dall`ue nuove disposizioni per dop e igp
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dall`ue nuove disposizioni per dop e igp
ATTUALITÀ 20 APPROVATO IL “PACCHETTO QUALITÀ” DALL’UE NUOVE DISPOSIZIONI PER DOP E IGP È entrato in vigore dal 3 gennaio 2013 il “Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, meglio noto come “Pacchetto Qualità”. Obiettivo del regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 343 del 14/12/2012, quello di rivedere e rafforzare l’ampia materia che riguarda le produzioni a marchio DOP (Denominazione d’Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita). Con l’introduzione del “Pacchetto Qualità” vengono quindi abrogati i precedenti regolamenti (CE) n. 509/2006 (per le STG) e (CE) n. 510/2006 (per DOP e IGP). Come cita testualmente l’articolo 1 dello stesso regolamento, esso “intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo […] una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che Pulizia di canne fumarie Pu Video ispezioni Manutenzioni Intubazioni Lo spazzacamino Manfredi Thomas tel. 331 2912811 ia e Massima puliz ro! vo la garanzia sul !"##$%&'%()*+'%,%#-./0123%,%450%(3110637%89 conferiscono valore aggiunto […] e la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti.”. L’intento è quello di contribuire, attraverso la revisione dei cosiddetti regimi di qualità, siano essi DOP, IGP o STG, a ricompensare i produttori degli sforzi fatti per ottenere tale gamma di prodotti. E, soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche, fornire un’ulteriore leva per la competitività e la distintività delle produzioni. I regimi di qualità vengono individuati da Bruxelles quale ulteriore strumento in grado di completare la politica di sviluppo rurale (i PSR) e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi (pagamenti diretti) nell’ambito della stessa PAC. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall’altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali. Sostanzialmente il “Pacchetto Qualità” viene applicato ai prodotti a DOP e IGP quali: birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale, gomme e resine naturali, pasta di mostarda, fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino stigliato, cuoio, pellame, piume; mentre per le STG riguarda i piatti pronti, birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale. Le disposizioni non si applicano invece alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli aceti di vino. Proposto a fine 2010 dalla Commissione europea, il “Pacchetto Qualità” è stato oggetto di un lungo dibattito, arrivando alla sua versione definitiva lo scorso 20 giugno, con l’accordo politico (trilogo) tra Consiglio e Parlamento europeo. Nella seduta plenaria del 13 settembre il Parlamento ha ratificato ufficialmente l’accordo e altrettanto ha fatto il 13 novembre scorso il Consiglio Ecofin, di cui fanno parte i ministri eu- ropei dell’economia degli stati membri. Nel testo definitivo le principali novità introdotte dal Parlamento europeo, rispetto al testo della Commissione europea e accettate dal Consiglio, riguardano la tutela dalle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni “exofficio” che vengono rafforzate e allargate anche a DOP e IGP usate come ingredienti; i marchi d’area, con la possibilità di introdurre in etichetta, accanto alla abbreviazioni DOP e IGP, riproduzioni della zona di origine geografica e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo stato membro o alla regione in cui é collocata la zona di origine e di utilizzare marchi collettivi geografici; l’introduzione di una procedura semplificata per le STG; le indicazioni facoltative di qualità “prodotti dell’agricoltura di montagna”. Altre disposizioni, già contenute nella proposta della Commissione e sostenute con convinzione dal Parlamento europeo sono l’inserimento del cioccolato nell’elenco dei prodotti possibili oggetti di certificazione di qualità; il riconoscimento di un ruolo preciso attribuito alle associazioni dei produttori (gruppi) e dunque, con riferimento alla realtà italiana, ai consorzi di tutela; l’accorciamento dei tempi e la sem- plificazione delle procedure per il riconoscimento delle certificazioni DOP, IGP e STG (dimezzati da 12 a 6 mesi). Il Consiglio non ha invece accettato la proposta della Commissione agricoltura di estendere la possibilità di programmazione produttiva ad altri prodotti DOP e IGP, oltre a quelli lattiero caseari, per i quali questa facoltà à stata introdotta con il recente “Pacchetto latte”. Della programmazione delle produzioni DOP e IGP se ne riparlerà nell’ambito della riforma della PAC post 2013, e più precisamente nella discussione del regolamento sulla nuova OCM unica. Di seguito una breve sintesi riguardanti i principali aspetti del provvedimento. - Indicazioni facoltative di qualità: una delle principali novità di questo nuovo regolamento è l’introduzione di una “base giuridica” per la creazione di nuovi termini di qualità facoltativi “orizzontali”, quali ad esempio: “prodotto di montagna”, “Prodotto dell’agricoltura delle isole”, “Prodotto locale”. Questi potranno essere regolamentati attraverso l’adozione di atti delegati. Allo stesso modo, anche la modifica degli attuali termini