2014 12 01 Rapporto con gli enti locali e rischio incendio

Transcript

2014 12 01 Rapporto con gli enti locali e rischio incendio
Rapporto con gli enti locali e rischio incendio - Ing. Giuseppe Massobrio
RELAZIONE CONVEGNO SICUREZZA SCUOLA 1 DICEMBRE 2014 MILANO
Anche se il Decreto Ministeriale del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” (non abrogato dal “Testo unico” ed in corso di
revisione) stabilisce che le scuole in cui siano presenti fino a 1000 persone (non solo alunni !)
rientrano, in quanto Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (VV.F.) nel livello di rischio
di incendio medio (elevato quando sono presenti oltre 1000 persone), se andate a vedere le
statistiche del Ministero dell’Interno vi rendete conto che in realtà, fortunatamente, di incendi nelle
scuole ne scoppiano pochissimi; le cause più frequenti sono “scherzi” dei ragazzi o problemi
connessi agli impianti elettrici, il più delle volte per sovraccarichi (stufette elettriche, condizionatori
aggiunti dalla scuola senza adeguare sezioni dei cavi nonché interruttori e protezioni nei quadri), in
qualche raro caso per fotocopiatrici lasciate sempre accese.
Molto importante è comunque il rapporto con i VV.F., argomento che si interseca continuamente
con il «Rapporto con l’Ente locale “tenuto”», cioè proprietario dell’immobile o degli immobili in
cui la scuola opera.
La prima cosa che dovete fare è sincerarvi che il Comune (anche se per la vostra scuola l’Ente
locale “tenuto” è la Provincia) abbia rilasciato per ogni plesso della scuola il certificato di agibilità,
in quanto si tratta di un documento che può essere emesso solo se - fra le altre cose – ogni edificio
ha ottenuto innanzitutto
● il C.P.I., rilasciato dai VV.F., cioè dal Corpo che istituzionalmente tutela la sicurezza dei
cittadini (ricordo che i VV.F. hanno funzioni ispettive, assieme ai funzionari dell'A.S.L. e
dell'I.N.A.I.L., in relazione al D. lgs. 81: quando fanno il sopralluogo per il rilascio del C.P.I.
prima di tutto verificano, come U.P.G., la situazione relativa a tale D. lgs.;
il rilascio del C.P.I. (attività 85 ora 67 le scuole, 91 ora 74 le centrali termiche etc.: attenzione
agli equivoci !) significa implicitamente che gli impianti sono certificati si sensi della Legge
46/1990 o del D.M. 37/2008, che la centrale termica è stata omologata dal fu I.S.P.E.S.L. ora
I.N.A.I.L.-Dipartimento I.S.P.E.S.L., che l'A.S.L. o un Ente notificato ha rilasciato il modello B
per gli impianti di terra e - dove necessario - il modello A per la protezione dalle scariche
atmosferiche;
tenete però presente che l’anno scorso è stata pubblicata dal C.E.I. – Comitato Elettrico Italiano,
la nuova serie di norme CEI-EN 62305-1/4 (classificazione CEI 81-10/1-4) relative alla
protezione delle strutture contro i fulmini; questa seconda edizione sostituisce completamente la
Norma CEI-EN 62305/2006-04 e l’Art. 29 del D. lgs. 81 recita:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e
2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione
o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano le necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi
che procedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali” (Art.29, comma 3).
Se già non l’avete fatto, chiedete quindi all’Ente locale proprietario dell’immobile la conferma
(ehm ..) che abbia provveduto all’aggiornamento della valutazione della protezione dell’edificio
nei confronti delle scariche atmosferiche;
per il rilascio del certificato di agibilità devono poi essere stati acquisiti:
● il parere favorevole dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari;
● il collaudo statico o il certificato di idoneità statica: la validità di un collaudo statico è di 10 anni;
poi viene rilasciato il certificato di idoneità statica;
gli Enti locali che fanno ricorso al global service includono solitamente nel capitolato le
verifiche per il rilascio periodico (naturalmente se possibile) di tale certificato;
in ogni caso negli ultimi anni le scuole sono state oggetto di 2 indagini:
- una, ministeriale, relativa agli elementi non strutturali (di assai dubbia utilità, conseguente al
crollo del controsoffitto presso il liceo “Darwin” di Rivoli);
- una regionale, proprio sugli elementi strutturali.
