commercio elettronico

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commercio elettronico
Anno 2015
N.RF111
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
COMMERCIO ELETTRONICO “DIRETTO” - LE NUOVE REGOLE IVA
RIFERIMENTI
PROVV. ENTRATE N. 56191 DEL 23/04/2015; D.LGS.42/2015 IN GU DEL 18/04/2015
DIR. UE N. 2008/8/CE; REG. UE N. 282/2011
Sintesi: a decorrere dal 2015, trovano applicazione le modifiche alla territorialità Iva delle prestazioni di
commercio elettronico diretto (cd “e-commerce”) nonché per i servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione; in particolare, la territorialità IVA di tali servizi, resi nei confronti di privati UE, è ora
“ancorata” al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore. In pratica, i
servizi di e-commerce sono assoggettati ad Iva nel Paese del cliente a prescindere non solo dal luogo in
cui è stabilito il fornitore (Paese UE o extra-UE), ma anche dello status del cliente (soggetto Iva o privato
consumatore). A seguito di tali modifiche è stato introdotto il nuovo regime speciale denominato “Mini
sportello unico” (cd “MOSS”), che consente ai soggetti passivi di assolvere gli obblighi IVA in un solo
Stato UE, evitando così di procedere all’identificazione in ogni Stato UE “di consumo” dei servizi. Con la
recente pubblicazione in GU del DLgs.42/2015, attuativo delle disposizioni in esame, si considerano
definitive le nuove regole IVA relative all’e-commerce. Si segnala, in particolare, l’esonero dalla
fatturazione per le prestazioni in esame rese nei confronti di “privati”.
Come noto, il “commercio elettronico”, con il quale si effettuano transazioni commerciali di beni o
servizi utilizzando tecnologie informatiche, viene così distinto:
COMMERCIO
ELETTRONICO
“DIRETTO”
COMMERCIO
ELETTRONICO
“INDIRETTO”
cessione “virtuale” di beni/servizi, in quanto avente per oggetto un bene/servizio che è
messo a disposizione in forma digitale tramite web utilizzata dall’acquirente per:
 concludere la transazione
 scaricare telematicamente il prodotto acquistato (file digitale)
 eseguire il pagamento
In pratica, l’operazione (cessione e consegna) si svolge interamente in modalità telematica
ed il prodotto scambiato non si materializza mai in un qualcosa di tangibile (ai fini Iva si
tratta di una prestazione di servizi, e non di cessione di beni).
Esempio: chi acquista un file mp3 e ne entra in possesso scaricandolo direttamente dal sito
web del venditore mediante un’operazione di download
si tratta di una cessione di beni materiali (es: abbigliamento, elettrodomestici, ecc.) in cui
solo l’ordine (ed eventualmente il pagamento) sono effettuati per via elettronica, mentre la
consegna avviene attraverso i canali tradizionali (posta, corriere, ecc.).
E-COMMERCE
DIRETTO
TRASFERIMENTO FISICO ATTRAVERSO
INTERNET
SOLI BENI
IMMATERIALI
PRESTAZIONE
DI SERVIZI
E-COMMERCE
INDIRETTO
TRASFERIMENTO FISICO ORDINARIO
SOLI BENI
MATERIALI
CESSIONE
DI BENI
(CONSEGNA O SPEDIZIONE)
Novità applicabili dal 1° gennaio 2015: le modifiche:
 si riferiscono esclusivamente al commercio elettronico diretto (cd. “e-commerce”)
 riguardano la territorialità Iva di tali servizi: il luogo impositivo (anche) nei rapporti “B2C”
coincide con il Paese del committente (privato), a prescindere da quello del prestatore.
