1 Gli elenchi ex lege 110/2014. Prime riflessioni per

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1 Gli elenchi ex lege 110/2014. Prime riflessioni per
Gli elenchi ex lege 110/2014.
Prime riflessioni per una proposta Anai
1. Una premessa: le qualifiche dei restauratori
Le recenti modifiche introdotte in merito al riconoscimento della qualifica di
restauratore prevedono che a regime il conseguimento del titolo sarà possibile soltanto
in esito a corsi di laurea magistrale, a corsi accademici di secondo livello, a corsi
organizzati dalla Scuole di alta formazione degli istituti del Mibact oppure da altri
soggetti pubblici e privati accreditati che rilasciano diplomi di valore equipollente alla
laurea magistrale. La qualifica di collaboratore restauratore sarà conseguibile attraverso
il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, che si
svolgerà presso istituzioni dove si tengono corsi di secondo livello (Università o
accademie di belle arti).
In via transitoria, nelle more della piena attuazione del disposto dell’articolo 29 del
Codice dei beni culturali, è stato previsto un regime particolare per il conseguimento
delle due qualifiche.
La qualifica di collaboratore restauratore è conseguibile, previa selezione pubblica, da
quanti in possesso entro il 31 dicembre 2012 di almeno uno fra i seguenti titoli
formativi o professionali:
laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali
(LM11), ovvero diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali (L43);
diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno
triennale;
diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei
beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
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svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di
beni architettonici, per non meno di quattro anni.
Per quanti avessero conseguito almeno uno di tali titoli fra il 31 ottobre 2012 e il 30
giugno 2014, il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore è
subordinata al superamento di una prova di idoneità.
In via transitoria, la qualifica di restauratore è conseguita direttamente da quanti sono
in possesso di almeno uno dei seguenti titoli formativi o professionali:
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che
operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto
centrale per la patologia del libro)
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei
beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di restauratore di beni culturali
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i
settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28
Qualora non in possesso di almeno uno di tali titoli, concorrono con peso diverso al
raggiungimento della soglia minima per il conseguimento della qualifica di
restauratore:
Titoli di studio specifici
Inquadramento in ruoli specifici della pubblica amministrazione
Esperienza lavorativa (se comprovata per almeno 8 anni dà diritto al
conseguimento della qualifica).
Coloro che hanno conseguito la qualifica di collaboratore restauratore ma non
raggiungono la soglia minima, possono conseguire la qualifica di restauratore mediante
una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante.
2. La proposta Anai per gli elenchi degli archivisti
L’adozione di criteri univoci per la definizione dei requisiti per la professione
archivistica non può non tener conto del carattere particolare di quello che, fino a pochi
anni fa, costituiva il principale titolo riconosciuto, ovvero il diploma conseguito presso
le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso 17 archivi di Stato.
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Tale diploma – in attesa da lunghi anni di una riforma e ancora regolato dal vetusto r.d.
2 ottobre 1911, n. 1163 – costituisce un titolo terziario extra-universitario, conseguito
dopo la frequenza di un corso biennale cui si accede con un diploma di scuola
secondaria superiore; in realtà, equiparato dal d.p.r. 1409/1963 al titolo conseguito
presso le scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli
studi, il diploma delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica ha costituito per
lungo tempo il titolo da affiancare a una laurea quadriennale (ad esempio, “Lettere”,
“Filosofia”, “Giurisprudenza”, “Scienze politiche”, “Materie letterarie”, “Lingue”,
“Storia”, citando ad esempio quelle che hanno dato accesso alla carriera di archivisti di
Stato) per l’esercizio della professione archivistica. Le riforme dell’ordinamento
universitario condotte a partire dal 1999 hanno articolato in più livelli la formazione
superiore, orientandola a una professionalizzazione spesso precoce e prevedendo, in
particolare, la definizione di appositi percorsi di studio volti alla formazione delle
professionalità archivistiche.
