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Sentenza n. 6959/2015 pubbl. il 05/06/2015 RG n. 55600/2013 N. R.G. 55600/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott. Guido Vannicelli Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55600/2013 promossa da: LAURA CROCE (C.F. CRCLRA70L70H264Y), con il patrocinio dell’avv. ALBE’ GIORGIO e dell’avv. VIALE CHIARA (VLICHR70H60A859G) VIA DURINI, 5 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. ALBE’ GIORGIO ATTORE/I contro FRATELLI CROCE SRL (C.F. 00997830153), con il patrocinio dell’avv. AZZALI MARCO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CONSORZIO 6 26100 CREMONA presso il difensore avv. AZZALI MARCO CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni nei seguenti termini: PARTE ATTRICE Nel merito: accertato e dichiarato che: i) l’Assemblea dei Soci di Fratelli Croce S.r.l. in data 27 dicembre 2012 con le deliberazioni in tale sede assunte ha implicitamente revocato la Sig.ra Laura Croce dalla carica di Consigliere di Amministrazione in difetto di giusta causa e in assenza di preavviso; che, pertanto, ii) la Sig.ra Laura Croce vanta il diritto ad essere risarcita da parte di Fratelli Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della revoca da Consigliere di Amministrazione adottata in data 27 dicembre 2012 in difetto di giusta causa e in pagina http://bit.ly/1HXdTbv 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa assenza di preavviso, che si quantificano: quanto al danno patrimoniale, in un importo non inferiore a lordi Euro 59.600 o in quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse risultare all’esito del giudizio, facendo ricorso, se del caso, anche alla liquidazione ex art. 1226 c.c., quanto al danno non patrimoniale, rimettendone la valutazione al Tribunale adìto ai sensi dell’art. 2056 c.c., il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo; per l’effetto condannare Fratelli Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Laura Croce, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza della revoca da Consigliere di Amministrazione adottata in data 27 dicembre 2012 in difetto di giusta causa e in assenza di preavviso, che si quantificano: quanto al danno patrimoniale, in un importo non inferiore a lordi Euro 59.600 o in quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse risultare all’esito del giudizio, facendo ricorso, se del caso, anche alla liquidazione ex art. 1226 c.c., quanto al danno non patrimoniale, rimettendone la valutazione al Tribunale adìto ai sensi dell’art. 2056 c.c., il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo. Alla luce della manifesta infondatezza e malafede nella proposizione della domanda riconvenzionale formulata da controparte, condannare altresì Fratelli Croce S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa; Con vittoria di spese e compensi professionali. PARTE CONVENUTA: in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: condannare la signora Croce Laura a restituire alla societa' Fratelli Croce Srl l'importo di € 17.791,29 indebitamente prelevato dai conti correnti della Fratelli Croce s.r.l. tramite assegni da Croce Laura compilati ed incassati, il tutto con interessi legali dal di' del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria e distrazione di spese, diritti ed onorari della presente causa come da nota spese che verra’ depositata unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Concisa esposizione dei motivi della decisione Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’attrice lamenta di essere stata di fatto revocata, con delibera 27.12.12, dall’incarico di membro del CdA della società convenuta (di cui era investita a tempo indeterminato) in mancanza di giusta causa e chiede pertanto il risarcimento del danno economico conseguente alla revoca per un importo complessivo equitativamente determinato in misura pari all’emolumento deliberato dalla società per un anno oltre danno non patrimoniale e condanna di controparte ex art 96 cpc. Parte convenuta contesta l’avversa pretesa negando il fatto stesso della lamentata revoca e piuttosto rivendicando che l’assemblea dei soci si sarebbe in realtà limitata a prendere atto in data 27.12.12 di spontanee dimissioni precedentemente comunicate dall’odierna attrice con missiva 3.12.12. Nel contempo, in via riconvenzionale, la convenuta ha proposto azione di risarcimento danni nei confronti della attrice in relazione alla (asseritamente) ingiustificata emissione ed incasso in proprio di assegni per un importo complessivo di euro 17.791,20. Per questa parte l’attrice ha rivendicato in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc la piena legittimità dei pagamenti in parola quali rivolti alla estinzione di obbligazioni sociali relative al pagamento di normali canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà del padre e presi in affitto dalla società. pagina http://bit.ly/1HXdTbv 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 6959/2015 pubbl. il 05/06/2015 RG n. 55600/2013 A)Sulla domanda di parte attrice. La missiva 3.12.12 di (asserite) dimissioni della odierna attrice ha in realtà il seguente testuale contenuto: “Con la presente rimetto ogni e qualunque delega operativa in seno alla società. Vi prego di far pubblicare la predetta rinuncia preso il competente Registro delle Imprese”. Risulta in tal senso assolutamente inequivoco il tenore letterale del testo quale riferimento, proprio ed esclusivo, alla “delega operativa” ricevuta e non già alle (ovviamente distinte) funzioni di membro del CdA, quali funzione che di per evidentemente non comportano poteri, doveri e responsabilità direttamente operative. Alla stregua di tale rilievo deve dunque reputarsi indiscutibilmente fondata la prospettazione di parte attrice laddove individua nella delibera di nomina di nuovi amministratori assunta dall’assemblea della società convenuta in data 27.12.12 un caso di “revoca implicita”, priva di giusta causa, dall’incarico di amministratore della società (precedentemente a lei conferito a tempo indeterminato), tale dunque da fondare legittima pretesa della attrice ad adeguato indennizzo. Sulla concreta determinazione di tale pretesa creditoria non pare tuttavia di poter accogliere integralmente la domanda di parte. In particolare, a fronte di revoca da un incarico a tempo indeterminato, pare ragionevole punto di equilibrio assumere a riferimento i compensi dovuti per una annualità (come richiesto dall’attrice), ma certamente infondata invece la pretesa di individuare la misura di tali compensi in quella che era stata riconosciuta dall’assemblea nell’esercizio 2008 per un importo di euro 59.600 però collegato all’esercizio di deleghe operative cui invece l’attrice ha spontaneamente rinunciato. In tal senso, tenuto conto quale iniziale importo di riferimento, della menzionata cifra di euro 59.600 quale deliberata per l’esercizio sia di funzioni semplicemente consiliari che propriamente operative, tenuto conto altresì del modesto volume di affari della società, pacificamente in fase di diminuzione rispetto agli esercizi precedenti tanto da indurre l’assemblea a disporre una riduzione del 20% dei compensi dovuti ai consiglieri delegati, pare equo determinare l’importo dovuto in una misura complessiva di euro 18.000 (euro 1.500 mensili per 12 mesi). Pare invece senz’altro da escludere la possibilità di ravvisare un “danno di immagine”, quale ovviamente ipotizzabile in relazione ad un eventuale riflesso della determinazione censurata agli occhi di terzi, in una delibera che, ben lungi dall’attribuire responsabilità all’amministratore revocato, si limitava formalmente a prendere atto di asserite dimissioni spontanee. B)Sulla domanda riconvenzionale di danni proposta dall’attrice. Come già sopra evidenziato, a fronte dei (generici) rilievi proposti dalla convenuta in riconvenzionale (con riferimento al mero fatto della individuazione di determinati esborsi, in tesi privi di causale) l’attrice Croce ha fornito convincenti e circonstanziate spiegazioni (di per sé dirimenti) agevolmente verificabili sulla base della documentazione contabile in disponibilità alla società e a tali spiegazioni nulla ha replicato la FLLI CROCE, così da far ritenere non contestate le deduzioni difensive dalla signora Laura Croce (come detto pienamente dirimenti ai fini di causa), per cui tale domanda deve essere rigettata. Alla soccombenza della società convenuta segue condanna della medesima società alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte quali riferibili alla domanda accolta, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina http://bit.ly/1HXdTbv 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 6959/2015 pubbl. il 05/06/2015 RG n. 55600/2013 Sentenza n. 6959/2015 pubbl. il 05/06/2015 RG n. 55600/2013 dispone: accerta che in occasione dell’assemblea della società FRATELLI CROCE srl in data 27.12.12 l’odierna attrice Laura Croce è stata revocata semnza giusta causa dall’incarico di membro del CdA della medesima società e per l’effetto condanna detta società al pagamento di un importo di euro 18.000 oltre interessi dal 27.12.12 al saldo in favore dell’attrice Laura Croce; rigetta le ulteriori domande proposte in causa dall’attrice e dalla convenuta in via riconvenzionale;; condanna infine la convenuta FRATELLI CROCE srl alla integrale rifusione delle spese sostenute dall’attrice che si liquidano in un importo di euro 206,00 a titolo di contributo unificato ed euro 6.000 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, iva e cpa.. Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1HXdTbv 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 così deciso in Milano, 28 maggio 2015