In aggiunta a quanto detto è obbligatorio (molti R.S.P.P. non lo fanno perché non in possesso
dell’apposito requisito (iscrizione all’albo dei tecnici competenti in acustica) effettuare una verifica,
per l’appunto, dei requisiti acustici dell’edificio: il D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche per l’edilizia
scolastica” (che è l’unico prescrittivo: le Linee guida emanate lo scorso anno [D.I. 11/04/2013]
fanno della poesia) dedica all’argomento “Acustica” il punto 5.1, fissando requisiti estremamente
restrittivi, che assai di rado risultano rispettati (e questo spiega perché alcuni insegnanti si
lamentano di uscire da determinate aule “con la testa che scoppia” o condizioni simili); vanno
verificati, con appositi strumenti, fonoassorbenza, potere fonoisolante delle strutture ed isolamento
rispetto agli ambienti attigui, tempi di riverberazione (se elevati, portano a rimbombo ed effetto eco)
etc.
E’ chiaro che nessuno può ascrivere a voi eventuali carenze di progettazione e/o realizzazione
dell’edificio, ma ho avuto a che fare con più di un caso di D.d.L., anche D.S., denunciato per aver
provocato ipoacusia o altri problemi all’udito dei dipendenti o addirittura disturbi nervosi dovuti ad
un’acustica ambientale inadeguata; micidiali sotto questo profilo risultano le mense scolastiche.
Tornando un attimo al C.P.I., se già non l’avete fatto ricordate all’Ente proprietario dello/degli
stabile/i in cui l’Istituto opera che con l’entrata in vigore (a regime dal 07/10 u.s.) del D.P.R.
01/08/2011 n°151 diventano soggette al controllo dei VV.F., cioè necessitano di Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.), le Attività evidenziate in grassetto:
- Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in
pianta al chiuso superiore a 200 m2 (ex Attività n°83 ai sensi del D.M. 16/02/1982; ora n°65):
al vincolo (verificabile solo in fase di utilizzo della struttura) della capienza si è aggiunto quello
(oggettivo ed ineludibile) della superficie; in pratica tutte le palestre scolastiche (con uso non
esclusivamente scolastico) e le sale riunioni di rilevante superficie vengono a costituire Attività
soggette al controllo dei VV.F.;
- Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati
a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra
attività soggetta al controllo dei VV.F. (ex Attività n°90 ora n°72):
qualunque edificio "vincolato" (mi permetto di ricordare che – oltre a quelli con vincolo
specifico – tutti gli edifici realizzati da oltre 70 anni, con destinazione d'uso pubblica, rientrano
nella fattispecie) in cui sia presente una scuola con oltre 100 persone risulta ricompreso in
questa definizione.
A partire dal 07/10 u.s. in particolare il Consiglio di Istituto nel concedere l’utilizzo della palestra
e/o dell’auditorium a terzi avrebbe dovuto e dovrà sincerarsi che la palestra stessa e/o l’auditorium
siano stati messi in regola sotto il profilo della Prevenzione incendi: in sostanza sul C.P.I. oltre
all’Attività principale n°85 (ora n°67) ed alla eventuale Attività secondaria n°91 (ora n°74) dovrà
comparire anche l’Attività n°65.
Sempre in tema di C.P.I.:
del Decreto Ministeriale del 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” a
voi interessa unicamente l’Art. 12. Norme di esercizio (al resto deve pensare il proprietario
dell’immobile):
A cura del titolare dell'attività [l’Ente locale proprietario dell’edificio] dovrà essere predisposto un registro
dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo,
delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
2
FLC MI 2014 x DS
dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da
parte dell'autorità competente.
12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno
due volte nel corso dell'anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di
sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle
lezioni.
12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati [controllo visivo] periodicamente
in modo da assicurarne la costante efficienza.
12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto
divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti
e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o
utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente
combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono
essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e per l'attività
didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2. = Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie
è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati
di bacino di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili
12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili
con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione
del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di
copertura.
12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le
condizioni di sicurezza.
(Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e
capienza della struttura scolastica.)
Quest’ultimo punto è fondamentale: nel momento in cui viene introdotta una modifica significativa
sotto il profilo della sicurezza antincendio alla situazione che era stata constatata dall’ufficiale dei
Vigili del fuoco quando ha fatto il sopralluogo a seguito del quale il C.P.I. stesso è stato rilasciato, il
C.P.I. decade e responsabili della cosa siete voi !!
