CHIARAR.C.Capofamiglia Condizioni di

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CHIARAR.C.Capofamiglia Condizioni di
CHIARAR.C.Capofamiglia
Condizioni di Assicurazione
Mod. Ed. 01/2009_CGA+NI_RCFAM005_149
Linea Responsabilità Civile e Tutela Legale
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Chiara Assicurazioni SpA - Gruppo Banco Desio, Sede Legale: Via Rovagnati, 1 20033 Desio (MI) Direzione Generale: Via Galileo
Galilei, 7 20124 Milano -Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 7.500.000,00 i.v. - CF e PIVA 05366510963 - Reg. Imprese Milano
05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con
Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
Gentile Cliente,
grazie per avere aderito alla polizza CHIARAR.C.Capofamiglia, sviluppata esclusivamente per i
titolari di un Conto Corrente con la Banca distributrice del Prodotto.
Questa Tutela assicurativa è per tutti coloro che vogliono proteggere la propria sfera privata e
quella dei propri familiari, infatti CHIARAR.C.Capofamiglia mette a disposizione le risorse
economiche necessarie per fronteggiarle.
Con la garanzia Responsabilità Civile della Famiglia si salvaguardia il proprio patrimonio da
richieste di risarcimento di danni arrecati a terzi da fatto dello stesso assicurato o dei suoi familiari
o dei suoi addetti ai servizi domestici, nell’ambito della vita privata.
Con la garanzia Tutela Legale viene fornita l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare gli
interessi degli Assicurati quando si è subito un danno fisico o a cose, provocato dal
comportamento illecito di altri soggetti, per eventi legati alla vita quotidiana e alla conduzione
dell’abitazione assicurata.
Di seguito sono riportate le Condizioni di Assicurazione, che le suggeriamo di leggere con
attenzione.
In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla polizza sono a Sua disposizione i
seguenti numeri telefonici:
800.31.29.55
800.21.23.23
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Numero verde per informazioni relative
alla garanzia “Responsabilità Civile della Famiglia”
Numero verde per informazioni relative
alla garanzia “Tutela Legale”
Le Sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le necessarie informazioni
per poter denunciare quanto accaduto.
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Galilei, 7 20124 Milano -Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 7.500.000,00 i.v. - CF e PIVA 05366510963 - Reg. Imprese Milano
05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con
Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
INDICE
pag. 4
DEFINIZIONI
pag. 5
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
pag. 6
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA
FAMIGLIA
pag. 8
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ
CIVILE DELLA FAMIGLIA
pag.10
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE
pag.11
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
pag.15
Mod. Ed. 01/2009_CGA+NI_RCFAM005_149
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
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Chiara Assicurazioni SpA - Gruppo Banco Desio, Sede Legale: Via Rovagnati, 1 20033 Desio (MI) Direzione Generale: Via Galileo
Galilei, 7 20124 Milano -Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 7.500.000,00 i.v. - CF e PIVA 05366510963 - Reg. Imprese Milano
05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con
Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
(redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e
nelle Circolari dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia)
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio.
Sede legale in Via Rovagnati 1 – 20033 Desio (Milano);
Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei 7 - 20124 Milano.
Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento
ISVAP n° 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3 novembre 2006.
2) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione
Il contratto è regolato dalla Legge italiana.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a
Chiara Assicurazioni S.p.A.
Servizio Clienti
Via G. Galilei, 7
20124 Milano
Tel. +39 02 6328 8125
Fax. +39 02 6208 6598
Indirizzo e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti
la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Limitazioni di garanzia
Le garanzie assicurative inerenti agli infortuni, malattie e/o perdite pecuniarie possono essere
soggette a carenze e franchigie in termini di giorni e/o percentuali.
Le garanzie assicurative inerenti all’incendio, furto e/o responsabilità civile generale possono
prevedere franchigie, scoperti in termini monetari e/o percentuali.
Le prestazioni assicurative possono essere soggette a limiti di indennizzo.
Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni generali dell’Assicurazione.
Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato ha l’obbligo di inviare una comunicazione scritta in caso di accadimento di sinistro,
allegando la specifica documentazione richiesta.
Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni generali dell’Assicurazione.
