L`imposizione della famiglia per l`imposta federale diretta_Franzi

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L`imposizione della famiglia per l`imposta federale diretta_Franzi
Diritto tributario svizzero
L’imposizione della famiglia per l’imposta federale diretta
I principali aspetti della Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010
1.
Nota introduttiva dell’autore
La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC)
costituisce un’interessante opportunità, da non lasciarsi
sfuggire, per affrontare le diverse tipologie di disposizioni
presenti all’interno della Legge federale sull’imposta
federale diretta (di seguito LIFD) riguardanti l’imposizione
della famiglia [1]. Ovvio che verrà dato maggior risalto
alle nuove disposizioni che, ai fini dell’imposta federale
diretta, sono formalmente entrate in vigore con effetto
al 1. gennaio 2011.
Da notare comunque che l’autore esprime qui di seguito
delle considerazioni di natura personale che non vincolano
assolutamente la Divisione delle contribuzioni del
Cantone Ticino.
2.
Premessa
Con la pubblicazione della Circolare n. 30 si è concluso
un lungo iter il cui obiettivo era quello di sgravare fiscalmente le famiglie stabilendo in tale ambito una migliore
equità tra persone con o senza figli, rispettivamente
riconoscere i costi derivanti dall’affidamento a terzi dei
figli, nell’ottica di rendere anche meglio conciliabili la
famiglia ed il lavoro.
Si può concretamente affermare che le nuove disposizioni,
entrate in vigore con effetto al 1. gennaio 2011, completano
quello ch’era stato un primo intervento, adottato con
effetto al 1. gennaio 2008, mirato ad attenuare la penalizzazione del matrimonio attraverso misure predisposte
in particolare a favore dei coniugi con doppio reddito [2].
Comunque, già in quello stesso anno, l’allora Consigliere
federale Hans-Rudolf Merz aveva incaricato un gruppo
di lavoro di elaborare diverse possibilità di sgravio
fiscale delle famiglie con figli. Nelle considerazioni allora
espresse dal Consiglio federale si evidenziava che, siccome
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i figli rappresentano il principale carico finanziario dei
genitori, diventava prioritario lo sgravio fiscale delle
famiglie con figli. A tale titolo veniva dato incarico al
Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF)
di elaborare un avamprogetto che successivamente
venne posto in consultazione [3].
Lo stesso conteneva tra l’altro quattro modelli d’imposizione dei coniugi (imposizione individuale, imposizione
congiunta con splitting, opzione di tassazione, doppia
tariffa). Come indicato nello specifico comunicato del
DFF a fronte di un riscontro che si poteva affermare
unanime circa l’esigenza di riformare l’imposizione dei
coniugi, si contrapponevano invece più diversificati
risultati circa il futuro modello d’imposizione. Di conseguenza, ritenuto che in quest’ultimo ambito la consultazione era da considerarsi in una situazione di stallo, il
Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento
ad una decisione di principio sull’imposizione individuale
o congiunta dei coniugi, dando la preferenza ad una
riforma atta a migliorare la situazione delle persone fisiche
con priorità allo sgravio fiscale delle famiglie con figli [4].
3.
I principali contenuti della Circolare n. 30
Prima di entrare nel merito dei principali contenuti della
Circolare n. 30, occorre osservare che nella parte introduttiva della stessa viene formalmente confermato come
unico sistema di tassazione atto a determinare le imposte
dirette delle persone fisiche quello annuale postnumerando
previsto sia dalla Legge federale sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito
LAID) che dalla LIFD, preannunciando, verosimilmente
per il 2012, l’abrogazione effettiva delle ormai superate
norme riferite al vecchio sistema di tassazione biennale
praenumerando ancora contenute nei testi della LIFD [5].
4.
