Cos`altro dopo la Fornero - Dipartimento di Scienze Sociali ed

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Cos`altro dopo la Fornero - Dipartimento di Scienze Sociali ed
Sandro Gronchi♣ e Raimondo Manca♠
Cos’altro dopo la Fornero? (*)
1. Meriti e limiti della riforma
La ‘riforma Fornero’, più esattamente l’Art. 24 della Legge 214 del 2011 che
ha convertito il decreto ‘Salva Italia’ del Governo Monti, persegue lo scopo di
realizzare tagli alla spesa previdenziale per contribuire al contenimento strutturale
del deficit pubblico. Tuttavia, al nuovo sistema di requisiti anagrafici e contributivi
per l’accesso alla pensione, entrati in vigore nel 2012, va riconosciuto lo sforzo di
rimettere ordine nel caos che si era determinato dopo lo ‘scalone’ della ‘riforma
Maroni’ (Legge 243 del 2004) e le ‘quote’ della ‘contro-riforma Prodi’ (Legge 247
del 2007). In modi diversi, entrambi quei provvedimenti avevano ‘sfigurato’ il
sistema contributivo italiano mutilandolo di un ‘tratto somatico’ qualificante: la
flessibilità del pensionamento, intesa come fascia d’età entro la quale i lavoratori
sono chiamati a scegliere quando andare in pensione. Paradossalmente, ciò era
avvenuto a distanza di pochi anni dalla ‘riforma Dini’ (Legge 335 del 1995) che della
flessibilità aveva fatto una bandiera per attrarre il paese verso la scelta contributiva.
La nuova riforma non interviene, invece, sulle malformazioni congenite che
immiseriscono il sistema italiano fin dalla menzionata riforma Dini,
compromettendone il significato e differenziandolo dai sistemi scandinavi (Svezia e
Norvegia) e nord-europei (Polonia e Lettonia) che dal dibattito politico e accademico
internazionale sono riconosciuti come implementazioni autentiche del modello NDC
(Notional Defined Contribution)1.
A prescindere dalla ‘offesa’ alla ‘filosofia contributiva’, le regole di
pensionamento in vigore fino alla riforma Fornero erano un’eccentrica anomalia nel
panorama internazionale degli ordinamenti pensionistici conosciuti. Per l’anno 2013,
esse avrebbero generato i nove 'canali di accesso' alla pensione rappresentati nella
Tabella 1, ciascuno dei quali è definito da un requisito anagrafico (in testa alle
♣
Sandro Gronchi è Professore Ordinario di Economia Politica nell’Università ‘La Sapienza’
di Roma.
♠
Raimondo Manca è Professore Ordinario di Metodi Matematici per l’Economia
nell’Università ‘La Sapienza’ di Roma.
(*)
Gli Autori desiderano ringraziare Paola Bozzao per le illuminanti interpretazioni della
normativa e un Referee Anonimo per i preziosi commenti alla prima bozza dell’articolo.
1
Al modello NDC la World Bank ha dedicato due convegni internazionali svoltisi entrambi a
Sandham in Svezia. Il primo nel settembre del 2003 col titolo "NDC Pension Schemes", il secondo nel
dicembre del 2009 col titolo "NDC pension schemes in a changing pension world". Gli atti del primo
convegno sono raccolti in R. Holzmann e E. Palmer (2006) e quelli del secondo in R. Holzmann, E.
Palmer e D. Robalino (2012). Per una rassegna delle defaiance dello schema contributivo italiano,
cfr S. Gronchi (1997) e S. Gronchi e F. Gismondi (2011).
colonne) e uno contributivo (in testa alle righe). I canali sono riservati ad altrettante
‘popolazioni’ di lavoratori, individuate dall'appartenenza a un settore (privato,
pubblico e autonomo), dal genere e (in 4 casi) dalla data di ingresso in
assicurazione2. Si fatica a dare un senso allo scenario che la tabella descrive, molto
più simile all’esito di un sorteggio casuale piuttosto che alla meditata applicazione di
criteri equi ed efficienti.
Sfrondato dalla prolissità che lo pervade, pregiudicandone semplicità di
lettura e trasparenza, l’Articolo 24 istituisce, dal 2012, i quattro nuovi canali
d'accesso rappresentati nella Tabella 2. Sono ‘fatti salvi’ i lavoratori che già avevano
maturato il diritto alla pensione in base ad uno qualsiasi dei canali previgenti.
Il primo e il secondo dei nuovi canali richiedono tre requisiti: uno anagrafico,
uno contributivo ed uno economico. Quest'ultimo stabilisce un importo minimo
senza raggiungere il quale la pensione non può essere erogata. Il terzo canale
richiede un requisito anagrafico e uno contributivo, ma non anche uno economico. Il
quarto richiede solo un requisito contributivo.
Ai canali dal secondo al quarto possono accedere i lavoratori di tutti i
‘regimi’: contributivo, retributivo e misto come definiti nella nota 1 al piede della
menzionata tabella. Il primo canale è invece riservato ai soli lavoratori in regime
contributivo3.
La tabella mostra che il secondo e il quarto canale evolveranno, entro il 2018,
sotto l’effetto di adeguamenti una tantum. Quelli riguardanti il secondo sono deputati
a unificarne gradualmente i requisiti anagrafico/contributivi che nel 2012 'partono'
differenziati per settore e genere.
Tutti i canali evolveranno anche sotto gli effetti dell’adeguamento automatico
alla vita attesa a 65 anni, indifferenziata per sesso, introdotto dalla ‘Legge Sacconi’
(Legge 122 del 2010). Infatti, la riforma ‘fa proprio’ tale previgente automatismo
allineandone la cadenza con quella stabilita per il rinnovo dei coefficienti.
L’adeguamento automatico si applica ai requisiti anagrafici richiesti dai primi tre
canali nonché al requisito contributivo richiesto dal quarto, mentre ne sono esenti il
requisito contributivo richiesto dai primi due canali (20 anni) e quello richiesto dal
terzo (20 o 5 anni a seconda del regime). I primi effetti della Legge Sacconi, indicati
nella tabella, hanno avuto luogo nel 2013 quando (contestualmente al primo rinnovo
triennale dei coefficienti di trasformazione previsto dalla riforma Prodi) i requisiti
2
La tabella tiene conto delle Leggi 102/2009 e 122/2010 attuative della sentenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea del 13 novembre 2008, contraria alla differenziazione per genere dei
regimi pensionistici del pubblico impiego.
3
Si noterà che, nei confronti delle lavoratrici del settore privato in regime contributivo, nel
2012 il primo canale è 'assorbito' dal secondo. Infatti, richiede un’età (63 anni) e un importo minimo
di pensione (2,8 volte l’assegno sociale) entrambi superiori alle corrispondenti richieste (62 anni e 1,5
volte l’assegno sociale) del secondo canale. Così è anche nel 2013 quando ciascuno dei due canali
richiede un’età di tre mesi superiore a quella richiesta nel 2012. A ciò si aggiunga che i lavoratori in
regime contributivo (entrati in assicurazione dopo il 1995) non potranno vantare vent’anni di
contributi prima del 2016. Perciò il primo canale resterà ‘virtuale’ fino a tale anno.
2
rimasti in vigore per il solo 2012 sono aumentati di tre mesi4. I secondi effetti, di cui
la tabella non tiene conto, entreranno in vigore nel 2016 (contestualmente al secondo
rinnovo triennale dei coefficienti).
E’ importante alzare lo sguardo oltre la complessità del medio periodo (in cui
dovranno convivere requisiti di accesso differenziati) al fine di individuare le ‘regole
universali’ che la riforma delinea, a regime, per la generalità dei lavoratori entrati in
assicurazione dopo il 1995.
La parola ‘regime’ rischia di suonare vuota in un paese dove l'instabilità
normativa (in campo non solo previdenziale) produce incertezza impedendo agli
agenti (famiglie e imprese) di programmare il loro futuro. Gli ‘esodati’ sono proprio
una conseguenza di tali 'turbolenze'. Nei ventuno anni compresi fra il 1992 e il 2013
sono stati varati altrettanti provvedimenti, alla formidabile media di uno ogni anno,
molti dei quali in aspra contraddizione col precedente. In particolare, fra il 2004 e il
2011 le regole per andare in pensione sono state radicalmente cambiate tre volte. Va
anche notato che il legislatore ha soprattutto rivolto l’attenzione al breve periodo, e
quindi ai lavoratori senior che la riforma Dini aveva esentato dal calcolo contributivo
della pensione, piuttosto che ai lavoratori junior non esentati.
Nella generalità degli altri paesi è perlopiù accaduto il contrario: le riforme
pensionistiche sono state approvate ‘in soluzione unica’ da ampie maggioranze
parlamentari e dopo tempi di incubazione piuttosto lunghi, come si conviene a scelte
tecnicamente complesse e socialmente difficili, deputate ad assicurare equità e
sostenibilità alle generazioni5.
