Criteri per autorizzare l`esercizio del commercio al dettaglio

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Criteri per autorizzare l`esercizio del commercio al dettaglio
Città di Tortona
Provincia di Alessandria
CRITERI PER AUTORIZZARE L’ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/07/2008, come modificata dalla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2009.
CRITERI PER AUTORIZZARE L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Sommario
PARTE I - PREMESSA...................................................................................................................................... 4
ART. 1 - DEFINIZIONI ......................................................................................................................................
4
ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI ...................................................................................................................
4
ART. 3 - OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEI CRITERI.....................................................................................................
5
PARTE II - INDICAZIONI GENERALI ............................................................................................................... 7
ART. 4 - DEFINIZIONI TECNICHE
...................................................................................................................... 7
ART. 5 - DEFINIZIONI DI OFFERTA COMMERCIALE ..............................................................................................
9
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE ......................................................
10
ART. 7 - COERENZA FUNZIONALE E URBANISTICA DELLO SVILUPPO URBANO DEL COMMERCIO...........................
10
PARTE III - ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA ........................................................ 11
ART. 8 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE ........................................................................................................
11
ART. 9 - ZONIZZAZIONE ................................................................................................................................
11
ART. 10 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI .....................................................................
11
ART. 11 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI
.......................................... 12
ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI ....................................................................
13
PARTE IV - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO ................................................................. 14
ART. 13 - INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ................................................................................
14
ART. 14 - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO ................................................................................
14
ART.
15 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ART.
................................................................................................................ 15
16 - PROVVEDIMENTI RELATIVI A NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTI, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL
SETTORE MERCEOLOGICO ...........................................................................................................................
17
ART. 17 - PRIORITÀ ED ACCORPAMENTI DELLE AUTORIZZAZIONI ......................................................................
17
ART. 18 - ESERCIZI DI VICINATO ....................................................................................................................
17
PARTE V - COMPATIBILITÀ URBANISTICA ALLO SVILUPPO COMMERCIALE ........................................ 18
ART.
19 - ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE ...............................................................................................................
ART.
18
20 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AD INSEDIAMENTI COMMERCIALI ED AD ALTRE
ATTIVITÀ PRESENTI NELL’AREA .....................................................................................................................
18
ART. 21 - SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI ..........................................................................
21
ART.
22 - VERIFICA DELL’IMPATTO SULLA VIABILITÀ, REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, VALUTAZIONE
DELLA DINAMICA CONCORRENZIALE ..............................................................................................................
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ART. 23 - VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE .............................................................................................
24
ART. 24 - CONTESTUALITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DEI PERMESSI DI COSTRUIRE .....................
24
ART. 25 - NORME FINALI ...............................................................................................................................
24
Allegati: n. 12 (dodici) TAVOLE ................................................................................................................... 24
ELENCO TAVOLE ........................................................................................................................................... 25
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P ARTE I - PRE MESS A
ART. 1 - DEFINIZIONI
1) Agli effetti delle presenti norme, d’ora in poi:
•
per “D.Lgs. 114/98”, s’intende per brevità il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
•
per “Legge regionale”, s’intende per brevità la legge della Regione Piemonte del 12
novembre 1999, n. 28: “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
•
per “Indirizzi regionali”, s’intende per brevità la deliberazione del Consiglio Regionale,
completa di allegati, del 29 ottobre 1999, n. 563 – 13414: “Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e sue successive modifiche ed
integrazioni;
•
per “Criteri”, s’intendono per brevità i presenti “Criteri per autorizzare l’esercizio del
commercio al dettaglio”;
•
per “Adeguamento del Regolamento di Polizia Locale”, s’intende per brevità l’
“Adeguamento del Regolamento comunale di Polizia Locale ai sensi della Legge Regionale
12 novembre 1999, n. 28, in relazione all’art. 6, comma 5 del decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 114” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tortona N. 116 del 16
dicembre 2003 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale di
Tortona N. 43 del 7 giugno 2006.
•
per “Regolamento del Commercio al Dettaglio”, s’intende per brevità il “Regolamento per
autorizzare l’esercizio del commercio al dettaglio”.
ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI
1) I seguenti articoli costituiscono i “criteri” per autorizzare l’apertura, il trasferimento di sede e la
variazione della superficie di vendita riguardanti gli esercizi di vendita al dettaglio fino ai limiti di cui
all’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 114/98.
2) L’autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede ed alla variazione della superficie di vendita
riguardanti gli esercizi di vendita al dettaglio fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 114/98, è subordinato al rispetto delle norme sulle destinazioni d’uso stabilite dal Piano
Regolatore Generale Comunale, come meglio indicato nel successivo art. 18.
3) Si richiamano, per quanto applicabili e compatibili col presente art. 2, le definizioni di cui all’art. 2
dell’Adeguamento del Regolamento di Polizia Locale.
4) Gli Indirizzi regionali costituiscono il riferimento da assumere per la corretta applicazione dei presenti
Criteri.
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ART. 3 - OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEI CRITERI
1) In relazione ai risultati conseguiti e contenuti nello studio intitolato “Programmazione del commercio
in sede fissa - Indagine socio economico commerciale”, nonché nel rispetto di quanto prescritto dagli
artt. 1, 2 e 6 del D.Lgs. 114/98, dall’art. 1 della Legge regionale e dall’art. 1, 2 e 3 degli Indirizzi
regionali, i presenti Criteri perseguono i seguenti obiettivi generali e settoriali:
•
la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d’impresa e la libera circolazione delle
merci;
•
la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
•
l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione
tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
•
il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme
di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle
piccole e medie imprese;
•
la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali;
•
la sostenibilità dell’offerta commerciale rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e
territoriale;
•
inoltre mirano a:
•
favorire la modernizzazione del sistema distributivo di Tortona, al fine di realizzare le
condizioni per aumentare la sua produttività, la qualità del servizio reso e le informazioni al
consumatore;
•
favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di
prossimità nel centro urbano principale e, in particolare, nei nuclei frazionali, affinché sia
consentito un approvvigionamento facilitato per tutte le fasce della popolazione, anche
attraverso l’eventuale intervento diretto dell’Amministrazione Comunale con appositi Progetti
Integrati di Rivitalizzazione (PIR);
•
orientare l’insediamento degli esercizi commerciali in aree idonee alla formazione di sinergie
tra le differenti tipologie distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare l’identificazione e la
fruibilità del territorio nelle sue diverse funzioni;
•
favorire la formazione di un sistema d’offerta articolato e composto da una vasta gamma di
tipologie di strutture distributive, in modo che non si producano posizioni dominanti, in modo
tale che il consumatore possa scegliere tra differenti alternative di offerta, favorendo la
realizzazione di condizioni di concorrenza tra le imprese del settore;
•
garantire le possibilità di recupero e sviluppo di quelle strutture commerciali localizzate
all’interno del tessuto urbano centrale, al fine di potenziare l’immagine qualitativa del centro
storico stesso per migliorare il servizio alla collettività residente e fluttuante, realizzando
anche appositi Piani di Qualificazione Urbana (PQU);
•
coordinare la programmazione in materia commerciale ed urbanistica, nonché i
procedimenti autorizzativi commerciali ed edilizi, sia per favorire la trasparenza e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia per evitare situazioni di offerta
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commerciale ed immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.
