L`imposizione della famiglia per l`imposta federale diretta_Franzi
Transcript
L`imposizione della famiglia per l`imposta federale diretta_Franzi
Diritto tributario svizzero L’imposizione della famiglia per l’imposta federale diretta I principali aspetti della Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 1. Nota introduttiva dell’autore La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) costituisce un’interessante opportunità, da non lasciarsi sfuggire, per affrontare le diverse tipologie di disposizioni presenti all’interno della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) riguardanti l’imposizione della famiglia [1]. Ovvio che verrà dato maggior risalto alle nuove disposizioni che, ai fini dell’imposta federale diretta, sono formalmente entrate in vigore con effetto al 1. gennaio 2011. Da notare comunque che l’autore esprime qui di seguito delle considerazioni di natura personale che non vincolano assolutamente la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 2. Premessa Con la pubblicazione della Circolare n. 30 si è concluso un lungo iter il cui obiettivo era quello di sgravare fiscalmente le famiglie stabilendo in tale ambito una migliore equità tra persone con o senza figli, rispettivamente riconoscere i costi derivanti dall’affidamento a terzi dei figli, nell’ottica di rendere anche meglio conciliabili la famiglia ed il lavoro. Si può concretamente affermare che le nuove disposizioni, entrate in vigore con effetto al 1. gennaio 2011, completano quello ch’era stato un primo intervento, adottato con effetto al 1. gennaio 2008, mirato ad attenuare la penalizzazione del matrimonio attraverso misure predisposte in particolare a favore dei coniugi con doppio reddito [2]. Comunque, già in quello stesso anno, l’allora Consigliere federale Hans-Rudolf Merz aveva incaricato un gruppo di lavoro di elaborare diverse possibilità di sgravio fiscale delle famiglie con figli. Nelle considerazioni allora espresse dal Consiglio federale si evidenziava che, siccome 2 | n° 8 - Agosto 2011 | i figli rappresentano il principale carico finanziario dei genitori, diventava prioritario lo sgravio fiscale delle famiglie con figli. A tale titolo veniva dato incarico al Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF) di elaborare un avamprogetto che successivamente venne posto in consultazione [3]. Lo stesso conteneva tra l’altro quattro modelli d’imposizione dei coniugi (imposizione individuale, imposizione congiunta con splitting, opzione di tassazione, doppia tariffa). Come indicato nello specifico comunicato del DFF a fronte di un riscontro che si poteva affermare unanime circa l’esigenza di riformare l’imposizione dei coniugi, si contrapponevano invece più diversificati risultati circa il futuro modello d’imposizione. Di conseguenza, ritenuto che in quest’ultimo ambito la consultazione era da considerarsi in una situazione di stallo, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento ad una decisione di principio sull’imposizione individuale o congiunta dei coniugi, dando la preferenza ad una riforma atta a migliorare la situazione delle persone fisiche con priorità allo sgravio fiscale delle famiglie con figli [4]. 3. I principali contenuti della Circolare n. 30 Prima di entrare nel merito dei principali contenuti della Circolare n. 30, occorre osservare che nella parte introduttiva della stessa viene formalmente confermato come unico sistema di tassazione atto a determinare le imposte dirette delle persone fisiche quello annuale postnumerando previsto sia dalla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) che dalla LIFD, preannunciando, verosimilmente per il 2012, l’abrogazione effettiva delle ormai superate norme riferite al vecchio sistema di tassazione biennale praenumerando ancora contenute nei testi della LIFD [5]. 4. Gli aspetti fiscali della famiglia 4.1. L’unità della famiglia Passando alle problematiche strettamente connesse con l’imposizione della famiglia, la Circolare evidenzia dapprima come, attraverso l’articolo 9 LIFD, trovi riconferma il principio della tassazione congiunta, rispettivamente rammenta che la modifica della deduzione per il doppio reddito dei coniugi introdotta a decorrere dal 1. gennaio 2008 abbia, di fatto, sensibilmente ridimensionato la differenza a livello di carico fiscale esistente tra le coppie coniugate e le coppie che vivono in concubinato [6], costituente una disparità di trattamento ritenuta incostituzionale [7]. 