La riforma Fornero ha saputo guardare anche al lungo periodo, riproponendo
regole di pensionamento universali e flessibili per il momento in cui il sistema
contributivo giungerà a maturazione. Rispetto alla riforma Dini, è cambiata la fascia
d’età pensionabile che non è più ‘staticamente’ compresa fra 57 a 65 anni. Infatti, gli
estremi della nuova fascia, inizialmente compresa fra 63 e 70 anni, cresceranno
automaticamente, al traino della vita attesa a 65 anni. Si è già detto che il primo
aumento è entrato in vigore nel 2013.
4
Il meccanismo 'ritardato' della Legge Sacconi avrebbe imposto di 'trasferire', sui requisiti
anagrafici e contributivi del 2012, l’aumento della vita attesa a 65 anni intervenuto fra il 2010 e il
2007. Tuttavia, tale aumento è stato largamente superiore al ‘tetto’ di tre mesi che la stessa legge
prescrive in sede di prima applicazione.
5
Valga per tutti l'esempio della Germania dove nel 2004 è stato introdotto un sofisticato
'point-system' che A. Borsch-Supan e C. B. Wilke (2006) qualificano come una 'variante' del modello
NDC. La riforma fu la tappa conclusiva di un percorso, tecnico e politico, iniziato nel 2002 con
l'insediamento di una commissione di esperti presieduta da Bert Rurup. Il rapporto della commissione
raccomandò anche il graduale aumento dell'età pensionabile da 63 a 67 anni, a cominciare dal 2011,
che fu legiferato, con largo anticipo, nel 2007. Nel 2013 il Governo Merkel non ha 'invertito la
marcia', come i quotidiani italiani si affrettarono a titolare, ma solo esentato dall'aumento dell'età
pensionabile i lavoratori che possono vantare un'anzianità contributiva di 45 anni. Un sistema a punti
è stato introdotto anche in Francia. Vedasi F. Legros (2006) per un interessante confronto fra i sistemi
francese e tedesco.
3
In realtà, la nuova fascia d’età pensionabile non è definita dal testo di legge in
modo esplicito. Anzi, è ‘mimetizzata’ sotto un infelice glossario che etichetta il
primo canale della Tabella 2 come “pensione di vecchiaia anticipata”, mentre il
secondo e il terzo sono qualificati come “pensione di vecchiaia”. Eppure, i tre canali
concorrono a delineare una 'pensione flessibile' secondo il modello Dini.
In realtà, la libera scelta dell’età di pensione non è del tutto garantita, come
vorrebbe il modello scandinavo. Infatti, i canali dal primo al terzo richiedono
condizioni ‘accessorie’ sempre meno stringenti al crescere dell’età. In particolare:
• per andare in pensione in età inferiore a 66 anni e 3 mesi, occorrono
un’anzianità contributiva di 20 anni e una pensione d’importo almeno uguale a
2,8 volte l’assegno sociale6;
• per andare in pensione in età almeno uguale a 66 e 3 mesi, ma inferiore a 70
anni e 3 mesi, occorre un’anzianità di 20 anni, mentre basta una pensione
d’importo uguale a 1,5 volte l’assegno sociale;
• per andare in pensione a 70 anni e 3 mesi, è unicamente richiesta un’anzianità
contributiva di 5 anni.
Per consentire l’accesso alla pensione di vecchiaia prima dell’età massima (65 anni)
la Legge Dini richiedeva che fosse maturata una pensione d’importo almeno uguale a
1,2 volte l’assegno sociale. Pertanto non è nuova l’idea di una ‘flessibilità vigilata’,
tesa a prevenire pensionamenti precoci che non garantiscano l’autosufficienza
economica di chi li sceglie e perciò minaccino oneri assistenziali a carico dello stato.
In futuro, il requisito economico potrebbe ulteriormente limitare la flessibilità
del pensionamento. Infatti, il declino demografico potrebbe determinare una crescita
dell'occupazione, e quindi del PIL, tendenzialmente decrescente. Poiché la crescita
del PIL è il tasso d’interesse con cui il sistema contributivo italiano ha scelto di
remunerare 'sostenibilmente' i contributi, ne seguirebbe che le pensioni di nuova
decorrenza non riusciranno a tenere il passo coi salari. L'assegno sociale dovrebbe
invece farlo se il Legislatore vorrà preservare i livelli di assistenza attuali.
Tenuto conto dei crescenti ritardi con cui le coorti riescono a entrare
stabilmente in assicurazione, altre limiti al pensionamento flessibile potranno venire
dal requisito contributivo di vent'anni richiesto dai primi due canali. Insomma, la
ritrovata flessibilità rischia d'essere più apparente che sostanziale, mentre per la
maggioranza dei lavoratori si affaccia la prospettiva di dover andare in pensione
all’età massima7.
6
La necessità di regole semplici e trasparenti mal si concilia col ‘virtuosismo’ rappresentato
dal fatto che, per verificare il raggiungimento del requisito economico, i lavoratori (anche fra 100
anni!) dovranno confrontare la propria pensione col maggiore fra l’assegno sociale corrente e quello
del 2012 indicizzato al PIL. Peraltro, la norma tace sui tecnicismi dell’indicizzazione. In particolare,
non indica come superare il ritardo con cui (inevitabilmente) i dati di contabilità nazionale ‘si
assestano’. I problemi che già affliggono i ‘coefficienti di rivalutazione dei montanti’ rischiano di
contagiare l’indicizzazione dell’assegno sociale.
7
Nella fase transitoria, incombe anche il rischio che molti lavoratori in regime misto non
riescano a maturare il requisito contributivo di venti anni loro richiesto anche per andare in pensione
all’età massima consentita.
4
Infine, il quarto canale dà nuovo ossigeno all’immortale pensione d'anzianità.
Rispetto al passato, le novità sono rappresentate dal calcolo autenticamente
contributivo, cioè da farsi usando il coefficiente di trasformazione dell’età di
pensionamento effettiva8, nonché dalla differenziazione per genere del requisito
contributivo.
In coerenza con la 'lettura' della riforma fin qui proposta, nel prosieguo
chiameremo ‘pensione di vecchiaia’ quella congiuntamente delineata dai canali dal
primo al terzo e ‘pensione di anzianità’ quella delineata dal quarto.
Sfortunatamente, l'universalità e la flessibilità delle regole, riproposta dalla
riforma, hanno già subito un vulnus dalla Legge 125 del 2013: il ventiduesimo
provvedimento previdenziale dal 1992 che ha reintrodotto discriminazioni fra
dipendenti privati e pubblici. Pur sollevando dubbi interpretativi più rilevanti di
quelli che doveva sciogliere, la norma non è equivocabile laddove vieta ai dipendenti
pubblici l'accesso al terzo canale. L'abnorme conseguenza di tale divieto è che, nel
biennio 2014-16, l'età pensionabile massima di un operaio metalmeccanico (70 anni
e 3 mesi) supera di quattro anni quella di un ricercatore universitario o di un medico
ospedaliero (66 anni e tre mesi). La norma non ha scadenze, cosicché l’abnormità è
destinata a protrarsi senza limite. L’intento del legislatore è stato di lasciare la 'porta
aperta' agli esodi probabilmente necessari, nel medio termine, per smaltire gli esuberi
delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, lo scopo doveva essere raggiunto con
misure incentivanti, o comunque straordinarie, che, a regime, non pregiudicassero
l'universalità delle regole.
Il presente lavoro persegue due scopi: nella Sezione 2 sono individuati i
coefficienti di trasformazione ‘necessari alla riforma’. In particolare, gli effetti della
Legge Sacconi sono preliminarmente proiettati fino al 2069 per individuare il time
path delle 'età pensionabili' (che i quattro canali sopra discussi ammetteranno al
pensionamento) e i coefficienti sono quindi previsti per ciascuna età. Nella Sezione 3
è discusso il meccanismo italiano di revisione dei coefficienti sul quale la riforma
Fornero non è intervenuta, in tal modo preservandone le profonde differenze rispetto
a quello concordemente adottato dalla generalità degli altri paesi che (dopo l'Italia)
hanno fatto la scelta contributiva. La previsione dei coefficienti servirà da base per
evidenziare le iniquità che il meccanismo produce dentro e fra le generazioni.
2. I coefficienti di trasformazione necessari alla riforma
La presente sezione individua i coefficienti richiesti dai quattro canali di
accesso discussi nella Sezione 1. Nella Sezione 2.1, i coefficienti sono individuati
sotto l'ipotesi che la longevità resti costante, ovvero trascurando gli effetti della
Legge Sacconi. Nella Sezione 2.2, tali effetti sono invece proiettati fino al 2069.
8
La Legge Dini usava il coefficiente dei 57 anni per calcolare le pensioni d’anzianità erogate
ai lavoratori d'età inferiore.
5
2.1.