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CIRCOLARE DEL 29/04/2015
Redazione Fiscale
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Il Dlgs.42/2015 (di attuazione alle disposizioni della Dir. n. 2008/8/CE in materia) ha introdotto una serie
di disposizioni per l’individuazione del “luogo” di effettuazione delle operazioni di “e-commerce”,
DECORRENZA: il DLgs.42/2015 entra in vigore il prossimo 3/05/2015 (15° giorno successivo da
pubblicazione in G.U.). In particolare, viene stabilito che:
 le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.
 sono valide le opzioni per i regimi speciali (art.74-quinquies, e art. 74-sexies, DPR 633/72) esercitate a
partire dal 1° ottobre 2014.
NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITÀ IVA
FACOLTÀ PAESI MEMBRI – RILEVANZA DEL PAESE DI UTILIZZO
Al fine di garantire che la tassazione avvenga nel luogo di effettivo “utilizzo” del servizio, agli Stati
UE è concessa la duplice facoltà di deroga prevista dall’art.59-bis Direttiva n.2006/112/CE, ossia:
 escludere da Iva i servizi che, benché territorialmente rilevanti, risultano utilizzati fuori dalla UE
 assoggettare ad Iva i servizi extraterritoriali se utilizzati all’interno dello Stato UE.
A seguito delle novità introdotte dall’art.1 D.Lgs.42/2015, è ora previsto che:
BUSINESS TO
CONSUMER
(B2C)
BUSINESS TO
BUSINESS
(B2B)
si considerano effettuate in Italia:
 le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il cliente è domiciliato in
Italia o ivi residente senza domicilio all’estero;
 le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il cliente è
domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero, purché utilizzate nel
territorio della UE.
le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, nonché quelle di telecomunicazione
e di teleradiodiffusione, sono territorialmente rilevanti in Italia in base al criterio
generale di cui all’art.7-ter, co.1, lett. a) DPR 633/72 ovvero quando sono rese a soggetti
passivi stabiliti in Italia.
SERVIZI RESI A PRIVATI ITALIANI
Con l’art.1 Dlgs 42/2015 è modificato come segue l’art.7-sexies, co.1 lett. f) e g) DPR 633/72:
VERSIONE IN VIGORE FINO AL 02/05/2015
VERSIONE IN VIGORE DAL 03/05/2015
In deroga a quanto stabilito dall'art.7-ter, si considerano effettuate in Italia, se rese a committenti “privati”:
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici,
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è domiciliato nel territorio dello
quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.
g) le prestazioni di telecomunicazione e di g) le prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori
nel territorio dello Stato a committenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti
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Dal 01/01/2015, per effetto delle modifiche apportate dall’art.5 della Dir. n. 2008/8/CE:
 i rapporti “B2C” sono equiparati a quelli “B2B”
 in quanto il “luogo” impositivo dei servizi di e-commerce coincide con il Paese del committente a
prescindere:
 dalla qualifica del committente (soggetto Iva o meno)
 dal Paese in cui il prestatore si considera stabilito (Paese UE o extra-UE).
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domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano
utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del
territorio della Comunità si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
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o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che
siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le
medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori
del territorio della Comunità si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Pertanto, la territorialità IVA delle prestazioni rese a privati domiciliati/residenti in Italia, è ancorata
al “luogo” di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo.
Esempio1
I servizi resi a privati italiani:
 da impresa italiana (o stabile organizzazione in Italia): rimangono soggetti ad Iva in Italia
 da impresa UE (o stabile organizzazione in UE di soggetto extra-UE): sono assoggettati
ad Iva in Italia.
Nota: per le prestazioni di e-commerce, ai fini IVA, gli operatori UE/extra-UE devono identificarsi in Italia in
quanto ivi “consumate” (salvo che non dispongano di stabile organizzazione).
I servizi resi da un operatore italiano a privati domiciliati/residenti in altri Stati UE:
 non rilevano ai fini IVA in Italia
 ma nello Stato UE del committente.
In particolare, l’operatore italiano deve identificarsi nello Stato UE “di consumo” delle
prestazioni al fine di assolvere l’IVA in tale Stato.
SERVIZI RESI A PRIVATI EXTRA-UE DA OPERATORI ITALIANI
Con l’art.1 D.Lgs.42/2015 sono state abrogato le lett. h) ed i) dell'articolo 7-septies, comma 1.