L’esercizio di una Attività soggetta a controllo dei VV.F. in assenza del C.P.I. comporta l’arresto
da uno a tre anni e una ammenda da 2.000,00 a 5.000,00 €.
Prima, ad esempio, di destinare a laboratorio o refettorio o dormitorio un’aula normale o di
introdurre in un laboratorio una nuova apparecchiatura “sensibile” sotto il profilo della sicurezza
antincendio, sottoponete la proposta, tramite il R.S.P.P., all’Ente locale, in modo che questo
presenti ai Vigili del fuoco una eventuale richiesta di variante (ove ammissibile …) al C.P.I. in
essere.
In ogni caso un C.P.I. vale 5 anni, dopo di che va rinnovato (in realtà il C.P.I. non esiste più: si
parla di RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO, con tutte le responsabilità a carico
non più dei Vigili del fuoco, ma del “responsabile dell’attività” e di un “professionista antincendio”
che firma una perizia attestante la piena funzionalità dei presidi antincendio e degli eventuali
rivestimenti protettivi): per farlo il responsabile dell’attività (a MI il D.S.) deve dichiarare su un
apposito Modello ministeriale (correndo il rischio di commettere un falso in atto pubblico, cosa che
per voi in particolare non sarebbe il massimo …)
 l’ assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato.
3
FLC MI 2014 x DS
4
FLC MI 2014 x DS
La vexata quaestio del numero di alunni per classe:
il punto 5.0 del citato D.M. 26/08/1992 stabilisce che
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula.
Aggiunge però:
Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo
effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
Attenzione: la “dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività” è un documento
scritto, a vostra firma, che va a costituire parte integrante del C.P.I.; in assenza di tale documento
vale il limite delle 26 persone/aula.
26 persone per aula rappresenta comunque, con o senza dichiarazione del titolare dell'attività, uno
standard indicativo; l’essenziale è che venga rispettato il successivo punto 5.1:
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.
Considerando, in parole molto povere, che la capacità di deflusso sia di una persona per ogni cm di
larghezza della via di esodo, in ogni piano deve essere presente un numero di persone non superiore
al numero di centimetri che si ottiene sommando i centimetri di larghezza di tutte le porte di piano
larghe almeno 120 cm.
[Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.]
Il vincolo più restrittivo sotto questo profilo è posto dal pure già citato D.M. 18/12/1975 “Norme
tecniche per l’edilizia scolastica”, che – per motivi igienici, e quindi soggetti al controllo non dei
VV.F. ma dell’A.S.L. – fissa rispettivamente in 1,96 ed 1,8 i m2 di pavimento che in ogni aula
devono essere a disposizione di ogni alunno delle Secondarie superiori e degli altri ordini di scuola;
solitamente le A.S.L. accettano l’arrotondamento per eccesso al n° intero superiore (se in un’aula di
scuola Primaria il n° di m2 di pavimento diviso per 1,8 dà, ad esempio, 27,4, in quell’aula possono
stare 28 alunni).
E’ poi opportuno richiedere all’Ente proprietario degli stabili in cui l’Istituto opera un’analisi
termografica di ogni immobile, per cercare di evitare “scherzi” tipo “Darwin” di Rivoli.
Tenete comunque sempre presente quanto disposto dal comma 1. dell'Art. 5, "Raccordo con gli enti
locali" del più volte citato (e non abrogato con l’emanazione del “Testo unico”) Decreto
Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione 29/09/1998 n°382 "Regolamento recante norme
per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni":
1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti
locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4,
comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende
assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto
dal secondo periodo dello stesso comma 12.
Semplificando al massimo, il rapporto fra la scuola e l’Ente locale proprietario dell’immobile in cui
la scuola stessa opera è analogo a quello che intercorre fra padrone di casa ed inquilino, con la
differenza che nel nostro caso anche le manutenzioni ordinarie (sostituzione di vetri, di accessori
per servizi igienici etc.) sono a carico del padrone.
5
FLC MI 2014 x DS
Una volta inoltrate all’Ente locale le richieste di intervento ed interdette all’uso eventuali aree
pericolose, voi rispondete degli eventuali infortuni provocati dalle apparecchiature acquistate con i
fondi dell’Istituto; cerco di chiarire il concetto con un esempio relativo agli impianti elettrici (sarò
poi a vostra disposizione per trattare altri casi).