Gli aspetti fiscali della famiglia
4.1. L’unità della famiglia
Passando alle problematiche strettamente connesse
con l’imposizione della famiglia, la Circolare evidenzia
dapprima come, attraverso l’articolo 9 LIFD, trovi riconferma il principio della tassazione congiunta, rispettivamente rammenta che la modifica della deduzione per il
doppio reddito dei coniugi introdotta a decorrere dal 1.
gennaio 2008 abbia, di fatto, sensibilmente ridimensionato la differenza a livello di carico fiscale esistente tra le
coppie coniugate e le coppie che vivono in concubinato
[6], costituente una disparità di trattamento ritenuta
incostituzionale [7].
4.2. L’inizio e la fine della tassazione congiunta
La tassazione congiunta interviene con il matrimonio e
vale per l’intero periodo fiscale mentre cessa con effetto
al giorno del decesso del coniuge premoriente. In caso di
divorzio, separazione legale o di fatto (per quest’ultima
fattispecie viene riconfermata l’esigenza della presenza
cumulata dei criteri determinanti già applicati in passato)
la tassazione disgiunta interviene già con effetto dall’inizio
del periodo fiscale in cui si verifica l’evento.
4.3. Il domicilio all’estero di un coniuge
A fronte di coniugi che vivono in comunione domestica di
cui uno però domiciliato all’estero, il coniuge residente in
Svizzera deve essere tassato sul suo reddito complessivo
(con tariffa e deduzione per coniugi e se vive con i figli
vi è l’applicazione tariffa per genitori), ma i proventi del
coniuge residente all’estero vanno considerati unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile. Tale modalità non è invece applicabile allorquando i
coniugi vivono separati.
Per quanto riguarda l’imposizione del figlio minorenne lo
stesso è un soggetto fiscale che nei suoi diritti e doveri
viene di norma rappresentato dal detentore dell’autorità parentale. Conseguentemente, fatta eccezione dei
proventi d’attività lucrativa e dei proventi sostitutivi del
reddito d’attività lucrativa, i redditi del figlio minorenne sono cumulati con quelli del detentore dell’autorità
parentale (principio che vale anche per i figliastri e cioè
se solo uno dei coniugi è il genitore e ne detiene l’autorità parentale). Non vi è invece sostituzione fiscale per i
genitori affilianti.
4.4. La separazione di fatto dei coniugi
La Circolare affronta poi la problematica dei coniugi che
vivono separatamente ma che detengono congiuntamente l’autorità parentale. In tali casi ci si basa sulla
custodia e conseguentemente il reddito del figlio viene
tassato nella partita fiscale del genitore che detiene la
custodia e che riceve gli alimenti. In presenza di custodia
alternata (situazione da ritenere presunta se non vengono fatti valere alimenti a favore del figlio) il reddito
del figlio viene suddiviso in parti uguali da computarsi ai
singoli genitori.
4.5. L’imposizione dei figli minorenni
La tassazione autonoma del figlio per quanto riguarda i
proventi d’attività dipendente o indipendente interviene
dal momento in cui l’attività inizia ad essere svolta o
esercitata. Subiscono analogo trattamento e sono quindi
imponibili in forma autonoma nella partita fiscale del
figlio, tutte le prestazioni che costituiscono indennità
sostitutive di reddito d’attività lucrativa (per esempio le
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indennità disoccupazione, l’assicurazione malattia, infortuni
e invalidità). Per contro la rendita per orfani (articolo 25
della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti) e la rendita completiva per figli (articolo
43 della Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità)
devono essere imposte nella partita fiscale del genitore
avente diritto alla rendita e non al figlio.
4.6. I partner registrati
Viene infine rammentato che, con l’entrata in vigore
(con effetto al 1. gennaio 2007) della Legge federale
sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali,
la LIFD è stata conseguentemente modificata e le coppie
omosessuali sono quindi equiparate a tutti gli effetti
(anche per quanto riguarda gli alimenti) alle coppie
coniugate (articolo 9 capoverso 1bis LIFD).
5.
