro può essere andato in pensione in tale anno in cui l’età minima, indicata sulla quattordicesima riga della Tabella 3, era di 55,08 anni. Non così nel 2013 quando la coorte ha compiuto 55 anni mentre l’età minima è diventata di 55,42 anni. Pertanto nel 2013 si è aperta la ‘finestra’ attraverso la quale i nati nel 1958 possono accedere al pensionamento. La finestra si chiuderà nel 2032 quando la coorte compirà 74 anni, cosicché anche il suo più giovane membro raggiungerà i 73,60 anni che la nona riga della Tabella 3 indica come età pensionabile massima in tale anno. Nel corso del ventennio 2013-2032, i nati nel 1958 andranno in pensione in vigenza di coefficienti basati su tavole di sopravvivenza diverse. In particolare, potranno farlo (cfr. la Tabella 3): • fra 55,42 e 58 anni nel triennio 2013-15, in vigenza dei coefficienti basati sulla tavola del 2008, • fra 57 e 61 anni nel triennio 2016-18, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2011, • fra 60 e 64 anni nel triennio 2019-21, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2014, • fra 63 e 66 anni nel biennio 2022-23, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2017, • fra 65 e 68 anni nel biennio 2024-25, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2019, • fra 67 e 70 anni nel biennio 2026-27, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2021, • fra 69 e 72 anni, nel biennio 2028-29 usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2023, • fra 71 e 73,31 anni nel biennio 2030-31, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2025, • fra 73 e 73,60 anni nel 2032, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del 2027. La Tabella 5, che riproduce la parte rilevante della Tabella 4, mostra i coefficienti necessari in ragione del periodo e dell’età di pensionamento. Nella seconda riga sono anche indicate le tavole di sopravvivenza (longevità) imputate in ogni periodo. Insomma, i nati nel 1958 saranno tra loro discriminati dall’imputazione di longevità (probabilità di sopravvivenza) tendenzialmente maggiori con l’età di pensionamento. La discriminazione appiattisce la crescita per età dei coefficienti deputati a calcolare le pensioni della coorte nel menzionato ventennio, rappresentati dalla curva 'discontinua' in Figura 7. Ancor più inaccettabile è che l’appiattimento svantaggi i pensionamenti ‘tardivi’. In corsivo, nella Tabella 5 sono anche indicati i coefficienti che eviterebbero le discriminazioni garantendo ai membri della coorte che vanno in pensione dopo il 2015 la stessa longevità (probabilità di sopravvivenza) di quelli che vanno in 12 pensione nel triennio 2013-2015. Nella Figura 7 tali altri coefficienti sono rappresentati dalla curva continua la cui maggiore 'ripidità', rispetto a quella discontinua, comprova che quest’ultima frena la crescita per età. La discriminazione si acuisce fra soggetti che vanno in pensione alla stessa età nelle immediate adiacenze delle date in cui i coefficienti sono aggiornati. Si pensi al caso di Tizio che va in pensione il giorno prima di un aggiornamento mentre il gemello Caio va in pensione il giorno dopo. A parità di storia contributiva, e quindi di montante, a Caio è imputato un coefficiente minore e perciò liquidata una pensione ugualmente minore. E’ prevedibile che i lavoratori vorranno evitare il danno derivante dalla permanenza in attività, e perciò che gli aggiornamenti