Gli impianti elettrici costituiscono la causa più frequente (oltre che di incendi) di infortuni gravi.
L'Ente locale proprietario dell'edificio è responsabile fino alle prese a muro e deve far fare verifiche
dall'Unità Operativa 3 del P.M.I.P. dell'A.S.L. o - se l’A.S. L. si dichiara impossibilitata - da un
Ente notificato i quali, se tutto è in regola, rilasciano il Modello B (verifica biennale; ogni 6 mesi al
massimo è prescritto il controllo da parte del proprietario dell'immobile): la presenza di quest'ultimo
garantisce la sicurezza degli impianti e della relativa messa a terra.
La messa a terra è fondamentale in quanto se un filo è scoperto e/o l'involucro esterno di
un'apparecchiatura elettrica va sotto tensione la corrente, dovendo "scegliere" se attraversare un
corpo umano (che presenta una certa resistenza elettrica) o un conduttore preferisce attraversare
quest'ultimo, non provocando così conseguenze alla persona.
In particolare le verifiche vengono fatte sugli interruttori magnetotermici (che sono quelli che
"saltano" quando c'è un sovraccarico cioè quando si collegano all'impianto apparecchiature di
potenza superiore a quella prevista dal contratto con l'E.N.E.L. o chi per esso) e sugli interruttori
differenziali o "salva-vita" (sono quelli che dovrebbero "saltare" quando sulla linea c'è una
dispersione, ad esempio provocata dal contatto con un corpo, che “sbilancia” le fasi rispetto alla
terra).
E’ quindi importante che i capitolati di acquisto di tutte le apparecchiature e di tutte le sostanze
siano fatti vagliare dal R.S.P.P.
I vostri colleghi con i quali ho a che fare sono solitamente molto imbarazzati dai registri delle
verifiche periodiche; potete estendere a tutto (presidî antincendio, caldaie etc.) quanto detto per gli
impianti elettrici: deve provvedere il padrone di casa !
Agli inizi di questo millennio sono state stipulate fra Enti locali e scuole (in Lombardia l’operazione
era coordinata dall’allora Provveditorato agli Studi di Como) delle convenzioni, che precisavano
chiaramente “chi fa cosa”; agli atti troverete allegato uno schema di convenzione del tutto analoga
predisposta dal Comune di Piacenza.
Poi c’è il problema dell’uso delle strutture e attrezzature scolastiche da parte di terzi: è senz’altro un
terreno alquanto minato, ma la cosa certa è che voi siete comunque corresponsabili della sicurezza.
Suggerisco alle scuole di far sottoscrivere a chi, a qualunque titolo, utilizzi locali (ad esempio
l’auditorium) della scuola, una convenzione che chiarisca quali sono le responsabilità e gli obblighi;
anche di questa troverete una traccia negli atti; in sostanza indicate le condizioni che devono essere
soddisfatte nell’uso del locale scolastico; i fruitori devono sottoscrivere la convenzione,
assumendosi la responsabilità di rispettarla (ad esempio per quanto riguarda il numero massimo di
persone presenti, che non può eccedere quello consentito dalla concessione stessa, che sarà poi
quello autorizzato dagli organismi preposti [Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo etc.]).
Se la convenzione riguarda una palestra si tratta solo di sostituire al riferimento all’Art. 18 del
Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo" quello all’Art. 19 “Gestione della sicurezza” del Decreto del Ministero dell'Interno
18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.
6
FLC MI 2014 x DS
Altro problema molto sentito dai vostri colleghi è quello delle visite mediche per gli stages
(alternanza scuola-lavoro), soprattutto per quegli Istituti nei quali sono obbligatori, in quanto
curricolari.
La Regione Lombardia ha emanato al riguardo una Circolare a mio avviso demenziale (la 87/2010),
secondo la quale la scuola deve provvedere, fra l’altro, a tutte le visite mediche degli allievi
destinati agli stages: con i fondi di cui disponete la cosa non risulta, per quanto ne so, fattibile; in
accordo con l’A.S.L. a Mantova è stata elaborata una convenzione-tipo fra scuola ed azienda
ospitante (che spesso è un Ente pubblico) della quale troverete il testo di seguito negli atti.
