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ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
EINAUDI_CHIODO
sede legale ed amministrativa: via Lamarmora, 32 – 19122 La Spezia
C.M. SPIS007007
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Approvato dal Collegio Docenti
Approvato dal Consiglio di Istituto
Entra in vigore a.s. 2014/2015
PREMESSA AI REGOLAMENTI
Come ogni comunità civile, anche la scuola costituisce un ambito di convivenza e di rapporti giuridici regolati da norme che individuano diritti e doveri dei soggetti interessati.
Il fondamento delle regole che disciplinano l’istituzione scolastica si trova in diversi articoli
della Costituzione:
art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
Art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
….
….
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
….”
Art. 34 “La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (la L. n° 9 del 20-01-99 prevede 10 e
transitoriamente 9), è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
Art. 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
….”
Nella scuola si devono quindi tradurre in comportamenti quotidiani coerenti: il rispetto dei
diritti umani, con particolare riguardo al diritto allo studio, i principi di solidarietà, di uguaglianza formale e sostanziale, di libertà di insegnamento, di efficienza ed imparzialità.
Molte leggi dello Stato italiano e convenzioni internazionali, come quella sui diritti dell’infanzia, riprendono e specificano tali principi.
Per i nostri scopi vale la pena di citare il testo del regolamento “Statuto degli studenti” e il
POF di Istituto, che costituiscono i referenti più immediati dei diversi regolamenti interni:
di Istituto, di disciplina, degli organi collegiali, delle assemblee studentesche.
Lo statuto degli studenti e delle studentesse elenca i seguenti diritti:
➢ Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta, anche attraverso
l’orientamento, all’identità di ciascuno, al pluralismo, alla libertà di scelta
➢ Diritto alla riservatezza
➢ Diritto all’informazione sulle decisioni e le regole scolastiche
➢ Diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola
➢ Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva
➢ Diritto ad essere consultati sui cambiamenti organizzativi rilevanti
➢ Diritto alla libertà di apprendimento, anche tramite la scelta di attività curriculari integrative e di attività aggiuntive
➢ Diritto degli stranieri al rispetto della loro cultura e all’accoglienza
➢ Diritto di riunione in assemblea
➢ Diritto di associazione all’interno della scuola
Specularmente vengono individuati i seguenti doveri:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Dovere di frequenza e di impegno nello studio
Dovere di rispetto nei confronti di tutte le persone presenti nella scuola
Dovere di comportamento corretto e democratico
Dovere di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
Dovere di uso corretto delle attrezzature in modo da evitare danni
Dovere di “cura” nei confronti dell’ambiente scolastico
Dal POF si possono enucleare, oltre alla garanzia dei diritti ribaditi dalle dichiarazioni internazionali e dalla Costituzione italiana, con particolare rilievo per il diritto ad un’offerta
formativa qualificata ed articolata in progetti ed attività integrative, i seguenti doveri degli
studenti:
➢ Dovere di collaborazione responsabile
➢ Dovere di impegno scolastico puntuale e preciso
➢ Dovere di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente scolastico
➢ Dovere di osservare le norme giuridiche, anche in relazione ai problemi della sicurezza
I regolamenti allegati altro non sono che la specificazione normativa dei principi sopra
esposti, in modo da ridurre al minimo le ambiguità interpretative rendendo noti agli studenti
gli specifici comportamenti che devono essere adottati in ambito scolastico.
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
TITOLO 1: COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA
1. DOCUMENTI: Gli allievi devono consegnare ai genitori e riportare firmato ogni documento loro trasmesso dalla scuola come gli avvisi per uscita anticipata e per uscita didattica, le comunicazioni quadrimestrali dei voti e le pagelle. Qualora gli studenti non riportino le comunicazioni firmate nel tempo previsto, i genitori verranno convocati dalla
scuola con lettera scritta o tramite telefono per discutere gli opportuni interventi.
TITOLO 2: ORARIO SCOLASTICO, FREQUENZA ALLE LEZIONI
COMPORTAMENTO
1. ACCESSO A SCUOLA: L’accesso degli allievi è consentito a partire dal suono della
prima campanella che avverrà cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
2. ENTRATA IN CLASSE: Al suono della prima campanella gli allievi entrano in classe e
si preparano a svolgere la lezione, che inizia effettivamente al suono della seconda campanella. Il portone della scuola rimarrà aperto per cinque minuti dopo il suono della seconda campanella, quindi sarà chiuso e riaperto cinque minuti prima dell’inizio della
seconda ora di lezione per consentire agli alunni in ritardo la partecipazione alle lezioni
a partire dalla seconda ora di lezione.
3. USCITE DURANTE LE LEZIONI: Poiché sono previsti due periodi di intervallo, di
dieci minuti ciascuno a distanza l’uno dall’altro di meno di due ore, durante lo svolgimento delle lezioni sarà consentito agli allievi di lasciare l’aula per recarsi ai servizi solo
in caso di urgente necessità, e mai più di uno alla volta.
4. CAMBIO DELL’ORA: Tra la fine di una lezione e l’inizio di un’altra, al suono intermedio della campanella, gli allievi attendono l’insegnante nella propria aula senza disturbare le lezioni delle altre classi e non escono dall’aula se non autorizzati da un docente.
5. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO: Quando compiono spostamenti
durante l’orario di lezione per recarsi nei laboratori, gli allievi devono osservare il massimo ordine e silenzio. Gli allievi, durante questi spostamenti, non sono autorizzati ad
accedere alle macchine distributrici di merende o di bevande se non con l’approvazione
del docente che li accompagna.
6. INTERVALLI: Durante gli intervalli gli allievi mantengono un atteggiamento corretto;
non possono assolutamente uscire dai confini dell’Istituto e devono rientrare in aula
puntuali al suono della campanella. Di norma gli allievi possono uscire dall’aula durante
il periodo degli intervalli.
7. POSTO BANCO: Di norma gli allievi devono mantenere il posto banco loro assegnato,
anche in base alle norme di sicurezza, in aula, nei laboratori e nei reparti di lavorazione,
potendo cambiarlo solo con l’autorizzazione dell’insegnante.
8. COMPORTAMENTO IN AULA E IN ISTITUTO IN GENERE: Durante le lezioni
gli allievi devono tenere un comportamento corretto seguendo le norme della buona educazione. Pertanto:
- non devono assolutamente mangiare o bere (ad eccezione dell’acqua)
- gli alunni maschi devono togliere berretti e cappelli e rimanere a capo scoperto
- devono sedere composti rivolgendo la persona verso la cattedra
- devono salutare, alzandosi in piedi, i docenti che entrano in aula
- devono mantenere il banco pulito ed evitare disegni e scarabocchi sul piano di formica
- non devono scrivere o fare disegni sui muri delle aule, dei corridoi, dei bagni o sulle
porte delle aule e sugli armadi
- devono lasciare l’aula pulita come l’hanno trovata, evitando di lasciare rifiuti sotto i
banchi o sul pavimento
.
9. TELEFONI CELLULARI IPAD ED ALTRI STRUMENTI ACUSTICI: Durante le
lezioni i telefoni cellulari devono tassativamente essere tenuti spenti e riposti nello
zaino. L’insegnante che lo desidera potrà far collocare i cellulari in un apposito contenitore collocato in prossimità della cattedra. Qualora si presentasse l’assoluta necessità,
per motivi personali/familiari, di ricevere una telefonata durante l’orario di lezione, il
docente o l’allievo comunicherà all’inizio dell’ora tale necessità e potrà eccezionalmente
tenere acceso il cellulare.
L’Ipad è uno strumento didattico e di lavoro, pertanto, in aula e durante le lezioni sarà
usato solo per attività legate al lavoro che in quel momento il docente sta svolgendo. E’
vietato quindi l’uso dell’Ipad per collegarsi ad Internet se non su invito del docente e
per ricerche di natura didattica; è vietato l’uso di app scaricate dall’alunno per suo interesse personale quali giochi, musica, ecc
Qualsiasi altra apparecchiatura elettrica od elettronica potrà essere usata solo a discrezione dell’insegnante. Nel caso in cui gli allievi usino cellulari e gli altri apparecchi
elettrici/elettronici per scopi non didattici e senza il consenso dell’insegnante, l’insegnante dell’ora potrà farsi consegnare l’apparecchio e restituirlo a sua discrezione secondo le seguenti modalità: all’allievo al termine della lezione o alla fine della mattina
a lezioni concluse; al genitore conservando l’apparecchio personalmente o riponendolo
nella cassaforte della scuola (previa esclusione della carta sim ) .
10. OGGETTI DI VALORE: La scuola non è responsabile in caso di furto, smarrimento e
danneggiamento delle cose di valore che l’alunno porta a scuola e della cui vigilanza
egli è unico responsabile.
TITOLO 3: REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI, DELLE ENTRATE POSTICIPATE E DELLE USCITE ANTICIPATE
1. RITARDI: Gli allievi che si presentassero a scuola con un ritardo inferiore a cinque
minuti, dovranno giustificarsi verbalmente con l’insegnante presente in aula. Il portone della sede Chiodo e il cancello della sede Einaudi saranno chiusi 5 minuti dopo
l’inizio delle lezioni e gli alunni non potranno accedere nelle due sedi aprendo auto-
nomamente gli ingressi. Gli allievi che si presentassero a scuola con un ritardo superiore ai cinque minuti saranno ammessi in Istituto esclusivamente nei cinque minuti
precedenti l’inizio della seconda ora di lezione.
E’ consentito un massimo di dieci ritardi in un anno scolastico dopo i quali è prevista come sanzione disciplinare un giorno di sospensione con obbligo di frequenza
per svolgere lavori socialmente utili. L’insegnante della seconda ora annoterà sul registro di classe l’ammissione dell’alunno in ritardo. L’entrata alla seconda ora sarà
concessa se richiesta preventivamente. La mancata ora di lezione sarà conteggiata
come assenza e rientrerà nel calcolo delle assenze effettuate dall’alunno nel corso
dell’anno scolastico. Dopo l’inizio della seconda ora di lezione, salvo casi di emergenza e/o comunque debitamente documentati, nessun allievo sarà più ammesso a
scuola e chi non si fosse presentato entro tale termine sarà considerato assente. Nell’ipotesi che un alunno entri autonomamente dopo l’inizio della seconda ora senza
la debita documentazione, sarà ammesso alle lezioni ma figurerà comunque assente.