dei coefficienti si tradurranno in formidabili incentivi all’esodo. La dimensione dell’incentivo può essere valutata facendo di nuovo riferimento alla Tabella 5 per notare che, alla mezzanotte del 31 dicembre 2015, è previsto che il coefficiente dei 58 anni debba scendere da 4,416 a 4,329. Perciò il lavoratore 58.enne che (avendo acquisito il diritto alla pensione di anzianità) scegliesse di restare attivo oltre quel momento dovrebbe pagare un prezzo uguale al 2% circa della pensione (contributiva) maturata. Alle iniquità intra-generazionali, derivanti dall’imputazione di longevità (probabilità di sopravvivenza) differenti ai nati nello stesso anno, si aggiungono le iniquità inter-generazionali derivanti dall’imputazione della stessa longevità ai nati in anni diversi. Ad esempio, si considerino i nati nel 1971 che, a conti fatti, potranno andare in pensione fra 58,26 e 75,38 anni nella finestra che si apre nel 2029 per chiudersi nel 2047 (cfr. la Tabella 3). Nella Tabella 5, sono anche indicati i coefficienti deputati a calcolare le loro pensioni. Si noterà che, nei tre bienni compresi fra il 2028 e il 2033, i coefficienti dei nati nel 1971 sono incolonnati con quelli dei nati nel 1958. Ciò significa che, in tale arco temporale, alle due coorti è imputata la stessa tavola di sopravvivenza, indicata nella seconda cella della colonna, nonostante i 13 anni che le separano. La condivisione della tavola appiattisce la differenza fra i coefficienti dei nati nel 1958, compresi fra 69 e 74 anni, e quelli dei nati nel 1971, compresi fra 58 e 63 anni. Il rischio che le iniquità (dentro e fra le generazioni) si rivelino socialmente insostenibili è elevato quanto quello che, a loro carico, siano sollevate fondate eccezioni di incostituzionalità. In particolare, l’imputazione di longevità diverse ai nati nello stesso anno appare lesivo del principio di uguaglianza. Mentre il periodico abbattimento delle pensioni già maturate appare anche in conflitto col consolidato orientamento della Corte Costituzionale a tutelare i diritti acquisiti. Al medesimo orientamento appare ancor più contrario l’esproprio del diritto già maturato, di cui i lavoratori potranno essere vittime dopo ogni adeguamento dei requisiti anagrafico-contributivi (contestuale all’aggiornamento dei coefficienti). Ad esempio, nella Tabella 3 è dato leggere che, alla mezzanotte del 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico per l'accesso al secondo canale salirà da 66 anni e 3 mesi a circa 67 anni. In quello stesso momento, i lavoratori in età compresa fra le due (che abbiano maturato il requisito contributivo e quello economico) perderanno il diritto 13 alla pensione già maturato. In particolare, chi avesse appena compiuto 66 anni e 3 mesi dovrà lavorare 9 mesi per ‘riconquistarlo’. Occorre che il legislatore intervenga prima che i rischi (sociali e legali) crescano con la mole degli interessi lesi, e quindi prima che le pensioni contributive diventino una quota importante della spesa. Non v’è altro rimedio che l’adozione del modello scandinavo il quale prevede: • la definizione di una fascia d'età pensionabile, compresa fra un'età minima e una massima, entro cui i lavoratori sono chiamati a scegliere liberamente quando andare in pensione; • l’assegnazione, in ogni anno solare, di nuovi coefficienti alla coorte che maturerà l'età minima nell'anno solare