Gli aspetti di responsabilità solidale della famiglia
È conseguente al concetto fiscale dell’unità della famiglia
e corre parallela alla tassazione congiunta. La responsabilità solidale decade (i) allorquando uno dei coniugi
è insolvibile, (ii) allorquando i coniugi vivono separati
legalmente o di fatto e (iii) al momento del decesso del
coniuge premoriente. I coniugi rispondono solidalmente
anche per la quota riferita ai redditi dei figli addizionati ai
redditi dei coniugi (articolo 13 capoverso 1 LIFD).
Diverso il discorso a fronte di coniugi separati legalmente
o di fatto nel senso che la responsabilità solidale dei
genitori rimane per gli ammontari d’imposta ancora
dovuti (articolo 13 capoverso 2 LIFD) mentre che, per
quanto riguarda debiti fiscali futuri, ne risponde solo
il genitore cui spetta l’autorità parentale e che si è
visto quindi aggiungere nella sua partita fiscale il reddito
del figlio.
6.
La deduzione delle spese per la cura dei figli
6.1. Nozione generale
Costituisce sicuramente una delle importanti novità
introdotte, con effetto al 1. gennaio 2011, in quanto in
passato tali costi non potevano essere fiscalmente
dedotti. Si tratta in effetti di una problematica che in passato era stata oggetto di molte discussioni e di interventi
a livello parlamentare e che buona parte dei Cantoni già
avevano considerato nella loro legislazione tributaria [8].
La deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da
terzi è una deduzione inorganica in quanto non strettamente connessa con il conseguimento del reddito ed è
comunque limitata ad un importo annuo massimo per
figlio (articolo 212 capoverso 2bis LIFD).
Il concetto di figlio è da intendersi riferito sia ai figli di
sangue che ai figli adottivi ma pure ai figliastri.
La deduzione può essere fatta valere solo dai contribuenti
che vivono in comunione domestica con i figli in cura
da terzi ed al cui sostentamento provvedono (i figli non
devono aver superato, al giorno determinante, il quattordicesimo anno di età).
Presupposto per la deduzione, il fatto che i figli non
possano essere custoditi personalmente e la presenza di
una circostanza avente un nesso diretto con l’esercizio
dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al
guadagno con contemporanea incapacità di custodia.
6.2. Le spese deducibili e quelle non deducibili
Possono essere fatte valere solo le spese inerenti alla
cura dei figli durante l’orario effettivo di lavoro o di
formazione o per la durata dell’incapacità di guadagno
(con contemporanea incapacità del contribuente di
prendersi cura dei figli). Rientrano tra i costi deducibili
le indennità giornaliere pagate ad organizzazioni pubbliche o private (per esempio gli asili nido e i doposcuola),
compensi versati a persone che si occupano della custodia
dei bambini a titolo di attività principale o accessoria
(mamme diurne o famiglie diurne) al netto delle spese
(vitto e mantenimento) che sarebbero comunque
presenti anche se i figli non fossero curati da terzi.
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In presenza di aiuto domestico che si occupa anche
dei figli durante l’attività lavorativa dei genitori sono
deducibili i costi al netto degli oneri per lavori domestici
che rappresentano costi di mantenimento non deducibili.
Sono invece esclusi i costi per cura dei figli (per esempio
il babysitting serale) sostenuti però al fine di permettere ai
genitori di praticare i propri passatempi.
6.3. L’onere della prova
L’onere della prova quanto alla giustificazione dei motivi
della cura dei figli da parte di terzi, spetta al contribuente.
All’autorità fiscale devono pure essere comunicate le
generalità delle persone che si sono occupate della cura
dei figli e l’entità delle spese sopportate dal contribuente
(comprovate attraverso ricevute, fatture, certificati di
salario, eccetera).
6.4. L’ammontare massimo deducibile
L’ammontare massimo della deduzione è di 10’000 franchi.