VERSIONE IN VIGORE FINO AL 02/05/2015
VERSIONE IN VIGORE DAL 03/05/2015
In deroga all'articolo 7-ter, co. 1, lett. b), non si considerano effettuate in Italia le seguenti prestazioni di servizi,
quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:
h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,
esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche'
SOPPRESSE
resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica
Per i servizi resi da operatori italiani a privati extra-UE è applicabile la deroga secondo cui rileva
il “luogo” di stabilimento del committente; tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia.
SERVIZI RESI A SOGGETTI IVA UE / EXTRA-UE DA OPERATORI ITALIANI
Alle prestazioni di servizi rese da operatori italiani a soggetti passivi UE/extra-UE
 rimane applicabile l’art. 7-ter c. 1 lett. a, DPR 633/72 (cd. servizi “generici”)
 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del committente.
Pertanto tali prestazioni non sono mai assoggettate ad IVA in Italia.
Esempio2
I servizi resi a:
 privati svizzeri da impresa italiana (o stabile organizzazione in Italia): sono esclusi da Iva
in Italia (in quanto rimangono soggetti ad Iva svizzera)
 privati Italiani da una impresa svizzera: sono assoggettati ad Iva in Italia.
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SERVIZI RESI A PRIVATI UE DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI
Redazione Fiscale
FORNITORE
COMMITTENTE
IVA IN ITALIA
SOGGETTO IVA/PRIVATO UE
ITALIANO
SOGG. IVA/PRIVATO EXTRA - UE
UE / EXTRA-UE
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SOGGETTO IVA/PRIVATO
STABILITO IN ITALIA
NO
SI (*)
(*) Se telecomunicazione o teleradiodiffusione, solo se il servizio è utilizzato nella UE
ADEMPIMENTI – FATTURAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L’art.1 DLgs.42/2015 aggiunge al comma 1 dell’art. 22, DPR 633/72 il “nuovo” n. 6-ter):
 per le prestazioni di e-commerce (e di telecomunicazione/teleradiodiffusione) rese a “privati”
 è disposto l’esonero dalla fatturazione (se non richiesta dal cliente)
CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI: è demandato ad apposito DM del MEF l’esonero
all'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale per dette prestazioni rese nei confronti di privati
(art. 7, Dlgs.42/2015), equiparando a tal fine l’e-commerce diretto a quello indiretto.
In tal modo si sarà tenuti alla sola annotazione del corrispettivo nel relativo registro, nel quale
andrà data evidenza delle diverse aliquote Iva applicate nei diversi paesi UE.
Esempio3
Impresa che effettua servizi per l’acquisto di beni online, rende tali servizi:
 ad privato italiano: €. 50 + 11 Iva italiana
 ad u privato francese: €. 50 + 10 Iva francese tramite MOSS (ha la sola P.Iva italiana).
Non emette fattura né scontrino/ricevuta fiscale ed annota gli importi nel registro dei
corrispettivi; l’Iva italiana è liquidata/versata nei modi ordinari, mentre qyella francese va
versata col nuovo criterio per il quale l’impresa ha esercitato l’opzione.
MINI SPORTELLO UNICO (C.D. “MOSS”)
Dal 1/01/2015, a seguito dell’entrata in vigore delle “nuove” regole di territorialità IVA per i servizi di
e-commerce (e di telecomunicazione/teleradiodiffusione) resi nei confronti di “privati”
 è stato introdotto un regime semplificato, denominato “Mini One Stop Shop” (cd “MOSS”)
 che consente ai fornitori soggetti passivi di assolvere (mediante apposito portare web) gli
obblighi IVA (sostanziali e formali) verso tutti i paesi UE in 1 solo Stato UE (che è quello in cui
l’operatore extra-UE decide di identificarsi o quello in cui l’operatore UE ha la sede dell’attività; tale
paese rimborserà poi l’Iva ai paesi interessati dai servizi resi verso i loro cittadini privati)
 evitando l’onere di identificarsi in ciascuno Stato UE dove sono resi i servizi ai privati.
