1 SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - MUTUAL

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1 SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - MUTUAL
 SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
- MUTUAL ASSISTANCE ASSOHOLDING (“MAA”) -
REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO
Art. 1 – Ammissione dei soci
Possono richiedere l’ammissione della Società di Mutuo Soccorso, Mutual
Assistance Assoholding – nel prosieguo, per brevità “MAA” - in qualità di
Soci, tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta.
In ossequio allo Statuto della MAA, la deliberazione sull’ammissione è di
competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 – Modalità di adesione
Per l’ammissione il soggetto richiedente dovrà:
a)
compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su
apposito modulo messo a disposizione, indicando tutti i dati relativi alla
propria persona e ai componenti il nucleo familiare al momento della
presentazione, costituendo proprio onere comunicarne ogni variazione nel
corso del rapporto,
b)
procedere al versamento anticipato della quota sociale annuale e
delle
somme
dovute
per
l’eventuale
adesione
ad
uno
dei
sussidi
assistenziali ulteriori, come da separato prospetto informativo consegnato
al richiedente contestualmente alla modulistica di cui al precedente punto
a).
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Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:
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prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D.
Lgs. 196/2003;
-­‐
prive di sottoscrizione del Socio;
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prive dei dati identificativi del futuro socio.
Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei Soci
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
una
volta
emessa
la
delibera
di
ammissione del nuovo socio, provvederà ad iscriverne il nominativo,
all’interno del relativo libro dei soci, in base alle corrispondente
tipologia, dandone conferma scritta all’interessato.
In caso di diniego motivato oggetto di relativa delibera consiliare,
l’aspirante
socio
potrà
comunque
riproporre
una
nuova
domanda
di
ammissione ma solo dopo aver rimosso i motivi ostativi che hanno
determinato la mancata accettazione.
Art.4 – Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo.
Il
socio,
dopo
averne
preso
debita
conoscenza,
deve
attenersi
scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto
sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere
regolarmente assunte dagli organi statutari.
Il socio deve altresì rispettare le disposizioni che regolano l’erogazione
delle prestazioni assistenziali, contenute nella documentazione sociale
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disponibile presso la sede sociale o sul sito internet della MAA nonché
oggetto di comunicazioni periodiche da parte della società.
Art. 5 – Contributi sociali straordinari
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di deliberare
l’erogazione di sussidi straordinari ai soci colpiti da eventi di
particolare gravità.
Art. 6 – Fondi speciali
Ai fini puramente solidaristici, il Consiglio di Amministrazione potrà
deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata,
dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di
ricerca
in
campo
sanitario,
di
studio
in
campo
mutualistico,
di
beneficenza, di volontariato, senza vincoli territoriali.
Art. 7 – Fondi Integrativi
Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre
2005 n. 252 s.m.i. e dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., la MAA
si riserva la facoltà di promuovere la costituzione e/o l’adesione a fondi
sanitari integrativi.
Art. 8 – Categorie di soci
I soci si articolano nelle categorie sotto indicate:
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soci ordinari (persone fisiche)
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soci partecipanti (persone giuridiche, associazioni, enti)
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-­‐
soci sovventori (persone fisiche o giuridiche che, come da Statuto,
non hanno diritto ad alcuna prestazione né sono tenuti al versamento di
contributi sociali).
Art. 8.1 – Ammissione e quote dei soci ordinari
La domanda di ammissione come socio ordinario, contenuta nel relativo
modulo da compilare a cura del richiedente, comporta il versamento di una
quota sociale annuale di € 25,00 (euro venticinque/00), da corrispondere,
anticipatamente ed in unica soluzione, al momento della sottoscrizione
della domanda di ammissione oltre al versamento del “contributo di base
annuale” quantificato dalla MAA in € 40,00 (euro quaranta/00), da versarsi
in un’unica soluzione al momento della
sottoscrizione della domanda di
ammissione e che da diritto alle prestazioni assistenziali di cui al
sussidio sanitario prescelto.
Il socio ordinario, in sede di compilazione della domanda deve indicare
gli eventuali famigliari beneficiari dei sussidi prescelti, affinchè
questi ultimi vengano iscritti come soci ordinari.
