Norme Tecniche - Comune di Montieri

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Norme Tecniche - Comune di Montieri
COMUNE DI MONTIERI
PROVINCIA DI GROSSETO
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
L.R.T. 3 gennaio 2005, N. 1 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
SINDACO - MARCELLO GIUNTINI
ASSESSORE ALL'URBANISTICA - MARCELLO GIUNTINI
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA - DOTT. ARCH. RICCARDO CHERUBINI
PROFESSIONISTA INCARICATA:
DOTT. ARCH. MARIA CRISTINA STAMMATI
COLLABORAZIONE:
GEOM. MICHELE GOVERNI
NORME TECNICHE
GIUGNO 2011
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Riferimenti normativi, finalità e contenuti del Piano Strutturale
Art. 2 – Elaborati
Art. 3 – Misure di salvaguardia
TITOLO II
RISORSE NATURALI
Art. 4 – L’aria
Art. 5 – Tutela dell’acqua
Art. 6 – Tutela del suolo: terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a
dissesti
Art. 7 – Aree soggette a rischio idraulico
Art. 8 – Giacimenti ed aree di escavazione
TITOLO III
RISORSE ESSENZIALI
Art. 9 – Sistemi ed unità morfologiche territoriali
Art.10 – Viabilità storica (antichi tracciati esistenti) ed emergenze di interesse
storico-culturale
Art.10 bis – Patrimonio edilizio esistente di valore storico-ambientale-culturale
Art.11 – Aree forestali
Art.12 – Piante forestali non ricomprese nei boschi
Art.13 – Aree agricole
Art.14 – Fauna selvatica
Art.15 – Risorse agro-ambientali
Art.16 – Usi civici
Art.17– Punti panoramici
TITOLO IV
INFRASTRUTTURE
Art. 18 – Impianti per energie alternative
Art. 19 – Infrastrutture
Art. 20 – Aree cimiteriali
Art. 21 – Impianti di depurazione per acque reflue
Art. 22 – Impianti di depurazione per acque sorgive
Art. 23 – Aree attrezzate di servizio
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TITOLO V
IL TERRITORIO RURALE
Capo I – Disciplina generale
Art. 24 – Prevalente funzione agricola
Art. 25 – Interventi edilizi ammissibili
Art. 26 – Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
(P.A.P.M.A.A.)
Art. 27 – Atto unilaterale d’obbligo
Art. 28 – Strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero
Art. 29 – Costruzioni precarie e serre
Art. 30 – Attività agrituristiche
Art. 31 – Attività integrative
Art. 32 – Criteri insediativi e specifiche sull’uso dei materiali
Art. 33 – Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento luminoso ai sensi
della L.R. 21 marzo 2000, n.37 e s.m.i. contenente “Norme per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso”
Art. 34 – Criteri generali finalizzati al rispetto della L.R. 89/98 contenente “Norme in
materia di inquinamento acustico” e della Delib.C.R. 77/2000
Art. 35 – Siti di interesse comunitario
Art. 36 – Criteri generali per la valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell’art.32
L.R. 5/95
Capo II – Disciplina delle unità morfologiche territoriali
Art. 37 – Obiettivi del Piano Strutturale nel territorio rurale
Art. 38 – Unità morfologica territoriale R1.2- Poggi di Montieri e del Frassine
Art. 39 – Unità morfologica territoriale R1.3- Poggi di Boccheggiano
TITOLO VI
I SISTEMI INSEDIATIVI
Capo I – Criteri generali
Art. 40 – Norme generali
Art. 41 – Criteri generali finalizzati al rispetto della L.R. 22 luglio 1998, n.38 e
s.m.i. intitolata “Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari
della città”
Capo II – Le unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) e i sotto-sistemi
insediativi
Art. 42 – Montieri
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Art. 43 – Boccheggiano
Art. 44 – Gerfalco
Art. 45 – Travale
Art. 46 – Campiano
Art. 47 – nuclei rurali
TITOLO VII
PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE
Art. 48 – Criteri per la valutazione di piani e programmi comunali
- Quadro delle prestazioni nelle u.t.o.e., nei sotto-sistemi insediativi e produttivi, nei
nuclei e nel territorio rurale.
- Allegato 1
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Abbreviazioni e sigle:
A.R.P.A. = Ambito a ridotto potenziale antropico
L.R. = Legge regionale
P.A.P.M.A.A.=
ambientale
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
P.I.T. = Piano di Indirizzo Territoriale
P.R.A.E. = Piano Regionale attività estrattive
P.S. = Piano Strutturale
P.S.R. = Piano di sviluppo rurale
P.T.C. = Piano Territoriale di Coordinamento
R.U. = Regolamento Urbanistico
S.U. L. = Superficie Utile Lorda
T.E.R.A. =Territori a Elevato Rischio di Abbandono
U.M.T.= unità morfologica territoriale
U.T.O.E. = unità territoriale organica elementare
Z.P.M.= zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI, FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO
STRUTTURALE
Il Piano Strutturale è stato redatto in base alla vigente normativa, avendo come
riferimenti principali:
- la l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 14 aprile 1995, n.64 e la l.r.4 aprile 1995, n.25.
La presente variante normativa al P.S. ha come riferimento legislativo principale la
l.r. 3 gennaio 2005, n.1 e s.m.i.
Il Piano Strutturale, inoltre, è stato redatto seguendo le direttive dello strumento
urbanistico sovracomunale elaborato dall’Amministrazione Provinciale: il Piano
Territoriale di coordinamento.
Per effetto di questa variante normativa viene effettuato un adeguamento anche
rispetto al P.T.C. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.20
dell'11.06.2010.
Attraverso la conoscenza del territorio acquisita con l’elaborazione del quadro
conoscitivo –che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Strutturale- si
sono delineate le cognizioni necessarie per suddividere il territorio in unità
morfologiche da un lato ed in sistemi insediativi dall’altro.
Ne è conseguita l’individuazione degli obiettivi fondamentali e delle azioni
necessarie per perseguire tali obiettivi.
ART.2 – ELABORATI
Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa;
- norme tecniche;
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- documento di conformita’ al Piano di Indirizzo Territoriale ai sensi dell’art.1
comma 6 del P.I.T. e al Piano Territoriale di Coordinamento.
- Quadro conoscitivo:
- Tav.1a/1b/1c Carta delle pendenze – scala 1:10.000
- Tav.2a*/2b*/2c* Carta geomorfologica – scala 1:10.000
- Tav.2a bis/2b bis/2c bis Carta del reticolo idrografico e dei bacini fluviali
principali – scala 1:10.000
- Tav.3a/3b/3c Carta geologica – scala 1:10.000
- Tav.3 bis Sezioni geologiche - scala 1:10.000
- Tav.4a/4b/4c Carta idrogeologica – scala 1:10.000
- Tav.5a/5b/5c Carta litotecnica – scala 1:10.000
- Tav.6a/6b/6c Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità– scala 1:10.000
- Tav.7 Vincolo idrogeologico – scala 1:25.000
- Tav.8 Vincolo paesaggistico – scala 1:25.000
- Tav.8a bis/8b bis/8c bis Vincolo paesaggistico ed emergenze di interesse
storico-culturale e paesaggistico – scala 1:10.000
- Tav.9 Riserva Naturale interprovinciale Cornate e Fosini - Zona di
protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.M.) – Aree di
rilevante pregio ambientale (A.R.P.A.) – Aree di potenziale reperimento
(A.R.)- Siti Bioitaly di interesse comunitario (S.I.C.) – D.C.R. 296/88 –
Demanio e Patrimonio della Regione Toscana - scala 1:25.000
- Tav.10a/10b/10c Carta dell’uso del suolo – scala 1:10.000
- Tav.10a bis/10b bis/10c bis Stato attuale castagneti da frutto - scala 1:10.000
- Tav.11 Zone di appoderamento Ente Maremma – scala 1:25.000
- Tav.12a/12b/12c Sentieristica e ippovia - scala 1:10.000
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- Tav.13a/13b/13c Sovrapposizione della viabilità attuale rilevata con la
viabilità storica vicinale e comunale – scala 1:10.000 con allegate schede
informative
- Tav.14a/14b/14c Carta delle infrastrutture viarie – scala 1:10.000 con allegate
schede informative
- Tav.15 Nuclei rurali nelle carte del Catasto Leopoldino
- Tav.16 I centri abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle
carte del Catasto Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico.
Quadro propositivo:
- Tav.17a/17b/17c Carta del rischio idraulico – scala 1:10.000
- Tav.18a/18b/18c Carta della pericolosità idraulica – scala 1:10.000
- Tav.19a/19b/19c Carta della pericolosità geologica – scala 1:10.000
- Tav.20 Carta della pericolosità geologica dei centri abitati
scala 1: 2.000
- Tav.21 Sistema morfologico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale – scala
1:25.000, 1:50.000
-Tav.22 - Riserva Naturale interprovinciale Cornate e Fosini - Zona di
protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.M.) – Ambiti a
ridotto potenziale antropico (A.R.P.A.) – - Siti di interesse comunitario
(S.I.C./S.I.R.) - Demanio e Patrimonio della Regione Toscana - scala 1:25.000
- Tav.23a/23b/23c Articolazione del territorio in unità morfologiche
territoriali- scala 1:10.000
- Tav.24 Sistemi insediativi (U.T.O.E.): Montieri
-Tav.25 Sistemi insediativi
Boccheggiano e Campiano
(U.T.O.E.)
e
sotto-sistemi
insediativi:
- Tav.26 Sistemi insediativi (U.T.O.E.) e sotto-sistemi insediativi: Gerfalco
- Tav.27 Sistemi insediativi (U.T.O.E.): Travale
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L’Amministrazione Comunale si impegna ad aggiornare periodicamente il quadro
conoscitivo del presente Piano Strutturale.
ART.3 – MISURE DI SALVAGUARDIA
Ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1 recante “Norme per il governo
del territorio” e successive modifiche ed integrazioni, il presente Piano Strutturale è
sottoposto alle norme di salvaguardia fino all’approvazione del R.U. e comunque per
un periodo non superiore a tre anni, con lo scopo di non consentire gli interventi in
contrasto con gli indirizzi pianificatori di cui l’Amministrazione Comunale si è dotata
con il presente strumento urbanistico.
Non sono consentiti gli interventi in contrasto con gli obiettivi del presente P.S. ed in
particolare i seguenti interventi contemplati dallo strumento urbanistico vigente:
- interventi di nuova edificazione da realizzare con piani attuativi non ancora
approvati;
- interventi di ristrutturazione urbanistica.
Sono comunque ammessi:
a) la realizzazione degli interventi sul territorio rurale in conformità alle vigenti
disposizioni (approvate con deliberazione C.C. n.39 del 30.06.2001) per quanto
non in contrasto con le presenti norme tecniche;
b) la realizzazione degli interventi definiti con varianti al P.d.F. vigente ai sensi della
L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del presente P.S.;
c) le opere pubbliche o di interesse pubblico conformi e compatibili al presente P.S;
d) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico da realizzare in zone di
completamento già dotate delle opere di urbanizzazione.
Ai sensi della Del. Cons. Reg. 12/00 (Piano d’Indirizzo Territoriale), il presente
Piano Strutturale, fino alla sua entrata in vigore, è, inoltre, sottoposto alle seguenti
misure di salvaguardia:
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 relativamente alla difesa dai fenomeni alluvionali (dall’art.74 all’art.79) e alla
difesa del suolo (art. 80). Il Piano Strutturale riconferma tali salvaguardie, le quali
diventeranno disciplina ordinaria del Piano Strutturale stesso.
 relativamente alla salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali di cui all’art.81.
Si riporta di seguito il testo degli articoli sopracitati del P.I.T.
Art. 74 - Rapporti con gli strumenti urbanistici comunali
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, fino all'entrata in
vigore del Piano Strutturale o comunque decorsi cinque anni dall'entrata in vigore
del PIT, si applicano le misure di salvaguardia di seguito riportate, fatte salve le
perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di salvaguardia individuate ai
sensi del D.L.180/98. Il Piano Strutturale Comunale dovrà confermare tali
salvaguardie o superarle in tutto o in parte con altre maggiormente efficaci.
Art. 75 - Salvaguardie per l'ambito A1
1. Si applicano agli interventi in ambito denominato "A1" definito "di assoluta
protezione del corso d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei
corsi d'acqua di cui al punto b del comma 2 dell'art. 65, nonché alle aree comprese
nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a
partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
2. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di
programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 non possono prevedere
nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche
nell'ambito A1, eccetto per i manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere
idraulico.
3. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli
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interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli
adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a
condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio
idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si
consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
Art. 76 - Salvaguardie per l'ambito A2
1. Si applicano agli interventi nell'ulteriore ambito denominato "A2", di "tutela del
corso d'acqua e di possibile inondazione", riferito ai corsi d'acqua (all'allegato n. 4 e
n. 5) che hanno tratti significativi, ai fini idraulici, larghezza superiore a ml. 10,
misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda.
2. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all'ambito "A1"
che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita come sopra, per
un massimo di ml. 100.
3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui al comma 4.
4. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987
possono prevedere nell'ambito A2 i seguenti interventi che, per le loro
caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di verifica idraulica:
a) tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all'interno delle
zone omogenee A, B, D non soggette a piano urbanistico attuativo, F destinate
a parco nonché le relative opere di urbanizzazione primaria di interesse di
quartiere;
b) gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a
piano urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e
secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che alla data
di entrata in vigore del PIT siano già state rilasciate le concessioni per almeno
il 50% della superficie coperta complessiva prevista dal piano attuativo,
intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano
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attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le concessioni.
Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per conoscenza,
al Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana. La certificazione di cui
sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle
deliberazioni della G.R. n. 11540 del 13.12.1993 e n. 11832 del 20.12.1993 e
D.C.R. 230 del 1994;
c) gli interventi in zona territoriale omogenea "E" o a prevalente ed esclusiva
funzione agricola per la realizzazione di serre, per impianti produttivi che
comportano l'impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli
edifici esistenti anche con demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità
volumetriche esistenti;
d) le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria
e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche
esistenti;
e) gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto
alla quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda,
sia minore alla misura di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno
dell'argine o dal ciglio di sponda;
f) gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione
delle direttive di cui agli articoli 5, 6 e 7 della D.C.R. 230 del 1994.
5. Sono soggetti a verifiche e condizionamenti gli interventi di cui al comma 6.
6. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987
possono prevedere nell'ambito A2 interventi di nuova costruzione e trasformazione
morfologica, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al punto precedente,
alle seguenti condizioni:
a) le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente
documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
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esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessari per la
riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al
contesto territoriale;
b) gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti
produttivi a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza
delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero
si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico
relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi
per i futuri utenti in caso di esondazione;
c) gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della
concessione o autorizzazione, venga presentata da parte del richiedente la
dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
esondazione o ristagno ovvero venga presentato il progetto degli interventi
necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche
del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di
esondazione.
7. Sono esclusi dall'applicazione delle salvaguardie per l'ambito A2 gli ambiti nella
Provincia di Arezzo dell'"Area Protetta n. 136 - Fiume Arno" definiti al punto A
dell'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 226 del 7.3.1995
Art. 77 - Salvaguardie per l'ambito B
1. Si applicano per le previsioni urbanistiche nell'ambito denominato "B"
comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua
(Allegato n.4 e n. 5) che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di
regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito
corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due
metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
2. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle
perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come
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sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal
piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.
3. Nell'elenco dei corsi d'acqua (Allegato n. 4 e n. 5 ) sono evidenziati i corsi d'acqua
con ambito B, di particolare rilievo ai fini idraulici.
4. Tali salvaguardie si applicano quando lo strumento urbanistico generale o la
relativa variante individua, all'interno dell'ambito "B", nuove previsioni relative alle
zona C,D,F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché per nuove
infrastrutture a rete o puntuali che comportino nuove costruzioni o trasformazioni
morfologiche; non costituiscono nuove previsioni le modifiche delle previsioni
esistenti che comportino aumenti alla superficie coperta complessiva fino a mq. 200.
5. Tali salvaguardie si applicano inoltre alle nuove previsioni, in ambito "B" degli
strumenti urbanistici generali e loro varianti, comunque volte a conseguire
incrementi di superficie coperta superiore a 500 mq.
6. Le previsioni sopra definite possono essere approvate se si verifica l'insieme delle
tre seguenti condizioni:
a) si dimostri l'impossibilità di localizzare la previsione all'interno del tessuto
urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;
b) si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di
localizzare la previsione all'interno dell'ambito definito "B";
c) si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologicoidraulica al fine di individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico
valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In
presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello
strumento urbanistico gli interventi di regimazione idraulica dimensionati
sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da
destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i
centri abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno
aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere.
Nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno di comprensori di
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bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi
di regimazione idraulica dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli
stessi.
7. Ai fini dell'individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica il
Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione idraulica già
individuati negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla
realizzazione delle nuove previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere
alla realizzazione degli interventi di regimazione idraulica necessari per la messa in
sicurezza di tali nuove previsioni.
8. Sono esclusi dall'applicazione delle salvaguardie per l'ambito "B" gli strumenti
urbanistici generali e loro varianti adottati prima del 6.7.1994, data di entrata in
vigore della D.C.R. 230 del 1994.
9. All'interno dell'ambito "B", i piani urbanistici attuativi di S.U. generali vigenti,
adottati dal 6.7.1994, che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni
morfologiche, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca
gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno centennale,
esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area
di intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare che l'area di intervento non sia
soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l'area interessata dal piano urbanistico
attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per
piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si
potrà procedere all'approvazione del piano stesso; in caso contrario si dovrà
contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un
tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il
rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica
dell'ambito territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di
progetto di cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di
urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.
10.Sono esclusi dalle salvaguardie i nuovi piani attuativi e le varianti ai piani
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attuativi vigenti che non comportano trasformazioni morfologiche e che non
prevedono incrementi di superficie coperta superiori a mq. 200.
Art. 78 - Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale
1. Per l'intero territorio regionale i progetti relativi alla realizzazione delle
sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi
ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti
prescrizioni:
a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una
superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di
pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona.
Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie
non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche
parziale delle acque meteoriche;
b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità
pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive
che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.
Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati
motivi di sicurezza o di tutela storico - ambientale;
c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve
essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con
superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.
Art. 79 - Disposizioni attuative delle salvaguardie
1. Non sono soggetti alle presenti salvaguardie le concessioni o autorizzazioni in
sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono comprese le
concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.
2. In caso di difficoltà di individuazione cartografica del percorso dei corsi d'acqua
inseriti nei citati allegati gli enti pubblici possono prendere visione della cartografia
depositata, in attuazione delle presenti norme, presso il Dipartimento delle Politiche
Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana. L'intero tracciato dei corsi
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d'acqua in elenco è soggetto alle presenti norme, salvo diversa specificazione
nell'elenco, con la sola eccezione delle parti tombate precedentemente all'entrata in
vigore della presente disciplina nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del
tombamento.
3. I progetti che prevedono interventi edilizi o di trasformazioni morfologiche a
distanza inferiore a ml. 110 dal piede esterno dall'argine o, ove mancante, dal ciglio
di sponda dei corsi d'acqua di cui ai citati allegati elenchi devono contenere
l'individuazione della larghezza del corso d'acqua per la definizione degli ambiti
"A1" e "A2" da effettuare in uno dei seguenti modi:
a) tramite rilievo topografico in scala 1.1000 o di maggior dettaglio;
b) tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata nella
scala di maggior dettaglio disponibile, a condizione che tale cartografia non
sia in scala inferiore a 1:5.000 e sia accompagnata da dichiarazione del
progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso d'acqua in esame
non ha subìto nel tratto interessato modifiche sostanziali di larghezza dalla
data del volo di base della cartografia stessa;
c) ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del
ciglio di sponda, va applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.
4. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari,
passi carrabili non potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente.
Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la
copertura del corso d'acqua.
5. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si precisa quanto segue:
a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che
comportano la realizzazione dei nuovi volumi con l'esclusione delle
sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie
coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa
edilizia;
b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che
16
possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali
recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con
esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni
rispetto al piano di campagna esistente;
c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono
esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al
deflusso delle acque in caso di esondazione.
6. La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di
adeguamento, deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:
a) una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di
intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro
tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di
campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno ml. 2
rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del
ciglio di sponda più vicino;
b) relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che
l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
c) relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica
già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o
del piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.
7. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito
A1 e A2 devono essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta
da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del rischio. Tali progetti
dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale
esterno alla zona di intervento. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio
connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente
all'opera a cui si riferiscono.
8. La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della
17
documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti su cui si
applicano le salvaguardie e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e
nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi
atti. La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del
progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti
punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della
concessione
edilizia,
dall'ente
competente
all'emanazione
del
decreto
di
approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441
del 1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell'attività. Per gli
interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la
collaborazione dell'Ufficio del Genio Civile. Quando gli interventi necessari alla
riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della
Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all'Ufficio del Genio
Civile o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze,
l'autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente. Gli interventi necessari
per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono, in
particolare si precisa che:
- nella edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o
opere edilizie;
- nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di
collegamento ai pubblici servizi.
Capo II - Misure salvaguardia relative alla "Difesa del suolo" D.C.R. 94 del 1985
e D.G.R. n. 304 del 1996
Art. 80 - Classi di pericolosità.
1. Per l'intero territorio regionale l'individuazione delle classi di pericolosità di cui
alla D.C.R. n. 94 del 1985 deve tenere presente le definizioni dei commi seguenti in
funzione del rischio idraulico.
2 Pericolosità irrilevante (classe 1). Aree collinari o montane prossime ai corsi
d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
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a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote
altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in
mancanza, al ciglio di sponda.
In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio
idraulico.
3. pericolosità bassa (classe 2). Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti
condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale
adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede
esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
4. pericolosità media (classe 3). Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote
altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche
per le quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra; relativamente alle aree
di questa classe di pericolosità deve essere allegato allo strumento urbanistico
uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema
di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il
grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per
la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni
progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli
interventi per episodi di sormonto o di esondazione.
5. Pericolosità elevata (classe 4). Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche
per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto 3.
19
Relativamente a queste aree deve essere allegato allo strumento urbanistico uno
studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia
con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello
studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli
interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a
fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi
strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni
edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a
condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la
riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche
dell'infrastruttura.
Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni
di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti
interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il
livello dello stesso nelle aree adiacenti.
Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di
inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere
coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.
Capo III - Salvaguardie dei beni paesistici ed ambientali e delle risorse della fascia
costiera
Art. 81 - La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali.
1. Fino all'approvazione dei piani strutturali comunali di cui all'art. 24 della legge
regionale, ai fini della tutela dei beni paesistici ed ambientali sono da osservare le
salvaguardie di cui ai successivi commi riferite alle aree classificate b) c) d) del
sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di particolare interesse
ambientale di cui al 5° ed al 7° comma dell'art. 82 del DPR n. 616 del 1977.
2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali negli ambiti di applicazione di cui
al comma 1 devono contenere la valutazione degli effetti ambientali di cui
all'articolo 32 della legge regionale.
20
3. Nelle aree costituenti l'ambito di applicazione delle L.R. 64/95 sono consentite
esclusivamente le seguenti modifiche alla disciplina vigente:
a) varianti previste dalla L.R. 64/95;
b) varianti in attuazioni di prescrizioni localizzative conseguenti a programmi
e piani regionali e provinciali;
c) iniziative di cui all'art. 17 della D.C.R. 296/88.
4. All'interno delle aree classificate b), c), d) del sistema regionale delle aree
protette, fino all'individuazione delle risorse agro-ambientali di cui all'art. 31 non è
ammessa la riduzione delle aree costituenti l'ambito di applicazione della L.R. 64/95.
5. Per l'attuazione e le eventuali modifiche delle specifiche discipline delle aree
protette approvate in attuazione dei disposti di cui alla D.C.R. 296/88 riportati
all'art. 2 continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale.
6. La Regione, in collaborazione con le province, entro 6 mesi dall'approvazione del
PIT elabora le cartografie di verifica e localizzazione delle aree individuate nel
progetto Bioitaly quali "siti classificabili di importanza comunitaria" (pSIC), "zone
di protezione speciale" (ZPS), "siti di interesse regionale" (SIR) e "siti di interesse
nazionale" (SIN), di cui alla D.C.R. n. 342 del 10.11.98, verificando nel dettaglio la
perimetrazione dei siti, escludendone le aree oggetto delle trasformazioni in essi già
attuate e in atto, che ne hanno modificato sostanzialmente le caratteristiche
peculiari.
Dall'approvazione delle cartografie di cui al comma precedente, le salvaguardie di
cui al primo comma cesseranno di essere applicate alle aree b, c, d del sistema
regionale delle aree protette e verranno applicate ai sopra elencati siti di interesse
naturalistico.
I siti di interesse naturalistico sopra elencati costituiscono risorse essenziali ai sensi
della legge regionale e dovranno far parte dei quadri conoscitivi degli strumenti per
il governo del territorio.
21
TITOLO II
RISORSE NATURALI
ART. 4 – L’ARIA
Il territorio comunale di Montieri, sebbene sia caratterizzato da una bassa densità
abitativa e dall’assenza di attività industriali, è interessato nel settore nord-est da
impianti per lo sfruttamento a fini energetici delle risorse geotermiche. Esistono
infatti alcune centrali per la produzione di elettricità poste presso Travale e verso il
confine con la provincia di Siena. Tale attività implica l’emissione continua
nell’atmosfera di grandi quantità di vapor d’acqua, di per sé non inquinante,
all’interno del quale sono però presenti numerosi elementi chimici provenienti dal
sottosuolo alcuni dei quali nocivi (Radon, Acido Borico, Acido Solfidrico, etc.).
Gli impianti sono ovviamente dotati di adeguati meccanismi (filtri per abbattimento
inquinanti) per la riduzione delle emissioni nocive a livello normale, e per
l’installazione ed il buon funzionamento dei quali vengono spesi percentuali
considerevoli del budget di gestione.
Si ritiene comunque di importanza vitale l’effettuazione di controlli continui sulla
presenza degli inquinanti nell’aria, sia in prossimità dei centri abitati più vicini
(Travale, Montieri), oltre che nelle immediate vicinanze degli impianti stessi, così
come previsto dalla normativa vigente in materia (D.P.R. 203 del 24/05/88 e
successive modifiche) .
ART. 5 – TUTELA DELL’ACQUA
Premesso che l’AATO valuterà con il proprio Piano di Intervento la fattibilità
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica nel suo complesso e l’opportunità
economico-finanziaria a fini idropotabili, il P.S. individua uno sviluppo sostenibile
del territorio, basato sulla tutela e sulla valorizzazione nell’uso delle risorse ivi
22
presenti, con previsioni insediative potenziali, sia residenziali che produttive, la cui
attuazione verrà definita dal R.U.
Pertanto il Comune, con il R.U., articolerà l’attuazione degli interventi riferiti a tali
previsioni sulla base delle reali effettive disponibilità (idriche ad uso potabile)
risultanti dalla programmazione d'ambito di competenza dell'ATO n.6 Ombrone,
contenente le dotazioni idriche ed i tempi di attuazione degli interventi per la
fornitura di acqua potabile a fini residenziali e turistici.
In sede di R.U. deve essere acquisita la certificazione del gestore dei servizi in merito
all’adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle
acque reflue per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche che
prevedano funzioni maggiormente idroesigenti.
A – Le acque superficiali
Non sono previsti nel territorio comunale interventi idraulici tali da modificare il
corso naturale dei principali fiumi e dei loro affluenti più importanti, in quanto tutti i
centri abitati o le case sparse si trovano a debita distanza dagli stessi in zone non di
pericolo.
Non sono ugualmente previste importanti derivazioni d’acqua dai corsi d’acqua
principali (Fiume Merse e Cecina) o dai loro affluenti più importanti.
L’idrografia del comprensorio comunale è caratterizzata da corsi perfettamente
naturali e per nulla alterati, per lo meno da un punto di vista idraulico e di
conformazione
fisica,
per
cui
non
risulta
necessaria
alcuna
opera
di
rinaturalizzazione. Il P.S. recepisce comunque tutti i progetti e le previsioni di
intervento ai fini della bonifica delle aree fluviali (F.Merse in particolar modo)
interessate da inquinamento di natura chimica legato all’azione delle acque delle
miniere attive fino a tempi recenti.
23
B – Le acque sotterranee e la gestione della risorsa idrica
Ai fini della gestione della risorsa idrica e della tutela delle aree più sensibili sono
state individuate delle aree da tutelare e per le quali è prevista una particolare
normativa.
L’approvvigionamento idrico del comune di Montieri è infatti legato unicamente alle
acque sotterranee, in particolar modo alle acque di sorgente e queste ultime sono
ubicate un po’ ovunque sul territorio anche se più frequenti nel settore centrosettentrionale.
In particolare per tutte le sorgenti pubbliche si riporta quanto previsto dalla vigente
normativa: la distanza dalle sorgenti e dalle opere di captazione in genere dovrà
infatti seguire scrupolosamente quanto previsto dalla direttiva CEE e dal relativo
D.P.R. 236/88 ripresa dal Decr.Lgs. 152/99 riferita alle acque per il consumo umano,
tale normativa indica anche i seguenti tipi di attività che non possono essere effettuate
all’interno delle varie fasce di sicurezza:
1) Fra queste la ZONA DI TUTELA ASSOLUTA avente dieci metri di raggio
rispetto al punto di captazione, dovrà contenere esclusivamente le opere di captazione
o di presa e le infrastrutture di servizio, ovviamente dovrà essere protetta con idonea
recinzione che tuteli la zona e garantisca il divieto di accesso ad animali e persone
non autorizzate.
2) La ZONA DI RISPETTO ha una forma circolare di 200 m di raggio, e sono vietati
al suo interno l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle
seguenti attività:
- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui,
fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo concimi organici, fertilizzanti o pesticidi;
24
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano;
- pozzi perdenti;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze
radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.
3) Relativamente alla ZONA DI PROTEZIONE, questa dovrà essere definita dalla
Regione, ente che disciplinerà anche le attività ricadenti all'interno della stessa (art. 7
del D.Lgs. 152/99). In attesa di una più precisa normativa in materia viene assunta dal
P.S. come zona di protezione delle opere di captazione pubbliche quella che
corrisponde all'area di alimentazione delle sorgenti stesse. In particolare vengono
individuate alcune aree: le Cornate di Gerfalco ed il Poggio di Montieri ed inoltre
l’area di affioramento della coltre detritica per quel che riguarda le sorgenti di detrito
(vedi tav. 6 del Quadro Conoscitivo “Carta delle risorse idriche e della
vulnerabilità”). Relativamente alle attività che non possono esservi effettuate,
valgono le stesse limitazioni riguardanti la zona di rispetto, fatto salvo il pascolo di
bestiame.
25
Relativamente allo smaltimento reflui, è vietata la dispersione dei reflui degli
scarichi per sub-irrigazione o la concimazione tramite fertirrigazione in aree di
dissesto attivo o passato (aree attualmente soggette a movimento di versante ed aree
interessate da depositi di frana quiescente, vedi tav. 2* del Quadro conoscitivo "Carta
geomorfologica"), in quanto la presenza di acqua nel sottosuolo potrebbe costituire
un fattore scatenante o accelerante dei fenomeni suddetti, ma anche nelle aree
interessate da attività estrattive passate (vedi ancora tav. 2* del Quadro conoscitivo),
purchè prima non siano state sottoposte ad un adeguato ripristino ambientale, in
quanto zone in cui la eventuale falda presente è particolarmente vulnerabile.
Inoltre, nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale
(come gli estesi corpi detritici "dt" o i depositi alluvioni terrazzati "at"), quindi con
alta vulnerabilità, sarà possibile realizzare la dispersione dei reflui per sub-irrigazione
o la concimazione dei terreni tramite fertirrigazione, solamente previo adeguato
studio idrogeologico di dettaglio da parte di professionista abilitato che, prendendo
atto della profondità massima della falda più superficiale, delle caratteristiche
sedimentologiche del materiale di copertura, delle pendenze dei versanti e delle
opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri punti di approvvigionamento idrico,
possa escludere ogni possibilità di inquinamento degli acquiferi, ciò anche, per motivi
di cautela, mantenendo distanze superiori a quelle minime previste per legge (Del.
