Oganizzazioni Sindacali - filt-cgil
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VERBALE DI ACCORDO Oggi 26 agosto 2013, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo iniziata con lettera 20 maggio 2013, tra Le Organizzazioni Sindacali Nazionali (di seguito le "OO.SS.") FILT CGIL, rappresentata dalla sig.ra Tatiana Fazi, Angelo Manna E David Cartacci FIT-CISL rappresentata dal Sig. Marino Masucci, Sabatino Basile UIL-TRASPORTI rappresentata dal Sig. Sergio Tarabù, Stefano Bertinelli Le rispettive RSA e Strutture territoriali sindacali, E AVIS BUDGET Italia s.p.a., (di seguito la "Società"),in persona dell'amministratore delegato, dott. Roberto Lucchini, del Direttore delle Risorse Umane, dott. Josè Roza, nonché il Managing Director Regione Sud Avis Budget (Spagna, Italia, Portogallo), dott. Massimo Marsili assistita da ANIASA in persona del dott. Giuseppe Benincasa, e dall’avvocato Caterina Rucci (di seguito congiuntamente alla Società, le "Parti") E’ stato raggiunto il seguente accordo sindacale, che accede al parallelo accordo stipulato contestualmente tra le medesime parti sopraindicate presso il Ministero del Lavoro, in Roma, Via Fornovo, 8, e col quale viene chiusa la procedura di mobilita´aperta con lettera del 20 maggio 2013 e relativa a 150 esuberi, fermo restando che il termine ultimo per l’esercizio della facolta di licenziamento, e fissato al 30 giugno 2014. Premesso che: Avis Budget Italia S.p.A. (di seguito, anche la “Società”), con lettera del 20 maggio 2013 (di seguito la “Comunicazione”), ha avviato una procedura di riduzione del personale (di seguito la “Procedura”) ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità di n. 150 lavoratori; le cause che hanno determinato la summenzionata situazione di eccedenza – come già meglio specificate nella citata Comunicazione – sono state illustrate dalla Società ed esaminate dalla stessa con le OO.SS. in appositi incontri tenutisi in sede sindacale nei giorni 11 giugno 2013, nonché 5, 15 e 26 luglio 2013 e sono state oggetto di approfondito esame congiunto tra le Parti, anche tramite l'analisi della documentazione aggiuntiva richiesta dalle OO.SS. e fornita dalla Società; nel corso dell’esame congiunto, le Parti hanno altresì valutato le possibili soluzioni non traumatiche al problema degli esuberi; tuttavia, la Società, dopo ampia ed approfondita discussione tra le Parti e valutata congiuntamente ogni alternativa alla risoluzione dei rapporti 1 di lavoro, alla luce della situazione aziendale, della prospettata riorganizzazione e della prevista centralizzazione all’estero di alcune funzioni, ha confermato che non sono possibili alternative alla collocazione in mobilità dei lavoratori in esubero, pur dichiarandosi (anche a seguito del confronto tra le Parti) disponibile ad adottare tutte le misure possibili per la migliore gestione degli esuberi; in data 29 luglio u.s., la Società ha provveduto a richiedere al Ministero del Lavoro la convocazione per il prosieguo della trattativa in sede amministrativa, inviando – per il tramite di ANIASA - la comunicazione circa l’esito negativo della fase sindacale della Procedura; in data 22 agosto 2013 il Ministero ha convocato le Parti per il giorno 26 agosto 2013. nelle more della convocazione da parte del Ministero, le Parti hanno comunque proficuamente proseguito il confronto a livello sindacale al fine di continuare a ricercare fattivamente soluzioni che potessero ritenersi meno traumatiche per i lavoratori coinvolti e, al contempo, praticabili per la Società; tutto ciò premesso, ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente verbale, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 1. Il presente verbale di accordo accede a quello – parallelo – stipulato in data odierna con il Ministero e che conclude, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991. Le OO dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, l. n. 223/1991 di sanare, ad ogni effetto di legge, con il presente verbale gli eventuali vizi iniziali di cui alla Comunicazione di Apertura e alla procedura cosi svoltasi. 