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato.
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ASSICURATO
ASSICURAZIONE
il soggetto (persona fisica) il cui interesse è protetto
dall'assicurazione.
il contratto di assicurazione.
CHIARA
CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.: la compagnia che
presta le coperture assicurative.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali
è prestata la copertura assicurativa.
CONTRAENTE
il soggetto che stipula il contratto con Chiara e che paga il
relativo premio.
FILIALE
l’agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza.
MODULO DI POLIZZA
il documento, sottoscritto dal Contraente e da Chiara, che
riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.
POLIZZA
PREMIO
l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di
assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente a Chiara.
RISCHIO
la possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione.
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SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
COSE
gli oggetti materiali e gli animali.
DIMORA ABITUALE
l’abitazione dove l’Assicurato dimora abitualmente.
FRANCHIGIA
l'importo espresso in valore assoluto che l'Assicurato tiene
a suo carico.
INDENNIZZO
la somma dovuta da Chiara in caso di sinistro.
MASSIMALE
la somma fino alla cui concorrenza Chiara presta la
garanzia.
NUCLEO FAMILIARE
l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di
fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi,
come da Stato di Famiglia dell’Assicurato o equivalente
riscontro anagrafico.
SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE
SOCIETÀ
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), cui Chiara
ha scelto di affidare la gestione dei sinistri Tutela Legale.
VITA PRIVATA
ogni aspetto attinente alla vita comune e di relazione, al
disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai
passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni
giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere
continuativo. Non rientrano nella sfera della vita privata le
attività lavorative svolte a carattere professionale.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente
della Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del conto bancario sul quale
viene addebitato il premio del contratto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima
scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza
l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art.1901, 2° comma del Codice Civile.
In tale circostanza saranno addebitate le rate residue di premio fino alla scadenza del periodo
annuo in corso.
Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e
1894 C.C.
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la
prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del
contratto, all’addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del
prodotto. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare
quietanza.
Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la
garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di
Chiara ai premi scaduti e non versati.
Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
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Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del
rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.
1898 C.C.
Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Chiara è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art 1897 C.C. e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, Il Contraente o Chiara possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30
giorni. Chiara, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
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Art. 8 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data dal Contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita
almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è
prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 9 – ALTRE ASSICURAZIONI
Se sui medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.
Art. 10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello dove il Contraente risiede o ha il suo domicilio.
Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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PARTE NON SCRITTA
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NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
(valide se richiamata la garanzia sul modulo di polizza)
COSA ASSICURIAMO
Art. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Chiara, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni
involontariamente cagionati a terzi per:
a) morte, lesioni personali,
b) distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata.
Mod. Ed. 01/2009_CGA+NI_RCFAM005_149
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’assicurato
e connessa a un fatto imputabile ai seguenti soggetti:
1) figli minorenni non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di
separazione legale o divorzio;
2) figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro,
risultino ufficialmente riconosciuti, a sensi di legge, dall’assicurato;
3) minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento;
4) figli dell’assicurato, di età non superiore a 26 anni, non facenti parte del nucleo familiare in
quanto residenti altrove per motivi di studio.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i danni:
a) dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria;
b) da uso di camere in albergo o in case private;
c) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento
degli ospiti;
d) dall'uso di apparecchi domestici in genere;
e) dalla detenzione ed uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
f) dall'attività svolta dagli addetti ai servizi descritti al punto l),
g) dalla pratica di sport in genere;
h) dalla proprietà o uso di velocipedi, di cavalli da sella e da traino di calessi, di animali domestici
e da cortile;
i) dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi,
da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, alla
condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica
assicurazione;
j) dalla proprietà del fabbricato, destinato a dimora abituale e saltuaria, del nucleo familiare
assicurato, comprese pertinenze quali: dipendenze, piscine, giochi ed attrezzature sportive,
recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi e strade private, purché
realizzale nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.