Com. Int. 1977 che prevede, per lo meno per le fosse Imhoff e per le trincee di subirrigazione, distanze minime, rispettivamente di 10 e 30 m dai pozzi).
Per la realizzazione di nuovi pozzi si richiamano gli adempimenti di legge previsti,
fra cui la presentazione dei risultati dell’indagine geologica sia al Comune di
Montieri per il rilascio della necessaria autorizzazione, sia alla Provincia di Grosseto
per il rilascio della concessione allo sfruttamento delle acque dato che queste, con la
L.36/94, sono state dichiarate tutte di pubblica utilità. Dovrà essere eseguita
un’analisi chimica e batteriologica delle acque al fine di poter valutarne l’uso e
consegnata, insieme al progetto e alla relazione geologica, al Comune che avrà la
26
possibilità di dichiararne o meno anche il pubblico utilizzo. Dovrà essere indicata la
profondità della falda di emungimento e, se superiore ai 30 m, dovrà essere
comunicata la stratigrafia al Servizio Geologico di Stato ai sensi della vigente
normativa. La distanza dai pozzi esistenti dovrà essere tale da consentire la non
interferenza nella quota di falda. In nessun caso dovrà essere superato il raggio di
influenza tra pozzi vicini. Non possono essere scavati pozzi interferenti direttamente
o indirettamente con sorgenti esistenti anche se non cartografate. Qualora si
intercettino anche falde profonde, è necessario che vengano isolate da quelle
superficiali (ad esempio cementando il pozzo all'altezza di queste ultime) in modo da
impedire il possibile inquinamento delle prime.
Il tutto sarà oggetto di apposito Regolamento comunale (vedi scheda 5 del P.T.C.) da
definirsi con il R.U.
Si fa notare infine che da semplici calcoli effettuati sui bilanci idrici dell’acquedotto
comunale, passato al gestore unico (Acquedotto del Fiora) solo in tempi recenti,
risultava un’erogazione di circa 500 lt/giorno per abitante, quando il consumo medio
effettivo è di 200-250 lt/giorno che è poi il valore del consumo medio europeo, per
cui se ne ricava una perdita sulla rete del 50% ed oltre, valore inaccettabile anche
considerando le perdite fisiologiche di un sistema; ciò è legato al fatto che la rete
idrica ha quasi 80 anni ed ha subito pochi rifacimenti. Per cui considerando ciò, più
che la ricerca di nuovi fonti di approvvigionamento, sarebbe utile investire nel
rammodernamento della rete e nel recupero delle perdite, anche se tale indirizzo
sarebbe da concordare con il gestore della risorsa idrica.
Inoltre nel caso sia di edifici nuovi sia di ristrutturazioni che comportano incrementi
volumetrici, si rende opportuna la realizzazione di una rete doppia di scarico delle
acque: mentre le acque reflue (acque scure) dovranno essere smaltite nei modi
previsti dalla legge, le acque chiare, cioè quelle provenienti dalla raccolta delle acque
piovane dai tetti e convogliate in grondaia dovranno essere raccolte in appositi
serbatoi interrati e potranno essere utilizzate per tutti gli scopi eccetto quelli idro27
potabili (ad es. annaffiamento giardini e orti) riducendo così il consumo dell’acqua di
rete. In alternativa possono essere previste anche altre forme di accumulo.
Sempre relativamente all’utilizzo della risorsa idrica, si fa propria una nota
dell’A.T.O. 6 Ombrone che, partendo dalla considerazione che circa il 50% del
consumo domestico di acqua potabile è assorbito dagli scarichi dei w.c., invita i
singoli comuni a dotarsi al livello di Strumento Urbanistico di norme che impongano,
per lo meno a livello di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, l’utilizzo di cassette di
scarico per w.c. a doppio effetto (a due pulsanti) che permettano di scegliere di
effettuare uno scarico completo oppure parziale di acqua, a seconda delle necessità.
Tale meccanismo, oltreché ridurre lo sfruttamento della risorsa idrica, permetterebbe
un risparmio economico non indifferente per gli utilizzatori.
Tale nota sarà oggetto di apposito Regolamento comunale (vedi scheda 5 del P.T.C.)
da definirsi con il R.U.
In riferimento alla sorgente denominata “Lago” situata a circa 2 Km in direzione
nord-ovest dall’abitato di Montieri (e attualmente captata per uso acquedottistico) si
rende opportuna la realizzazione di specifici interventi riguardanti l’area depressa
immediatamente a monte di detta sorgente, che per alcuni mesi all’anno si trasforma
in un invaso naturale a carattere temporaneo. In particolare si potrà prevedere
l’approfondimento mediante operazioni di scavo al fine di aumentare il volume di
invaso, ed in seguito procedere ad opportune opere di impermeabilizzazione del
fondo del bacino così formatosi. Tali interventi potranno avere lo scopo di stoccare
un quantitativo d’acqua significativamente maggiore di quello attuale, in modo da
sfruttare tale riserva in caso di emergenza nei periodi più siccitosi.
Ogni tipo di intervento dovrà comunque essere subordinato ad uno studio di dettaglio
che metta in luce le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche dell’area
in esame, questo per stabilire e verificare le effettive relazioni tra l’invaso e la
sorgente, arrivando infine ad una valutazione sull’effettiva fattibilità dell’intervento.
28
ART 6 – TUTELA DEL SUOLO: TERRRENI GEOLOGICAMENTE INIDONEI,
INSTABILI E SOGGETTI A DISSESTI
Innanzitutto si premette, come riportato anche nella relazione geologica, che la “Carta
geologica (tavola 3 del Quadro Conoscitivo) è stata realizzata prendendo in
considerazione sia dati bibliografici (Foglio n.119 e 120 in scala 1:100.000 della
Carta geologica d'Italia, Carta geologica dell'alta Val di Cecina alla scala 1:25.000
redatta dalle Università di Pisa e Siena e Carta geologica dell’area di Boccheggiano
alla scala 1:10.000 redatta dall’Università di Siena) sia ovviamente dei rilievi di
campagna effettuati sul posto.
Alcuni dei dati bibliografici citati (Carta geologica dell'alta Val di Cecina e Carta
geologica dell’area di Boccheggiano) hanno utilizzato le stratigrafie ricavate dai
sondaggi profondi effettuati sia dall’ENEL per le ricerche geotermiche (Area di
Travale), sia dalle società minerarie per la ricerca di giacimenti di solfuri metallici
(Area di Boccheggiano-Campiano), per cui anche le sequenze stratigrafiche da noi
riportate nella tavola delle sezioni geologiche derivano da tali dati.
Nella tavola 2* del Quadro conoscitivo "Carta geomorfologica" vengono delimitate
le aree di dissesto attivo (aree attualmente soggette a movimento di versante); in tali
aree (indicate con classe 4 nella tav.19 del Quadro Propositivo “Carta della
Pericolosità geologica”) sono vietate nuove realizzazioni ed ampliamenti a meno che
tali interventi non implichino prima un adeguato ripristino ambientale o
miglioramenti delle caratteristiche geomorfologiche e/o geotecniche delle aree
interessate, tali da far abbassare il livello di pericolosità a classi inferiori.
Viene confermata la norma, già espressa precedentemente, che vieta le attività di
dispersione dei reflui per sub-irrigazione e di concimazione dei terreni tramite
fertirrigazione nelle suddette aree di dissesto attivo, in quanto la presenza di acqua
29
nel sottosuolo potrebbe costituire un fattore scatenante o accelerante dei fenomeni
suddetti.
Comunque gli insediamenti esistenti ricadono in aree che non possiedono queste
caratteristiche; ulteriori verifiche verranno effettuate in sede di R.U.
Nelle aree individuate nella tav.19 del Quadro Propositivo “Carta della Pericolosità
geologica” come appartenenti a classe 3, in seguito a motivi geologici e morfologici
che sono tali da far ritenere che si trovino al limite dell'equilibrio statico, possono
essere realizzati interventi a condizione che l’aumento di carico sia adeguatamente
giustificato da verifiche di stabilità affidabili, così come le eventuali modificazioni
più o meno consistenti del profilo del versante siano giustificate e compatibili con la
rete idrografica esistente e siano ricostruiti, o modificati, i lineamenti di drenaggio
superficiale per conferire alle aree in utilizzo la necessaria funzionalità a lungo
termine, tutti fattori scatenanti di eventuali instabilità non attualmente presenti o
presenti allo stato quiescente. Per tali interventi si prevede perciò un’adeguata
indagine geologico-geotecnica corredata anche da adeguate prove in sito e di
laboratorio, sondaggi, nonché analisi della regimazione delle acque superficiali, al
fine di verificare la fattibilità dell’intervento in relazione all’area in cui viene
realizzato prevedendo le necessarie indagini come da D.M. 11/03/88.
Inoltre, come previsto anche dal P.T.C. (art 14 comma 6), tali studi di dettaglio
dovranno essere eseguiti a livello di “area complessiva” e quanto sarà emerso dagli
stessi, in termini di bonifica e/o miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali
particolari, dovrà essere vincolante ai fini dell’esecuzione degli interventi previsti.
Nell’area centrale del comprensorio di Montieri sono state perimetrate alcune piccole
aree dall’Autorità di Bacino Toscana Costa con Piano di Assetto Idrogeologico
30
(P.A.I.). Analogamente, anche le norme di salvaguardia stabilite dall’Autorità di
Bacino suddetta, vengono fatte proprie dal P.S.
Tale Autorità di Bacino definisce e delimita, infatti, aree, “a pericolosità da frana
elevata” effettivamente instabili a causa di movimenti di versante, tali aree sono
attualmente regolamentate dalle norme di salvaguardia del Piano stesso redatto
dall’autorità di bacino.
La carta della Pericolosità geologica (Tav.19) ha fatto sue queste delimitazioni
indicando in classe 4 le aree “a pericolosità da frana elevata”.
ART 7 – AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO
Relativamente agli interventi da realizzare in prossimità di corsi d’acqua considerati a
potenziale rischio idraulico si fa riferimento alla normativa regionale vigente in
particolare alla D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94), confermandone le misure di
salvaguardia, ed al P.T.C.
Relativamente a questa normativa, ai fini della programmazione urbanistica vengono
definiti:
ambito A1 (compreso nell’ambito A del P.T.C.), definito di assoluta protezione
del corso d'acqua, che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua
classificati come a potenziale rischio idraulico, nonchè alle aree comprese nelle due
fasce della larghezza di metri 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal
piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda. In questo ambito non si
dovranno prevedere interventi edilizi o che comunque ostacolino il corso delle acque
anche in caso di esondazione. Sono fatte salve le opere idrauliche o di
attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e
restituzione delle acque, nonchè gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza
31
avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che per queste ultime si attuino le
precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura
dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento
dell'accessibilità al corso d'acqua.
ambito A2 (compreso nell’ambito A del P.T.C.), definito di tutela del corso
d'acqua e di possibile inondazione, riferito ai corsi d'acqua che hanno tratti
significativi, ai fini idraulici, con larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi
esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda, che corrisponde alle
due fasce immediatamente esterne all'ambito "A1" di larghezza pari alla larghezza del
corso d'acqua definita come sopra, per un massimo di ml. 150. Per questo ambito il
P.S. assume le disposizioni di cui all’art.15, comma 8, del P.T.C.
Questo ambito non è stato riportato nella tavola n. 17 del Quadro Propositivo “Carta
del Rischio Idraulico”, in quanto, per motivi
inerenti la scala della cartografia
prodotta, non è stato possibile rappresentare adeguatamente tali delimitazioni. Si
rinvia a precisazioni che verranno esplicitate nel R.U..
ambito B (corrispondente all’ambito AA del P.T.C.), comprendente le aree
potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua classificati come a
potenziale rischio idraulico, e per i quali si rende necessaria una verifica
dell'adeguato dimensionamento della sezione fluviale alle portate di massima piena
previste ed eventuali interventi di regimazione idraulica, in fase di progetto esecutivo,
tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti e a prevenire il rischio per
quelli futuri posizionandoli al di fuori delle aree a rischio. Ciò permetterà di
rimuovere il rischio segnalato in questa fase di studio.
Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota
posta a due metri sopra quella del piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio
32
di sponda. Il limite esterno dell'ambito è determinato dai punti di incontro delle
perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come
sopra individuata e non può avere un'ampiezza superiore a 300 m, misurata
ovviamente a partire dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda, se non si
raggiunge una differenza di quota di 2 m tra il ciglio e la parte esterna al corso
d'acqua.
I corsi d’acqua in questione sono indicati nella tavola n. 17 del Quadro Propositivo
“Carta del Rischio Idraulico”, ed anche i relativi ambiti suddetti; in realtà ad
esclusione del Fiume Merse e del Fiume Cecina, gli altri corsi d’acqua non
presentano, sia per lunghezza che per sezione e portate, delle caratteristiche tali da
farli considerare particolarmente pericolosi da un punto di vista idraulico.
Comunque, osservando la Carta della Pericolosità idraulica, si può notare che i centri
abitati e la quasi totalità degli edifici presenti sul territorio sono posti al di fuori degli
ambiti indicati.
Per quel che riguarda il Fiume Cecina ed il Torrente Pavone (vedi tav. 17 e 18 del
Quadro Propositivo: Carta del Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica), ad
ulteriore conferma di ciò alcuni loro tratti sono stati perimetrati come aree a
pericolosità idraulica elevata dall’Autorità di Bacino Toscana Costa nel suo Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per cui per questa, valgono inoltre le misure di
salvaguardia previste dallo stesso.
Per quel che riguarda invece il Fiume Merse (vedi ancora tav. 17 e 18 del Quadro
Propositivo Carta del Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica), l’Autorità di
Bacino del Fiume Ombrone nel suo Piano straordinario ai sensi del D.L. 180/98
(Decreto “Sarno”), convertito con L 267/98 come modificato dalla L 226/99, ed in
particolare come previsto dalla Del. G. R. 1212/99, ha individuato per alcuni tratti del
33
suo corso delle aree soggette ad inondazione che attualmente non sono dotate di
opere di difesa idraulica. Tali aree non sono state riconfermate dal Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) di tale Autorità di Bacino, ma se ne è tenuto conto nella
stesura delle tav. 17 e 18 del Quadro Propositivo in relazione all’accertamento della
notizia storica, come desumibile dalla Carta del Rischio idraulico e della Pericolosità
idraulica.
Infine si ricorda ancora che l’art.78 della D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) prevede
per i nuovi interventi insediativi e relative opere infrastrutturali, accorgimenti atti a
ridurre l’impermeabilizzazione del suolo; ciò al fine di non far diminuire i tempi di
corrivazione dei bacini imbriferi, riducendo così il rischio di piene, e per favorire
l’infiltrazione delle acque e la ricarica delle falde sotterranee.
Inoltre la stessa normativa impone, relativamente alla realizzazione di nuovi edifici, il
mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie
fondiaria e, come indicato anche dalle norme del P.T.C. (art.12, comma 5), nel caso
di nuovi interventi, saranno da privilegiare soluzioni tali da permettere l’infiltrazione
estesa delle acque piovane ai fini della ricarica delle falde sotterranee. Dovrà, inoltre,
essere evitato il convogliamento di acque piovane in fognatura o corsi d’acqua
quando sia possibile dirigerle in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si
determinino danni dovuti a ristagno (eventuali deroghe saranno consentite solo per
motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale).
ART. 8 – GIACIMENTI ED AREE DI ESCAVAZIONE
All'interno del comprensorio di Montieri esistono alcune zone già indicate nella Carta
Geomorfologica (tavola 2* del Quadro conoscitivo), che sono state interessate in
passato da attività estrattive e non inserite nel vigente P.R.A.E., sia per quel che
riguarda i materiali di prima categoria (miniere) che di seconda categoria (cave)
secondo il R.D. 1443/27.
34
Le aree di cava, ormai non più attive da almeno 30 anni, sono dieci. Una parte di
queste sono poste nel settore nord-ovest: quattro alla base del versante sudoccidentale delle Cornate di Gerfalco (Cornata Alta, Cornata Bassa, Romano Nord,
Romano Sud) e due presso Poggio Mutti (Poggio Mutti Nord e Poggio Mutti Sud). Si
tratta prevalentemente di cave che estraevano il calcare da taglio, ad eccezione delle
due denominate “Romano” che hanno coltivavano il detrito di falda del massiccio
calcareo delle Cornate.
Un altro gruppo di tre cave abbandonate per la coltivazione del Calcare Massiccio o
dei Diaspri sono ubicate invece nel settore nord-est del territorio comunale: due
presso Poggio Ripi (Poggio Ripi e Campo Nuovo-La Selva), l’altra non lontana
dall’abitato di Travale (cava Il Poggetto).
Esiste poi un’altra area situata poco distante dal paese di Gerfalco, circa 300 m in
direzione nord ovest, sulla propaggine sud orientale delle Cornate, che in passato era
interessata dall’attività estrattiva della pietra calcarea (cava Gerfalco).
Alcune di queste cave hanno delle dimensioni non indifferenti e presentano pareti
subverticali alte anche più di 10 metri, e in alcune di esse (come le Cave Romano)
sono presenti infrastrutture e fabbricati utilizzati un tempo per la coltivazione, ormai
abbandonati.
Solo due di queste aree estrattive dismesse, Poggio Mutti Nord e Poggio Mutti Sud,
per dimensioni, posizione e stato di rivegetazione, mostrano un impatto ambientale
praticamente nullo. Per quella denominata Campo Nuovo-La Selva il Comune ha
approvato una variante urbanistica per il ripristino e recupero ambientale
con
deliberazione di C.C. n°13 del 29.03.2004. Infatti per tale cava, come anche per
quella denominata “Il Poggetto” obiettivo del P.S. è il ripristino, in quanto si tratta di
detrattori ambientali, per i quali sono state previste le modalità di intervento di
35
seguito descritte: come esplicitato nella Del. C.R. 200/95, è possibile riaprire
un’attività estrattiva temporanea (tre anni) finalizzata all’esecuzione del ripristino
ambientale, con la possibilità, al tempo stesso, di coltivare e commercializzare una
percentuale del prodotto non superiore al 30%. La metodologia di coltivazione e di
recupero ambientale e paesaggistico dovrà essere adeguatamente studiata nel progetto
esecutivo da presentare alla conferenza dei servizi di cui alla L.R.78/98, risultare
conforme alla variante urbanistica, laddove redatta, ai sensi della sopra citata delibera
di C.R., e facendo ulteriore riferimento ai criteri e agli indirizzi indicati nel P.T.C. .
Le cave Cornata Alta, Cornata Bassa, Romano Nord, Romano Sud e Gerfalco, che
sono ubicate all’interno della Riserva interprovinciale Cornate-Fosini, sono
disciplinate dal Regolamento emanato dalla Provincia per le riserve naturali, ai sensi
della L.R. 49/95 e successive modifiche e integrazioni.
In fase di redazione del R.U. saranno fornite schede di dettaglio di ogni singola area
di cava abbandonata con le specifiche proposte di recupero (ad esclusione di quelle
presenti nella Riserva Naturale “Cornate-Fosini”). Comunque fin d’ora si può
precisare che per le cave oggetto di ripristino ambientale il recupero finale è di tipo
forestale, cioè verranno fatte ricrescere le specie arboree autoctone che sono presenti
nelle aree circostanti così come previsto dalla scheda 6 del P.T.C. e secondo l’elenco
delle specie arboree ed arbustive in calce alle presenti norme (allegato 1).
Più recentemente per la cava di Poggio Ripi è stato proposto dal Comune
l’inserimento nella Carta delle Risorse e dei Giacimenti del P.R.A.E.R. (attualmente
in fase di formazione) in quanto già presente nel Quadro Conoscitivo Provinciale –
Schedario delle Aree Estrattive Settore 1, Annesso 1 (con il codice 1DT – Poggio
Ripi).
L’entrata in vigore del P.A.E.R.P., previsto dalla L.R. 78/98 e successive modifiche
ed integrazioni, in attuazione del P.R.A.E.R., comporterà il recepimento automatico
36
delle previsioni del Piano Provinciale stesso nel quadro conoscitivo del Piano
Strutturale, nel rispetto delle invarianti in esso definite, con successivo adeguamento
del Regolamento Urbanistico tramite definizione puntuale delle effettive aree
estrattive.
Per quel che riguarda le aree interessate in passato da attività mineraria, esistono
numerosi siti per l’estrazione mineraria, prevalentemente per la pirite (minerale di
ferro e zolfo per la sola estrazione dello zolfo) ed altri solfuri misti come Calcopirite
(minerale del rame), blenda (minerale dello zinco) e galena (minerale del piombo).
L’attività mineraria ha interessato infatti la parte centrale (Montieri) e soprattutto
quella meridionale (Boccheggiano e Campiano) del comprensorio comunale fin da
tempi molto antichi ed ha continuato fino a pochi anni fa.
I resti di questa attività sono presenti un po’ su tutto il territorio e soprattutto nel
sottosuolo: pozzi, gallerie, e discariche (queste ultime indicate con “ds” nella carta
geologica, tavola n. 3 del Quadro conoscitivo), ma anche infrastrutture talvolta di
dimensioni non indifferenti, basti pensare alla miniera di Campiano, attiva fino a
circa una decina di anni fa.
Grazie a queste particolarità per tali siti si rende adatta la previsione di un recupero
ambientale e di testimonianza storico-culturale tale da trasformare tutta l’area in un
parco minerario.
In realtà tutto ciò è già da tempo un obiettivo dell’Amministrazione Comunale, che
ha già realizzato degli studi appropriati, infatti l’ubicazione di tali aree minerarie e
delle relative strutture è stata accuratamente definita nello studio di fattibilità per la
“individuazione, il recupero e la valorizzazione di aree e compendi immobiliari
utilizzati nelle passate attività estrattive, al fine della creazione di un parco minerario”
redatto dall’Amm.ne Comunale.
37
Il P.S. assume la previsione del Parco Minerario da sviluppare in coerenza con il
collaudo e la conseguente certificazione a seguito dell’avvenuta bonifica.
Il R.U. svilupperà e definirà i seguenti criteri fondamentali del suddetto piano di
settore:
• Le nuove destinazioni d’uso potranno essere assegnate dopo il collaudo a seguito
della bonifica;
• gli interventi di ricostruzione sono da intendere come “fedele ricostruzione”
insediativa e tipologica del borgo minerario preesistente, gli interventi di
ristrutturazioni dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri originari e
peculiari delle strutture oggetto di intervento, secondo quanto prescritto dall’art.26
delle presenti norme;
• le attività consentite all’interno del polo sono di tipo didattico-museale e di tipo
ricettivo funzionali al Parco Minerario; la ricettività potrà essere effettuata solo
quando saranno funzionanti gli spazi ad uso didattico-museale;
la ricettività sarà di tipo alberghiero, escludendo la destinazione residenziale.
Sempre relativamente alle aree minerarie, va ricordato che molte delle aree
interessate da attività di estrazione mineraria, sono state incluse fra i siti per i quali è
prevista la bonifica secondo il piano regionale di gestione dei rifiuti – terzo stralcio
relativo alla bonifica delle aree inquinate (adottato con D.G.R. 166/99 ai sensi
dell’art. 9 della L.R. 25/98).
In particolare sono presenti nel comprensorio comunale 3 siti per i quali è prevista
una bonifica entro breve termine, tutti in prossimità della frazione di Boccheggiano:
- Cantiere di Ribudelli (discarica)
- Cantiere di Ribudelli (depuratore)
- Bacino sterili di Gabellino
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Sono inoltre previsti 6 siti per i quali è prevista una bonifica entro medio termine,
anch’essi presso la frazione di Boccheggiano:
- Miniera di Molignoni
- Miniera di Botroni
- Miniera di Baciolo
- Miniera di Ballarino
- Miniera di Bagnolo
- Impianto Laveria di Rigagnolo
Infine è presente un unico sito per cui si pone la necessità del ripristino ambientale, si
tratta di Casetta Cheleschi.
Considerato che la Provincia sta redigendo il Piano Provinciale delle Bonifiche
(PPB), le localizzazioni previste nel suddetto Piano saranno recepite automaticamente
nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, nel rispetto delle invarianti strutturali
contenute nel P.S. stesso, con conseguente adeguamento del R.U.
39
TITOLO III
RISORSE ESSENZIALI
ART. 9 – SISTEMI ED UNITA’ MORFOLOGICHE TERRITORIALI
Il Piano territoriale di coordinamento -i cui contenuti si riferiscono al Piano di
indirizzo territoriale regionale - individua quattro livelli di articolazione del
territorio:
-
Ambito Morfologico Territoriale (A.M.T.) corrispondente alle categorie
orografiche e geologiche;
-
Sistema Morfologico Territoriale (Si.M.T.) corrispondente ai caratteri generali di
ordine morfogenetico;
-
Unità Morfologica Territoriale (U.M.T.) corrispondente ai principali caratteri
identitari del soprassuolo;
- Settore Morfologico Territoriale (S.M.T.) corrispondente alle declinazioni locali
della tipologia morfologica.
Il territorio comunale di Montieri fa parte dell’ambito morfologico territoriale dei
rilievi dell’Antiappennino (R), ricade interamente nel sistema morfologico territoriale
R1 Colline Metallifere, che si articola nelle seguenti unità morfologiche territoriali:
R1.2 Poggi di Montieri e del Frassine,
R1.3 Poggi di Boccheggiano.
Riepilogando:
AMBITO
MORFOLOGICO
TERRITORIALE
Rilievi dell’Antiappennino
(R)
SISTEMA
MORFOLOGICO
TERRITORIALE
UNITA’
MORFOLOGICA
TERRITORIALE
Colline Metallifere (R1)
I Poggi di Montieri e del Frassine ()
(R1.2)
I Poggi di Boccheggiano (R1.3)
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Si confermano le unità morfologiche territoriali del PTC, individuando nell'ambito
dell'u.m.t. R1.2 “I Poggi di Montieri e del Frassine” un'area denominata Il Pavone
avente caratteri identitari del soprassuolo a sé stanti.
Quanto sopra esposto è rappresentato nella tavola n.21 del quadro propositivo
intitolata “Sistema morfologico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale”.
ART.10 – VIABILITA’ STORICA (ANTICHI TRACCIATI ESISTENTI) ED
EMERGENZE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
A) Viabilità storica – Anche in accordo con quanto precisato dal P.T.C., le tracce
esistenti della viabilità storica –di cui alla tavola 13 del quadro conoscitivodevono essere conservate e mantenute.
Il R.U. specificherà eventuali trasformazioni dei tracciati storici e diversificherà i
livelli di tutela (invarianza) in base all’articolazione della suddetta tavola 13.
Nel caso di presentazione di PAPMAA che includano porzioni di tracciati di
validità storica, si dovrà prevedere il recupero in via prioritaria di detti tracciati.
B) Emergenze di interesse storico-culturale – in accordo anche con quanto sancito
dal P.T.C., il P.S. ha integrato l’elenco delle emergenze redatto dall’Amm.ne
Provinciale con ulteriori beni ritenuti di interesse storico-culturale, menzionati e
disciplinati nel corso della trattazione riferita alle singole unità morfologiche
territoriali ed evidenziati nella tav.8a bis/8b bis/8c bis intitolata “Vincolo
paesaggistico ed emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico”.
Sono state recepite dal presente P.S. le emergenze vincolate dal Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 e
della legge 6 luglio 2002, n.137” e s.m.i., riportate anch’esse nella suddetta tav.8a
bis/8b bis/8c bis e nella tav. 16 “I centri abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e
Travale nelle carte del Catasto Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”
ed elencate nel seguente “gruppo A”:
GRUPPO “A”
1) Chiesa dei Santi Michele e Paolo a Montieri;
41
2) Chiesa di San Giacomo Apostolo a Montieri;
3) Chiesa di San Francesco a Montieri;
4) Torre civica a Montieri;
5) Palazzo del Comune;
6) Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Boccheggiano;
7) Chiesa di San Sebastiano a Boccheggiano;
8) Cinta muraria di Boccheggiano;
9) Ex cinema e poste di Boccheggiano;
10)
Cinta muraria di Gerfalco;
11)
Oratorio della Misericordia a Gerfalco;
12)
Chiesa di San Biagio a Gerfalco;
13)
Chiesa di Sant’Agostino a Gerfalco;
14)
Chiesa dei Sant’Antonio da Padova a Travale;
15)
Chiesa dei Santi Michele e Silvestro a Travale;
16)
Chiesa della Compagnia a Travale;
17)
Porta Senese a Travale;
18)
Torre di Travale;
19)
Cappella di San Daniele a Mignone;
20)
Resti del convento di San Niccolò in loc.Canonica.
• Gli interventi ammissibili per i beni suddetti dovranno essere coerenti con le
finalità della legge e dovranno seguire tutte le procedure autorizzative vigenti.
• Per i beni di cui ai n.14, n.19 ed al n.20 ricadenti nel territorio rurale, oltre alle
disposizioni inerenti ai beni vincolati di cui al punto precedente, il P.S. stabilisce
l’individuzione di un’area di rispetto al fine di una salvaguardia paesaggistica del
bene.
Il P.S. ha inoltre tutelato ai fini paesaggistici le seguenti emergenze di interesse
storico-culturale sparse nel territorio rurale e inserite dalla Soprintendenza Beni
42
Ambientali e Architettonici per le Provincie di Siena e Grosseto in “schede
catalografiche”, senza per il momento vincolarle:
GRUPPO “B”
 Podere Cupiano;
 Podere Auscelli;
 Chiesa di San Giovanni Battista (Brezzano);
 Cappella dell’Avveduta (Gerfalco);
 Chiesa della Madonna dei Castagni (Montieri).
Il P.S. ha inoltre tutelato ai fini paesaggistici le seguenti emergenze di interesse
storico-culturale sparse nel territorio rurale e “segnalate” dalla suddetta
Soprintendenza, che non le ha per il momento né schedate né vincolate:
GRUPPO “C”
 Mulini della Balestrina;
 Fattoria Belvedere;
 Podere Casiluca;
 Mulino del Rigagnolo;
 Podere Nuovo;
 Podere Monti;
 La Pieve;
 Podere i Gabbri;
 Mulino sul Cecina.
Il P.S. ha
infine individuato e quindi tutelato ai fini paesaggistici le seguenti
emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico sparse nel territorio rurale:
GRUPPO “D”
 Le grotte denominate “Buche di Poggio Mutti”;
 Il cunicolo minerario denominato “Buca delle Fate”;
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 l’emergenza paesaggistica sul torrente Pavone lungo il confine comunale
costituito dall’attraversamento pedonale da una sponda all’altra su un grande
tronco di albero;
 Le aree di interesse storico-documentale minerarie di Poggio Mutti, di Gerfalco, di
Montieri, delle Carbonaie, di Poggio Valle Buia, di Potenziano e di Baciolo.
 L’emergenza storico-culturale di Prugnoli;
 L’emergenza storico-culturale del mulino di Trogoli;
 L’emergenza storico-culturale del travaglio –testimonianza della tradizionale
pratica di allevamento dei bovini allo stato brado- in località Gabellino;
 I resti di un mulino nella zona di Mulignoni;
 I resti di un fortilizio del XIV sec. e il pozzo del Beato Giacomo;
 La torre longobarda in località Podere del Ciacchi;
 Le Roste;
 Fonte di acqua “ferrugginosa” in loc.Rigagnolo;
 Emergenza archeologica per presenza di tombe a “cumulo” e a “fossa” in
loc.Masson;
 Il fontanile in località Fontappialla;
 Una fonte nei pressi del centro abitato di Travale;
 Il fontanile in località Fonteverdi;
 Il fontanile Fontevecchia, storica fonte del paese di Boccheggiano, poco fuori dal
paese stesso;

L’ex lavatoio comunale, nei pressi della sopra citata Fontevecchia;
 I resti del Molino del Berino;
 La Fonte della Concia.