Nel caso un allievo presenti un numero di ingressi alla seconda ora superiore a dieci
sarà corrisposta una sanzione che prevede la sospensione con obbligo di frequenza
per svolgere compiti socialmente utili, come previsto dal patto di corresponsabilità .
Dal conteggio delle entrate in ritardo sono escluse le situazioni non dipendenti dall’alunno e debitamente documentate.
2. AUTORIZZAZIONI AD USCITE ANTICIPATE: Eventuali uscite anticipate degli allievi dalla scuola potranno essere autorizzate dal preside o da un suo delegato.
Gli alunni minorenni potranno uscire solo se prelevati da un genitore o da altra persona munita di delega con fotocopia del documento del genitore. Gli alunni maggiorenni potranno uscire autonomamente e la scuola si riserva di comunicare al genitore
l’uscita anticipata. Le relative richieste dovranno essere formalizzate il giorno precedente all’uscita o, eccezionalmente, il giorno stesso, prima dell’inizio delle lezioni,
quando siano motivate da ragioni urgenti. Le autorizzazioni rilasciate dovranno essere riportate sul registro di classe.
3. PERMESSI PERMANENTI DI ENTRATA IN RITARDO OD USCITA ANTICIPATA: Gli allievi che, a causa di strutturali disfunzioni o carenze dei servizi pubblici, rilevati dagli orari pubblicati dagli Enti di trasporto o opportunamente dichiarati dagli stessi, non fossero in grado di rispettare l’orario scolastico e manifestassero
l’esigenza di entrare in ritardo a scuola o di abbandonarla in anticipo per tutta la durata dell’anno scolastico, dovranno richiedere un permesso permanente al Dirigente
Scolastico. Opportunamente vagliata la richiesta scritta presentata dai genitori e verificata la fondatezza dei motivi addotti, il Dirigente Scolastico, tramite un suo delegato, potrà rilasciare agli allievi permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita
anticipata, i cui estremi saranno riportati sul registro di classe. Agli alunni con permesso di entrata posticipata sarà rilasciata una tessera corredata da fotografia e con
timbro a secco della scuola; presentando la tessera il personale della scuola consentirà all’alunno l’ingresso anche dopo la chiusura del portone e comunque non oltre,
salvo casi eccezionali, le ore 8.30. Il permesso di entrata posticipata NON autorizza
l’alunno ad attendere l’orario concessogli nel caso in cui egli si trovi a scuola in anticipo sullo stesso. Nel caso sia stata accordata l’autorizzazione permanente all’uscita
anticipata, gli allievi potranno lasciare l’istituto anche se non accompagnati. I PER-
MESSI CONCESSI POTREBBERO VENIR REVOCATI QUALORA GLI
STUDENTI PROCRASTINASSERO ABUSIVAMENTE IL LORO INGRESSO
A SCUOLA O SE NE ALLONTANASSERO PRIMA DEL TERMINE CONCORDATO.
4. MALORE DEGLI ALLIEVI: In caso di malore gli allievi possono lasciare la
scuola solo se prelevati da un familiare. In caso che non si riesca ad informare i familiari e che il malore sia grave, la scuola si rivolgerà ai servizi di pronto soccorso,
chiamando un’ambulanza.
5. GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE: L’introduzione, come da indicazione ministeriale, del registro elettronico consente l’eliminazione del libretto personale delle
giustificazioni. I genitori, tramite password rilasciata dall’istituto, potranno accedere
al registro e consultare in tempo reale la situazione delle assenze, dei ritardi e delle
valutazioni delle prove scritte e orali dei propri figli. Per quanto riguarda le assenze e
i ritardi, è richiesto ai genitori di spuntare la casella delle giustificazioni; ciò consentirà alla scuola di rilevare la conoscenza da parte della famiglia delle assenze e dei ritardi dell’alunno. In caso di mancata giustificazione delle assenze o ritardi da parte
della famiglia il Consiglio di Classe potrà prendere sanzioni disciplinari che influenzeranno il voto di comportamento. Nel caso di assenze frequenti e in mancanza della
spunta di giustificazione, la scuola si riserva la facoltà di interpellare, anche mediante comunicazione telefonica, le famiglie per accertare che esse ne siano effettivamente a conoscenza o comunque avallino la validità delle assenze effettuate dagli allievi. In caso di assenza superiore ai cinque giorni determinata da malattia, il giorno
del rientro a scuola dovrà essere presentato certificato medico che attesti l’idoneità
dell’allievo a riprendere la frequenza delle lezioni. In caso di assenza superiore ai
cinque giorni preventivamente comunicata alla scuola dalla famiglia (settimana bianca, viaggi personali, esigenze familiari, ecc.) non sarà necessario presentare certificazione medica.
TITOLO 4: COMPORTAMENTI DA OSSERVARE ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO
1. DOVERE DI CORRETTEZZA: Per tutta la durata della loro permanenza a scuola gli
studenti devono manifestare correttezza di comportamento e di linguaggio, riservando
ad ogni altra persona lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
2. DIVIETO DI FUMO E DI ASSUNZIONE DI ALTRE SOSTANZE PSICOTROPE:
Nei locali dell’istituto e nelle pertinenze esterne anche scoperte è assolutamente vietato
fumare, introdurre alcolici o sostanze stupefacenti. Per le relative sanzioni si rinvia a
quanto previsto dalle leggi in vigore.