successivo; • il calcolo dei medesimi sulla base dell'ultima tavola di sopravvivenza disponibile; • la non 'retroattività' dell’assegnazione, ovvero il diritto delle coorti precedenti a preservare i coefficienti loro assegnati in passato. Il protocollo genera una ‘matrice di coefficienti’, anziché una sola riga, derivante dalla ‘stratificazione’ di tante righe quante sono le coorti in età pensionabile. La ‘manutenzione’ della matrice prevede che, ogni anno, sia soppressa la riga un tempo assegnata alla coorte che ha appena superato l’età pensionabile massima, ed entri in scena la riga assegnata alla coorte che raggiunge l’età minima. Il protocollo è compatibile con una coerente riformulazione della Legge Sacconi che, a ogni coorte, assegni requisiti anagrafico-contributivi superiori a quelli della coorte precedente. La non retroattività dei nuovi coefficienti (validi solo per la coorte in procinto di compiere l’età pensionabile minima) può aggravare l’obsolescenza dei coefficienti complessivamente in uso. Da un lato, quelli delle coorti più giovani sono basati su tavole di sopravvivenza più recenti ma, dall’altro, quelli delle coorti meno giovani sono basati su tavole meno recenti. Di aggravamento si tratta perché, in realtà, l’obsolescenza è congenita nei coefficienti ‘backward looking’ (ancorché retroattivi) cioè basati su probabilità di sopravvivenza rilevate per coorti anteriori a quella cui sono (ancorché temporaneamente) assegnati. L’obsolescenza pregiudica tanto il principio di corrispettività quanto la sostenibilità del sistema. Perciò è importante che, ogni anno, i nuovi coefficienti siano calcolati su una tavola di sopravvivenza recente, così da meglio riflettere la longevità della coorte assegnataria. Il servizio statistico svedese riesce a elaborare le tavole in tempo reale. Infatti, ogni anno i nuovi coefficienti sono basati sulla tavola del precedente. In Italia l’ISTAT pubblica, ogni anno, la tavola di tre anni prima15. 15 E' auspicabile affidare all'INPS il compito di rilevare le tavole avvalendosi dei propri archivi. Tale scelta potrebbe non solo ridurre il ritardo ma anche riferire le tavole ai soli pensionati anziché all'intera popolazione residente. E’ prevedibile che le probabilità di sopravvivenza dei pensionati supererebbero quelle dell'intera popolazione residente. Le ‘tavole INPS’, in sostituzione delle ‘tavole ISTAT’, potrebbero quindi implicare la riduzione dei coefficienti. 14 L'obsolescenza dei coefficienti si contrasta anche escludendo età pensionabili 'troppo' basse. In tal modo, si evita di assegnare i coefficienti quando le coorti sono molto giovani e le reali probabilità di sopravvivenza delle stesse molto si discostano dall'ultima tavola di sopravvivenza disponibile (ancorché recente). Per tale ragione, i coefficienti per coorte sono scarsamente compatibili col pensionamento precoce consentito dalla pensione di anzianità. Per garantire al meglio la corrispettività della pensioni contributive, occorrerebbe un ‘sistema pubblico’ di previsione della sopravvivenza, finalizzato all’assegnazione, ad ogni coorte, di coefficienti forward looking che si sforzino di riflettere la longevità specificamente attesa per la medesima coorte16. La rifondazione del sistema contributivo su base generazionale potrebbe decorrere dal primo gennaio 2016, quando si dovrebbero aggiornare i coefficienti e adeguare contestualmente i requisiti anagrafico-contributivi. In quello stesso momento la Legge Dini compirà vent’anni, cosicché al primo canale della riforma Fornero potranno accedere le prime pensioni interamente contributive. Dopo gli interventi degli ultimi anni, invasivi e contradditori, non sarebbe opportuno metterne in campo di nuovi. Ma la posta in gioco è elevata: occorre salvare il sistema contributivo italiano prima che la sua fragile architettura si sgretoli quando le sue incongruenze verranno al pettine. 