6.5. Il diritto alla deduzione per le coppie coniugate con figli e
genitori non coniugati (viventi in comunione domestica) con
figli in comune o non in comune
Per i coniugi con figli, la deduzione può essere fatta valere
se ambedue esercitano attività lucrativa, sono in formazione o incapaci al guadagno e contemporaneamente
non possono prendersi cura dei figli.
Tali presupposti valgono anche per i genitori (concubini)
che vivono nella stessa comunione domestica con i figli
avuti in comune o non in comune.
Di principio se i genitori esercitano l’autorità parentale
in comune, ogni genitore può dedurre al massimo 5’000
franchi per le spese comprovate per la cura dei figli
prestata da terzi. Resta riservata la possibilità di un
accordo tra i genitori che porti ad un’altra ripartizione,
ritenuto che comunque se le spese fatte valere da
entrambi i genitori superano complessivamente i 10’000
franchi le deduzioni saranno ridotte in proporzione al rapporto tra le spese comprovate e l’ammontare massimo.
Ciò vale anche in situazione di mancanza di autorità
parentale congiunta ma in presenza dell’obbligo di pagamento di alimenti al figlio. Se, per contro, in mancanza
di autorità parentale congiunta non vi è obbligo di
pagamento di alimenti al figlio, sarà solamente il genitore che detiene l’autorità parentale a poter dedurre le
spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi
(analogamente a quanto avviene nel caso di coppie con
figli non avuti in comune).
6.6. Il diritto alla deduzione per i genitori separati, divorziati o
non coniugati (due economie domestiche distinte) con figli
in comune
Di principio la deduzione spetta al genitore che vive in
comunione domestica con il figlio e di regola si tratta
del genitore che esercita (da solo o in comune) l’autorità
parentale percependo parimenti gli alimenti per il figlio.
In caso di custodia alternata del figlio ogni genitore potrà
dedurre al massimo 5’000 franchi delle spese comprovate
per la cura dei figli prestata da terzi durante il proprio
obbligo di custodia (con riserva di diversa ripartizione
frutto di accordo tra i genitori).
7.
La deduzione per i coniugi con doppio reddito
Si tratta di una deduzione riferita al minore dei due redditi
lavorativi dei coniugi. Ammessa in ragione del 50% di
tale reddito, ritenuto un importo minimo di 8’100 franchi
ed un massimo di 13’200 franchi. La presenza dell’importo minimo è dovuta all’esigenza di non peggiorare la
situazione rispetto al diritto previgente. La deduzione non
potrà comunque mai oltrepassare il minore dei due redditi
lavorativi al netto delle spese di conseguimento, costituite,
oltre che dalle classiche spese professionali di cui all’articolo
26 LIFD, anche dai contributi AVS/AI/IPG/AD, dal secondo
e dal terzo pilastro A, come pure dai premi dell’AINP).
8.
Le deduzioni sociali
Sulla base delle disposizioni dell’articolo 213 capoverso
1 lettera a LIFD, una deduzione sociale può essere fatta
valere per ogni figlio minorenne o in formazione. La
deduzione non può invece essere invocata dai genitori
affilianti per i figli collocati. Nel caso di tassazione congiunta dei coniugi, la deduzione è applicata al reddito
complessivo.
8.1. Il diritto alla deduzione per i figli minorenni
La deduzione per i figli minorenni soggiace al presupposto del mantenimento che è di principio adempiuto
a fronte della detenzione dell’autorità parentale. In caso
di genitori separati, gli alimenti sono versati al genitore
che detiene l’autorità parentale e sarà quest’ultimo a
far valere la deduzione. Infatti, il genitore che li versa
già beneficia della deduzione dal reddito imponibile
degli alimenti versati.
A fronte di genitori separati con autorità parentale
comune, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti per figli, ogni singolo genitore potrà far
valere il 50% della deduzione.
