D.Lgs. 81.08 Medico competente

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D.Lgs. 81.08 Medico competente
CPRP
D.Lgs. 81/08 – TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
MEDICO COMPETENTE
TITOLI – REQUISITI – NOMINA – MODALITA’ DI ESERCIZIO –
OBBLIGHI – COMPITI
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 (TESTO UNICO PER LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO), ha titolo di svolgere l’Attività
Professionale dei MEDICO COMPETENTE, il Professionista in possesso dei
seguenti Titoli, Requisiti Formativi e Professionali:
- Art. 38 - del D.Lgs. 81/08:
- comma 1, lett. a), b), c), d) rispettivamente:
– Specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva
dei
Lavoratori e Psicotecnica; – Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina
Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Fisiologia
e igiene del lavoro o in Clinica del Lavoro; – Autorizzazione di cui all’art. 55 del
D.Lgs. n° 277 del 15 Agosto 1991; – Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva o in Medicina Legale;
- comma 3 – Partecipazione al Programma di Educazione Continua in Medicina
(D.Lgs. n° 229 del 1970671999 e ss.mm.ii.) a partire dal programma Triennale
successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. I Crediti Formativi nell’ambito di
ciascun Programma Triennale (per un totale di 150 Crediti Formativi) dovranno
essere conseguiti (e quindi posseduti) nella misura non inferiore al 70% del totale
nella disciplina “Medicina del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali”. La
mancanza di C.F. inibisce al Medico Competente di svolgere le Attività
professionali di competenza e pertanto tutti gli atti eventualmente svolti in tale
periodo sono da ritenersi nulli.
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- comma 4 – I Medici Competenti in possesso dei requisiti richiesti, sono iscritti
nell’apposito Elenco istituito presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.
Ai sensi del D.M. 4 marzo 2009 e successivo D.M. del 26/11/2015 (G.U. n°33 del
10/03/2016), con l’art. 2-bis, si stabilisce che : “nella fase di prima applicazione
(del Programma di Educazione Continua in Medicina) fermo restando le
conseguenze del mancato conseguimento dei Crediti Formativi entro il termine del
comma 2 (31/12/2013), è consentito ai Medici Competenti di completare il
conseguimento dei C.F. mancanti ala data del 31/12/2014, nella misura massima
del 50% entro la data del 30/06/2016, quale requisito necessario per poter svolgere
le proprie funzioni”
NOMINA
La nomina del M.C. (ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08)) è di
spettanza del “DATORE DI LAVORO” nonché dei “DIRIGENTI” degli Enti
Pubblici nell’esercizio delle attribuzioni e competenze ad essi conferite con
procedure aziendali o atti ordinari.
Si precisa che il Datore di Lavoro ed i Dirigente, costituiscono, Soggetti che:
- gestiscono ed organizzano attività inerenti il lavoro;
- forniscono al Medico Competente, le informazioni e le comunicazioni necessarie
perché lo stesso possa svolgere il suo ruolo;
- ricevono dal Medico Competente, gli esiti del suo operato;
- vigilano sull’operato del Medico Competente in termini di assolvimento degli
obblighi di sua pertinenza di cui all’art. 18, comma 3-bis.
La Nomina deve essere effettuata nel rispetto di quanto riportato nell’art. 16 del
D.Lgs. 81/08, e precisamente:
a) - Redatta con atto scritto recante data certa;
b)- Il Delegato (datore di lavoro o dirigente) deve possedere i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c)- La delega, deve attribuire al Delegato, tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesto dalla specifica natura delle funzioni;
d)- La delega richiede l’individuazione dei compiti di natura specificamente
prevenzionistica che vengono trasferiti.
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MODALITA’ DI ESERCIZIO FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
Le Attività di esercizio delle funzioni del M.C., vengono svolte nel rispetto della
Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute
Occupazionale (ICOH). L’esercizio delle funzioni del Medico competente, (ai sensi
dell’art. 39, comma 2 del D.Lgs.81/08) può essere svolta secondo le seguenti forme,
e precisamente:
a) – Dipendente o Collaboratore di Struttura Pubblica o Privata, ivi comprese quelle
costituite su iniziativa delle Organizzazioni
Datoriali
convenzionate con
l’Imprenditore;
b)- Libero Professionista;
c)- Dipendente del Datore di Lavoro.
Nei casi di cui ai punti a) e c), , si tratta di Attività Professionale Intellettuale
esercitata con lavoro subordinato, da intendersi in termini di subordinazione
gerarchica e non tecnica, rimanendo al professionista ampia discrezionalità
nell’esercizio delle mansioni e compiti affidatigli.