di qualità facoltativi potrà essere fatta tramite atti delegati. - Prodotti di montagna: in collegamento al punto precedente, viene istituita l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, rispetto alla quale: le materie prime e i mangimi per gli animali d’allevamento dovranno provenire essenzialmente dalle aree di montagna e, in caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione dovrà aver luogo in tali aree. La Commissione potrà altresì disciplinare, attraverso atti delegati, eventuali deroghe affinché il processo di trasformazione possa avvenire in aree diverse da quelle di montagna, così come il caso in cui, da queste, provengano le materie prime o i mangimi. - Indicazione prodotti delle isole: entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole». - Prodotti locali e vendita diretta: entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro ATTUALITÀ 21 (continua a pagina 22) (continua a pagina 24) CLINICA ODONTOIATRICA SALZANO - TIRONE Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO Tel. 0171.619210 - [email protected] www.studiosalzanotirone.it (continua da pagina 21) prodotti a livello locale. - DOP e IGP- uso dei loghi: viene precisato che nell’etichettatura dei prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta devono figurare i simboli (loghi) insieme al nome registrato del prodotto, nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data. - DOP e IGP- “marchi d’area”: il regolamento prevede la possibilità di indicare in etichetta la rappresentazione della zona geografica di origine e il testo, una grafica o un simbolo che si riferiscono allo Stato membro e / o regione in cui è situata l’area geografica di origine. - DOP e IGP- ruolo dei produttori: vengono rafforzati il ruolo e le responsabilità dei gruppi di domanda di registrazione di nomi per quanto riguarda il monitoraggio, promozione e comunicazione; si ricorda che invece la possibilità di programmare i volumi dell’offerta delle DOP e IGP (concessa nel pacchetto latte per i prodotti trasformati a base di latte), non è prevista in questo regolamento ma è stato trasferito nelle discussioni sulla PAC. - DOP/IGP – definizione di “Fasi di produzione”: vengono in pratica confermate le definizioni contenute nel Reg. (CE) 510/2006, laddove per “produzione” si intende “la produzione, la trasformazione e l’elaborazione”. - DOP/IGP – azioni amministrative e giuridiche per prevenire o fermare l’uso improprio delle denominazioni: viene rafforzata la protezione delle denominazioni DOP/IGP anche quando queste sono utilizzate come ingrediente. - DOP/IGP – controllo ex ufficio: è stato finalmente chiarito l’obbligo del “controllo ex ufficio”, per cui gli Stati membri dovranno mettere in atto le necessarie azioni amministrative e giuridiche sul proprio territorio, volte a prevenire o fermare l’uso improprio delle indicazioni geografiche. - DOP/IGP – procedura di opposizione sulla registrazione: in generale, per le DOP, le IGP e le STG, una volta ricevuto dalle autorità nazionali una richiesta di registrazione, la Commissione ha 2 mesi per provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. In seguito alla pubblicazione, gli Stati membri o i Paesi terzi interessati hanno 3 mesi per presentare opposizione. - STG – campo di applicazione: rimane aperto ai prodotti primari (e non più ai soli prodotti trasformati, come richiesto dalla Commissione), purchè presenti sul mercato da almeno 30 anni (non più 25). La Commissione potrà definire, mediante atti delegati, le condizioni di deroga per determinati prodotti o piatti pronti. Le STG attualmente registrate senza riserva di nome (è il caso della mozzarella e della pizza napoletana STG), potranno continuare a essere utilizzate fino a 10 anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualità. Tuttavia, entro 3 anni dall’entrata in vigore, agli Stati membri viene riconosciuta la possibilità di presentare alla Commissione l’elenco di quelle che intende mantenere anche dopo il termine dei 10 anni (così detta “procedura semplificata”) e, in questo caso, la Commissione entro due mesi, sarà tenuta a pubblicare l’elenco ricevuto nella GU dell’UE, contro il quale entro tre mesi c’è la possibilità di presentare una dichiarazione di opposizione. Prima di avviare la procedura a livello UE, lo Stato membro deve però aver avviato la procedura di opposizione a livello nazionale. - STG – logo: anche per i prodotti commercializzati come specialità tradizionali garantite viene precisato che il relativo simbolo figura nell’etichettatura ed il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG». Questa disposizione si applica a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data. www.tec-artigrafiche.it ATTUALITÀ 22 COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE Concessionari POMPE e MISCELATORI SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DEI LIQUAMI Botti collaudate fino a 200 q. a partire da 3.000 a 25.000 lt. Carri spandiletame Revisione cisterne Carri botte per abbeveraggio bestiame omologati su strada Spargisale e Spandisabbia S.A.C. di Arduino Claudio s.a.s. Via Savigliano, 4 - VOTTIGNASCO (Cn) tel. 0171.941084 - fax 0171.941270 - cell. 335.5625659 www.sac-vottignasco.it - [email protected]