2) Operativamente i presenti obiettivi si realizzano attraverso l’applicazione di norme coordinate di
natura funzionale e di natura urbanistica, così come previste dai successivi articoli, tese a
determinare misure di completamento, di riqualificazione, di valorizzazione e di salvaguardia della
rete distributiva presente sul territorio comunale.
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P ARTE II - I NDI CAZIO NI GE NER ALI
ART. 4 - DEFINIZIONI TECNICHE
1) Per
“commercio
al
dettaglio
in
sede
fissa”, s’intende
l’attività svolta
da
chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore
finale in esercizi ubicati su aree private alle quali il pubblico accede liberamente, nel rispetto dei
requisiti riportati all’art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2) Per “esercizio commerciale in sede fissa”, s’intende il luogo in cui si esercita l’attività di
commercio al dettaglio, cioè il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato,
distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
3) Per “superficie di vendita”, s’intende la superficie netta di pavimento (snp) destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, retrobanchi, casse, scaffalature e simili, misurata nell’area
coperta calcolata come superficie lorda di pavimento (slp) ai fini del rilascio del permesso di costruire
o DIA edilizia.
Si considera superficie di vendita anche lo spazio compreso tra il muro, o il divisorio, ed il banco per
la vendita dei prodotti freschi, anche se il consumatore non può accedervi ed anche se vi si svolgono
piccole attività di preparazione degli alimenti (taglio, affettatura, ecc.).
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi, separati fisicamente da pareti continue, ai quali il consumatore non possa comunque
accedere.
Non costituisce, altresì, superficie di vendita, la superficie espositiva così come definita al
successivo comma 6, nonché l’area interna che delimita le vetrine, sempre che il consumatore non
possa accedervi e prelevare le merci in esse esposte. Non costituisce, infine, superficie di vendita,
l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul
fronte strada oppure siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
4) Ad ogni esercizio commerciale in sede fissa corrisponde una sola superficie di vendita ed una sola
comunicazione, ricevuta ai sensi dell’art. 7, oppure una sola autorizzazione, rilasciata ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. 114/98 oppure ai sensi dell’abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426.
5) La “superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti”, delle quali
il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionari di auto e
moto, legnami, materiali per l’edilizia e altri similari, ecc.) può essere limitata dal richiedente, previa
sottoscrizione di atto di impegno d’obbligo unilaterale, alla dimensione massima prevista per gli
esercizi di vicinato.
La parte rimanente, ancorché comunicante con la superficie di vendita e soggetta alle prescrizioni di
cui al comma seguente, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a
magazzino, deposito o superficie espositiva e vi può accedere il consumatore.
Ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla
comunicazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della
superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di
offerta.
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La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al
netto della superficie espositiva come definita al successivo punto 6).
In ogni caso, al riguardo della superficie espositiva, è necessario che siano rispettati gli standard a
parcheggio come determinati dall’art. 21, comma 1, punto 3) della legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i..
6) La “superficie espositiva di merci ingombranti” è quella parte dell’unità immobiliare, a
destinazione commerciale, separata dalla superficie di vendita da pareti continue, alla quale il
pubblico può accedere in condizioni di sicurezza solo per prendere visione dei prodotti non
immediatamente asportabili. La superficie espositiva di che trattasi non costituisce superficie di
vendita.
7) La “superficie espositiva di merci non ingombranti” è quella parte dell’unità immobiliare, a
destinazione commerciale, alla quale il pubblico non può accedere in alcun caso.
L’operatore interessato ad utilizzare questo tipo di superfici espositive deve preventivamente
presentare una semplice comunicazione al comune, indicando l’ubicazione della superficie
espositiva di questo tipo e l’ubicazione dell’esercizio, anche in altro comune, dove avviene la
vendita.
L’operatore deve, altresì, esporre un cartello recante l’indicazione chiara dell’ubicazione
dell’esercizio dove avviene l’attività di vendita.
8) L’attività di vendita da parte di industriali oppure di artigiani dei prodotti provenienti esclusivamente
dall’esercizio della loro attività di produzione può essere esercitata, ai sensi del D.Lgs. 114/98, in
locali con libero accesso al pubblico (c.d. spacci aziendali), la cui superficie di vendita, che può
avere una dimensione massima pari a quella prevista per gli esercizi di vicinato, dev’essere ricavata,
in condizioni di sicurezza, negli immobili in cui si svolge la produzione.
Nelle zone del Piano Regolatore Generale Comunale a destinazione produttiva è consentita la
vendita dei prodotti oggetto dell’attività produttiva, industriale oppure artigianale, su una superficie di
vendita pari a quella massima prevista per gli esercizi di vicinato per la quale non si deve rilasciare
alcun cambio di destinazione d’uso.
9) Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 114/98, la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo di accedervi,
è soggetta ad apposita comunicazione preventiva al Comune.
La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico (c.d. spacci interni), che non
abbiano accesso diretto dalla pubblica via.
L’attività in argomento può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del
Comune della succitata comunicazione, la quale deve contenere quanto previsto dal comma 3
dell’art. 16 del D.Lgs. 114/98.
10) Un “centro commerciale”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/98, è una
struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso
commerciale, costituita da almeno 2 (due) esercizi commerciali al dettaglio, fatta salva la deroga di
cui al successivo art. 5, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni
funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Un
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“centro commerciale” può essere classificato come: classico, sequenziale, naturale o pubblico a
seconda delle definizioni date dall’art. 6, comma 3 degli Indirizzi regionali.
11) Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive ricavati in due o più edifici
separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando
congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:
a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’art. 51, comma 1, lett. b)
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo) e successive
modifiche ed integrazioni;
b) le vie o piazze pedonali o veicolari di cui alla lett. a) devono essere acquisite quali
urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. b) della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., garantendo in tal modo la presenza di diverse
destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione
pubblica e privata e quindi non sussistendo più il
requisito della specifica ed unica
destinazione d’uso commerciale al dettaglio stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
114/98, dall’art. 6, comma 1 degli Indirizzi regionali e dalla citata legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 e s.m.i.;
c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla precedente lett. a), devono essere
funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui
all’articolo 25, comma 2 degli Indirizzi regionali deve essere soddisfatta nell’area contigua
afferente l’insediamento che lo ha generato.