In particolare, a tutela delle emergenze di interesse storico-culturale sopra citate
presenti nel territorio rurale, si prescrive quanto segue:
a) Per i beni non utilizzati (ruderi) e comunque per i beni del patrimonio storicoartistico vincolati dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (ex l.1089/39), l’area di pertinenza,
sottoposta in ogni caso al D.lgs. 42/2004 e s.m.i., laddove non fosse stata definita
44
con il provvedimento istitutivo del bene di interesse storico-artistico, si deve
attestare su confini o segni territoriali significativi (naturali e non) tenendo conto
della struttura morfologica del contesto per la visibilità ed il godimento del bene
stesso.
Sono ammessi gli interventi aventi come unico scopo la conservazione (senza alcuna
alterazione) delle caratteristiche peculiari dell’immobile e del contesto nel quale è
inserito. Dovranno essere mantenuti i caratteri tradizionali del luogo attraverso
l’utilizzo di elementi e finiture appropriate in sostituzione di elementi impropri e di
materiali inadeguati.
Il R.U. potrà stabilire gli usi compatibili.
Sarà il R.U. a definire l’esatta estensione di tale fascia di rispetto (area di pertinenza)
per i beni di cui al presente punto.
b) Per i beni utilizzati e/o utilizzabili di interesse documentale vige il regime del
D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Nella fattispecie i beni oggetto del presente punto sono:
- i beni antecedenti al 1915;
- i beni individuati dal P.S.;
- i beni “segnalati” dalla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici per le
Provincie di Siena e Grosseto, ma ad oggi non vincolati.
L’area di pertinenza si deve attestare su confini o segni territoriali significativi
(naturali e non) tenendo conto della struttura morfologica correlata al bene e del
contesto per la visibilità ed il godimento del bene stesso.
L’intervento deve garantire nel territorio rurale un’integrazione morfologica,
tipologica e insediativa con il bene esistente.
Dovranno essere mantenuti i caratteri tradizionali del luogo attraverso l’utilizzo di
elementi e finiture appropriate in sostituzione di elementi impropri e di materiali
inadeguati.
Sarà il R.U. a definire l’esatta estensione di tale fascia di rispetto (area di pertinenza)
per i beni di cui al presente punto.
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Il P.S., in attesa dell’adozione del R.U. nel quale verrà individuata la fascia di rispetto
(area di pertinenza), stabilisce le seguenti misure di salvaguardia:
- non è ammessa nuova edificazione;
- la ristrutturazione edilizia non potrà comportare aumento del sedime;
- i movimenti terra ammissibili saranno quelli necessari unicamente per fini
agricoli e per reti tecnologiche.
Nelle aree di interesse storico-documentale minerarie (lett.m art.142 D.lgs. 42/2004 e
s.m.i.) che non presentano emergenze visibili, il R.U., in caso di interventi di
trasformazione, definirà le relative procedure inerenti le modalità di comunicazione
alle autorità competenti.
ART.10 bis – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI VALORE STORICOAMBIENTALE-CULTURALE
Il R.U. dovrà effettuare un’indagine conoscitiva attraverso specifici elenchi sul
patrimonio edilizio esistente ante 1940 in zona extraurbana ed urbana al fine di
individuare i valori storici, architettonici e ambientali da tutelare e valorizzare
attraverso categorie di intervento appropriate ai valori riscontrati e alle invarianti
strutturali riconosciute dal P.S.
Fino alla redazione in sede di R.U. dei suddetti elenchi, sul patrimonio edilizio ante
1940 è consentita la ristrutturazione edilizia limitatamente a quegli interventi che non
alterino i caratteri architettonici, decorativi e gli elementi che costituiscono arredo
urbano propri dell’edificio medesimo.
ART.11 – AREE FORESTALI
Comprendono le aree occupate da boschi così come definiti dalla L.R. 39/00 “Legge
forestale della Toscana” e s.m.i. ed individuati nella Tav.10a/10b/10c “Carta dell’uso
del suolo”.
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Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo
paesaggistico. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è regolata dalla L.R.
39/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle aree forestali sono vietati gli interventi di nuova edificazione e la realizzazione
di nuove infrastrutture, salvo l’apertura di viali e cesse parafuoco in caso di
comprovata necessità, nel rispetto degli strumenti sovraordinati e previa acquisizione
dei pareri ed autorizzazioni necessarie.
Le nuove infrastrutture sono consentite solo quando non sia possibile utilizzare,
ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti, nel qual caso le porzioni di bosco
utilizzate devono essere compensate in aree adiacenti, nel rispetto dei criteri
esplicitati nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e cioè:
- in tutti i casi di trasformazione del bosco, prevedere un rimboschimento mediante la
redazione di un Piano di Coltura e Conservazione;
- qualora si tratti di opere pubbliche, integrare il relativo progetto con la previsione
dettagliata degli interventi compensativi;
- nei rimboschimenti, privilegiare l'impianto di specie tipiche dei luoghi;
- nel caso che il soggetto obbligato sia proprietario di altri terreni disponibili,
localizzare il rimboschimento su questi ultimi in un ambito di sua scelta,
preferibilmente senza soluzione di continuità; in alternativa lo stesso soggetto può
sottoporre proposte equipollenti;
- ottenere l'impegno del soggetto obbligato ad assicurare per almeno 10 anni
l'attecchimento del nuovo impianto;
- qualora il disboscamento da compensare sia contenuto entro le 10 piante o i mq 250
c.a. di superficie forestale, ottenere il pagamento di un'indennità in alternativa al
rimboschimento; i relativi proventi saranno comunque reinvestiti in interventi
compensativi.
- dettare disciplina specifica e definire perimetri esatti per i rimboschimenti
compensativi inerenti le previsioni previgenti, qualora riconfermate o da definire con
una convenzione da allegare a un Piano di Coltura e Conservazione.
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Fatti salvi i termini legislativi vigenti, sarà privilegiata, nel caso di rimboschimenti
compensativi per superfici fino a 5 ettari, la localizzazione degli stessi entro gli
ambiti comunali nei quali il disboscamento è richiesto. Analogamente, per superfici
fino a 5 ettari, saranno favorite localizzazioni di rimboschimento in ambito limitrofo
(anche se esterno al perimetro comunale) alla zona interessata o, in alternativa, in
aree comunque comprese nel territorio provinciale.
Gli interventi all’interno delle aree forestali, volti alla tutela e al corretto uso del
bosco, sono disciplinati dalle norme di legge e regolamenti regionali e provinciali in
materia.
In particolare nei tagli di utilizzazione boschiva dovrà essere tutelata la biodiversità,
preservando dal taglio le specie minori eventualmente presenti.
Nell’obiettivo fondamentale della conservazione e valorizzazione del bosco e di una
migliore gestione della risorsa forestale, il PS prevede le seguenti azioni:
• miglioramento della viabilità forestale esistente con opere di minimo impatto
ambientale, finalizzate a migliorare la percorribilità dei tracciati, agevolare le
attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e spegnimento degli
incendi boschivi; gli interventi volti alla stabilizzazione del fondo stradale alla
canalizzazione delle acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere accessorie dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’ambiente circostante,
facendo attenzione a non alterare lo stato dei luoghi e garantendo la stabilità
delle opere nonché la regimazione delle acque.
 miglioramento dei castagneti da frutto mediante interventi finalizzati al recupero
di castagneti abbandonati o che necessitano di particolari interventi di
coltivazione. Da un punto di vista produttivo il recupero dei castagneti da frutto è
incentivato dove sono presenti varietà pregiate o per conservare cultivar che
rischiano di scomparire, ed è indicato nella zona dove i castagneti hanno una
valenza storica, paesaggistica o turistico-ricreativa.
La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno che pur
derivando dall’abbandono colturale del castagneto da frutto sono stati oggetto di
48
taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione forestale ha una
densità superiore a cinquecento fusti o polloni per ettaro è comunque soggetta ad
autorizzazione.
• naturalizzazione e miglioramento dei boschi di conifere : diradamenti per favorire
l’incremento e la qualità del legname ed interventi che favoriscano l’insediamento
o l’affermazione delle latifoglie autoctone
La gestione dei soprassuoli di conifere è correlata all’età dei popolamenti e dalle loro
condizioni vegetative e fitosanitarie. In quelli ancora giovani e mai diradati sono
necessari diradamenti per garantirne la stabilità, migliorare la produzione degli
assortimenti commerciabili e consentire il reinsediamento della rinnovazione
naturale. Per i popolamenti giunti a maturità, nel caso di utilizzazione di boschi
produttivi, dovrà essere favorita la rinnovazione di latifoglie autoctone ricorrendo alla
rinnovazione artificiale con conifere solo dove indispensabile. Nei boschi (come ad
esempio quelli localizzati in prossimità di Poggio Ritrovoli,) in cui le conifere, in
particolare abete bianco e douglasia, hanno assunto particolare valore storico e
paesaggistico, l’obiettivo è quello di indirizzare questi soprassuoli verso la
costituzione di boschi misti con latifoglie; gli interventi in questo caso saranno
diradamenti selettivi assimilabili ad un taglio di preparazione per consentire
l’ingresso e l’affermazione della rinnovazione di latifoglie mesofile spontanee e delle
conifere all’interno di questi soprassuoli di origine artificiale.
• conversione dei boschi cedui invecchiati all’alto fusto da realizzare in aree con
idonee caratteristiche edafiche ed eco-stazionali e/o per fini prevalentemente
paesaggistici e turistico-ricreativi.
• interventi volti a migliorare la stabilità e la biodiversità e a differenziare la
produzione dei boschi cedui per ottenere in futuro legname di pregio. In molti
boschi sono diffuse specie quali ciliegi, aceri, sorbi, che hanno scarso valore
come legna da ardere, mentre sono in grado di produrre legname pregiato.
Rilasciare queste piante sia come matricine isolate che in piccoli gruppi oltre a
consentire la futura produzione di fusti da lavoro, favorisce la naturale diffusione
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di queste specie con aumento della biodiversità e una maggiore stabilità
ecologica dato che la maggior parte di queste specie producono frutti appetiti
dalla fauna selvatica. Per poterli realizzare è quindi necessario presentare dei
progetti esecutivi che devono essere autorizzati dall’Ente competente;
•
Promozione di forme di associazionismo finalizzate al miglioramento e allo
sviluppo della filiera bosco e prodotti della selvicoltura.
Il R.U. individuerà le aree dove questi interventi sono necessari per migliorare la
produttività, la stabilità e la diversità biologica e ambientale delle aree forestali.
In sede di R.U. le previsioni specifiche dovranno essere sottoposte a verifiche di
sostenibilità anche sotto il profilo paesaggistico.
ART.12 – PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI
Il PS promuove la conservazione e la tutela delle piante camporili, delle alberature
segnaletiche e stradali significative, dei filari alberati e delle siepi. A tal fine i
PAPMAA dovranno contenere:
• la segnalazione di gruppi o piante isolate ed impegno alla loro conservazione;
• l’obbligo della manutenzione di siepi arboree e arbustive con operazioni colturali
che ne migliorino la funzionalità (potature, abbattimento di eventuali piante secche,
rinfoltimenti con specie autoctone).
Il R.U. individuerà le piante camporili e le formazioni lineari di particolare valore
paesaggistico disciplinando le azioni di tutela che dovranno essere poste in atto.
Individuerà, inoltre, le piante monumentali sulla scorta della legislazione vigente.
ART.13 – AREE AGRICOLE
Comprendono quelle aree occupate da seminativi, prati e pascoli permanenti, colture
legnose agrarie, individuate nella Tav. 10a/10b/10c “carta dell’uso del suolo”.
Le modalità di lavorazione dei terreni agrari sono quelle previste dal Regolamento
forestale. Ai fini della conservazione del suolo, devono essere mantenute efficienti le
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sistemazioni idrauliche agrarie esistenti ed è vietata l’eliminazione e la riduzione di
sistemazioni agrarie quali terrazzamenti e ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco,
prode salde.
Il PAPMAA, laddove interessi aree boscate, dovrà uniformarsi ai criteri ed agli
indirizzi contenuti nell’art.11 delle presenti norme.
Per l’esercizio e la limitazione del pascolo e per la manutenzione ed il miglioramento
delle superfici destinate alla pastorizia, dovranno essere osservate le disposizioni
regolamentari in materia.
Ai fini dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico nel rispetto delle risorse del
territorio vengono promosse azioni volte a salvaguardare il paesaggio agricolo e
ridurre il fenomeno dell’abbandono: incrementare la compatibilità delle pratiche
agricole con l’ecosistema, tutelando la fertilità del suolo, riducendo l’inquinamento
del suolo e dei corpi d’acqua; favorire le produzioni tipiche e di qualità che trovano
una sempre più ampia collocazione sul mercato; salvaguardare il patrimonio genetico
costituito da varietà vegetali e razze animali in via di estinzione.
Vengono quindi considerati rilevanti nel giudizio di PAPMAA o per la valutazione di
un intervento a supporto di attività integrative le azioni previste dal Piano di sviluppo
rurale ed in particolare:
•
miglioramento della viabilità poderale ed interpoderale esistente con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento dei tracciati esistenti.
Gli interventi volti alla stabilizzazione del fondo stradale, alla canalizzazione delle
acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie
dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’ambiente circostante, facendo attenzione
a non alterare lo stato dei luoghi e garantendo la stabilità delle opere nonché la
regimazione delle acque.
•
introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica o integrata
come definiti dal reg. CEE 2092/91 relativo ai metodi di produzione biologica dei
prodotti agricoli e della relativa normativa di attuazione, nonché del reg. CE
1804/99 sulle produzioni biologiche animali per l’agricoltura biologica o rispetto
51
degli specifici disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione
Toscana redatti sulla base dei principi generali per le produzioni agricole, per
l’allevamento di razze locali in via di estinzione, per la coltivazione di varietà
vegetali a rischio di estinzione, come da P.S.R..
La disciplina di ciascuna unità e sub-unità di paesaggio -di cui al Titolo IV, Capo II
delle presenti norme- contiene l’individuazione delle invarianti, gli obiettivi, le azioni
di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle attività produttive.
ART.14 – FAUNA SELVATICA
La fauna selvatica, migratoria e stanziale, costituisce una risorsa importante per il
Comune sia per quanto riguarda le specie protette che quelle di interesse venatorio.
In particolare viene tutelata la Zona di protezione lungo le rotte di migrazione
dell’avifauna (Z.P.M.) individuata dal Piano faunistico venatorio della Provincia e
perimetrata nella Tav. 11, all’interno della quale non sono ammesse trasformazioni
territoriali di tipo urbano, insediamenti residenziali, industriali o simili.
Vengono inoltre considerati rilevanti nel giudizio di PAPMAA o per la valutazione di
un intervento a supporto di attività integrative le azioni previste dal Piano faunistico
venatorio provinciale e dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) finalizzate
all’incremento della selvaggina nel territorio comunale ed in particolare:
• ripristino e manutenzione di aree aperte all’interno di superfici abbandonate
dall’agricoltura da un periodo inferiore a quindici anni;
• gestione dei terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche
(semina di colture a perdere, ricostituzione di siepi, realizzazione o ripristino di
stagni e laghetti);
• ripristino di stagni e laghetti all’interno di superfici forestali.
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ART.15 – RISORSE AGRO-AMBIENTALI
Il PS individua le risorse agro–ambientali, per le quali viene prevista una particolare
normativa di tutela e salvaguardia.
“Risorsa suolo”
Il Comune di Montieri è caratterizzato da un territorio interamente montano in cui
non sono presenti suoli di prima qualità con colture di particolare pregio, o che
possono presentare un’elevata potenzialità d’uso che, al contrario, è limitata dalle
caratteristiche climatiche e morfologiche della zona; sono invece particolarmente
importanti per la tutela del suolo ai fini idrogeologici le sistemazioni idraulico agrarie
che devono essere mantenute in efficienza; in particolare si prevede:
• il divieto di eliminazione e/o riduzione di sistemazioni agrarie quali terrazzamenti
e ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde ecc., fatti salvi interventi
di bonifica e sistemazione idraulica-agraria finalizzati al raggiungimento di più
elevati livelli di sicurezza statica dei versanti.
“Risorsa idrica”
Dal momento che nel territorio comunale di Montieri non sono presenti grandi
estensioni di terreni sottoposti a colture agrarie, che possano necessitare di ingenti
quantità di acqua, ma solamente pochi e piccoli appezzamenti, spesso isolati fra loro,
non sono necessari nuovi invasi come dimostrato dal bilancio idrico.
Il PS non prevede la realizzazione di invasi per scopi irrigui e potabili in quanto dalla
verifica effettuata sulle attuali dotazioni e sui fabbisogni futuri non emerge la
necessità di tale individuazione.
Il PS non individua ambiti territoriali soggetti a bonifica idraulica.
Infine, sempre per motivi di ridotta richiesta idrica a scopi agrari, non sono previsti
programmi di raccolta e riutilizzo delle acque reflue depurate.
“Superfici boscate”
La consistenza e la localizzazione delle superfici boschive, così come definite dalla
Legge Forestale, emergono dalla relazione nel quadro conoscitivo e dalla carta
dell’uso del suolo; i soprassuoli sono stati distinti secondo la tipologia forestale della
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Regione Toscana e per ogni tipologia presente sono riportate la superficie
complessiva, l’attuale forma di governo, il tipo di produzione e l’interesse
naturalistico di alcune formazioni, sono inoltre state indicate alcune proposte
selvicolturali per differenziare la produzione legnosa, accrescere il potenziale
produttivo, la stabilità ecologica ed aumentare la diversità biologica delle foreste.
Sono inoltre state individuate le formazioni lineari che comprendono siepi e filari
alberati.
• Nelle aree forestali, ai fini della prevenzione dagli incendi:
sono vietati
gli interventi di nuova edificazione e la realizzazione di nuove
infrastrutture, salvo l’apertura di viali e cesse parafuoco in caso di comprovata
necessità nel rispetto degli strumenti sovraordinati e previa acquisizione dei pareri
ed autorizzazioni necessarie;
gli insediamenti abitativi e produttivi e strutture di nuova realizzazione che
possano causare rischio d’incendio devono essere ubicati ad una distanza non
inferiore a 100 metri dai boschi.
“fauna selvatica”
Nella Z.P.M. individuata dal Piano faunistico venatorio della Provincia e perimetrata
nella Tav.9 e nella tav.22, non sono ammesse trasformazioni territoriali di tipo
urbano, insediamenti residenziali, industriali o simili.
“Patrimonio edilizio rurale nel contesto del paesaggio”
Nell’importante contesto paesaggistico-territoriale di Montieri rivestono particolare
interesse, oltre alla Riserva Naturale “Cornate Fosini”, i seguenti ambiti a ridotto
potenziale antropico (A.R.P.A.) individuati dall’Amm.ne Provinciale:
 GV1 Poggio di Montieri;
 GV2 Cornate di Gerfalco;
 IGV7 Valle del Farmulla.
Secondo quanto disposto nella scheda 7C “Ambiti a ridotto potenziale antropico
(A.R.P.A.)” del P.T.C., gli interventi in questi ambiti saranno ritenuti sostenibili
alle seguenti condizioni:
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“- essere collegati alla fruizione dei beni e dei valori caratteristici e per lo
svolgimento dell'attività agricola, secondo criteri di inserimento nel paesaggio e di
uso dei materiali e tecniche costruttive tradizionali (con esclusione di elementi
strutturali in vista);
− non comportare eccessivi movimenti di terra;
contenere la realizzazione di tratti viari di collegamento con le infrastrutture
−
principali, mantenendovi comunque le caratteristiche dei tracciati poderali tipici
ed evitando soluzioni impermeabilizzanti;
− essere progettati congiuntamente alle sistemazioni ambientali, specificando le
specie arboree a fini segnaletici (sempreverdi quali pini, cipressi, etc.), utilitari
(riparo da fattori climatici quali vento e sole, divisione di spazi,
consolidamento di terreni) e ornamentali.
Ai fini dell'ampliamento degli edifici esistenti, anche non agricoli, si assumeranno i
criteri di seguito esposti:
− a) non superare in altezza la tipologia prevalente nell'area e porre attenzione ad
ulteriori coperture impermeabilizzanti al suolo.
− b) riqualificare le eventuali superfetazioni, anche per strutture pertinenziali
adeguate alla funzione.”
Insistono, inoltre, sul territorio i seguenti siti Bioitaly:
 pSIC/SIR 101 Cornate e Fosini (IT51A0001) con habitat e specie di interesse
prioritario;
 pSIC/SIR 102 Poggi di Prata (IT51A0002) con habitat di interesse prioritario.
All'interno degli A.R.P.A. e dei pSIC/SIR sopracitati non sono ammessi:
- strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero di cui all'art.28
delle presenti norme;
- annessi agricoli su fondi sotto i minimi aziendali di cui all'art.25 delle presenti
norme;
- nuove costruzioni finalizzate ad attività integrative di cui all'art.31 delle presenti
norme;
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- realizzazione di serre fisse di cui all'art.31 delle presenti norme.
Per le facciate dei nuovi edifici ad uso abitativo è ammesso solo l’uso della pietra
posta a vista.
Nel territorio rurale, oltre agli edifici di interesse documentale e sottoposti alla
disciplina di cui all’art.10 del PS, si trovano fabbricati sparsi di interesse ambientaledocumentario per la tipologia tipica del luogo e l’uso appropriato dei materiali. In
sede di stesura del Regolamento Urbanistico verrà effettuata una schedatura per ogni
singolo manufatto con i tipi di intervento ammissibili.
Sempre nel territorio rurale si trovano anche nuclei rurali integrati nel paesaggio
(indicati nella tav.23a/23b/23c “Articolazione del territorio in unità morfologiche
territoriali”) , perlopiù in stato di abbandono e per i quali si prevede un’operazione di
recupero esplicitata nell’art. 47 “nuclei rurali” delle presenti norme.
ART.16 – USI CIVICI
Nella tav.8 “Vincolo paesaggistico” e nella tav.8a bis/8b bis/8c bis intitolata “Vincolo
paesaggistico ed emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico” sono
localizzati terreni di proprietà collettiva relativi alla comunità di Gerfalco per i quali
si rimanda all’A.S.B.U.C. di competenza.
Queste aree definite dal P.T.C. “contenitori ecologici” costituiscono una risorsa
importante per i residenti che ne beneficiano, inoltre con la gestione collettiva dei
boschi l’A.S.B.U.C. svolge un’azione socialmente aggregante mediante un sistema di
gestione democratico e pubblico delle proprietà.
Nel caso in cui l’A.S.B.U.C. ravvisasse l’opportunità di utilizzare parte del
patrimonio collettivo per altri scopi, mutandone la destinazione d’uso al fine di
affidarlo in concessione o alienarne la proprietà a terzi, tali azioni potranno essere
espletate mediante autorizzazione della autorità tutoria (oggi Regione Toscana) nel
rispetto delle vigenti leggi in materia , previa dimostrazione del pubblico interesse.
56
In caso di privatizzazione dei terreni di proprietà collettiva, su questi saranno
applicate le norme del resto del territorio secondo la disciplina dell’ unità
morfologica territoriale di appartenenza.
L’A.S.B.U.C. comunicherà al Comune ogni variazione della consistenza di tali
proprietà, cosicchè il quadro conoscitivo sia sempre aggiornato.
ART.17– PUNTI PANORAMICI
Il Piano Strutturale ha recepito l’indicazione della Comunità Montana relativamente
all’individuazione di particolari punti di vista dai quali si aprono scorci panoramici
meritevoli di apprezzamento: i punti panoramici, rappresentati nella tav.12a/12b/12c
del quadro conoscitivo intitolata “Sentieristica e ippovia”.
Per salvaguardare le peculiarità del paesaggio comprese nel punto panoramico si
dovranno rispettare i seguenti criteri:
- gli edifici da realizzare e/o da sopraelevare non dovranno impedire la visuale;
- dovranno essere effettuate idonee schermature con essenze arboree e/o arbustive
tipiche del luogo nel caso in cui vengano realizzate strutture pertinenziali per
pratiche sportive;
-
all’interno dei punti panoramici è vietata la localizzazione di linee aeree sia per
trasporto di energia elettrica che di telecomunicazioni, oltre ai tralicci
radiotelevisivi. E', inoltre, vietata l'installazione di impianti per energie alternative,
recependo le indicazioni della l.r. 21 marzo 2011, n.11 “Disposizioni in materia di
installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in
materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
governo del territorio)”.
All’interno di questi ambiti non sono ammesse serre fisse.
Il R.U. preciserà le norme di tutela dei punti panoramici in riferimento alla loro
specifica collocazione ed i criteri di progettazione degli interventi proposti.
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In sede di R.U., nell’ambito della schedatura del patrimonio edilizio di interesse
ambientale-documentale, potrà essere integrata l’individuazione dei siti di interesse
panoramico.
58
TITOLO IV
INFRASTRUTTURE
ART. 18 – IMPIANTI PER ENERGIE ALTERNATIVE
Premesso che l’ammissibilità o meno delle seguenti strutture è specificata per ogni
unità morfologica territoriale, sono consentite le seguenti fonti energetiche
rinnovabili:
a) fonte eolica;
b) fonte geotermica;
c) fonte solare (termica e fotovoltaica)
d) biomasse
a) fonte eolica:
- è consentita l'installazione di micro-aerogeneratori per autoconsumo integrati negli
edifici e l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non
superiore ai 12 m, privilegiando, a parità di condizioni di vento, le localizzazioni di
minor impatto percettivo al di fuori dei seguenti ambiti:
- riserva naturale “Cornate Fosini”;
- S.I.R., S.I.C., A.R.P.A., biotopi;
- corridoi biologici;
- aree archeologiche e di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto
visivo, fino al crinale
dell'orizzonte locale;
- punti panoramici;
- ambiti di tutela dei monumenti e delle invarianti strutturali, centri storici.
b) fonte geotermica:
saranno disposte norme di tutela per mitigare l'impatto paesaggistico-ambientale
degli impianti e delle reti esistenti e in progetto, privilegiando tecnologie a
scambiatore che limitino eventuali emissioni in atmosfera.
c) fonte solare (termica e fotovoltaica):
premesso che gli impianti dovranno insistere al di fuori dei seguenti ambiti:
- riserva naturale “Cornate Fosini”;
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- S.I.R., S.I.C., A.R.P.A., biotopi;
- corridoi biologici;
− aree archeologiche e di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto
visivo, fino al crinale dell'orizzonte locale;
− punti panoramici;
- ambiti di tutela dei monumenti e delle invarianti strutturali, centri storici.
- sono consentiti impianti per autonconsumo ovunque non risultino incompatibili con
il carattere e lo stato dei luoghi;
- è consentita la realizzazione di centrali fotovoltaiche nei seguenti ambiti:
− aree degradate, come cave, discariche, aree bonificate ecc.
− aree agricole di scarso valore colturale, produttivo e paesaggistico
- è consentita la realizzazione di centrali fotovoltaiche e impianti connessi
solo dove la loro compatibilità con il sistema paesistico sia dimostrata e in
presenza e/o in collegamento funzionale di linee elettriche compatibili
esistenti. Dovranno essere ubicati in zona a destinazione artigianale,
commerciale e di servizio. Dovrà essere privilegiata la collocazione sulla
copertura dei tetti degli edifici. Saranno consentiti nei centri agricoli produttivi
- nelle zone rurali lo sfruttamento della fonte solare-fotovoltaica sarà consentita
soltanto come attività in connessione con quella agricola secondo i seguenti
criteri:
gli impianti di potenza eccedente l'autoconsumo aziendale non potranno
superare la potenza di 1Mw e non potranno avere un'estensione superiore al
5% della s.a.u. (le aree boscate non saranno computate ai fini della
determinazione della s.a.u.). per le aziende con s.a.u. inferiore ai 20 ettari la
localizzazione dell'impianto dovrà rispettare il criterio del possibile
accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti.
b) biomasse:
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nel territorio rurale è consentita la realizzazione di impianti per autoconsumo
dimensionati per un utilizzo strettamente necessario all'imprenditore agricolo e al
personale coadiuvante a condizione che vengano sfruttate materie prime di esclusiva
produzione aziendale anche per lo sfruttamento del biogas con il limite di legge.
Non potrà essere realizzata nuova viabilità e il flusso veicolare in funzione
dell'impianto dovrà essere solo all'interno dell'azienda.
ART. 19 – LE INFRASTRUTTURE.
Costituiscono le infrastrutture del territorio comunale le reti stradali (come
documentano le tavole 13 e 14 del quadro conoscitivo), la linea dell’acquedotto, le
linee elettriche, telefoniche, di distribuzione del g.p.l., per il teleriscaldamento ecc.
In particolare la strada provinciale 162 “Massetana”, già strada statale n.441, che
taglia in senso trasversale il territorio comunale, possiede caratteristiche
paesaggistiche legate all’apprezzamento del paesaggio ad essa circostante. Pertanto il
P.S. ne tutela le caratteristiche suddette, mantenendo le visuali da salvaguardare,
secondo quanto esplicitato all’art.17 “Punti panoramici” per i tratti individuati nella
tav.14 “Carta delle infrastrutture viarie”.
Quindi, le necessarie opere di adeguamento di messa in sicurezza della S.P. 162 sono
consentite compatibilmente con il mantenimento e la salvaguardia delle
caratteristiche che caratterizzano la sede stradale ed il contesto circostante in cui si
trova inserita.
Nelle fasce di rispetto stradale, così definite dal Codice della strada, sono consentiti
interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturale. Per gli interventi relativi
alle strade provinciali è necessario acquisire apposita autorizzazione comunale.
Le infrastrutture devono rispettare i seguenti criteri:
- le reti devono seguire percorsi che si appoggino a segni territoriali, quali ad esempio
strade, siepi, recinzioni ecc.; in assenza di detti segni territoriali o in caso di
impedimento di natura tecnica, le reti possono seguire altri percorsi nel rispetto dei
criteri del P.T.C. e cioè in modo che la configurazione delle infrastrutture sia
61
caratterizzata da un disegno aderente ai caratteri del contesto e finalizzato alla
valorizzazione dell'identità e della specificità dei luoghi.
- Le cabine devono essere realizzate nel rispetto dei criteri tipologici e costruttivi
della zona utilizzando materiali e finiture tradizionalmente usati nei luoghi di
intervento e più in generale nel contesto territoriale, nonché con il ricorso ad opere di
mitigazione qualora necessarie al fine di un migliore inserimento paesaggisticoambientale.
- Le cabine devono essere ubicate in posizione non emergente e in aggregazione con
edifici esistenti. In assenza di preesistenze edilizie deve essere garantito il rispetto
della maglia territoriale e poderale esistente e più in generale dei criteri insediativi del
luogo.
Il P.S. promuove la realizzazione di una rete Wi-Fi che consenta -senza disporre di
cablaggi per connessioni tipo ADSL, ma semplicemente attraverso sistemi wirelessconnessioni molto veloci sia ad Internet che al www dando così l’opportunità anche a
comunità lontane e demograficamente esigue di avere gli stessi tipi di servizi di una
grande città.
La rete Wi-Fi non produce alcun tipo di impatto sul territorio.
Una delle prime applicazioni dovrà essere quella relativa all’installazione di sistemi
di videosorveglianza over IP con finalità sociali per mettere in comunicazione i
cittadini con servizi di assistenza medica, di spedire certificati e documenti, sistemi di
sorveglianza su strade, piazze, parcheggi, boschi, sentieri ecc.
Tale sistema mette in evidenza i più grandi vantaggi nell’utilizzo diretto -in modo
davvero attivo da parte del cittadino utente, data l’interconnessione veloce con il
mondo del lavoro che sta subendo una grande trasformazione- e consente anche ad
un piccolo centro la possibilità di operare attivamente, in condizioni remote, con
centri importanti ed avere, così, in tempo reale ogni tipo di risposta alle
interrogazioni, affrancandosi da una situazione di marginalità sociale. Tutto questo
grazie all’evoluzione tecnologica che permette di partecipare attivamente alla
62
“videoconferenza”, al “telelavoro”, all’ “e-commerce”, di consultare l’ “egovernment” e a tutto quanto fa parte dell’informazione globale.
Quanto sopra esposto dovrà essere adeguatamente promosso tra la popolazione e,
soprattutto, dovrà far parte integrante dei programmi didattici fin dalle scuole
elementari e medie presenti sul territorio, in modo da stimolare, fin dalla più tenera
età, non solo la dimestichezza con il sistema, ma anche la mentalità necessaria verso
questa nuova tecnologia che, se usata in modo corretto, risulterà rivoluzionaria
soprattutto per i piccoli centri.