3. USO DEGLI SPAZI ALL’APERTO DELLA SCUOLA: E’ concesso l’uso del cortile
antistante l’ingresso della sede Einaudi e il cortile interno della sede Chiodo solo durante
gli intervalli. Sarà comunque sempre presente un collaboratore scolastico nello spazio
esterno sopra citato per la necessaria sorveglianza.
4. RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLE ATTREZZATURE: Gli allievi devono
portare rispetto non solo alle persone ma anche all’ambiente e alle attrezzature della
scuola: è perciò vietato ogni comportamento che danneggi beni immobili o mobili dell’Istituto, dei compagni o del personale della scuola. Le relative sanzioni in caso di violazione sono previste dal regolamento di disciplina.
5. ACCESSO AI LABORATORI, ALLE PALESTRE E ALLE OFFICINE : In particolare, per quanto attiene i laboratori, la palestra, le officine, la biblioteca ed altre aule
speciali, gli studenti non possono accedervi se non sono accompagnati da un insegnante.
Non è in ogni caso consentito rimanere nei laboratori durante gli intervalli.
6. UTILIZZO COMPUTER: Gli allievi non dovranno in alcun modo manomettere i programmi e le configurazioni esistenti, utilizzando la macchina solo per i motivi didattici
proposti dall’insegnante ed attenendosi alle istruzioni impartite.
7. USCITE DI SICUREZZA: E’ vietato nel modo più assoluto utilizzare le uscite di sicurezza se non nei casi di emergenza. Per le eventuali violazioni si applica l’art. 1 del titolo 5 del regolamento di disciplina.
8. NORME DI SICUREZZA: Gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le
norme di sicurezza in vigore nella scuola, con particolare attenzione alle disposizioni
specifiche dei singoli reparti di lavorazione.
TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI
1. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE: Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto, previa approvazione del Collegio Docenti e
presa visione da parte degli studenti, ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione nell’albo della scuola..
2. RINVIO: Per tutto ciò che non viene esplicitamente previsto da questo regolamento, si
fa rinvio alla normativa in vigore.
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
EINAUDI_CHIODO
sede legale ed amministrativa: via Lamarmora, 32 – 19122 La Spezia
C.M. SPIS007007
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI
Approvato dal Collegio Docenti
Approvato dai comitati studenteschi
Approvato dal Consiglio di Istituto
Entra in vigore a.s. 2013/2014
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
TITOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
1. RINVIO ALLA NORMATIVA: Le assemblee studentesche si inquadrano nella normativa vigente ispirandosi ai principi legislativi citati negli articoli seguenti.
2. FUNZIONE DELLE ASSEMBLEE: “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e
civile degli studenti.” (art. 13, c. 1, T.U. 1994)
La partecipazione costruttiva alle assemblee, che costituisce un preciso diritto degli studenti, può essere perciò considerata come un dovere civico a tutela di un interesse collettivo.
3. TIPI DI ASSEMBLEE: “Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto” (art. 13, c. 2, T.U. 1994).
4. REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE: Il regolamento delle assemblee studentesche viene approvato a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. Il
regolamento, nel suo complesso, viene poi adottato dal Consiglio di Istituto, sentite le
proposte dei genitori presenti nell’organo per quanto attiene alla regolamentazione delle
loro assemblee.
TITOLO 2: ASSEMBLEE DI CLASSE
1. FREQUENZA: Le assemblee di classe possono essere indette con una frequenza massima di una al mese per una durata non superiore alle due ore mensili dell’orario di lezione. Altra eventuale assemblea mensile può essere richiesta in orario extrascolastico,
compatibilmente con la disponibilità dei locali
2. ROTAZIONE: Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nello stesso
giorno della settimana e nella disciplina dello stesso insegnante
3. RICHIESTA: La richiesta dell’assemblea deve riportare data, ora, ordine del giorno e
firma del docente che concede le ore. La richiesta deve essere firmata dai rappresentanti
di classe e presentata per l’approvazione al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato
cinque giorni prima.
4. SVOLGIMENTO: Gli stessi rappresentanti presiedono l’assemblea e ne assicurano
l’ordinato svolgimento, redigendo o facendo redigere ad un membro della classe il verbale da inserire nell’apposito quaderno.
5. CONTENUTO DEL VERBALE: Il verbale deve far riferimento: a) alle delibere prese
dall’assemblea b) di eventuali pareri contrari di cui si richiede la verbalizzazione c) di
eventuali problematiche di rilievo presenti nella classe d) ovviamente, del nominativo
del presidente della seduta nominato all’inizio della seduta stessa, del nominativo del
segretario verbalizzante, luogo, data e ora dello svolgimento dell’assemblea.
6. POTERE DI INTERVENTO DEL PRESIDE: Il preside o un suo delegato, che di
norma è il docente in servizio durante le ore di assemblea ha l’obbligo di vigilanza e può
intervenire in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea, decidendone eventualmente la sospensione.
TITOLO 3: ASSEMBLEE DI ISTITUTO
1. NUMERO DELLE ASSEMBLEE: Le assemblee di Istituto possono essere tenute durante l’orario delle lezioni nel limite di una al mese. Le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi
ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali partecipino esperti,
regolarmente autorizzati dal Consiglio di istituto, sono da considerarsi a tutti gli effetti
come lezioni. Può essere richiesta un’altra assemblea mensile in orario extrascolastico,
sempre compatibilmente con la disponibilità dei locali. Si fa osservare che è opportuno
che le assemblee di istituto siano, di norma, convocate a rotazione nei vari giorni della
settimana.
2. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: L’assemblea viene convocata su richiesta
della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di convocazione, scritta, deve contenere la data dell’assemblea e l’ordine del
giorno e dev’essere preventivamente (5 giorni prima) comunicata al Dirigente Scolastico, che deve verificare la legittimità della convocazione stessa e vistarla. In caso di difficoltà di tipo logistico od organizzativo (ad es. uso alternativo dei locali nella stessa
giornata) verrà concordata una data diversa. La convocazione dell’Assemblea diventa
ufficiale ed operativa con circolare del preside, affissa all’albo e letta in tutte le classi.
Il presidente presenterà al dirigente scolastico, il giorno antecedente l’assemblea, l’elenco dei componenti il servizio d’ordine (non meno di 10 studenti di cui il 70% maggiorenni).
3. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI: Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario di
lezione, per un numero massimo di quattro, “può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.” (Art. 13, c. 6 T.U. 1994)
4. AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO DI ESPERTI: Tale partecipazione dev’essere autorizzata dal consiglio di istituto: è perciò opportuno che il comitato studentesco programmi all’inizio dell’anno tutte le assemblee che prevedono l’intervento di
esperti esterni e chieda l’autorizzazione prescritta. Lo stesso comitato può chiedere la
collaborazione di un apposito insegnante referente per le assemblee o di altri insegnanti,
per l’organizzazione degli interventi
5. ATTIVITA’ SEMINARIALI: Gli studenti possono utilizzare le ore di assemblea “per
lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo”, (art. 13, c. 7
T.U. 1994)) chiedendo, se lo ritengono opportuno, la collaborazione del preside e degli
insegnanti (questa possibilità vale anche per le assemblee di classe)
6. PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA: L’ordinato svolgimento dell’assemblea dev’essere assicurato da un presidente eletto dalla stessa assemblea per la durata dell’intero
anno scolastico
7. ELEZIONE DEL PRESIDENTE: Il presidente dell’assemblea di istituto viene eletto
con voto segreto da tutti gli studenti della scuola: tutti i membri dell’assemblea sono
eleggibili a tale carica. Fino al momento delle elezioni, la presidenza dell’assemblea
spetta al presidente del comitato studentesco.Il primo dei non eletti alla carica di presidente dell’assemblea assume il ruolo di vicepresidente, che agisce in assenza del presidente stesso o su sua delega.
8. RIMOZIONE DEL PRESIDENTE: In casi di palesi violazioni del regolamento da
parte del presidente, quest’ultimo può essere rimosso dal suo incarico con il voto favorevole, espresso in modo segreto, di almeno 2/3 dell’assemblea su proposta di almeno
1/3 del comitato studentesco.
9. SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE: In caso di dimissioni o di rimozione del presidente, il vicepresidente ne assume la carica, venendo sostituito nel suo ruolo dal secondo dei non eletti.
10. VERBALIZZATORI: Il presidente, sentito il vicepresidente, nomina due segretari che
procedono alla redazione del verbale. Il verbale, firmato dai verbalizzatori stessi e dal
presidente dell’assemblea, viene approvato all’inizio dell’assemblea successiva..
11. DIRITTO DI ASSISTERE ALL’ASSEMBLEA: Alle assemblee di istituto possono
assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino
12. DIRITTO DI INTERVENTO DEGLI STUDENTI: Durante l’assemblea tutti gli studenti hanno diritto di parlare iscrivendosi al dibattito presso la presidenza o chiedendo
di intervenire`per alzata di mano.
13. QUORUM PER LE DELIBERE: L’assemblea prende le sue decisioni a maggioranza
semplice dei presenti, tranne che`nei casi specificati da questo regolamento. Eccettuato
il voto sulle persone, le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano.
14. ORDINE INTERNO: Nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità
di ordinato svolgimento dell’assemblea, il presidente`dell’assemblea stessa, il preside o
un suo delegato possono sospendere l’assemblea
15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO: L’assemblea, su iniziativa del comitato studentesco o del presidente, può proporre al Consiglio di Istituto modifiche al regolamento.
Le proposte di modifica devono essere deliberate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei
componenti l’assemblea.
TITOLO 4: COMITATO STUDENTESCO
1. COMPOSIZIONE: Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti
nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto
2. FUNZIONI: Compiti del comitato sono:
➢ convocare l’assemblea di istituto
➢ garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea
➢ esprimere proposte sulle iniziative complementari e le attività integrative
➢ formulare proposte e pareri al Consiglio di Istituto
3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE: Il comitato, appena insediato e convocato o da un
rappresentante in Consiglio di Istituto o dal 10% dei rappresentanti di classe, elegge, con
voto segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente
4. VERBALIZZATORE: Il presidente, appena eletto, nomina un verbalizzatore che redige i verbali delle riunioni
5. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI: Il presidente convoca,
con preavviso di almeno tre giorni, il comitato e lo presiede, chiedendo preventivamente
al preside l’autorizzazione all’uso di locali scolastici per le riunioni che debbono tenersi
fuori dall’orario di lezione. Se la riunione è indetta durante l’orario scolastico il presidente deve farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico con preavviso di almeno tre
giorni specificando la data e l’orario di inizio e fine della riunione stessa. Data e orario
dovranno essere trascritti sul registro di classe in modo che i docenti in servizio non considerino assenti i rappresentanti di classe che partecipano alla riunione.