8.2. Il diritto alla deduzione per i figli maggiorenni in formazione
professionale o scolastica
La deduzione per i figli maggiorenni in formazione
professionale o scolastica è conseguente all’obbligo
di mantenimento sancito dall’articolo 277 capoverso 2
del Codice Civile. La condizione per l’ottenimento della
deduzione è presente allorquando il contribuente versa
al figlio contributi pari almeno all’ammontare della
deduzione sociale. Viene riconfermata la prassi attuale
nel senso che la deduzione è data se, al giorno determi-
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nante (fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento)
il figlio, dal lato finanziario, dipende effettivamente
o preminentemente dagli alimenti. Se per contro il
figlio consegue un reddito che gli permette di mantenersi
autonomamente o se lo stesso possiede una importante
sostanza il cui reddito è tale da permettergli il mantenimento autonomo, la deduzione per figli non è evidentemente più concessa.
Per formazione si intende la prima formazione professionale che permette al momento del conseguimento del
diploma l’esercizio di una professione.
Da notare un importante cambiamento nel contesto
della sin qui rigida norma del riferimento al giorno determinante. Dalla Circolare emerge infatti che il diritto
alla deduzione non viene inficiato dalla temporanea
interruzione della formazione (per esempio lo svolgimento
del servizio militare o civile oppure la preparazione agli
esami finali), mentre il diritto non è invece più dato in caso
di perfezionamento professionale del figlio maggiorenne
oppure per soggiorni all’estero di quest’ultimo che non
rientrano nel contesto della vera e propria formazione
professionale.
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8.3. Il diritto alla deduzione per il sostentamento delle persone
bisognose a carico
La deduzione per il sostentamento di persone bisognose
è concessa a condizione che la persona sostentata non
possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente
provvedere, per motivi indipendenti dalla propria volontà,
al proprio sostentamento. Il requisito è dato anche
in presenza di persone che di fatto sono in grado di svolgere un’attività lucrativa ma che non conseguono un
reddito sufficiente, ad esempio a fronte di una situazione
di disoccupazione.
È invece esclusa l’esigenza del sostentamento allorquando
la persona bisognosa rinuncia, volontariamente e senza
motivo, al conseguimento di un reddito.
La deduzione non può essere data né per il coniuge tassato congiuntamente, né per i figli per i quali già viene
fatta valere la deduzione quale figlio minorenne o maggiorenne in formazione professionale o scolastica di cui
all’articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD.
8.4. Il diritto alla deduzione nel caso di genitori separati
Allorquando dei genitori separati provvedono al mantenimento dei propri figli minorenni, il genitore che versa
e si vede dedotti fiscalmente gli alimenti, non potrà
pretendere e far valere anche la deduzione per persona
bisognosa a carico; ovvio invece che l’altro genitore potrà
da par suo far valere la deduzione per figlio minorenne
in quanto si vede tassati gli alimenti ricevuti. In presenza
di figli maggiorenni per i quali vengono versati degli
alimenti (perché in formazione professionale o scolastica)
è di principio il genitore che li versa e che non li può
fiscalmente dedurre a poter pretendere la deduzione per
figli. In presenza di un versamento di alimenti da parte
di ambedue i genitori sarà quello che versa il contributo
alimentare maggiore (di regola quello con il reddito più
elevato) a poter pretendere la deduzione per il figlio. Il
genitore che versa il contributo alimentare minore potrà
invece pretendere la deduzione per persona bisognosa
a carico, a condizione che il sostentamento dato sia
almeno pari all’importo della deduzione.
figli ed è costituita dalla tariffa per le persone coniugate
alla quale aggiuntivamente viene concessa una deduzione dall’ammontare dell’imposta (al massimo 250
franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico).
Quest’ultima deduzione essendo contemplata dalla
tariffa per genitori non costituisce una deduzione sociale
(articolo 214 capoverso 2bis LIFD).
9.5. Il diritto alla tariffa per genitori nel caso di genitori separati
8.5. Il diritto alla deduzione per le persone coniugate
È dal periodo fiscale 2008 che è stata introdotta questa
nuova deduzione sociale mirata ai coniugi ed il cui
presupposto di riferimento è unicamente lo stato civile
dei contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (articolo 213 capoverso 1 lettera c LIFD).