12) La “superficie di vendita di un centro commerciale” è data dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi commerciali al dettaglio presenti nel centro commerciale stesso. Sono esclusi dal
presente comma i centri commerciali di cui all’art. 6, comma 3,lett. c) e d) degli Indirizzi regionali,
cioè il “centro commerciale naturale” e quello “pubblico”.
13) Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o
veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto dal precedente comma
11, nelle zone di insediamento commerciale definite all’art. 12 degli Indirizzi regionali “localizzazioni
commerciali urbane non addensate”, pur non essendo considerati “Centri commerciali sequenziali”,
sono comunque soggetti al “Progetto unitario di coordinamento” di cui all’art. 14, comma 4, lett. b)
degli Indirizzi regionali.
ART. 5 - DEFINIZIONI DI OFFERTA COMMERCIALE
1) Per “offerta commerciale”, s’intende il complesso dei prodotti e dei relativi servizi venduti da un
singolo esercizio commerciale.
•
Ai fini dei presenti Criteri, l’offerta commerciale si definisce come segue:
•
Offerta alimentare (settore merceologico alimentare);
•
Offerta non alimentare (settore merceologico extralimentare);
•
Offerta mista (determinata dalla presenza, nello stesso esercizio commerciale, sia del
settore merceologico alimentare che di quello extralimentare).
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2) Le medie e le grandi strutture di vendita, al fine di completare l’offerta commerciale, possono
integrarla con prodotti complementari appartenenti all’altro settore merceologico, assegnando una
superficie non superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata e comunque entro i limiti
massimi previsti per gli esercizi di vicinato all’interno della superficie di vendita complessiva
autorizzata dell’esercizio.
A tale scopo, è necessario presentare una comunicazione al Comune da parte dell’interessato.
3) Ai fini dei presenti Criteri, sono escluse le forme di vendita non comprese nell’art. 4, comma 1, lett.
d), lett. e), lett. f) e lett. g) del D.Lgs. 114/98.
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE
1) Gli esercizi di vendita in sede fissa, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/98, si suddividono
in:
•
Esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita fino a mq. 250;
•
Medie strutture di vendita, aventi superficie di vendita da mq. 251 fino a mq. 2.500;
•
Grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
•
Centri commerciali.
2) Al fine di favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive nel rispetto della
libera concorrenza, le medie e le grandi strutture di vendita sono classificate in base all’art. 8,
comma 2 degli Indirizzi regionali.
3) La modifica, oppure l’aggiunta, di un settore merceologico in una media o grande struttura di
vendita, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 nonché il passaggio da una
classe dimensionale all’altra, è soggetta alle norme stabilite dai presenti Criteri per le nuove
autorizzazioni, per il trasferimento e per le variazioni di superficie di vendita di cui al successivo art.
15.
ART. 7 - COERENZA FUNZIONALE E URBANISTICA DELLO SVILUPPO URBANO DEL COMMERCIO
1) Ai sensi del D.Lgs. 114/98, lo sviluppo del commercio non è soggetto ad alcuna limitazione
quantitativa, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’art. 41 della Costituzione e nella legge 10
ottobre 1990, n. 287 recante: “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
2) Per garantire il rispetto della libera concorrenza e per l’efficace perseguimento degli obiettivi di cui
all’art. 3 dei presenti Criteri ed all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 114/98, si ritiene essenziale che non si
formino posizioni dominanti e, pertanto, ferma restando l’assenza di vincoli quantitativi allo sviluppo
complessivo nelle singole zone, sono posti limiti di dimensione ai singoli punti di vendita.
3) L’insediamento degli esercizi commerciali in sede fissa è compatibile su tutto il territorio comunale,
fatte salve le limitazioni di cui: sia ai successivi artt. 13 e 14 sulla compatibilità territoriale allo
sviluppo, sia al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
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P ARTE III - AS S ETTO TERRITO RI ALE DELL A RETE DISTRI BUTIV A
ART. 8 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE
1) Il Comune di Tortona, nell’ambito del quadro normativo riguardante la propria autonomia
programmatoria, risponde con le presenti disposizioni e con la cartografia allegata al dettato dell’art.
4, comma 1 della Legge regionale nel rispetto dei princìpi e delle norme contenute negli Indirizzi
regionali.
2) Il Comune di Tortona, così come determinato dagli articoli 9, 10 e 11 degli Indirizzi Regionali,
s’identifica come un Comune appartenente alla “Rete primaria”, classificato come “Polo” ed inserito
nell’Area di Programmazione Commerciale di “Alessandria”.
ART. 9 - ZONIZZAZIONE
1) Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore
merceologico sono consentite, fatto salvo quanto disposto relativamente alla destinazione d’uso
delle aree o dei locali, nelle zone di insediamento commerciale così come definite dai presenti
Criteri.
2) Ai sensi dell’art. 12 degli Indirizzi regionali, i presenti Criteri individuano sul territorio le zone attuali e
potenziali di insediamento delle attività commerciali, in funzione del livello di aggregazione spaziale
degli esercizi e del rapporto con il sistema delle residenze.
3) Poiché il territorio comunale presenta caratteri urbanistici ed antropici ben differenziati, con una
definizione delle funzioni consolidata, si ritiene opportuno, con le presenti disposizioni, procedere ad
individuare e classificare le zone in:
•
addensamenti commerciali, cioè porzioni di territorio urbano oppure extraurbano,
percepite come omogenee ed unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali,
paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala
pedonale, nella quale il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta
commerciale e di servizi;
•
localizzazioni commerciali, cioè singole zone di insediamento commerciale, urbane ed
urbano-periferiche, esistenti o potenziali, non costituenti addensamento commerciale così
come definito alla precedente lett. a).
ART. 10 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI
1) Ai sensi dell’art. 13 degli Indirizzi regionali, il Comune di Tortona riconosce, nell’ambito del proprio
territorio, i seguenti tipi di addensamento commerciale.
A.1. - ADDENSAMENTO COMMERCIALE STORICO RILEVANTE
È riconoscibile nell’area centrale e nell’ambito del centro storico.
È l’ambito commerciale di antica formazione, che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro
del centro urbano, caratterizzato da un’elevata densità commerciale e di servizi nonché da una
buona densità residenziale.