16 F. Gismondi e S. Gronchi (2008) dimostrano che i coefficienti forward problemi di ‘ipersostenibilità’, ovvero generano avanzi di bilancio tendenziali. sollevano 15 Tab.2: I nuovi canali di accesso regimi cui il canale è riservato (1) canale 1° canale contributivo requisiti minimi per l'accesso al canale requisito anagrafico (2) requisito contributivo (2) requisito economico retributivo, contributivo e misto 2° canale requisito anagrafico (2) maschi e femmine del settore pubblico, maschi del settore privato e del settore autonomo 2012 63 anni 2,8 volte l'assegno sociale 4° canale (4) retributivo, contributivo e misto retributivo, contributivo e misto 2014-15 2016-17 dal 2018 63 anni e 3 mesi 20 anni 2,8 volte il maggiore fra l'assegno sociale corrente e quello del 2012 indicizzato al PIL 66 anni 66 anni e tre mesi 66 anni e tre mesi femmine del settore privato 62 anni 62 e tre mesi 63 anni e 9 mesi 65 anni e 3 mesi femmine del settore autonomo 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi requisito contributivo (2) requisito economico per i soli lavoratori in 1,5 volte l'assegno sociale regime contributivo 3° canale 2013 requisito anagrafico (2) in regime contributivo requisito contributivo (2) in regime retributivo e misto maschi requisito contributivo (2) femmine 20 anni (3) 1,5 volte il maggiore fra l'assegno sociale corrente e quello del.2012 indicizzato al PIL 70 anni 70 anni e 3 mesi 5 anni 20 anni 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi 41 anni e 6 mesi Note (1) Il presente saggio chiama 'retributivo' il regime pensionistico dei lavoratori che hanno titolo ad una pensione interamente retributiva potendo vantare un'anzianità contributiva ≥ 18 anni al 31 dicembre 1995 e non avendo contribuito posteriormente al 31 dicembre 2011. E' chiamato 'contributivo' il regime dei lavoratori che hanno titolo a una pensione interamente contributiva avendo iniziato a contribuire posteriormente al 31/12/1995. E' chiamato 'misto' il regime dei lavoratori che hanno titolo a una pensione risultante dalla somma di una componente retributiva ed una contributiva, potendo essere la seconda maturata: ● posteriormente al 31/12/ 1995 nel caso che, alla medesima data, fosse vantata un'anzianità <18 anni (ai sensi della L. 335/1995), ● posteriormente al 31/12/ 2011 nel caso che, al 31/12/ 1995, fosse vantata un'anzianità ≥18 anni (ai sensi della L.214/2011). Dal 1° canale sono esclusi i lavoratori che hanno optato per il regime contributivo avendo iniziato a contribuire anteriormente al 31/12/1995. (2) Il requisito è indicato al netto degli adeguamenti alla speranza di vita che avranno luogo dal 2016 in base alla L.122/2010 (Legge Sacconi). (3) Bastano 15 anni per i lavoratori che possono vantare un'anzianità contributiva ≥ 15 anni al 31 dicembre 1992 . (4) Per i lavoratori del regime misto che vanno in pensione in età inferiore a 62 anni, la quota retributiva della pensione è abbattuta dell'1% per ciascuno dei primi due anni mancanti al compimento dei 62 e del 2% per ciascuno dei successivi. 