dall`ue nuove disposizioni per dop e igp

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ATTUALITÀ
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APPROVATO IL “PACCHETTO QUALITÀ”
DALL’UE NUOVE
DISPOSIZIONI
PER DOP E IGP
È
entrato in vigore dal 3 gennaio 2013 il “Regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari”, meglio
noto come “Pacchetto Qualità”.
Obiettivo del regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. L 343 del
14/12/2012, quello di rivedere e
rafforzare l’ampia materia che
riguarda le produzioni a marchio DOP (Denominazione d’Origine Protetta), IGP (Indicazione
Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita).
Con l’introduzione del “Pacchetto Qualità” vengono quindi
abrogati i precedenti regolamenti (CE) n. 509/2006 (per le
STG) e (CE) n. 510/2006 (per DOP
e IGP).
Come cita testualmente l’articolo 1 dello stesso regolamento, esso “intende aiutare i
produttori di prodotti agricoli
e alimentari a comunicare agli
acquirenti e ai consumatori le
caratteristiche e le modalità di
produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo
[…] una concorrenza leale per gli
agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi
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conferiscono valore aggiunto
[…] e la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti.”.
L’intento è quello di contribuire,
attraverso la revisione dei cosiddetti regimi di qualità, siano essi
DOP, IGP o STG, a ricompensare
i produttori degli sforzi fatti per
ottenere tale gamma di prodotti. E, soprattutto per le aree
svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche,
fornire un’ulteriore leva per la
competitività e la distintività
delle produzioni.
I regimi di qualità vengono
individuati da Bruxelles quale
ulteriore strumento in grado
di completare la politica di sviluppo rurale (i PSR) e alle politiche di sostegno dei mercati e
dei redditi (pagamenti diretti)
nell’ambito della stessa PAC. La
politica di qualità dei prodotti
agricoli dovrebbe pertanto, da
un lato, fornire ai produttori gli
strumenti che consentano loro
di identificare e promuovere
meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall’altro,
proteggere tali produttori dalle
pratiche sleali.
Sostanzialmente il “Pacchetto
Qualità” viene applicato ai prodotti a DOP e IGP quali: birra,
cioccolato e prodotti derivati,
prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
bevande a base di estratti di
piante, pasta alimentare, sale,
gomme e resine naturali, pasta
di mostarda, fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori
e piante ornamentali, cotone,
lana, vimini, lino stigliato, cuoio, pellame, piume; mentre per
le STG riguarda i piatti pronti,
birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria,
pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti
di piante, pasta alimentare, sale.
Le disposizioni non si applicano
invece alle bevande spiritose, ai
vini aromatizzati o ai prodotti
vitivinicoli, ad eccezione degli
aceti di vino.
Proposto a fine 2010 dalla
Commissione europea, il “Pacchetto Qualità” è stato oggetto
di un lungo dibattito, arrivando
alla sua versione definitiva lo
scorso 20 giugno, con l’accordo
politico (trilogo) tra Consiglio e
Parlamento europeo. Nella seduta plenaria del 13 settembre
il Parlamento ha ratificato ufficialmente l’accordo e altrettanto ha fatto il 13 novembre
scorso il Consiglio Ecofin, di
cui fanno parte i ministri eu-
ropei dell’economia degli stati
membri.
Nel testo definitivo le principali novità introdotte dal Parlamento europeo, rispetto al testo
della Commissione europea e
accettate dal Consiglio, riguardano la tutela dalle usurpazioni,
imitazioni ed evocazioni “exofficio” che vengono rafforzate
e allargate anche a DOP e IGP
usate come ingredienti; i marchi d’area, con la possibilità di
introdurre in etichetta, accanto
alla abbreviazioni DOP e IGP, riproduzioni della zona di origine
geografica e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo stato
membro o alla regione in cui é
collocata la zona di origine e di
utilizzare marchi collettivi geografici; l’introduzione di una
procedura semplificata per le
STG; le indicazioni facoltative di
qualità “prodotti dell’agricoltura
di montagna”.
Altre disposizioni, già contenute nella proposta della
Commissione e sostenute con
convinzione dal Parlamento
europeo sono l’inserimento del
cioccolato nell’elenco dei prodotti possibili oggetti di certificazione di qualità; il riconoscimento di un ruolo preciso
attribuito alle associazioni dei
produttori (gruppi) e dunque,
con riferimento alla realtà italiana, ai consorzi di tutela; l’accorciamento dei tempi e la sem-
plificazione delle procedure per
il riconoscimento delle certificazioni DOP, IGP e STG (dimezzati
da 12 a 6 mesi).
Il Consiglio non ha invece accettato la proposta della Commissione agricoltura di
estendere la possibilità di programmazione produttiva ad
altri prodotti DOP e IGP, oltre a
quelli lattiero caseari, per i quali
questa facoltà à stata introdotta
con il recente “Pacchetto latte”.
Della programmazione delle
produzioni DOP e IGP se ne riparlerà nell’ambito della riforma della PAC post 2013, e più
precisamente nella discussione
del regolamento sulla nuova
OCM unica. Di seguito una breve sintesi riguardanti i principali
aspetti del provvedimento.
