Legge finanziaria per il 2001: disposizioni in materia di autoveicoli

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Legge finanziaria per il 2001: disposizioni in materia di autoveicoli
Acerbi & Associati®
Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale
CIRCOLARE N. 2/2001
Legge finanziaria per il 2001:
disposizioni in materia di autoveicoli, spese di
rappresentanza, compensazione, liquidazioni I.V.A.
trimestrali e ritenuta di acconto su provvigioni
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Detrazione dell’I.V.A. sui veicoli - Art. 30 commi 4, 5 e 6 della L. 23 dicembre 2000 n. 388
L’art. 30 comma 4 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, proroga anche per il 2001, l’indetraibilità dell’I.V.A.
relativa a ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli, di cui alla lett. c) comma 1 art. 19-bis1 D.P.R.
n. 633/72.
Tuttavia, diversamente dal passato, l’indetraibilità dell’imposta sull'acquisto, importazione,
acquisizione in leasing, noleggio e simili di detti veicoli, è stabilita nella misura del 90% e, per i veicoli
con propulsori non a combustione interna (veicoli elettrici), nella misura del 50%.
E’ appena il caso di precisare, infine, che la C.M. del 3 gennaio 2001 n. 1, di commento al citato art. 30
della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con riferimento agli altri beni e servizi connessi all’utilizzo dei veicoli,
ovverosia pezzi di ricambio, carburanti, lubrificanti, prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione,
prevede restino immutate le precedenti regole di indetraibilità totale previste dall’art. 19 bis1 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633.
Per le successive cessioni dei predetti veicoli usati, per i quali la detrazione sia stata operata in base alle
nuove regole, la norma stabilisce inoltre che, la base imponibile, venga assunta nella misura del 10% e, per i
veicoli con propulsori non a combustione interna, nella misura del 50%, non risultando applicabile il regime
di esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 27 quinquies del D.P.R. n. 633/1972, in quanto riferito ai soli beni
senza il diritto totale alla detrazione dell’imposta. Ulteriori cessioni dei predetti veicoli usati, acquistati
quindi a suo tempo dal cedente, con applicazione dell’imposta su di una base imponibile del 10% e, per i
veicoli con propulsori non a combustione interna, del 50%, vanno assoggettate al regime del margine, di cui
all’art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41.
Le nuove modalità di detrazione si applicano tenendo conto che l'esercizio del diritto alla detrazione, sorge
nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Ne
consegue, pertanto, che la misura della detrazione prescinde dalle condizioni esistenti nel momento in cui
viene esercitato il diritto stesso, restando detta misura ancorata unicamente al momento in cui è sorto il
diritto alla detrazione. Il momento di esigibilità, di regola, coincide con il momento di effettuazione
dell'operazione, determinato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Di conseguenza, le operazioni che ai fini I.V.A. si considerano effettuate nel corso dell’anno solare 2000,
sono assoggettate alle vecchie regole di detrazione mentre quelle che si considerano effettuate nel 2001,
sono assoggettate alle nuove regole, più favorevoli per il contribuente.
Esemplificando:
tutte le fatture datate 2000 sono assoggettate alle precedenti norme di indetraibilità totale;
le fatture datate 2001 sono assoggettate alla nuova disciplina sopra prevista. Tuttavia, nel caso in cui il
cedente si sia avvalso della facoltà di emissione differita della fattura – ad es. fattura emessa entro il 16
gennaio 2001 ma relativa ad operazioni effettuate a dicembre 2000 (consegna del bene a dicembre 2000
con DDT e fatturazione a gennaio 2001), si applica il previdente regime di indetraibilità totale
dell’I.V.A.;
per le importazioni di beni riteniamo rilevante il momento in cui sorge la relativa obbligazione
tributaria, cioè quello di accettazione della dichiarazione doganale. Pertanto a tutte le operazioni di
importazione per le quali l’accettazione della dichiarazione doganale è avvenuta entro dicembre 2000,
continua ad applicarsi il regime di indetraibilità totale dell’I.V.A., anche se le fatture o le bollette
doganali pervengono all’acquirente nel 2001. Viceversa, per le operazioni di importazione per le quali
l’accettazione della dichiarazione doganale interviene dal 2001, si applica il nuovo regime di parziale
detraibilità visto sopra.
Detrazione dell’I.V.A. per spese di rappresentanza - Art. 31 comma 1 della L. 23 dicembre 2000 n. 388
L’art. 31 comma 1 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, modificando l’art. 19 bis1 comma 1 lett. h) del D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633, riconosce la detrazione dell’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come
definite ai fini delle imposte sui redditi, per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a L. 50.000.
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In ordine alle modalità e ai tempi di applicazione delle nuove modalità di detrazione, si consideri quanto
illustrato con riferimento agli autoveicoli, nel precedente paragrafo.
Limite massimo importi compensabili - Art. 34 commi 1 e 2 della L. 23 dicembre 2000 n. 388
L’art. 34 comma 1 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2001, l'importo
massimo dei crediti d'imposta e contributivi utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997 n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, tra cui è compresa l’imposta
sul valore aggiunto, ammonta a lire 1 miliardo, per ciascun anno solare.
Tasso di interesse liquidazioni I.V.A. trimestrali - Art. 31 comma 3 della L. 23 dicembre 2000 n. 388
L'art. 31 comma 3 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, ha abbassato dall'1,50 per cento all'1 per cento, la
misura degli interessi che i contribuenti devono corrispondere a titolo di maggiorazione, per l'effettuazione
delle liquidazioni con cadenza trimestrale.
Il Ministero delle Finanze, con Circolare 3 gennaio 2001 n. 1, ha inoltre precisato che, tale modifica,
acquista efficacia dal 1 gennaio 2001; di conseguenza gli interessi sono applicabili nella nuova misura
dell'1%, a decorrere dal versamento relativo all'imposta dovuta per il 4 trimestre dell'anno 2000, da
effettuare entro il 16 marzo del 2001.
Ritenuta su provvigioni
Dopo le modifiche introdotte dall’art. 21 comma 11 lettera c) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge
finanziaria per l’anno 1998), la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari è correlata all’aliquota del primo
scaglione I.R.PE.F..
Dal 2001 la misura dell’aliquota del primo scaglione I.R.PE.F. è stata fissata dall’art. 2 della legge
finanziaria al 18%. Ciò comporta che la misura della ritenuta da operare sui pagamenti effettuati da
gennaio 2001 è del 18% (su una base imponibile che può essere pari al 50% delle provvigioni ovvero al
20%, a seconda che l’agente operi individualmente ovvero dichiari di avvalersi della collaborazione di
dipendenti o terzi).
Il primo versamento delle ritenute applicate con la nuova misura è pertanto quello da farsi entro il 16
febbraio 2001.
Qualora su provvigioni pagate a partire dal 1 gennaio 2001 fossero già state applicate ritenute con l’aliquota
vigente fino al 31 dicembre 2000 (18,5%), la differenza dovrà essere restituita al percettore della
provvigione ovvero compensata con un pagamento successivo. Tale operazione non rientra nel campo di
applicazione dell’I.V.A. Se quest’ultimo ha emesso la fattura per provvigioni con l’aliquota previgente, non
è tenuto ad emettere alcun documento rettificativo (ad es.: nota di accredito a storno e riemissione fattura
con aliquota corretta) in quanto l’applicazione della ritenuta è a carico del sostituto d’imposta
indipendentemente dalle indicazioni fornite dal percettore nel documento fiscale.
L’eventuale eccedenza di ritenuta non va pertanto versata.