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www.ediliziaurbanistica.it - A. Mafrica, M. Petrulli (Approfondimento 20/7/2009)
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MAGGIOLI EDITORE - Edilizia ed Urbanistica
La cappella costruita da una confraternita paga il contributo di costruzione: breve nota alla
sent. n. 534 del 10 giugno 2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana
A. Mafrica, M. Petrulli (Approfondimento 20/7/2009)
Una confraternita che realizza una cappella cimiteriale ha diritto all’esonero del contributo di
costruzione? È l’interessante quesito sottoposto ai giudici siciliani nella sentenza in commento, al
quale è stata data risposta negativa.
La lett. c) del comma 3 dell’art. 17 del Testo Unico Edilizia (1), perseguendo la ratio di agevolare
l’esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici (2), dispone che il contributo
di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Come è noto, l’esenzione dal
pagamento richiede l’esistenza di due presupposti concomitanti (3):
uno di carattere oggettivo, in quanto la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse
generale;
uno di carattere soggettivo per effetto del secondo le opere debbono essere eseguite da un ente
istituzionalmente competente.
Una cappella realizzata da una confraternita non presenta nessuno dei due requisiti previsti dalla
norma: la confraternita, infatti, non è un ente istituzionalmente competente né la cappella può essere
qualificata quale opera pubblica o di interesse generale, visto che lo scopo perseguito, ossia consentire
la sepoltura dei soggetti soci della confraternita, è sì un interesse apprezzabile ma che riguarda solo
una parte ben individuata della collettività e non è, quindi, generale ma solo particolare. Come
precisato dai giudici siciliani, “Il perseguimento di un interesse particolare comporta che la
Confraternita, che voglia realizzare un immobile nell’interesse degli associati utilizzando un’area
cimiteriale, debba corrispondere un contributo commisurato all’incidenza delle spese di
urbanizzazione sostenute dalla collettività. Sarebbe ingiustificato, infatti, che il gruppo di soggetti
rappresentati dalla Confraternita utilizzassero gratuitamente le opere di urbanizzazione realizzate
dalla collettività, non essendo condivisibile la deduzione della ricorrente secondo la quale nulla
sarebbe dovuto in presenza di aree già urbanizzate”.
Invece, l’esenzione è possibile nel caso in cui il Comune costruisce delle cappelle per la sepoltura dei
cittadini o istituisce un apposito ente per realizzare di dette opere, allo scopo di assicurare a tutti i
cittadini la possibilità di essere seppelliti: in tali casi, infatti, siamo dinanzi ad opere destinate al
soddisfacimento del bisogno di tutta la collettività, indistintamente considerata, realizzate
direttamente dalla pubblica amministrazione o da un organismo all’uopo creato.
L’indirizzo giurisprudenziale in materia è pacifico: ricordiamo, ad esempio, la sent. n. 788/2005 del
TAR Sicilia, sez. I Catania, nella quale i giudici, occupandosi di un caso simile a quello oggetto della
sentenza in commento, avevano affermato che la cappella realizzata da una confraternita “non può
essere considerata opera pubblica realizzata da un Ente pubblico istituzionalmente competente,né
opera di urbanizzazione realizzata da un privato in attuazione di uno strumento urbanistico,atteso
che non risulta che il manufatto de quo sia previsto da alcun strumento urbanistico e neppure che la
Confraternita lo abbia realizzato nel quadro di interventi,sia pure a cura di privati, di attuazione
delle previsioni di uno strumento urbanistico.
Né dai ricorso o dalle allegazioni processuali è dato dedurre che la Cappella sia stata costruita dalla
Confraternita in attuazione di un accordo ex L. n. 241/1990.
Né,ad avviso del Collegio hanno pregio le considerazioni della ricorrente relative ad una rilevanza
della natura non profit della Confraternita, né il presunto fine di interesse generale perseguito dal
sodalizio nella realizzazione della Cappella.