ART.20 – AREE CIMITERIALI
Nelle aree cimiteriali esistenti possono essere effettuati, oltrechè gli interventi di
manutenzione e restauro, anche interventi di adeguamento ed ampliamento nel
rispetto della normativa vigente.
Sono consentiti nuovi cimiteri in aggregazione con il centro abitato più vicino solo
nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di ampliare ulteriormente quelli esistenti.
Nelle fasce di rispetto cimiteriali sono consentiti l'adeguamento e l'incremento dei
parcheggi pubblici connessi alla fruizione delle aree cimiteriali stesse.
Sia nel caso di adeguamenti e ampliamenti che nel caso di nuove realizzazioni
dovranno essere rispettati i criteri tipologici e costruttivi della zona utilizzando
materiali e finiture tradizionalmente usati nei luoghi di intervento e più in generale
nel contesto territoriale, inoltre si dovrà ricorrere ad opere di mitigazione qualora
necessarie al fine di un migliore inserimento paesaggistico-ambientale.
ART.21 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER ACQUE REFLUE.
Gli impianti di depurazione per acque reflue devono essere realizzati nel rispetto dei
criteri contenuti nel P.T.C. sia all'art.12 “Acqua e suolo: consumo e rigenerazione”
sia nella scheda 3B “Indirizzi per la tutela della risorsa idrica”.
63
Gli impianti di depurazione dovranno essere ubicati in aree facilmente accessibili per
consentire una agevole manutenzione limitando, per quanto possibile, la realizzazione
di nuova viabilità. Per la scelta della localizzazione si dovrà individuare un sito che
consenta l'adduzione delle acque reflue limitando l'uso di impianti di sollevamento.
Nella scelta dei sistemi di depurazione dovranno essere prese in considerazione le
tecnologie sostenibili più all'avanguardia per limitare l'impatto sul territorio e
contenere i costi di gestione.
Suddetti impianti dovranno inserirsi correttamente nel territorio da un punto di vista
paesaggistico, anche nel rispetto dei criteri enunciati nelle schede di paesaggio del
PIT, non dovranno essere visibili da punti panoramici e dovranno essere comunque
schermati con vegetazione arborea autoctona che ne limiti la visibilità anche dalla
breve distanza.
I suddetti impianti dovranno avere un'area di rispetto di almeno 100 metri.
ART.22 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER ACQUE SORGIVE
Gli impianti devono essere realizzate nel rispetto dei criteri tipologici e costruttivi
della zona utilizzando materiali e finiture tradizionalmente usati nei luoghi di
intervento e più in generale nel contesto territoriale, nonché con il ricorso ad opere di
mitigazione qualora necessarie al fine di un migliore inserimento paesaggisticoambientale.
Gli impianti devono essere ubicati in posizione non emergente e in aggregazione con
edifici esistenti. In assenza di preesistenze edilizie deve essere garantito il rispetto
della maglia territoriale e poderale esistente e più in generale dei criteri insediativi del
luogo.
Qualora si renda necessario realizzare i suddetti impianti all'interno di aree boscate, si
dovrà tenere conto delle prescrizioni esplicitate nell'art.11 “Aree forestali” delle
presenti norme.
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ART.23 – AREE ATTREZZATE DI SERVIZIO
Premesso che l’ammissibilità o meno delle seguenti strutture è specificata per ogni
unità morfologica territoriale, sono consentite:
a) aree attrezzate per la sosta dei camper
Sono ammesse aree attrezzate per la sosta dei camper situate in aree che non
interferiscono con il traffico locale, nelle immediate vicinanze comunque della
viabilità di scorrimento, in aree non visibili, all'interno di ambiti già utilizzati per
attività non agricole. Per migliorarne la fruizione, sarà previsto nelle immediate
vicinanze l'allestimento di un'area a verde attrezzata con elementi di arredo.
Potranno essere realizzate con un fondo asfaltato, sterrato, erboso o con
pavimentazione permeabile, dovranno essere dotate di idonei pozzetti per lo scarico
delle acque nere e grigie e di servizi per il rifornimento di acqua potabile e dovranno
essere collegati ad idoneo impianto di smaltimento dei reflui.
Le presenti aree dovranno essere dotate di illuminazione notturna.
b) aree per distributori carburanti
Sono ammessi impianti di distribuzione carburanti solo lungo le strade provinciali,
nel rispetto delle distanze di sicurezza, in aree che non siano boscate, nella posizione
meno visibile dal punto di vista paesaggistico.
Qualora nelle aree adibite ad impianti di distribuzione carburanti vengano realizzati
locali di ricovero per il gestore, officine, punti vendita al dettaglio, gli stessi devono
rispettare i criteri tipologici e costruttivi della zona tramite l'utilizzo di materiali e
finiture tradizionalmente usati nei luoghi di intervento e più in generale nel contesto
territoriale, inoltre si dovrà ricorrere ad opere di mitigazione qualora necessarie al
fine di un migliore l' inserimento paesaggistico-ambientale.
c) sito per l'interramento delle carogne animali
In sede di R.U. sarà individuata un'area per l'interramento delle carogne animali, fuori
dai centri abitati e dalle aree vincolate, in una zona defilata e preferibilmente di
proprietà comunale.
d) aree per pesa pubblica
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In sede di R.U. saranno individuate aree per la pesa pubblica fuori dai centri abitati,
in ambiti prossimi alla viabilità provinciale. Eventuali locali accessori dovranno
essere schermati con piantumazioni arboree e arbustive autoctone.
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TITOLO V
IL TERRITORIO RURALE
Capo I – Disciplina generale
ART. 24 – PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Il territorio rurale del Comune di Montieri è stato classificato a prevalente funzione
agricola. Si tratta infatti di un territorio caratterizzato prevalentemente da aree
marginali ad economia debole, è un territorio ad elevato rischio di abbandono
(T.E.R.A.), secondo la definizione data dal P.T.C., in cui ricade interamente il
territorio del Comune di Montieri, come si evince dalla scheda 10B “Criteri per la
specificazione di T.E.T.I. e T.E.R.A.”, che al secondo punto, fra i T.E.R.A.,
menziona il Sistema morfologico territoriale R1 “Colline Metallifere”.
La legislazione vigente che riguarda le aree agricole si applica sull’intero territorio
comunale con le specificazioni di cui alle singole unità morfologiche territoriali, ad
eccezione dell’ambito della Riserva Naturale delle Cornate, delle u.t.o.e., dei sottosistemi insediativi e produttivi.
Negli A.R.P.A. la normativa vigente si applica con i limiti del PTC.
ART. 25– INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI
La disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale si articola nel modo seguente:
A)
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricolo (art. 43
L.R.1/2005 e successive modifiche e integrazioni):
- interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti una tantum per le residenze rurali fino ad un massimo di mc 100
senza aumento di unità abitative;
- ampliamenti una tantum per gli annessi agricoli in ragione del 10% del volume
complessivo degli annessi presenti in azienda con il limite di 300 mc;
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- trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e
fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell’ambito degli interventi
di cui sopra;
- cambio di utilizzazione per fini agrituristici;
-
oltre agli interventi suddetti, sono ammissibili altri interventi tramite redazione di
PAPMAA, come la ristrutturazione urbanistica, gli ampliamenti superiori ai limiti
suddetti, i trasferimenti di volumetrie superiori ai limiti suddetti, il mutamento
della destinazione d’uso dei fabbricati che fanno parte di aziende agricole;
-
è consentita la sostituzione edilizia negli edifici non catalogati o non classificati di
pregio, così come indicati negli artt.10 e 10 bis delle norme del PS, fermi restando
i criteri insediativi e tipologici definiti all’art. 32 delle presenti norme.
B)
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso non agricolo ( art. 44
L.R.1/2005 e successive modifiche e integrazioni):
- Fatte salve le disposizioni contenute nel precedente art.10 bis per la disciplina del
patrimonio edilizio esistente di valore storico-ambientale-culturale, sul patrimonio
edilizio esistente non agricolo sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica tramite piano di recupero dal quale si evince il
superamento di una situazione di degrado secondo l’accezione data nella
legislazione vigente;
-
ampliamenti ai soli fini igienico-sanitari per le residenze e per le attività
integrative in ragione di una superficie strettamente necessaria allo scopo sulla
base della disciplina riferita ad ogni unità morfologica territoriale;
-
è consentita la sostituzione edilizia negli edifici non catalogati o non classificati di
pregio, così come indicati negli artt.10 e 10 bis delle norme del PS, fermi restando
i criteri insediativi e tipologici definiti all’art. 32 delle presenti norme.
C)
-
Mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici rurali:
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni del PTC, è ammesso il recupero di
volumi ex aziendali (capannoni, rimesse per attrezzature ecc.) e delle residenze rurali
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della superficie minima di mq 45 e dell’altezza media non inferiore a m 2,70 ed il
riutilizzo a scopi abitativi con il limite di un alloggio per ogni fabbricato esistente.
Detto limite potrà essere superato nel caso della realizzazione di una struttura
ricettiva del tipo casa appartamento vacanze e/o affittacamere così come definita
dalla vigente legislazione regionale fino ad un massimo di tre unità;
-
Nel caso di una struttura di notevoli dimensioni priva di interesse storico-
architettonico, è consentita la ristrutturazione edilizia ed il riutilizzo a scopi abitativi
con il limite di un alloggio della superficie minima di mq 85 e massima di mq 150,
nel limite di due alloggi.
Nel caso di una struttura di interesse storico-architettonico di cui alle norme degli
articoli 10 e 10 bis e citata tra le invarianti strutturali delle singole unità
morfologiche territoriali, è consentita la ristrutturazione edilizia ed il riutilizzo a
scopi abitativi (senza fissare un numero massimo di alloggi) ma con il limite di
realizzare alloggi della superficie minima di mq 150 ciascuno;
- E’ consentito l’accorpamento di più annessi, nel sedime di quello con maggior
superficie, ed il riutilizzo a scopi abitativi qualora non presentino caratteristiche di
pregio di cui alle norme degli articoli 10 e 10 bis e quando la superficie originata
sia uguale o maggiore di mq 45 e l’altezza media non sia inferiore a m 2,70.
D) Nuova edificazione (secondo i criteri insediativi contenuti nel PTC e secondo le
norme relative alle unità morfologiche territoriali):
Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici
esistenti ( art.41, c.1, della L.R. 1/2005 e s.m.i.), per la costruzione di nuovi edifici
rurali le aziende dovranno mantenere in produzione le seguenti superfici fondiarie
minime ai sensi dell'art.23, c.11, del P.T.C.:
-
1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ha quando
almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
-
3 ha per vigneti specializzati e frutteti in coltura specializzata;
-
5 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo;
-
8 ha per colture seminativee seminativo arborato;
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- 15 ha per castagneto da frutto effettivo;
- 30 ha per arboricoltura da legno;
-
50 ha per bosco ad alto fusto;
80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo
cespugliato.
- Nuova residenza per l’Imprenditore agricolo professionale : superficie massima
ammissibile di 150 mq calpestabili;
- Nuove residenze per i familiari coadiuvanti e salariati agricoli assunti a tempo
indeterminato nei limiti di cui al punto precedente;
- Costruzione di strutture finalizzate alla conduzione del fondo agricolo;
- Costruzione di annessi agricoli su fondi sotto i minimi aziendali che non
interessino aree boscate secondo la seguente articolazione:
- per fondi aventi superficie complessiva superiore a 1,2 ha di vigneto, frutteto,
oliveto ed orto o superiore a 2,8 ha di seminativo, anche in lotti non contigui, la
volumetria massima dovrà essere contenuta in mc 200 compresi i volumi esistenti.
- per fondi aventi superficie complessiva compresa tra 0,20 e 1,2 ha di vigneto,
frutteto, oliveto ed orto o tra 0,30 e 2,8 ha di seminativo, anche in lotti non
contigui, le volumetrie consentite saranno calcolate proporzionalmente secondo la
seguente tabella:
superficie del fondo a vigneto, Determinazione
del
volume Volume massimo ammissibile
frutteto, oliveto ed orto
ammissibile
0,20 ha
Da 0,20 ha a 1,2 ha
mc 60 + (superficie fondo espressa in mq
mc 60
mc 60 – mc 200
– 2000 mq) x 0,014 * mc/mq
Maggiore o uguale a 1,2 ha
mc 200
*l’indice di 0,014 mc/mq è stato determinato dividendo i 140 mc che intercorrono tra il minimo ed il massimo consentito (200-60)
per i mq che intercorrono tra 0,2 e 1,2 ha (12.000-2.000)
superficie del fondo a seminativo
Determinazione
del
volume Volume massimo ammissibile
ammissibile
0,30 ha
Da 0,30 ha a 2,8 ha
mc 60 + (superficie fondo espressa in mq
mc 60
mc 60 – mc 200
– 3000 mq) x 0,0056 *mc/mq
Maggiore o uguale a 2,8 ha
mc 200
* l’indice di 0,0056 mc/mq è stato determinato dividendo i 140 mc che intercorrono tra il minimo ed il massimo consentito
(mc 200- mc 60) per i mq che intercorrono tra 0,3 e 2,8 ha (mq 28.000- mq 3.000)
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- Per fondi con diverso ordinamento colturale le volumetrie massime ammesse
saranno date dalla somma dei singoli volumi consentiti per ciascuna coltura, fermo
restando il tetto massimo di mc 200.
- Per fondi con diverso ordinamento colturale, la superficie minima si intende
raggiunta quando risulta maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti
dividendo le superfici di terreno di ciascuna qualità colturale per le relative superfici
minime previste; quando la condizione è soddisfatta, le volumetrie massime
consentite saranno così calcolate:
-per vigneto, frutteto, oliveto ed orto mc 0,03 (1) per ogni metro quadrato di
superficie;
- per seminativi mc 0,02 (2) per ogni metro quadrato di superficie.
- La superficie necessaria deve essere presente in ambito comunale.
- Per fondi aventi superficie complessiva a vigneto, frutteto, oliveto ed orto inferiore
a 0,20 ha e per fondi aventi superficie complessiva a seminativo inferiore a 0,30 ha,
non è ammessa la costruzione di alcuna volumetria.
In tali annessi potrà essere realizzato un locale da utilizzare per le necessità e le
esigenze del conduttore, la cui superficie non potrà essere superiore al 20% della
superficie utile dell’annesso, con un massimo di 12 mq, ivi compreso un eventuale
servizio igienico avente superficie massima di mq 3,00.
Tutti gli annessi su fondi sotto i minimi aziendali devono avere forma quadrata o
rettangolare con tetto a capanna la cui pendenza dovrà essere di norma compresa tra
il 30 ed il 35% ed un’altezza media non superiore a m 2,50.
Suddetti interventi non sono ammessi quando i fondi siano stati frazionati dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 64/95; sono fatti salvi i frazionamenti per
successioni ereditarie e per espropri per pubblica utilità.
-------(1) l’indice di 0,03 mc/mq è stato determinato dividendo i 60 mc consentiti con una superficie a vigneto, frutteto, oliveto ed orto di
0,2 ha per la superficie stessa (mc 60/ mq 2.000).
(2) l’indice di 0,02 mc/mq è stato determinato dividendo i 60 mc consentiti con una superficie a seminativo di 0,3 ha per la
superficie stessa (mc 60/ mq 3.000).
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Per gli annessi suddetti costruiti su fondi sotto i minimi aziendali è vietato, anche alla
scadenza dell’atto d’obbligo, il riutilizzo a scopi abitativi.
- Realizzazione di nuovi fabbricati per attività integrative con i limiti di cui all’art.
31 delle presenti norme e le norme relative ad ogni u.m.t.;
- Strutture pertinenziali per le pratiche sportive
ed il tempo libero di cui al
successivo art. 28 e le norme relative ad ogni u.m.t.
- Laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.) secondo i criteri stabiliti nella
disciplina delle unità e sub-unità di paesaggio.
Le funzioni ammissibili nel riuso del patrimonio edilizio esistente sono esplicitate
nelle singole unità e sub-unità di paesaggio.
ART. 26 – PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO
AGRICOLO AMBIENTALE (P.A.P.M.A.A.)
La dimensione dell'unità minima aziendale è fissata in 3 ha in coerenza con quanto
stabilisce il P.T.C. all'art.23, c.4, fatta eccezione per le aziende che svolgono attività
orto-floro-vivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla presente disciplina
comunale, in seno agli artt. 38 e 39 riferiti alle unità morfologiche territoriali.
Il Programma aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale
(PAPMAA) di cui alla L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, da
redigere su apposito modello a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere in
coerenza con quanto stabilito dal P.T.C. e con quanto disciplinato negli articoli 38 e
39 delle presenti norme relativamente alle singole unità morfologiche territoriali:
1) Contenuti del Programma
a) Una scheda di miglioramento paesistico-ambientale e idrogeologico in
riferimento all'intera superficie aziendale con le seguenti informazioni:
- Caratteristiche fisiche: giacitura, pendenza del suolo (media prevalente),
corsi d'acqua (naturali e artificiali), rete scolante (artificiale).
- Caratteristiche paesaggistiche: boschi, formazioni arboree di argine, di ripa e
di golena, formazioni lineari arboree e/o arbustive (filari, siepi, etc.),
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alberature segnaletiche di confine o arredo, alberi monumentali e/o
camporili, particolari sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti,
etc.), viabilità rurale panoramica.
- Emergenze storico-archeologiche: manufatti di valore storico e/o culturale,
aree archeologiche (emergenze visibili), muretti di confine.
- Caratteristiche del suolo e sottosuolo: calanchi, doline, grotte, aree carsiche,
falde acquifere (freatiche e artesiane), sorgenti, pozzi, erosione del suolo,
frane e dissesti, cedimenti o subsidenza.
- Vincoli paesaggistico-ambientali: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., aree protette (L.R.
49/95), ed aree soggette ad invarianti territoriali, vincolo idrogeologico e
forestale (R.D. 3267/23).
b) Un elenco descrittivo delle costruzioni rurali e impianti fissi contenente le
seguenti informazioni distinte in situazione ante e post opera:
- Denominazione e destinazione d'uso, dati catastali e mappa, superficie totale,
superficie utile, superficie del terreno ad esso riconducibile, Comune di
appartenenza, località.
A parte dovranno essere elencati e descritti con le seguenti informazioni i
fabbricati non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali
descritte dal programma:
- Denominazione e destinazione d'uso, dati catastali, superficie totale,
superficie utile.
c) Per quanto concerne gli aspetti agronomici, la relazione tecnica dovrà tenere
conto del contesto territoriale in cui si trova l'azienda anche ai fini degli
aspetti paesistico-ambientali. Nel prospettare il futuro assetto ambientale si
dovranno mettere in evidenza tutti gli aspetti agronomici e tecnicogestionali come i caratteri pedologici, le lavorazioni dei terreni e le tecniche
usate nelle lavorazioni stesse, gli accorgimenti adottati al fine di migliorare
e/o mantenere la fertilità dei suoli, le successioni colturali, le problematiche
relative alla irrigazione, le sistemazioni esistenti e le operazioni previste per
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il loro mantenimento e/o ripristino, le formazioni boschive e gli interventi
che verranno attuati per il loro miglioramento, compresa la descrizione dei
criteri di intervento per eventuali rimboschimenti, il recupero di aree
degradate, la frammentazione o polverizzazione della proprietà e le azioni
che si intendono intraprendere al fine di rendere più razionale l'assetto
fondiario.
2) Parametri Agronomici
Il fabbisogno orientativo di manodopera dipendente dal tipo di coltura agraria,
dall’allevamento e dalle industrie agrarie praticate, nonché dall’esercizio della
attività agrituristica ed imprenditoriale in genere, con i correttivi per alcune
particolari condizioni operative, è quello individuato al punto 4 “Fabbisogni di
manodopera” della scheda 9A “Criteri per lo sviluppo delle attività agricole” del
PTC.
Tale fabbisogno orientativo sarà preso a riferimento dal tecnico redattore del
PAPMAA, che sulla base di valutazioni agronomiche da sviluppare nella
relazione, potrà discostarsene od introdurre altri parametri di valutazione per
situazioni particolari che non trovassero adeguata risposta nella scheda 11. In tal
caso l’istruttoria della pratica dovrà verificare la congruità di tali valutazioni.
Per l'individuazione delle superfici minime fondiarie di cui all'art.2 del
Regolamento n.5/R, modificato dal Reg.7/R del 09 febbraio 2010 (superfici
minime per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) valgono gli indici
riportati nel P.T.C. all’art. 23, c.11, delle Norme.
Gli annessi agricoli
potranno essere edificati previa giustificazione con
PAPMAA qualora l’azienda agraria in esame abbia gli stessi requisiti minimi di
superficie.
3) Parametri paesistico-ambientali
Nella redazione e valutazione dei PAPMAA si seguiranno i seguenti criteri,
parametri e indirizzi:
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a)
Ubicare gli interventi proposti nel rispetto della maglia territoriale e
poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel
territorio.
b) localizzare e configurare i nuovi manufatti in modo da conseguire
aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti.
c) adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni
costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale.
d) ottimizzare l'inserimento dei manufatti in rapporto al sistema delle acque
superficiali e sotterranee in base alla rete scolante e più in generale in ordine
alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.
e) ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico e nel sistema delle
emergenze di interesse storico-culturale.
Fermo restando quanto disciplinato negli articoli 38 e 39 delle presenti norme
relativamente alle singole unità morfologiche territoriali, per i nuovi edifici agricoli a
destinazione abitativa si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche edilizie e
morfologiche:
- massima semplicità di impianto volumetrico (volumi netti, definiti, impostati su
piante regolari) con copertura a capanna o a padiglione e con altezza massima di due
piani fuori terra.
- prospetti lineari, privi di sfalsamenti inutili, aperture in quantità e dimensioni
strettamente legate alle necessità funzionali
- possibilità di realizzazione di logge e porticati con superficie non superiore al 30%
della superficie coperta del fabbricato
- paramenti murari in pietra locale e mattoni chiari tipo rustico posti a vista o in altro
materiale naturale con finitura ad intonaco (grezzo o semiliscio) tinteggiato nei colori
tenui a fondo terroso secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico
Il R.U. definirà gli elementi tipologici e costruttivi dei manufatti nel rispetto delle
caratteristiche costruttive della zona.
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Il tutto dovrà essere ricompreso in una documentazione tecnica allegata al PAPMAA
che consenta una verifica immediata del rispetto dei criteri suddetti.
Per i nuovi annessi agricoli aziendali si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- non dovranno superare ml. 5,0 di altezza in gronda, salvo dimostrate necessità di
altezze superiori e comunque nel rispetto dell’inserimento nel contesto ambientale e
dovranno avere copertura a capanna.
-
le pareti esterne dovranno essere in legno o in pietra locale e mattoni chiari tipo
rustico posti a vista o in altro materiale naturale con finitura ad intonaco (grezzo o
semiliscio) tinteggiato nei colori tenui a fondo terroso secondo le indicazioni
dell’Ufficio Tecnico.
Il R.U. definirà gli elementi tipologici e costruttivi dei manufatti nel rispetto delle
caratteristiche costruttive della zona.
Per una migliore fruibilità del territorio (sia a fini turistici che per la
commercializzazione dei prodotti) è ammessa la realizzazione e l’adeguamento della
viabilità poderale limitatamente al collegamento (larghezza massima consentita ml 5
oltre alle banchine e alle fosse) con la viabilità principale.
Per eventuali interventi sulla viabilità forestale, nel rispetto delle disposizioni della
L.R.n.39/2000 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di
attuazione,
è ammesso il miglioramento della viabilità forestale esistente da
realizzare con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla
canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale alla manutenzione
delle opere accessorie.
La realizzazione di nuovi tracciati di strade e piste forestali permanenti è ammessa
solo se ritenuta indispensabile per la gestione economica del bosco o ai fini della
prevenzione e lotta agli incendi boschivi. La realizzazione di nuova viabilità
permanente è consentita nel rispetto delle disposizioni della L.R.1/05 (Norme per il
governo del territorio) ed è soggetta alle disposizioni contenute nella L.R. 52/99.
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La realizzazione di opere temporanee quali piste temporanee di esbosco, imposti e
piazzali temporanei per il deposito del legname, condotte, canali temporanei e linee
di esbosco sono consentite nel rispetto delle disposizioni della L.R. 39/00 e del
relativo regolamento di attuazione.
4) Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale
saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la
valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:
- Eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale
- Ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti
- Introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco
e da altri fattori di rischio
- Ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e
dei rifiuti
- Introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi
costituite da specie autoctone o naturalizzate
- Salvaguardare le formazioni vegetali più rilevanti con specifici interventi di
recupero indicati negli articoli 11 e 12).
- Salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del
paesaggio agricolo come, ad esempio, antichi tracciati viari, fonti, seccatoi,
muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico
- Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo
e alla viabilità rurale esistente
- Realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche
dell'intorno; in particolare saranno evidenziati quegli interventi di ripristino e
manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la
stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune
sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro)
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- Migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad
interventi entro le eventuali aziende faunistiche oppure concertati con gli
Ambiti Territoriali di Caccia ( A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle
zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e
cattura)
5) Volumi massimi ammessi
I rapporti massimi tra volumi edilizi e superfici fondiarie di cui alla scheda 9A
“Criteri per lo sviluppo delle attività agricole”, comma 5 “Rapporti massimi fra
volumi edilizi e superfici fondiarie”, del PTC (rapporti fra edifici utilizzati per
la conduzione del fondo e superfici fondiarie) sono individuati nei limiti
massimi sotto riportati:
- 400 mc/Ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate
- 200 mc/Ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata
- 125 mc/Ha per oliveti in coltura specializzata
- 125 mc/Ha (incrementabili a 200 in caso di allevamento intensivo) per colture
erbacee irrigue, seminativi semplici e arborati irrigui e prati irrigui;
- 100 mc/Ha per colture erbacee asciutte, prati asciutti e seminativi semplici e
arborati asciutti
- 3 mc/Ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto
da frutto e arboricoltura da legno
- 2 mc/Ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato
Sono fatte salve valutazioni agronomiche diverse da dimostrare nell’ambito della
presentazione del PAPMAA (schede P.T.C.).
Qualora si prevedano nuovi interventi edilizi da destinare alla residenza in misura
maggiore di 1.000 mc e per gli annessi in misura maggiore di mc 2.000, il PAPMAA
ha valore di piano attuativo.
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ART. 27– ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
L’attuazione del PAPMAA dovrà essere garantita da apposita convenzione o atto
unilaterale d’obbligo i cui contenuti verranno definiti dal R.U. conformemente alle
prescrizioni della L.R. 1/05 e s.m.i.
ART. 28 – STRUTTURE PERTINENZIALI PER LE PRATICHE SPORTIVE E
PER IL TEMPO LIBERO
Premesso che l’ammissibilità o meno delle seguenti strutture è specificata per ogni
unità morfologica territoriale, sono consentite strutture pertinenziali per le pratiche
sportive e per il tempo libero nelle pertinenze di fabbricati residenziali privati e a
servizio delle attività di turismo rurale (agriturismo, attività integrative/alberghi di
campagna).
Sono consentite le seguenti strutture per le pratiche sportive:
campi da tennis, piscine, campi per bocce, campetti polivalenti per pallavolo,
pallacanestro, calcetto, tiro con l’arco, maneggi, impianti di golf a nove buche.
Le strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero dovranno attenersi ai
seguenti criteri:
- l’ubicazione della struttura dovrà insistere nell’area di pertinenza del fabbricato
principale, intendendo per pertinenza l’area in chiaro rapporto con il suddetto
fabbricato;
- In ciascuna proprietà interessata, potrà essere realizzata una sola struttura per
tipologia e comunque non più di due tipologie per proprietà;
-
I movimenti di terra dovranno essere contenuti –e dovranno essere chiaramente
indicati nel progetto- in modo tale da non alterare il contesto ambientale;
- dovranno essere previste schermature con essenze arboree adulte tipiche del luogo
per contenere l’impatto visivo di dette strutture;
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-
a corredo delle strutture in argomento, potranno essere realizzati soltanto volumi
tecnici che dovranno essere interrati, fermo restando l’obbligo di procedere
prioritariamente al recupero degli edifici esistenti art.41 L.R.1/05 e s.m.i.).
- I materiali costruttivi e le pavimentazioni –che dovranno essere limitate allo
stretto necessario- a corredo delle nuove strutture dovranno essere in materiali
naturali assolutamente compatibili con il contesto circostante;
In particolare le piscine dovranno arrecare il minor impatto ambientale possibile per
la forma, per l’ubicazione e per i materiali (naturali); avranno un’estensione massima
di 80 mq ed una profondità di non oltre 140 cm; circa l’approvvigionamento idrico,
questo non dovrà avvenire tramite acquedotto pubblico o falde idropotabili, ma in
maniera autonoma, documentandone la provenienza. Le acque reflue dovranno essere
smaltite con idoneo impianto oppure ad opera di Ditte specializzate.
Sono consentiti, infine, impianti di golf a nove buche nel rispetto dei seguenti criteri:
− I movimenti di terra dovranno essere contenuti –e dovranno essere chiaramente
indicati nel progetto- in modo tale da non alterare il contesto ambientale;
− l’approvvigionamento idrico non dovrà avvenire tramite acquedotto pubblico o
falde idropotabili, ma in maniera autonoma, documentandone la provenienza.
Le acque reflue dovranno essere smaltite con idoneo impianto oppure ad opera
di Ditte specializzate;
− i detti impianti di golf non possono insistere nel bosco, negli A.R.P.A., nei
S.I.C./S.I.R.;
− dovrà essere dimostrata la compatibilità paesaggistica dell'intervento attraverso
un dettagliato progetto contenente fotosimulazioni, rinviando, comunque al
R.U. ulteriori precisazioni anche circa le ubicazioni consentite.
ART. 29 – COSTRUZIONI PRECARIE E SERRE
Gli interventi, di cui al presente articolo, la cui ammissibilità è definita nell’ambito
delle singole unità morfologiche territoriali, consistono in:
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a) costruzioni precarie: si tratta di strutture leggere, semplicemente appoggiate od
ancorate a terra ma senza strutture di fondazione, necessarie per particolari
esigenze produttive per un periodo limitato di tempo, oltre il quale devono essere
rimosse.
Per
dette
strutture
dovrà
essere
rivolta
comunicazione
all’Amministrazione Comunale nella quale si attestino:
- le esigenze produttive per le quali si rende necessario il posizionamento della
struttura;
- dimensioni, caratteristiche e ubicazione della struttura;
- leggi cui si fa riferimento, periodo di utilizzazione e di mantenimento della
struttura per un periodo, comunque, non superiore ad un anno ed il conseguente
impegno alla rimozione alla fine del periodo di utilizzazione dichiarato.
b) serre:
b.1) impianti stagionali: tunnel in metallo o altro materiale con un’altezza non
superiore a 3,00 metri facilmente rimuovibili con le caratteristiche di precarietà
definite al punto precedente e collocate a protezione di particolari colture per un
periodo non superiore al ciclo produttivo. Per esse dovrà essere effettuata
comunicazione all’Amministrazione Comunale attestando quanto contenuto al
precedente punto a).
b.2) impianti permanenti: costituite da strutture di sostegno metalliche, lignee,
plastiche o in muratura atte a contenere le parti in vetro o in materiale plastico e
sostenute da elementi di fondazione; le suddette strutture di sostegno, se in
metallo o in plastica, dovranno essere nelle tinte opache marroni scure o verdi
scure, se in legno, questo dovrà essere trattato al naturale. Tali strutture, da
considerare al pari di annessi agricoli, potranno essere realizzate in seguito alla
redazione di un PAPMAA e solo se ubicati in luoghi non in vista e a
completamento del contesto insediativo aziendale, secondo i criteri insediativi che
verranno esplicitati nelle singole unità morfologiche territoriali.
81
Solo nel caso dell'ortoflorovivaismo, le serre possono insistere su terreni privi di
nuclei poderali, ma la loro ubicazione dovrà comunque rispettare i criteri
insediativi del contesto territoriale.
ART. 30 – ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
Le attività agrituristiche di cui all'art.2, c.2 lett.a), b), c), d), della L.R. 23 giugno
2003, n.30 e s.m.i., sono svolte in aziende nei limiti massimi derivanti dal calcolo
della principalità dell'attività agricola effettuate con la relazione agrituristica di cui
all'art.7 della suddetta legge.
