1 SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - MUTUAL
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1 SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - MUTUAL
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - MUTUAL ASSISTANCE ASSOHOLDING (“MAA”) - REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO Art. 1 – Ammissione dei soci Possono richiedere l’ammissione della Società di Mutuo Soccorso, Mutual Assistance Assoholding – nel prosieguo, per brevità “MAA” - in qualità di Soci, tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta. In ossequio allo Statuto della MAA, la deliberazione sull’ammissione è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Art. 2 – Modalità di adesione Per l’ammissione il soggetto richiedente dovrà: a) compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo messo a disposizione, indicando tutti i dati relativi alla propria persona e ai componenti il nucleo familiare al momento della presentazione, costituendo proprio onere comunicarne ogni variazione nel corso del rapporto, b) procedere al versamento anticipato della quota sociale annuale e delle somme dovute per l’eventuale adesione ad uno dei sussidi assistenziali ulteriori, come da separato prospetto informativo consegnato al richiedente contestualmente alla modulistica di cui al precedente punto a). 1 Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano: -‐ prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003; -‐ prive di sottoscrizione del Socio; -‐ prive dei dati identificativi del futuro socio. Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei Soci Il Consiglio di Amministrazione, una volta emessa la delibera di ammissione del nuovo socio, provvederà ad iscriverne il nominativo, all’interno del relativo libro dei soci, in base alle corrispondente tipologia, dandone conferma scritta all’interessato. In caso di diniego motivato oggetto di relativa delibera consiliare, l’aspirante socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione ma solo dopo aver rimosso i motivi ostativi che hanno determinato la mancata accettazione. Art.4 – Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo. Il socio, dopo averne preso debita conoscenza, deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. Il socio deve altresì rispettare le disposizioni che regolano l’erogazione delle prestazioni assistenziali, contenute nella documentazione sociale 2 disponibile presso la sede sociale o sul sito internet della MAA nonché oggetto di comunicazioni periodiche da parte della società. Art. 5 – Contributi sociali straordinari Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di deliberare l’erogazione di sussidi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità. Art. 6 – Fondi speciali Ai fini puramente solidaristici, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, senza vincoli territoriali. Art. 7 – Fondi Integrativi Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 s.m.i. e dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., la MAA si riserva la facoltà di promuovere la costituzione e/o l’adesione a fondi sanitari integrativi. Art. 8 – Categorie di soci I soci si articolano nelle categorie sotto indicate: -‐ soci ordinari (persone fisiche) -‐ soci partecipanti (persone giuridiche, associazioni, enti) 3 -‐ soci sovventori (persone fisiche o giuridiche che, come da Statuto, non hanno diritto ad alcuna prestazione né sono tenuti al versamento di contributi sociali). Art. 8.1 – Ammissione e quote dei soci ordinari La domanda di ammissione come socio ordinario, contenuta nel relativo modulo da compilare a cura del richiedente, comporta il versamento di una quota sociale annuale di € 25,00 (euro venticinque/00), da corrispondere, anticipatamente ed in unica soluzione, al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione oltre al versamento del “contributo di base annuale” quantificato dalla MAA in € 40,00 (euro quaranta/00), da versarsi in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione e che da diritto alle prestazioni assistenziali di cui al sussidio sanitario prescelto. Il socio ordinario, in sede di compilazione della domanda deve indicare gli eventuali famigliari beneficiari dei sussidi prescelti, affinchè questi ultimi vengano iscritti come soci ordinari. Con cadenza annuale, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci e fatto salvo il diritto di recesso, il socio ordinario dovrà versare la quota sociale anzidetta, inclusi i contributi dovuti per i sussidi eventualmente prescelti. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare le quote sociali di anno in anno al solo fine di garantire il corretto e 4 completo perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti i Soci. Art. 8.2 – Ammissione e quote dei soci partecipanti Possono presentare domanda di adesione come socio partecipante tutte le persone giuridiche che ne facciano apposita richiesta per sé stessi e/o per i propri dipendenti/associati/iscritti. Detta iscrizione avviene con la sottoscrizione della domanda di ammissione fornita da MAA unitamente al versamento di una quota sociale il cui importo è stabilito come segue, in funzione del numero delle persone fisiche destinatarie delle prestazioni mutualistiche: -‐ da 0 a 5 iscritti: € 50,00 -‐ da 6 a 15 iscritti: € 100,00 -‐ da 16 a 30 iscritti: € 150,00 -‐ da 31 a 40 iscritti: € 250,00 -‐ da 41 a 50 iscritti: € 300,00 -‐ oltre 50 iscritti: € 350,00 Ai fini del presente regolamento, gli iscritti di cui sopra sono considerati soci partecipanti beneficiari e, come tali, iscritti in apposita sezione del libro soci della MAA. I soci partecipanti beneficiari possono quindi usufruire a pieno delle prestazioni offerte dalla MAA ed ottenere che le stesse vengano estese ai componenti del proprio nucleo familiare. 