4.2. L’inizio e la fine della tassazione congiunta La tassazione congiunta interviene con il matrimonio e vale per l’intero periodo fiscale mentre cessa con effetto al giorno del decesso del coniuge premoriente. In caso di divorzio, separazione legale o di fatto (per quest’ultima fattispecie viene riconfermata l’esigenza della presenza cumulata dei criteri determinanti già applicati in passato) la tassazione disgiunta interviene già con effetto dall’inizio del periodo fiscale in cui si verifica l’evento. 4.3. Il domicilio all’estero di un coniuge A fronte di coniugi che vivono in comunione domestica di cui uno però domiciliato all’estero, il coniuge residente in Svizzera deve essere tassato sul suo reddito complessivo (con tariffa e deduzione per coniugi e se vive con i figli vi è l’applicazione tariffa per genitori), ma i proventi del coniuge residente all’estero vanno considerati unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile. Tale modalità non è invece applicabile allorquando i coniugi vivono separati. Per quanto riguarda l’imposizione del figlio minorenne lo stesso è un soggetto fiscale che nei suoi diritti e doveri viene di norma rappresentato dal detentore dell’autorità parentale. Conseguentemente, fatta eccezione dei proventi d’attività lucrativa e dei proventi sostitutivi del reddito d’attività lucrativa, i redditi del figlio minorenne sono cumulati con quelli del detentore dell’autorità parentale (principio che vale anche per i figliastri e cioè se solo uno dei coniugi è il genitore e ne detiene l’autorità parentale). Non vi è invece sostituzione fiscale per i genitori affilianti. 4.4. La separazione di fatto dei coniugi La Circolare affronta poi la problematica dei coniugi che vivono separatamente ma che detengono congiuntamente l’autorità parentale. In tali casi ci si basa sulla custodia e conseguentemente il reddito del figlio viene tassato nella partita fiscale del genitore che detiene la custodia e che riceve gli alimenti. In presenza di custodia alternata (situazione da ritenere presunta se non vengono fatti valere alimenti a favore del figlio) il reddito del figlio viene suddiviso in parti uguali da computarsi ai singoli genitori. 4.5. L’imposizione dei figli minorenni La tassazione autonoma del figlio per quanto riguarda i proventi d’attività dipendente o indipendente interviene dal momento in cui l’attività inizia ad essere svolta o esercitata. Subiscono analogo trattamento e sono quindi imponibili in forma autonoma nella partita fiscale del figlio, tutte le prestazioni che costituiscono indennità sostitutive di reddito d’attività lucrativa (per esempio le 3 | n° 8 - Agosto 2011 | indennità disoccupazione, l’assicurazione malattia, infortuni e invalidità). Per contro la rendita per orfani (articolo 25 della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) e la rendita completiva per figli (articolo 43 della Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità) devono essere imposte nella partita fiscale del genitore avente diritto alla rendita e non al figlio. 4.6. I partner registrati Viene infine rammentato che, con l’entrata in vigore (con effetto al 1. gennaio 2007) della Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, la LIFD è stata conseguentemente modificata e le coppie omosessuali sono quindi equiparate a tutti gli effetti (anche per quanto riguarda gli alimenti) alle coppie coniugate (articolo 9 capoverso 1bis LIFD). 5. Gli aspetti di responsabilità solidale della famiglia È conseguente al concetto fiscale dell’unità della famiglia e corre parallela alla tassazione congiunta. La responsabilità solidale decade (i) allorquando uno dei coniugi è insolvibile, (ii) allorquando i coniugi vivono separati legalmente o di fatto e (iii) al momento del decesso del coniuge premoriente. I coniugi rispondono solidalmente anche per la quota riferita ai redditi dei figli addizionati ai redditi dei coniugi (articolo 13 capoverso 1 LIFD). Diverso il discorso a fronte di coniugi separati legalmente o di fatto nel senso che la responsabilità solidale dei genitori rimane per gli ammontari d’imposta ancora dovuti (articolo 13 capoverso 2 LIFD) mentre che, per quanto riguarda debiti fiscali futuri, ne risponde solo il genitore cui spetta l’autorità parentale e che si è visto quindi aggiungere nella sua partita fiscale il reddito del figlio. 