Naturalmente agli stagisti deve essere impartita dall’Istituto una seppur sommaria informazione
circa la sicurezza sul lavoro; a chi li ospiterà competerà la formazione specifica per il settore cui lo
stagista è destinato.
7
FLC MI 2014 x DS
…..
Ed. ….
ISTITUTO
…………………………………………………
Pag. 1 di …..
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E PROGETTO FORMATIVO
(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
TRA
L’ISTITUTO ………..d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico ……..
E
…… con sede legale in …………………… , P. IVA …………………….., d’ora in poi denominato “soggetto
ospitante”, rappresentato dal Legale Rappresentante, sig. …………………………. nato a ………………….. il
………………..
PREMESSO
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1,
lettera a), della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa
a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859.
Si conviene quanto segue:
ART. 1
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, la ……………………….. si impegna ad accogliere presso le
sue strutture n. … soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell’Istituto ……………… ., ai sensi
dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge n. 196 del 1997.
ART. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non
costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale
indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un
progetto formativo e di orientamento contenente il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del
responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in
azienda; le strutture aziendali (uffici/laboratori) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle
assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
4. Nei confronti del tirocinante il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare la normativa vigente della
sicurezza
ART. 3
1.Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :
 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a tal fine il soggetto promotore si
impegna a fornire informazioni adeguate al tirocinante;
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati , informazioni o conoscenze in merito a processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dei tirocinio.
ART. 4
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento
del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente,
agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al
soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle
rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
ART. 5
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al….
luogo, data
Firma del soggetto promotore……………………………………
Firma del soggetto ospitante………………………………………………
8
FLC MI 2014 x DS
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE
………………………………………..
SITO IN …………………………….. - VIA ……………………
Si ricorda innanzitutto quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" a carico di chi utilizza le strutture:
Art. 18 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
18.1 GENERALITA'
Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, provvederà affinché nel corso dell'esercizio
non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita saranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa
ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione saranno controllati la funzionalità del sistema
di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti
e delle attrezzature di sicurezza;
[omissis]
g) sarà fatto osservare il divieto di fumare.
Senza specifica autorizzazione del Comune (ed eventualmente della Commissione Tecnica
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo [C.T.P.V.L.P.S.]) è assolutamente vietato
l'uso di fiamme e/o fumo di scena.
L'utilizzo delle strutture deve terminare entro le ore …
Chi richiede in uso il locale deve designare un responsabile che si fa carico della struttura per la
durata della concessione in uso, recependo l'allegato Piano di emergenza ed i Piani di evacuazione
esposti alle pareti del locale.
Tale responsabile dovrà anche verificare che il numero di persone presenti non superi quello
indicato dalla Nota di concessione in uso.
L'utilizzo di eventuali impianti elettrici provvisori deve essere preventivamente autorizzato; i quadri
elettrici non vanno comunque in alcun modo manomessi.
Una volta entrati nella struttura la prima cosa da fare è individuare il rispettivo quadro elettrico
generale e verificare che staccando l'interruttore generale l'illuminazione di sicurezza entri in
funzione.
Verificare poi la funzionalità delle chiamate di soccorso presenti nei servizi igienici per soggetti
diversamente abili.
Localizzare le centrali di allarme.
In caso di pericolo derivante dall'impianto elettrico (scintillamento, fumo da cavi e/o prese, con
particolare riferimento ad eventuali impianti provvisori) rompere il vetro del "PULSANTE DI
SGANCIO".
Qualora si sentisse suonare un allarme,
1°) verificare se c'è presenza di fiamme e/o di fumo nei locali;
2°) in caso affermativo dare disposizioni affinché il locale venga evacuato in conformità a quanto
disposto dal Piano di emergenza e telefonare - come da Piano di emergenza - alle Forze
dell'Ordine;
in caso di falso allarme tacitare gli avvisatori ottico-acustici secondo la allegata procedura per
la tacitazione degli allarmi (i manuali d'uso sono disponibili presso le singole centrali di
allarme).
9
FLC MI 2014 x DS
10
FLC MI 2014 x DS
11
FLC MI 2014 x DS
12
FLC MI 2014 x DS
QUALCHE CONSIGLIO PER … GLI ACQUISTI
Sapete che in Istituti con non oltre 200 dipendenti il D.d.L. può svolgere anche, previa frequenza di
apposito corso (della durata di 32 ore per il settore Istruzione, se l’attività è – come preciseremo poi
– a rischio medio), la funzione di R.S.P.P.