Il Dirigente Scolastico o i coordinatori di sede possono convocare, per motivi di urgenza, anche senza preavviso, il comitato studentesco in orario scolastico.
TITOLO 5: ASSEMBLEE DEI GENITORI
1. TIPI DI ASSEMBLEE: Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto
2. ASSEMBLEE DI CLASSE: Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei
rappresentanti nei Consigli di classe, previa richiesta, con anticipo di almeno 5 giorni, al
preside per concordare l’uso dei locali scolastici
3. ASSEMBLEA DI ISTITUTO: L’assemblea di istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto o da almeno 1/3 dei rappresentanti nei
Consigli di classe
4. CONVOCAZIONE: Il preside, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di istituto per
le sole assemblee di istituto, rende pubblica la convocazione e l’ordine del giorno tramite affissione all’albo
5. PRESENZA DEL PRESIDE E DEGLI INSEGNANTI: All’assemblea di classe o di
istituto possono partecipare con diritto di parola il preside o un suo delegato e i docenti
rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.
TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI
3. ENTRATA IN VIGORE: Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto, previa delibera del Collegio Docenti e dei comitati studenteschi in seduta comune,
ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione nell’albo della scuola.
4. RINVIO: Per tutto ciò che non viene esplicitamente previsto da questo regolamento, si
fa rinvio alla normativa in vigore.
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
EINAUDI_CHIODO
sede legale ed amministrativa: via Lamarmora, 32 – 19122 La Spezia
C.M. SPIS007007
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Collegio Docenti
Approvato dal Consiglio di Istituto
Entra in vigore a.s. 2013/20114
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PREMESSA
Per quanto riguarda le norme disciplinari e le relative sanzioni, importanti modifiche sono
state introdotte dal regolamento noto come Statuto degli studenti, di cui viene riportato l’intero art. 4 riguardante appunto la disciplina.
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di
ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera manifestazione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
TITOLO 1: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. FUNZIONI: provvedimenti disciplinari hanno funzioni educative, riparatorie e preventive e mai meramente punitive. Essi sono temporanei e proporzionati alla gravità dell’infrazione commessa.
La responsabilità disciplinare è personale.
2. RICORSI: Ogni studente cui venga notificata una sanzione disciplinare ha il diritto di
esporre le ragioni a proprio discarico. Se, dopo aver sentito le ragioni dello studente,
l’organo che ha irrogato la sanzione ritiene di non dover recedere dalla propria decisione, la sanzione rimane provvisoriamente sospesa. Lo studente potrà rivolgere entro
quindici giorni un ricorso all’Organo di Garanzia, previsto dall’art. 11. Per i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica si applicano le norme di cui al titolo
2.
3. INFLUENZA SUL VOTO DI CONDOTTA: Le sanzioni risultanti dal registro di classe verranno valutate ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.
TITOLO 2: ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
1. AMBITI DI APPLICAZIONE: Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. L’allontanamento dalla comunità scolastica viene disposto dal Consiglio di Classe competente anche nei confronti di studenti
che abbiano commesso reati, che rappresentino un pericolo per l’incolumità delle persone o che rifiutino immotivatamente di sottostare a sanzioni di tipo riparatorio ed educativo.
2. DURATA DELLA SOSPENSIONE: Nel primo caso la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità dell’infrazione e in ogni caso non può essere superiore a quindici giorni. Negli altri due casi la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. RAPPORTI CON LO STUDENTE E LA FAMIGLIA: Nel periodo dell’allontanamento dev’essere mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la
sua famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. RICORSI: avverso un provvedimento di sospensione dall’attività didattica, lo studente
e la sua famiglia possono inoltrare ricorso all’Organo di Garanzia entro quindici giorni.
Durante questo tempo il provvedimento rimane sospeso. Se, decorsi i quindici giorni,
non viene effettuato alcun ricorso, il provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
in caso contrario sarà necessario aspettare la pronuncia dell’Organo di Garanzia, che
verrà immediatamente convocato e si riunirà entro una settimana dalla convocazione.
TITOLO 3: INFRAZIONI DEI DOVERI DI STUDIO E FREQUENZA
E RELATIVE SANZIONI
Per le infrazioni dei doveri di cui all’art. 3, comma 1 dello Statuto degli studenti e delle
studentesse (d’ora in poi semplicemente Statuto), sono previste le seguenti sanzioni:
1. DOVERI DI STUDIO: Se gli studenti non assolvono assiduamente i loro impegni di
studio, i singoli docenti, per quanto di loro competenza, e il Consiglio di Classe, nei casi
di mancanze gravi e reiterate, possono irrogare sanzioni riparatorie consistenti in compiti aggiuntivi e relazioni da svolgere a casa con successiva verifica e valutazione.
2. ASSENZE E RITARDI INGIUSTIFICATI: Se gli studenti si assentano dalle lezioni
senza una giustificazione valida o se si presentano alle lezioni con continuo ed immotivato ritardo potranno essere irrogate dal Consiglio di Classe sanzioni consistenti nell’immediata sospensione dei permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata e nell’obbligo di far giustificare tutte le successive assenze personalmente dai genitori. Potranno inoltre essere sottoposti ad immediate verifiche disciplinari non appena si presentano a scuola al fine di raccogliere le necessarie valutazioni.