Il R.U. provvederà alla individuazione e classificazione degli edifici di valore storico,
culturale ed ambientale, anche per i fini di cui al presente articolo.
Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare l’agricampeggio in spazi aperti, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Si specifica che nelle ARPAe nella ZPM non è possibile l’agricampeggio.
Il PS, inoltre, prevede l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie -i cui ambiti
saranno individuati nel R.U.- finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree
agricole attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria connessa alle attività
agricole, di coltivazione del fondo di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la
cui principalità caratterizza l’esercizio dell’agriturismo, nel rispetto del Piano
faunistico provinciale.
La superficie minima dell’ATV comprendente il territorio di una o più aziende è di
200 ettari.
La distanza tra ATV o altri istituti faunistici o faunistico venatori deve essere di
almeno 500 metri.
ART. 31 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE
In coerenza con i criteri e gli indirizzi del P.T.C., il P.S. prevede lo svolgimento di
attività integrative. Tali attività possono essere svolte sia utilizzando strutture
esistenti sia ricorrendo alla realizzazione di nuovi volumi. La localizzazione,
82
l’ammissibilità e la tipologia di queste attività è specificata nel titolo V capo II delle
presenti norme intitolato “Disciplina delle unità morfologiche territoriali”. Per dette
attività dovranno essere comunque osservati i seguenti criteri:
-
attività commerciali/artigianali: sia nel caso di nuova edificazione che nel
riutilizzo degli edifici esistenti la superficie massima non potrà superare i mq 200
di s.u.l.;
- L’attività di officina per riparazione di mezzi agricoli potrà essere svolta solo
attraverso il riuso di edifici esistenti.
-
attività ricettive: oltre all’utilizzo di strutture esistenti, potranno essere realizzate
strutture nuove dimensionate per accogliere un numero massimo di cinquanta
posti letto nonché volumetrie equivalenti per le attività compatibili (ristorazione
tipica, attività di supporto per svago, tempo libero, servizi e didattica).
-
Il R.U. o una variante al PdF vigente definirà, anche in termini quantitativi e di
localizzazione, detta previsione all’interno delle u.m.t., nel rispetto dei limiti
massimi, di cui al prospetto intitolato “Ricettività turistica in ambito rurale”.
RICETTIVITA’ TURISTICA IN AMBITO RURALE
UNITA’ MORFOLOGICHE
TERRITORIALI
Tetto massimo di postiletto per la ricettività
turistica
R 1.2 - u.m.t. Poggi di Montieri e del
Frassine
R 1.3 - u.m.t. Poggi di Boccheggiano
200
150
La localizzazione delle nuove attività ricettive verrà definita dal R.U. secondo i
seguenti criteri:
- che esista già un nucleo edificato -anche in condizioni di degrado da recuperare- a
cui ricollegarsi con la struttura ricettiva da realizzare;
- che la struttura sia in chiara relazione con la sentieristica individuata nella
tav.12a/12b/12c del quadro conoscitivo. La struttura deve trovarsi, pertanto,
relazionata a tale sentieristica e collegata con la stessa tramite una strada esistente.
83
Le strutture nuove per attività integrative si devono ricollegare a edifici già esistenti e
con essi devono creare un unico sito insediativo secondo tipologie compatte e
conformi a quelle tradizionali della zona, nonché da realizzare con materiali e finiture
secondo le modalità esplicitate all’art. 32 delle presenti norme.
E’ inoltre ammessa per le aziende agricole l’attività integrativa di tipo ricettivo in
locali di nuova edificazione, fermo restando che l’ammissibilità o meno di nuove
strutture è specificata per ogni unità morfologica territoriale e queste ultime saranno
dimensionate in rapporto alle volumetrie aziendali, così come indicato nella scheda
10F “Indirizzi per lo sviluppo turistico”, punto 3, del P.T.C., come riportato nel
quadro sinottico seguente:
VOLUME EDIFICATO E/O EDIFICABILE
VOLUME PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE
da dimostrare CON P.M.A.A.
TURISTICO-RICETTIVE
Fino a 1.000 mc
Volume compreso tra 1.001 e 2.000 mc
Fino al 100%
1.000 mc + il 70% del volume
eccedente i 1.000 mc e comunque non
oltre 1.500 mc
Volume compreso tra 2.001 e 4.000 mc
1.500 mc + il 50% del volume
eccedente i 2.000 mc e comunque non
Volume maggiore di 4.000 mc
oltre 2.200 mc
2.200 mc + il 30% del volume
eccedente i 4.000 mc e comunque non
oltre 2.500 mc
Per poter ottenere le autorizzazioni finalizzate all’esercizio delle attività integrative, i
richiedenti dovranno impegnarsi con atti unilaterali d’obbligo a realizzare:
a) miglioramenti ambientali inerenti interventi di recupero del patrimonio storicoarchitettonico, come ad esempio il ripristino di antichi tracciati stradali, di muretti
a secco ed il recupero di fontanili;
b) opere di risistemazione idraulico-agraria e della viabilità;
c)
recupero di assetti degradati.
84
Suddetti interventi verranno proposti dai richiedenti o richiesti dall’Amministrazione
Comunale e riguarderanno immobili ricadenti all’interno della proprietà dei
richiedenti o situati in altre proprietà anche pubbliche. L’Amministrazione Comunale
valuterà gli interventi proposti, per i quali non sono stabilite nel P.S. quantità minime
di riferimento, da definirsi nel R.U. .
Gli atti unilaterali d’obbligo -sottoscritti dal richiedente l’autorizzazione all’attività
integrativa e firmati per accettazione dai proprietari dei terreni sui quali verranno
effettuati gli interventi di miglioramento fondiario- stabiliranno il periodo occorrente
per effettuare le opere, il periodo per il quale i richiedenti si impegnano ad effettuarne
la manutenzione e le tecniche adottate per la realizzazione delle opere stesse.
Qualora le opere di cui all’atto d’obbligo non venissero realizzate o non venisse
effettuata la manutenzione, il richiedente l’autorizzazione
dovrà corrispondere
all’Amministrazione Comunale un importo pari al valore delle mancate opere ed il
fabbricato oggetto della richiesta assumerà destinazione agricola.
All’interno dell’ u.m.t. Poggi di Boccheggiano si prevede la realizzazione di un polo
del turismo rurale in loc. “Vecchia Miniera del Merse” per attività turistico-ricettive e
di servizio al turismo, museali e didattiche da inserire nel progetto del Parco
Minerario, che riguarda anche altri comuni limitrofi. Tale polo rappresenta un punto
di riferimento a carattere sovracomunale, inscindibilmente legato al Parco Minerario
stesso. L’intervento, consistente sia nel recupero che nella ricostruzione di fabbricati
facenti parte di questo insediamento minerario, dovrà sottostare alle seguenti regole:
• la realizzazione di questo polo sarà possibile solo a seguito dell’avvenuta bonifica
dell’intera area, del conseguente collaudo con relativa certificazione da parte
dell’Amministrazione Provinciale e non prima di aver controllato in maniera
circostanziata le condizioni statiche dell’area, parte della quale è attualmente
classificata a pericolosità 4 (dovuta a motivi morfologici -come visibile anche
dalla tav.2c* Carta geomorfologica- a causa della presenza di sprofondamenti
nella zona a nord dovuti al probabile crollo di cavità sotterranee legate alla passata
attività mineraria, come messo in evidenza anche dal Corpo delle Miniere), con
85
indagini adeguate confrontate anche con la geometria dei vuoti sotterranei e con la
verifiche relative alla stabilità complessiva;
• gli interventi di ricostruzione sono da intendere come “fedele ricostruzione”
insediativa e tipologica del borgo minerario preesistente, gli interventi di
ristrutturazione dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri originari e
peculiari delle strutture oggetto di intervento;
• le attività consentite all’interno del polo sono di tipo didattico-museale e di tipo
ricettivo funzionali al Parco Minerario; la ricettività potrà essere effettuata solo
quando saranno funzionanti gli spazi ad uso didattico-museale;
• la ricettività sarà di tipo alberghiero, escludendo la destinazione residenziale;
• il polo potrà accogliere fino a 300 posti–letto e disporrà di almeno mq 2.500 per
attività didattiche e museali.
- Il R.U. stabilirà le modalità di attuazione dell’intervento.
Oltre a quanto definito nella tabella intitolata “Ricettività turistica in ambito rurale”
per le unità morfologiche territoriali, il P.S. localizza in modo puntuale due strutture
che accolgono attività integrative turistico-ricettive. Suddetta individuazione è stata
effettuata secondo una distribuzione equilibrata sul territorio comunale, tenendo
conto della loro posizione rispetto all’ubicazione della sentieristica e dei punti
strategicamente funzionali agli obiettivi del P.S.:
-
Poggio Bartolo, in cui insiste un manufatto da riqualificare. Si prevede una
struttura con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e con volumetrie
equivalenti per posti pasto o di servizio.
-
Nelle immediate vicinanze di Boccheggiano in località Campo al Noce insiste una
struttura situata lungo la viabilità escursionistica individuata dalla Comunità
Montana delle Colline Metallifere e poco distante dalla S.P.162. Se ne prevede il
potenziamento per raggiungere una capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e
con volumetrie equivalenti per posti pasto o di servizio.
Il P.S. riconosce, in coerenza anche con quanto prevede il P.T.C. nella scheda 10E
“Capisaldi infrastrutturali di interesse strategico”, punto 4 “Capisaldi della Cultura”,
86
un significativo valore culturale, artistico e didattico al Giardino dei Suoni in loc.
Pianuglioli, inserito nel circuito toscano dei Giardini d'artista, per il quale si prevede
la possibilità di realizzare spazi di lavoro (officina per la lavorazione dei metalli),
spazi espositivi e spazi per la didattica -nell'ambito delle attività integrative
riconosciute al territorio rurale- che saranno definiti in sede di R.U.
L’ubicazione delle strutture sopra enunciate è riscontrabile nella tav.23a/23b/23c
intitolata “Articolazione del territorio in unità morfologiche territoriali”.
La definizione e l’ubicazione degli interventi è riportata, inoltre, negli articoli relativi
alle unità morfologiche territoriali.
ART. 32 – CRITERI INSEDIATIVI E SPECIFICHE SULL’USO DEI MATERIALI
In coerenza anche con quanto specificato dal P.T.C., all'art.26 “Governo dello
sviluppo insediativo” e alla scheda 10 “Evoluzione insediativa”, dovrà essere
rispettata, sia negli interventi di ristrutturazione urbanistica che in quelli di nuova
costruzione, la maglia territoriale e poderale esistente, oltre quella insediativa.
In tutti i tipi di intervento si dovrà operare in continuità con le caratteristiche
tipologiche e costruttive
tradizionalmente usati nei luoghi di intervento e più in
generale nel contesto territoriale.
Le nuove costruzioni dovranno aggregarsi con i fabbricati esistenti e, comunque,
dovranno ricreare un unico sito insediativo, mentre negli ARPA i corpi di fabbrica
dovranno essere realizzati a corte chiusa.
Più in particolare, le finiture dei prospetti dovranno essere:
- la pietra ed il mattone chiaro di tipo rustico posti a vista;
- intonaco (grezzo o semiliscio) tinteggiato nei colori tenui a fondo terroso.
Nel caso di ampliamenti di fabbricati in pietra e mattoni è fatto obbligo di utilizzare
gli stessi materiali sia per tipo che per colore.
87
Nel caso di ampliamenti di fabbricati con finitura delle facciate ad intonaco è
possibile utilizzare indifferentemente la pietra ed il mattone posti a vista o l’intonaco
in analogia alle facciate esistenti.
Per quanto riguarda le finiture, sarà il R.U. a dettare regole specifiche relative ai
materiali ed alle caratteristiche costruttive.
ART.
33
–
CRITERI
GENERALI
PER
LA
PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO AI SENSI DELLA L.R. 21 MARZO 2000,
N.37 e s.m.i. CONTENENTE “NORME PER LA PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO”
Ai sensi della L.R. 21.03.2000, n.37, contenente “Norme per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso”, il P.S. detta i seguenti criteri da seguire nella redazione
del R.U. e del piano comunale dell’illuminazione pubblica:
-
si dovranno utilizzare sorgenti luminose che garantiscano una luce calda, evitando
apparecchiature che diano luce bianca (spettrale) nei centri storici;
- le apparecchiature dovranno dare un cono di luce rivolto verso il basso, in modo
da incrementare il rendimento dei corpi illuminanti e limitare gli effetti di
riflessione della luce che amplifichino in maniera impropria un chiarore
percepibile a distanza;
- l’illuminazione nelle zone rurali dovrà essere limitata in modo da consentire la
giusta percezione del paesaggio naturale e la corretta vista del cielo senza dare
inutili effetti di chiarore;
- nei centri abitati l’illuminazione dovrà essere tale da garantire effetti di chiaroscuro evitando l’eccessiva luminosità che appiattisce impropriamente il costruito e
non consente una lettura articolata del paesaggio urbano.
Il tutto all’interno di una garanzia del grado di illuminamento delle strade e dei
passaggi pedonali.
88
ART. 34 – CRITERI GENERALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA
L.R.89/98 CONTENENTE “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ACUSTICO” E DELLA DELIB.C.R. 77/2000
Il Quadro Conoscitivo ed il Piano Comunale di classificazione acustica, di cui il
Comune si deve dotare in applicazione della L.R. 89/98, deve essere formato tenendo
conto dei criteri desunti dalle linee guida approvate con D.C.R. 77/2000.
Il Piano Comunale di classificazione acustica dovrà essere approvato prima del R.U.
e sarà assunto quale parte integrante del Quadro Conoscitivo del P.S. di cui tenere
obbligatoriamente conto nella formazione dei principali piani di settore di
competenza comunale e nelle valutazioni che la legge ed il P.S. prescrivono come
necessarie per le localizzazioni insediative che saranno attuate dal R.U. e dagli
eventuali Programmi integrati di intervento.
ART. 35 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
La previsione, in sede di R.U., di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIC,
così come perimetrati nel P.S., è subordinata alla redazione della relazione di
valutazione di incidenza, ai sensi dell’art.15 della L.R. 56/00, che dimostri che gli
interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità dei siti interessati,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti e delle eventuali linee guida che
saranno elaborate dalla Regione Toscana.
ART. 36 – CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
AMBIENTALI
La valutazione degli effetti ambientali, implicitamente già contenuta negli elaborati
del quadro conoscitivo del P.S. ed esplicitata nel capitolo specifico della relazione
riguarda principalmente la risorsa idrica (per la quale il P.S. rinvia alla lettura della
tav.6a/6b/6c del quadro conoscitivo “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”,
alle presenti norme, alla relazione) e la difesa del suolo per la quale si rimanda alle
indagini geologiche effettuate.
89
Capo II – Disciplina delle unità morfologiche territoriali.
ART. 37 – OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE NEL TERRITORIO
RURALE.
I principali obiettivi che il Piano Strutturale si pone sono i seguenti:
 attenta salvaguardia del patrimonio naturalistico, che, in particolare nella parte
nord del territorio comunale, assume connotati di notevole pregio. Qui, infatti,
sono presenti la Riserva Naturale “Cornate Fosini”, l’A.R.P.A. GV1 del Poggio di
Montieri, l’A.R.P.A. GV2 delle Cornate di Gerfalco e l’A.R.P.A. IGV7 della
Valle del Farmulla, l un sito Bioitaly e la Z.P.M.
 riqualificazione della risorsa forestale, che costituisce l’86% circa del territorio
comunale;
 valorizzazione dell’attività agricola;
 mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico e attenta salvaguardia –
intesa come tutela, recupero e valorizzazione- delle emergenze, del patrimonio
edilizio sparso, dei centri storici e dei nuclei rurali;
 incentivazione del turismo rurale, del turismo ambientale e termale in connessione
al contesto territoriale.
ART. 38– UNITÀ MORFOLOGICA TERRITORIALE R1.2 - POGGI DI
MONTIERI E DEL FRASSINE
L'unità morfologica territoriale dei Poggi di Montieri e del Frassine ha un'articolazione
composita da un punto di vista paesaggistico. Essa è caratterizzata dalla zona di Poggio Mutti,
delle Cornate e del Pavone, che vengono brevemente descritte di seguito.
Insistono in quest’area la Riserva Naturale “Cornate Fosini”, il sito pSIC 101 Cornate e Fosini
e il pSIC 102 Poggi di Prata.
Fra le emergenze floristiche,sono da segnalare come endemiche la viola etrusca, la centaurea
aplolepa e la fritallaria tenella. Relativamente alla fauna, si segnala la presenza di rapaci come il
biancone e lo sparviero.
Area di Poggio Mutti
Le caratteristiche principali del paesaggio di questa porzione di territorio riguardano la presenza
di pascoli e coltivi che insieme alle aree boscate formano una scacchiera variegata di ambienti ed
ecosistemi. Visivamente si può apprezzare la morfologia collinare dolce con i restrostanti gruppi
montuosi delle Cornate e di Poggio Mutti.
90
Dal punto di vista geologico la presente unità di paesaggio è costituita dal massiccio carbonatico
di Poggio Mutti e dal suo versante meridionale fino alla valle del Torrente Pavone, ed è incisa
dai suoi affluenti di destra orografica.
Le formazioni affioranti nell’area (vedi tav 3a del Quadro conoscitivo “Carta geologica”) sono
costituite prevalentemente dalle formazioni mesozoiche e cenozoiche della Serie Toscana e dai
flysch alloctoni, in prevalenza le argille con calcari palombini, il Flysch calcareo-marnoso di
Monteverdi e l’Unità delle argille e calcari.
Sono presenti nel versante meridionale di Poggio Mutti alcune piccole grotte denominate
"Buche di Poggio Mutti”. Si tratta di cinque cavità carsiche con sviluppo orizzontale o poco
inclinato, lunghezza variabile fra 10 e 100 m, e dislivello da 0 a poco meno di 10 metri; entrambe
interessano la formazione del Calcare Massiccio.
Nell’area è presente una cava di pietra calcarea ormai inattiva da alcuni decenni.
Area delle Cornate
Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia montana, nettamente distinguibile fra la parte
calcarea delle Cornate (con morfologia più aspra e vegetazione meno sviluppata in altezza) e la
parte argilloso arenacea di Poggio Ritrovoli e della Carline, dove sono prevalenti boschi
artificiali di conifere e boschi misti a partecipazione di acero montano, abete bianco e frassino
ossifillo.
Questa porzione di territorio è caratterizzata dalla presenza del rilievo più elevato del
comprensorio: Le Cornate di Gerfalco, e del suo versante settentrionale, oltre che dal versante
meridionale di Poggio Ritrovoli, e si spinge verso est fino alla valle del Fiume Cecina. L’area è
incisa dagli affluenti di destra orografica del Cecina.
Le formazioni geologiche più frequentemente affioranti nell’area (vedi tav 3a e 3b del Quadro
conoscitivo “Carta geologica”) sono costituite prevalentemente dalle formazioni mesozoiche e
cenozoiche della Serie Toscana e dai flysch alloctoni, in prevalenza il Flysch calcareo-marnoso
di Monteverdi e l’Unità delle argille e calcari.
Nell’area sono presenti tre cave (una di calcare rosso ammonitico e due – le cave Romano – di
detrito calcareo) ormai inattive da alcuni decenni.
Area del Pavone
Area paesaggisticamente simile alla zona di Poggio Mutti, ma con maggiore incidenza del bosco
(cedui di cerro spesso coniferati). Morfologia collinare dolce caratterizzata sullo sfondo dalle
Cornate.
Tale zona costituisce il versante meridionale delle Cornate di Gerfalco, rilievo che si raccorda
con la sottostante valle del T. Pavone. Gli affluenti di destra orografica di quest’ultimo incidono
profondamente l’area.
Oltre a piccoli affioramenti di arenarie del Macigno e di Scaglia toscana, la formazione
geologica predominante (vedi tav 3a del Quadro conoscitivo “Carta geologica”) sono le argille
con calcari palombini.
Area dei Poggi di Montieri
Vasta area caratterizzata generalmente da una morfologia collinare dove predomina il quadro
boschivo, interrotto dalla trama degli insediamenti urbani e rurali, con il loro mosaico di campi,
coltivi abbandonati e pascoli. Notevole, da un punto di vista paesaggistico e naturalistico il
Poggio di Montieri, caratterizzato dal biotopo a Fagus silvatica. Interessanti sono anche i
castagneti concentrati intorno all’abitato di Montieri.
Tale area, che costituisce più della metà del territorio comunale, è interessato da rilievi elevati,
quali Poggio Ripi, Montemurlo e Poggio Montieri e dai loro versanti collinari; sono inoltre
presenti le uniche aree pianeggianti del comprensorio comunale, quali il Piano di Boccheggiano
91
a sud ed un tratto della Valle del Fosso Saio (il Pianone) a nord. I rilievi montuosi sono incisi
dagli affluenti di sinistra orografica del F. Merse e dai tributari dell’alto bacino del F. Cecina;
un altro corso d’acqua di una certa importanza è il Fosso Saio a nord-est.
Le formazioni affioranti nell’area (vedi tav 3a/3b/3c del Quadro conoscitivo “Carta geologica”)
sono molteplici, quelle più frequenti sono le formazioni mesozoiche e cenozoiche della Serie
Toscana, in particolar modo i Calcari cavernosi, quelle pre-triassiche dell’Unità di MonticianoRoccastrada (le filladi e quarziti del T. Mersino) ed i flysch alloctoni, in prevalenza argille con
calcari palombini ed il Flysch calcareo-marnoso di Monteverdi. Presenti inoltre estesi
affioramenti di depositi detritici, alcuni dei quali depositi di frane passate.
Nell’area sono presenti tre cave nel settore nord (Poggio Ripi); presenti inoltre nel settore sud,
presso Montieri e presso il Fiume Merse, numerosi siti minerari per l’estrazione della pirite,
quest’ultime caratterizzate da fabbricati ed infrastrutture di importanza storica degne di studi di
archeologia industriale.
Nella presente unità morfologica territoriale si trovano i centri abitati di Montieri, di Gerfalco e
di Travale ed i seguenti nuclei rurali: Acquarello; Butignano; Casa al Fango; Case Nacchi;
Case Sorzi; Casorcioli; Colli; I Prati; Le Lame; Magrignano; Mignone; Palazzeta; Petraio;
Podere Mocini; Podere Mocinino.
Nella presente porzione di territorio viene utilizzata la risorsa geotermica per la produzione di
energia elettrica. Esistono ad oggi due centrali geotermiche nei pressi del centro abitato di
Travale.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali
prestazionali e/o fisiche ai sensi della L.R.1/2005:
- l’estensione del bosco il cui riferimento è la tav.10a/10b/10c intitolata “Carta
dell’uso del suolo” ed i seccatoi esistenti sui quali si può intervenire mediante il
recupero a condizione che non vengano alterati i caratteri tipologici e formali;
-
l’A.R.P.A. GV1 Poggio di Montieri e l'A.R.P.A. GV2 Cornate di Gerfalco;
gli undici punti panoramici secondo le localizzazioni della Tav.12a/12b/12c
“Sentieristica e ippovia” ed art.17 delle presenti norme intitolato “Punti
panoramici”.
-
la Chiesa di Sant’Antonio da Padova nei pressi di Travale, la Cappella di San
Daniele a Mignone e i resti del convento di San Niccolò in loc.Canonica facenti
parte del GRUPPO A delle emergenze di interesse storico-culturale contenute
nell’art.10 delle presenti norme;
-
la Cappella dell'Avveduta, la Chiesa di San Giovanni Battista a Brezzano e la
Chiesa della Madonna dei Castagni nei pressi di Montieri facenti parte del
92
GRUPPO B delle emergenze di interesse storico-culturale contenute nell’art.10
delle presenti norme;
-
il Mulino sul Cecina, i Mulini della Balestrina facenti parte del GRUPPO C delle
emergenze di interesse storico-culturale disciplinate all’art.10 delle presenti
norme;
La tutela della tipologia insediativa, dei caratteri tipologici e dei materiali
tradizionali dei nuclei rurali Acquarello, Butignano, Casa al Fango, Case Nacchi,
Case Sorzi, Casorcioli, Colli, I Prati, Le Lame, Magrignano, Mignone, Palazzeta,
Petraio, Podere Mocini, Podere Mocinino, fatte salve le previsioni di intervento
risultanti dalla disciplina dei nuclei rurali di cui all’art. 47 delle presenti norme.
-
Le aree di interesse storico-documentale minerarie di Poggio Mutti, di Gerfalco, di
Montieri, delle Carbonaie e di Poggio Valle Buia facenti parte del GRUPPO D
delle emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico contenute nell’art.10
delle presenti norme;
-
I seguenti beni facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storicoculturale e paesaggistico disciplinati all’art.10 delle presenti norme:
- Le emergenze storico-culturali di Prugnoli e del mulino di Trogoli
-Il travaglio –testimonianza della tradizionale pratica di allevamento dei bovini
allo stato brado- in località Gabellino
- I resti di un mulino nella zona di Rigagnolo
- La torre longobarda in località Podere del Ciacchi
- Le Roste
- Il fontanile in località Fontappialla
- La Fonte di “acqua ferrugginosa” in loc.Rigagnolo
- Una fonte nei pressi del centro abitato di Travale
- Il cunicolo minerario denominato “Buca delle Fate”
- I resti di un fortilizio del XIV sec. e il pozzo del Beato Giacomo
- I resti del Molino del Berino
- La Fonte della Concia
93
- le grotte denominate “Buche di Poggio Mutti”
- la memoria dell’emergenza paesaggistica sul torrente Pavone lungo il confine
comunale costituito dall’attraversamento pedonale da una sponda all’altra su un
grande tronco di albero, che oggi non c'è più.
-
La tutela dei caratteri tipologici e dei materiali tradizionali delle seguenti
emergenze: Podere Cupiano e Podere Auscelli facenti parte del GRUPPO B delle
emergenze di interesse storico-culturale dell’art.10 delle presenti norme; Fattoria
Belvedere, Podere Casiluca, Podere Monti, Podere Nuovo, Podere La Pieve e
Podere i Gabbri facenti parte del GRUPPO C delle emergenze di interesse storicoculturale contenute nell’art.10 delle presenti norme;
- le falde detritiche del Poggio di Montieri il cui acquifero è attualmente utilizzato a
scopi acquedottistici (come indicato nelle tav.6a/b/c “Carta delle risorse idriche e
della vulnerabilità”)
- le falde detritiche delle Cornate di Gerfalco il cui acquifero è attualmente
utilizzato a scopi acquedottistici (come indicato nelle tav.6a/b/c “Carta delle
risorse idriche e della vulnerabilità”);
- la zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.M.);
Luoghi a regolamentazione speciale:
- Riserva Naturale “Cornate Fosini” (istituita con deliberazione di Consiglio
Provinciale n.12 del 27.02.1996) per la porzione presente in questa unità di
paesaggio;
-
Alcune aree gravate da uso civico, che, per una porzione, insistono nel territorio
interessato dalla Riserva Naturale “Cornate Fosini”. Si tratta dell’uso civico di
Gerfalco (vedi tav.8 e 8 bis del quadro conoscitivo).
-
Castagneti circostanti il centro abitato di Montieri (riscontrabili nella tav.10b
“Carta dell’uso del suolo”), per i quali è fatto divieto di ceduazione.
OBIETTIVI:
Mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico garantendo la
salvaguardia delle emergenze e la tutela delle risorse.
94
Nell’ambito di questa attenta salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico, sarà
incentivato il turismo ambientale connesso all’attività della Riserva Naturale
“Cornate e Fosini” e al potenziale sfruttamento delle risorse termali.
AZIONI:
AREA DEL PAVONE
AZIONI:
− tutela del bosco, secondo quanto disposto all'art.11 “Aree forestali”;
- recupero e valorizzazione dei tracciati stradali di antico impianto secondo i criteri
dell’art.10 delle presenti norme;
- recupero e valorizzazione dei muretti a secco, dei selciati e simili;
- Riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere A-B-C dell’art.25 delle
presenti norme. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione di cui alla
lettera D dell’art.25 delle presenti norme ad esclusione dei seguenti interventi:
realizzazione di nuovi fabbricati per attività integrative, costruzione di annessi
rurali a servizio di fondi non costituenti aziende agricole, realizzazione delle
strutture pertinenziali per lo sport e tempo libero e laghetti per usi plurimi (irriguipesca sportiva ecc.). Per le facciate dei nuovi edifici ad uso abitativo è ammesso
solo l’uso della pietra posta a vista;
- disciplina di tutela dell’A.R.P.A. GV2 Cornate di Gerfalco ricadente nel presente
ambito.
I criteri di ammissibilità degli interventi all'interno dell'ARPA sono esplicitati
nell'art.15 delle presenti norme.
- nel territorio esterno all’A.R.P.A. ammesse le attività integrative di tipo
commerciale, artigianale, ricettivo e di servizio solo negli edifici esistenti; per le
attività ricettive consentiti modesti ampliamenti finalizzati al miglioramento igienicosanitario, nella misura prevista al punto B terzo alinea dell’art.19 delle presenti
norme;
- disciplina di tutela del pSIC 101 secondo quanto disposto all'art.15 delle presenti
norme.
95
- è ammessa la costruzione di impianti da fonti di energie rinnovabili per
autoconsumo e come attività connessa all'attività agricola con esclusione dell'eolico e
del geotermico con prelievo di fluido, con i limiti di cui all'art.18.
- salvaguardia della Z.P.M., già debitamente recintata, regolata dall’art.14 della
L.R.3/94. In essa vige il divieto di caccia;
- consentite le serre soltanto stagionali secondo i criteri esplicitati all’art.29 delle
presenti norme;
- recepimento delle previsioni relative alla realizzazione dei percorsi, alla
sistemazione dei tracciati e all’allestimento delle aree di sosta riguardanti la
sentieristica rappresentata nella tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” e
realizzazione di un’area di sosta in loc. Il Poggetto;
- Relativamente a nuove realizzazioni e ampliamenti o comunque interventi
costruttivi, dovranno essere rispettate le opportune distanze degli ambiti previsti
dalla D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dal PTC e per quel che riguarda il
Torrente Pavone (vedi tav 17a e 18 a Carta della Rischio idraulico e della
Pericolosità idraulica). Per quel che riguarda il Torrente Pavone (vedi tav 17a e
18a), ad ulteriore conferma di ciò una parte dell’area valliva è stata perimetrata
come area a pericolosità idraulica elevata dall’Autorità di Bacino Toscana Costa
con Piano straordinario ai sensi del D.L. 180/98 (Decreto “Sarno”) convertito con
L 267/98 come modificato dalla L 226/99 ed in particolare come previsto dalla
Del. G. R. 1212/99, e successivamente riconfermato dal P.A.I. della stessa
Autorità di Bacino, per cui per questa valgono inoltre le misure di salvaguardia
previste dallo stesso;
- Nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale (come
indicato nella tav.6a “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”), come i
corpi detritici "dt", quindi con alta vulnerabilità, sarà possibile realizzare la
dispersione dei reflui per sub-irrigazione o la concimazione dei terreni tramite
fertirrigazione, solamente previo adeguato studio idrogeologico di dettaglio che,
prendendo atto della profondità massima della falda più superficiale, delle
96
caratteristiche sedimentologiche del materiale di copertura, delle pendenze dei
versanti e delle opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri punti di
approvigionamento idrico, possa escludere ogni possibilità di inquinamento
dell’acquifero.
-
criteri insediativi: nel rispetto dei criteri insediativi del patrimonio edilizio
esistente, le nuove costruzioni verranno ubicate in prossimità delle strade a
percorrenza principale allineandosi a quelle esistenti.