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Corrisponde all’area definita come “Centro Storico” identificata con la sigla “R22” dal Piano
Regolatore Generale Comunale (art. 25 delle norme di attuazione), ai sensi dell’art. 24, punto 2,
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i..
A.4. – ADDENSAMENTI COMMERCIALI MINORI
Sono gli ambiti semi-centrali di non antica formazione ubicati nel tessuto residenziale comunale,
caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare.
Corrisponde con il fronte strada, individuato nella cartografia allegata, delle seguenti vie:
•
Corso Alessandria dal civico 39 al civico 139 (zona residenziale R2) e dal civico 64 al civico
138 (zone residenziali R2 ed R3);
•
Corso Don Orione dal civico 23 al civico 51/1 (zona residenziale R2) e dal civico 6 al civico
50 (zona residenziale R6 ed R8).
2) Il Comune di Tortona presenta delle caratteristiche urbanistiche e commerciali tali che non
consentono di identificare altri tipi di addensamenti commerciali nell’ambito del proprio territorio.
ART. 11 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI
1) Ai sensi dell’art. 14 degli Indirizzi regionali, le localizzazioni commerciali vengono espressamente
individuate dal successivo art. 12 e vanno a costituire parte integrante e sostanziale
dell’adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale.
2) Per iniziativa di chiunque ne abbia interesse, è riconoscibile la localizzazione commerciale sotto
indicata, purché vengano rispettati integralmente i parametri riportati di seguito.
•
L.1. - LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE
Sono le zone del tessuto residenziale candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei
residenti od al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.
Tali localizzazioni non devono far parte dell’addensamento storico rilevante (A.1.) e degli
addensamenti minori (A.4.), così come definiti ed individuati dal precedente art. 10.
Le localizzazioni di tipo L.1. sono le aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale
nell’ambito del centro abitato, inteso come la parte del territorio comunale comprendente il
tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato, preferibilmente lambite o percorse da
assi viari di livello urbano, nonché individuabili nel rispetto integrale dei seguenti parametri
inderogabili e vincolanti determinati secondo le modalità dell’articolo 14, comma 4, lettera a)
degli Indirizzi regionali.
L’ordine di grandezza del parametro X.1 s’intende soddisfatto anche con valori ridotti di non
più del 20% (venti per cento) rispetto a quelli indicati.
Il parametro X.1 s’intende altresì soddisfatto nel caso in cui altre localizzazioni si riferiscano
allo stesso nucleo residenziale.
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PARAMETRO
LOCALIZZAZIONI URBANE L.1
J.1
Distanza della localizzazione da un nucleo residenziale (m.)
X.1
Numerosità minima dei residenti all’interno del nucleo (n.)
Y.1
Ampiezza del raggio del nucleo in cui calcolare i residenti (m.)
M.1
Dimensione massima della localizzazione(mq)
QUANTITA’
700
2.500
500
25.000
La dimensione massima della localizzazione si ottiene sommando la superficie territoriale di tutte le aree
contigue in cui sia ammessa la destinazione commerciale e che contestualmente vedano al loro interno, al
momento del riconoscimento, l’esistenza di strutture di media o grande dimensione, oppure consentano
l’insediamento di esercizi di media o grande dimensione (cioè siano già state riconosciute come
localizzazioni urbane non addensate di tipo L.1.), anche se risultano separate da spazi pubblici o da opere di
urbanizzazione primaria o secondaria.
3) Le localizzazioni L.1. così individuate possono comprendere esercizi commerciali già in funzione, le
cui future vicende autorizzative saranno assoggettate alle regole previste per la specifica
localizzazione.
ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI
1) Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1., ai sensi dell’art. 14,
comma 3 degli Indirizzi regionali, è possibile anche in sede di procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico
degli esercizi commerciali di cui all’art. 15 dei citati Indirizzi regionali, sempre che lo strumento
urbanistico generale e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d'uso di cui all’art. 24 dei già
menzionati Indirizzi regionali, già al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione
commerciale. Il predetto riconoscimento deve avvenire mediante l’applicazione vincolante di tutti i
parametri stabiliti dalla Regione Piemonte nel Prospetto N. 4 intestato: “Localizzazioni commerciali
urbane non addensate L.1. – parametri” per i “Comuni Polo” contenuto nell’art. 14 degli Indirizzi
regionali, senza alcuna possibilità di deroga.
2) Le localizzazioni commerciali di tipo L.1. sono riconoscibili dalla cartografia allegata ai presenti
Criteri.
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P ARTE IV - CO MP ATI BILI T À TERRITO RI ALE ALLO SVILUP PO
ART. 13 - INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
1) Nel rispetto degli articoli dei presenti Criteri, gli esercizi commerciali potranno insediarsi negli
addensamenti e nelle localizzazioni commerciali alle seguenti condizioni.
ADDENSAMENTI COMMERCIALI
A.1. - ADDENSAMENTO COMMERCIALE STORICO RILEVANTE
L’intero lotto afferente le strutture commerciali di vendita compatibili ai sensi del successivo art. 14,
comprese tutte le pertinenze (parcheggi, aree di carico e scarico, aree per servizi) e fatte salve le
deroghe di cui all’art. 20, comma 8 dei presenti Criteri ed all’art. 26, comma 2 degli Indirizzi
Regionali, deve ricadere esclusivamente all’interno dell’addensamento in questione.
Le aree a standard di parcheggio, ove richieste, devono trovarsi in spazi di pertinenza dell’immobile
che contiene la struttura commerciale.
A.4. - ADDENSAMENTO COMMERCIALE MINORE
L’intero lotto afferente le strutture commerciali di vendita compatibili ai sensi del successivo art. 14,
comprese tutte le pertinenze (parcheggi, aree di carico e scarico, aree per servizi), deve ricadere
esclusivamente all’interno dell’addensamento in questione.
Le aree a standard di parcheggio, ove richieste, devono trovarsi in spazi di pertinenza dell’immobile
che contiene la struttura commerciale.
LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI
L.1. - LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE
L’intero immobile contenente le strutture commerciali compatibili, ai sensi del successivo art. 14,
deve trovarsi completamente all’interno della localizzazione riconosciuta, che può corrispondere
anche con il locale stesso. Le aree a standard di parcheggio possono essere reperite anche in spazi
non di pertinenza dell’immobile che contiene la struttura commerciale, solo se così espressamente
regolamentato da appositi strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.). In ogni caso, tali aree a standard
di parcheggio devono essere situate all’interno della localizzazione commerciale urbana non
addensata L.1..