3. ASTENSIONI COLLETTIVE: Il Collegio Docenti, se l’astensione collettiva ha investito l’intero Istituto, o i Consigli di Classe, nel caso di situazioni differenziate per classi, di fronte a reiterate astensioni collettive, possono deliberare l’annullamento di eventuali gite scolastiche o di altre attività complementari al fine di conseguire gli obiettivi
prioritari del POF.
4. FALSIFICAZIONI: Nei casi di firme, voti e informazioni falsificate o sostituzioni del
libretto personale, oltre all’immediata informazione alle famiglie e fatta salva l’eventuale azione penale, il Consiglio di Classe chiederà allo studente una relazione sugli aspetti giuridici ed etici della falsificazione e potrà decidere l’esclusione la sospensione dello studente dal viaggio di istruzione o dalle visite di istruzione, con obbligo di frequenza
nel periodo interessato.
5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: In ognuno dei casi sopra considerati i coordinatori
di classe dovranno attivare un dialogo con le famiglie per individuare cause e rimedi ad
un’irregolare frequenza, ad una scarsa applicazione nello studio o ad infrazioni disciplinari.
TITOLO 4: INFRAZIONI DEL DOVERE DI RISPETTO E RELATIVE
SANZIONI
1. DOVERE DI RISPETTO: Per le infrazioni di cui all’art. 3, comma 2 dello Statuto,
che non costituiscano reati, sono previste possibili sanzioni riparatorie consistenti in
scuse formali, redatte per iscritto, da rivolgere all’offeso. La sanzione viene irrogata e
controllata dal coordinatore di classe.
2. AZIONI DI DISTURBO: Nei casi in cui il mancato rispetto degli altri non configuri
comportamenti offensivi ad personam ma piuttosto un’azione di disturbo verso il regolare svolgimento delle lezioni, la sanzione deve possibilmente tradursi in un’opera di
coinvolgimento attivo dello studente “disturbante” anche tramite interrogazione o asse-
gnazione di compiti. In tali casi inoltre è sempre possibile il ricorso, da parte dell’insegnante, all’ammonizione scritta sul registro di classe che influisce sul voto di condotta.
3. OFFESE ALL’ALTRUI IDENTITA’: Per le infrazioni di cui all’art. 3, comma 3 dello
Statuto, consistenti in offese all’identità di genere o etnica, religiosa, culturale di un altro soggetto, oltre alle scuse formali, allo studente che ha commesso l’infrazione potrà
essere commissionata da parte del Coordinatore di Classe, su segnalazione dell’insegnante interessato, una ricerca sull’identità offesa.
4. VIOLAZIONE DELLA LIBERTA’ ALTRUI: Gli studenti che, con azioni fisiche o
minacce verbali, impediscano ai compagni di entrare a scuola e di usufruire del diritto
allo studio, fatta salva l’eventuale configurazione di un illecito penale, dovranno produrre una relazione sulla disciplina giuridica dei diritti violati. La sanzione sarà irrogata
dal Coordinatore di Classe. Nel caso in cui l’allievo rifiuti la sanzione senza ricorso all’organo di garanzia o nel caso di azione penale, il Consiglio di Classe potrà adottare la
sospensione.
TITOLO 5: INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA,
DANNI ALLE STRUTTURE E RELATIVE SANZIONI
1. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA: Per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 3,
comma 4 dello Statuto, gli studenti saranno tenuti a studiare ed esporre in classe le disposizioni organizzative e di sicurezza. La sanzione viene irrogata dal coordinatore di
classe.
2. DANNI ALLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE: Per le violazioni di cui all’art.
3, commi 5 e 6 dello Statuto, sono previste sanzioni sia di tipo civilistico (risarcimento
del danno) che disciplinare (lavori utili alla comunità scolastica).
Il singolo studente sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando sia provata la sua responsabilità
individuale. Gruppi di studenti saranno invece chiamati a risarcire il danno per quote
proporzionali quando si provi che hanno concorso a determinarlo con il loro comportamento commissivo od omissivo. La richiesta di risarcimento verrà effettuata dalla Presidenza.
Nei casi di danneggiamento volontario (atti vandalici di qualsiasi gravità), fatto salvo il
principio del comma precedente, il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni riparatorie atte a eliminare il danno (per esempio con operazioni di pulizia); il Consiglio di
Classe potrà anche deliberare eventuali prestazioni compensatorie utili alla scuola (collaborazione pomeridiana in segreteria o in biblioteca, attività di tutoring per un compagno di classe, ecc.). La Presidenza, in particolari situazioni, potrà anche decidere la sospensione di un giorno con obbligo di frequenza.