9. Le tariffe (o aliquote)
9.1. I tipi di tariffe
Costituiscono un’importante novità. Sono stabilite attraverso l’articolo 214 della LIFD e comprendono una tariffa
base, una tariffa per i coniugi ed una tariffa per le persone
che vivono in comunione domestica con figli.
9.2. La tariffa di base
La tariffa di base si applica alle persone sole (nubili, celibi,
vedovi), alle persone separate giuridicamente o di fatto,
divorziate (che non vivono in comunione domestica con
figli o persone bisognose), ai concubini senza figli, rispettivamente ai concubini che vivono con figli di cui non
detengono l’autorità parentale ed al cui sostentamento
non provvedono in modo determinante (articolo 214
capoverso 1 LIFD).
Presupposto inderogabile per l’applicazione della tariffa
per genitori è che il contribuente deve vivere in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa. In
caso di genitori separati legalmente o di fatto, la tariffa
per genitori viene applicata ad una sola persona.
Nel caso di figli minorenni di genitori separati o di
conviventi non coniugati, di regola, sarà il genitore che
si assume più della metà delle spese di sostentamento
del figlio a poter godere dell’applicazione della tariffa per
genitori. In presenza di alimenti per il figlio minorenne
sarà il genitore che si vede tassati gli alimenti ad ottenere
il beneficio della tariffa per genitori. Infatti l’altro genitore si vede già dedotto dal proprio reddito imponibile,
l’alimento versato.
Anche nel caso di figli maggiorenni in formazione la
tariffa per genitori sarà di pertinenza della persona che
provvede in modo essenziale al sostentamento dei figli.
Il diritto alla tariffa per genitori in caso di persone bisognose è dato allorquando il contribuente vive in comunione domestica con una persona che rispecchi i criteri
della persona bisognosa di sostentamento precedentemente indicati.
9.6. Altre particolarità legate alla tariffa per genitori
Sempre sul tema della tariffa per genitori, la Circolare
affronta una serie di tematiche particolari quanto all’applicazione pratica sia nel caso di assoggettamento
inferiore ad un anno, sia nel caso di assoggettamento
limitato ed in particolare l’effetto sul calcolo dell’importo
massimo del computo globale.
La Circolare conferma poi, da un lato, l’applicabilità della
tariffa per genitori nell’ambito delle imposte alla fonte
delle persone fisiche e, dall’altro lato, la non applicabilità
della stessa in materia di imposizione delle prestazioni
della previdenza (articolo 38 LIFD), degli utili di liquidazione (articolo 37b LIFD), come pure nell’ambito
dell’imposizione secondo il dispendio (articolo 14
capoverso 3 LIFD).
9.3. La tariffa per coniugati
10.
La tariffa per coniugati si applica ai coniugi viventi in
comunione domestica ma che non vivono con figli o con
persone bisognose al cui mantenimento provvedono in
modo determinante (articolo 214 capoverso 2 LIFD).
9.4. La tariffa per genitori
La tariffa per genitori viene applicata ai contribuenti con
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Gli aspetti di diritto civile e fiscale
Su una serie di tematiche costantemente oggetto di richieste
d’informazioni da parte dei contribuenti e rispettivamente
generatrici di vertenze con l’autorità fiscale, risulta estremamente importante il fatto che la Circolare in questione
contenga un interessante confronto tra gli aspetti del diritto
civile e del diritto fiscale a fronte (i) della problematica dello
stato civile, (ii) del contesto dell’obbligo di mantenimento
e (iii) dei conseguenti risvolti sia a livello di imponibilità e di
deducibilità o meno degli alimenti, sia per quanto attiene le
tariffe che tornano applicabili nelle varie situazioni. Il tutto
è supportato da una serie di tabelle riassuntive che meglio
inquadrano le singole tipologie.