17 Tab.3: Evoluzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai nuovi canali vita attesa a 65 anni indistinta per genere periodo di riferimento 2012 2013 14-15 16-17 2018 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 (1) tavola di sopravvivenza assunta per il calcolo della vita attesa 2010 2013 2016 vita attesa 20,17 20,86 21,44 21,97 22,30 22,62 22,93 23,23 23,52 23,80 24,07 24,33 24,58 24,83 25,07 25,30 25,53 25,74 25,96 26,16 26,36 26,55 26,73 26,91 27,08 27,25 27,41 (3) variazioni triennali fino al 2022 e biennali dal 2024 0,25 (1) 0,70 0,58 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 0,53 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 2033 2035 2037 2039 0,27 0,26 0,25 0,25 2041 2043 2045 0,24 0,23 0,23 2047 0,22 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 (2) 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 (4) stima dell'età minima implicitamente richiesta (2) dal 4° canale età minima richiesta dal 2° canale maschi e femmine del settore pubblico, maschi del settore privato e autonomo femmine del settore privato femmine del settore autonomo 66,00 66,25 66,25 66,95 66,95 (6) 62,00 62,25 63,75 65,95 66,95 67,52 68,05 68,38 68,71 69,01 69,31 69,60 69,88 70,15 70,41 70,67 70,91 71,15 71,38 71,61 71,83 72,04 72,24 72,44 72,63 72,82 72,99 73,17 73,33 73,50 (7) 63,50 63,75 64,75 66,45 66,95 età minima richiesta dal 3° canale 70,00 70,25 anzianità contributiva richiesta dal 4° canale evoluzione dei requisiti età minima richiesta dal 1° canale 63,00 63,25 63,25 63,95 63,95 64,52 65,05 65,38 65,71 66,01 66,31 66,60 66,88 67,15 67,41 67,67 67,91 68,15 68,38 68,61 68,83 69,04 69,24 69,44 69,63 69,82 69,99 70,17 70,33 70,50 (5) (8) 70,25 70,95 70,95 71,52 72,05 72,38 72,71 73,01 73,31 73,60 73,88 74,15 74,41 74,67 74,91 75,15 75,38 75,61 75,83 76,04 76,24 76,44 76,63 76,82 76,99 77,17 77,33 77,50 (9) femmine 41,08 41,42 41,50 42,20 42,20 42,77 43,30 43,63 43,96 44,26 44,56 44,85 45,13 45,40 45,66 45,92 46,16 46,40 46,63 46,86 47,08 47,29 47,49 47,69 47,88 48,07 48,24 48,42 48,58 48,75 (10) maschi 42,08 42,42 42,50 43,20 43,20 43,77 44,30 44,63 44,96 45,26 45,56 45,85 46,13 46,40 46,66 46,92 47,16 47,40 47,63 47,86 48,08 48,29 48,49 48,69 48,88 49,07 49,24 49,42 49,58 49,75 (11) ultimo anno possibile per l'avvio della 1969 contribuzione obbligo scolastico nello stesso anno 14 1970 1971 14 14 1972 1974 1975 14 14 14 1977 1979 1981 1982 1984 1986 1987 14 14 14 14 14 14 14 1989 1991 1993 1994 14 14 14 14 1996 1998 2000 14 14 15 2001 15 2003 2005 2007 2009 2010 2012 2014 2016 2018 (12) 15 15 16 16 16 16 16 16 16 (13) età minima richiesta dal 4° canale 55,08 55,42 55,50 56,20 56,20 56,77 57,30 57,63 57,96 58,26 58,56 58,85 59,13 59,40 59,66 59,92 60,16 60,40 60,63 61,86 62,08 62,29 62,49 63,69 63,88 64,07 64,24 64,42 64,58 64,75 (14) (1) Il meccanismo 'ritardato' della Legge Sacconi richiedeva che il 1° gennaio 2013 (anno t ) i requisiti in vigore il giorno prima fossero adeguati sommandovi l'aumento dalla vita media a 65 anni intervenuto fra il 31 dicembre 2007 (t -6) e il 31 dicembre 2010 (t -3). Sennonché tale aumentto ha superato il tetto di 0,25 anni (3 mesi) previsto dalla stessa legge in sede di prima applicazione. Perciò