STATO UE DI IDENTIFICAZIONE
A livello comunitario, viene disciplinato distintamente:
 regime non UE: relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi extra- UE
 regime UE”: relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello
Stato “di consumo” (artt. da 369-bis a 369-duodecies della Dir. n.2006/112/CE).
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“6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a
committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione"
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REGIME NON
UE
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STATO UE DI IDENTIFICAZIONE
è rivolto ai soggetti passivi che hanno la sede dell’attività in un Paese UE e a quelli che, pur avendo
sede in un Paese extra-UE, dispongono di una S.O. in uno o più Paesi membri. Optando per il
regime speciale, l’imposta dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al Paese UE
nel quale il fornitore:
 ha la sede della propria attività economica
 oppure dispone di una stabile organizzazione.
I fornitori extra-UE che dispongono di più S.O. nell’UE possono scegliere in quale Paese UE intende
optare per il regime speciale. Quest’ultimo, in ogni caso, non si applica ai servizi resi nello stesso
Paese UE nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione.
è riservato ai soggetti passivi che nell’Unione Europea:
 non hanno la sede della propria attività economica
 non dispongono di una stabile organizzazione
 non siano registrati né tenuti a essere identificati ai fini Iva.
In tal caso, è possibile registrarsi presso qualunque Stato UE. Lo Stato UE scelto assegna al soggetto
passivo un numero individuale di identificazione IVA (formato EUxxxyyyyyz).
REGISTRAZIONE AL MOSS IN ITALIA
Secondo l’art. 2 D.Lgs.42/2015 la registrazione al Moss in Italia è ammessa ai soli soggetti passivi:
a) domiciliati/residenti fuori dell’UE, non stabiliti né identificati in alcuno Stato UE
b) domiciliati in Italia o ivi residenti purché non abbiano stabilito il domicilio all’estero
c) aventi domicilio/residenza al di fuori dell’UE, ma con una S.O. in Italia; in caso di possesso di una S.O.
anche in altro Stato UE, la registrazione al Moss in Italia non può essere revocata prima del termine del
2°anno successivo a quello del suo esercizio.
Il numero di partita Iva di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli extra-UE con S.O. in Italia
è utilizzato anche in relazione all’opzione per il regime speciale.
REGIME SPECIALE APPLICABILE A SOGGETTI PASSIVI EXTRA-UE
L’art. 2 D.Lgs. 42/2015 sostituisce l’art. 74-quinquies DPR 633/72 (che disciplinava il regime
applicabile ai soggetti passivi extra-UE che effettuano a “privati” UE i servizi di e-commerce o di
telecomunicazione/teleradiodiffusione, tramite il sistema VOES).
In particolare, i soggetti passivi extra-UE, se non stabiliti o identificati in un altro Stato UE,
possono avvalersi del MOSS identificandosi in Italia per l'assolvimento degli obblighi Iva.
A tal fine, occorre presentare al competente ufficio delle Entrate, apposita richiesta di attribuzione
del numero di identificazione, trasmettendo i dati contenuti nello del schema provv. 56191/2015.
INFORMAZIONI SCHEMA ALL. A PROVV. 56191/2015
 cognome, nome / ditta (per le persone fisiche) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi siti web
 ragione sociale / denominazione (per i soggetti  codice fiscale attribuito dal Paese di residenza/domicilio, se previsto
diversi dalle persone fisiche)
 dichiarazione della mancata identificazione ai fini IVA nell’UE
I soggetti che si avvalgono del Moss
a) sono esonerati dagli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.)
b) essendo tenuti, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento:
 a trasmettere telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali relative ai servizi resi a
“privati” in altri Stati UE; tale dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni.