6. La deduzione delle spese per la cura dei figli 6.1. Nozione generale Costituisce sicuramente una delle importanti novità introdotte, con effetto al 1. gennaio 2011, in quanto in passato tali costi non potevano essere fiscalmente dedotti. Si tratta in effetti di una problematica che in passato era stata oggetto di molte discussioni e di interventi a livello parlamentare e che buona parte dei Cantoni già avevano considerato nella loro legislazione tributaria [8]. La deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi è una deduzione inorganica in quanto non strettamente connessa con il conseguimento del reddito ed è comunque limitata ad un importo annuo massimo per figlio (articolo 212 capoverso 2bis LIFD). Il concetto di figlio è da intendersi riferito sia ai figli di sangue che ai figli adottivi ma pure ai figliastri. La deduzione può essere fatta valere solo dai contribuenti che vivono in comunione domestica con i figli in cura da terzi ed al cui sostentamento provvedono (i figli non devono aver superato, al giorno determinante, il quattordicesimo anno di età). Presupposto per la deduzione, il fatto che i figli non possano essere custoditi personalmente e la presenza di una circostanza avente un nesso diretto con l’esercizio dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia. 6.2. Le spese deducibili e quelle non deducibili Possono essere fatte valere solo le spese inerenti alla cura dei figli durante l’orario effettivo di lavoro o di formazione o per la durata dell’incapacità di guadagno (con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli). Rientrano tra i costi deducibili le indennità giornaliere pagate ad organizzazioni pubbliche o private (per esempio gli asili nido e i doposcuola), compensi versati a persone che si occupano della custodia dei bambini a titolo di attività principale o accessoria (mamme diurne o famiglie diurne) al netto delle spese (vitto e mantenimento) che sarebbero comunque presenti anche se i figli non fossero curati da terzi. 4 | n° 8 - Agosto 2011 | In presenza di aiuto domestico che si occupa anche dei figli durante l’attività lavorativa dei genitori sono deducibili i costi al netto degli oneri per lavori domestici che rappresentano costi di mantenimento non deducibili. Sono invece esclusi i costi per cura dei figli (per esempio il babysitting serale) sostenuti però al fine di permettere ai genitori di praticare i propri passatempi. 6.3. L’onere della prova L’onere della prova quanto alla giustificazione dei motivi della cura dei figli da parte di terzi, spetta al contribuente. All’autorità fiscale devono pure essere comunicate le generalità delle persone che si sono occupate della cura dei figli e l’entità delle spese sopportate dal contribuente (comprovate attraverso ricevute, fatture, certificati di salario, eccetera). 6.4. L’ammontare massimo deducibile L’ammontare massimo della deduzione è di 10’000 franchi. 6.5. Il diritto alla deduzione per le coppie coniugate con figli e genitori non coniugati (viventi in comunione domestica) con figli in comune o non in comune Per i coniugi con figli, la deduzione può essere fatta valere se ambedue esercitano attività lucrativa, sono in formazione o incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura dei figli. Tali presupposti valgono anche per i genitori (concubini) che vivono nella stessa comunione domestica con i figli avuti in comune o non in comune. Di principio se i genitori esercitano l’autorità parentale in comune, ogni genitore può dedurre al massimo 5’000 franchi per le spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Resta riservata la possibilità di un accordo tra i genitori che porti ad un’altra ripartizione, ritenuto che comunque se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente i 10’000 franchi le deduzioni saranno ridotte in proporzione al rapporto tra le spese comprovate e l’ammontare massimo. Ciò vale anche in situazione di mancanza di autorità parentale congiunta ma in presenza dell’obbligo di pagamento di alimenti al figlio. Se, per contro, in mancanza di autorità parentale congiunta non vi è obbligo di pagamento di alimenti al figlio, sarà solamente il genitore che detiene l’autorità parentale a poter dedurre le spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi (analogamente a quanto avviene nel caso di coppie con figli non avuti in comune). 