11.
La situazione procedurale e il diritto penale fiscale
applicabile
La Circolare affronta infine i principi che sanciscono gli
obblighi procedurali dei coniugi, rispettivamente le norme
che tutelano gli stessi nel contesto dei rimedi giuridici,
le comunicazioni, la rappresentanza contrattuale ed il
diritto di esaminare gli atti. Viene pure illustrato il particolare statuto giuridico del coniuge superstite.
L’ultimo capitolo riguarda invece la questione della violazione dei sopraccitati obblighi procedurali. In particolare la
Circolare illustra gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo
diritto penale fiscale dei coniugi, evidenziando, da un lato,
l’abrogazione della “presunzione di colpa” precedentemente sancita dalla legge, rispettivamente chiarendo,
dall’altro lato, il tenore dell’articolo 180 LIFD secondo cui
il contribuente che vive in comunione domestica con il
proprio coniuge è multato solamente per la sottrazione
dei suoi elementi imponibili. Inoltre si evidenzia doverosamente la riserva sancita dall’articolo 177 LIFD che
afferma come un coniuge, alla stessa stregua di altro
contribuente, può comunque essere punito in quanto
coinvolto nella sottrazione d’imposta del proprio coniuge
nei casi di istigazione, aiuto o collaborazione. Da notare
che la firma della dichiarazione d’imposta comune, di per
sé, non ne costituisce comunque gli estremi.
12.
Considerazioni conclusive
Sono convinto che la copiosa Circolare n. 30 emanata
dall’AFC servirà a chiarire molti degli aspetti legati all’imposizione della famiglia e non solo quelli direttamente
connessi con le nuove norme.
Nel presente testo non sono stati volutamente affrontati
i riflessi che i citati cambiamenti avranno sulla Legge
tributaria ticinese in quanto non vi è al momento nulla di
consolidato.
Circa le intenzioni si rimanda ai contenuti dello specifico
Messaggio del Consiglio di Stato, del 23 marzo 2011,
riguardante il progetto di modifica della Legge tributaria
ticinese in materia di “Sgravi delle famiglie con figli”
tuttora all’esame della Commissione tributaria del Gran
Consiglio in attesa di essere poi sottoposto al Gran
Consiglio per la relativa decisione [9].
Occorre osservare che, per quanto attiene la problematica della deduzione delle spese di cura prestate da terzi
ai figli anche in Ticino la questione era stata oggetto in
passato di diversi atti parlamentari che ne chiedevano
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l’introduzione nella Legge tributaria e che espressamente
vengono citati nel Messaggio del Consiglio di Stato.
Nella parte introduttiva dello stesso si afferma pure come
“in virtù dell’effetto vincolante per Cantoni ed i Comuni si
impone l’adeguamento delle disposizioni corrispondenti della LT
alla LAID”; viene altresì indicato che le modifiche di legge
proposte dovrebbero entrare in vigore, sempre secondo
il disegno di legge che accompagna il citato Messaggio,
con effetto al 1. gennaio 2012 [10].
Il tema dell’imposizione della famiglia è comunque argomento che rimane di stretta attualità. Come riportato lo
scorso 13 luglio 2011 dal quotidiano “La Regione”, l’Unione
Democratica di Centro (UDC) ha consegnato in data 12 luglio
2011 alla Cancelleria federale l’iniziativa popolare denominata “a favore delle famiglie”, iniziativa lanciata proprio
in conseguenza alle deduzioni introdotte a partire dal 1.
gennaio 2011 per chi affida i figli agli asili nido. Attraverso
la citata iniziativa si chiede che “Ai genitori che accudiscono
personalmente i figli è concessa una deduzione fiscale almeno
equivalente a quella accordata ai genitori che affidano a terzi la
custodia dei figli” [11].