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REGIME UE
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INFORMAZIONI DA INDICARE COME DA SCHEMA ALL. C PROVV. 56191/2015
numero di identificazione IVA
ammontare dei servizi di e-commerce (e telecomunicazione/teleradiodiffusione) effettuati nel periodo di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE di domicilio/residenza dei committenti e suddiviso per
aliquota, al netto dell’IVA
aliquote applicate in ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti
ammontare dell’IVA, suddiviso per aliquota, spettante a ciascuno Stato UE di domicilio residenza committenti




 a versare l’IVA dovuta allo Stato UE di identificazione, che provvede poi alla trasmissione
degli stessi (dichiarazioni trimestrali e somme relativa l’IVA incassata) agli Stati UE nei quali il
servizio è stato “consumato”.
PASSAGGIO AUTOMATICO DAL VOES AL MOSS
I soggetti passivi extra-UE già registrati al sistema VOES, sono registrati automaticamente nel MOSS,
mantenendo la stessa partita IVA utilizzata nel VOES (formato EUxxxyyyyyz), anche se devono integrare le
informazioni mancanti nel VOES ma richieste per la registrazione al MOSS.
CAUSE DI ESCLUSIONE: le imprese sono escluse dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) si presume che siano cessate le loro attività di fornitura di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici
c) non sono più soddisfatti i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
REGIME SPECIALE APPLICABILE A SOGGETTI UE
L’art. 2 Dlgs.42/2015 introduce il “nuovo” art. 74-sexies, DPR 633/72 contenente la disciplina del
regime speciale applicabile (su opzione) ai soggetti stabiliti in Italia che effettuano a “privati”
domiciliati/residenti in Stati UE i servizi di e-commerce (o telecomunicazione/teleradiodiffusione).
A tal fine va utilizzato lo schema contenuto nell’Allegato B al citato Provv.56191/2015










INFORMAZIONI DA INDICARE COME DA SCHEMA ALL. B PROVV. 56191/2015
numero di partita IVA
indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web
Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’UE
numeri individuali d’identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli
Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più S.O.
indirizzi postali e ragioni sociali delle S.O. in uno o più Stati UE diversi da quello di identificazione
numeri d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri
informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC
data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione
nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del
soggetto a cui l’Agenzia entrate può rivolgersi per chiedere informazioni/inviare eventuali comunicazioni;
indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.
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Detrazione Iva: i soggetti che si avvalgono del regime speciale:
 non possono detrarre dall’IVA dovuta sull’e-commerce quella assolta sugli acquisti di beni
e servizi; è comunque consentito il rimborso dell’IVA relativa agli acquisti/importazioni di beni
effettuati in Italia (art. 38-ter, DPR 633/72)
 devono conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti nel regime per 10 anni.
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Nota: l'opzione può essere esercitata anche dai soggetti extra-UE che dispongono di una S.O. in Italia.
I soggetti passivi che dispongano di S.O. in altri Stati UE, a partire dalle quali i servizi sono prestati, indicano
nella dichiarazione trimestrale anche l'ammontare dei servizi resi tramite una S.O. in ciascuno Stato UE,
diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza,
nonché il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della S.O. stessa.
Detrazione Iva: il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per il regime speciale:
 non può detrarre dall’IVA relativa agli acquisti necessari per rendere i servizi elettronici
 può detrarre ordinariamente l’IVA (su acquisti di beni e servizi effettuati in Italia) dall’IVA relativa
alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale.
I soggetti passivi domiciliati/residenti:
 in uno Stato extra-UE che hanno chiesto in altro Stato UE l'applicazione del regime speciale
 in altro Stato UE ed ivi identificati che si avvalgono in tale Stato del regime speciale
sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti nell'ambito dei regimi speciali UE ed extra-UE,
nonché conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate.