Chi di voi non può o non intende svolgere la funzione in prima persona cerchi di avvalersi di un
R.S.P.P. con adeguata preparazione e provata esperienza;
trovate il modo – fondamentale è la collaborazione del D.S.G.A.. – di evitare di far ricorso al
famigerato M.E.P.A. tramite il suo braccio armato CONSIP (visto il servizio trasmesso al riguardo
da “Report” ?) ed al suo doppione maroniano (c’è solo in Lombardia, terra di eccellenze …) Sin
Tel, collegato ad A.R.C.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti) : otterreste un pessimo servizio,
al massimo costo.
(Spero sia chiaro, viste la mia età e la mia provenienza geografica [Mantova], che non sto cercando
di acquisire incarichi !)
Per evitare la “culpa in eligendo” richiedete agli aspiranti di dimostrare il possesso dei titoli
richiesti, tenendo presente che non si è R.S.P.P. in generale ma solo per determinate categorie
(ATECO): titolo di base ed aggiornamento devono essere validi per il settore Istruzione (non
industria, ufficio, sanità etc.).
Ricordate che i tuttologi non esistono; anzi, consiglio di diffidare di chi afferma di essere in grado
di valutare tutti (come il D. lgs. 81 impone) i rischi da solo: con tutto il rispetto per loro, un
architetto o un ingegnere civile quali basi ha per misurare, ad es. un campo elettromagnetico o le
Radiazioni ottiche artificiali ? Per la valutazione di alcuni rischi, come ad esempio quello da
esposizione al rumore o alle vibrazioni, è poi obbligatorio essere iscritti ad appositi albi, la
classificazione delle aree a rischio di esplosione (Direttiva AtEx) richiede approfondite nozioni di
elettrotecnica, chimica, fisica etc.
A mia volta, la mia preparazione professionale (ingegnere, secondo la attuale classificazione,
elettrico) non mi consente di effettuare valutazioni attendibili nel campo dei rischi chimici,
biologici, cancerogeni o dei problemi statici.
Si rende quindi necessario il ricorso a collaboratori esterni, i cui costi sono di norma a carico del
R.S.P.P.
Diffidate anche di chi è contemporaneamente R.S.P.P. di un numero molto elevato di scuole:
conosco colleghi R.S.P.P. di centinaia di scuole (intese come plessi scolastici): come fanno ad avere
tutto sotto controllo, soprattutto con le frequenti rotazioni annuali imposte dal dissennato (si tratta di
un incarico fiduciario !) obbligo normativo di mettere a gara ogni anno l’affidamento dell’incarico
di R.S.P.P. ?
Per inciso il R.S.P.P. condannato del “Darwin” di Rivoli svolgeva quella funzione per 160 scuole…
Nella designazione del M.C., che deve essere un medico in possesso uno dei seguenti titoli o
requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale,
fate attenzione a ricorrere ad un medico in senso ampio e non in un “visitatore” nel senso di
soggetto che essenzialmente si limita a sottoporre a visite mediche il personale:
dal modo in cui viene formulata l’offerta si capisce l’aria che tira (fisso basso, più un tot a visita, in
numero imprecisato, deve subito farvi pensare male).
Di norma i rischi sottoposti a protocollo sanitario in una scuola sono quelli da videoterminale per il
personale di segreteria e quello biologico nelle scuole dell’Infanzia.
I lavoratori devono poi obbligatoriamente sottoporsi alle visite stabilite dal M.C.
13
FLC MI 2014 x DS
Il R.L.S. non lo designate voi, ma se lo scelgono tutti i lavoratori (e non i soli docenti !)
Nelle “aziende” con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno, in assemblea
generale con l’argomento chiaramente indicato nell’o.d.g.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è di un rappresentante nelle aziende sino a 200
lavoratori e tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno”
all’azienda, ex art. 47 del D.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48
del “testo unico” e, nella azienda, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza
sarà un rappresentante “esterno” alla azienda stessa (solitamente, jattura: tanta teoria e poca o
nessuna conoscenza dei problemi specifici di quella “azienda”);
sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), il datore di lavoro
sarà tenuto a versare ogni anno per ogni lavoratore una somma pari a due ore della retribuzione
media dei lavoratori di quella scuola al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità
di cui all’articolo 52.