Il caso di longevità costante
Trascurando gli effetti che la Legge Sacconi produrrà a partire dal 2016, la
Tabella 2 mostra che le età ammesse alla pensione di vecchiaia (canali dal primo al
terzo) vanno:
• da 62 a 70 anni nel 2012,
• da 62 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi nel 2013,
• da 63 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi nel biennio 2014-15,
• da 63 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi nel biennio 2016-17,
• da 63 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi dal 2018 in poi.
D'altra parte, sommando l'età scolare di 14 anni (in vigore fino al 1998) al requisito
contributivo femminile richiesto dal quarto canale, si può stimare che la più giovane
età ammessa alla pensione d'anzianità è di:
• 55 anni e un mese nel 2012,
• 55 anni e 5 mesi nel 2013,
• 55 anni e 6 mesi dal 2014.
Il limite inferiore della fascia indicata al terzo punto del primo elenco (63
anni e 3 mesi) è l'età richiesta ai lavoratori in regime contributivo. Nella Sezione 1 si
è fatto notare che tale limite è, in realtà, 'virtuale' perché l'anzianità di 20 anni,
contestualmente richiesta ai medesimi lavoratori, può essere maturata solo dal 2016.
Pertanto il vero limite inferiore, per il biennio 2014-15, è costituito dall'età di 63 anni
e 9 mesi che il secondo canale richiede alle lavoratrici dipendenti del settore privato
(cfr. Tabella 2). Altrettanto virtuale è l'età minima indicata al primo punto del
secondo elenco. Infatti, il requisito contributivo femminile di 41 anni e un mese,
richiesto dal quarto canale, non può essere stato maturato nel 2012 senza che nel
2011 ne sia stato maturato uno di 40, e perciò senza che, in tale anno, sia stato
acquisito il diritto alla precedente pensione d'anzianità (tutelato dalla riforma).
D'altra parte, si ricorderanno le seguenti regole di assegnazione dei
coefficienti di trasformazione stabilite dalla Legge Dini:
• a chi va in pensione ad un'età 'frazionaria', è assegnato il coefficiente dell'età
intera inferiore aumentato del prodotto fra lo scarto che lo separa da quello
dell'età intera superiore e la frazione d'anno con cui l'età intera inferiore è
superata dall'età frazionaria9;
• a chi va in pensione d'anzianità prima di compiere 57 anni, è assegnato il
coefficiente di tale età.
Dal 'combinato disposto' dei tre elenchi puntati sovrastanti, risulta che i
coefficienti necessari alla riforma sono quelli che vanno da 57 a 70 anni nel 2012 e
da 55 a 71 anni successivamente.
Poiché dal primo gennaio 2012 la riforma ha esteso il calcolo contributivo
alla generalità dei lavoratori, essa avrebbe dovuto integrare i coefficienti in vigore
dal 2010, relativi alle età da 57 a 65 anni. In particolare, occorreva aggiungere i
9
Cfr. il comma 6 dell’art. 1.
6
coefficienti dei 55 e 56 anni, nonché delle età comprese fra 66 e 70 anni, tutti indicati
nella colonna che la successiva Tabella 4 intesta al 2012. E' noto che l'integrazione
non c'è stata e perciò che i coefficienti da 57 a 65 anni sono rimasti gli unici
disponibili fino alla scadenza del 31 dicembre 2012. In occasione del rinnovo, le
lacune sono state colmate solo in parte. Infatti, i nuovi coefficienti (in vigore nel
triennio 2013-2015) riguardano le età da 57 a 70 anni, ma non anche quelle di 55, 56
e 71 anni. I coefficienti mancanti sono stati calcolati degli Autori e indicati nella
colonna che la menzionata Tabella 4 intesta al 201310.
La conseguenza di tali ‘dimenticanze’ è che il calcolo corretto delle pensioni
contributive (comprese le quote contributive delle pensioni miste) non è stato
pienamente garantito nel quadriennio che va dal 2012 al 2015. Per le liquidazioni
(certamente poco numerose) in età 'sprovviste di coefficiente', l’INPS avrà dovuto
ovviare con ‘regole salomoniche’ che non possono tuttavia superare la scorrettezza
attuariale del calcolo. E’ auspicabile che non sia sprecata anche la terza occasione
rappresentata dalla scadenza del 1° gennaio 2016. All’epoca, occorrerà assegnare
tutti i coefficienti necessari dopo avere attentamente censito le età pensionabili alla
luce dei nuovi requisiti anagrafico-contributivi che risulteranno dalla seconda
applicazione della Legge Sacconi.
Per concludere, si osservi che l'età massima di pensione (attualmente, 70 e tre
mesi) non è un limite invalicabile ma un'età oltre la quale non è consentito di restare
attivi senza il consenso del datore di lavoro. Così è anche in Svezia dove, infatti, i
coefficienti sono disponibili fino a 100 anni, benché l'età pensionabile massima sia di
67. L'Italia dovrebbe fare altrettanto per non discriminare i pensionamenti 'tardivi’,
cioè i lavoratori che vanno in pensione in tarda, o tardissima, età. Anche a costoro il
sistema contributivo deve garantire la restituzione integrale dei contributi versati,
senza che l’importo elevato della pensione possa rappresentare un ostacolo ‘morale’.
2.2
Il caso di longevità crescente
Nella presente sezione, i coefficienti necessari alla riforma sono proiettati al
2069 nell'ipotesi che la longevità sia crescente e perciò che le età ammesse al
pensionamento (di vecchiaia e anzianità) evolvano in base alla Legge Sacconi. La
successiva sezione è dedicata alla preliminare previsione di tali età.
2.2.1
L’evoluzione delle età ammesse al pensionamento
A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma Fornero sincronizza l’adeguamento
dei requisiti con l'aggiornamento dei coefficienti. Inoltre, per entrambi prevede la
cadenza biennale (non più triennale) dopo la “decorrenza 1° gennaio 2019"11. La
10
Il metodo per calcolare i coefficienti di trasformazione è discusso in S. Gronchi e S.
Nisticò (2006). L'articolo discute anche l'interazione fra i coefficienti e il meccanismo di
indicizzazione mostrando che il 'dialogo' fra tali due 'istituti' è necessario per garantire l'equità
attuariale e la sostenibilità del modello NDC.
11
Cfr. Legge 214/2011, Art.24, comma 13.
7
lettera della norma non è esente da dubbi interpretativi. In particolare, non è chiaro se
gli ultimi requisiti e coefficienti ‘triennali’ debbano avere "decorrenza" dal 1°
gennaio 2019 (per restare in vigore fino al 31 dicembre 2021) oppure dal 1° gennaio
2016 (per restare in vigore fino al 31 dicembre 2018). Sia pure con qualche
incertezza, si è assunta la prima interpretazione, cioè che i primi requisiti e
coefficienti 'biennali' entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.
L’adeguamento dei requisiti è 'ritardato' e tale resterà anche quando diventerà
biennale. Infatti, la Legge Sacconi dispone che:
• i requisiti in vigore dal 1° gennaio di un anno t con cui inizia un nuovo periodo
(triennio/biennio) devono essere 'decretati' almeno 12 mesi prima e quindi
entro l'anno t − 2 ;
• il decreto deve essere basato sull'incremento dalla vita attesa che l'ISTAT è
tenuto a comunicare in tempo utile, e quindi nel corso del medesimo anno
t −2;
• l'incremento deve riguardare il periodo "precedente" e perciò, nella migliore
delle ipotesi, quello compreso fra il 31 dicembre dell'anno t − 3 e il 31
dicembre dell'anno t − 6 , nel caso di periodicità triennale, oppure dell'anno
t − 5 nel caso di periodicità biennale.
Sia pure con ritardo, i requisiti ‘seguono’ la vita attesa a 65 anni d’età
(indifferenziata per sesso). Per proiettare i primi, occorre perciò dotarsi di una
previsione della seconda. Separatamente per genere, la Figura 1 confronta
l’evoluzione passata a partire dal 1872, tratta dalla nota fonte dell'Università di
Berkeley, con l’evoluzione futura che gli Autori hanno tratto dalle tavole di
sopravvivenza assunte dall'ISTAT per proiettare la popolazione residente al 2065. Il
punto di flesso, collocato nel 2010, implica che la longevità, cresciuta in passato a
tassi crescenti, dovrebbe crescere, in futuro, a tassi decrescenti. Il 'cambio di marcia'
è particolarmente marcato nello "scenario basso" che assume la sopravvivenza
minima, ma resta evidente anche in quello "alto" che assume la sopravvivenza
massima12.
In realtà, i formidabili progressi della ricerca medica e biotecnologica
lasciano supporre che le proiezioni siano improntate alla cautela. Del resto, alla
prova dei fatti, si sono dimostrate caute anche le proiezioni fatte in passato. In
considerazione di tali dubbi e circostanze, gli Autori hanno scelto di ricavare la
previsione della vita attesa a 65 anni (indifferenziata per genere) dalle tavole di
sopravvivenza assunte dall’ISTAT nello scenario alto13. Per gli anni rilevanti, tale
previsione è indicata nella terza riga della Tabella 3.