In particolare, i soggetti passivi domiciliati/residenti ed identificati in un altro Stato UE che hanno
scelto di applicare il regime speciale in tale Stato:
se identificati
anche in Italia
se non identificati
in Italia
possono esercitare la detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi ed alle
importazioni di beni effettuati in Italia scomputandola dall’imposta versata
sulle operazioni attive non soggette al regime speciale
possono chiedere il rimborso dell’Iva (art. 38-bis2 DPR 633/72) anche se in
Italia hanno effettuato prestazioni di servizi digitali o altre operazioni attive
diverse da quelle consentite.
Nota: i soggetti passivi iscritti al MOSS in un altro Stato UE sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II,
DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.) per i servizi resi in Italia nei rapporti “B2C”; su
richiesta dell’Amministrazione, devono fornire idonea documentazione relativa le operazioni effettuate.
MODALITÀ DI RISCOSSIONE E DI RIPARTIZIONE DELL’IVA
Oggetto di intervento è anche la disciplina relativa modalità di versamento dell’IVA da parte dei
soggetti che applicano:
a) in Italia i regimi speciali extra-UE (art. 74-quinquies) ed UE (art. 74- sexies)
b) in un altro Stato UE i regimi speciali.
Secondo il “nuovo” art. 74-octies DPR 633/72, il versamento dell’IVA dovuta in base alla
dichiarazione trimestrale va effettuato:
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REGIME APPLICABILE A SOGGETTI IDENTIFICATI IN ALTRO STATO UE
L’art. 2 Dlgs.42/2015 introduce il “nuovo” art.74-septies DPR 633/72 contenente la disciplina
applicabile ai soggetti iscritti al MOSS in un altro Stato UE, che effettuano a “privati” italiani i servizi
di e-commerce (o di telecomunicazione/teleradiodiffusione).
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 senza possibilità di avvalersi della compensazione (art. 17, D.Lgs.241/97)
 secondo le modalità stabilite da un apposito DM del MEF; con tale decreto, dovranno poi
essere stabilite le modalità di ripartizione e contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati UE
di identificazione dai soggetti iscritti al MOSS in un altro Stato UE, per i servizi effettuati in Italia.
Con comunicato stampa del 30/03/2015 l’Agenzia ha precisato che, ai fini del versamento dell’Iva
per i servizi in esame, sono distinte le seguenti 2 diverse modalità:
soggetti registrati al regime UE
- soggetti registrati al regime UE
- soggetti senza c/c in Italia
l’addebito dell’Iva avviene sul proprio c/c (postale o bancario)
l’addebito avviene mediante bonifico su un conto aperto presso
la Banca d’Italia, il cui codice IBAN è disponibile sul portale MOSS.
In ogni caso il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione
cui si riferisce. Non è poi prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di
utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.
L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico,
effettuerà controlli automatizzati di rispondenza di quanto dichiarato con i versamenti effettuati, per
quanto concerne l’imposta assolta in Italia (ma relativa a servizi territorialmente in altri Stati Ue).
Per l’IVA relativa ai servizi rilevanti in Italia, ma assolta negli altri Stati UE, avvalendosi dei dati
raccolti mediante la cooperazione amministrativa, può procedere alla rettifica della dichiarazione
trimestrale presentata in tali Stati, quando ritiene che risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.
SANZIONI
Dal punto di vista sanzionatorio:
OMESSA/TARDIVA
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
IMPOSTA INFERIORE
AL DOVUTO
ESONERO DA
OBBLIGHI
“FORMALI”
DICHIARAZIONE
TRIMESTRALE
se la dichiarazione presentata mediante il portale italiano (per l’Iva relativa ad
altro Stato UE) dai soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74quinquies e 74-septies DPR 633/72, è omessa/tardiva, la sanzione è
commisurata all’ammontare dovuto in tale Stato
se dalla dichiarazione presentata in un altro Stato Ue (per l’Iva dovuta in Italia)
risulta un’imposta inferiore a quella dovuta, la sanzione va dal 100% al 200%
della differenza tra l’Iva versata e quella dovuta.