Entro il febbraio di ogni anno i nominativi degli R.L.S. vanno comunicati all’I.N.A.I.L.
Attenzione: un R.L.S. non è tale fino a quando non avrà frequentato con profitto (= superamento
della verifica finale) l’apposito corso di formazione della durata di 32 ore e decadrà se non avrà
frequentato il corso di aggiornamento annuale della durata di 4 ore (fino a 50 dipendenti) o 8 ore
(oltre 50 dipendenti).
Nel caso in cui l’R.L.S. non venisse formato in maniera adeguata le sanzioni in cui il datore di
lavoro incorrerebbe sono l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Sconsiglio di designare A.S.P.P. (Addetti al S.P.P.), figure facoltative, e perché appesantirebbero il
funzionamento del S.P.P. e perché, comunque, incontrereste molta difficoltà nel far loro
frequentare, superando l’esame finale …, il corso iniziale di 68 ore più aggiornamento
quinquennale di 40 ore; l’A.S.P.P. (ora probabilmente P.P.S.A., alla anglosassone …) aveva senso
alla FIAT (il R.S.P.P. a Torino; un A.S.P.P. in ognuno degli altri siti produttivi; ha senso per il
Politecnico: il R.S.P.P. a Milano; un A.S.P.P. in ognuno degli altri Poli territoriali e per altre
situazioni analoghe); al limite, potrebbe prendere in considerazione la cosa chi di voi avesse sedi in
più Comuni.
Il S.P.P. finalmente costituito elabora (e il D.d.L. ne assume la responsabilità) quel Documento di
valutazione dei rischi (D.V.R.) sul quale vi ha intrattenuto Antonio.
Tutti i documenti che riguardano la sicurezza devono essere dotati di “data certa” (ad es.
autospedizione a mezzo PEC) o “accertata” (firmati da tutti i membri del S.P.P.)
Ogni plesso deve essere dotato di almeno una cassetta di pronto soccorso;
ogni volta che qualche lavoratore opera al di fuori della sede scolastica dovrebbe essere dotato di un
pacchetto di medicazione.
Deve essere tenuto, vidimato ed aggiornato scrupolosamente il registro degli infortuni (che viene
anche verificato nella riunione periodica).
14
FLC MI 2014 x DS
Tutti i lavoratori devono essere informati e formati, mediante appositi corsi della durata di 12 ore,
circa i rischi cui possono andare incontro e le modalità che devono seguire per ridurre al minimo
tali rischi.
Ogni 5 anni necessita corso di aggiornamento (6 ore):
Un “adeguato” (almeno due per edificio luogo di lavoro: uno sempre presente) numero di
dipendenti deve frequentare il
● corso di prevenzione incendi
- per scuole fino a 1000 persone presenti: rischio medio: 8 ore + aggiornamento triennale 5 ore;
- per scuole con oltre 1000 persone presenti: rischio elevato: 16 ore + aggiornamento triennale 8
ore;
nelle scuole fino a 300 persone presenti basta la frequenza;
in quelle con oltre 300 persone presenti serve l’idoneità, cioè bisogna superare un esame finale,
obbligatoriamente tenuto da un Vigile del fuoco;
● e di primo soccorso (12 ore, tenuto da medico + aggiornamento triennale di 4 ore).
Tutti gli attestati devono essere conservati dalla scuola, inseriti nel fascicolo personale del
lavoratore.
Il D.d.L. deve poi individuare, e nominare formalmente con lettera di incarico, copia della quale
deve essere restituita controfirmata dall’interessato, preposti e dirigenti (per la sicurezza).
Il cosiddetto ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA risulta il seguente:
- datore di lavoro: il Dirigente scolastico; lo stabilisce inequivocabilmente il già citato
D.M. n°382/1998 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari
esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle
norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni [D. lgs. n°242/96 o “626 bis”]”;
fanno eccezione solo i Conservatori e le Accademie, nei quali DD.d.L. sono i Presidenti
dei Consigli di Amministrazione;
- dirigenti: - il primo collaboratore del Dirigente scolastico quando esercita le funzioni
vicarie;
- il D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi);
- preposti: - il D.S.G.A. nei confronti degli A.T.A.;
- il Coordinatore della sicurezza per l’Istituto;
- i Referenti di plesso;
15
FLC MI 2014 x DS
- assumono inoltre il ruolo di preposti sempre (quando sono in laboratorio o in
palestra) gli insegnanti di Informatica, di Educazione tecnica, di Osservazioni
scientifiche (se fanno effettuare gli esperimenti ai ragazzi), di Educazione
artistica (se in laboratorio ci sono apparecchiature particolari tipo forno per
ceramica etc.) e comunque di materie che utilizzino "laboratori appositamente
attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di
macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere" e gli insegnanti di
Educazione fisica;
gli insegnanti della scuola Primaria quando fanno svolgere attività motoria:
ricordo infatti che "Sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative
nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso
di palestre e/o laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano
effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione".