ART. 14 - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO
1) Ai sensi dell’art. 17, comma 2 degli Indirizzi regionali, la compatibilità territoriale allo sviluppo di
ciascuna tipologia di struttura distributiva è vincolo inderogabile in sede di:
•
nuova apertura, di variazione di superficie di vendita o di trasferimento di esercizi
commerciali;
•
di modifica oppure aggiunta di settore merceologico;
•
di rilascio di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) edilizia relativa ad
insediamenti commerciali.
2) Per ciascun addensamento commerciale e per ciascuna localizzazione commerciale, s’individuano
le seguenti compatibilità tipologico - funzionali.
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ADDENSAMENTI
LOCALIZZAZIONI
TIPOLOGIE
SUPERFICIE VENDITA
(MQ)
A.1
A.4
L.1.
Vicinato
Fino a 250
SI
SI
SI
M SAM1
251 - 400
SI
SI
SI
M SAM2
401 - 900
SI
SI
SI
M SAM3
901 - 1800
NO
NO
SI
M SAM4
1801 - 2500
NO
NO
SI
M SEI1
251 - 400
SI
SI
SI
M SEI2
401 - 900
SI
SI
SI
M SEI3
901 - 1800
NO
NO
SI
M SEI4
1801 - 2500
NO
NO
SI
M CC
251 - 2500
NO
NO
SI
3) Per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita, si applica la “Tabella 2” di
compatibilità territoriale di cui all’art. 17 degli Indirizzi regionali per i Comuni “Polo” della “Rete
primaria” con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.
ART.
15 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1) Al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al
contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all’assetto urbano, il
Comune di Tortona promuove la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento
dell’immagine, dell’identità urbana e della riqualificazione urbana.
2) Nel rispetto dei princìpi del D.Lgs. 114/98 e del dettato degli artt. 18 e 20 degli Indirizzi regionali,
nonché sulla base di appositi studi sulle criticità della distribuzione commerciale locale e sulle
interrelazioni con le componenti territoriali ed economiche, il Comune di Tortona può adottare
specifici Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), anche su proposta di soggetti privati e/o con
il loro concorso.
3) Sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio a livello locale, il
Comune di Tortona può approvare con apposito atto deliberativo consiliare i suddetti Programmi di
Qualificazione Urbana (P.Q.U.), congiuntamente ad un apposito programma di attuazione il quale
deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti
pubblici e privati attori partecipanti al programma, il dettagliato piano finanziario, nonché eventuali
specifiche previsioni di cui all’art. 18, comma 8 degli Indirizzi regionali.
4) I Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) possono essere promossi, unicamente negli
addensamenti riconosciuti A.1. ed A.4. e canditati pertanto ad accoglierli per la loro realizzazione, su
porzioni dell’intero territorio comunale interessate dalla presenza di insediamenti commerciali
denominate “luoghi del commercio” oppure, se ne hanno i requisiti, nei “centri commerciali naturali”
così come definiti dall’art. 6, comma 3, lett. c) degli Indirizzi regionali. I Programmi di Qualificazione
Urbana (P.Q.U.) devono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche le aree
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mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive,
1
quelle di intrattenimento e svago nonché quelle di artigianato di servizio .
5) Essendo il Comune di Tortona definito come un Comune “Polo” della “Rete primaria” nell’ambito
della programmazione commerciale regionale, i Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.)
possono essere realizzati in più fasi, nel caso siano estesi ad interi addensamenti commerciali al fine
di considerarli come un distinto sottosistema urbano.
6) Per realizzare gli interventi di carattere strutturale indicativamente previsti all’art. 18 comma 6 degli
Indirizzi regionali, sono utilizzati gli strumenti di pianificazione del territorio, i quali possono anche
prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di
costruzione avendo riguardo alle finalità del presente articolo esposte al precedente comma 1.
7) La realizzazione degli interventi previsti dai precedenti commi da 1 a 6 può essere attuata con
l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private, anche attraverso società a capitale misto da
costituire a tale scopo.
8) Il Comune di Tortona riconosce le proprie realtà urbane minori, nelle quali è necessario promuovere
ed incentivare interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale
particolarmente per quanto concerne l'offerta di prima necessità, come quelle costituite dalle frazioni
o dalle parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, oppure dai
quartieri di edilizia residenziale pubblica caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o dei
servizi, privi di commercio alimentare nel raggio di mt. 500.
9) Nelle realtà urbane minori comuni, il Comune di Tortona, previa consultazione delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio a livello locale, può adottare i Programmi Integrati di
Rivitalizzazione (P.I.R.) che, anche attraverso incentivi e con l’eventuale realizzazione di centri
polifunzionali di servizi così come definiti dall’art. 19 comma 3 degli Indirizzi regionali, promuovano la
permanenza di un adeguato servizio di vicinato.
10) Per realizzare gli interventi di carattere strutturale indicativamente previsti dal precedente comma 19,
sono utilizzati gli strumenti di pianificazione del territorio.
11) Per i suddetti centri polifunzionali di servizi, sono rilasciate autorizzazioni alla somministrazione di
alimenti e bevande nonché alla vendita di quotidiani e periodici, anche in deroga alle norme regionali
e comunali, dando la priorità ad operatori esistenti che intendano trasferire la loro attività.
Essendo i succitati centri polifunzionali di servizi soggetti a convenzione con il Comune, nella stessa
dev’essere previsto che, nel caso di trasferimento dell’attività senza consenso comunale, si proceda
alla revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi.
12) I Programmi Integrati di Rivitalizzazione (P.I.R.) sono adottati con apposito atto deliberativo
consiliare, anche su proposta di soggetti privati, e sono corredati da un apposito programma di
attuazione degli interventi, con tempi e modalità di realizzazione, nonché da un piano finanziario
degli investimenti.
13) I Programmi Integrati di Rivitalizzazione (P.I.R.) possono prevedere sia interventi di natura
1 Un centro commerciale naturale è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati negli addensamenti
commerciali urbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria,
anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Nell’ambito delle proprie competenze, il
comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate,
indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto, la superficie di vendita complessiva non deve essere
determinata. I procedimenti autorizzativi edilizi sono separati ed autonomi rispetto a ciascuna unità o complesso immobiliare.
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urbanistico-edilizia, laddove ciò possa costituire elemento a sostegno delle attività commerciali in
sede fissa o su area pubblica, sia azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo ed il
mantenimento delle attività commerciali, con l’eventuale previsione di abbattimento degli oneri di
urbanizzazione.
14) La realizzazione degli interventi previsti dai precedenti commi da 8 a 13 può essere attuata con
l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private, anche attraverso società a capitale misto da
costituire a tale scopo.
15) Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda agli artt. 18, 19 e 20 degli Indirizzi
regionali ed all’art. 25, comma 1 dei presenti Criteri.
ART.