AREA DEI POGGI DI MONTIERI
AZIONI:
- tutela del bosco, secondo quanto disposto all'art.11 “Aree forestali”;
- Nell'unità morfologica territoriale di Montieri si riconosce una vocazione alla
geotermia ai fini della ricerca e dell’utilizzo della risorsa geotermica per la
produzione di energia elettrica ad esclusione delle utoe di Montieri, Travale e
Gerfalco e delle relative aree di rispetto paesaggistico-ambientale;
L’apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione
ed il trasporto dell’energia elettrica da parte dell’ente gestore dovrà essere oggetto di
specifici studi da concordare con gli enti preposti, secondo il criterio localizzativo
tale da determinare il minor impatto possibile;
- è ammessa la costruzione di impianti da fonti di energie rinnovabili per
autoconsumo e come attività connessa all'attività agricola, con i limiti di cui all'art.18
delle presenti norme;
- Realizzazione di un laghetto per la balneazione ad uso pubblico con utilizzo
dell’impianto geotermico per il riscaldamento dell’acqua e sistemazione dell’area
circostante in loc. Il Piano, nei pressi delle esistenti centrali geotermiche. Scopo
dell’iniziativa è quello di creare un ambito a carattere didattico-ricreativo utilizzando
il vapore relativo allo sfruttamento geotermico sia come scambiatore di calore sia
come risorsa, previa verifica, in quest’ultimo caso, della qualità delle acque, sulla
base della normativa vigente e previo controllo da parte degli organi competenti in
97
materia (ASL, ARPAT ecc.). Il tutto è finalizzato allo sfruttamento geotermico a
bassa entalpia che, nella fattispecie, risulta un’ottima iniziativa anche per la
riqualificazione paesaggistica tesa a limitare l’impatto ambientale della centrale
stessa. Le modalità di fattibilità e di attuazione verranno approfondite e valutate dal
R.U. nel rispetto dei seguenti criteri: non dovranno essere interessate formazioni
boscate; il laghetto dovrà insistere nei pressi delle centrali per limitare al massimo la
dispersione di calore erogato dal sistema di raffreddamento delle centrali stesse;
dovranno essere interessate –quanto più possibile- le infrastrutture esistenti limitando
al massimo la modifica dei lineamenti morfologici della zona. Può essere ammessa la
realizzazione di limitate strutture di servizio quali spogliatoi, servizi igienici e un
piccolo punto di ristoro da localizzare in prossimità delle infrastrutture esistenti.
- recupero e valorizzazione dei tracciati stradali di antico impianto secondo i criteri
dell’art.10 delle presenti norme;
- recupero e valorizzazione dei muretti a secco, dei selciati e simili;
-
salvaguardia, secondo i criteri di cui all’art.10 delle presenti norme, della Chiesa
di Sant’Antonio da Padova nei pressi di Travale, della Cappella di San Daniele a
Mignone, dei resti del convento di San Niccolò in loc.Canonica, della Cappella
dell'Avveduta, della Chiesa di San Giovanni Battista a Brezzano, della Chiesa
della Madonna dei Castagni nei pressi di Montieri, del Mulino sul Cecina, dei
Mulini della Balestrina e delle altre invarianti strutturali facenti parte del
GRUPPO D del sopra citato art.10. Tali ambiti indicati nella tav.8 bis del Quadro
Conoscitivo saranno oggetto di apposita perimetrazione nel R.U. recante anche
una disciplina ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- recupero e valorizzazione dei nuclei rurali di antico impianto esistenti di
Acquarello, Butignano, Casa al Fango, Case Nacchi, Case Sorzi, Casorcioli, Colli, I
Prati, Le Lame, Magrignano, Mignone, Palazzeta, Petraio, Podere Mocini, Podere
Mocinino mantenendo le peculiarità del borgo stesso; per essi si rimanda alla
disciplina contenuta nell’art. 47 delle presenti norme ed alla tav. 23a/23b/23c;
98
- recupero e valorizzazione delle seguenti emergenze: Podere Cupiano, Podere
Auscelli, Fattoria Belvedere, Podere Casiluca, Podere Monti, Podere Nuovo secondo
i criteri dell’art.10 e dell’art. 32 delle presenti norme ed alla tav.8 bis;
-
Riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere A-B-C dell’art. 25 delle
presenti norme. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione di cui alla
lettera D dell’art. 25 delle presenti norme. In particolare la realizzazione dei
laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.) è condizionata al rispetto dei
seguenti criteri:
- che non siano interessate formazioni boscate;
- che non venga alterato il regime idraulico;
- che non vengano realizzate nuove costruzioni;
- che venga utilizzata la viabilità esistente per la quale si consentono
adeguamenti o collegamenti;
- che gli scavi e i riporti non comportino consistenti alterazioni alle condizioni
morfologiche dei luoghi.
- in loc. Campo al Pera, in prossimità del centro abitato di Montieri, il P.S. ammette
un’attività di campeggio per un massimo di 200 utenti attraverso l’utilizzazione di
un’area in lieve pendenza, senza vegetazione nella parte più alta e con presenza di
impianto artificiale di conifere e di sottobosco a piccole chiazze nella parte
sottostante.
L’allestimento della struttura dovrà avvenire senza impegnare il bosco, con il
miglioramento della viabilità esistente e con l’allacciamento alle reti infrastrutturali
esistenti.
La struttura dovrà rispondere ai requisiti fissati dalla normativa regionale vigente in
materia di turismo, rispondente ai requisiti stabiliti per il livello a due stelle, nonché
nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:
- i servizi dovranno essere accorpati in prossimità delle infrastrutture esistenti;
- le eventuali pavimentazioni dovranno essere di tipo permeabile;
99
- si dovrà provvedere alla piantumazione di essenze autoctone nell’ambito
della struttura;
- lo smaltimento dei reflui dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti
disposizioni e alle tabelle di legge.
- Il Piano Strutturale riconosce, nella zona di Travale, ambiti territoriali vocati
all'ortoflorovivaismo nei quali è possibile utilizzare la risorsa geotermica.
I suddetti ambiti saranno individuati anche graficamente in sede di R.U.
- disciplina di tutela dell’A.R.P.A. GV1 Poggio di Montieri –al cui interno si trova
anche il “Parco del Piano”- e dell’A.R.P.A. GV2 Cornate di Gerfalco ricadente nella
presente u.m.t.
Nella parte sommitale del Poggio di Montieri è situata un'area di servizio di
interesse strategico sovracomunale, nella fattispecie vi insistono ripetitori per le
telecomunicazioni. Eventuali nuove apparecchiature dovranno essere concentrate
secondo soluzioni tecnologiche innovative di basso impatto e secondo il criterio
insediativo del maggior accorpamento delle suddette strutture fra di loro, con
idonea schermatura di piante adulte e arbustive di specie autoctona da inserire a
perimetro dell’area insediata non in forma lineare, ma a gruppi.
In sede di R.U. verrà individuata graficamente la porzione di territorio interessata
dalle installazioni tecnologiche sopra citate.
I criteri di ammissibilità degli interventi all'interno degli ARPA sono esplicitati
nell'art.15 delle presenti norme.
− nel territorio esterno agli A.R.P.A. sono ammesse attività integrative di tipo
commerciale, artigianale, ricettivo e di servizio sia negli edifici esistenti sia in
nuove strutture raccordate a fabbricati esistenti, al fine di determinare un unico
sito insediativo secondo i criteri di cui all’art. 31 e 32 delle presenti norme;
− disciplina di tutela del pSIC 102 secondo quanto disposto all'art.15 delle
presenti norme.
-
Realizzazione di una piattaforma per elisoccorso in località Poggetto La Lecca, a
nord del centro abitato di Montieri, in prossimità della strada provinciale del
100
Pavone (la localizzazione è individuata nella tav.23b). Tale intervento sarà
definito dal R.U. . Saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale
ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area direttamente interessata
dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui è inserita. Inoltre si
sottolinea come la classe di pericolosità 3 sia dovuta alla presenza contemporanea
di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del versante);
- E’ ammesso il potenziamento dell’Albergo Prategiano (come individuato nella
tav.23c “Articolazione del territorio in unità morfologiche territoriali”) vicino al
capoluogo, in cui la ricettività potrà essere incrementata di ulteriori cinquanta posti
letto con volumetrie equivalenti per attività di ristorazione e di servizio. Anche per
questo intervento saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale ed
analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area direttamente interessata
dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui è inserita. Inoltre si
sottolinea come la classe di pericolosità 3 sia dovuta alla presenza contemporanea di
particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del versante);
- è ammessa la costruzione di serre sia stagionali che permanenti secondo i criteri
esplicitati all’art. 29 delle presenti norme;
- salvaguardia dei punti panoramici secondo i criteri di cui all’art.17 intitolato
“punti panoramici”;
-
recepimento delle previsioni relative alla realizzazione dei percorsi, alla
sistemazione dei tracciati e all’allestimento delle aree di sosta riguardanti la
sentieristica rappresentata nella tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” e
realizzazione di due aree di sosta rispettivamente in loc.Fonte Ghiaccio ed in
loc.Vignolo;
-
mantenimento secondo le norme di Polizia Mortuaria dei criteri, nel territorio
rurale, riguaradanti il cimitero di Gerfalco e di Montieri, che, per la loro posizione, si
trovano ad essere parte integrante del sistema ambientale piuttosto che dei rispettivi
sistemi insediativi. Per entrambi valgono le norme specifiche cimiteriali;
101
-
Relativamente a nuove realizzazioni e ampliamenti o comunque interventi
costruttivi, dovranno essere rispettate le opportune distanze degli ambiti previsti dalla
D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dal PTC e per quel che riguarda i seguenti corsi
d’acqua: Torrente Pavone, Fiume Cecina, Fosso Brezzano, Fosso Lame, Fosso
Rimaggio, Torrente Pavone, Torrente Saio, Fosso Trisondola, Fosso Ripacciano,
Torrente Mersino, Fosso Mulignoni, Fiume Merse (vedi tav 17a/b/c e 18 a/b/c Carta
della Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica). Per quel che riguarda il
Torrente Pavone e il Fiume Cecina (vedi tav 17a/b e 18a/b), ad ulteriore conferma di
ciò alcune porzioni delle rispettive aree vallive sono state perimetrate come area a
pericolosità idraulica elevata dall’Autorità di Bacino Toscana Costa con Piano
straordinario ai sensi del D.L. 180/98 (Decreto “Sarno”) convertito con L 267/98
come modificato dalla L 226/99 ed in particolare come previsto dalla Del. G.R.
1212/99, e successivamente riconfermato dal P.A.I. della stessa Autorità di Bacino,
per cui per questa valgono inoltre le misure di salvaguardia previste dallo stesso.
Ugualmente un tratto del Fiume Merse (Piano di Boccheggiano) è stato perimetrato
come area esondabile dall’Autorità di Bacino Ombrone;
− L’Autorità di Bacino Toscana Costa inoltre definisce e delimita una serie di
aree “a pericolosità da frana elevata” effettivamente instabili a causa di
movimenti di versante, tali aree sono attualmente regolamentate dalle norme di
salvaguardia del Piano stesso redatto dall’autorità di bacino, ed incluse nella
Carta della Pericolosità geologica e sismica (tav. 19b);
− tutela degli acquiferi da interventi che potrebbero favorire l’infiltrazione di
inquinanti in falda o la riduzione della vulnerabilità della roccia, anche se
riferiti ad ambiti puntuali; suddetti acquiferi sono stati considerati invarianti in
quanto, costituiscono l’area di alimentazione delle sorgenti captate per scopi
pubblici;
- Nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale (come
indicato nelle tav.6a/b/c “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”), come i
corpi detritici "dt" o le alluvioni terrazzate "at", quindi con alta vulnerabilità, sarà
102
possibile realizzare la dispersione dei reflui per sub-irrigazione o la concimazione dei
terreni tramite fertirrigazione, solamente previo adeguato studio idrogeologico di
dettaglio che, prendendo atto della profondità massima della falda più superficiale,
delle caratteristiche sedimentologiche del materiale di copertura, delle pendenze dei
versanti e delle opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri punti di
approvigionamento idrico, possa escludere ogni possibilità di inquinamento
dell’acquifero;
- Nelle formazioni acquifere interessate da captazione di acqua potabile, come il
Poggio Montieri o le falde detritiche delle Cornate il cui acquifero è attualmente
utilizzato a scopi acquedottistici, è vietato l’uso di sostanze chimiche nocive anche se
finalizzate ad incrementare l’indice di fertilità dei terreni, ciò ai fini della tutela
dell’acquifero da inquinamento irreversibile. La distanza dalle sorgenti e dalle opere
di captazione in genere dovrà infatti seguire scrupolosamente quanto previsto dalla
direttiva CEE e dal relativo D.P.R.236/88 ripresa dal D.Lgs. 152/99 riferita alle acque
per il consumo umano. Tali regole sono applicabili nelle aree suddette in modo
direttamente proporzionale alla vulnerabilità degli acquiferi a causa della diffusione
degli inquinanti;
- Ripristino ambientale di una delle due cave abbandonate di diaspri posta su Poggio
Ripi (quella più grande) e della cava di calcare vicino Travale.
Per quest’area è stato chiesto l’inserimento nel P.R.A.E.R., in quanto già presente nel
Quadro Conoscitivo Prrovinciale –Schedario delle Aree Estrattive Settore 1, Annesso
1 (con il codice 1 DT –poggio Ripi); qualora tale area entrasse a far parte del suddetto
Piano, potrebbe essere riattivata la coltivazione, per cui il ripristino ambientale
avverrebbe alla fine della ripresa attività estrattiva.
- ripristino ambientale delle due cave abbandonate di detrito calcareo poste sul
versante sud-ovest delle Cornate di Gerfalco e di quella di calcare rosso
ammonito, posta più a nord-ovest rispetto a queste.
- Recupero delle vecchie miniere e relative infrastrutture ai fini dell’allestimento di
un parco minerario, di cui all’art.8 delle presenti norme. In particolare si prevede:
103
il recupero della Galleria di accesso a Pozzo Serpieri in loc. Vecchia Miniera, il
recupero della Galleria del Beato Giacomo e quella nella zona del campo sportivo
nei pressi di Montieri;
Criteri insediativi - Nel rispetto delle tradizioni insediative della zona, oltre quanto
specificato all'art.32 delle presenti norme, il R.U. definirà le modalità di inserimento
delle nuove costruzioni secondo i seguenti criteri:
- ubicazione degli interventi nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente
e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
- localizzazione e configurazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire
aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti;
- adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni
costruttive dell’intorno e del più ampio contesto ambientale.
ART. 39 –UNITÀ MORFOLOGICA TERRITORIALE R1.3 - POGGI DI
BOCCHEGGIANO
Unità morfologica territoriale caratterizzata dalla dominanza di boschi di cerro spesso misti a
conifere. Rilevanti da un punto di vista vegetazionale sono l’alta valle del Farma e della
Farmulla.
Quest’unità costituita da rilievi alto-collinari, quali Poggio Montecchio, Poggio Braccino e
Poggio alle Guardie, è quella meno elevata del comprensorio e raggiunge le quote più basse nel
Piano di Boccheggiano ad ovest e nel Piano di Ciciano a nord-est.
Le colline sono incise dagli affluenti di destra orografica del F. Merse e da quelli di sinistra del
Rio Farmicciola e del T. Farma; un altro corso d’acqua di una certa importanza è il Torrente
Farmolla.
Le formazioni affioranti nell’area (vedi tav 3b/3c del Quadro conoscitivo “Carta geologica”)
sono prevalentemente costituite dai Calcari cavernosi, dalle filladi e quarziti del T. Mersino e dai
flysch alloctoni, in prevalenza argille con calcari palombini, e la formazione di Santa Fiora; ad
est affiorano inoltre i depositi appartenenti al ciclo sedimentario mio-pliocenico, depositi con un
certo grado di compattezza e talvolta ben cementate. Presenti infine depositi più recenti, quali i
travertini, le alluvioni recenti e le alluvioni terrazzate.
All’interno dei Calcari cavernosi, nell’area a sud di Boccheggiano sono presenti alcune voragini
di forma circolare o allungata delle dimensioni variabili da 20-30 a quasi 100 m e profondità di
oltre la decina di metri. Si tratta di forme legate alla passata attività mineraria dell’area. Erano
presenti infatti delle piccole aree di coltivazione mineraria della pirite che, abbandonate più di
un secolo or sono, hanno lasciato delle cavità sotterranee più o meno grandi; trattandosi di
escavazioni molto prossime alla superficie, si sono verificati col tempo (si tratta già di qualche
decennio) dei collassi dovuti alla crollo della volta delle cavità che ha generato queste forme, che
sono perciò di origine antropica.
104
Un po’ in tutta l’unità morfologica territoriale considerata, infatti, sono presenti i segni di una
intensa attività mineraria legata all’estrazione della pirite, iniziata da tempi immemorabili e
terminata solo pochi anni fa; i numerosi siti minerari sono caratterizzati da fabbricati ed
infrastrutture di importanza storica degne di studi di archeologia industriale.
Nella presente unità morfologica territoriale si trovano il centro abitato di Boccheggiano ed il
nucleo rurale di Puliesini.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali
prestazionali e/o fisiche della L.R.1/2005:
- l’estensione del bosco il cui riferimento è la tav.10a/10b/10c intitolata “Carta
dell’uso del suolo” ed i seccatoi esistenti sui quali si può intervenire mediante il
recupero a condizione che non vengano alterati i caratteri tipologici e formali;
-
l’A.R.P.A. IGV7 Valle del Farmulla;
-
Il Mulino di Mulignoni, facenti parte del GRUPPO C delle emergenze di interesse
storico-culturale contenute nell’art.10 delle presenti norme.
- Le aree di interesse storico-documentale minerarie di Potenziano e di Baciolo
facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storico-culturale e
paesaggistico contenute nell’art.10 delle presenti norme;
-
I seguenti beni facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storicoculturale e naturalistico contenute nell’art.10 delle presenti norme:
- Emergenza archeologica per presenza di tombe a “cumulo” e a “fossa” in
loc.Masson;
- Il fontanile in località Fonteverdi.
- Il fontanile Fontevecchia, storica fonte del paese di Boccheggiano, poco fuori
dal paese stesso.
- L’ex lavatoio comunale, nei pressi della sopra citata Fontevecchia.
-
Un punto panoramico secondo le localizzazioni della Tav.12c “Sentieristica e
ippovia” ed art.17 delle presenti norme intitolato “Punti panoramici”.
− la tutela della tipologia insediativa, dei caratteri tipologici e dei materiali
tradizionali del nucleo rurale Puliesini, fatte salve le previsioni di intervento
risultanti dalla disciplina dei nuclei rurali di cui all’art. 47 delle presenti norme.
105
OBIETTIVI:
-
Valorizzazione dell’attività agricola, mantenimento e valorizzazione del
patrimonio storico e naturalistico, attenta salvaguardia delle emergenze, recupero
dei fabbricati rurali, riqualificazione della risorsa forestale, sviluppo del turismo
rurale anche in connessione con il Parco tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere.
AZIONI:
- tutela del bosco, secondo quanto disposto all'art.11 “Aree forestali”;
- è ammessa la costruzione di impianti da fonti di energie rinnovabili per
autoconsumo e come attività connessa all'attività agricola, con i limiti di cui all'art.18
delle presenti norme;
-Nell'unità morfologica territoriale dei Poggi di Boccheggiano si riconosce una
vocazione alla geotermia ai fini della ricerca e dell’utilizzo della risorsa geotermica
per la produzione di energia elettrica ad esclusione dell'utoe di Boccheggiano e della
relativa area di rispetto paesaggistico-ambientale;
L’apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione
ed il trasporto dell’energia elettrica da parte dell’ente gestore dovrà essere oggetto di
specifici studi da concordare con gli enti preposti, secondo il criterio localizzativo
tale da determinare il minor impatto possibile;
- recepimento delle previsioni relative alla realizzazione dei percorsi, alla
sistemazione dei tracciati e all’allestimento delle aree di sosta riguardanti la
sentieristica rappresentata nella tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” e
realizzazione di due aree di sosta rispettivamente in loc.Molignoni ed in
loc.Botroni.
- salvaguardia del punto panoramico secondo i criteri di cui all’art.17 intitolato
“punti panoramici”;
- recupero e valorizzazione dei muretti a secco, dei selciati e simili;
- E’ consentito il potenziamento della locanda Il Gabellino in cui la ricettività potrà
essere incrementata fino ad arrivare ad ottanta posti letto (complessivamente fra
106
quelli esistenti e quelli da realizzare) con volumetrie equivalenti per attività di
ristorazione e di servizio;
− realizzazione di un polo del turismo rurale in loc. “Vecchia Miniera del Merse”
prevedendo attività turistico-ricettive e di servizio al turismo, museali e
didattiche da inserire nel progetto del Parco Minerario. L’intervento consiste
sia nel recupero che nella ricostruzione di fabbricati facenti parte di questo
insediamento minerario e dovrà sottostare alle regole esplicitate nell’art.31
“Attività integrative” delle presenti norme.
La realizzazione del suddetto polo sarà possibile solo a seguito dell’avvenuta bonifica
dell’intera area. Il R.U. stabilirà le modalità di attuazione dell’intervento.
-
recupero e valorizzazione del nucleo rurale di antico impianto di Puliesini,
mantenendo le peculiarità del borgo stesso; per esso si rimanda alla disciplina
contenuta nell’art. 47 delle presenti norme ed alla tav. 23a/23b/23c.
- Area in località Gabellino (individuata nella tav.23c “Articolazione del territorio in
unità morfologiche territoriali”) da utilizzare come area attrezzata multifunzionale e
per l’emergenza di protezione civile.
L’attrezzatura di tale area sarà realizzata secondo quanto stabilito dalle istruzioni
tecniche regionali e dal Piano di previsione delle aree attrezzate multifunzionali e per
l’emergenza di protezione civile.
Saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale ed analisi di stabilità
sia per quanto riguarda l’area direttamente interessata dall’intervento sia per quanto
riguarda il comprensorio in cui è inserita. Inoltre si sottolinea come la classe di
pericolosità 3 sia dovuta alla presenza contemporanea di particolari fattori litologici e
morfologici (inclinazione del versante);
- Il P.S. riconosce, in coerenza anche con quanto prevede il P.T.C. nella scheda 10E
“Capisaldi infrastrutturali di interesse strategico”, punto 4 “Capisaldi della Cultura”,
un significativo valore culturale, artistico e didattico al Giardino dei Suoni in loc.
Pianuglioli, inserito nel circuito toscano dei Giardini d'artista, per il quale si prevede
la possibilità di realizzare spazi di lavoro (officina per la lavorazione dei metalli),
107
spazi espositivi e spazi per la didattica -nell'ambito delle attività integrative
riconosciute al territorio rurale- che saranno definiti in sede di R.U.
-
Riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere A-B-C dell’art. 25 delle
presenti norme. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione di cui alla
lettera D dell’art. 25 delle presenti norme. In particolare la realizzazione dei
laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.) è condizionata al rispetto dei
seguenti criteri:
- che non siano interessate formazioni boscate;
- che non venga alterato il regime idraulico;
- che non vengano realizzate nuove costruzioni;
- che venga utilizzata la viabilità esistente per la quale si consentono
adeguamenti o collegamenti;
che gli scavi e i riporti non comportino consistenti alterazioni alle condizioni
morfologiche dei luoghi.
- in loc. Botroni, presso Boccheggiano, il P.S. ammette un’attività di campeggio per
un massimo di 200 utenti attraverso l’utilizzazione di un’area costituita da un
piazzale pianeggiante e privo di vegetazione, utilizzato in passato per l’attività
mineraria, ma non interessato alle bonifiche minerarie.
L’allestimento della struttura dovrà avvenire con il miglioramento della viabilità
esistente e con l’allacciamento alle reti infrastrutturali esistenti.
La struttura dovrà rispondere ai requisiti fissati dalla normativa regionale vigente in
materia di turismo, rispondente ai requisiti stabiliti per il livello a due stelle, nonché
nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:
- i servizi dovranno essere accorpati in prossimità delle infrastrutture esistenti;
- le eventuali pavimentazioni dovranno essere di tipo permeabile;
- si dovrà provvedere alla piantumazione di essenze autoctone nell’ambito
della struttura;
- lo smaltimento dei reflui dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti
disposizioni e alle tabelle di legge.
108
-
disciplina di tutela dell’ARPA IGV7 Valle del Farmulla,
I criteri di ammissibilità degli interventi all'interno degli ARPA sono esplicitati
nell'art.15 delle presenti norme.
- salvaguardia, secondo i criteri di cui all’art.10 delle presenti norme, delle emergenze
paesaggistiche individuate come invarianti strutturali e facenti parte del GRUPPO C
e del GRUPPO D del sopra citato art.10. Tali ambiti indicati nella tav.8 bis del
Quadro Conoscitivo saranno oggetto di apposita perimetrazione nel R.U. recante
anche una disciplina ai fini dell’applicazione dell art.142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ;
-
nel territorio esterno all’A.R.P.A. sono ammesse attività integrative di tipo
commerciale, artigianale, ricettivo e di servizio sia negli edifici esistenti sia in
nuove strutture raccordate a fabbricati esistenti, secondo i criteri di cui all’art. 31
e 32 delle presenti norme.
-
ammessa in loc. Poggio Bartolo (come individuato nella tav.23c “Articolazione
del territorio in unità morfologiche territoriali”)
la riqualificazione di un
manufatto esistente, per il quale si prevede l’utilizzo a fini ricettivi fino a
cinquanta posti letto e con volumetrie equivalenti per posti pasto o di servizio.
Lo studio geologico di supporto al progetto di riqualificazione dovrà attestare la
fattibilità degli interventi condizionandoli alla realizzazione di opere necessarie a
minimizzare i fattori di pericolosità desunti dalla carta geomorfologica.
- Si prevede l’utilizzo per fini ricettivi di una struttura nelle immediate vicinanze
di Boccheggiano (come individuato nella tav.23c “Articolazione del territorio in
unità morfologiche territoriali”) in loc. Campo al Noce lungo la viabilità
escursionistica individuata dalla Comunità Montana delle Colline Metallifere e
poco distante dalla SP 162. Se ne prevede il potenziamento per raggiungere una
capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e con volumetrie equivalenti per posti
pasto o di servizio.
-
ammessa la costruzione di serre sia stagionali che permanenti secondo i criteri
esplicitati all’art. 29 delle presenti norme;
109
- eliminazione del degrado a causa di superfetazioni esistenti con possibilità di
demolizione e nuova costruzione. Il R.U. individuerà adeguate strutture di servizio
pertinenziali alle abitazioni.
- In loc.Campianaccio è consentito dotare il fabbricato per civile abitazione
esistente di parcheggi e vani accessori pertinenziali strettamente dimensionati per
le esigenze delle unità abitative esistenti, da realizzare nel resede del fabbricato
stesso. Il RU definirà gli elementi dimensionali commisurati alle reali necessità e
le relative modalità di intervento.
-
in località Fornaci Gabellino – avente i requisiti di un sub-sistema insediativo
dato dalla presenza dell’acquedotto pubblico, dell’illuminazione comunale e
delle linee telefoniche esistenti- si consente la realizzazione ex novo di una
superficie (complessiva) di circa 200 mq da destinare ad attività artigianali,
commerciali e di servizio e la costruzione di quattro alloggi, per le esigenze
concrete dei residenti, secondo i criteri di cui all’art. 32 intitolato “Criteri
insediativi e specifiche sull’uso dei materiali”;
- Relativamente a nuove realizzazioni e ampliamenti o comunque interventi
costruttivi, dovranno essere rispettate le opportune distanze degli ambiti previsti
dalla D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dal PTC e per quel che riguarda i
seguenti corsi d’acqua: Fiume Merse, Torrente Cona, Torrente Farmolla, Rio
Farmicciola, Fosso Quercinese, Torrente Farma (vedi tav 17b/c e 18b/c Carta
della Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica). Per quel che riguarda il
Fiume Merse (vedi tav 17b/c e 18b/c), ad ulteriore conferma di ciò due tratti
dell’area valliva (Piano di Boccheggiano e Piano di Ciciano) sono state perimetrati
come area esondabile dall’Autorità di Bacino Ombrone con Piano straordinario ai
sensi del D.L. 180/98 (Decreto “Sarno”) convertito con L 267/98 come modificato
dalla L 226/99 ed in particolare come previsto dalla Del. G. R. 1212/99, anche se
non riconfermate dal P.A.I. dell’Autorità suddetta.
- Nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale (come
indicato nelle tav.6a/b/c “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”), come i
110
corpi detritici "dt" o le alluvioni terrazzate "at", quindi con alta vulnerabilità, sarà
possibile realizzare la dispersione dei reflui per sub-irrigazione o la concimazione
dei terreni tramite fertirrigazione, solamente previo adeguato studio idrogeologico
di dettaglio che, prendendo atto della profondità massima della falda più
superficiale, delle caratteristiche sedimentologiche del materiale di copertura,
delle pendenze dei versanti e delle opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri
punti di approvigionamento idrico, possa escludere ogni possibilità di
inquinamento dell’acquifero.
Criteri insediativi - Nel rispetto delle tradizioni insediative della zona, oltre quanto
specificato all'art.32 delle presenti norme, il R.U. definirà le modalità di inserimento
delle nuove costruzioni secondo i seguenti criteri:
- ubicazione degli interventi nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente
e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
- localizzazione e configurazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire
aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti;
- adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni
costruttive dell’intorno e del più ampio contesto ambientale.
111
TITOLO VI
I SISTEMI INSEDIATIVI
Capo I – Criteri generali
ART. 40 – NORME GENERALI
Nel definire i sitemi insediativi, il P.S. ha operato una netta distinzione fra il territorio
rurale e i centri abitati ed ha perimetrato i centri abitati appoggiandosi quanto più
possibile a confini fisici ed a segni territoriali evidenti, in modo da chiudere l’abitato
in maniera razionale.
I sistemi insediativi sono articolati in unità territoriali organiche elementari (u.t.o.e.)
che contengono un’unitarietà di caratteristiche urbanistico-territoriali, morfologiche,
storico-culturali ed una organicità di funzioni e di interrelazioni.
Ciascun centro abitato è articolato in due sub-u.t.o.e.: una riguardante il centro storico
(sub- u.t.o.e.1) e l’altra il centro abitato di più recente costituzione (sub- u.t.o.e.2). Il
P.S. ha individuato una fascia di rispetto paesaggistico-ambientale a tutela di ogni
centro storico.
Il P.S. ha determinato le dimensioni degli insediamenti ammissibili secondo il
parametro di riferimento del numero di alloggi nel caso dell’edilizia abitativa, dei
metri quadrati per le attività commerciali, artigianali di base e di servizio misti alla
residenza, della superficie territoriale per le aree da destinare ad attività produttive e
dei posti letto per le attività ricettive, rimandando alla fase del R.U. la puntuale
definizione degli interventi previsti. Il paragrafo intitolato “Gli obiettivi del P.S.”,
riferito a ciascuna sub-utoe 2, contiene l'indicazione degli interventi più significativi
previsti. Proprio perchè di carattere indicativo, gli interventi suddetti sono suscettibili
di modifiche da un punto di vista ubicativo, pur rimanendo nell'ambito dell'utoe.
Nella fase del R.U. saranno possibili rettifiche di modesta entità al perimetro delle
u.t.o.e. finalizzate: al reperimento di aree per ottemperare alla dotazione di standard
urbanistici, all’installazione di attrezzature tecnologiche, modeste rettifiche ai
tracciati e alla localizzazione delle infrastrutture e per adempiere a sopraggiunte
nuove normative. La riperimetrazione dovrà seguire gli stessi criteri delle
112
perimetrazioni originarie e cioè appoggiarsi quanto più possibile a confini fisici ed a
segni territoriali evidenti circoscrivendo l’area oggetto di modifica.
Le suddette rettifiche dovranno, preventivamente, ottenere il parere favorevole della
Conferenza tra le strutture tecniche del Comune, della Provincia e della Regione
(art.27 L.R.1/05 e s.m.i.).
ART. 41– CRITERI GENERALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA L.R. 22
LUGLIO 1998, N.38 e s.m.i. INTITOLATA “GOVERNO DEL TEMPO E DELLO
SPAZIO URBANO E PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI DELLA CITTA’ ”
Premesso che la realtà del Comune di Montieri non presenta particolari
problematiche legate al governo del tempo e dello spazio urbano e alla pianificazione
degli orari di lavoro, il P.S. individua alcuni obiettivi che saranno fatti propri dal R.U.
in relazione alla precisa localizzazione delle funzioni nell’ambito delle utoe per una
migliore organizzazione dei tempi e degli orari per non indurre necessità di mobilità.