6.6. Il diritto alla deduzione per i genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie domestiche distinte) con figli in comune Di principio la deduzione spetta al genitore che vive in comunione domestica con il figlio e di regola si tratta del genitore che esercita (da solo o in comune) l’autorità parentale percependo parimenti gli alimenti per il figlio. In caso di custodia alternata del figlio ogni genitore potrà dedurre al massimo 5’000 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia (con riserva di diversa ripartizione frutto di accordo tra i genitori). 7. La deduzione per i coniugi con doppio reddito Si tratta di una deduzione riferita al minore dei due redditi lavorativi dei coniugi. Ammessa in ragione del 50% di tale reddito, ritenuto un importo minimo di 8’100 franchi ed un massimo di 13’200 franchi. La presenza dell’importo minimo è dovuta all’esigenza di non peggiorare la situazione rispetto al diritto previgente. La deduzione non potrà comunque mai oltrepassare il minore dei due redditi lavorativi al netto delle spese di conseguimento, costituite, oltre che dalle classiche spese professionali di cui all’articolo 26 LIFD, anche dai contributi AVS/AI/IPG/AD, dal secondo e dal terzo pilastro A, come pure dai premi dell’AINP). 8. Le deduzioni sociali Sulla base delle disposizioni dell’articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD, una deduzione sociale può essere fatta valere per ogni figlio minorenne o in formazione. La deduzione non può invece essere invocata dai genitori affilianti per i figli collocati. Nel caso di tassazione congiunta dei coniugi, la deduzione è applicata al reddito complessivo. 8.1. Il diritto alla deduzione per i figli minorenni La deduzione per i figli minorenni soggiace al presupposto del mantenimento che è di principio adempiuto a fronte della detenzione dell’autorità parentale. In caso di genitori separati, gli alimenti sono versati al genitore che detiene l’autorità parentale e sarà quest’ultimo a far valere la deduzione. Infatti, il genitore che li versa già beneficia della deduzione dal reddito imponibile degli alimenti versati. A fronte di genitori separati con autorità parentale comune, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti per figli, ogni singolo genitore potrà far valere il 50% della deduzione. 8.2. Il diritto alla deduzione per i figli maggiorenni in formazione professionale o scolastica La deduzione per i figli maggiorenni in formazione professionale o scolastica è conseguente all’obbligo di mantenimento sancito dall’articolo 277 capoverso 2 del Codice Civile. La condizione per l’ottenimento della deduzione è presente allorquando il contribuente versa al figlio contributi pari almeno all’ammontare della deduzione sociale. Viene riconfermata la prassi attuale nel senso che la deduzione è data se, al giorno determi- 5 nante (fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento) il figlio, dal lato finanziario, dipende effettivamente o preminentemente dagli alimenti. Se per contro il figlio consegue un reddito che gli permette di mantenersi autonomamente o se lo stesso possiede una importante sostanza il cui reddito è tale da permettergli il mantenimento autonomo, la deduzione per figli non è evidentemente più concessa. Per formazione si intende la prima formazione professionale che permette al momento del conseguimento del diploma l’esercizio di una professione. Da notare un importante cambiamento nel contesto della sin qui rigida norma del riferimento al giorno determinante. Dalla Circolare emerge infatti che il diritto alla deduzione non viene inficiato dalla temporanea interruzione della formazione (per esempio lo svolgimento del servizio militare o civile oppure la preparazione agli esami finali), mentre il diritto non è invece più dato in caso di perfezionamento professionale del figlio maggiorenne oppure per soggiorni all’estero di quest’ultimo che non rientrano nel contesto della vera e propria formazione professionale. | n° 8 - Agosto 2011 | 8.3. Il diritto alla deduzione per il sostentamento delle persone bisognose a carico La deduzione per il sostentamento di persone bisognose è concessa a condizione che la persona sostentata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere, per motivi indipendenti dalla propria volontà, al proprio sostentamento. Il requisito è dato anche in presenza di persone che di fatto sono in grado di svolgere un’attività lucrativa ma che non conseguono un reddito sufficiente, ad esempio a fronte di una situazione di disoccupazione. È invece esclusa l’esigenza