- Indicazioni facoltative di
qualità: una delle principali
novità di questo nuovo regolamento è l’introduzione
di una “base giuridica” per la
creazione di nuovi termini di
qualità facoltativi “orizzontali”, quali ad esempio: “prodotto di montagna”, “Prodotto
dell’agricoltura delle isole”,
“Prodotto locale”. Questi potranno essere regolamentati
attraverso l’adozione di atti
delegati. Allo stesso modo,
anche la modifica degli attuali termini di qualità facoltativi
potrà essere fatta tramite atti
delegati.
- Prodotti di montagna: in collegamento al punto precedente, viene istituita l’indicazione
facoltativa “prodotto di montagna”, rispetto alla quale: le
materie prime e i mangimi
per gli animali d’allevamento
dovranno provenire essenzialmente dalle aree di montagna
e, in caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione
dovrà aver luogo in tali aree.
La Commissione potrà altresì
disciplinare, attraverso atti
delegati, eventuali deroghe
affinché il processo di trasformazione possa avvenire
in aree diverse da quelle di
montagna, così come il caso
in cui, da queste, provengano
le materie prime o i mangimi.
- Indicazione prodotti delle
isole: entro il 4 gennaio 2014
la Commissione presenterà
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’opportunità di creare la
nuova indicazione «prodotto
dell’agricoltura delle isole».
- Prodotti locali e vendita diretta: entro il 4 gennaio 2014
la Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo
regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale
e alla vendita diretta al fine
di assistere i produttori nella
commercializzazione dei loro
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prodotti a livello locale.
- DOP e IGP- uso dei loghi:
viene precisato che nell’etichettatura dei prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta devono figurare i simboli (loghi) insieme al nome
registrato del prodotto, nello
stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di
origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o
le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono
figurare
nell’etichettatura.
Tali disposizioni si applicano a
decorrere dal 4 gennaio 2016,
ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
- DOP e IGP- “marchi d’area”: il
regolamento prevede la possibilità di indicare in etichetta la rappresentazione della
zona geografica di origine e il
testo, una grafica o un simbolo che si riferiscono allo Stato
membro e / o regione in cui
è situata l’area geografica di
origine.
- DOP e IGP- ruolo dei produttori: vengono rafforzati il
ruolo e le responsabilità dei
gruppi di domanda di registrazione di nomi per quanto
riguarda il monitoraggio, promozione e comunicazione; si
ricorda che invece la possibilità di programmare i volumi
dell’offerta delle DOP e IGP
(concessa nel pacchetto latte
per i prodotti trasformati a
base di latte), non è prevista
in questo regolamento ma è
stato trasferito nelle discussioni sulla PAC.
- DOP/IGP – definizione di “Fasi
di produzione”: vengono in
pratica confermate le definizioni contenute nel Reg. (CE)
510/2006, laddove per “produzione” si intende “la produzione, la trasformazione e
l’elaborazione”.
- DOP/IGP – azioni amministrative e giuridiche per prevenire
o fermare l’uso improprio delle denominazioni: viene rafforzata la protezione delle denominazioni DOP/IGP anche
quando queste sono utilizzate
come ingrediente.
- DOP/IGP – controllo ex ufficio: è stato finalmente chiarito l’obbligo del “controllo ex
ufficio”, per cui gli Stati membri dovranno mettere in atto
le necessarie azioni amministrative e giuridiche sul proprio territorio, volte a prevenire o fermare l’uso improprio
delle indicazioni geografiche.
- DOP/IGP – procedura di opposizione sulla registrazione:
in generale, per le DOP, le IGP
e le STG, una volta ricevuto
dalle autorità nazionali una
richiesta di registrazione, la
Commissione ha 2 mesi per
provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione. In seguito alla
pubblicazione, gli Stati membri o i Paesi terzi interessati
hanno 3 mesi per presentare
opposizione.
- STG – campo di applicazione:
rimane aperto ai prodotti primari (e non più ai soli prodotti trasformati, come richiesto
dalla Commissione), purchè
presenti sul mercato da almeno 30 anni (non più 25). La
Commissione potrà definire,
mediante atti delegati, le condizioni di deroga per determinati prodotti o piatti pronti.
Le STG attualmente registrate
senza riserva di nome (è il caso
della mozzarella e della pizza
napoletana STG), potranno
continuare a essere utilizzate
fino a 10 anni dall’entrata in
vigore del nuovo regolamento
sulla qualità. Tuttavia, entro
3 anni dall’entrata in vigore, agli Stati membri viene
riconosciuta la possibilità di
presentare alla Commissione
l’elenco di quelle che intende
mantenere anche dopo il termine dei 10 anni (così detta
“procedura semplificata”) e, in
questo caso, la Commissione
entro due mesi, sarà tenuta
a pubblicare l’elenco ricevuto nella GU dell’UE, contro
il quale entro tre mesi c’è la
possibilità di presentare una
dichiarazione di opposizione.
Prima di avviare la procedura
a livello UE, lo Stato membro
deve però aver avviato la procedura di opposizione a livello
nazionale.
- STG – logo: anche per i prodotti commercializzati come
specialità tradizionali garantite viene precisato che il relativo simbolo figura nell’etichettatura ed il nome del
prodotto dovrebbe figurare
nello stesso campo visivo. Può
inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o
la corrispondente sigla «STG».
Questa disposizione si applica a decorrere dal 4 gennaio
2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
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