all'adequamento dei requisiti in vigore il 31 dicembre 2012 si è provveduto sommando il tetto medesimo. (2) In ognuno degli anni indicati nella riga (1) il più giovane 'accesso' al quarto canale è una donna che matura il requisito contributivo il 31 dicembre, dopo una contribuzione ininterrotta avviata immediatamente dopo l'obbligo scolastico. La sua età [riga (14)] è ottenuta sommando al requisito contributivo [riga (11)] l'obbligo scolastico [riga (13)] in vigore nell'anno in cui la contribuzione è stata avviata [riga (12)]. A sua volta, tale anno è ottenuto arrotondando all'unità inferiore la differenza fra il requisito contributivo [riga (11)] e l'anno di riferimento [riga (1)]. L'obbligo scolatico è stato di 14 anni fino al 1998 e di 15 fino al 2006, mentre dal 2007 è di 16 anni. 18 Tab.4: I coefficienti di trasformazione fino al 2069 validità 96-09 10-11 12 13-15 16-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 età del pensionamento tavola di sopravvivenza 1992 2002 2002 2008 2011 assunta per il calcolo 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 2014 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 0,000 4,202 4,202 4,099 4,024 3,956 3,899 3,864 3,832 3,802 3,773 3,746 3,721 3,697 3,675 3,653 3,633 3,613 3,594 3,577 3,560 3,543 3,528 3,513 3,499 3,486 3,473 3,460 3,449 3,437 0,000 4,307 4,307 4,198 4,120 4,049 3,988 3,952 3,918 3,886 3,856 3,828 3,802 3,776 3,753 3,730 3,708 3,688 3,668 3,650 3,632 3,615 3,599 3,583 3,568 3,554 3,541 3,528 3,516 3,504 4,720 4,419 idem 4,304 4,221 4,146 4,083 4,044 4,009 3,975 3,944 3,914 3,886 3,860 3,835 3,811 3,788 3,767 3,746 3,727 3,708 3,690 3,673 3,657 3,641 3,626 3,612 3,599 3,586 3,574 4,860 4,538 idem 4,416 4,329 4,250 4,183 4,143 4,105 4,070 4,037 4,006 3,976 3,948 3,922 3,897 3,873 3,851 3,829 3,808 3,789 3,770 3,752 3,735 3,718 3,703 3,688 3,674 3,660 3,647 5,006 4,664 idem 4,535 4,444 4,360 4,289 4,247 4,207 4,170 4,135 4,102 4,071 4,042 4,014 3,988 3,963 3,939 3,916 3,895 3,874 3,854 3,835 3,817 3,800 3,784 3,768 3,753 3,739 3,725 5,163 4,798 idem 4,661 4,565 4,477 4,402 4,357 4,316 4,276 4,240 4,205 4,172 4,141 4,112 4,084 4,058 4,033 4,009 3,986 3,964 3,943 3,923 3,904 3,886 3,869 3,852 3,837 3,822 3,807 5,334 4,940 idem 4,796 4,695 4,602 4,522 4,475 4,431 4,389 4,351 4,314 4,279 4,247 4,216 4,186 4,159 4,132 4,107 4,082 4,059 4,037 4,016 3,996 3,977 3,959 3,942 3,925 3,909 3,894 5,514 5,093 idem 4,940 4,833 4,734 4,650 4,600 4,553 4,509 4,468 4,430 4,393 4,359 4,326 4,295 4,265 4,237 4,210 4,185 4,160 4,137 4,115 4,094 4,074 4,055 4,036 4,019 4,002 3,986 5,706 5,257 idem 5,094 4,980 4,875 4,786 4,733 4,684 4,637 4,594 4,553 4,514 4,478 4,443 4,410 4,379 4,349 4,321 4,294 4,268 4,244 4,220 4,198 4,177 4,156 4,137 4,118 4,101 4,084 5,911 5,432 idem 5,259 5,138 5,027 4,932 4,876 4,823 4,774 4,728 4,685 4,644 4,605 4,568 4,534 4,501 4,469 4,439 4,410 4,383 4,357 4,332 4,309 4,286 4,265 4,244 4,225 4,206 4,188 6,136 5,620 idem 5,435 5,306 5,188 5,088 5,028 4,972 4,920 4,871 4,825 4,782 4,741 4,702 4,665 4,630 4,596 4,564 4,534 4,505 4,477 4,451 4,426 4,402 4,379 4,358 4,337 4,317 4,298 5,821 5,821 5,624 5,488 5,362 5,256 5,192 5,132 5,077 5,025 4,976 4,930 4,886 4,845 4,806 4,768 4,733 4,699 4,667 4,636 4,607 4,579 4,552 4,527 4,503 4,480 4,458 4,437 4,417 6,038 6,038 5,826 5,681 5,548 5,434 5,366 5,303 5,244 5,189 5,137 5,088 5,041 4,997 4,955 