Diapositiva 1

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Diapositiva 1
Il conferimento dell’incarico e la
revisione di gruppo
SIMONE SCETTRI
Ernst Young
IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
►
Normativa di riferimento per gli enti diversi dagli EIP:
Art.13 del “Nuovo” Dlgs 39/2010 “Conferimento, revoca e
dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto”;
►
Normativa di riferimento per gli EIP e gli ESRI: Art. 17, c.
1, del “Nuovo “ Dlgs 39/2010; Art. 16 del Regolamento
Europeo 537/2014 (solo EIP).
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IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Enti diversi dagli EIP
►
Non sono intervenute modifiche in ordine al processo di
conferimento dell’incarico;
►
Il legislatore ha inserito il divieto di clausole contrattuali
limitative della scelta del revisore (o società di revisione)
da parte dell’Assemblea;
►
Per gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI),
l’incarico conferito ha durata novennale.
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IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Enti di Interesse Pubblico
►
Il Regolamento Europeo prevede una specifica
procedura di gara;
►
La procedura di selezione è su invito ed è lasciata alla
libera scelta dell’Ente, ma devono essere indicati criteri
di selezione trasparenti e non discriminatori;
►
L’Ente deve essere in grado di dimostrare all’Autorità
(Consob) la correttezza della procedura di selezione;
►
Responsabile delle procedura è il comitato per la
controllo interno e la revisione contabile (Collegio
Sindacale);
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IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►
Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
convalida le conclusioni della procedura e presenta
una raccomandazione all’organo amministrativo;
►
La raccomandazione deve essere motivata e deve
contenere almeno due alternative, su cui il comitato
deve esprimere una preferenza giustificata;
►
La proposta all’Assemblea contiene tale
raccomandazione e preferenza;
►
Sono vietate le clausole contrattuali limitative della
scelta da parte dell’Assemblea
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INCARICHI DI REVISIONE
Temi ancora aperti
►
Come si concilia la «libertà di invito» con i criteri di selezione?
►
La raccomandazione della scelta è vincolante per l’Assemblea?
►
La proposta in sede assembleare è compito dell’organo di
controllo o dell’organo amministrativo?
►
L’organo amministrativo può discostarsi dalla raccomandazione
del comitato per il controllo interno e avanzare una proposta
alternativa?
►
Come gestire il «regime transitorio» di: controllanti / controllate
di EIP e società soggette a comune controllo di EIP che, pur
non subendo una modifica di status, devono adeguare i termini
del loro mandato?
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LA REVISIONE DEI GRUPPI
►
Normativa di riferimento: Art.10 quinquies del “Nuovo”
Dlgs 39/2010 “Revisione legale del bilancio consolidato”;
Art. 9 bis del “Nuovo “ Dlgs 39/2010 “ “Riservatezza e
segreto professionale”.
►
Standard professionali di riferimento: ISA Italia n. 600 “ La
revisione del bilancio del gruppo”.
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LA REVISIONE DEI GRUPPI (segue)
►
►
►
►
Viene confermata la PIENA RESPONSABILITA’ del revisore di gruppo per la
relazione di revisione ex art.14 del Nuovo 39/2010 ed anche dell’art.10 Reg.
537/UE nonché per la relazione aggiuntiva ex art.11 Reg.537/UE
Il revisore di gruppo valuta il lavoro svolto da altri revisori – sia di Paesi UE
che di paesi Terzi - e mantiene documentazione su:
► Natura
► Tempistica
► Estensione del lavoro
► Review del lavoro svolto
Preventivo consenso ai revisori di paesi UE che di paesi Terzi per il
trasferimento o l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie
per potersi basare sul lavoro da essi svolto altrimenti pone in essere misure
appropriate (verifiche aggiuntive ed accertamenti e controlli diretti presso la
società interessata)
In occasione di controlli di qualità o enforcement la documentazione di
revisione è messa disposizione della Consob o del MEF
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LA REVISIONE DEI GRUPPI
Il principio di revisione ISA Italia 600
►
►
►
La disciplina sulla revisione dei gruppi ora contenuta nell’art.10
quinquies del Nuovo Dlgs 39/2010 deve essere letta «insieme
a» ed «integrata con» le indicazioni contenute negli standard
professionali ed in particolare nel Principio di Revisione ISA
Italia n.600;
Con riferimento ai temi legati alle «comunicazioni» tra il
revisore di gruppo ed i revisori delle componenti, già oggi lo
standard professionale contiene un preciso riferimento alle
disposizioni di legge stabilite dal Dlgs 39/2010;
In particolare i par. 40 – 43 disciplinano i contenuti minime delle
informazioni che formano oggetto di scambio tra i diversi
soggetti interessati nonchè le modalità di escalation del
revisore di gruppo nel caso ritenga debbano essere svolte
verifiche addizionali rispetto a quelle standard definite in fase di
pianificazione del lavoro.
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LA REVISIONE DEI GRUPPI
Cooperazione internazionale
►
►
►
La Consob ed il MEF possono richiedere alle autorità
competenti di Stati membri della UE documentazione
supplementare sul lavoro di revisione;
La stessa richiesta può essere formulata ad autorità di
Paesi Terzi in conformità ad accordi di cooperazione
siglati con le stesse autorità.
In assenza di accordi di cooperazione il revisore di gruppo
deve garantire la messa a disposizione della
documentazione di revisione dei revisori secondari
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Per garantire tale consegna il revisore di gruppo conserva copia
della documentazione di revisione o in alternativa concorda con i
revisori di Paesi Terzi che potrà avere accesso libero e
incondizionato alle carte di lavoro o adotta misure appropriate
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