In generale, dal 1999 le università italiane possono rilasciare cinque tipologie di titoli:
1. laurea di primo livello di durata triennale (180 cfu)
2. laurea di secondo livello di durata biennale (Laurea Specialistica/Laurea
Magistrale): 120 cfu
3. dottorato di ricerca della durata di tre anni;
4. specializzazione post LS/LM di durata biennale (120 cfu)
5. master di primo o di secondo livello, rispettivamente di durata annuale (60 cfu)
o biennale (120 cfu), al quale si accede dopo la laurea rispettivamente di primo o
secondo livello.
Il punto dal quale partire è che a regime saranno i titoli specialistici (LS/5 e LM/5) a
garantire il conseguimento diretto della qualifica di archivista. Nelle more
dell’auspicata riforma delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, occorre
tuttavia prevedere anche il riconoscimento dei titoli e delle attività condotte dai
numerosi professionisti attivi ben prima delle ricordate modifiche apportate
all’ordinamento universitario o da quelli che, pur provenendo da altri percorsi di studio
di vecchio o nuovo ordinamento (giurisprudenza, scienze politiche, informatica, storia
ecc.) hanno arricchito il loro percorso formativo con la partecipazione a corsi o a master
specifici d’ambito archivistico.
Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente la ratio seguita nella definizione
dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi dei restauratori e dei collaboratori restauratori
si possono ipotizzare canali di accesso differenziati alle qualifiche di ambito archivistico
di cui di seguito si formula una prima ipotesi a titolo esemplificativo.
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Sarà tuttavia necessario integrare questa proposta: (a) fissando il livello minimo di
esami/cfu in archivistica, paleografia e diplomatica da sostenere; (b) attribuendo a
ciascuno degli altri titoli un punteggio che concorra al raggiungimento delle soglie utili
al conseguimento delle qualifiche.
Ipotesi Collaboratore archivista
Almeno uno fra i seguenti titoli:
laurea in Beni culturali (L1), Laurea in Scienze dei beni culturali (L13)1 o altra
laurea triennale che abbiano previsto un adeguato numero di cfu (da stabilire) in
archivistica, paleografia e diplomatica;
laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale che abbia previsto un
adeguato numero di esami/cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e
diplomatica;
scuola di archivistica, paleografia e diplomatica;
scuola speciale per archivisti e bibliotecari;
scuola diretta a fini speciali per archivisti2;
corso biennale di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso la Scuola
vaticana;
In via esclusivamente transitoria
documentata e vagliata esperienza professionale per non meno di 4 anni, anche
non continuativi.
Il vaglio dei titoli esclusivamente professionali dovrà in ogni caso essere rigoroso,
basato su dati certi e affidato ad una commissione mista di cui, ad esempio,
potrebbero far parte i membri del Comitato tecnico scientifico Anai, un membro
designato dal Cun o da Aidusa e un rappresentante del Mibact; base di partenza
potrebbe essere costituita dall’approfondito lavoro svolto da Anai in questi ultimi anni
in merito all’attestazione di qualità professionale prevista dalle legge 4/2013).
Ipotesi Archivista
Almeno uno fra i seguenti titoli:
laurea specialistica in Archivistica e biblioteconomia (LS5) che abbia previsto un
adeguato numero di cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e diplomatica;
1 A tali titolo è dichiarato equipollente il diploma universitario L. 341/1990 di operatore dei beni
culturali.
2 Diploma ex dpr 162/1982 equiparato con Decreto ministeriale 11 novembre 2011 a laurea triennale
classe L13 (Dm 509/1999) e L1 (Dm 270/2004).
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laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (LM5) che abbia previsto un
adeguato numero di cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e diplomatica;
laurea quadriennale o laurea specialistica o laurea magistrale unitamente a
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica o Scuola speciale per archivisti e
bibliotecari o Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o Corso
biennale di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso la Scuola vaticana o
dottorato di ricerca d’ambito specifico.
In via esclusivamente transitoria e limitata
documentata e vagliata esperienza professionale per non meno di 8 anni, anche
non continuativi
Valgono le considerazioni svolte per la qualifica di collaboratore archivista.
Per entrambe le qualifiche altri titoli formativi, quali master universitari di I e II livello
d’ambito specifico o, ad esempio, il corso annuale di archivistica presso la Scuola
vaticana concorreranno con un punteggio da stabilire al conseguimento delle qualifiche.
Roma, 9 novembre 2015
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