del sostentamento allorquando la persona bisognosa rinuncia, volontariamente e senza motivo, al conseguimento di un reddito. La deduzione non può essere data né per il coniuge tassato congiuntamente, né per i figli per i quali già viene fatta valere la deduzione quale figlio minorenne o maggiorenne in formazione professionale o scolastica di cui all’articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD. 8.4. Il diritto alla deduzione nel caso di genitori separati Allorquando dei genitori separati provvedono al mantenimento dei propri figli minorenni, il genitore che versa e si vede dedotti fiscalmente gli alimenti, non potrà pretendere e far valere anche la deduzione per persona bisognosa a carico; ovvio invece che l’altro genitore potrà da par suo far valere la deduzione per figlio minorenne in quanto si vede tassati gli alimenti ricevuti. In presenza di figli maggiorenni per i quali vengono versati degli alimenti (perché in formazione professionale o scolastica) è di principio il genitore che li versa e che non li può fiscalmente dedurre a poter pretendere la deduzione per figli. In presenza di un versamento di alimenti da parte di ambedue i genitori sarà quello che versa il contributo alimentare maggiore (di regola quello con il reddito più elevato) a poter pretendere la deduzione per il figlio. Il genitore che versa il contributo alimentare minore potrà invece pretendere la deduzione per persona bisognosa a carico, a condizione che il sostentamento dato sia almeno pari all’importo della deduzione. figli ed è costituita dalla tariffa per le persone coniugate alla quale aggiuntivamente viene concessa una deduzione dall’ammontare dell’imposta (al massimo 250 franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico). Quest’ultima deduzione essendo contemplata dalla tariffa per genitori non costituisce una deduzione sociale (articolo 214 capoverso 2bis LIFD). 9.5. Il diritto alla tariffa per genitori nel caso di genitori separati 8.5. Il diritto alla deduzione per le persone coniugate È dal periodo fiscale 2008 che è stata introdotta questa nuova deduzione sociale mirata ai coniugi ed il cui presupposto di riferimento è unicamente lo stato civile dei contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (articolo 213 capoverso 1 lettera c LIFD). 9. Le tariffe (o aliquote) 9.1. I tipi di tariffe Costituiscono un’importante novità. Sono stabilite attraverso l’articolo 214 della LIFD e comprendono una tariffa base, una tariffa per i coniugi ed una tariffa per le persone che vivono in comunione domestica con figli. 9.2. La tariffa di base La tariffa di base si applica alle persone sole (nubili, celibi, vedovi), alle persone separate giuridicamente o di fatto, divorziate (che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose), ai concubini senza figli, rispettivamente ai concubini che vivono con figli di cui non detengono l’autorità parentale ed al cui sostentamento non provvedono in modo determinante (articolo 214 capoverso 1 LIFD). Presupposto inderogabile per l’applicazione della tariffa per genitori è che il contribuente deve vivere in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa. In caso di genitori separati legalmente o di fatto, la tariffa per genitori viene applicata ad una sola persona. Nel caso di figli minorenni di genitori separati o di conviventi non coniugati, di regola, sarà il genitore che si assume più della metà delle spese di sostentamento del figlio a poter godere dell’applicazione della tariffa per genitori. In presenza di alimenti per il figlio minorenne sarà il genitore che si vede tassati gli alimenti ad ottenere il beneficio della tariffa per genitori. Infatti l’altro genitore si vede già dedotto dal proprio reddito imponibile, l’alimento versato. Anche nel caso di figli maggiorenni in formazione la tariffa per genitori sarà di pertinenza della persona che provvede in modo essenziale al sostentamento dei figli. Il diritto alla tariffa per genitori in caso di persone bisognose è dato allorquando il contribuente vive in comunione domestica con una persona che rispecchi i criteri della persona bisognosa di sostentamento precedentemente indicati. 