Infatti il testo della lettera f dell’art. 9 della L. n. 10/1977 esclude ,per la sua stessa natura di norma
di privilegio comportante un esenzione dall’obbligo di versare somme dovute ad un ente
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pubblico,qualunque interpretazione estensiva od analogica.
Né pur ricorrendo alle predette tipologie interpretative si potrebbe comunque pervenire all’esito
interpretativo indicato dalla ricorrente ,atteso che la Confraternita pur essendo un sodalizio che non
persegue fini di lucro non realizza interessi generali,come ritiene la ricorrente,ma soddisfa un
interesse dei confrati” (4) .
Note
1. DPR n. 380/2001.
2. Consiglio di Stato, Sezione V, sent. n. 51 dell’11 gennaio 2006.
3. In argomento si rinvia a Mario Petrulli, L’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione
per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti: breve rassegna di giurisprudenza, pubblicato su questo stesso sito quale
approfondimento del 4 dicembre 2008.
4. Ricordiamo che il TAR Puglia, sez. II Bari, nella sent. n. 3391/2002, ha negato l’esenzione anche
nell’ipotesi di realizzazione di un edificio di culto di proprietà della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova. Nell’occasione i giudici baresi hanno affermato che “La questione all’esame
concerne l’applicabilità dell’art. 9, c. 1 lett. f), della L. 28.1.197 n. 10 all’edificio di culto di
proprietà della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.
Alla lett. f del comma 1 richiamato l’esenzione dal contributo concessorio è prevista per “gl’impianti,
le attrezzature, le opere pubbliche e d’interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione degli
strumenti urbanistici”.
Nella specie l’opera –edificio di culto- è di un ente a personalità giuridica privata ed insiste in
un’area compatibile con lo strumento urbanistico vigente.
Orbene gli elementi predetti, secondo l’avviso del Collegio, non sono sufficienti per il riconoscimento
dell’esenzione dal contributo concessorio.
Ed invero ai fini dell’esenzione contributiva ex art. 9 lett. f) L. 10/7, occorre che l’opera da costruire
sia pubblica o d’interesse pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico e da altro soggetto per
conto di un ente pubblico come nel caso della concessione di opera pubblica o di altre analoghe
figure organizzative (ex plurimis C.d.S. Sez. V, 10.5.99 n. 536; 7.9.95 n. 1280).
Facendo applicazione di tali principi ritiene il Collegio che nella specie non si ravvisano nè il
criterio oggettivo (opera pubblica od opera destinata a soddisfare bisogni della collettività), nè
quello soggettivo (opera realizzata da un’amministrazione pubblica o da soggetto privato per conto
di una p.a.).
In disparte i profili attinenti all’immobile di cui è causa, fatto prima oggetto di condono e poi
trasferito in proprietà alla Congregazione Cristiana (odierna ricorrente), è pacifico che l’ente
proprietario dell’immobile è un soggetto a personalità giuridica privata, privo di alcun collegamento
con la pubblica amministrazione; tale circostanza è sufficiente per escludere il riconoscimento del
beneficio.
Altra questione posta riguarda la verifica diretta ad accertare la ricorrenza della fattispecie prevista
dalla seconda parte dell’art. 9, comma 1 lett. f), della L. 10 del 1977 e cioè se l’opera di cui trattasi
possa essere considerata un’opera “di urbanizzazione” eseguita in attuazione di strumenti
urbanistici.
Sul punto va osservato che, per essere esente da contributo, l’opera di urbanizzazione deve essere
specificatamente indicata come tale nello strumento urbanistico, anche attuativo (C.d.S. Sez. V,
21.1.97 n. 69).
Nel caso in esame la realizzazione dell’opera de qua è certamente conforme agli strumenti
urbanistici vigenti; non è tuttavia espressamente contemplata dagli strumenti urbanistici.
Deve, pertanto, escludersi la riconducibilità del caso alla fattispecie normativa”.
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