3. DANNI A BENI PRIVATI: Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui il danneggiamento riguardi i beni di un soggetto privato durante l’espletamento di attività
scolastiche e parascolastiche (compagni, insegnanti, personale non docente o terzi con
cui gli studenti entrino in contatto nello svolgimento di attività integrative)
4. AZIONI DI DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA: Nei casi in cui, negli spazi
interni od esterni degli istituti, si configurino comportamenti di disturbo della quiete
pubblica, il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvederà ad informare l’autorità di
pubblica sicurezza con eventuali conseguenze penali a carico degli studenti (cfr. art. 659
del Codice penale)
TITOLO 6: INFRAZIONI COMMESSE IN LUOGHI ESTERNI ALLA
SCUOLA
1. ALLONTANAMENTO DAL GRUPPO: Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione,
lo studente si allontana volontariamente dal gruppo, sfuggendo alla sorveglianza dell’insegnante sia in orario diurno che notturno, previa informazione dei genitori, l’insegnante responsabile può decidere l’immediata sospensione del viaggio per lo studente in
questione, chiedendo ai genitori di riprenderselo in consegna. Nel caso sia impossibile
applicare la sanzione precedente, il Consiglio di classe delibera l’esclusione dello studente dal prossimo viaggio o dalla prossima visita di istruzione.
2. AZIONI DI DISTURBO: La stessa sanzione di cui all’articolo precedente si applica
nel caso di infrazioni consistenti in azioni di disturbo prolungate, nonostante i richiami,
e nel caso di danneggiamenti a beni altrui, fermo restando l’obbligo del risarcimento del
danno.
TITOLO 7: RIFIUTO DI SOTTOSTARE ALLA SANZIONE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
1. RIFIUTO DI SOTTOSTARE A SANZIONI RIPARATORIE: In tutti i casi in cui gli
studenti rifiutino immotivatamente, senza un ricorso all’organo di garanzia o non accettando la decisione definitiva dello stesso organo, di sottoporsi alle sanzioni previste, saranno immediatamente convocate le famiglie per decidere gli opportuni provvedimenti.
Se lo studente continua ad opporsi ad ogni tipo di sanzione riparatoria, il Consiglio di
classe potrà deliberare l’allontanamento dalla comunità scolastica.
TITOLO 8: FUNZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. CONVOCAZIONE PER I MOTIVI PREVISTI DAL TITOLO 2 E 7: Quando si
verifichi una delle ipotesi previste per l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Dirigente Scolastico convoca entro otto giorni dalla segnalazione il Consiglio di Classe
competente per deliberare l’eventuale sospensione. In quest’ipotesi la presidenza del
Consiglio spetta sempre al Dirigente Scolastico, mentre la comunicazione delle decisioni assunte allo studente interessato e alla sua famiglia verrà effettuata dal Coordinatore
di Classe.
2. CONVOCAZIONE PER SANZIONI DIVERSE DALLA SOSPENSIONE: Nei casi
previsti dai titoli 3 (art. 1 – 2 – 3 – 4), 5 (art. 2 – 3), 6 (art. 1 – 2), il Consiglio di classe
si riunisce entro otto giorni dalla segnalazione dell’infrazione per deliberare le eventua-
sanzioni. La presidenza viene assunta dal Coordinatore di Classe, che provvederà poi a
comunicare agli interessati le delibere dell’organo collegiale.
TITOLO 9: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA
1. ORGANO DI GARANZIA INTERNO: E’ istituito, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dello
Statuto, un organo di garanzia interno all’Istituto competente per i ricorsi contro le sanzioni deliberate nei confronti degli allievi.
2. COMPOSIZIONE: L’organo di garanzia è composto da due insegnanti designati dal
Collegio docenti, uno studente designato dalla componente studentesca del Consiglio di
Istituto, un genitore designato dalla componente genitori dello stesso Consiglio e il Dirigente Scolastico, che lo presiede di diritto.
3. DURATA: L’organo di garanzia resta in carica tre anni e, nell’ambito del triennio, i
suoi membri possono venir surrogati con le stesse modalità previste per la nomina originaria.
4. RINNOVO: Nel caso di decadenza simultanea dall’incarico della maggioranza dei
componenti, si procede al rinnovo integrale ed anticipato dell’organo.
5. CONVOCAZIONE: L’organo di garanzia si riunisce entro sette giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del presidente e, constatata la presenza del numero
legale, delibera a maggioranza sui ricorsi presentati dagli studenti dopo aver valutato
tutti gli elementi presentati e sentiti l’organo che ha comminato la sanzione e lo studente
interessato.
6. DELIBERE SUI RICORSI: L’organo di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo annullando gli effetti delle sanzioni irrogate, che in tal caso non verranno trascritte sul registro di classe e non influiranno sul voto di condotta. Se la sanzione non ha
ancora avuto esecuzione, come nel caso delle sospensioni, l’organo di garanzia ha il
potere di decretarne l’eventuale annullamento o, in alternativa, la modifica.
7. DELIBERE SUI CONFLITTI INTERPRETATIVI: L’organo di garanzia, ai sensi
dell’art. 5, comma 3 dello Statuto, decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello stesso Statuto e del suo regolamento applicativo.
8. RECLAMI CONTRO IL PRESENTE REGOLAMENTO: In questi casi si fa riferimento all’art. 5, comma 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
TITOLO 10: DISPOSIZIONI FINALI
1. ENTRATA IN VIGORE: Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto, previa consultazione dei comitati studenteschi degli Istituti associati e delibera del
Collegio Docenti, ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione nell’albo della
scuola, termine entro il quale dovrà essere formato l’organo di garanzia.
2. RINVIO: Per tutto ciò che non viene esplicitamente previsto da questo regolamento, si
fa rinvio alla normativa in vigore.