Con cadenza annuale, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci e
fatto salvo il diritto di recesso, il socio ordinario dovrà versare la
quota sociale anzidetta, inclusi i contributi dovuti per i sussidi
eventualmente prescelti.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare le
quote sociali di anno in anno al solo fine di garantire il corretto e
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completo perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di
tutti i Soci.
Art. 8.2 – Ammissione e quote dei soci partecipanti
Possono presentare domanda di adesione come socio partecipante tutte le
persone giuridiche che ne facciano apposita richiesta per sé stessi e/o
per i propri dipendenti/associati/iscritti.
Detta iscrizione avviene con la sottoscrizione della domanda di ammissione
fornita
da MAA unitamente al versamento di una quota sociale il cui
importo è stabilito come segue, in funzione del numero delle persone
fisiche destinatarie delle prestazioni mutualistiche:
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da 0 a 5 iscritti:
€ 50,00
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da 6 a 15 iscritti:
€ 100,00
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da 16 a 30 iscritti: € 150,00
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da 31 a 40 iscritti: € 250,00
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da 41 a 50 iscritti: € 300,00
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oltre 50 iscritti:
€ 350,00
Ai fini del presente regolamento, gli iscritti di cui sopra sono
considerati soci partecipanti beneficiari e, come tali, iscritti in
apposita sezione del libro soci della MAA.
I soci partecipanti beneficiari possono quindi usufruire a pieno delle
prestazioni offerte dalla MAA ed ottenere che le stesse vengano estese ai
componenti del proprio nucleo familiare.
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I soci partecipanti beneficiari perdono il proprio status, nel momento in
cui viene meno per qualunque ragione, il vincolo sociale che lega il
proprio ente di riferimento alla MAA.
Per
effetto
della
qualifica
di
socio
partecipante,
la
Società/Associazione/Ente iscritto potrà mettere a disposizione dei propri
soci/associati/membri i sussidi sanitari prescelti fra quelli erogati in
favore dei soci ordinari.
La
MAA
potrà
-
in
ragione
delle
esigenze
manifestate
dal
socio
partecipante - mettere a disposizione dei soci partecipanti beneficiari,
sussidi sanitari modulati in base a richieste specifiche. Come tali, detti
sussidi saranno oggetto di separato accordo tra la MAA ed il singolo socio
partecipante.
Con cadenza annuale, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci e
fatto salvo il diritto di recesso, il socio partecipante dovrà versare la
quota sociale anzidetta, inclusi i contributi dovuti per i sussidi
eventualmente prescelti.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare le
quote sociale di anno in anno al solo fine di garantire il corretto e
completo perseguimento degli scopi sociali e dei
tutti i soci.
Art. 9 - Promotori mutualistici
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più ampi interessi di
Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell’attività mutualistica, la
MAA può avvalersi di promotori mutualistici, iscritti all’A.NA.PROM
(Associazione
Nazionale
Promotori
Mutualistici),
siano
essi
persone
fisiche o giuridiche.
Con riferimento alle persone fisiche l’ammissione è subordinata alla
preventiva acquisizione dello status di socio ordinario con i relativi
incombenti connessi.
Il socio promotore persona fisica non ha diritto di voto in assemblea,
salvo rinunciare a tale qualifica, dopo un anno dalla cancellazione dal
relativo libro, termine decorso il quale potrà riacquistare tutti i
diritti connessi e derivanti dallo status originario.
Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota sociale
annuale, potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere
incaricato di ricercare nuovi potenziali soci ordinari, partecipanti e
sovventori.
Le persone giuridiche che intendano essere iscritte come soci promotori
non è soggetta agli incombenti previsti per le persone fisiche, fatta
comunque salva la possibilità per le medesime di avvalersi, nell’esercizio
dell’attività di promozione, del supporto e della collaborazione dei
propri dipendenti/soci/associati.
Per l’effetto, questi ultimi saranno soggetti, ove presenti, alle medesime
condizioni associative previste per i soci promotori persone fisiche.