2. Gli esuberi dichiarati con la Comunicazione verranno gestiti nel seguente modo: a) Con riferimento ai 58 lavoratori addetti al Car Care e di cui al paragrafo 5, n. IX, p. 21 della Comunicazione, la Società intende ricercare uno o piu fornitori, - dotati di stabilita´ finanziaria adeguata; - disposti a concedere la garanzia di esecuzione del servizio in favore di AVIS e di stabilità occupazionale per il personale ceduto per 36 mesi; - disposti ad applicare il ccnl autonoleggio autorimesse. I requisiti sopra esposti saranno oggetto di verifica e confronto con le OO.SS. In caso di mancato reperimento di fornitori dotati delle caratteristiche e disposti a fornire le garanzie di di cui sopra, con particolare riguardo all’applicazione del CCNL, in relazione a uno o piu’ dei siti in cui e’ presente l’attivita´di car care, AVIS procederá entro il 31 dicembre 2013 al licenziamento collettivo dei lavoratori car care appartenenti ai siti in cui non e¨stato possibile individuare tale fornitore. In caso di collocazione in mobilita´ai lavoratori in questione verra´ erogato il medesimo incentivo previsto per tutti i lavoratori in esubero e indicato al punto H; In caso di reperimento di tale fornitore AVIS procedera’ per i siti interessati al trasferimento ex art. 2112 c.c. del ramo o rami di azienda cui sono addetti tali lavoratori. 2 In tali casi la societa´si impegna all’esperimento della procedura di cui all’art. 47 della legge 428 del 1990. La Societa’ si impegna altresi a riconoscere una clausola di salvaguardia per un periodo di 36 mesi dal trasferimento. In caso di isolate defezioni di lavoratori che, ancorche¨sia stato reperito fornitore/cessionario adeguato, non ritengano essere trasferiti a tale cessionario, a questi lavoratori sara´ riconosciuto un incentivo limitato a 12 mensilita lorde mese busta paga senza salario variabile. I dipendenti interessati dal trasferimento del ramo di azienda verranno posti al di fuori della Procedura soltanto all'esito della procedura ex art. 47, l. n. 428/1990 che dovrà essere attivata con riferimento al trasferimento di ramo d'azienda cui sono addetti. b) I lavoratori assegnati alle funzioni destinate ad essere soppresse e centralizzate presso il centro BSC-Avis Budget in Ungheria (Budapest) o BCC-Barcellona Call Center, in Spagna (Barcellona), così come indicati nella Comunicazione alle pagine 15, 20 e 21, e che siano disponibili a trasferirsi nelle sedi presso cui verranno centralizzati i servizi e le funzioni cui sono addetti e sopra indicate, saranno assunti dalle società che erogheranno i servizi medesimi a seguito della centralizzazione. L'assunzione sarà con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle condizioni previste dagli accordi collettivi e dalle leggi locali secondo il pacchetto illustrato nel corso dell’incontro del 26/07/2013 e allegato al presente verbale. La Società si impegna altresì a corrispondere a ciascuno di tali lavoratori un incentivo pari a 12 mensilita´ lorde mese busta paga senza salario variabile, previa sottoscrizione di transazione novativa generale avente carattere tombale. In caso di ritorno delle attività di cui al presente punto in Italia, Avis si impegna a riassumere i lavoratori trasferiti che ne facessero richiesta. c) Essendo emersa, a seguito di approfondito esame, la vacanza presso la sede della Società di Bolzano di n. 5 posizioni lavorative relative ad attività amministrative e commerciali riguardanti la flotta, verranno assegnati a tali posizioni e trasferiti presso la sede di Bolzano cinque (5) dipendenti tra quelli in esubero che siano in possesso degli idonei requisiti professionali in relazione a tali funzioni e che siano disponibili ed interessati al trasferimento, con corrispondente riduzione del numero degli esuberi. A tali dipendenti