16 - PROVVEDIMENTI RELATIVI A NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTI, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL
SETTORE MERCEOLOGICO
1) La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita e di settore
merceologico sono consentite nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 15 degli Indirizzi regionali.
ART. 17 - PRIORITÀ ED ACCORPAMENTI DELLE AUTORIZZAZIONI
1) Per quanto riguarda gli accorpamenti e la priorità nell’esame delle domande, si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni previste dall’art. 21 degli Indirizzi regionali.
ART. 18 - ESERCIZI DI VICINATO
1) Gli esercizi di vicinato, così come definiti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98, possono insediarsi su
tutto il territorio comunale nel rispetto delle destinazioni d’uso stabilite dal Piano Regolatore
Generale Comunale e della tabella di compatibilità dell’art. 14 dei presenti Criteri.
2) Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni di superficie di vendita e di settore
merceologico degli esercizi di vicinato sono consentite previa comunicazione, come previsto dall’art.
7 del D.Lgs. 114/98, e dimostrazione del rispetto degli standard urbanistici relativi alle superfici da
destinare a parcheggio stabiliti dal Piano Regolatore Generale Comunale, salvo quanto disposto dal
successivo art. 20, comma 5 dei presenti Criteri.
3) L’area relativa al soddisfacimento degli standard a parcheggio degli esercizi di vicinato deve essere
ricavata nell’area di pertinenza dell’edificio in cui è ubicata l’unità commerciale, oppure in quelle
immediatamente adiacenti, in ogni caso al di fuori della sede stradale.
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P ARTE V - CO MP ATI BILI T À URB ANISTI C A ALLO S VILUPPO
COMME RCI ALE
ART.
19 - ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
1) Le norme contenute nei presenti Criteri costituiscono adempimento alle disposizioni di cui all’art. 4
della Legge regionale per tutto ciò che non richiede ulteriori specifiche procedure di approvazione o
modifiche degli strumenti urbanistici generali o particolari, nonché dei regolamenti di polizia locale.
2) La destinazione d’uso commerciale, nell’ambito del Piano Regolatore Generale Comunale e degli
strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.), è univoca.
3) I pubblici esercizi nonchè l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona sono compresi
nella destinazione d’uso commerciale.
4) Gli esercizi di vicinato sono consentiti anche esternamente agli addensamenti ed alle localizzazioni
commerciali; ma, in ogni caso, in aree e/o edifici dove la destinazione commerciale al dettaglio sia
consentita dal Piano Regolatore Generale Comunale e/o dagli strumenti urbanistici esecutivi
(S.U.E.) vigenti ed operanti.
5) Le medie e grandi strutture di vendita sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle
localizzazioni commerciali; ma, in ogni caso, in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al
dettaglio sia consentita dal Piano Regolatore Generale Comunale e/o dagli strumenti urbanistici
esecutivi (S.U.E.) vigenti ed operanti.
ART.
20 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AD INSEDIAMENTI COMMERCIALI ED AD ALTRE ATTIVITÀ
PRESENTI NELL’AREA
1) Il Piano Regolatore Generale Comunale e le relative varianti stabiliscono, nel rispetto dell’articolo 21,
comma 1, numero 3) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., lo standard minimo per
parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive.
2) Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., fatto salvo il
rispetto di quanto prescritto all’art. 21, comma 1, numero 3) della citata legge regionale, lo standard
pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura
minima del 50% (cinquanta per cento) del fabbisogno di posti a parcheggio e di conseguente
superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e dei successivi
commi 4 e 5; la restante quota può essere reperita in aree private.
3) Il fabbisogno totale dei posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della sottostante tabella,
mentre il fabbisogno totale di superficie da destinare a parcheggio si ottiene moltiplicando il numero
di posti auto così determinati per il coefficiente di trasformazione in superficie di un posto
parcheggio.
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TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO
TIPOLOGIE DI STRUTTURE
DISTRIBUTIVE
SUPERFICIE DI VENDITA
IN MQ (S)
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI A
PARCHEGGIO (N)
401 - 900
N = 35 + 0,05 (S - 400)
M SAM 3
901 - 1.800
N = 60 + 0,10 (S - 900)
M SAM 4
1.801 - 2.500
N = 140 + 0,15 (S - 1.800)
401 - 2.500
N = 0,045 x S
M SAM 2
(a)
M SE 2, 3, 4
MCC
(a)
(a)
(a)
251 - 2.500
NCC = N + N'
(b)
Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore o pari a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del
presente articolo.
(b)
L’elemento “N” è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie strutture di vendita presenti nel centro commerciale.
L’elemento “ N' “ è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.
4) Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio è pari a:
•
mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
•
mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli
edifici oppure in apposite strutture pluripiano.
5) Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e
al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20% (venti per cento) della
superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non
subisce incrementi.
Per superfici eccedenti il suddetto 20% (venti per cento) è stabilito un incremento di 1 (un) posto a
parcheggio ogni 20 (venti) mq.
6) Qualora in una zona di insediamento commerciale oppure in un immobile che ospita anche una o più
attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con
destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero,
artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo
standard specifico stabilito dall'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., da
reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici
commerciali ed assimilate.
7) La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica
legittimamente autorizzata con una capienza superiore a 1.300 (milletrecento) posti determina un
fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall’applicazione del comma 2 pari ad 1 posto auto ogni 10
(dieci) mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta multisala cinematografica.
8) Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture (compresi i centri commerciali), relativi al settore
merceologico alimentare, a quello extralimentare oppure a quello misto, con superficie di vendita
inferiore o pari a mq. 400 ubicati nell’addensamento A.1. non è richiesto il soddisfacimento di
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fabbisogno di posti parcheggio previsto dal comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto
2
dall'art. 21, comma 1, numero 3) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. .
9) Per il calcolo del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per le
medie strutture (compresi i centri commerciali) relative al settore merceologico alimentare, a quello
extralimentare oppure a quello misto, con superficie di vendita superiore a mq. 400, si applicano i
parametri di cui al presente articolo per tutti gli addensamenti e le localizzazioni.
Si rimanda al proposito al dettato dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo ed alle
prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale.
Dalla planimetria allegata al progetto, si dovrà evidenziare il rispetto sia del numero di posti auto,
calcolato con le precedenti formule, sia della superficie destinata a parcheggio.
10) Per il calcolo del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per le
grandi strutture di vendita, si applicano i parametri di cui all’art. 25 degli Indirizzi regionali.
11) Dalla planimetria allegata al progetto, si dovrà evidenziare il rispetto sia del numero di posti auto,
calcolato con le formule di cui al succitato art. 25 degli Indirizzi regionali, sia della superficie
destinata a parcheggio.