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Il promotore mutualistico si impegna a:
a) rispettare tutte le vigenti norme di legge e regolamentari che ne
disciplinano l’attività, tenendo altresì indenne la MAA da eventuali danni
che derivino dal mancato rispetto di tali disposizioni;
b) nello svolgimento dell’attività di consulenza, rispettare le guidelines
comunicate
nel
corso
degli
incontri
formativi
cui
si
impegna
a
partecipare;
c) comunicare tempestivamente alla MAA qualsiasi tipo di impedimento allo
svolgimento dell’attività di consulenza;
d) procurare ai potenziali nuovi soci tutte le informazioni prodromiche
alla presentazione della domanda di ammissione, che abbiano ad oggetto,
l’attività svolta dalla MAA, i diritti ed i doveri dei soci, le tipologie
di sussidi disponibili;
e) partecipare,
quale
condizione
necessaria
per
lo
svolgimento
dell’attività di consulenza, agli incontri formativi organizzati dalla MAA
per l’aggiornamento circa l’attività da quest’ultima svolta anche sotto il
profilo dei nuovi sussidi eventualmente disponibili;
f) trasmettere, entro 7 giorni e corredate dai relativi allegati, le
domande di ammissione raccolte e, solo se riscosse mediante strumenti di
pagamento non trasferibili intestati alla MAA, le quote associative;
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g) concordare
con
la
MAA
modalità
di
svolgimento
dell’attività
di
consulenza, incluse eventuali comunicazioni ai potenziali soci, diverse da
quelle oggetto delle guidelines di cui al punto 2);
h) non divulgare a terzi le informazioni e i dati sensibili di cui venga a
conoscenza in occasione dello svolgimento dell’attività di consulenza,
tanto in costanza quanto alla cessazione dell’attività medesima.
Art. 10 – Prestazioni aggiuntive previste nei sussidi sanitari e relativi
contributi.
L’erogazione di prestazioni aggiuntive - rispetto alle erogazioni di base
garantite dalla MAA a seguito del versamento della quota sociale di
riferimento – è subordinata alla sottoscrizione di un sussidio sanitario
fra quelli messi a disposizione e deliberati dalla MAA nonché al
versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto.
Tali prestazioni sono individuate negli appositi sussidi sanitari i quali
costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il/i sussidio/i sanitario/i aggiuntivo/i prescelto/i e l’indicazione dei
contributi aggiuntivi dovuti è/sono consegnato/i dalla MAA o dal proprio
incaricato all’atto della richiesta di ammissione a socio.
Tutti
i
contributi
aggiuntivi
sono
deliberati
dal
Consiglio
di
Amministrazione della MAA e possono essere soggetti a revisione annuale in
base agli andamenti tecnici della MAA e a suo insindacabile giudizio.
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Ogni
variazione
del
costo
e/o
delle
prestazioni
che
emerga
dalla
summenzionata revisione annuale è oggetto di preventiva comunicazione ai
soci, affinchè questi ultimi, entro i 7 giorni successivi alla ricezione
della stessa, siano in grado di esercitare i diritti di cui ai successivi
articoli.
Art. 11 – Convenzioni
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
stipulare
convenzioni
per
l’associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende,
mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, individuando specifiche
modalità di adesione degli associati, sussidi sanitari e ogni altra
previsione attinente l’adesione e l’erogazione delle prestazioni.
Art. 12 – Decorrenza, durata e recesso del socio
Tutte le domande di ammissione saranno sottoposte all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione, che le esaminerà e sulle quali delibererà
solo se pervenute in originale, complete di tutti i dati e in regola con i
pagamenti dovuti.
Il Consiglio provvederà all’esame delle domande pervenute con cadenza
quindicinale.
L’acquisizione dello status di socio sarà efficace a partire dalle ore
24:00 del giorno in cui viene deliberata l’ammissione. Entro le 24 ore
successive alla delibera sarà invece curata l’iscrizione del socio nel
relativo libro.
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Il vincolo ha durata annuale e decorre dalla data della delibera di
ammissione. Esso è tacitamente prorogato ogni anno per la medesima durata
salvo recesso mediante raccomandata a.r. da far pervenire alla MAA entro i
60 giorni antecedenti la scadenza del vincolo.
Dalla data di acquisizione dello status di socio sono altresì efficaci, ai
fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, i
contributi versati, fatte salve eventuali deroghe contenute nei singoli
sussidi prescelti connesse a specifici periodi di vacazione.
Per effetto del recesso, il socio non ha diritto a recuperare alcuna somma
già anticipata a titolo di contribuzione.