Agganciando i requisiti anagrafico-contributivi all'evoluzione della vita
attesa, si sono ottenuti gli andamenti indicati nelle righe da (5) a (11) della medesima
12
La serie storica di Berkeley arriva al 2009 mentre la previsione Istat parte dal 2011. Ciò
spiega il buco nel 2010 che appare nella Figura 1.
13
Oltre che nel sito dell’ISTAT, le tavole dello scenario alto sono consultabili nel sito:
www.memotef.uniroma1.it/newdip/utenti/mancaraimondo/miosito.
8
Tabella 3, graficamente rappresentati dalle curve crescenti della Figura 2 e della
Figura 3. Tali andamenti danno anche conto degli adeguamenti una tantum disposti
dalla riforma entro il 2018, già indicati nella Tabella 2.
Si noti che:
• a partire da 63 anni nel 2012, l’età minima per accedere al primo canale [riga
(5) della tabella] salirà fino a 70,50 anni nel biennio 2068-69;
• l’età minima per accedere al secondo canale [righe da (6) a (8)] era, nel 2012,
di 62 anni oppure 63,5 oppure 66, a seconda del settore lavorativo e del
genere, mentre nel 2018 raggiungerà il valore unico di 66,95 anni per
l’effetto congiunto dei menzionati adeguamenti una tantum e delle prime due
applicazioni (2013 e 2016) della Legge Sacconi. Per i soli effetti di
quest’ultima, continuerà poi a crescere fino a 73,50 anni nel biennio 2068-69.
• A partire da 70 anni nel 2012, l’età minima per accedere al terzo canale [riga
(9)] salirà fino a 77,50 anni nel biennio 2068-69.
• A partire da 41,08 anni (41 anni e un mese) nel 2012, il requisito contributivo
femminile per l’accesso al quarto canale [riga (10)] raggiungerà 41,5 anni nel
2014 per l’effetto congiunto degli adeguamenti una tantum disposti dalla
riforma entro tale data e della prima applicazione della Legge Sacconi. Per i
soli effetti di quest’ultima, continuerà poi a crescere fino a 48,75 anni nel
biennio 2068-69. Per le stesse ragioni, il requisito contributivo maschile [riga
(11)] salirà da 42,08 anni nel 2012 a 42,5 nel 2014 e a 49,75 nel biennio
2068-69.
La crescita concava (a tassi decrescenti) di tutte le curve riflette la concavità della
vita attesa.
L'evoluzione dei requisiti anagrafico-contributivi non deve necessariamente
destare allarme sociale. Si tenga conto che, per il regime contributivo, l'età
pensionabile minima è aumentata di 6 anni (passando da 57 a 63) e quella massima
di 5 (passando da 65 a 70) nei soli 16 anni che separano la Legge Dini dalla riforma
Fornero. Nei seguenti 57 le proiezioni annunciano un ulteriore aumento di 7,5 anni
per entrambe le età. In ogni caso, il meccanismo della Legge Sacconi non consentirà
ai requisiti di aumentare più della longevità.
Per completare la descrizione della Tabella 3, si noti che:
• nella quarta riga sono indicate le variazioni della vita attesa a 65 anni
(triennali fino al 2022 e biennali dopo) da 'trasferire' sui requisiti con le
modalità di legge sopra ricordate;
• le righe dalla dodicesima alla quattordicesima sono dedicate a 'convertire’ in
età anagrafica il requisito contributivo femminile per l'accesso al quarto
canale (minore di quello maschile) e perciò a individuare l’età minima alla
quale le coorti possono accedere alla pensione di anzianità. Alla conversione
si provvede sommando al requisito l'obbligo scolastico vigente nell'ultimo
anno solare in cui la contribuzione può essere stata avviata. Ad esempio, nel
2013 l'età della donna che accede al quarto canale non può essere inferiore a
55,42 anni, ottenuti sommando al requisito contributivo di 41,42 anni
9
l'obbligo scolastico di 14 anni vigente nel 1971, quando la contribuzione può
essere stata, al più tardi, avviata (41,42 anni prima del 2013).
La conversione, in età pensionabile minima, del requisito femminile richiesto dal
quarto canale consente di delimitare inferiormente il ‘corridoio’ delle età ammesse
alla pensione che, superiormente, è delimitato dal requisito anagrafico richiesto dal
terzo canale. Insomma, la nona riga della Tabella 3 si configura come la ‘sponda
nord’ del menzionato corridoio mentre la quattordicesima si configura come la
‘sponda sud’. Le due sponde delimitano il 'corridoio' rappresentato nella Figura 4.
2.2.2.
L’evoluzione dei coefficienti
Dal corridoio delle età ammesse al pensionamento, è possibile risalire ai
coefficienti necessari. Basta tener conto del meccanismo (ricordato nella Sezione
2.1) con cui, dai coefficienti delle età intere, la Legge Dini deriva quelli delle età
frazionarie. I periodi sulla prima riga della Tabella 3, corrispondenti alle età in
grassetto sulla nona riga, marcano l’ingresso dei nuovi coefficienti che si rendono
progressivamente necessari. Ad esempio, serviranno:
• dal triennio 2019-21 il coefficiente dei 72 anni per i lavoratori che andranno
in pensione in età compresa fra 71 e 71,52 anni,
• dal biennio 2022-23 il coefficiente dei 73 anni per i lavoratori che andranno
in pensione in età compresa fra 72 e 72,05 anni,
• etc.
Simmetricamente, i periodi sulla prima riga, corrispondenti alle età in grassetto sulla
quattordicesima, marcano l’uscita dei coefficienti non più necessari. Ad esempio,
non serviranno più:
• dal biennio 2016-17 il coefficiente dei 55 anni perché, da quel momento, in
pensione di anzianità si potrà andare solo dopo aver compiuto 56,20 anni;
• dal biennio 2028-29 il coefficiente dei 57 anni perché, da quel momento, in
pensione di anzianità si potrà andare solo dopo aver compiuto 58,26 anni,
• etc.
Poiché le uscite tenderanno a bilanciare le entrate, il numero dei coefficienti
necessari si manterrà tendenzialmente stabile lungo tutto il periodo di previsione.
Nella Tabella 4 sono proiettati i coefficienti che il corridoio delle età
pensionabili richiede fra il 2012 e il 2069. I coefficienti di ciascuna colonna sono
calcolati sulla base della tavola di sopravvivenza indicata nella seconda riga. Le
tavole utilizzate sono quelle assunte dall’ISTAT per proiettare la popolazione
residente nello scenario alto, da cui è già stata ricavata la proiezione della vita attesa
a 65 anni, indicata nella terza riga della Tabella 314.
14
La tavola di sopravvivenza non è l’unica ‘base tecnica’ necessaria al calcolo dei
coefficienti. In presenza di rendite reversibili, distintamente per genere ed età, occorrono anche:
1)
le probabilità che il coniuge superstite sopravviva al pensionato diretto,
2)
gli scarti d’età fra i due,
3)
le probabilità che la pensione di reversibilità sia eliminata per morte o nuove nozze.
10
Dal confronto delle prime due righe, si noterà che, dal 2016, la tavola è di
cinque anni ritardata rispetto alla decorrenza dei coefficienti. Ad esempio, i
coefficienti in vigore dal 2016 sono basati sulla tavola del 2011, quelli in vigore dal
2019 sulla tavola del 2014, etc.. Infatti, gli Autori hanno scelto di assumere il ritardo
quinquennale che ha separato la decorrenza dei coefficienti entrati in vigore nel 2013
dalla tavola di sopravvivenza del 2008, assunta a base del loro calcolo.
La Figura 5 mostra che i coefficienti diminuiranno a tassi decrescenti, in linea
con la crescita concava della vita attesa a 65 anni. Mostra, altresì, che la discesa sarà
più ripida per le età di pensionamento più elevate, la cui vita attesa beneficerà dei
maggiori guadagni.
La Figura 6 indica le riduzioni percentuali che subiranno i coefficienti da 64 a
70 anni, gli unici presenti in tutto l'arco della previsione. A parità di rapporto fra il
montante e l’ultimo salario, tali riduzioni dovranno tradursi in identici abbattimenti
del tasso di sostituzione.
Alla discesa dei coefficienti, le generazioni potranno reagire procrastinando il
pensionamento. Ad esempio, i punti della Figura 5 mostrano che, per beneficiare di
un coefficiente analogo a quello spettante a chi va in pensione a 66 anni nel 2013,
occorrerà andare in pensione a 68 nel 2017, a 69 nel 2028, a 70 nel 2034, a 71 nel
2042, a 72 nel 2050, a 73 nel 2062. In realtà, non sarà necessario rinviare il
pensionamento al punto da mantenere invariato il coefficiente. Infatti, il
contemporaneo aumento del montante contributivo (se generato dal prolungamento
della contribuzione e dalla maturazione di ulteriori interessi) potrà ripristinare la
pensione 'perduta' anche in presenza di un coefficiente inferiore.