È compresa la responsabilità civile dell'assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o
straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo
di applicazione dell'Art. 3 del D. Lgs. 494/96;
k) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
l) per danni fisici involontariamente cagionati agli addetti, anche occasionali, ai servizi
domestici, alla cura e all’assistenza dei minori (baby-sitting), assistenza e cura agli anziani,
ammalati e disabili del nucleo familiare (cd. “badanti”), al giardinaggio e ordinari lavori
manutentivi;
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Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
m) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché dalla mancata
sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da
essi subiti, ma ferma l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso.
Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale in tutto il mondo.
Limitatamente al rischio inerente la proprietà del fabbricato, la garanzia opera a condizione che
questo sia ubicato in territorio italiano, Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
Art. 15 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, i genitori dell’Assicurato e del coniuge, i figli dell’assicurato e, se conviventi, il
convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente;
c) i minori in affidamento familiare.
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COSA NON ASSICURIAMO
Art. 16 – DELIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
a) da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti
idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del
fabbricato.
In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
a. causati da umidità e stillicidio;
b. derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di
impianti di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana;
c. derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;
b) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
c) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà
dell’assicurato;
d) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni
di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
e) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita,
distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto.
f) provocati dall’esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale,
industriale, organizzativa o altre retribuite;
g) da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture,
ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di
aeromobili salvo quanto previsto dall’Art. 13 lettera i);
i) ai trasportati su autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore in genere.
Art. 17 – FRANCHIGIA
Per ogni sinistro indennizzabile e per i soli danni a cose, è applicata una franchigia di € 150.
PARTE NON SCRITTA
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Galilei, 7 20124 Milano -Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 7.500.000,00 i.v. - CF e PIVA 05366510963 - Reg. Imprese Milano
05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con
Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLA GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
(valide se richiamata la garanzia sul modulo di polizza)
Art. 18 – DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia scritta, compilando l’apposito
modulo, reperibile chiamando il
800.31.29.55
entro 10 giorni dal fatto o giorno in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve
contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei
danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Art. 19 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Chiara di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini
o degli altri obblighi di cui al punto obblighi in caso di sinistro.
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Art. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO – SPESE LEGALI
Chiara assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato. Designa, ove occorra,
legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di
definizione transattiva del danno Chiara a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di
polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad
esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Sono a carico di Chiara le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti
di un importo pari ad un quarto del massimale indicato sul modulo di polizza; qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Chiara ed assicurato
in proporzione del rispettivo interesse. Chiara non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
PARTE NON SCRITTA
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Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE
(valide se richiamata la garanzia sul modulo di polizza)
PREMESSA
Chiara, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI,
Capo II, Art.163 e Art. 164, ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via IV Novembre, 24.
Principali riferimenti:
Telefono +39 (045)8372632;
Fax +39 (045)8351023.
A quest’ultima Società dovranno pertanto pervenire tutte le denunce, i documenti ed ogni
altra comunicazione relativa a tali sinistri.
Mod. Ed. 01/2009_CGA+NI_RCFAM005_149
Art. 21 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Chiara assume a proprio carico, nel limite del massimale indicato nel modulo di polizza, per sinistro
e nei limiti delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che
si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in
garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
− per l'intervento di un legale;
− per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
− di giustizia;
− liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
− conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
− di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
− di indagini per la ricerca di prove a difesa;
− per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
− degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba
essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Art. 21.1 – VITA PRIVATA
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata, qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i
procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 22 Esclusioni.
c) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera
ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di
soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi
dell'Art. 1917 Cod. Civ.. Nel caso in cui non esista o non sia operante polizza di Responsabilità
Civile di Chiara, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato
relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati,
per la sola fase stragiudiziale.
Le garanzie di cui alle lett. a), b) e c) operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella
veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Art. 21.2 – IMMOBILE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di tutti
gli immobili (abitazione principale, abitazioni secondarie o stagionali dell'Assicurato), purché da lui
direttamente utilizzate, qualora:
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Chiara Assicurazioni SpA - Gruppo Banco Desio, Sede Legale: Via Rovagnati, 1 20033 Desio (MI) Direzione Generale: Via Galileo
Galilei, 7 20124 Milano -Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 7.500.000,00 i.v. - CF e PIVA 05366510963 - Reg. Imprese Milano
05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con
Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i
procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 22 Esclusioni.