5 I soci partecipanti beneficiari perdono il proprio status, nel momento in cui viene meno per qualunque ragione, il vincolo sociale che lega il proprio ente di riferimento alla MAA. Per effetto della qualifica di socio partecipante, la Società/Associazione/Ente iscritto potrà mettere a disposizione dei propri soci/associati/membri i sussidi sanitari prescelti fra quelli erogati in favore dei soci ordinari. La MAA potrà - in ragione delle esigenze manifestate dal socio partecipante - mettere a disposizione dei soci partecipanti beneficiari, sussidi sanitari modulati in base a richieste specifiche. Come tali, detti sussidi saranno oggetto di separato accordo tra la MAA ed il singolo socio partecipante. Con cadenza annuale, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci e fatto salvo il diritto di recesso, il socio partecipante dovrà versare la quota sociale anzidetta, inclusi i contributi dovuti per i sussidi eventualmente prescelti. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare le quote sociale di anno in anno al solo fine di garantire il corretto e completo perseguimento degli scopi sociali e dei tutti i soci. Art. 9 - Promotori mutualistici 6 più ampi interessi di Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell’attività mutualistica, la MAA può avvalersi di promotori mutualistici, iscritti all’A.NA.PROM (Associazione Nazionale Promotori Mutualistici), siano essi persone fisiche o giuridiche. Con riferimento alle persone fisiche l’ammissione è subordinata alla preventiva acquisizione dello status di socio ordinario con i relativi incombenti connessi. Il socio promotore persona fisica non ha diritto di voto in assemblea, salvo rinunciare a tale qualifica, dopo un anno dalla cancellazione dal relativo libro, termine decorso il quale potrà riacquistare tutti i diritti connessi e derivanti dallo status originario. Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere incaricato di ricercare nuovi potenziali soci ordinari, partecipanti e sovventori. Le persone giuridiche che intendano essere iscritte come soci promotori non è soggetta agli incombenti previsti per le persone fisiche, fatta comunque salva la possibilità per le medesime di avvalersi, nell’esercizio dell’attività di promozione, del supporto e della collaborazione dei propri dipendenti/soci/associati. Per l’effetto, questi ultimi saranno soggetti, ove presenti, alle medesime condizioni associative previste per i soci promotori persone fisiche. 7 Il promotore mutualistico si impegna a: a) rispettare tutte le vigenti norme di legge e regolamentari che ne disciplinano l’attività, tenendo altresì indenne la MAA da eventuali danni che derivino dal mancato rispetto di tali disposizioni; b) nello svolgimento dell’attività di consulenza, rispettare le guidelines comunicate nel corso degli incontri formativi cui si impegna a partecipare; c) comunicare tempestivamente alla MAA qualsiasi tipo di impedimento allo svolgimento dell’attività di consulenza; d) procurare ai potenziali nuovi soci tutte le informazioni prodromiche alla presentazione della domanda di ammissione, che abbiano ad oggetto, l’attività svolta dalla MAA, i diritti ed i doveri dei soci, le tipologie di sussidi disponibili; e) partecipare, quale condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di consulenza, agli incontri formativi organizzati dalla MAA per l’aggiornamento circa l’attività da quest’ultima svolta anche sotto il profilo dei nuovi sussidi eventualmente disponibili; f) trasmettere, entro 7 giorni e corredate dai relativi allegati, le domande di ammissione raccolte e, solo se riscosse mediante strumenti di pagamento non trasferibili intestati alla MAA, le quote associative; 8 g) concordare con la MAA modalità di svolgimento dell’attività di consulenza, incluse eventuali comunicazioni ai potenziali soci, diverse da quelle oggetto delle guidelines di cui al punto 2); h) non divulgare a terzi le informazioni e i dati sensibili di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’attività di consulenza, tanto in costanza quanto alla cessazione dell’attività medesima. Art. 10 – Prestazioni aggiuntive previste nei sussidi sanitari e relativi contributi. L’erogazione di prestazioni aggiuntive - rispetto alle erogazioni di base garantite dalla MAA a seguito del versamento della quota sociale di riferimento – è subordinata alla sottoscrizione di un sussidio sanitario fra quelli messi a disposizione e deliberati dalla MAA nonché al versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto. Tali prestazioni sono individuate negli appositi sussidi sanitari i quali costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il/i sussidio/i sanitario/i aggiuntivo/i prescelto/i e l’indicazione dei contributi aggiuntivi dovuti è/sono consegnato/i dalla MAA o dal proprio incaricato all’atto della richiesta di ammissione a socio. Tutti i contributi aggiuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione della MAA e possono essere soggetti a revisione annuale in base agli andamenti tecnici della MAA e a suo insindacabile giudizio. 