3. Una riforma mancata
Il secondo scopo del presente lavoro è discutere il meccanismo di revisione
dei coefficienti, i cui esiti sono proiettati nella Tabella 4.
Una delle più gravi anomalie del sistema contributivo italiano è rappresentata
dai coefficienti di trasformazione 'erga omnes', anziché 'per coorte'. I primi, adottati
solo in Italia, si rivolgono a tutti coloro che vanno in pensione in uno stesso arco di
tempo, indipendentemente dalla coorte di appartenenza (anno di nascita). I secondi,
tipici del modello scandinavo ma adottati anche negli altri paesi che hanno scelto il
modello NDC, si rivolgono a tutti i membri di una stessa coorte, indipendentemente
dalla data in cui vanno in pensione. Poiché la longevità (più esattamente, la tavola di
sopravvivenza) dipende dall’anno di nascita e non dalla data del pensionamento, i
coefficienti erga omnes generano iniquità intra-generazionali, cioè fra i membri di
una stessa coorte, e inter-generazionali, cioè fra i membri di coorti diverse.
Per calcolare i coefficienti in vigore dal 2010 e dal 2013, i ministeri competenti hanno utilizzato le
basi tecniche 1)-3) appositamente rilevate dall’ISTAT negli anni, rispettivamente, 2006 e 2008. Le
stesse basi sono state usate dagli Autori per completare i coefficienti necessari negli anni dal 2012 al
2015. I coefficienti dal 2016 al 2069 sono stati calcolati assumendo l’invarianza, rispetto al 2008,
delle probabilità 1) e degli scarti 2), mentre le probabilità 3) sono state via via abbattute in base agli
incrementi della sopravvivenza risultanti dalle tavole di cui alla nota 13. Le basi tecniche 1)-3)
rilevate nel 2008 sono consultabili nel sito di cui alla stessa nota 13.
11
Per spiegare le iniquità del primo tipo, si consideri l’esempio costituito dai
nati nel 1958 che hanno compiuto 54 anni nel 2012. Proprio per questo, nessuno di
loro può essere andato in pensione in tale anno in cui l’età minima, indicata sulla
quattordicesima riga della Tabella 3, era di 55,08 anni. Non così nel 2013 quando la
coorte ha compiuto 55 anni mentre l’età minima è diventata di 55,42 anni. Pertanto
nel 2013 si è aperta la ‘finestra’ attraverso la quale i nati nel 1958 possono accedere
al pensionamento. La finestra si chiuderà nel 2032 quando la coorte compirà 74 anni,
cosicché anche il suo più giovane membro raggiungerà i 73,60 anni che la nona riga
della Tabella 3 indica come età pensionabile massima in tale anno.
Nel corso del ventennio 2013-2032, i nati nel 1958 andranno in pensione in
vigenza di coefficienti basati su tavole di sopravvivenza diverse. In particolare,
potranno farlo (cfr. la Tabella 3):
• fra 55,42 e 58 anni nel triennio 2013-15, in vigenza dei coefficienti basati
sulla tavola del 2008,
• fra 57 e 61 anni nel triennio 2016-18, usufruendo di coefficienti basati sulla
tavola del 2011,
• fra 60 e 64 anni nel triennio 2019-21, usufruendo di coefficienti basati sulla
tavola del 2014,
• fra 63 e 66 anni nel biennio 2022-23, usufruendo di coefficienti basati sulla
tavola del 2017,
• fra 65 e 68 anni nel biennio 2024-25, usufruendo di coefficienti basati sulla
tavola del 2019,
• fra 67 e 70 anni nel biennio 2026-27, usufruendo di coefficienti basati sulla
tavola del 2021,
• fra 69 e 72 anni, nel biennio 2028-29 usufruendo di coefficienti basati sulla
tavola del 2023,
• fra 71 e 73,31 anni nel biennio 2030-31, usufruendo di coefficienti basati
sulla tavola del 2025,
• fra 73 e 73,60 anni nel 2032, usufruendo di coefficienti basati sulla tavola del
2027.
La Tabella 5, che riproduce la parte rilevante della Tabella 4, mostra i coefficienti
necessari in ragione del periodo e dell’età di pensionamento. Nella seconda riga sono
anche indicate le tavole di sopravvivenza (longevità) imputate in ogni periodo.
Insomma, i nati nel 1958 saranno tra loro discriminati dall’imputazione di
longevità (probabilità di sopravvivenza) tendenzialmente maggiori con l’età di
pensionamento. La discriminazione appiattisce la crescita per età dei coefficienti
deputati a calcolare le pensioni della coorte nel menzionato ventennio, rappresentati
dalla curva 'discontinua' in Figura 7. Ancor più inaccettabile è che l’appiattimento
svantaggi i pensionamenti ‘tardivi’.
In corsivo, nella Tabella 5 sono anche indicati i coefficienti che eviterebbero
le discriminazioni garantendo ai membri della coorte che vanno in pensione dopo il
2015 la stessa longevità (probabilità di sopravvivenza) di quelli che vanno in
12
pensione nel triennio 2013-2015. Nella Figura 7 tali altri coefficienti sono
rappresentati dalla curva continua la cui maggiore 'ripidità', rispetto a quella
discontinua, comprova che quest’ultima frena la crescita per età.
La discriminazione si acuisce fra soggetti che vanno in pensione alla stessa
età nelle immediate adiacenze delle date in cui i coefficienti sono aggiornati. Si pensi
al caso di Tizio che va in pensione il giorno prima di un aggiornamento mentre il
gemello Caio va in pensione il giorno dopo. A parità di storia contributiva, e quindi
di montante, a Caio è imputato un coefficiente minore e perciò liquidata una
pensione ugualmente minore. E’ prevedibile che i lavoratori vorranno evitare il
danno derivante dalla permanenza in attività, e perciò che gli aggiornamenti dei
coefficienti si tradurranno in formidabili incentivi all’esodo.
La dimensione dell’incentivo può essere valutata facendo di nuovo
riferimento alla Tabella 5 per notare che, alla mezzanotte del 31 dicembre 2015, è
previsto che il coefficiente dei 58 anni debba scendere da 4,416 a 4,329. Perciò il
lavoratore 58.enne che (avendo acquisito il diritto alla pensione di anzianità)
scegliesse di restare attivo oltre quel momento dovrebbe pagare un prezzo uguale al
2% circa della pensione (contributiva) maturata.
Alle iniquità intra-generazionali, derivanti dall’imputazione di longevità
(probabilità di sopravvivenza) differenti ai nati nello stesso anno, si aggiungono le
iniquità inter-generazionali derivanti dall’imputazione della stessa longevità ai nati in
anni diversi. Ad esempio, si considerino i nati nel 1971 che, a conti fatti, potranno
andare in pensione fra 58,26 e 75,38 anni nella finestra che si apre nel 2029 per
chiudersi nel 2047 (cfr. la Tabella 3). Nella Tabella 5, sono anche indicati i
coefficienti deputati a calcolare le loro pensioni. Si noterà che, nei tre bienni
compresi fra il 2028 e il 2033, i coefficienti dei nati nel 1971 sono incolonnati con
quelli dei nati nel 1958. Ciò significa che, in tale arco temporale, alle due coorti è
imputata la stessa tavola di sopravvivenza, indicata nella seconda cella della colonna,
nonostante i 13 anni che le separano. La condivisione della tavola appiattisce la
differenza fra i coefficienti dei nati nel 1958, compresi fra 69 e 74 anni, e quelli dei
nati nel 1971, compresi fra 58 e 63 anni.
Il rischio che le iniquità (dentro e fra le generazioni) si rivelino socialmente
insostenibili è elevato quanto quello che, a loro carico, siano sollevate fondate
eccezioni di incostituzionalità. In particolare, l’imputazione di longevità diverse ai
nati nello stesso anno appare lesivo del principio di uguaglianza. Mentre il periodico
abbattimento delle pensioni già maturate appare anche in conflitto col consolidato
orientamento della Corte Costituzionale a tutelare i diritti acquisiti.
Al medesimo orientamento appare ancor più contrario l’esproprio del diritto
già maturato, di cui i lavoratori potranno essere vittime dopo ogni adeguamento dei
requisiti anagrafico-contributivi (contestuale all’aggiornamento dei coefficienti). Ad
esempio, nella Tabella 3 è dato leggere che, alla mezzanotte del 31 dicembre 2015, il
requisito anagrafico per l'accesso al secondo canale salirà da 66 anni e 3 mesi a circa
67 anni. In quello stesso momento, i lavoratori in età compresa fra le due (che
abbiano maturato il requisito contributivo e quello economico) perderanno il diritto
13
alla pensione già maturato. In particolare, chi avesse appena compiuto 66 anni e 3
mesi dovrà lavorare 9 mesi per ‘riconquistarlo’.