La verifica della dotazione del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a
parcheggio per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 6 dei presenti Criteri, è sempre da effettuarsi nel
caso in cui venga rilasciato un permesso di costruire oppure venga presentata una denuncia di inizio
attività (D.I.A.) edilizia.
12) Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di
vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei precedenti commi 3, 4 e 5, è
obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali o della
presentazione di comunicazioni di inizio attività, nonchè ai fini del rilascio dei permessi di costruire o
della presentazione di denuncie di inizio attività (D.I.A.) edilizie. Pertanto, la quota di posti a
parcheggio e relativa superficie non soggetta alle norme dell’articolo 21, commi 1 e 2 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. ed ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere
reperita in aree private appositamente destinate in ottemperanza dell’articolo 41/sexies della Legge
17 agosto 1942, n. 1150 (testo vigente)
3
2
L’art. 21 - Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale – comma 1, numero 3) della legge regionale Piemonte
5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. testualmente recita: “(…) Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione
complessiva di aree per servizi sociali comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata
all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri: (…)
Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti (…) commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma
(cioè gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a mq. 400): nei casi di intervento all'interno dei centri storici,
individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) (cioè che il Piano Regolatore Generale individua,
sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti,
comprendendo fra questi: gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e
paesaggistico ad essi pertinenti) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f),
la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo
impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie
lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle
menzionate dotazioni. (…).”.
3
Articolo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, che
testualmente recita: “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione”.
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CRITERI PER AUTORIZZARE L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
ART. 21 - SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
1) Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali i quali sono
individuati ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e secondo le
finalità indicate all’art. 6 del D.Lgs. 114/98, nonché in applicazione del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 di approvazione del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, e sono soggetti a specifiche
prescrizioni di conservazione.
2) Con apposito regolamento sono individuati tra i beni culturali e ambientali anche parti del tessuto
commerciale oppure singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed attività artigianali, aventi valore
storico e artistico, ubicati nell’ambito dell’addensamento commerciale A.1., al fine di evitarne lo
snaturamento e l’espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall’articolo 6, comma 3, punto c) del
D.Lgs. 114/98.
3) L’esercizio delle attività commerciali in prossimità di beni culturali e ambientali, nonchè in parti più
estese e di particolare pregio dell’addensamento commerciale A.1. è assoggettato al rispetto delle
disposizioni del regolamento di polizia locale, del Piano Regolatore Generale Comunale e degli
strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) e dei regolamenti edilizi.
4) La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi
commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che ricadono nell’addensamento
A.1. oppure rientrino tra quelli riconosciuti ed elencati come edifici “aventi valore storico e artistico”,
sono assoggettate al rispetto di quanto disposto dal Piano Regolatore Generale Comunale e/o dagli
strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.), nonchè dai regolamenti edilizi.
ART.
22 - VERIFICA DELL’IMPATTO SULLA VIABILITÀ, REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, VALUTAZIONE DELLA
DINAMICA CONCORRENZIALE
1) I provvedimenti riguardanti l’orario di carico e scarico delle merci nell’addensamento A.1. devono
mirare a concentrarlo nelle ore di minor traffico e ad evitare l’inquinamento acustico.
2) Tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane L.1. devono dimostrare,
oltre alla disponibilità di parcheggi così come prevista al precedente art. 19, anche quella di cortili
destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di
scarico. Tali aree, aggiuntive rispetto al soddisfacimento dei posti parcheggio di cui al citato art. 19,
non devono interferire con il sistema dei posti auto riservati alla clientela e al personale dipendente
nonché devono essere servite da viabilità dedicata che non deve interferire con la viabilità di transito
e di ricerca del posto auto da parte della clientela.
3) L’approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli
ampliamenti, la modifica o l’aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq.
900, sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità che includono anche idonei studi di
impatto economico ed ambientale più avanti dettagliati
(4).
4) I progetti e le domande di autorizzazione di cui al precedente comma 2 devono essere
accompagnati da idoneo studio di impatto sulla viabilità dell’area, sulla parte della rete che può
risentire in misura significativa dell’incremento del traffico indotto dall’attività commerciale. Tale
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studio deve comprendere la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali, in modo che sia
garantita un’idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete
stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli
stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva
competenza. In particolare devono essere considerati:
a) il movimento indotto di veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico,
specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;
b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso
viario, in ora di punta, pari al valore ottenuto applicando i parametri della tabella che segue,
dove “C” è il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo nelle zone di insediamento
conforme all’art. 19 dei presenti Criteri ed “F” è il flusso viario da considerare sia in entrata
sia in uscita:
C
F
Fino a 1.000 posti auto F= 1,2 x C
Più di 1.000 posti auto F= 1.200 + 0,65 (C - 1.000)
c) il traffico ordinario, assumendo sia il maggior valore su base oraria stimato tra le ore 17 e le
ore 19 del venerdì e del sabato sia il maggior valore rilevato nell’arco di 4 settimane
continuative, con esclusione dei mesi di agosto e dicembre.
d) Il rilievo deve essere asseverato dal professionista incaricato alla redazione dello studio.
e) Al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività, di
nuovo o esistente impianto, non considerate nel calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio
e comunque servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento commerciale;
f)
la viabilità perimetrale esterna al parcheggio, l’organizzazione e la portata degli accessi;
g) l’adeguata organizzazione interna dell’area destinata a parcheggio, mediante l’analisi della
partizione tra viabilità di transito e di ricerca del posto auto con indicazione del parametro di
rotazione;
h) l’adeguato dimensionamento delle aree di carico e scarico e di manovra in relazione alla
frequenza e alle esigenze del servizio di movimentazione merci, nel rispetto del precedente
comma 2.