9.6. Altre particolarità legate alla tariffa per genitori Sempre sul tema della tariffa per genitori, la Circolare affronta una serie di tematiche particolari quanto all’applicazione pratica sia nel caso di assoggettamento inferiore ad un anno, sia nel caso di assoggettamento limitato ed in particolare l’effetto sul calcolo dell’importo massimo del computo globale. La Circolare conferma poi, da un lato, l’applicabilità della tariffa per genitori nell’ambito delle imposte alla fonte delle persone fisiche e, dall’altro lato, la non applicabilità della stessa in materia di imposizione delle prestazioni della previdenza (articolo 38 LIFD), degli utili di liquidazione (articolo 37b LIFD), come pure nell’ambito dell’imposizione secondo il dispendio (articolo 14 capoverso 3 LIFD). 9.3. La tariffa per coniugati 10. La tariffa per coniugati si applica ai coniugi viventi in comunione domestica ma che non vivono con figli o con persone bisognose al cui mantenimento provvedono in modo determinante (articolo 214 capoverso 2 LIFD). 9.4. La tariffa per genitori La tariffa per genitori viene applicata ai contribuenti con 6 | n° 8 - Agosto 2011 | Gli aspetti di diritto civile e fiscale Su una serie di tematiche costantemente oggetto di richieste d’informazioni da parte dei contribuenti e rispettivamente generatrici di vertenze con l’autorità fiscale, risulta estremamente importante il fatto che la Circolare in questione contenga un interessante confronto tra gli aspetti del diritto civile e del diritto fiscale a fronte (i) della problematica dello stato civile, (ii) del contesto dell’obbligo di mantenimento e (iii) dei conseguenti risvolti sia a livello di imponibilità e di deducibilità o meno degli alimenti, sia per quanto attiene le tariffe che tornano applicabili nelle varie situazioni. Il tutto è supportato da una serie di tabelle riassuntive che meglio inquadrano le singole tipologie. 11. La situazione procedurale e il diritto penale fiscale applicabile La Circolare affronta infine i principi che sanciscono gli obblighi procedurali dei coniugi, rispettivamente le norme che tutelano gli stessi nel contesto dei rimedi giuridici, le comunicazioni, la rappresentanza contrattuale ed il diritto di esaminare gli atti. Viene pure illustrato il particolare statuto giuridico del coniuge superstite. L’ultimo capitolo riguarda invece la questione della violazione dei sopraccitati obblighi procedurali. In particolare la Circolare illustra gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo diritto penale fiscale dei coniugi, evidenziando, da un lato, l’abrogazione della “presunzione di colpa” precedentemente sancita dalla legge, rispettivamente chiarendo, dall’altro lato, il tenore dell’articolo 180 LIFD secondo cui il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato solamente per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. Inoltre si evidenzia doverosamente la riserva sancita dall’articolo 177 LIFD che afferma come un coniuge, alla stessa stregua di altro contribuente, può comunque essere punito in quanto coinvolto nella sottrazione d’imposta del proprio coniuge nei casi di istigazione, aiuto o collaborazione. Da notare che la firma della dichiarazione d’imposta comune, di per sé, non ne costituisce comunque gli estremi. 12. Considerazioni conclusive Sono convinto che la copiosa Circolare n. 30 emanata dall’AFC servirà a chiarire molti degli aspetti legati all’imposizione della famiglia e non solo quelli direttamente connessi con le nuove norme. Nel presente testo non sono stati volutamente affrontati i riflessi che i citati cambiamenti avranno sulla Legge tributaria ticinese in quanto non vi è al momento nulla di consolidato. Circa le intenzioni si rimanda ai contenuti dello specifico Messaggio del Consiglio di Stato, del 23 marzo 2011, riguardante il progetto di modifica della Legge tributaria ticinese in materia di “Sgravi delle famiglie con figli” tuttora all’esame della Commissione tributaria del Gran Consiglio in attesa di essere poi sottoposto al Gran Consiglio per la relativa decisione [9]. Occorre osservare che, per quanto attiene la problematica della deduzione delle spese di cura prestate da terzi ai figli anche in Ticino la questione era stata oggetto in passato di diversi atti parlamentari che ne chiedevano 7 | n° 8 - Agosto 2011 | l’introduzione nella Legge tributaria e che espressamente vengono citati nel Messaggio del Consiglio di Stato. Nella parte introduttiva dello stesso si afferma pure come “in virtù dell’effetto vincolante per Cantoni ed i Comuni si impone l’adeguamento delle disposizioni corrispondenti della LT alla LAID”; viene altresì indicato che le modifiche di legge proposte dovrebbero entrare in