Ad integrazione di quanto sopra, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie
previste dalla presente copertura:
ConsulDAS telefonica con il numero verde
800.21.23.23
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle
prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni
di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare,
ecc.);
consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare
testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un
procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il numero verde.
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Persone assicurate: le persone riportate nello Stato di Famiglia dell’Assicurato e i conviventi, che
tali risultino da riscontro anagrafico. Vengono inoltre assicurati: gli addetti, anche occasionali, ai
servizi domestici, alla cura e all’assistenza dei minori (baby-sitting), assistenza e cura agli anziani,
ammalati e disabili del nucleo familiare (cd. “badanti”), al giardinaggio e ordinari lavori manutentivi.
La garanzia comprende, altresì i seguenti soggetti:
1. figli minorenni non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di
separazione legale o divorzio;
2. figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro,
risultino ufficialmente riconosciuti, a sensi di legge, dall’assicurato;
3. minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento;
4. figli dell’assicurato, di età non superiore a 26 anni, non facenti parte del nucleo familiare in
quanto residenti altrove per motivi di studio.
Art. 22 – ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
y danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
y materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
y controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, di
mezzi nautici a motore e aerei a motore.
y diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
y controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione principale e da
quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato da lui direttamente utilizzate;
y operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;
y qualunque controversia o procedimento relativo a rapporto di lavoro libero professionale o
subordinato svolto dalle persone assicurate.
Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione
per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla
fine della vertenza.
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Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
Art. 23 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti
in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale.
Art. 24 – INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un
terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del
contratto.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con Chiara
per i medesimi rischi, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno
di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di
Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375
del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura
Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
− vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
− procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte
una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore
dell'Assicurato/Contraente.
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Art. 25 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e
documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale
Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario
competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il
tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la
Società garantirà gli onorari solo nei limiti di € 3.000,00 e con esclusione di spese e/o diritti di
trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una
situazione di conflitto di interessi con la Società o qualora la Controparte goda di copertura di tutela
giudiziaria con la Società.
La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.
Art. 26 – GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo
di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della
controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in
ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale
designato ai sensi dell'art. 25 Denuncia del sinistro e scelta del legale.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere
preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di
ammissione del credito.
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05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con
Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono
essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti
gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di
preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado
di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali
e periti.
Art. 27 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o
comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, le parti
potranno o adire l’Autorità Giudiziaria o, su richiesta di una delle parti da formularsi con lettera
raccomandata, fare ricorso ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un
tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro
competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere
per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e
non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello
in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 28 – RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso
Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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PARTE NON SCRITTA
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Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n° 196)
(1)
1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che
(2)
e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di
La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti
(3)
– e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative
legge
dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei
suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
(4)
strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili
(5)
assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela , è ammesso, nei
limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei
dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico
rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti
appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o
(6).
all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le
comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi
o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o
prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia o all’estero –
(7)
come autonomi titolari : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e
le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la
fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso
per la suddetta utilizzazione dei dati.
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3) Modalità di uso dei dati personali
(8)
I dati sono trattati dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia
acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure
anche quando dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche
finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle
istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di
(9)
natura tecnica od organizzativa ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
4) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o
presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare
(10)
o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento .
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono
comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il
riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Galileo Galileo 7, 20124 Milano,
(11)
tel. 02 63288120, fax 02 62086598, e-mail: [email protected] .
NOTE
(1)
La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9,
che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni
legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di
nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(2)
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.;
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare
le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi
associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici.
(3)
Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
(4)
Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
(5)
Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
(6)
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
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produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati
nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri
(indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata
nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società
di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per
il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco
scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio
dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate,
alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori;
Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione
Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova;
Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali:
UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.;
Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali;
Magistratura; Forze dell’ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria.
(7)
I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti,
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori,
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
(8)
Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
(9)
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento
dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa.
(10)
Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
(11)
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco
delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente
chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo
agevole anche nel sito internet www.chiaraassicurazioni.it. La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente.
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