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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 17.5.2016
COM(2016) 261 final
2016/0135 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di
associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell’appendice 2
dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
•
Motivi e obiettivi della proposta
L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e l’America centrale, dall’altra, è stato firmato a Tegucigalpa (Honduras) il 29 giugno
2012 ed è applicato in via provvisoria dal 2013. Uno dei suoi obiettivi è la progressiva
liberalizzazione degli scambi di merci tra le parti mediante l’eliminazione dei dazi doganali.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario determinare le merci originarie di ciascuna parte.
L’allegato II dell’accordo di associazione riguarda la definizione della nozione di “prodotti
originari” e i metodi di cooperazione amministrativa. L’elenco delle lavorazioni o
trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto
trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell’appendice 2
dell’allegato II. Le regole specifiche per prodotto si basano sul sistema armonizzato (SA) di
classificazione delle merci del 2007, ormai obsoleto.
L’America centrale e l’Unione europea hanno convenuto di aggiornare le regole specifiche
per prodotto allineandole al sistema armonizzato del 2012, che costituisce la classificazione
più aggiornata. L’obiettivo è garantire che le regole specifiche per prodotto restino immutate
per i prodotti riclassificati nel sistema armonizzato del 2012. Ciò significa che, nei casi in cui
i prodotti vengono spostati in un altro capitolo o in un’altra voce, le regole specifiche per
prodotto vengono aggiornate, qualora le regole nel nuovo capitolo o nella nuova voce siano
diverse da quelle del capitolo o della voce precedente.
Aggiornare le regole specifiche per prodotto dei prodotti trasferiti nelle voci 2852 e 9619 del
SA 2012 sarebbe inutilmente complicato, mentre le conseguenze della mancata applicazione
delle modifiche minime. In questi casi le modifiche non sono state attuate.
Si coglie l’occasione per correggere un errore nelle regole specifiche per prodotto nella nota a
piè di pagina della voce 3920 unicamente nella versione spagnola. Nella versione spagnola la
nota a piè di pagina si riferisce erroneamente alla voce “ex 3920”, mentre dovrebbe fare
riferimento alla voce “3920”.
Vengono corrette le regole specifiche per prodotto del capitolo 84 e della voce 8522. Per il
capitolo 84 è necessario prevedere una regola alternativa basata sul valore di tutti i materiali
non originari che non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto. La regola è stata
aggiunta. Per la voce 8522, il riferimento ai prodotti nelle “voci da 8519 a 8521” è sostituito
da “voci 8519 e 8521”, dal momento che la voce 8520 è stata soppressa.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•
Base giuridica
Dato che la proposta riguarda la politica commerciale dell’Unione europea, la base giuridica
pertinente è l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con
l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
•
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, il principio di
sussidiarietà non si applica.
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•
Proporzionalità
La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi
perseguiti.
3.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI
DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•
Consultazioni dei portatori di interessi
Non pertinente. La presente proposta introduce alcune modifiche volte ad aggiornare un testo
precedente.
•
Assunzione e uso di perizie
Una perizia esterna da parte degli organismi professionali è stata richiesta solo per i prodotti
che si spostano nelle rubriche 2852 e 9619 del SA 2012, se le regole specifiche per prodotto
per tali prodotti vengono modificate. I vantaggi di mantenere regole specifiche per prodotto
semplificate sono superiori agli effetti minimi sulle norme di origine preferenziali.
•
Valutazione d’impatto
La presente proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non
vi sono altre opzioni da esaminare.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.
ALTRI ELEMENTI
Nessuno
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2016/0135 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di
associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell’appendice 2
dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1)
L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e l’America centrale, dall’altra1 (in seguito “l’accordo”), è stato siglato il
22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. A norma dell’articolo 353, paragrafo 4,
dell’accordo, la parte IV dell’accordo è stata applicata in via provvisoria dal 1º agosto
2013 tra l’Unione europea, il Nicaragua, l’Honduras e Panama, dal 1º ottobre 2013 tra
queste parti ed El Salvador e il Costa Rica e, dal 1º dicembre 2013, tra l’Unione
europea, il Nicaragua, l’Honduras, Panama, El Salvador, il Costa Rica da un lato e il
Guatemala, dall’altro.
(2)
Conformemente all’articolo 36 dell’allegato II dell’accordo, il Consiglio di
associazione UE-America centrale (in seguito “il Consiglio di associazione”) può
decidere di modificare le appendici dell’allegato II.
(3)
L’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo si basa sulla convenzione sul sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato - SA)
2007.
(4)
Il sistema armonizzato è aggiornato ogni cinque anni; l’ultimo aggiornamento risale al
2012. Dato che nell’accordo le regole specifiche per prodotto si basano su una
versione obsoleta dell’SA, vale a dire il sistema armonizzato 2007, è opportuno
aggiornarle per tenere conto del sistema armonizzato 2012.
(5)
Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui
all’articolo 123 dell’accordo ha accettato le modifiche all’appendice 2 dell’allegato II
dell’accordo, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono
essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa
ottenere il carattere di prodotto originario (in seguito “le regole specifiche per
prodotto”), al fine di adeguare tale appendice all’ultima versione del SA.
(6)
Le regole specifiche per prodotto dovrebbero restare immutate per i prodotti
riclassificati nell’SA 2012. Nei casi in cui i prodotti vengono spostati in un altro
capitolo o in un’altra voce, le regole specifiche per prodotto dovrebbero essere
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GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.
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aggiunte alle norme dell’elenco nel nuovo capitolo o nella nuova voce, se le norme
dell’elenco nel nuovo capitolo o nella nuova voce sono diverse da quelle del capitolo o
della voce precedente.
(7)
Le modifiche alle regole specifiche per prodotto nelle voci 2852 e 9619 derivanti dal
SA 2012 saranno di difficile applicazione, dato il gran numero di prodotti trasferito a
queste voci, ciascuno con una regola diversa per la determinazione dell’origine.
Potrebbero essere mantenute le regole vigenti, perché gli effetti della mancata
applicazione delle modifiche non cambia sostanzialmente la determinazione
dell’origine dei prodotti.
(8)
Nel caso della maggior parte dei prodotti trasferiti alla voce 9619, una regola
alternativa prevede che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi
una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale regola
alternativa dovrebbe essere aggiunta al valore dei materiali non originari fissato ad un
massimo del 50%.
(9)
Si dovrebbe cogliere l’occasione per correggere un errore nelle regole specifiche per
prodotto nella nota a piè di pagina della voce 3920 unicamente nella versione
spagnola.
(10)
Sono necessarie modifiche alle norme all’elenco per il capitolo 84 e la voce 8522. È
opportuno cogliere l’occasione per correggerle, inserendo le modifiche nella nuova
appendice.
(11)
Per motivi di chiarezza, in considerazione del numero di modifiche che occorre
apportare all’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, tale appendice va interamente
sostituita.
(12)
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio di
associazione dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio di
associazione in merito alla sostituzione dell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, che
stabilisce le regole specifiche per prodotto, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di
associazione allegato alla presente decisione.
2.
I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di associazione possono accettare
modifiche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un’ulteriore
decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
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Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
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