4,916 4,878 4,842 4,808 4,775 4,744 4,714 4,686 4,659 4,633 4,609 4,586 4,563 4,542 6,270 6,270 6,046 5,892 5,749 5,628 5,555 5,488 5,425 5,366 5,311 5,258 5,209 5,162 5,118 5,075 5,035 4,997 4,960 4,925 4,892 4,861 4,831 4,802 4,775 4,749 4,724 4,700 4,678 6,521 6,521 6,283 6,117 5,964 5,835 5,758 5,686 5,619 5,556 5,497 5,441 5,388 5,338 5,291 5,246 5,203 5,162 5,123 5,086 5,051 5,017 4,985 4,954 4,925 4,897 4,871 4,846 4,822 6,792 6,792 6,541 6,361 6,198 6,060 5,977 5,900 5,828 5,761 5,698 5,638 5,582 5,528 5,478 5,430 5,384 5,340 5,298 5,259 5,221 5,185 5,151 5,118 5,087 5,057 5,029 5,002 4,977 7,086 7,086 6,822 6,626 6,451 6,303 6,214 6,132 6,055 5,983 5,915 5,851 5,791 5,734 5,680 5,628 5,579 5,533 5,488 5,446 5,405 5,367 5,330 5,295 5,262 5,230 5,200 5,171 5,144 7,404 7,404 7,128 6,913 6,726 6,567 6,471 6,383 6,301 6,223 6,151 6,082 6,018 5,957 5,899 5,843 5,791 5,741 5,693 5,647 5,604 5,563 5,523 5,486 5,450 5,417 5,384 5,353 5,324 7,750 7,750 7,460 7,225 7,024 6,853 6,750 6,655 6,567 6,484 6,406 6,332 6,263 6,197 6,135 6,076 6,019 5,966 5,914 5,865 5,819 5,775 5,732 5,692 5,654 5,618 5,583 5,550 5,519 8,125 8,125 7,822 7,564 7,347 7,163 7,053 6,951 6,856 6,766 6,683 6,604 6,529 6,459 6,392 6,328 6,267 6,209 6,154 6,102 6,052 6,004 5,959 5,915 5,874 5,835 5,798 5,763 5,729 8,535 8,535 8,216 7,934 7,700 7,502 7,383 7,273 7,170 7,074 6,984 6,899 6,819 6,743 6,670 6,602 6,537 6,474 6,415 6,358 6,304 6,253 6,204 6,157 6,113 6,071 6,031 5,993 5,957 8,978 8,978 8,645 8,337 8,085 7,871 7,743 7,624 7,513 7,410 7,312 7,220 7,134 7,052 6,974 6,900 6,830 6,763 6,699 6,637 6,579 6,524 6,471 6,421 6,373 6,328 6,285 6,244 6,204 9,462 9,462 9,116 8,779 8,508 8,277 8,138 8,010 7,890 7,778 7,673 7,573 7,480 7,391 7,307 7,227 7,151 7,079 7,009 6,943 6,880 6,820 6,763 6,709 6,657 6,608 6,562 6,517 6,475 9,992 9,992 9,636 9,265 8,972 8,723 8,573 8,434 8,304 8,183 8,069 7,961 7,860 7,764 7,673 7,586 7,504 7,425 7,350 7,279 7,210 7,145 7,083 7,025 6,969 6,915 6,865 6,817 6,771 19 Tab.5: I coefficienti per i nati nel 1958 e nel 1971 13-15 16-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 tavola di sopravvivenza assunta per il calcolo 2008 2011 2014 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 4,099 4,198 4,304 4,416 4,535 4,661 4,796 4,940 5,094 5,259 5,435 5,624 5,826 6,046 6,283 6,541 6,822 7,128 7,460 7,822 4,024 3,956 3,899 3,864 3,832 3,802 3,773 3,746 3,721 3,697 3,675 3,653 3,633 3,613 3,594 4,120 4,049 3,988 3,952 3,918 3,886 3,856 3,828 3,802 3,776 3,753 3,730 3,708 3,688 3,668 4,221 4,329 4,444 4,565 4,695 4,146 4,083 4,044 4,009 3,975 3,944 4,250 4,183 4,143 4,105 4,360 4,289 4,247 4,207 4,070 4,170 4,402 4,357 4,316 4,276 4,522 4,475 4,431 4,389 5,138 4,477 4,602 4,734 4,875 5,027 5,306 5,188 5,488 età del pensionamento validità 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 4,833 4,650 4,600 4,553 4,509 4,684 4,637 4,876 4,823 4,774 4,920 5,132 5,077 5,681 5,548 5,434 5,749 5,628 6,117 5,964 5,835 5,758 5,303 5,488 5,686 5,900 5,244 5,892 5,028 5,192 5,366 5,555 4,972 5,362 4,786 4,932 5,088 5,256 4,733 4,980 5,425 6,913 6,726 6,567 6,471 6,383 5,619 5,828 6,055 6,301 7,225 7,024 6,853 6,750 6,655 6,567 7,564 7,347 7,163 7,053 6,951 6,856 8,216 7,934 7,700 7,502 7,383 7,273 7,170 8,645 8,337 8,085 7,871 7,743 7,624 7,513 6,361 6,626 6,060 per 5,977 i 6,198 coefficienti i 6,451 6,303 6,214 nati nel 1958 