NOMINA –CONSEGUENZE GIURIDICHE E AMBITI OPERATIVI
A partire dalla data di nomina, l’Ordinamento Giuridico considera il M.C.
destinatario degli obblighi (che ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett.a) ed m) del
D.Lgs. 81/08) che consistono nel collaborare con il Datore di Lavoro o Dirigente, il
Preposto ed il RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione)
rispettivamente:
- alla Valutazione dei Rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria;
- alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della Salute e della
Integrità Psico-Fisica dei lavoratori;
- alla Attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte
di competenza;
- alla Organizzazione del servizio di Primo Soccorso, considerando i particolari tipi
di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- alla attuazione e Valorizzazione di programmi Volontari di promozione della
Salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- alla Programmazione del Controllo dell’Esposizione dei lavoratori.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
La Sorveglianza Sanitaria (art. 2, comma 1. lett.m del D.Lgs. 81/08) costituita da
“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” viene effettuata (ai sensi
dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08) dal M.C. mediante:
a)- Visita Medica Preventiva ai fini di valutare l’idoneità alle mansioni specifiche;
b)- Visita Medica Periodica, almeno una volta all’anno in caso di mancata
previsione. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre
modalità, contenuti e periodicità differenti rispetto a quelli indicati dal M.C.;
c)- Visita Medica su richiesta del Lavoratore (dopo prolungato periodo di assenza
dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave
incidente);
d)- Visita Medica, in occasione del cambio di mansione;
e)- Visita Medica alla cessazione del rapporto di lavoro;
e-bis) – Visita Medica preventiva in fase preassunzione;
e-ter) – Visita Medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione.
GIUDIZIO DI IDONEITA’
Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle Visite Mediche di sua
competenza, esprime (ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08) un giudizio
che può essere rispettivamente di:
a)- Idoneità;
b)- Idoneità Parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o con limitazioni;
c)- Inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
d)- Inidoneità permanente.
I Giudizi del Medico Competente, (art. 41, comma 8) vengono inviati per iscritto
al Datore di Lavoro ed al Lavoratore. Avverso il giudizio del M.C. (art. 41, comma
9) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’Organo di
Vigilanza territoriale competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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INFORMAZIONE - FORMAZIONE- ADDESTRAMENTO- LAVORATORI
RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Particolare
ruolo svolge il M.C. in materia di Informazione, Formazione ed
Addestramento dei Lavoratori, attività intese ai sensi del D.Lgs. 81/08,
rispettivamente:
- INFORMAZIONE: Scambio di conoscenze tra due o più persone all’interno di un
luogo di lavoro, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile ai lavoratori
e deve consentire agli stessi di acquisire le relative conoscenze utili
all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi specifici riscontrabili
nel singolo ambiente di lavoro.
- FORMAZIONE: Processo Educativo teso a preparare una persona a svolgere
un’attività, una professione o molto più semplicemente a vivere e, nell’ambito della
sicurezza, a traferire ai Lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze.
- ADDESTRAMENTO: Complesso di attività, gestite da personale esperto, dirette
a far apprendere ai Lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi anche di protezione individuale (DPI) e le procedure di lavoro.
Il M.C. svolge un ruolo molto importante e specifico, con riferimento
all’Informazione, Formazione ed Addestramento dei Lavoratori all’interno
dell’Azienda o luogo di lavoro, dal momento che a lui competono, ben determinati
compiti, quali:
- Informare i Lavoratori sul significato della sorveglianza Sanitaria;
- Informare il Datore di lavoro ed il singolo Lavoratore, per iscritto, sui risultati
della Sorveglianza Sanitaria;
- Collaborare con il RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per
la ricerca e/o la predisposizione di materiale informativo coerente con i rischi per la
salute evidenziati nel D.V.R. (Documento di Valutazione Rischi);
- Contribuire all’individuazione dei bisogni formativi;
- Esprimere un giudizio di coerenza sul progetto formativo in generale;
- Esprimere un giudizio di coerenza del progetto formativo del personale addetto al
primo soccorso;
- Verificare le competenze acquisite dai lavoratori durante i sopraluoghi sui luoghi
di lavoro;
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- Contribuire all’organizzazione ed eventuale formazione del Servizio di Primo
Soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le specifiche
modalità organizzative del lavoro;
- Verificare l’apprendimento dell’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) di III° Categoria e quelli per l’udito;
- Verificare le corrette manovre di movimentazione manuale dei carichi da parte dei
Lavoratori.
Lecce, li 27/01/2017
Consulente Tecnico C.P.R.P.
Dott. Ing. Andrea RETUCCI
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