Nello stesso articolo di stampa viene indicato che “in vista
delle elezioni di ottobre, la famiglia sembra essere diventato uno
dei temi favoriti dai partiti. Il PPD starebbe raccogliendo firme
per due iniziative in questo ambito: una chiede la soppressione
della discriminazione del matrimonio rispetto ad altre forme di
vita, operando a livello di fiscalità e rendite AVS, l’altra ha per
scopo l’alleggerimento fiscale per le famiglie della classe media
e chiede l’esonero degli assegni per figli e per la formazione. Dal
canto suo, la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf,
presenterà presto un progetto per eliminare gli svantaggi fiscali
delle coppie con un solo reddito”.
Un tema dunque, quello della famiglia, che senza ombra
di dubbio rimarrà ancora per lungo tempo sotto i riflettori.
Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.jeder.ch/fileadmin/files/Bilder/ipv.jpg
[25.08.2011]
http://lapagina.ch/wp-content/uploads/shutterstock_
37625695_Famiglia.jpg
[25.08.2011]
http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/
bundesplatz/PublishingImages/bundesplatz-100-g.jpg
[25.08.2011]
http://3.bp.blogspot.com/-NKEgZGZ2epc/TX8-rDOxHqI/
AAAAAAAAP2M/TduYvWjhb_A/s400/Lavoro-in-SvizzeraCanton-Ticino-nel-Settore-Farmaceutico.jpg
[25.08.2011]
Gianfranco Franzi
Aggiunto di Direzione e
Responsabile dei Servizi Centrali
della Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino
Docente SUPSI
(Bachelor e Master)
Note: 1) AFC; Circolare n. 30, Imposizione dei coniugi
e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), del 21 dicembre 2010, in:
http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/
00242/00380/index.html?lang=it [25.08.2011]
2) Cfr. a tal proposito la deduzione generale per i
coniugi quando entrambi esercitano un’attività lucrativa
(articolo 212 capoverso 2 LIFD) e la deduzione sociale
personale per i coniugi (articolo 213 capoverso 1
lettera c LIFD). 3) DFF; Il Consiglio federale vuole
sgravare fiscalmente le famiglie, Comunicato stampa
dell’11 febbraio 2009, in: http://www.efd.admin.ch/
dokumentation/medieninformationen/00467/index.
html?lang=it&msg-id=25292 [25.08.2011] 4) DFF;
Il Consiglio federale vuole sgravare fiscalmente le
famiglie con figli, Comunicato stampa del 12 novembre
2008, in: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/
medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=22774
5) Vorpe Samuele; Le leggi federali sono pronte per
un primo restauro, in: Novità fiscali, luglio 2011, pagina
2 e seguenti. 6) Vorpe Samuele; Una tassa sul matrimonio in Svizzera?, in: Novità fiscali, febbraio 2011,
pagina 2 e seguenti. 7) Decisione del Tribunale federale “Hegetschweiler” del 13 aprile 1984 (DTF 110
Ia 7). 8) Conferenza fiscale svizzera, Informazioni
fiscali; L’impôt sur le revenu des personnes physiques,
edizione settembre 2009, Berna 2009, pagina 77, in:
h t t p : // w w w . e s t v . a d m i n . c h / d o k u m e n t a t i o n /
00079/00080/00736/index.html?lang=fr
[25.08.2011] 9) Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno
1994, Sgravi fiscali delle famiglie con figli, Messaggio
n. 6481 del 23 marzo 2011, in: http://www.ti.ch/CAN/
SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6481m.pdf
[25.08.2011] 10) ll termine concesso ai Cantoni per
l’armonizzazione delle proprie disposizioni scade al
1. gennaio 2013 (articolo 72 lettera l LAID). 11) Per un
approfondimento sui contenuti di questa iniziativa
si veda: Argomentario dell’UDC Svizzera sull’iniziativa a favore delle famiglie, 26 gennaio 2010, in:
http://www.iniziativa-famiglie.ch/downloads/
argumentarium-i.pdf [25.08.2011]