9 Ogni variazione del costo e/o delle prestazioni che emerga dalla summenzionata revisione annuale è oggetto di preventiva comunicazione ai soci, affinchè questi ultimi, entro i 7 giorni successivi alla ricezione della stessa, siano in grado di esercitare i diritti di cui ai successivi articoli. Art. 11 – Convenzioni Il Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni per l’associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, individuando specifiche modalità di adesione degli associati, sussidi sanitari e ogni altra previsione attinente l’adesione e l’erogazione delle prestazioni. Art. 12 – Decorrenza, durata e recesso del socio Tutte le domande di ammissione saranno sottoposte all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che le esaminerà e sulle quali delibererà solo se pervenute in originale, complete di tutti i dati e in regola con i pagamenti dovuti. Il Consiglio provvederà all’esame delle domande pervenute con cadenza quindicinale. L’acquisizione dello status di socio sarà efficace a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui viene deliberata l’ammissione. Entro le 24 ore successive alla delibera sarà invece curata l’iscrizione del socio nel relativo libro. 10 Il vincolo ha durata annuale e decorre dalla data della delibera di ammissione. Esso è tacitamente prorogato ogni anno per la medesima durata salvo recesso mediante raccomandata a.r. da far pervenire alla MAA entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del vincolo. Dalla data di acquisizione dello status di socio sono altresì efficaci, ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, i contributi versati, fatte salve eventuali deroghe contenute nei singoli sussidi prescelti connesse a specifici periodi di vacazione. Per effetto del recesso, il socio non ha diritto a recuperare alcuna somma già anticipata a titolo di contribuzione. Art. 13 – Limite di età Tutti i soci della MAA in regola con i pagamenti della quota e del contributo sociale di base potranno usufruire dei servizi e delle prestazioni riportati nel sussidio sanitario aggiuntivo denominato “contributo sociale di base” senza alcun limite di età. Ogni altro sussidio aggiuntivo sarà fruibile fino al compimento dell’ottantesimo anno di età del socio in coincidenza con la scadenza dell’anno contributivo, salvo deroghe specifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 14 – Revoca 11 Il sottoscrittore della domanda di ammissione può esercitare il diritto di revoca entro dieci giorni dall’avvenuta iscrizione inviando raccomandata con ricevuta di ritorno alla MAA, Via San Marino, 12 -00141- Roma. L’esercizio nei termini di tale diritto legittima il sottoscrittore ad ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di quota e contributo sociale di base. Art. 15 – Recesso dai sussidi sanitari aggiuntivi Il socio ha diritto a recedere in ogni momento dai singoli sussidi sanitari aggiuntivi, inviando raccomandata a.r. alla MAA, Via San Marino, 12 -00141- Roma, almeno 60 giorni prima della naturale scadenza dei termini cui è legata l’erogazione del sussidio. È fatto comunque salvo il diritto della MAA a riscuotere somme ancora dovute in pendenza del termine di efficacia del recesso. Per effetto del recesso, il socio non ha diritto a recuperare alcuna somma già anticipata a titolo di contribuzione. Art. 16 – Esclusione dalle prestazioni Sono esclusi dalle prestazioni mutualistiche erogate dalla MAA tutti gli eventi verificatisi prima della sottoscrizione della quota sociale o comunque dipendenti da situazioni preesistenti all’acquisizione dello status di socio. Art. 17 – Morte del Socio 12 Gli eredi e/o gli altri beneficiari dei sussidi sottoscritti dal socio defunto subentrano ex lege, nella liquidazione degli ancora dovuti dalla MAA al socio, dietro presentazione di apposita richiesta. L’erogazione è comunque subordinata alla presentazione di documentazione idonea a comprovare il diritto alla percezione in qualità di erede, a prescindere dalla tipologia di successione e/o di beneficiario. Art. 18 – Familiari del socio Ai fini dell’individuazione dei familiari del socio, la MAA rinvia alle disposizioni del Codice Civile e leggi collegate. In ogni caso, non sono beneficiari delle prestazioni quelli che occupano un grado di parentela con il socio superiore al sesto. Art. 19 – Pagamenti e morosità Il pagamento dei contributi sociali, anche al fine della fruzione della relativa detrazione fiscale, deve essere effettuato: -‐ a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato alla Società di Mutuo Soccorso - Mutual Assistance Assoholding “MAA”; -‐ mediante accredito sul c/c bancario della Società di Mutuo Soccorso Mutual Assistance Assoholding “MAA”. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto della MAA, al socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano 13 le prestazioni / rimborsi indicati nei sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi successivamente all’accertamento della morosità; Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dall’accertamento avrà diritto alle prestazioni / rimborsi legati da eventi verificatisi dopo la sanatoria. In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l’esclusione dalla qualifica di socio e la sua cancellazione dal libro dei soci, in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 8 dello Statuto sociale. Art. 20 – Documentazione richiesta per l’erogazione delle prestazioni La MAA si riserva, in funzione di ogni singolo sussidio, di richiedere tutta la documentazione che - a proprio insindacabile giudizio - sia necessaria a valutare l’avveramento delle condizioni che legittimano il richiedente a beneficiare del trattamento assistenziale dovuto. Art. 21 – Composizione delle controversie Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci e la MAA, in dipendenza del vincolo sociale, anche in applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà devoluta alla Corte Arbitrale Europea presso la Delegazione Italiana Sezione Lazio in Roma Via Boezio, 6. 14