Per queste figure è previsto un supplemento di in/formazione e di aggiornamento:
Almeno a Mantova, l’associazione delle scuole ha raggiunto con A.S.L. ed I.N.A.I.L. un accordo in
base al quale la funzione superiore “assorbe” quella inferiore, nel senso che, ad es., per un D.S.G.A.
che è sia dirigente che preposto (nei confronti degli A.T.A.) è sufficiente, oltre naturalmente a quelli
di base come lavoratore, frequentare i corsi per dirigenti;
prima o poi si spera che venga emanato il Decreto applicativo (è uno degli oltre 700 in attesa …)
della cosiddetta Legge del fare …mo (agosto 2013: fare tutto, tranne i Decreti …) secondo la quale
nei casi di sovrapposizione fra i contenuti dei corsi saranno riconosciuti crediti formativi per la
formazione già erogata;
lo stesso Decreto applicativo definirà procedure semplificate per i lavoratori la cui permanenza in
azienda non superi le 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, risolvendo così – per
16
FLC MI 2014 x DS
voi – il problema connesso ai supplenti temporanei (v. bozze: fascicolo in/formativo, con firma di
presa visione).
Sotto il profilo amministrativo non dimenticatevi, ogni volta che commissionate all’interno delle
scuola un intervento pagato dalla scuola stessa, di far redigere (solitamente dal R.S.P.P.) il
D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
ciò eccezion fatta per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
il D.U.V.R.I. deve essere obbligatoriamente allegato al contratto, che – in mancanza – è nullo !
La mancanza del D.U.V.R.I. viene sempre più spesso impugnata da chi perde le gare ed i ricorsi con
questa motivazione hanno sempre successo; oltre a rifare la gara dovete anche pagare le spese
processuali e rifondere i danni al ricorrente.
Nel contratto stesso dall’importo a base d’asta vanno scorporati i costi per la sicurezza, che non
sono soggetti a ribasso d’asta;
ricordatevi anche di esigere di prendere visione, e di controfirmarlo se vi convince, del D.U.V.R.I.,
questa volta redatto dall’Ente locale quando questo manda nella vostra scuola operai per le
manutenzioni ordinarie (se l’intervento dura meno di due giorni, ma rientra in un contratto più
ampio) o quando vengono organizzati C.R.E.D. o altre attività esterne.
Per gli interventi straordinari è necessario il Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), che
assorbe il D.U.V.R.I.; il P.S.C. non richiede la vostra controfirma; dovete solo sincerarvi che l’Ente
locale l’abbia redatto ed acquisirne copia agli atti.
Quel famoso Decreto applicativo a bagnomaria in ricca compagnia stabilirà anche che per attività,
come le scuole, a rischio basso o medio non sarà più necessario il D.U.V.R.I. ma sarà sufficiente la
designazione di un incaricato, con formazione da preposto, in possesso di determinati requisiti.
Attenzione alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento
Tutte le dipendenti in età fertile devono essere informate di essere tenute a comunicare al Datore di
lavoro il loro eventuale stato di gravidanza non appena se ne siano rese conto.
Una volta che una dipendente abbia comunicato il suo stato di gravidanza e non sia risultato
possibile individuare mansioni alternative temporanee con rischi compatibili con tale stato, sarà
applicato quanto stabilito dall'Art. 7- punto 6 del D. lgs. 26/03/2001 n°151, dandone contestuale
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio:
"In data ../../…. la signora ………………….. ha comunicato il suo stato di gravidanza.
Non essendo risultato possibile individuare mansioni alternative temporanee con rischi compatibili
con lo stato di gravidanza, è stato applicato quanto stabilito dall'Art. 7- punto 6 del D. lgs.
26/03/2001 n°151, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del
lavoro competente per territorio (interdizione dal servizio)".
17
FLC MI 2014 x DS