Art. 13 – Limite di età
Tutti i soci della MAA in regola con i pagamenti della quota e del
contributo sociale di base potranno usufruire dei servizi e delle
prestazioni
riportati
nel
sussidio
sanitario
aggiuntivo
denominato
“contributo sociale di base” senza alcun limite di età.
Ogni
altro
sussidio
aggiuntivo
sarà
fruibile
fino
al
compimento
dell’ottantesimo anno di età del socio in coincidenza con la scadenza
dell’anno contributivo, salvo deroghe specifiche deliberate dal Consiglio
di Amministrazione.
Art. 14 – Revoca
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Il sottoscrittore della domanda di ammissione può esercitare il diritto di
revoca entro dieci giorni dall’avvenuta iscrizione inviando raccomandata
con ricevuta di ritorno alla MAA, Via San Marino, 12 -00141- Roma.
L’esercizio nei termini di tale diritto legittima il sottoscrittore ad
ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di quota e
contributo sociale di base.
Art. 15 – Recesso dai sussidi sanitari aggiuntivi
Il socio ha diritto a recedere in ogni momento dai singoli sussidi
sanitari aggiuntivi, inviando raccomandata a.r. alla MAA, Via San Marino,
12 -00141- Roma, almeno 60 giorni prima della naturale scadenza dei
termini cui è legata l’erogazione del sussidio.
È fatto comunque salvo il diritto della MAA a riscuotere somme ancora
dovute in pendenza del termine di efficacia del recesso.
Per effetto del recesso, il socio non ha diritto a recuperare alcuna somma
già anticipata a titolo di contribuzione.
Art. 16 – Esclusione dalle prestazioni
Sono esclusi dalle prestazioni mutualistiche erogate dalla MAA tutti gli
eventi verificatisi prima della sottoscrizione della quota sociale o
comunque dipendenti da situazioni preesistenti all’acquisizione dello
status di socio.
Art. 17 – Morte del Socio
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Gli eredi e/o gli altri beneficiari dei sussidi sottoscritti dal socio
defunto subentrano ex lege, nella liquidazione degli ancora dovuti dalla
MAA al socio, dietro presentazione di apposita richiesta.
L’erogazione è comunque subordinata alla presentazione di documentazione
idonea a comprovare il diritto alla percezione in qualità di erede, a
prescindere dalla tipologia di successione e/o di beneficiario.
Art. 18 – Familiari del socio
Ai fini dell’individuazione dei familiari del socio, la MAA rinvia alle
disposizioni del Codice Civile e leggi collegate.
In ogni caso, non sono beneficiari delle prestazioni quelli che occupano
un grado di parentela con il socio superiore al sesto.
Art. 19 – Pagamenti e morosità
Il pagamento dei contributi sociali, anche al fine della fruzione della
relativa detrazione fiscale, deve essere effettuato:
-­‐ a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato alla Società di Mutuo
Soccorso - Mutual Assistance Assoholding “MAA”;
-­‐ mediante accredito sul c/c bancario della Società di Mutuo Soccorso Mutual Assistance Assoholding “MAA”.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto della MAA, al
socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano
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le prestazioni / rimborsi indicati nei sussidi - nessuno escluso - per
eventi verificatisi successivamente all’accertamento della morosità;
Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora
maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dall’accertamento avrà
diritto alle prestazioni / rimborsi legati da eventi verificatisi dopo la
sanatoria.
In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il socio decade ipso
jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa
l’esclusione dalla qualifica di socio e la sua cancellazione dal libro dei
soci, in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 8 dello Statuto
sociale.
Art. 20 – Documentazione richiesta per l’erogazione delle prestazioni
La MAA si riserva, in funzione di ogni singolo sussidio, di richiedere
tutta la documentazione che - a proprio insindacabile giudizio - sia
necessaria a valutare l’avveramento delle condizioni che legittimano il
richiedente a beneficiare del trattamento assistenziale dovuto.
Art. 21 – Composizione delle controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci e la MAA, in dipendenza
del vincolo sociale, anche in applicazione, interpretazione ed esecuzione
del presente regolamento, sarà devoluta alla Corte Arbitrale Europea
presso la Delegazione Italiana Sezione Lazio in Roma Via Boezio, 6.
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