Occorre che il legislatore intervenga prima che i rischi (sociali e legali)
crescano con la mole degli interessi lesi, e quindi prima che le pensioni contributive
diventino una quota importante della spesa. Non v’è altro rimedio che l’adozione del
modello scandinavo il quale prevede:
• la definizione di una fascia d'età pensionabile, compresa fra un'età minima e
una massima, entro cui i lavoratori sono chiamati a scegliere liberamente
quando andare in pensione;
• l’assegnazione, in ogni anno solare, di nuovi coefficienti alla coorte che
maturerà l'età minima nell'anno solare successivo;
• il calcolo dei medesimi sulla base dell'ultima tavola di sopravvivenza
disponibile;
• la non 'retroattività' dell’assegnazione, ovvero il diritto delle coorti precedenti
a preservare i coefficienti loro assegnati in passato.
Il protocollo genera una ‘matrice di coefficienti’, anziché una sola riga, derivante
dalla ‘stratificazione’ di tante righe quante sono le coorti in età pensionabile. La
‘manutenzione’ della matrice prevede che, ogni anno, sia soppressa la riga un tempo
assegnata alla coorte che ha appena superato l’età pensionabile massima, ed entri in
scena la riga assegnata alla coorte che raggiunge l’età minima.
Il protocollo è compatibile con una coerente riformulazione della Legge
Sacconi che, a ogni coorte, assegni requisiti anagrafico-contributivi superiori a quelli
della coorte precedente.
La non retroattività dei nuovi coefficienti (validi solo per la coorte in procinto
di compiere l’età pensionabile minima) può aggravare l’obsolescenza dei coefficienti
complessivamente in uso. Da un lato, quelli delle coorti più giovani sono basati su
tavole di sopravvivenza più recenti ma, dall’altro, quelli delle coorti meno giovani
sono basati su tavole meno recenti. Di aggravamento si tratta perché, in realtà,
l’obsolescenza è congenita nei coefficienti ‘backward looking’ (ancorché retroattivi)
cioè basati su probabilità di sopravvivenza rilevate per coorti anteriori a quella cui
sono (ancorché temporaneamente) assegnati.
L’obsolescenza pregiudica tanto il principio di corrispettività quanto la
sostenibilità del sistema. Perciò è importante che, ogni anno, i nuovi coefficienti
siano calcolati su una tavola di sopravvivenza recente, così da meglio riflettere la
longevità della coorte assegnataria. Il servizio statistico svedese riesce a elaborare le
tavole in tempo reale. Infatti, ogni anno i nuovi coefficienti sono basati sulla tavola
del precedente. In Italia l’ISTAT pubblica, ogni anno, la tavola di tre anni prima15.
15
E' auspicabile affidare all'INPS il compito di rilevare le tavole avvalendosi dei propri
archivi. Tale scelta potrebbe non solo ridurre il ritardo ma anche riferire le tavole ai soli pensionati
anziché all'intera popolazione residente. E’ prevedibile che le probabilità di sopravvivenza dei
pensionati supererebbero quelle dell'intera popolazione residente. Le ‘tavole INPS’, in sostituzione
delle ‘tavole ISTAT’, potrebbero quindi implicare la riduzione dei coefficienti.
14
L'obsolescenza dei coefficienti si contrasta anche escludendo età pensionabili
'troppo' basse. In tal modo, si evita di assegnare i coefficienti quando le coorti sono
molto giovani e le reali probabilità di sopravvivenza delle stesse molto si discostano
dall'ultima tavola di sopravvivenza disponibile (ancorché recente). Per tale ragione, i
coefficienti per coorte sono scarsamente compatibili col pensionamento precoce
consentito dalla pensione di anzianità.
Per garantire al meglio la corrispettività della pensioni contributive,
occorrerebbe un ‘sistema pubblico’ di previsione della sopravvivenza, finalizzato
all’assegnazione, ad ogni coorte, di coefficienti forward looking che si sforzino di
riflettere la longevità specificamente attesa per la medesima coorte16.
La rifondazione del sistema contributivo su base generazionale potrebbe
decorrere dal primo gennaio 2016, quando si dovrebbero aggiornare i coefficienti e
adeguare contestualmente i requisiti anagrafico-contributivi. In quello stesso
momento la Legge Dini compirà vent’anni, cosicché al primo canale della riforma
Fornero potranno accedere le prime pensioni interamente contributive.
Dopo gli interventi degli ultimi anni, invasivi e contradditori, non sarebbe
opportuno metterne in campo di nuovi. Ma la posta in gioco è elevata: occorre
salvare il sistema contributivo italiano prima che la sua fragile architettura si sgretoli
quando le sue incongruenze verranno al pettine.
16
F. Gismondi e S. Gronchi (2008) dimostrano che i coefficienti forward
problemi di ‘ipersostenibilità’, ovvero generano avanzi di bilancio tendenziali.
sollevano
15
Tab.2: I nuovi canali di accesso
regimi cui il
canale è
riservato (1)
canale
1° canale
contributivo
requisiti minimi per
l'accesso al canale
requisito anagrafico (2)
requisito contributivo (2)
requisito economico
retributivo,
contributivo e
misto
2° canale
requisito
anagrafico (2)
maschi e femmine del settore
pubblico, maschi del settore
privato e del settore autonomo
2012
63 anni
2,8 volte l'assegno
sociale
4° canale (4)
retributivo,
contributivo e
misto
retributivo,
contributivo e
misto
2014-15
2016-17
dal 2018
63 anni e 3 mesi
20 anni
2,8 volte il maggiore fra l'assegno sociale corrente e quello del 2012 indicizzato al PIL
66 anni
66 anni e tre mesi
66 anni e tre mesi
femmine del settore privato
62 anni
62 e tre mesi
63 anni e 9 mesi
65 anni e 3 mesi
femmine del settore autonomo
63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi
requisito contributivo (2)
requisito economico per i soli lavoratori in 1,5 volte l'assegno
sociale
regime contributivo
3° canale
2013
requisito anagrafico (2)
in regime contributivo
requisito
contributivo (2) in regime retributivo e misto
maschi
requisito
contributivo (2) femmine
20 anni (3)
1,5 volte il maggiore fra l'assegno sociale corrente e quello del.2012 indicizzato al PIL
70 anni
70 anni e 3 mesi
5 anni
20 anni
42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi
42 anni e 6 mesi
41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi
41 anni e 6 mesi
Note
(1) Il presente saggio chiama 'retributivo' il regime pensionistico dei lavoratori che hanno titolo ad una pensione interamente retributiva potendo vantare un'anzianità contributiva ≥ 18 anni
al 31 dicembre 1995 e non avendo contribuito posteriormente al 31 dicembre 2011. E' chiamato 'contributivo' il regime dei lavoratori che hanno titolo a una pensione interamente
contributiva avendo iniziato a contribuire posteriormente al 31/12/1995. E' chiamato 'misto' il regime dei lavoratori che hanno titolo a una pensione risultante dalla somma di una
componente retributiva ed una contributiva, potendo essere la seconda maturata:
● posteriormente al 31/12/ 1995 nel caso che, alla medesima data, fosse vantata un'anzianità <18 anni (ai sensi della L. 335/1995),
● posteriormente al 31/12/ 2011 nel caso che, al 31/12/ 1995, fosse vantata un'anzianità ≥18 anni (ai sensi della L.214/2011).
Dal 1° canale sono esclusi i lavoratori che hanno optato per il regime contributivo avendo iniziato a contribuire anteriormente al 31/12/1995.
(2) Il requisito è indicato al netto degli adeguamenti alla speranza di vita che avranno luogo dal 2016 in base alla L.122/2010 (Legge Sacconi).
(3) Bastano 15 anni per i lavoratori che possono vantare un'anzianità contributiva ≥ 15 anni al 31 dicembre 1992 .
(4) Per i lavoratori del regime misto che vanno in pensione in età inferiore a 62 anni, la quota retributiva della pensione è abbattuta dell'1% per ciascuno dei primi due anni mancanti al
compimento dei 62 e del 2% per ciascuno dei successivi.