ADEMPIMENTI PER SOGGETTI REGISTRATI AL MOSS
I soggetti registrati al MOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR .633/72 (es.
fatturazione, registrazione, ecc.). Nei rapporti “B2C”, è stato previsto l’esonero dall’obbligo di
emissione della fattura, se non richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione
dell’operazione, rappresentato dal pagamento del corrispettivo.
Con un apposito DM sarà previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i
servizi digitali resi nei rapporti “B2C”.
La registrazione al MOSS implica l’obbligo di presentare, per ciascun trimestre ed entro il 20 del
mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione
dalla quale risultino:
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CONTROLLI
VERSAMENTO
DELL’IVA
VERSAMENTO
IN ECCESSO
DOCUMENTAZIO
NE
DA
CONSERVARE
LIMITI
DETRAZIONE E
RIMBORSO
Info Fisco 111/2015
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 il numero di identificazione
 l’ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento,
distintamente per ciascuno Stato di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote,
al netto dell’Iva
 le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
 l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE di domicilio o di
residenza dei clienti.
Per i soggetti che dispongono di S.O. in altri Paesi UE, nella dichiarazione devono risultare anche:
 l’ammontare dei servizi digitali resi tramite una S.O. in ciascuno Stato UE, diverso da quello in
cui quest’ultima è localizzata e in cui clienti hanno domicilio/residenza
 il numero di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della S.O. stessa.
Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall’euro, la dichiarazione va
compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE l’ultimo giorno del trimestre di
riferimento o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
Con comunicato stampa delle Entrate è stato reso noto che, dal 1° aprile 2015, sono disponibili le
funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione trimestrale.
Il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione va effettuato entro il 20 del mese
successivo al trimestre di riferimento. Ai fini del versamento:
 i soggetti registrati al “regime UE” devono accedere alla propria area riservata e seguire le
istruzioni fornite. L’imposta è addebitata sul proprio c/c postale o bancario;
 i soggetti registrati al “regime non UE” e quelli non in possesso di c/c o postale in Italia,
devono effettuare un bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice IBAN è
disponibile sul Portale Moss.
Il versamento deve recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione e non è
possibile effettuare il pagamento tramite F24, né utilizzare crediti d’imposta in compensazione
Se l’Italia:
 quale Stato “ di consumo”, rileva un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal
contribuente nella dichiarazione trimestrale, l’Agenzia rimborsa l’eccedenza di versamento
entro 30 giorni dalla data di ripartizione;
 quale Stato “ di consumo”, rileva, in seguito ad un controllo automatico, un versamento
eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente, l’Agenzia comunica, per via elettronica,
allo Stato membro di identificazione, l’importo del rimborso già effettuato e del rimborso di
competenza dello Stato membro di identificazione;
 quale Stato di identificazione, riceve da uno Stato UE di consumo l’avviso che al contribuente
è stata rimborsata una quota-parte di imposta versata, ma non dovuta, con la conseguenza
che la restante quota-parte deve essere rimborsata dallo StatoUE di identificazione, l’Agenzia
comunica, per via elettronica, allo Stato UE di consumo, l’importo del rimborso erogato. Sulle
somme rimborsate si applicano interessi pari al 2% annuo
I soggetti registrati al Moss conservano idonea documentazione delle relative operazioni fino alla
fine del 10 anno successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Tale documentazione è fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali
degli Stati membri al cui interno le operazioni sono state effettuate.
Gli operatori italiani che hanno optato per il regime speciale non possono esercitare la
detrazione dell’Iva, fatta eccezione per acquisti/importazioni relativi alle operazioni effettuate
nell’ambito di attività non soggette al regime speciale.
Gli operatori extracomunitari registrati al Moss in Italia:
 non possono esercitare la detrazione Iva per gli acquisti di beni/servizi effettuati in Italia
 possono chiedere il rimborso dell’Iva anche in assenza della condizione di reciprocità e anche
se in Italia hanno effettuato prestazioni di servizi digitali o altre operazioni attive diverse da
quelle consentite.
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