5) I livelli di servizio di cui al precedente comma 4 sono così definiti:
a) livello “A”: gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità
di scelta delle velocità desiderate (flusso libero); il confort per l’utente è elevato;
b) livello “B”: la densità del traffico è più alta del livello A e gli utenti subiscono lievi
condizionamenti alla libertà di manovra e al mantenimento delle velocità desiderate; il
confort per l’utente è discreto;
c) livello “C”: le libertà di manovra dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle
mutue interferenze che limitano la scelta della velocità e le manovre all’interno della corrente
veicolare; il confort per l’utente è medio;
d) livello “D”: è caratterizzato da alte densità di traffico ma ancora da stabilità di deflusso; la
velocità e la libertà di manovra sono condizionate in modo sensibile; ulteriori incrementi di
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domanda possono creare limitati problemi di regolarità di marcia; il confort per l’utente è
medio - basso;
e) livello “E”: rappresenta condizioni di deflusso veicolare che hanno come limite inferiore il
valore della capacità della strada; le velocità medie dei veicoli sono modeste (circa la metà
di quelle del livello A) e pressoché uniformi; vi è ridotta possibilità di manovra entro la
corrente; incrementi di domanda o disturbi alla circolazione sono riassorbiti con difficoltà
dalla corrente di traffico; il confort per l’utente è basso;
f)
livello “F”: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di
smaltimento della sezione stradale utile, per cui si hanno condizioni di flusso forzato con
code di lunghezza crescente, velocità di deflusso molto basse, possibili arresti del moto; il
flusso veicolare è critico;
6) Il livello di servizio “F” può essere previsto e accettato solo nell’addensamento A.1.. Inoltre, si
considera accettabile il livello di servizio “E” solo se riferito al traffico di punta eccezionale e quando
sia dimostrata un’ampia capacità residua. Gli altri livelli di servizio si considerano compatibili con il
buon funzionamento del sistema della viabilità.
7) Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere esteso alla valutazione di tipo ambientale secondo i
criteri e le modalità del presente articolo e del successivo art. 23.
8) La valutazione dell’impatto sulla viabilità, soprattutto nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni per
grandi strutture di vendita, non deve rappresentare un ostacolo alla modernizzazione del sistema
distributivo, bensì contribuire a renderla possibile. Devono, pertanto, essere dimostrati gli elementi di
cui all’art. 26, comma 3-septies, lett. a) e lett. b) degli Indirizzi regionali.
9) Lo studio di impatto sulla viabilità di cui ai commi precedenti deve comprendere anche la valutazione
e la verifica approfondita delle condizioni di mercato con specifico riferimento al rischio di formazione
di posizioni dominanti ed alla garanzia che possa svilupparsi correttamente la dinamica
concorrenziale.
10) Le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l’insediamento oggetto di studio di impatto sulla
viabilità, devono essere concertate con il Comune e la Provincia preventivamente all’istanza di
autorizzazione commerciale di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 e devono essere oggetto di
convenzione oppure di atto di impegno unilaterale d’obbligo.
11) La realizzazione delle opere è propedeutica all’apertura al pubblico della tipologia della struttura
distributiva autorizzata. Infatti, finché non sia dimostrato, attraverso adeguate opere infrastrutturali, il
raggiungimento di idonei livelli di servizio nel rispetto dei commi 5 e 6, non possono essere
positivamente valutati i progetti e le autorizzazioni per esercizi commerciali di qualsiasi tipologia ed
4
offerta merceologica con superficie di vendita superiori a mq. 900 negli addensamenti commerciali
A.1. e A.4. e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1. .
4
Per l’individuazione di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 900, si richiama l’art. 16, comma 2 degli Indirizzi
regionali che testualmente recita: “(…) Le domande di autorizzazione relative ad esercizi con superficie di vendita superiore a mq.
1.800, salvo diversa prescrizione comunale, devono essere corredate da idonei studi di impatto economico e ambientale. (…)”.
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ART. 23 - VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE
1) L’analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità previste al precedente art. 22 devono
essere integrate con le verifiche di compatibilità ambientale.
2) I singoli progetti di “centri commerciali” classificati “classici” oppure “sequenziali” con superficie di
vendita superiore a mq. 2.500 e superficie utile lorda di pavimento superiore a mq. 4.000 (cioè gli
insediamenti commerciali di cui all’allegato B1 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.)
sono sottoposti a verifica ambientale a sé stante ai sensi degli articoli 4 e 10 della stessa legge
regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., sulla base di apposite linee guida stabilite con
provvedimento della Giunta regionale contenente specifici criteri e modalità di analisi e valutazione,
nonché le procedure di verifica.
3) La valutazione di compatibilità ambientale dei singoli insediamenti commerciali nei casi previsti
dall’art. 4 e dall’allegato B1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. viene coordinata
con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio dei permessi di costruire per i
casi previsti ai commi 7 e 8 dell’art. 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. ed è
effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale citata ai
precedenti commi presente articolo.
ART. 24 - CONTESTUALITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DEI PERMESSI DI COSTRUIRE
1) Il rilascio di permessi di costruire o la presentazione di denuncie di inizio attività (D.I.A.) edilizie
relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto è previsto dalla legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., secondo il princìpio della contestualità con le
autorizzazioni commerciali.
2) I procedimenti di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per grandi strutture di vendita e quelli di
rilascio di permessi di costruire oppure quelli a seguito di presentazione di denuncie di inizio attività
(D.I.A.) edilizie inerenti all’immobile, devono essere il più possibile correlati al fine della loro
contestuale definizione.
3) Le condizioni di rilascio di permessi di costruire oppure quelli a seguito di presentazione di denuncie
di inizio attività (D.I.A.) edilizie inerenti all’immobile sono dettate dall'art. 26 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. .
ART. 25 - NORME FINALI
1) Il Comune si riserva la facoltà di adottare i programmi di cui agli artt. 18 e 19 degli Indirizzi regionali
ed all’art. 15 dei presenti Criteri.
2) Per tutto quanto non riportato nel presente Regolamento per il Commercio al Dettaglio, si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Criteri, negli Indirizzi Regionali, nella Legge
regionale e nel D.Lgs. 114/98.
Allegati: n. 12 (dodici) TAVOLE
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ELENCO T AV OLE
TAV. 1 - Tavola di analisi - Stato di fatto, esercizi commerciali e localizzazioni commerciali;
TAV. 2 - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4;
TAV. 3 - Tavola di analisi - Localizzazioni commerciali L1 sovrapposte all’azzonamento del P.R.G.;
TAV. 4 - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte all’azzonamento del P.R.G.;
TAV. 4.a - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 5 del P.R.G.: Complessi edilizi sottoposti a tutela ambientale ed individua;
TAV. 4.b - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 5B1 del P.R.G.: Carta morfodinamica sulle condizioni di rischio del territorio
comunale;
TAV. 4.c - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 6 del P.R.G.: Aree a tutela paesistica ed ambientale (art. 64);
TAV. 4.d - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 7 del P.R.G.: Vincoli archeologici;
TAV. 4.e - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 8 del P.R.G.: Tutela naturalistica (art. 67);
TAV. 4.f - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 9 del P.R.G.: Fasce ed aree di rispetto (art. 61);
TAV. 4.g - Tavola di progetto – Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola 10 del P.R.G.: Zone di recupero (art. 60);
TAV. 4.h - Tavola di progetto - Addensamenti commerciali A1 e A4 e localizzazioni commerciali L1
sovrapposte alla tavola del “PAI”: Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico.
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