CAPITOLATO SERVIZIO GESTIONE AREA PIC-NIC
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CAPITOLATO SERVIZIO GESTIONE AREA PIC-NIC
1 COMUNE DI NUS REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PIC-NIC PERIODO 19/05/2014 – 31/10/2014 Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'area Pic-nic in località Porliod di Nus, secondo le norme e le prescrizioni del presente capitolato. Le caratteristiche dell’area pic-nic in oggetto sono le seguenti: Altezza slm Km da Aosta Tavoli con panche di cui per disabili Fornelli 1890 Fontanili 33 Servizi igienici di cui per disabili 13 Capacità ricettiva 2 13 Totale Superficie 2 3 1 105 3.500 mq. Il contratto viene stipulato per il periodo compreso tra il 19 maggio 2014 ed il 31 ottobre dell’anno 2014. Allo scadere del termine di durata dell’appalto, il concessionario è tenuto a restituire all’amministrazione concedente l’area picnic, gli impianti e le strutture in essa ubicate nel medesimo stato in cui li ha ricevuti o in quello eventualmente migliorato, fatto salvo il deterioramento dovuto a vetustà, e non potrà pretendere indennità o corrispettivi per le migliorie eventualmente apportate. Art. 2 Obblighi del concessionario La gestione è regolata dall’effettuazione delle prestazioni sotto elencate e di conseguenza il concessionario dovrà svolgere i seguenti servizi: Stabile servizio igienico: 1) Verifica copertura del tetto, controllo del buon funzionamento dei servizi, degli accessori e degli scarichi fognari. 2) Effettuazione di eventuali sostituzioni di accessori. 3) Effettuare la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno nei giorni festivi e giornalmente nei giorni feriali, avendo cura di caricare le acque in primavera e scaricarle in autunno, onde evitare danni alle condutture dell’acqua a causa del gelo. Manufatti in legno: 1) Il concessionario dovrà provvedere durante il periodo di gestione alla manutenzione delle panche, dei tavoli e delle staccionate affinchè possano essere utilizzati correttamente dagli utenti dell’area picnic. 2 Fontane: 1) Entro i primi quindici giorni di inizio del servizio il concessionario dovrà provvedere alla verifica del regolare funzionamento delle fontane, caricare le acque in primavera e scaricarle in autunno, onde evitare danni alle condutture dell’acqua a causa del gelo. 2) Il concessionario dovrà inoltre verificare la funzionalità degli scarichi. Tale verifica ed eventuale pulizia dovrà essere fatta giornalmente. Area: 1) Su tutta la superficie dell’area il concessionario dovrà provvedere alla raccolta giornaliera degli eventuali rifiuti e delle immondizie sparse nella stessa. Il materiale raccolto dovrà essere depositato negli appositi cassoni. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata differenziando i diversi materiali che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori nei pressi delle aree a ciò destinate. 2) Effettuare, ove necessario, almeno due – tre volte durante la stagione il taglio e il decespugliamento dell’erba e pulizia della scarpata rivolta verso il piazzale. 3) Predisporre fascine di legna da ardere fruibili dagli utenti dell’area mediante utilizzo di legname fornito dal Comune. La fornitura della ramaglia rimane a carico del concessionario. 4) Sorveglianza e controllo durante il periodo 19 maggio - 31 ottobre. 5) Riscossione tramite bollettari delle quote giornaliere fissate dall’Amministrazione per la fruizione di ciascun tavolo. 6) Presentazione a fine di ogni stagione di un rendiconto delle presenze con relativi incassi totali. 7) Provvedere a proprie spese all’acquisto di ogni genere di consumo: carta igienica, sacchi dell’immondizia, sapone liquido per le mani, asciugamani di carta intercalati monouso per le mani, prodotti per le pulizie, ecc. Art. 3 Criterio di aggiudicazione Per il servizio oggetto del presente capitolato, nessuno escluso, il canone di appalto stagionale a base d'asta da versare all’amministrazione comunale è pari ad € 100,00 annuali al netto dell'IVA al 22%. L’offerta deve essere in rialzo sul prezzo a base d’asta come sopra determinato. Non sono ammesse offerte in ribasso. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida. Il concessionario potrà introitare le quote giornaliere pagate dagli utenti dell’area picnic e determinate dall’amministrazione comunale nel corso della gestione. Art. 4 Requisiti di partecipazione Per la partecipazione alla gara è necessaria l’iscrizione alla camera di Commercio per la specifica attività. L’iscrizione, per coloro che non ne fossero in possesso al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere effettuata prima della stipulazione del contratto di gestione. Art. 5 Attrezzature in dotazione 3 Per l’esecuzione del servizio come sopra indicato il concessionario dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie le quali dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori. Art. 6 Disposizioni per il personale Il concessionario s'impegna ad ottemperare alle disposizioni di legge, per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie, previdenziali, assistenziali ed infortunistiche nei confronti degli operatori addetti ai servizi di cui al presente regolamento. Il concessionario si obbliga ad attuare nei confronti delle proprie maestranze dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Dovrà essere assunta con precedenza manodopera locale con esperienza lavorativa nel settore. Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico che dei funzionari ed agenti comunali. Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio Il servizio dovrà essere svolto per mesi cinque dal 19 maggio 2014 al 31 ottobre 2014 con le seguenti modalità: - sabato - domenica ore 8 giornaliere. - festività infrasettimanali ore 8 giornaliere. -nei giorni feriali dovrà essere garantita la sorveglianza da parte del concessionario . Art. 8 Consegna degli impianti, attrezzature e arredi La consegna dell’area e di tutte le attrezzature e gli arredi avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contradditorio tra le parti dal quale risulterà lo stato di conservazione degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature. Art. 9 Manutenzione ordinaria e straordinaria La manutenzione ordinaria è a completo esclusivo carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti nell’area. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell’Amministrazione comunale. 4 Il concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. La manutenzione straordinaria potrà essere delegata dal Comune al concessionario il quale, in caso di necessità ed urgenza, dovrà intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa compromettere l’incolumità delle persone. In tale eventualità il rimborso delle spese sostenute avverrà sulla base dei documenti giustificativi prodotti. Art. 10 Fornitura di materiale Tutte le spese relative al materiale ed alle attrezzature occorrenti per la regolare esecuzione del servizio appaltato, saranno a totale carico del concessionario del servizio medesimo. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione idoneo locale per il deposito delle attrezzature e fornirà la legna così come previsto all’art. 2. Art. 11 Risarcimento danni e Polizza Assicurativa Gli eventuali danni arrecati agli immobili ed ai mobili, di proprietà regionale, comunale o di terzi, dovranno essere risarciti nella misura che sarà determinata di volta in volta dall'Amministrazione appaltante. Il concessionario nel dare esecuzione al servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi. Per l’intero periodo di effettuazione del servizio il concessionario dovrà sottoscrivere una polizza di assicurazione di responsabilità civile ed assicurazione danni verso terzi con tetto complessivo di Euro 500.000 (cinquecentomilaeuro) per ogni incidente provocante lesioni personali e danni alla proprietà. Questa polizza di assicurazione dovrà coprire danni diretti a terzi causati durante l’effettuazione del servizio. Sarà ad esclusivo carico del concessionario ogni responsabilità sia civile che penale, per danni arrecati a cose ed a persone, di proprietà ed alle dipendenze del concessionario stesso, nonché per danni arrecati a terzi ed a loro beni in relazione ai lavori appaltati. Si precisa che il concessionario sarà ritenuto unico responsabile e tenuta al conseguente risarcimento dei precitati danni anche se dipendenti da causa di forza maggiore; il gestore non potrà, pertanto, in alcun caso, richiedere indennizzi di sorta all'Amministrazione Comunale e dovrà tenere sollevata quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni. Art. 12 Controlli e sanzioni Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni, a mezzo di personale comunale a ciò incaricato. In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, diffiderà il concessionario ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di non ottemperanza si riserva il diritto di revocare al concessionario il servizio con il conseguente pagamento dei danni. 5 Art. 14 Penalità Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente saranno applicate le seguenti penalità: a) per la prima violazione degli oneri contrattuali sarà dovuta la penale di € 50,00 (cinquantaeuro); per la seconda, quella di € 100,00 (centoeuro); in caso di ulteriori violazioni l’amministrazione valuterà la risoluzione del contratto; b) per ogni giornata di mancata esecuzione del servizio sarà dovuta una penalità pari ad € 100,00. In quest'ultimo caso e nell'ultimo caso previsto dal precedente PUNTO a), l'Amministrazione comunale potrà, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempienza di quest'ultima possa dare luogo. L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, dichiarare la risoluzione anticipata del contratto qualora vengano a mancare al concessionario i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del servizio. Art. 15 Modalità di pagamento Il versamento del canone di concessione dovrà essere effettuato dal concessionario entro il termine del 30 giugno. Art. 16 Spese di contratto e oneri diversi Il contratto verrà costituto sotto forma di scrittura privata, registrabile solo in caso d’uso. Saranno a totale carico del concessionario le spese per la stipulazione del contratto di appalto per i relativi bolli e diritti di segreteria, nonché l'onere per tutte le imposte e tasse presenti e future, nessuna esclusa che ne potessero derivare. Art. 17 Osservazione delle norme e disposizioni Il concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ed in genere tutte le prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.