vigore, sempre secondo il disegno di legge che accompagna il citato Messaggio, con effetto al 1. gennaio 2012 [10]. Il tema dell’imposizione della famiglia è comunque argomento che rimane di stretta attualità. Come riportato lo scorso 13 luglio 2011 dal quotidiano “La Regione”, l’Unione Democratica di Centro (UDC) ha consegnato in data 12 luglio 2011 alla Cancelleria federale l’iniziativa popolare denominata “a favore delle famiglie”, iniziativa lanciata proprio in conseguenza alle deduzioni introdotte a partire dal 1. gennaio 2011 per chi affida i figli agli asili nido. Attraverso la citata iniziativa si chiede che “Ai genitori che accudiscono personalmente i figli è concessa una deduzione fiscale almeno equivalente a quella accordata ai genitori che affidano a terzi la custodia dei figli” [11]. Nello stesso articolo di stampa viene indicato che “in vista delle elezioni di ottobre, la famiglia sembra essere diventato uno dei temi favoriti dai partiti. Il PPD starebbe raccogliendo firme per due iniziative in questo ambito: una chiede la soppressione della discriminazione del matrimonio rispetto ad altre forme di vita, operando a livello di fiscalità e rendite AVS, l’altra ha per scopo l’alleggerimento fiscale per le famiglie della classe media e chiede l’esonero degli assegni per figli e per la formazione. Dal canto suo, la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf, presenterà presto un progetto per eliminare gli svantaggi fiscali delle coppie con un solo reddito”. Un tema dunque, quello della famiglia, che senza ombra di dubbio rimarrà ancora per lungo tempo sotto i riflettori. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.jeder.ch/fileadmin/files/Bilder/ipv.jpg [25.08.2011] http://lapagina.ch/wp-content/uploads/shutterstock_ 37625695_Famiglia.jpg [25.08.2011] http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/ bundesplatz/PublishingImages/bundesplatz-100-g.jpg [25.08.2011] http://3.bp.blogspot.com/-NKEgZGZ2epc/TX8-rDOxHqI/ AAAAAAAAP2M/TduYvWjhb_A/s400/Lavoro-in-SvizzeraCanton-Ticino-nel-Settore-Farmaceutico.jpg [25.08.2011] Gianfranco Franzi Aggiunto di Direzione e Responsabile dei Servizi Centrali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino Docente SUPSI (Bachelor e Master) Note: 1) AFC; Circolare n. 30, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), del 21 dicembre 2010, in: http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/ 00242/00380/index.html?lang=it [25.08.2011] 2) Cfr. a tal proposito la deduzione generale per i coniugi quando entrambi esercitano un’attività lucrativa (articolo 212 capoverso 2 LIFD) e la deduzione sociale personale per i coniugi (articolo 213 capoverso 1 lettera c LIFD). 3) DFF; Il Consiglio federale vuole sgravare fiscalmente le famiglie, Comunicato stampa dell’11 febbraio 2009, in: http://www.efd.admin.ch/ dokumentation/medieninformationen/00467/index. html?lang=it&msg-id=25292 [25.08.2011] 4) DFF; Il Consiglio federale vuole sgravare fiscalmente le famiglie con figli, Comunicato stampa del 12 novembre 2008, in: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/ medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=22774 5) Vorpe Samuele; Le leggi federali sono pronte per un primo restauro, in: Novità fiscali, luglio 2011, pagina 2 e seguenti. 6) Vorpe Samuele; Una tassa sul matrimonio in Svizzera?, in: Novità fiscali, febbraio 2011, pagina 2 e seguenti. 7) Decisione del Tribunale federale “Hegetschweiler” del 13 aprile 1984 (DTF 110 Ia 7). 8) Conferenza fiscale svizzera, Informazioni fiscali; L’impôt sur le revenu des personnes physiques, edizione settembre 2009, Berna 2009, pagina 77, in: h t t p : // w w w . e s t v . a d m i n . c h / d o k u m e n t a t i o n / 00079/00080/00736/index.html?lang=fr [25.08.2011] 9) Consiglio di Stato del Cantone Ticino; Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, Sgravi fiscali delle famiglie con figli, Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011, in: http://www.ti.ch/CAN/ SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6481m.pdf [25.08.2011] 10) ll termine concesso ai Cantoni per l’armonizzazione delle proprie disposizioni scade al 1. gennaio 2013 (articolo 72 lettera l LAID). 11) Per un approfondimento sui contenuti di questa iniziativa si veda: Argomentario dell’UDC Svizzera sull’iniziativa a favore delle famiglie, 26 gennaio 2010, in: http://www.iniziativa-famiglie.ch/downloads/ argumentarium-i.pdf [25.08.2011]