17
Tab.3: Evoluzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai nuovi canali
vita attesa a 65 anni
indistinta per genere
periodo di riferimento
2012 2013 14-15 16-17 2018 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 (1)
tavola di sopravvivenza assunta per il
calcolo della vita attesa
2010
2013
2016
vita attesa
20,17
20,86
21,44 21,97 22,30 22,62 22,93 23,23 23,52 23,80 24,07 24,33 24,58 24,83 25,07 25,30 25,53 25,74 25,96 26,16 26,36 26,55 26,73 26,91 27,08 27,25 27,41 (3)
variazioni triennali fino al 2022 e
biennali dal 2024
0,25
(1)
0,70
0,58
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
0,53
0,33
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
2033 2035 2037 2039
0,27
0,26
0,25
0,25
2041 2043 2045
0,24
0,23
0,23
2047
0,22
2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 (2)
0,21
0,20
0,20
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
(4)
stima dell'età minima
implicitamente richiesta
(2)
dal 4° canale
età minima richiesta
dal 2° canale
maschi e femmine del
settore pubblico, maschi
del settore privato e
autonomo
femmine del settore privato
femmine del settore
autonomo
66,00 66,25 66,25 66,95 66,95
(6)
62,00 62,25 63,75 65,95 66,95 67,52 68,05 68,38 68,71 69,01 69,31 69,60 69,88 70,15 70,41 70,67 70,91 71,15 71,38 71,61 71,83 72,04 72,24 72,44 72,63 72,82 72,99 73,17 73,33 73,50 (7)
63,50 63,75 64,75 66,45 66,95
età minima richiesta dal 3° canale 70,00 70,25
anzianità
contributiva
richiesta dal 4°
canale
evoluzione dei requisiti
età minima richiesta dal 1° canale 63,00 63,25 63,25 63,95 63,95 64,52 65,05 65,38 65,71 66,01 66,31 66,60 66,88 67,15 67,41 67,67 67,91 68,15 68,38 68,61 68,83 69,04 69,24 69,44 69,63 69,82 69,99 70,17 70,33 70,50 (5)
(8)
70,25 70,95 70,95 71,52 72,05 72,38 72,71 73,01 73,31 73,60 73,88 74,15 74,41 74,67 74,91 75,15 75,38 75,61 75,83 76,04 76,24 76,44 76,63 76,82 76,99 77,17 77,33 77,50 (9)
femmine
41,08 41,42 41,50 42,20 42,20 42,77 43,30 43,63 43,96 44,26 44,56 44,85 45,13 45,40 45,66 45,92 46,16 46,40 46,63 46,86 47,08 47,29 47,49 47,69 47,88 48,07 48,24 48,42 48,58 48,75 (10)
maschi
42,08 42,42 42,50 43,20 43,20 43,77 44,30 44,63 44,96 45,26 45,56 45,85 46,13 46,40 46,66 46,92 47,16 47,40 47,63 47,86 48,08 48,29 48,49 48,69 48,88 49,07 49,24 49,42 49,58 49,75 (11)
ultimo anno possibile per l'avvio della
1969
contribuzione
obbligo scolastico nello stesso anno
14
1970
1971
14
14
1972 1974 1975
14
14
14
1977 1979 1981 1982 1984 1986 1987
14
14
14
14
14
14
14
1989 1991 1993 1994
14
14
14
14
1996 1998 2000
14
14
15
2001
15
2003 2005 2007 2009 2010 2012 2014 2016 2018 (12)
15
15
16
16
16
16
16
16
16
(13)
età minima richiesta dal 4° canale 55,08 55,42 55,50 56,20 56,20 56,77 57,30 57,63 57,96 58,26 58,56 58,85 59,13 59,40 59,66 59,92 60,16 60,40 60,63 61,86 62,08 62,29 62,49 63,69 63,88 64,07 64,24 64,42 64,58 64,75 (14)
(1) Il meccanismo 'ritardato' della Legge Sacconi richiedeva che il 1° gennaio 2013 (anno t ) i requisiti in vigore il giorno prima fossero adeguati sommandovi l'aumento dalla vita media a 65 anni intervenuto fra il 31 dicembre
2007 (t -6) e il 31 dicembre 2010 (t -3). Sennonché tale aumentto ha superato il tetto di 0,25 anni (3 mesi) previsto dalla stessa legge in sede di prima applicazione. Perciò all'adequamento dei requisiti in vigore il 31 dicembre
2012 si è provveduto sommando il tetto medesimo.
(2) In ognuno degli anni indicati nella riga (1) il più giovane 'accesso' al quarto canale è una donna che matura il requisito contributivo il 31 dicembre, dopo una contribuzione ininterrotta avviata immediatamente dopo l'obbligo
scolastico. La sua età [riga (14)] è ottenuta sommando al requisito contributivo [riga (11)] l'obbligo scolastico [riga (13)] in vigore nell'anno in cui la contribuzione è stata avviata [riga (12)]. A sua volta, tale anno è ottenuto
arrotondando all'unità inferiore la differenza fra il requisito contributivo [riga (11)] e l'anno di riferimento [riga (1)]. L'obbligo scolatico è stato di 14 anni fino al 1998 e di 15 fino al 2006, mentre dal 2007 è di 16 anni.
18
Tab.4: I coefficienti di trasformazione fino al 2069
validità
96-09 10-11
12
13-15 16-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69
età del pensionamento
tavola di sopravvivenza
1992 2002 2002 2008 2011
assunta per il calcolo
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
2014 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063
0,000
4,202
4,202
4,099
4,024
3,956
3,899
3,864
3,832
3,802
3,773
3,746
3,721
3,697
3,675
3,653
3,633
3,613
3,594
3,577
3,560
3,543
3,528
3,513
3,499
3,486
3,473
3,460
3,449
3,437
0,000
4,307
4,307
4,198
4,120
4,049
3,988
3,952
3,918
3,886
3,856
3,828
3,802
3,776
3,753
3,730
3,708
3,688
3,668
3,650
3,632
3,615
3,599
3,583
3,568
3,554
3,541
3,528
3,516
3,504
4,720
4,419
idem
4,304
4,221
4,146
4,083
4,044
4,009
3,975
3,944
3,914
3,886
3,860
3,835
3,811
3,788
3,767
3,746
3,727
3,708
3,690
3,673
3,657
3,641
3,626
3,612
3,599
3,586
3,574
4,860
4,538
idem
4,416
4,329
4,250
4,183
4,143
4,105
4,070
4,037
4,006
3,976
3,948
3,922
3,897
3,873
3,851
3,829
3,808
3,789
3,770
3,752
3,735
3,718
3,703
3,688
3,674
3,660
3,647
5,006
4,664
idem
4,535
4,444
4,360
4,289
4,247
4,207
4,170
4,135
4,102
4,071
4,042
4,014
3,988
3,963
3,939
3,916
3,895
3,874
3,854
3,835
3,817
3,800
3,784
3,768
3,753
3,739
3,725
5,163
4,798
idem
4,661
4,565
4,477
4,402
4,357
4,316
4,276
4,240
4,205
4,172
4,141
4,112
4,084
4,058
4,033
4,009
3,986
3,964
3,943
3,923
3,904
3,886
3,869
3,852
3,837
3,822
3,807
5,334
4,940
idem
4,796
4,695
4,602
4,522
4,475
4,431
4,389
4,351
4,314
4,279
4,247
4,216
4,186
4,159
4,132
4,107
4,082
4,059
4,037
4,016
3,996
3,977
3,959
3,942
3,925
3,909
3,894
5,514
5,093
idem
4,940
4,833
4,734
4,650
4,600
4,553
4,509
4,468
4,430
4,393
4,359
4,326
4,295
4,265
4,237
4,210
4,185
4,160
4,137
4,115
4,094
4,074
4,055
4,036
4,019
4,002
3,986
5,706
5,257
idem
5,094
4,980
4,875
4,786
4,733
4,684
4,637
4,594
4,553
4,514
4,478
4,443
4,410
4,379
4,349
4,321
4,294
4,268
4,244
4,220
4,198
4,177
4,156
4,137
4,118
4,101
4,084
5,911
5,432
idem
5,259
5,138
5,027
4,932
4,876
4,823
4,774
4,728
4,685
4,644
4,605
4,568
4,534
4,501
4,469
4,439
4,410
4,383
4,357
4,332
4,309
4,286
4,265
4,244
4,225
4,206
4,188
6,136
5,620
idem
5,435
5,306
5,188
5,088
5,028
4,972
4,920
4,871
4,825
4,782
4,741
4,702
4,665
4,630
4,596
4,564
4,534
4,505
4,477
4,451
4,426
4,402
4,379
4,358
4,337
4,317
4,298
5,821
5,821
5,624
5,488
5,362
5,256
5,192
5,132
5,077
5,025
4,976
4,930
4,886
4,845
4,806
4,768
4,733
4,699
4,667
4,636
4,607
4,579
4,552
4,527
4,503
4,480
4,458
4,437
4,417
6,038
6,038
5,826
5,681
5,548
5,434
5,366
5,303
5,244
5,189
5,137
5,088
5,041
4,997
4,955
4,916
4,878
4,842
4,808
4,775
4,744
4,714
4,686
4,659
4,633
4,609
4,586