In tal senso il Comune tenderà a:
- armonizzare gli orari di accessibilità ai servizi pubblici con gli orari di lavoro;
- armonizzare gli orari dei mezzi di trasporto pubblico con gli orari di accessibilità
ai servizi pubblici e con gli orari di lavoro;
- attivare il coordinamento sovracomunale allo scopo di programmare i piani degli
orari dei servizi con vasti bacini di utenza.
113
Capo II – Le unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) e i sotto-sistemi
insediativi
ART. 42– MONTIERI
Sistema ambientale: u.m.t. R1.2 - Poggi di Montieri e del Frassine
SUB-UTOE 1: centro storico
Descrizione:
Il tessuto insediativo del centro storico è condizionato dalla morfologia del luogo ed
il suo nucleo storicamente più significativo si articola secondo delle strade direttrici,
anche in forma di vere e proprie scalinate. Da un ideale punto di convergenza, situato
in prossimità del Cassero, le vie si aprono scenograficamente a ventaglio e creano
una maglia abbastanza fitta di isolati tra i quali si trovano gli edifici maggiormente
interessanti.
Il centro storico, perlopiù ben conservato, ha numerosi edifici di notevole interesse
risalenti anche all’XI secolo e costruiti in pietra a faccia vista secondo la tecnica del
filarotto. Tra i più interessanti si ricordano il Cassero (XI sec.), Casa Lambardi (in
origine una delle torri della cinta muraria), Casa Cheleschi e Casa Biageschi (facenti
parte del nucleo originario del Castello medievale), Casa Papi, Torre Narducci ( casatorre coeva della Casa Lambardi) e la Torre Civica (una delle torri di guardia della
cinta muraria). I suddetti edifici restano a testimonianza dell’esistenza delle mura
adesso non più riconoscibili.
Risalgono alla prima metà del 1200 la costruzione delle Fonti di Sopra ubicate nella
piazza del Comune al piano terra del pregevole Palazzo Papi Mattii e delle Fonti di
Sotto situate in Via Matteotti, queste ultime, utilizzate in origine come abbeveratoio
per animali, contengono adesso due bacini in pietra.
Sono presenti nel centro storico anche chiese di notevole interesse, come la Chiesa di
San Giacomo costruita tra la fine del XII sec. e gli inizi del XIII sec. situata in Via
Beato Giacomo; la Chiesa di San Francesco, situata in Via Roma ed iniziata nel 1530;
114
la Cappella di Sant’Anna ubicata tra Via dell’Aia e Via Garibaldi, costruita nella
seconda metà del XVIII sec. ed infine la Chiesa dei Ss. Michele e Paolo.
Si menziona, infine, il Palazzo del Comune -costruito sull’area del vecchio Palazzo di
Giustizia demolito nel 1898- il cui progetto è dell’arch. Lorenzo Porciatti. L’edificio
è in stile neogotico, con le facciate in travertino e mattone posato a vista, secondo un
bicromatismo che si ricollega alla tradizione architettonica toscana del Medio Evo
(per esempio il Palazzo Pubblico di Siena)
Le emergenze suddette sono riportate nella tavola 16 del quadro conoscitivo intitolata
“I centri abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle carte del Catasto
Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”.
Le varie porzioni del centro storico, costruite su livelli diversi, sono raccordate, in
molti casi, da scalinate che ne rendono più suggestiva la percezione visiva.
I terrazzini in aggetto, sorretti perlopiù da mensole in pietra locale con balaustra in
ferro battuto e situati sulle facciate principali, costituiscono un elemento ricorrente e
caratterizzante dell’architettura del posto.
A corredo del fitto caseggiato ci sono, in alcuni casi, spazi aperti di pertinenza, che
hanno assunto una connotazione storica inscindibile dal tessuto insediativo esistente
di cui fanno parte.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali ai sensi
della L.R.1/2005:
- il Cassero;
- Casa Lambardi;
- Casa Cheleschi;
- Casa Biageschi;
- Casa Papi;
- Torre Narducci;
- Torre Civica;
- Fonti di Sopra;
115
- Fonti di Sotto;
- Palazzo Papi Mattii;
- Chiesa di San Giacomo;
- Chiesa di San Francesco;
- Cappella di Sant’Anna;
- Chiesa dei Ss. Michele e Paolo;
- Palazzo del Comune;
- Cinta muraria per le parti ad oggi ancora leggibili;
- I seguenti elementi di finitura tipici dei luoghi presenti negli edifici: cornici in
pietra intorno alle aperture, aggetti di gronda in mattoni o in legno, terrazzini in
aggetto sorretti da mensole in pietra locale con balaustra in ferro battuto, tessitura
muraria in pietra secondo la tecnica del filarotto e ad opus incertum, le coperture a
falde inclinate e relativo manto di tegole in cotto;
- Pavimentazione stradale in lastre di pietra per quanto riguarda il materiale e
l’orditura dello stesso.
Obiettivi del Piano Strutturale:
valorizzazione del centro storico attraverso interventi finalizzati al mantenimento di
tutti quegli elementi architettonici, morfologici, paesaggistici e naturali che
costituiscono la struttura tipica del luogo. Valorizzazione, inoltre, degli spazi pubblici
attraverso il recupero dei tracciati viari e la riqualificazione degli spazi esistenti anche
con adeguati interventi di arredo urbano relativamente ai percorsi, alle piazze ed in
generale agli spazi pubblici, alla cura dei prospetti, degli elementi di finitura e
all’attenzione nella scelta degli elementi di arredo.
Allestimento, nei locali annessi alla Chiesa dei Ss. Michele e Paolo, di un museo di
arredi sacri provenienti da varie zone del territorio comunale.
Tutela e conservazione degli spazi aperti di pertinenza dei fabbricati, che hanno
assunto una connotazione storica inscindibile dal tessuto insediativo esistente di cui
fanno parte.
116
Mantenimento e valorizzazione dei punti panoramici, secondo i criteri dell’art.17
delle presenti norme.
Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente anche secondo quanto
dispongono le normative statali, regionali e quanto dispone il P.T.C. Le variazioni di
destinazione d’uso e tipologiche sono consentite se riconosciute compatibili con i
valori documentali degli edifici e se gli interventi richiesti sono coerenti con quelli
attribuiti sulla base dei valori rilevati nella schedatura. Non si prevedono in generale
limitazioni alle variazioni di destinazione d'uso nel centro storico; sarà, comunque, il
R.U. a disciplinare la compresenza di usi diversi secondo criteri di reciproca
compatibilità.
Adeguamento del sistema fognario in relazione alle interferenze derivanti dal fosso
Nebbiaio e realizzazione di eventuali opere di regimazione del fosso stesso.
Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno della fascia di rispetto
paesaggistico-ambientale, nella quale è ammesso solo il recupero del patrimonio
edilizio esistente –con materiali e finiture tipiche del luogo, che verranno dettagliate
in sede di Regolamento Urbanistico- per legarlo meglio sia al territorio rurale sia al
centro abitato che, per la sua collocazione e per le sue peculiarità, non si può scindere
dal territorio circostante. Si tratta di un’area di elevato pregio paesaggistico in
prossimità del sistema urbano infrastrutturale con economia agricola residua.
Nell’ambito del recupero suddetto, sono ammessi cambi di destinazione d’uso dei
fabbricati esistenti che rispondono attualmente agli standard minimi abitativi senza
alterare la componente paesaggistica e la natura agricola del territorio.
Gli annessi fatiscenti e degradati saranno oggetto di recupero paesistico-ambientale
disciplinato dal R.U. .
117
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
Nel R.U. o in un’apposita disciplina attuativa saranno precisati i criteri su cui dovrà
basarsi la nuova disciplina per gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio
esistente anche in relazione alle destinazioni d’uso ed i criteri riguardanti gli
interventi di arredo urbano.
Verranno dettate norme specifiche atte a consentire gli interventi contenuti negli
obiettivi del PS anche in relazione all’adeguamento del sistema fognario in
riferimento alle interferenze derivanti dal fosso Nebbiaio.
A tal fine il R.U. dovrà dettare criteri facendo riferimento al P.T.C. per quanto
riguarda l’art. 28 “Centri storici e tessuti di pregio” delle norme e la scheda 11A
intitolata “Tessuti
di pregio”. Nella fattispecie, il R.U. individuerà i caratteri
peculiari che costituiscono il centro storico, al fine di redigere regole tese alla
riqualificazione e alla valorizzazione dello stesso relativamente agli spazi pubblici, al
costruito e alle componenti ad esso collegate come le chiostre, le corti ecc. In
particolare il R.U. individuerà le aree con caratteri di identità storica fortemente
connotati, le aree di interesse generico e di contenuto interesse storico, le aree che,
anche se più recenti, presentino caratteri significativi per l’identità locale.
SUB-UTOE 2:
Descrizione:
Si tratta di un’area che si sviluppa prevalentemente lungo la strada principale che
attraversa tutto il centro abitato di Montieri, sulla quale si affacciano la maggior parte
dei fabbricati esistenti, costruiti in epoche recenti, soprattutto nella parte sud-est del
centro abitato che si conclude con il campo sportivo.
Nella zona nord, l’edificazione è più rarefatta e lascia delle aperture maggiori verso il
territorio rurale circostante.
L’esigua espansione edilizia che c’è stata nel corso degli anni ha favorito la
compattezza del tessuto insediato al di fuori del centro storico.
118
Ai margini dell’abitato, nella zona a sud-ovest, si trova un parco comunale a carattere
urbano denominato “Campo del Pero” e due parchi privati a diretto contatto con il
centro storico. Nell’insieme, questa interessante area verde risulta in mediocre stato
di conservazione.
Obiettivi del Piano Strutturale:
mantenimento delle caratteristiche del tessuto urbano tramite interventi migliorativi
tesi a dare unitarietà all’edificato prestando particolare attenzione agli spazi aperti e
agli elementi di arredo urbano che dovranno qualificare l’intero centro abitato.
Si prevede la realizzazione di un’area a carattere residenziale concepita per accogliere
anche spazi per attività commerciali e di servizio, ed indicativamente ubicata in
prossimità
degli impianti sportivi. Saranno necessarie verifiche della rete di
drenaggio superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area
direttamente interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui
è inserita. Inoltre si sottolinea il fatto che la classe di pericolosità 3 è dovuta alla
presenza contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del
versante).
Da
un
punto
di
vista
insediativo
le
costruzioni
dovranno
articolarsi
perpendicolarmente alla viabilità secondo una forma conchiusa e le tipologie,
improntate alla massima semplicità, dovranno avere due piani fuori terra e copertura
a falde inclinate.
Complessivamente si prevede un incremento di cinquanta alloggi distribuiti nella
sub-u.t.o.e. e superfici commerciali e di servizio per complessivi mq 500, secondo i
criteri insediativi sopra esposti.
119
A nord, nella parte antistante gli impianti sportivi, a conclusione del centro abitato, si
prevede la realizzazione di un’area da utilizzare come “area attrezzata
multifunzionale” sia per infrastrutture di supporto alla viabilità (necessarie soprattutto
nel periodo estivo quando c’è affluenza di turisti) sia per ospitare sagre sia per
l’emergenza di protezione civile. Nell’allestimento di questa area dovrà essere posta
particolare attenzione alla piantumazione di essenze arboree ed alla pavimentazione,
vista la vicinanza e quindi la stretta relazione con il centro abitato. Saranno necessarie
verifiche della rete di drenaggio superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto
riguarda l’area direttamente interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il
comprensorio in cui è inserita. Inoltre si sottolinea come la classe di pericolosità 3 sia
dovuta alla presenza contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici
(inclinazione del versante).
Dovrà essere adeguatamente tutelata e valorizzata l’area a verde situata nella zona a
sud-ovest ai margini dell’abitato, con particolare attenzione al parco comunale
denominato “Campo del Pero” sia per quanto riguarda le piante esistenti o da
piantumare sia per gli elementi di arredo al fine di garantire una migliore fruizione
del parco da parte dei cittadini.
Relativamente al campo sportivo situato nella parte sud-est del centro abitato, sarà
possibile realizzare le necessarie strutture di servizio ad esso connesse improntate alla
massima semplicità, con un piano fuori terra, copertura a falde inclinate ed elementi
di finitura indicati nell’art. 32 delle presenti norme tecniche.
E’ prevista la realizzazione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri.
E’ prevista la realizzazione della nuova sede della scuola media.
Valorizzazione degli spazi pubblici esistenti anche con adeguati interventi di arredo
urbano relativamente ai percorsi e alle piazze, alla cura dei prospetti, degli elementi
di finitura e all’attenzione nella scelta degli elementi di arredo.
120
Contenuti del Regolamento Urbanistico: verranno dettate norme specifiche atte a
consentire gli interventi contenuti negli obiettivi del P.S. e a definirne la loro puntuale
localizzazione.
Saranno precisate le norme che dovranno essere alla base del Piano per l’arredo
urbano.
Il R.U. individuerà le strutture ed i contesti degradati, precari, fatiscenti ecc. che non
presentino caratteristiche di valore storico, architettonico ed ambientale da
riqualificare e recuperare anche con modesti incrementi volumetrici, il tutto nel
rispetto del numero massimo degli alloggi previsti dal presente P.S.
ART. 43– BOCCHEGGIANO
Sistema ambientale: u.m.t. R1.3 - Poggi di Boccheggiano
SUB-UTOE 1: centro storico
Descrizione:
E’ ubicato su di una collinetta secondo un impianto pressoché ellittico e pertanto
raccolto e conchiuso. Originariamente esisteva il Castello ed i Cassero con una cinta
muraria, oggi leggibile in una piccola parte a sud e nella Porta della Torricella a sudovest; la rimanente parte delle mura si intuisce dal grande spessore dei muri di alcuni
fabbricati, costruiti su porzioni fortificate. Nella parte più alta del paese è tutt’oggi
visibile la cisterna che apparteneva al Castello.
Si trovano, inoltre, nel centro storico i seguenti edifici di pregio:
-
la Chiesa di S.Sebastiano del XIII sec., probabilmente costruita a ridosso delle
mura di cinta, all’interno della quale è conservata una statua di marmo che
raffigura il Santo, attribuita a Bartolomeo Cennini, che presenta una facciata con
copertura a capanna;
-
La Chiesa di San Bartolomeo del XII sec., costruita utilizzando e inglobando
preesistenti parti del castello, come testimoniano i resti di due costruzioni circolari
sulla parte sud della chiesa.
121
Le emergenze suddette sono riportate nella tavola 16 del quadro conoscitivo “I centri
abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle carte del Catasto
Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali ai sensi
della L.R.1/2005:
- Chiesa di S.Sebastiano;
- Chiesa di San Bartolomeo;
- Cinta muraria per le parti ad oggi ancora leggibili;
- I seguenti elementi di finitura tipici dei luoghi presenti negli edifici: cornici in
pietra intorno alle aperture, aggetti di gronda in mattoni o in legno, terrazzini in
aggetto sorretti da mensole in pietra locale con balaustra in ferro battuto, tessitura
muraria in pietra secondo la tecnica del filarotto e ad opus incertum, le coperture a
falde inclinate e relativo manto di tegole in cotto;
- Pavimentazione stradale in lastre di pietra per quanto riguarda il materiale e
l’orditura dello stesso.
Obiettivi del Piano Strutturale:
valorizzazione del centro storico attraverso interventi finalizzati al mantenimento di
tutti quegli elementi architettonici, morfologici, paesaggistici e naturali che
costituiscono la struttura tipica del luogo. Valorizzazione, inoltre, degli spazi pubblici
attraverso il recupero dei tracciati viari e la riqualificazione degli spazi esistenti anche
con adeguati interventi di arredo urbano relativamente ai percorsi, alle piazze ed in
generale agli spazi pubblici, alla cura dei prospetti, degli elementi di finitura e
all’attenzione nella scelta degli elementi di arredo.
122
Recupero e valorizzazione delle ripide stradine -in alcuni casi vere e proprie
scalinate- che mettono in collegamento i vari livelli del borgo e che costituiscono
interessanti scorci panoramici; il tutto nel rispetto dei caratteri storici anche nell’uso
dei materiali.
Mantenimento e valorizzazione dei punti panoramici, secondo i criteri dell’art.17
delle presenti norme.
Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente anche secondo quanto
dispongono le normative statali, regionali e quanto dispone il P.T.C. Le variazioni di
destinazione d’uso e tipologiche sono consentite se riconosciute compatibili con i
valori documentali degli edifici e se gli interventi richiesti sono coerenti con quelli
attribuiti sulla base dei valori rilevati nella schedatura. Non si prevedono in generale
limitazioni alle variazioni di destinazione d'uso nel centro storico; sarà, comunque, il
R.U. a disciplinare la compresenza di usi diversi secondo criteri di reciproca
compatibilità.
Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno della fascia di rispetto
paesaggistico-ambientale, nella quale è ammesso solo il recupero del patrimonio
edilizio esistente –con materiali e finiture tipiche del luogo, che verranno dettagliate
in sede di Regolamento Urbanistico- per legarlo meglio sia al territorio rurale sia al
centro abitato che, per la sua collocazione e per le sue peculiarità, non si può scindere
dal territorio circostante. Si tratta di un’area di elevato pregio paesaggistico in
prossimità del sistema urbano infrastrutturale con economia agricola residua.
Nell’ambito del recupero suddetto, sono ammessi cambi di destinazione d’uso dei
fabbricati esistenti che rispondono attualmente agli standard minimi abitativi senza
alterare la componente paesaggistica e la natura agricola del territorio.
Gli annessi fatiscenti e degradati saranno oggetto di recupero paesistico-ambientale
disciplinato dal R.U. .
123
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
Nel R.U. o in un’apposita disciplina attuativa saranno precisati i criteri su cui dovrà
basarsi la nuova disciplina per gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio
esistente anche in relazione alle destinazioni d’uso ed i criteri riguardanti gli
interventi di arredo urbano.
A tal fine il R.U. dovrà dettare criteri facendo riferimento al P.T.C. per quanto
riguarda l’art. 28 “Centri storici e tessuti di pregio” delle norme e la scheda 11A
intitolata “Tessuti di pregio” Nella fattispecie, il R.U. individuerà i caratteri peculiari
che costituiscono il centro storico, al fine di redigere regole tese alla riqualificazione
e alla valorizzazione dello stesso relativamente agli spazi pubblici, al costruito e alle
componenti ad esso collegate come le chiostre, le corti ecc. In particolare il R.U.
individuerà le aree con caratteri di identità storica fortemente connotati, le aree di
interesse generico e di contenuto interesse storico, le aree che, anche se più recenti,
presentino caratteri significativi per l’identità locale.
SUB-UTOE 2:
Descrizione:
questa parte del tessuto urbano ha un chiaro sviluppo longitudinale, il cui asse
principale è costituito dalla strada di accesso al paese, che a mano a mano che si
addentra nel centro abitato, assume anche la connotazione di passeggiata urbana. Un
secondo asse stradale, che costituisce l’accesso al paese dalla parte del cimitero e
lungo il quale si affacciano fabbricati di civile abitazione, si innesta nella strada
principale all’inizio del paese.
Di particolare interesse, in quanto esempio di razionalismo celebrativo del ventennio
fascista, è l’edificio attualmente sede dell’Ufficio Postale, costruito negli anni ’30
dalla Società Montecatini come sede del teatro –e quindi con funzione di dopolavoro
ricreativo- per i propri dipendenti. Oggi, a seguito di una recente ristrutturazione,
oltre all’Ufficio Postale, ha sede, in questo edificio, una sala ricreativa, un ristorante
ed un ufficio turistico con biblioteca. L’edificio suddetto è riportato nella tavola 16
124
del quadro conoscitivo “I centri abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale
nelle carte del Catasto Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”.
Un’altra struttura di notevole interesse da un punto di vista sociale è la colonia estiva
“Stella Maris”, che ospita comitive di ragazzi e persone anziane, costituendo, quindi,
un importante punto di riferimento e di aggregazione.
Si trova, infine, a Boccheggiano il campo sportivo in una posizione un po’ distaccata
dal nucleo insediato a cui rimane comunque legato da una strada fruita come vera e
propria passeggiata.
Si individua l’edificio attualmente sede dell’Ufficio Postale come emergenza da
considerare invariante strutturale ai sensi della L.R.1/2005.
Obiettivi del Piano Strutturale:
mantenimento delle caratteristiche del tessuto urbano tramite interventi migliorativi
tesi a dare unitarietà all’edificato prestando particolare attenzione agli spazi aperti e
agli elementi di arredo urbano che dovranno qualificare l’intero centro abitato.
Si prevede la realizzazione di un’area a carattere residenziale concepita per accogliere
anche spazi per attività commerciali e di servizio, indicativamente posta in prossimità
del cimitero. Da un punto di vista insediativo le costruzioni dovranno articolarsi
perpendicolarmente alla viabilità secondo una forma conchiusa e le tipologie,
improntate alla massima semplicità, dovranno avere due piani fuori terra e copertura
a falde inclinate.
Complessivamente si prevede un incremento di trenta alloggi distribuiti nella subu.t.o.e. e superfici commerciali e di servizio per complessivi mq 300, secondo i criteri
insediativi sopra esposti.
Valorizzazione degli spazi pubblici esistenti anche con adeguati interventi di arredo
125
urbano ponendo particolare cura alla sistemazione degli assi viari principali in modo
da attribuire loro funzione di passeggiata. Particolare attenzione dovrà essere posta
nella definizione dei prospetti, degli elementi di finitura e nella scelta degli elementi
di arredo.
A nord-est, subito fuori dal centro storico ed a conclusione del centro abitato, si
prevede la realizzazione di un’area da utilizzare come “area attrezzata
multifunzionale” sia per infrastrutture di supporto alla viabilità (necessaria soprattutto
nel periodo estivo quando c’è affluenza di turisti) sia per ospitare sagre sia per
l’emergenza di protezione civile. Nell’allestimento di questa area dovrà essere posta
particolare attenzione alla piantumazione di essenze arboree ed alla pavimentazione,
vista la vicinanza e quindi la stretta relazione con il centro storico e quindi la
delicatezza dell’area su cui si interviene.
Relativamente al campo sportivo, sarà possibile realizzare le necessarie strutture di
servizio ad esso connesse improntate alla massima semplicità, con un piano fuori
terra, copertura a falde inclinate ed elementi di finitura indicati nell’art. 32 delle
presenti norme tecniche.
Sull’area adiacente all’insediamento di edilizia residenziale pubblica, in quanto
carente di strutture di servizio funzionali all’insediamento stesso, è ammessa la
realizzazione di strutture di servizio ed accessori all’insediamento medesimo,
prescrivendo la salvaguardia delle aree interessate dal castagneto. Il RU definirà gli
elementi dimensionali commisurati alle reali necessità e le relative modalità di
intervento.
126
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
verranno dettate norme specifiche atte a consentire gli interventi contenuti negli
obiettivi del P.S. e a definirne la loro puntuale localizzazione.
Saranno precisate le norme che dovranno essere alla base del Piano per l’arredo
urbano.
Il R.U. individuerà le strutture ed i contesti degradati, precari, fatiscenti ecc. che non
presentino caratteristiche di valore storico, architettonico ed ambientale da
riqualificare e recuperare anche con modesti incrementi volumetrici, il tutto nel
rispetto del numero massimo degli alloggi previsti dal presente P.S.
ART. 44– GERFALCO
Sistema ambientale: u.m.t. R1.2 - Poggi di Montieri e del Frassine
UTOE: il centro abitato
SUB-UTOE 1: centro storico
Descrizione:
La struttura insediativa del centro storico è a forma semicircolare e segue l’orografia
del terreno. Originariamente esisteva una cinta muraria probabilmente bastionata,
della quale rimangono oggi una torre circolare a difesa della Porta Senese ed un’altra
costruzione circolare nel lato sud inserita in quella che si ritiene fosse la cinta
muraria, oggi leggibile in parte, in quanto, ormai, inglobata nel costruito. Ciò che
resta delle mura si intuisce dal grande spessore dei basamenti di alcuni fabbricati,
costruiti evidentemente su porzioni fortificate.
Si trovano, inoltre, nel centro storico i seguenti edifici di pregio:
-
Chiesa di San Biagio, il cui impianto originario risale alla metà del XIII sec.,
rimaneggiata successivamente e consacrata alla fine del XVI sec., è situata quasi
nella sommità del colle su cui sorge il paese. La facciata è stata realizzata in due
tempi ed il rifacimento più recente altera l’originaria essenzialità tipica delle
costruzioni religiose della zona.
127
-
Oratorio della Misericordia, poco distante dalla Chiesa di San Biagio, quindi
ubicato in posizione emergente, il cui nucleo originario risale probabilmente al
XII-XIII sec., mentre la facciata e l’altare risalgono presumibilmente al XVIIXVIII sec. In particolare, la facciata presenta un impianto di gusto neoclassico
con copertura a capanna, che ricorda la cornice di un frontone greco e le due
lesene laterali impreziosite da base e capitello decorati.
-
Chiesa di Sant’Agostino, ubicata fuori dalla cinta muraria, risale presumibilmente
al XV sec. Situata in una stretta piazza, il suo volume essenziale viene arricchito
dall’interessante cornice dell’unico portale e dalla leggera strombatura della
cornice del rosone in materiale lapideo. La copertura della chiesa è a capanna ed è
determinata da un fitto tessuto di pietra a faccia-vista.
-
Edificio già sede della Croce Rossa, costruito agli inizi del XX sec.
L’esterno unisce elementi di memoria medievale (i conci in forma di bugnato sia
angolari sia dello zoccolo) con particolari riconducibili alla tradizione
rinascimentale come le lesene, che si intersecano ortogonalmente con le cornici
marcapiano e le modanature finemente decorate intorno alle finestre e alla porta di
ingresso. Arricchisce l’intera struttura anche lo sfalsamento dei corpi del fronte
strada, che crea un interessante gioco chiaroscurale.
Le emergenze suddette sono riportate nella tavola 16 del quadro conoscitivo “I centri
abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle carte del Catasto
Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali ai sensi
della L.R.1/2005:
- Chiesa di San Biagio;
- Oratorio della Misericordia;
- Chiesa di Sant’Agostino;
- Edificio già sede della Croce Rossa relativamente al mantenimento delle
componenti del prospetto visibile dalla sede stradale compresi i dettagli
architettonici e le finiture;
128
- Cinta muraria per le parti ad oggi ancora leggibili;
- I seguenti elementi di finitura tipici dei luoghi presenti negli edifici: cornici in
pietra intorno alle aperture, aggetti di gronda in mattoni o in legno, terrazzini in
aggetto sorretti da mensole in pietra locale con balaustra in ferro battuto, tessitura
muraria in pietra secondo la tecnica del filarotto e ad opus incertum, le coperture a
falde inclinate e relativo manto di tegole in cotto;
- Pavimentazione stradale in lastre di pietra per quanto riguarda il materiale e
l’orditura dello stesso.
Obiettivi del Piano Strutturale:
valorizzazione del centro storico attraverso interventi finalizzati al mantenimento di
tutti quegli elementi architettonici, morfologici, paesaggistici e naturali che
costituiscono la struttura tipica del luogo. Valorizzazione, inoltre, degli spazi pubblici
attraverso il recupero dei tracciati viari e la riqualificazione degli spazi esistenti anche
con interventi adeguati di arredo urbano relativamente ai percorsi, alle piazze ed in
generale agli spazi pubblici, alla cura dei prospetti, degli elementi di finitura e
all’attenzione nella scelta degli elementi di arredo.
Valorizzazione degli edifici esistenti, con particolare riferimento agli edifici storici
per una utilizzazione anche a fini pubblici per strutture di servizio legate alla Riserva
Naturale “Cornate Fosini”.
In particolare, l’edificio già sede della Croce Rossa, che, peraltro, necessita di
interventi di restauro, si presta ad essere utilizzato come sede di uffici –centro
informazioni, centro servizi ecc.- in funzione della vicina Riserva Naturale, anche
per la sua facile accessibilità sia a piedi che con mezzi.
Mantenimento e valorizzazione dei punti panoramici, secondo i criteri dell’art.17
delle presenti norme.
129
Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente anche secondo quanto
dispongono le normative statali, regionali e quanto dispone il P.T.C. Le variazioni di
destinazione d’uso e tipologiche sono consentite se riconosciute compatibili con i
valori documentali degli edifici e se gli interventi richiesti sono coerenti con quelli
attribuiti sulla base dei valori rilevati nella schedatura. Non si prevedono in generale
limitazioni alle variazioni di destinazione d'uso nel centro storico; sarà, comunque, il
R.U. a disciplinare la compresenza di usi diversi secondo criteri di reciproca
compatibilità.
Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno della fascia di rispetto
paesaggistico-ambientale, nella quale è ammesso solo il recupero del patrimonio
edilizio esistente –con materiali e finiture tipiche del luogo, che verranno dettagliate
in sede di Regolamento Urbanistico- per legarlo meglio sia al territorio rurale sia al
centro abitato che, per la sua collocazione e per le sue peculiarità, non si può scindere
dal territorio circostante. Si tratta di un’area di elevato pregio paesaggistico in
prossimità del sistema urbano infrastrutturale con economia agricola residua.
Nell’ambito del recupero suddetto, sono ammessi cambi di destinazione d’uso dei
fabbricati esistenti che rispondono attualmente agli standard minimi abitativi senza
alterare la componente paesaggistica e la natura agricola del territorio.
Gli annessi fatiscenti e degradati saranno oggetto di recupero paesistico-ambientale
disciplinato dal R.U. .
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
Nel R.U. o in un’apposita disciplina attuativa saranno precisati i criteri su cui dovrà
basarsi la nuova disciplina per gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio
esistente anche in relazione alle destinazioni d’uso ed i criteri riguardanti gli
interventi di arredo urbano.
A tal fine il R.U. dovrà dettare criteri facendo riferimento al P.T.C. per quanto
riguarda l’art. 28 “Centri storici e tessuti di pregio” delle norme e la scheda 11A
130
intitolata “Tessuti di pregio” Nella fattispecie, il R.U. individuerà i caratteri peculiari
che costituiscono il centro storico, al fine di redigere regole tese alla riqualificazione
e alla valorizzazione dello stesso relativamente agli spazi pubblici, al costruito e alle
componenti ad esso collegate come le chiostre, le corti ecc. In particolare il R.U.
individuerà le aree con caratteri di identità storica fortemente connotati, le aree di
interesse generico e di contenuto interesse storico, le aree che, anche se più recenti,
presentino caratteri significativi per l’identità locale.
SUB-UTOE 2 E SOTTO-SISTEMA INSEDIATIVO DI SAN MACCARIO:
Descrizione:
Questa parte del tessuto urbano si sviluppa in senso lineare racchiudendo al suo
interno il centro storico. L’asse principale è costituito dalla strada di accesso al paese,
che prosegue segnando la linea di demarcazione fra il centro storico e la presente subutoe per riallacciarsi a monte alla viabilità che racchiude la collinetta su cui sorge il
paese di Gerfalco. In particolare il tessuto edilizio che fronteggia a sud il centro
storico è costituito da fabbricati recenti, che, in parte, si sviluppano sotto-strada.
In questo ambito è da segnalare la palazzina neogotica ubicata in Via delle Scuole, la
cui costruzione risale al 1930. Essa presenta una facciata estremamente originale,
infatti unisce al ritmo razionale delle bifore un rivestimento a conci di pietra non
regolari; è interessante anche la colorazione utilizzata intorno alle bifore e agli archi
che sottolineano le aperture del piano terra.
Sono, inoltre, degni di nota i lavatoi pubblici ubicati al piano terra di un fabbricato
facente parte di una cortina edificata presumibilmente della fine del XIX – inizi del
XX secolo.
Le emergenze suddette sono riportate nella tavola 16 del quadro conoscitivo “I centri
abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle carte del Catasto
Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”.
131
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali ai sensi
della L.R.1/2005:
- lavatoi pubblici;
-
palazzina neogotica relativamente al mantenimento delle componenti del
prospetto visibile dalla sede stradale compresi i dettagli architettonici e le finiture.
Obiettivi del Piano Strutturale:
mantenimento delle caratteristiche del tessuto urbano tramite interventi migliorativi
prestando particolare attenzione agli spazi aperti e agli elementi di arredo urbano che
dovranno qualificare l’intero centro abitato.