verrà garantito, in aggiunta al trattamento previsto dal CCNL attualmente applicato, un incentivo una tantum pari a 6 mensilità lorde mese busta paga senza salario variabile. Nel caso in cui tra i dipendenti in esubero non vi siano candidati sufficienti a ricoprire tali posizioni o non vi siano soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, resta impregiudicato il potere della Società di disporre trasferimenti ai sensi dell'art. 2103 c.c. o altrimenti di effettuare nuove assunzioni in relazione a tali posizioni anche direttamente in loco. d) A seguito di approfondito esame, è emersa inoltre la disponibilità presso la sede di Roma, di via Carmelo Bene, 70, nelle aree fleet e security di ulteriori 5 posizioni di profilo manageriale. A tali posizioni potranno candidarsi i dipendenti, tra quelli in esubero, che dovessero possedere gli idonei requisiti professionali richiesti per ricoprire le medesime. Le posizioni in questione verranno assegnate ai dipendenti, tra quelli che si candideranno, che ad avviso della Società soddisfino al meglio i requisiti richiesti, con corrispondente riduzione del numero degli esuberi. e) La Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori il cui esubero non possa essere gestito ai sensi delle precedenti lettere a), b), c) e d) i quali verranno 3 individuati nell’ambito delle posizioni di cui alla Comunicazione secondo i criteri di scelta previsti dall’art. 5 della legge 223 del 1991. f) Resta fermo l’impegno della Societá ad effettuare incontri con cadenza mensile nel corso dei quali valutare tanto eventuali dimissioni spontanee, quanto situazioni particolari di prossimita´alla pensione dalle quali possano eventualmente derivare possibilita´di una migiore distribuzione delle risorse già´preventivate, tra i lavoratori. La Societa´si impegna altresi’ a valutare per tempo le possibilita´di offrire contratti a part-time verticale, a tempo determinato o indeterminato, in relazione a esigenze stagionali che si dovessero verificare. g) Fatta eccezione per i lavoratori del car care, che verranno – a seconda dell’avvenuto reperimento di fornitore o no - trasferiti ex art. 2112 c.c. o collocati in mobilita’ al piu´tardi entro il 31 dicembre 2013, la societa conserva per gli altri potenziali esuberi, pari a 82 posizioni la possibilita´di collocazione in mobilita in un arco temporale superiore ai 120 giorni e precisamente entro il 30 giugno 2014. h) Quanto all’incentivo previsto per TUTTI i lavoratori che saranno collocati in mobilita (eccezion fatta per i lavoratori del car care come sopra specificato al punto 2 lettera a) secondo capoverso, in aggiunta al TFR e alle ulteriori competenze di fine rapporto, ivi compresa l’indennita sostituva del preavviso qualora lo stesso non sia stato lavorato, la Società erogherà ai lavoratori così posti in mobilità un sostegno economico lordo ad integrazione del TFR quale incentivo all’esodo pari a: - 32 mensilita lorde mese busta paga senza salario variabile; se il lavoratore rinuncia all’outplacement, 35 mensilita´ lorde mese busta paga senza salario variabile nonché, per i soli dipendenti che abbiano familiari a carico, ulteriori 4 mensilità lorde mese busta paga senza salario variabile per ciascun carico familiare, con un massimo di 44 nel primo e di 47 nel secondo. Resta inteso che tale importo aggiuntivo non verrà erogato ai lavoratori che non abbiano carichi familiari. L’importo calcolato come sopra sarà erogato solo previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in una sede protetta e competente ai sensi dell’art. 2113, avente valore di transazione generale novativa e con rinuncia all’impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore rivendicazione e/o pretesa derivante da e/o connessa con lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro. Letto, confermato e sottoscritto. FILT CGIL AVIS BUDGET Italia S.p.a. FIT-CISL UILTRASPORTI Le RSA e Strutture territoriali sindacali 4