4,563
4,542
6,270
6,270
6,046
5,892
5,749
5,628
5,555
5,488
5,425
5,366
5,311
5,258
5,209
5,162
5,118
5,075
5,035
4,997
4,960
4,925
4,892
4,861
4,831
4,802
4,775
4,749
4,724
4,700
4,678
6,521
6,521
6,283
6,117
5,964
5,835
5,758
5,686
5,619
5,556
5,497
5,441
5,388
5,338
5,291
5,246
5,203
5,162
5,123
5,086
5,051
5,017
4,985
4,954
4,925
4,897
4,871
4,846
4,822
6,792
6,792
6,541
6,361
6,198
6,060
5,977
5,900
5,828
5,761
5,698
5,638
5,582
5,528
5,478
5,430
5,384
5,340
5,298
5,259
5,221
5,185
5,151
5,118
5,087
5,057
5,029
5,002
4,977
7,086
7,086
6,822
6,626
6,451
6,303
6,214
6,132
6,055
5,983
5,915
5,851
5,791
5,734
5,680
5,628
5,579
5,533
5,488
5,446
5,405
5,367
5,330
5,295
5,262
5,230
5,200
5,171
5,144
7,404
7,404
7,128
6,913
6,726
6,567
6,471
6,383
6,301
6,223
6,151
6,082
6,018
5,957
5,899
5,843
5,791
5,741
5,693
5,647
5,604
5,563
5,523
5,486
5,450
5,417
5,384
5,353
5,324
7,750
7,750
7,460
7,225
7,024
6,853
6,750
6,655
6,567
6,484
6,406
6,332
6,263
6,197
6,135
6,076
6,019
5,966
5,914
5,865
5,819
5,775
5,732
5,692
5,654
5,618
5,583
5,550
5,519
8,125
8,125
7,822
7,564
7,347
7,163
7,053
6,951
6,856
6,766
6,683
6,604
6,529
6,459
6,392
6,328
6,267
6,209
6,154
6,102
6,052
6,004
5,959
5,915
5,874
5,835
5,798
5,763
5,729
8,535
8,535
8,216
7,934
7,700
7,502
7,383
7,273
7,170
7,074
6,984
6,899
6,819
6,743
6,670
6,602
6,537
6,474
6,415
6,358
6,304
6,253
6,204
6,157
6,113
6,071
6,031
5,993
5,957
8,978
8,978
8,645
8,337
8,085
7,871
7,743
7,624
7,513
7,410
7,312
7,220
7,134
7,052
6,974
6,900
6,830
6,763
6,699
6,637
6,579
6,524
6,471
6,421
6,373
6,328
6,285
6,244
6,204
9,462
9,462
9,116
8,779
8,508
8,277
8,138
8,010
7,890
7,778
7,673
7,573
7,480
7,391
7,307
7,227
7,151
7,079
7,009
6,943
6,880
6,820
6,763
6,709
6,657
6,608
6,562
6,517
6,475
9,992
9,992
9,636
9,265
8,972
8,723
8,573
8,434
8,304
8,183
8,069
7,961
7,860
7,764
7,673
7,586
7,504
7,425
7,350
7,279
7,210
7,145
7,083
7,025
6,969
6,915
6,865
6,817
6,771
19
Tab.5: I coefficienti per i nati nel 1958 e nel 1971
13-15
16-18
19-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47
tavola di sopravvivenza
assunta per il calcolo
2008
2011
2014
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
4,099
4,198
4,304
4,416
4,535
4,661
4,796
4,940
5,094
5,259
5,435
5,624
5,826
6,046
6,283
6,541
6,822
7,128
7,460
7,822
4,024
3,956
3,899
3,864
3,832
3,802
3,773
3,746
3,721
3,697
3,675
3,653
3,633
3,613
3,594
4,120
4,049
3,988
3,952
3,918
3,886
3,856
3,828
3,802
3,776
3,753
3,730
3,708
3,688
3,668
4,221
4,329
4,444
4,565
4,695
4,146
4,083
4,044
4,009
3,975
3,944
4,250
4,183
4,143
4,105
4,360
4,289
4,247
4,207
4,070
4,170
4,402
4,357
4,316
4,276
4,522
4,475
4,431
4,389
5,138
4,477
4,602
4,734
4,875
5,027
5,306
5,188
5,488
età del pensionamento
validità
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
4,833
4,650
4,600
4,553
4,509
4,684
4,637
4,876
4,823
4,774
4,920
5,132
5,077
5,681
5,548
5,434
5,749
5,628
6,117
5,964
5,835
5,758
5,303
5,488
5,686
5,900
5,244
5,892
5,028
5,192
5,366
5,555
4,972
5,362
4,786
4,932
5,088
5,256
4,733
4,980
5,425
6,913
6,726
6,567
6,471
6,383
5,619
5,828
6,055
6,301
7,225
7,024
6,853
6,750
6,655
6,567
7,564
7,347
7,163
7,053
6,951
6,856
8,216
7,934
7,700
7,502
7,383
7,273
7,170
8,645
8,337
8,085
7,871
7,743
7,624
7,513
6,361
6,626
6,060 per
5,977
i 6,198
coefficienti
i
6,451
6,303
6,214
nati nel 1958
6,132
3,914
3,886
3,860
3,835
3,811
3,788
3,767
3,746
4,006
3,976
3,948
3,922
3,897
3,873
3,851
3,829
4,037
4,135 4,102 4,071 4,042 4,014 3,988 3,963 3,939 3,916
4,240 4,205 4,172 4,141 4,112 4,084 4,058 4,033 4,009
4,216
4,186
4,159
4,132
4,107
4,351 4,314 4,279 4,247
i coefficienti per
4,468
4,430 4,393 4,359 4,326 4,295 4,265 4,237 4,210
i nati nel 1971
4,594
4,553 4,514 4,478 4,443 4,410 4,379 4,349 4,321
4,728
4,685 4,644 4,605 4,568
4,534
4,501
4,469
4,439
4,871
4,825 4,782 4,741 4,702
4,665
4,630
4,596
4,564
5,025
4,976
4,930 4,886 4,845 4,806
4,768
4,733
4,699
5,189
5,137
5,088 5,041 4,997 4,955
4,916
4,878
4,842
5,366
5,311
5,258
5,209 5,162 5,118 5,075
5,035
4,997
5,556
5,497
5,441
5,388 5,338 5,291 5,246
5,203
5,162
5,761
5,698
5,638
5,582
5,528 5,478 5,430 5,384
5,340
5,915
5,851
5,791
5,734
5,579
5,533
5,983
5,680 5,628
6,223 6,151 6,082 6,018 5,957 5,899 5,843 5,791 5,741
6,484 6,406 6,332 6,263 6,197 6,135 6,076 6,019 5,966
6,766 6,683 6,604 6,529 6,459 6,392 6,328 6,267 6,209
7,074
6,984
6,899
6,819
6,743
6,670
6,602 6,537 6,474
7,410
7,312
7,220
7,134
7,052
6,974
6,900
6,830 6,763
20
Fig.1: Passato e futuro della vita attesa a 65 anni
30
maschi
scenario alto
25
evoluzione storica
fonte: HMD, Berkeley
scenario centrale
scenario basso
20
15
evoluzione prevista
fonte: Istat
10
2092
2082
2072
2062
2052
2042
2032
2022
2012
2002
1992
1982
1972
1962
1952
1942
1932
1922
1912
1902
1892
1882
1872
5
scenario alto
30
femmine
scenario centrale
25
evoluzione storica
fonte: HMD, Berkeley
scenario basso
20
15
evoluzione prevista
fonte: Istat
10
2092
2082
2072
2062
2052
2042
2032
2022
2012
2002
1992
1982
1972
1962
1952
1942
1932
1922
1912
1902
1892
1882
1872
5
21
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
Fig.2: età minima richiesta dai canali dal 1° al 3° - 2012 / 2069
77,50
requisito anagrafico per l'accesso al 3° canale
maschi e femmine del
settore pubblico,
maschi del settore
privato e autonomo
73,50
requisito anagrafico per l'accesso al 2° canale
70,50
70,0
66,95
requisito anagrafico per l'access al 1° canale
66,0
63,5
63,0
62,0
femmine del settore privato
femmine del settore autonomo
22
42,08
41,08
Fig.3: anzianità contributiva richiesta dal 4° canale - 2012 / 2069
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
49,75
48,75
23
70,0
55,08
Fig.4: il 'corridoio' delle età ammesse al pensionamento
età massima (per l'accesso al 3° canale)
età minima (per l'accesso al 4° canale)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
77,50
64,75
24
65
64
63
62
61
60
59
58
57
2009
2010
70
69
68
67
66
56
55
2011
2012
71
2013
2014
2015
2016
2017
2018
72
2019
2020
2021
73
2022
2023
2024
2025
2026
2027
74
2028
2029
2030
2032
2033
2034
2035
75
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
76
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
77
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
78
2064
2065
2066
25
2067
2068
2069
Fig.5: I coefficienti di trasformazione fino al 2069
2031
7,2%
7,0%
6,8%
6,6%
6,4%
6,2%
6,0%
5,8%
5,6%
5,4%
5,2%
5,0%
4,8%
4,6%
4,4%
4,2%
4,0%
3,8%
Fig.6: Come si ridurranno i coefficienti fra il 2012 e il 2069
64
65
66
67
68
69
70
-25,6%
-26,4%
-27,3%
-28,3%
-29,3%
-30,3%
-31,4%
26
Fig.7: I coefficienti per i nati nel 1958
8
8
7
tavola 2008
7
6
6
5
tavole 2008 - 2027
5
4
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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