Si prevede la realizzazione di un’area a carattere residenziale concepita per accogliere
anche spazi per piccole attività commerciali situata indicativamente in prossimità
degli impianti sportivi. Saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio
superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area direttamente
interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui è inserita.
Inoltre si sottolinea il fatto che la classe di pericolosità 3 è dovuta alla presenza
contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del
versante).
Da
un
punto
di
vista
insediativo
le
costruzioni
dovranno
articolarsi
perpendicolarmente alla viabilità secondo una forma conchiusa e le tipologie,
improntate alla massima semplicità, dovranno avere due piani fuori terra e copertura
a falde inclinate.
Si prevede il completamento dell’edificio adiacente al fabbricato nel quale ha sede
l’Ufficio Postale, in coerenza e nel rispetto del tessuto insediativo esistente, delle sue
caratteristiche tipologiche e del numero massimo degli alloggi previsti per la presente
sub-utoe.
Complessivamente si prevede un incremento di dieci alloggi distribuiti nella subu.t.o.e. e superfici commerciali e di servizio per complessivi mq 200, secondo i criteri
insediativi sopra esposti.
132
Valorizzazione degli spazi pubblici esistenti anche con adeguati interventi di arredo
urbano che dovranno qualificare l’intero centro abitato. Particolare attenzione dovrà
essere posta nella definizione dei prospetti, degli elementi di finitura e nella scelta
degli elementi di arredo.
A nord-ovest, in prossimità della strada che porta alla Riserva Naturale “Cornate
Fosini”, si prevede la realizzazione di un’area da utilizzare come “area attrezzata
multifunzionale” sia per infrastrutture di supporto alla viabilità (necessarie soprattutto
nel periodo estivo quando c’è affluenza di turisti) sia per ospitare sagre sia per
l’emergenza di protezione civile. Nell’allestimento di questa area dovrà essere posta
particolare attenzione alla piantumazione di essenze arboree ed alla pavimentazione,
vista la vicinanza e quindi la stretta relazione con il centro abitato.
Ristrutturazione dell’albergo situato all’ingresso del centro abitato, con possibilità di
incremento della capacità ricettiva e conseguente ampliamento della struttura nella
parte retrostante rispetto al fronte stradale, a condizione che venga conferito alla
struttura l’aspetto della tipologia tipica toscana anche attraverso la cura nella scelta
dei materiali e degli elementi di finitura dei prospetti. Saranno necessarie verifiche
della rete di drenaggio superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area
direttamente interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui
è inserita. Inoltre si sottolinea il fatto che la classe di pericolosità 3 è dovuta alla
presenza contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del
versante).
Si prevede un incremento fino a 50 posti letto complessivi (tra quelli esistenti e quelli
da realizzare).
Potenziamento della struttura ricettiva con finalità sociali ubicata all’interno del
centro abitato, compatibilmente e sulla base degli spazi a disposizione.
133
Recepimento della previsione urbanistica contenuta nel vigente P.d.F. inerente la
lottizzazione di S.Maccario approvata dal Consiglio Comunale con atto n.14 del
13.04.2002, rappresentata nella tav.25 intitolata “Sistemi insediativi (U.T.O.E.):
Gerfalco” come sotto-sistema insediativo. Il P.S. recepisce i contenuti di tale delibera
che si sostanziano nelle seguenti prescrizioni: che la tipologia insediativa del Piano,
compatibilmente con l’orografia della zona, sia adeguata in modo da contenere il
consumo del suolo, realizzare forme di crescita concentrata, compatta e conchiusa,
limitare lo sviluppo della viabilità interna, ritenendo, a tal fine, opportuna una
maggiore aggregazione degli edifici seguendo criteri di inserimento ambientale,
paesistico, urbanistico ed edilizio omogenei rispetto al contesto.
Il Piano di lottizzazione dovrà inoltre prevedere efficaci accorgimenti per contenere
l’impatto paesaggistico (collocazione di siepi e alberature tipiche della zona e
salvaguardia delle specie autoctone esistenti), ridurre al minimo le superfici
impermeabilizzate e i movimenti di terra e le relative opere di sostegno, anche per
favorire la corrispondenza del disegno della rete scolante al sistema delle acque
superficiali e per ottenere prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al
rischio idraulico.
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
verranno dettate norme specifiche atte a consentire gli interventi contenuti negli
obiettivi del P.S. e a definirne la loro puntuale localizzazione.
Saranno precisate le norme che dovranno essere alla base del Piano per l’arredo
urbano.
Verrà dimensionato esattamente l’incremento volumetrico ammissibile relativo sia
alla struttura alberghiera –a parità del numero di piani esistenti- posta all’ingresso
del centro abitato sia alla struttura ricettiva con finalità sociali ubicata all’interno del
centro abitato.
134
Il R.U. individuerà le strutture ed i contesti degradati, precari, fatiscenti ecc. che non
presentino caratteristiche di valore storico, architettonico ed ambientale da
riqualificare e recuperare anche con modesti incrementi volumetrici. Il tutto nel
rispetto del numero massimo degli alloggi previsti dal presente P.S.
ART. 45 – TRAVALE
Sistema ambientale: u.m.t. R1.2 - Poggi di Montieri e del Frassine
UTOE: centro abitato
SUB-UTOE 1: centro storico
Descrizione:
La struttura insediativa del centro storico consta di due parti delle quali la più
importante è a forma pressochè circolare e segue l’orografia del terreno. La seconda
parte si apre verso il resto dell’abitato secondo due direttrici leggermente divergenti.
Nella parte più alta del paese si trova la piazza della Chiesa nella quale sono ubicate,
in un unico corpo di fabbrica, la Chiesa dei SS. Michele e Silvestro e la Chiesa della
Compagnia. La prima di esse è databile nella prima metà del XIII sec. e presenta
come elemento di forza, nella facciata, l’interessante struttura collocata sopra
all’unico portale determinata da un’architrave aggettante in travertino sopra la quale è
collocato un arco a sesto acuto definito da conci bicromi bianchi e verdi (marmo
bianco e gabbro verde). Il rosone risale ad un’epoca successiva e crea un elemento di
continuità con l’adiacente chiesa della Compagnia la cui datazione presumibilmente
risale al IX sec. Quest’ultima presenta una facciata estremamente povera, in quanto
non ci sono elementi decorativi di sorta che ne possano impreziosire il portale ed il
rosone. Risulta nel complesso molto interessante l’accostamento delle due strutture
con copertura a capanna e la loro posizione nel punto emergente del centro abitato,
sottolineata dalla presenza della torre campanaria, che negli abitati medievali aveva la
funzione anche di identificazione della chiesa.
Originariamente esisteva una cinta muraria probabilmente bastionata, della quale
rimangono oggi la Porta Senese e la Torre di difesa. La cinta muraria è oggi leggibile
135
solamente nel lato sud-est del paese, in quanto, ormai, inglobata nel costruito. Ciò che
resta delle mura si intuisce dal grande spessore dei basamenti di alcuni fabbricati,
costruiti evidentemente su porzioni fortificate.
La Chiesa dei SS. Michele e Silvestro, la Chiesa della Compagnia, la Porta Senese e
la Torre di difesa sono riportate nella tavola 16 del quadro conoscitivo “I centri
abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle carte del Catasto
Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico”.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali ai sensi
della L.R.1/2005:
- Chiesa dei SS. Michele e Silvestro;
- Chiesa della Compagnia;
- Porta Senese;
- Torre di difesa;
- Cinta muraria per le parti ad oggi ancora leggibili;
- I seguenti elementi di finitura tipici dei luoghi presenti negli edifici: cornici in
pietra intorno alle aperture, aggetti di gronda in mattoni o in legno, terrazzini in
aggetto sorretti da mensole in pietra locale con balaustra in ferro battuto, tessitura
muraria in pietra secondo la tecnica del filarotto e ad opus incertum, le coperture a
falde inclinate e relativo manto di tegole in cotto;
- Pavimentazione stradale in lastre di pietra per quanto riguarda il materiale e
l’orditura dello stesso.
Obiettivi del Piano Strutturale:
valorizzazione del centro storico attraverso interventi finalizzati al mantenimento di
tutti quegli elementi architettonici, morfologici, paesaggistici e naturali che
costituiscono la struttura tipica del luogo. Valorizzazione, inoltre, degli spazi pubblici
attraverso il recupero dei tracciati viari e la riqualificazione degli spazi esistenti anche
con adeguati interventi di arredo urbano relativamente ai percorsi, alle piazze ed in
136
generale agli spazi pubblici, alla cura dei prospetti, degli elementi di finitura e
all’attenzione nella scelta degli elementi di arredo.
Mantenimento e valorizzazione dei punti panoramici, secondo i criteri dell’art.17
delle presenti norme.
Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente anche secondo quanto
dispongono le normative statali, regionali e quanto dispone il P.T.C. Le variazioni di
destinazione d’uso e tipologiche sono consentite se riconosciute compatibili con i
valori documentali degli edifici e se gli interventi richiesti sono coerenti con quelli
attribuiti sulla base dei valori rilevati nella schedatura. Non si prevedono in generale
limitazioni alle variazioni di destinazione d'uso nel centro storico; sarà, comunque, il
R.U. a disciplinare la compresenza di usi diversi secondo criteri di reciproca
compatibilità.
Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno della fascia di rispetto
paesaggistico-ambientale, nella quale è ammesso solo il recupero del patrimonio
edilizio esistente –con materiali e finiture tipiche del luogo, che verranno dettagliate
in sede di Regolamento Urbanistico- per legarlo meglio sia al territorio rurale sia al
centro abitato che, per la sua collocazione e per le sue peculiarità, non si può scindere
dal territorio circostante. Si tratta di un’area di elevato pregio paesaggistico in
prossimità del sistema urbano infrastrutturale con economia agricola residua.
Nell’ambito del recupero suddetto, sono ammessi cambi di destinazione d’uso dei
fabbricati esistenti che rispondono attualmente agli standard minimi abitativi senza
alterare la componente paesaggistica e la natura agricola del territorio.
Gli annessi fatiscenti e degradati saranno oggetto di recupero paesistico-ambientale
disciplinato dal R.U.
137
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
Nel R.U. o in un’apposita disciplina attuativa saranno precisati i criteri su cui
dovranno basarsi la nuova disciplina per gli interventi ammissibili sul patrimonio
edilizio esistente anche in relazione alle destinazioni d’uso ed i criteri riguardanti gli
interventi di arredo urbano.
A tal fine il R.U. dovrà dettare criteri facendo riferimento al P.T.C. per quanto
riguarda l’art. 28 “Centri storici e tessuti di pregio” delle norme e la scheda 11A
intitolata “Tessuti di pregio” Nella fattispecie, il R.U. individuerà i caratteri peculiari
che costituiscono il centro storico, al fine di redigere regole tese alla riqualificazione
e alla valorizzazione dello stesso relativamente agli spazi pubblici, al costruito e alle
componenti ad esso collegate come le chiostre, le corti ecc. In particolare il R.U.
individuerà le aree con caratteri di identità storica fortemente connotati, le aree di
interesse generico e di contenuto interesse storico, le aree che, anche se più recenti,
presentino caratteri significativi per l’identità locale.
SUB-UTOE 2:
Descrizione:
Questa parte del tessuto urbano ha un chiaro sviluppo longitudinale, il cui asse
principale è costituito dalla strada di accesso che dalla provinciale delle Galleraie
conduce al paese e che, a mano a mano che si addentra nel centro abitato, assume
anche la connotazione di passeggiata urbana. Dal precedente asse stradale principale
se ne dirama uno secondario –che arriva fino alla piazza del paese- lungo il quale si
affacciano case e spazi di pertinenza, ultima propaggine di un caseggiato che si
diluisce nella campagna circostante.
In prossimità dell’innesto con la strada provinciale fino ad arrivare al cimitero, il
tessuto insediativo, denominato La Fabbrica, è più rarefatto ed è contraddistinto da
episodi edificati molto eterogenei, che necessitano di un unico disegno che ricucia
questa porzione di territorio.
138
Obiettivi del Piano Strutturale:
mantenimento delle caratteristiche del tessuto urbano tramite interventi migliorativi
tesi a dare unitarietà all’edificato prestando particolare attenzione agli spazi aperti e
agli elementi di arredo urbano che dovranno qualificare l’intero centro abitato.
Si prevede la realizzazione di un’area a carattere residenziale posta all’ingresso del
paese nell’area dove attualmente insiste un manufatto a carattere produttivo
attualmente dismesso. Da un punto di vista insediativo le costruzioni dovranno
articolarsi perpendicolarmente alla viabilità secondo una forma conchiusa e le
tipologie, improntate alla massima semplicità, dovranno avere due piani fuori terra e
copertura a falde inclinate.
Si prevede un’area per insediamenti produttivi di tipo artigianale, per strutture
commerciali e di servizio. Le suddette strutture commerciali e di servizio saranno
ubicate sul fronte strada per creare una cortina edificata e schermare le retrostanti
attività a carattere produttivo.
Si prevede la realizzazione di una struttura ricettiva utilizzabile anche per scopi
terapeutici in connessione con la risorsa termale del contesto territoriale e per scopi
didattici predisponendo spazi per convegni o per altri fini similari che al momento
dell’intervento verranno concordati con l’Amministrazione Comunale.
La struttura ricettiva, da dimensionare per accogliere fino a cento posti letto, oltre agli
spazi per convegni, per scopi terapeutici e simili, dovrà rispondere ad uno schema
insediativo che si articoli perpendicolarmente alla viabilità. La suddetta struttura,
improntata alla massima semplicità, dovrà avere una tipologia tipica dei luoghi con
non oltre due piani fuori terra, con forma conchiusa e con copertura a falde inclinate.
Nella sub-u.t.o.e. si prevede un incremento di dieci alloggi ed una superficie
territoriale di mq 9.500 circa da destinare ad insediamenti produttivi, commerciali e
di servizio, secondo i criteri insediativi sopra esposti.
Valorizzazione degli spazi pubblici esistenti anche con adeguati interventi di arredo
urbano ponendo particolare cura alla sistemazione degli assi viari principali in modo
da attribuire loro funzione di passeggiata. Particolare attenzione dovrà essere posta
139
nella definizione dei prospetti, degli elementi di finitura e nella scelta degli elementi
di arredo.
Si prevede la realizzazione di un’area da utilizzare come “area attrezzata
multifunzionale” sia per infrastrutture di supporto alla viabilità (necessarie soprattutto
nel periodo estivo quando c’è affluenza di turisti) sia per ospitare sagre sia per
l’emergenza di protezione civile.
Nell’allestimento di questa area dovrà essere posta particolare attenzione alla
piantumazione di essenze arboree ed alla pavimentazione, vista la vicinanza e quindi
la stretta relazione con il centro abitato.
Per tutti gli interventi saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale
ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda le aree direttamente interessate
dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui sono inserite. Inoltre si
sottolinea il fatto che la classe di pericolosità 3 è dovuta alla presenza contemporanea
di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del versante).
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
verranno dettate norme specifiche atte a consentire gli interventi contenuti negli
obiettivi del P.S. e definirne la loro puntuale localizzazione.
Saranno precisate le norme che dovranno essere alla base del Piano per l’arredo
urbano.
Il R.U. individuerà le strutture ed i contesti degradati, precari, fatiscenti ecc. che non
presentino caratteristiche di valore storico, architettonico ed ambientale da
riqualificare e recuperare anche con modesti incrementi volumetrici. Il tutto nel
rispetto del numero massimo degli alloggi previsti dal presente P.S.
140
ART. 46 – CAMPIANO
Sistema ambientale: u.m.t. R1.3 - Poggi di Boccheggiano
SOTTO-SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO
Obiettivi del Piano Strutturale:
In continuità con la zona edificata, destinata ad attività produttive, si prevede un
ampliamento per attività di tipo artigianale in direzione nord, per una superficie
territoriale di circa mq 25.000 . All’interno dell’area individuata, gli edifici saranno
realizzati in quelle zone più pianeggianti al fine di limitare i movimenti terra.
Dal momento che Campiano si trova in un’area ad immediato contatto con il
territorio rurale, gli edifici dovranno avere aspetto e finiture simili ad annessi rurali,
le cui caratteristiche, anche da un punto di vista insediativo, sono esplicitate agli
articoli 26 e 32.
La presente area, inoltre, si trova a contatto con una zona mineraria dismessa, in
corso di bonifica.
E' consentito, pertanto, a bonifica avvenuta, inglobare nel sotto-sistema insediativo
produttivo la sopracitata area ex mineraria, che sarà individuata graficamente in sede
di R.U.
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
verranno dettate norme specifiche atte a consentire gli interventi contenuti negli
obiettivi del P.S. e definirne la loro puntuale localizzazione.
ART. 47– NUCLEI RURALI
Si tratta dei seguenti piccoli nuclei rurali sparsi:
Nella unità morfologica territoriale R1.2 - Poggi di Montieri e del Frassine:
01- Casorcioli;
02- Lame.
03- Acquarello;
04- Butignano;
141
05- Casa al Fango;
06- Case Nacchi;
07- Case Sorzi
08- Colli
09- I Prati
10- Magrignano
11- Mignone
12- Palazzeta
13- Petraio
14- Podere Mocini
15- Podere Mocinino
Nell’unità morfologica territoriale R1.3 - Poggi di Boccheggiano:
16- Puliesini
Obiettivo fondamentale –nell’ottica di rafforzare l’identità insediativa dei piccoli
nuclei rurali- è quello di far rivivere questi luoghi riportando in essi attività
compatibili come botteghe artigianali e piccole attività commerciali sia tipiche
dell’unità morfologica territoriale nella quale si trovano a far parte, sia di primaria
necessità per la realtà locale.
Il numero massimo di alloggi nuovi ammissibili è di trentadue, ottenuto
moltiplicando due alloggi per sedici nuclei rurali.
La superficie massima ammissibile per attività artigianali, commerciali e di servizio è
di mq 3.200.
Per ogni nucleo, dimostrando l’impossibilità di utilizzare locali esistenti, sarà
consentito realizzare ex novo una superficie (complessiva) indicativamente di 200 mq
da destinare ad attività artigianali, commerciali e di servizio per raggiungere gli
standard necessari ad esercitare le attività previste, secondo il criterio della massima
integrazione tra esistente e nuovo in termini di tipologia, di trattamento dei prospetti e
di uso dei materiali.
142
Sono consentite ristrutturazioni con possibilità di cambio di destinazione d’uso e
ampliamento per raggiungere gli standard abitativi sufficienti al nucleo familiare Per
ciascuno di questi piccoli nuclei si consentono costruzioni ex novo a saturazione
dell’esistente e quindi da correlare perfettamente con il tessuto insediativo del nucleo
stesso nella misura (complessiva) indicativamente di due alloggi.
Sia nel caso delle attività artigianali-commerciali sia per i nuovi alloggi, dovranno
essere mantenuti e rafforzati i criteri insediativi caratterizzanti la specificità del
luogo secondo una regola insediativa conchiusa con lo scopo di ricucire e migliorare
il tessuto esistente, che dovrà integrarsi con gli spazi pubblici. Tutti i nuovi interventi
dovranno essere ubicati “in modo compatibile”, in tal senso dovrà essere mantenuto il
tessuto urbanistico preesistente e rispettati i caratteri di identità locale.
A questo proposito strade, piccole piazze, aree verdi, punti panoramici e gli altri spazi
aperti dovranno essere curati e valorizzati sia attraverso l’arredo urbano sia
riportando alla luce elementi caratterizzanti come antichi selciati stradali sia, infine,
ponendo particolare attenzione ai materiali, ai colori ed alle finiture dei paramenti
esterni degli edifici.
Nell’ottica di una complessiva tutela ambientale, si dovranno realizzare adeguati
impianti di smaltimento dei reflui nel rispetto della normativa vigente.
Il Regolamento Urbanistico specificherà, anche attraverso elaborati di dettaglio, le
modalità di intervento per operare correttamente ed i parametri urbanistici nel rispetto
del presente P.S. e fisserà, precisamente, per ciascun nucleo, la superficie da destinare
ad attività artigianali, commerciali e di servizio ed il numero degli alloggi, all’interno
del tetto massimo fissato complessivamente nel presente articolo.
Il R.U. terrà conto di tutte le strutture ed i contesti degradati, precari, fatiscenti ecc.
che non presentino caratteristiche di valore storico, architettonico ed ambientale da
riqualificare e recuperare anche con modesti incrementi volumetrici. Il tutto da
143
disciplinare puntualmente nel R.U. nel rispetto del numero massimo degli alloggi
previsti dal presente P.S.
144
TITOLO VII
PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE
ART. 48– CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI
COMUNALI
In relazione a quanto previsto dalla L.R.1/05 e s.m.i., art.53, c.4, punto b), i piani ed i
programmi di settore di competenza comunale previsti dalla legge ed aventi effetti
sull’uso e la tutela delle risorse del territorio devono seguire i criteri di seguito
indicati per la loro definizione e valutazione.
Regole unificanti:
i piani di settore devono:
• Essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con quelli del P.S.,
del PIT e del PTC e con le relative normative;
• Avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le UTOE;
• Essere coerenti con le norme generali per la tutela e l’uso del territorio di cui alla
L.R.1/05 e s.m.i., Titolo IV, indicando in particolare:
- La relazione con le aree di interesse ambientale;
- L’incidenza sull’utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di
trasformazione da valutare preventivamente;
- Gli effetti indotti sulle risorse essenziali.
Piano urbano del traffico
Tale piano deve prevedere:
• Il riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti (pedonale,
ciclabile, veicolare);
• Il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali pedonali,
ciclabili, viarie come l’intervento prioritario per soddisfare le esigenze di mobilità;
• L’integrazione con altri tipi di infrastrutture per la mobilità e con il sistema di
trasporto pubblico;
• Garantire una prestazione adeguata in relazione alla tipologia dell’infrastruttura
differenziandone i diversi livelli (strade di scorrimento, di quartiere, ecc.);
• Garantire l’accessibilità ai sistemi insediativo esistenti e di previsione;
145
• Consentire adeguati livelli di sosta dei veicoli in particolare al servizio dei centri
e delle aree più congestionate.
Piano complesso di intervento
In relazione ai contenuti dell’art. 56 della L.R.1/05 e s.m.i. il P.C.I. deve prevedere:
•
L’indicazione delle aree che presentano un ruolo strategico per la riqualificazione
degli insediamenti e per l’attuazione del P.S. per le quali attivare iniziative
pubbliche e private;
•
Le modalità di partecipazione degli operatori pubblici e privati all’attuazione del
P.S.;
•
Forme di perequazione urbanistica per consentire la realizzazione di spazi ed
opere pubbliche contestualmente agli interventi privati e a basso costo per
l’amministrazione;
•
Le risorse finanziarie per l’esecuzione degli interventi pubblici necessari alla
realizzazione delle previsioni programmate.
Programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede
fissa
Questo tipo di atti di programmazione devono contenere:
• Il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;
• La valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti veicolare,
ciclabile, pedonale;
• La definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati;
• La verifica delle situazioni pregresse di carenze di spazi di parcheggio e di
accessibilità.
Piani della mobilità, piste ciclabili, parcheggi
Tali piani devono:
146
• Valutare le esigenze di mobilità all’interno dei centri abitati, tra gli stessi ed in
relazione al territorio comunale e sovracomunale;
• Individuare le aree carenti di spazi di sosta in particolare nelle aree maggiormente
interessate da attività commerciali e terziarie ed in quelle attraversate da mobilità di
utenze sovracomunali;
• Individuare le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per
collegamenti ciclabili;
• Definire percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti
all’interno dei centri abitati;
• Favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione di aree di sosta;
• Definire l’utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale ed alle fragilità del
territorio in particolare per limitare le superfici impermeabili.
Piano triennale delle opere comunali
Tale piano deve:
• Definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per
il periodo considerato;
• Determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle
esigenze ed alle priorità definite negli atti di pianificazione;
• Verificare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.
Piano di protezione civile
Tale piano deve:
• Valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio ed il loro utilizzo;
• Valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
• Valutare le fragilità del territorio e dell’ambiente già indicate nelle norme;
• Definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli
stessi;
• Individuare un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
147
• Definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela
del territorio.
Piano di distribuzione delle funzioni
In relazione a quanto previsto dalla L.R. 39/94 e s.m.i. dovrà essere predisposto il
Piano di distribuzione delle funzioni.
Tale Piano deve prevedere una misurata distribuzione spaziale delle funzioni terziarie
direzionali, turistiche, commerciali, produttive nelle diverse parti del territorio, in
relazione ai seguenti criteri:
• Tutelare gli insediamenti storici;
• Consentire l’integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili
con la stessa per evitare la monofunzionalità;
• Considerare le esigenze di riordino del traffico veicolare e del trasporto pubblico;
• Riqualificare i tessuti insediativi degradati e gli immobili dismessi;
• Valutare l’accessibilità pedonale, ciclabile, veicolare del trasporto pubblico;
• Verificare la dotazione di opere di urbanizzazione.
148
QUADRO DELLE PRESTAZIONI NELLE U.T.O.E., NEI SOTTO – SISTEMI
INSEDIATIVI PRODUTTIVI, NEI NUCLEI E NEL TERRITORIO RURALE.
UTOE E SOTTO – SISTEMI INSEDIATIVI PRODUTTIVI
Alloggi
previsti
confermati
dal P.S.
Numero alloggi nuovi
Attività produttive
mq.
Attività ricettive
Posti letto
Montieri
50
500
-----
Boccheggiano
30
300
----a)
Gerfalco
Lottizzazione
S.Maccario
10
200
Mc 15.520
Travale
10
9.500
superficie territoriale
disponibile
b)
Albergo
esistente
all’ingresso del centro
abitato: fino a 50 p.l.;
Potenziamento
struttura
ricettiva
esistente con finalità
sociali, compatibilm.
con spazi disponibili.
Realizzazione
struttura
ricettiva
con
capacità
ricettiva fino a 100 p.l.
Nuclei rurali
32 (2 x 16)
3.200 (mq. 200 x 16)
-----
Loc. Fornace
Gabellino
4
200
-----
Campiano
-----
Albergo
Prategiano
25.000
superficie territoriale
disponibile
----ulteriori 50 p.l.
Locanda
Gabellino
incremento fino a 80 p.l.(fra
esistente e nuovo)
TERRITORIO RURALE
A recupero di volumi ex
aziendali (capannoni, rimesse
per attrezzature, ecc.)
70 (40 U.M.T. R1.2 – Poggi
di Montieri e del Frassine +
30 U.M.T. R1.3 – Poggi di
Boccheggiano)
Poggio Bartolo
fino a 50 p.l.
Campo al
Noce
fino a 50 p.l.
U.M.T. R1.2 –
Poggi di Montieri e
del Frassine
U.M.T. R1.3 –
Poggi di
Boccheggiano
Polo del turismo
rurale – di
interesse
sovracomunale –
in loc. Miniera
Vecchia
U.M.T. R1.2 –
Poggi di Montieri e
del Frassine
U.M.T. R1.3 –
Poggi di
Boccheggiano
200 p.l.
150 p.l.
fino a 300 p.l.
almeno mq 2.500 per
attività didattiche e
museali.
campeggio fino a 200
utenti
campeggio fino a 200
utenti
173
ALLEGATO 1
Elenco delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per la realizzazione di imboschimenti puri o
consociati su terreni agricoli e non agricoli, ripristino di cave, rinnovazione artificiale in seguito ad
interventi di utilizzazione boschiva, rimboschimenti compensativi, nuova realizzazione o
rinfoltimento di siepi e filari alberati.
1) Latifoglie: Specie principali:
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Castanea sativa Mill.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd.
(*) Juglans regia L.
Juglans nigra
Juglans regia x Juglans niga
Malus sylvestris Mill.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Prunus avium L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus robur L.
(*) Robinia pseudoacacia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Miller
Ulmus montana Stokes
Acero riccio
Acero montano
Ontano napoletano
Ontano nero
Castagno
Frassino maggiore
Frassino ossifillo
Noce
Noce nero
Noce ibrido
Melagnolo, melo selvatico
Pioppo bianco, gattice
Pioppo nero
Ciliegio
Pero peruggino
Rovere
Farnia , ischia,
Robinia, Gaggia
Sorbo comune, sorbo domestico
Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo
Tiglio selvatico
Tiglio
Olmo campestre
Olmo montano
2) Conifere
Abies alba Miller
Cedrus spp.
(*) Cupressus sempervirens L.
Pinus halepensis Miller
(*) (**) Pinus laricio Poiret
(*) (**) Pinus nigra Arnold
(*) (**) Pinus pinaster Ait.
Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco
Abete bianco (zone montane)
Cedri
Cipresso
Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
Pino laricio
Pino nero o pino d’Austria
Pino marittimo, pinastro
Abete di Douglas (zone montane)
3) Specie secondarie e/o accessorie:
Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Corylus avellana L.
Eleagnus umbellata
Eleagnus angustifolia
Hippophae ramnoides
(*) Robinia pseudoacacia L.
Ontano napoletano
Ontano nero
Nocciolo, Avellano
Olivagno
Olivagno
Olivello di Boemia
Robinia, Gaggia
150
Sambucus nigra L.
Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
Acer opalus Miller
= Acer obtusatum Waldst. et Kit.
= Acer opulifolium Chaix
Alnus incana (L.) Moench
Carpinus betulus L.
Celtis australis L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla emerus L.
Crataegus azarolus L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisus scoparius (L.) Link
= Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer
Erica arborea L.
Erica scoparia L.
Euonymus europaeus L.
Fagus sylvatica L.
Ficus carica L.
Fraxinus ornus L.
Hedera helix L.
Ilex aquifolium L.
Juniperus communis L.
Laburnum anagyroides Medicus
Ligustrum vulgare L.
Malus sylvestris Mill.
Mespilus germanica L.
Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot.
Ostrya carpinifolia Scop.
Populus tremula L.
Prunus cerasus L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pyracantha coccinea M.J. Roemer
= Cotoneaster pyracantha (L.) Spach
Pyrus amygdaliformis Vill.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus cerris L.
Quercus crenata Lam.
= Q. pseudosuber Santi
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Rhamnus catharticus L.
(*)Robinia pseudoacacia L.
Rubus idaeus L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix cinerea
Sambuco, sambuco nero
Testucchio, loppo
Acero minore
Acero fico
Ontano bianco
Carpino bianco
Spaccasassi, bagolaro
Corniolo vero
Sanguinello, corniolo sanguine
Coronilla, emmero
Azzeruolo
Marruca bianca
Biancospino
Ginestra dei carbonai
Erica
Scopa
Fusaggine, berretta da prete
Faggio
Fico selvatico
Orniello
Edera, Ellera
Agrifoglio
Ginepro comune
Maggiociondolo
Ligustro
Melagnolo, melo selvatico
Nespolo ordinario
Olivo selvatico, oleastro
Carpino nero, ostria
Pioppo tremulo
Marasca, visciolo
Ciliegio canino
Prugnolo
Lazerolo rosso
Perastro
Pero peruggino
Cerro
Cerro-sughera
Leccio, elce
Roverella
Spincervino
Robinia, Gaggia
Lampone
Salice bianco, salicastro, salcio
Salicone, Salcio, salica, salice di montagna
Salicone cinerino
151
Salix fragilis L.
Salix incana Schrank
Salix nigricans Sm.
Salix purpurea L.
Salix triandra L.
Salix viminalis
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Spartium junceum L.
Taxus baccata L.
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Miller
Ulmus montana Stokes
Viburnum lantana L.
Viburnum opalus L.
Viburnum tinus L.
Salice fragile
Salice ripaiolo, Vetrice bianca
Salice nero
Salice rosso, Vetrice rossa
Salice
Vetrice, salice da vimini
Farinaccio, Sorbo montano
Sorbo degli uccellatori
Sorbo comune, sorbo domestico
Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo
Ginestra comune, ginestra di Spagna
Tasso, albero della morte
Tiglio selvatico
Tiglio
Olmo campestre
Olmo montano
Lantana
Sambuco acquatico
Viburno, lauro-tino o lentaggine
(*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di
naturalizzazione.
(**) Solo se ritenute uniche specie in grado di garantire una rapida copertura del suolo in caso di
terreni con problemi strutturali tali da non consentire l’utilizzo di altre specie.
152