6,132 3,914 3,886 3,860 3,835 3,811 3,788 3,767 3,746 4,006 3,976 3,948 3,922 3,897 3,873 3,851 3,829 4,037 4,135 4,102 4,071 4,042 4,014 3,988 3,963 3,939 3,916 4,240 4,205 4,172 4,141 4,112 4,084 4,058 4,033 4,009 4,216 4,186 4,159 4,132 4,107 4,351 4,314 4,279 4,247 i coefficienti per 4,468 4,430 4,393 4,359 4,326 4,295 4,265 4,237 4,210 i nati nel 1971 4,594 4,553 4,514 4,478 4,443 4,410 4,379 4,349 4,321 4,728 4,685 4,644 4,605 4,568 4,534 4,501 4,469 4,439 4,871 4,825 4,782 4,741 4,702 4,665 4,630 4,596 4,564 5,025 4,976 4,930 4,886 4,845 4,806 4,768 4,733 4,699 5,189 5,137 5,088 5,041 4,997 4,955 4,916 4,878 4,842 5,366 5,311 5,258 5,209 5,162 5,118 5,075 5,035 4,997 5,556 5,497 5,441 5,388 5,338 5,291 5,246 5,203 5,162 5,761 5,698 5,638 5,582 5,528 5,478 5,430 5,384 5,340 5,915 5,851 5,791 5,734 5,579 5,533 5,983 5,680 5,628 6,223 6,151 6,082 6,018 5,957 5,899 5,843 5,791 5,741 6,484 6,406 6,332 6,263 6,197 6,135 6,076 6,019 5,966 6,766 6,683 6,604 6,529 6,459 6,392 6,328 6,267 6,209 7,074 6,984 6,899 6,819 6,743 6,670 6,602 6,537 6,474 7,410 7,312 7,220 7,134 7,052 6,974 6,900 6,830 6,763 20 Fig.1: Passato e futuro della vita attesa a 65 anni 30 maschi scenario alto 25 evoluzione storica fonte: HMD, Berkeley scenario centrale scenario basso 20 15 evoluzione prevista fonte: Istat 10 2092 2082 2072 2062 2052 2042 2032 2022 2012 2002 1992 1982 1972 1962 1952 1942 1932 1922 1912 1902 1892 1882 1872 5 scenario alto 30 femmine scenario centrale 25 evoluzione storica fonte: HMD, Berkeley scenario basso 20 15 evoluzione prevista fonte: Istat 10 2092 2082 2072 2062 2052 2042 2032 2022 2012 2002 1992 1982 1972 1962 1952 1942 1932 1922 1912 1902 1892 1882 1872 5 21 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 Fig.2: età minima richiesta dai canali dal 1° al 3° - 2012 / 2069 77,50 requisito anagrafico per l'accesso al 3° canale maschi e femmine del settore pubblico, maschi del settore privato e autonomo 73,50 requisito anagrafico per l'accesso al 2° canale 70,50 70,0 66,95 requisito anagrafico per l'access al 1° canale 66,0 63,5 63,0 62,0 femmine del settore privato femmine del settore autonomo 22 42,08 41,08 Fig.3: anzianità contributiva richiesta dal 4° canale - 2012 / 2069 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 49,75 48,75 23 70,0 55,08 Fig.4: il 'corridoio' delle età ammesse al pensionamento età massima (per l'accesso al 3° canale) età minima (per l'accesso al 4° canale) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 77,50 64,75 24 65 64 63 62 61 60 59 58 57 2009 2010 70 69 68 67 66 56 55 2011 2012 71 2013 2014 2015 2016 2017 2018 72 2019 2020 2021 73 2022 2023 2024 2025 2026 2027 74 2028 2029 2030 2032 2033 2034 2035 75 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 76 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 77 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 78 2064 2065 2066 25 2067 2068 2069 Fig.5: I coefficienti di trasformazione fino al 2069 2031 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% Fig.6: Come si ridurranno i coefficienti fra il 2012 e il 2069 64 65 66 67 68 69 70 -25,6% -26,4% -27,3% -28,3% -29,3% -30,3% -31,4% 26 Fig.7: I coefficienti per i nati nel 1958 8 8 7 tavola 2008 7 6 6 5 tavole 2008 - 2027 5 4 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 27 Bibliografia Borsch-Supan A. e C.B. 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