REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La
Corte d’Appello di Trento
Sez. distaccata di Bolzano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
N.
Sent.
N. _ 100/2006
Cont.
N.
Cron.
N.
Rep.
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Renzo Paolo Pacher
Presidente estensore
dott. Bernhard Lageder
Consigliere
dott. Johann Pichler
Consigliere
Oggetto:
responsabilità per
infortunio sciistico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 100/2006 R.G. promossa
da
X X X , rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Stolcis, con elezione di
domicilio presso lo studio del medesimo in Merano, Piazza Teatro n. 21, giusta
delega a margine dell’atto di citazione in appello dd. 04.05.2006,
- appellante contro
Y Y Y (CF.: SMT GDN 71R08 G220T) residente a Marzana (VR) in via Are
Coltri n. 3/b, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
avv.ti Alberto Bonuzzi del foro di Verona e Mauro Zandonai del foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito a Bolzano
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in piazza Sernesi n. 34, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
e risposta con appello incidentale,
- appellato e
contro
Q Q Q , in persona del procuratore dott. Ettore Signorini, con sede in Milano,
Via Senigallia 18/2, rappresentata e difesa, giusta delega a margine della
comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Arnaldo Loner, presso lo studio
del quale in Bolzano, Piazza Walther n. 22, elegge processuale domicilio,
- appellata O g g e t t o : appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione
Distaccata di Merano n. 55/2006 dd. 20.02.2006/06.03.2006
- responsabilità per infortunio sciistico Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2006, con assegnazione del
termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali del 22.01.2007
e quello del 12.02.2007 per il deposito delle memorie di replica, sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore dell’appellante:
Piaccia all’ecc.ma Corte d’appello adita contrariis reictis così giudicare:
NEL MERITO:
- in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale civile di Bolzano n. 55/06
dd. 20.02.2006, accertare e dichiarare la responsabilità dell’appellato YYY
nella causazione delle lesioni per cui è causa e, per l’effetto, condannare il
medesimo al risarcimento in favore dell’appellante XXX di tutti i danni dallo
stesso patiti e patiendi nell’ammontare di Lire 461.451.620 Euro 238.319,87, o
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diverso arbitrando, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi
di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA:
- disporsi, ove necessaria, rinnovazione della CTU Marinaro, che si appalesa
comunque doverosa, posto il radicale contrasto nelle conclusioni, letteralmente
antitetiche, di due perizie d’ufficio.
Con espressa richiesta di conferimento
d’incarico ad un collegio di periti (esperto sciistico unitamente ad un ingegnere
competente in fisica-dinamica).
del procuratore dell’appellato YYY:
Opponendosi ad eventuali domande nuove, chiede:
IN VIA INCIDENTALE: In accoglimento dell’appello incidentale proposto e
motivato nel presente atto, riformarsi parzialmente la sentenza n. 55/06 Sent.
emessa dal Tribunale di Merano esonerando il sig. YYY dall’onere di pagare
nella misura di 1/3 le spese liquidate dal Giudice di primo grado in favore dei
CTU, che andranno invece integralmente poste a carico dell’appellante sig.
XXX.
NEL MERITO:
Respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione
rigettarsi integralmente l’appello proposto con integrale conferma dei capi
impugnati della sentenza n. 55 emessa in data 22.02.2006 dal Tribunale di
Bolzano – Sezione distaccata di Merano per le ragioni svolte in comparsa.
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori del presente grado di
giudizio inclusa la domiciliazione e conferma delle spese per il giudizio di
primo grado.
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IN VIA SUBORDINATA:
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In caso di denegata ipotesi d’accoglimento
dell’appello e condanna del sig. YYY, dichiarare QQQ in persona del legale
rappresentante pro – tempore, tenuta a garantire sollevato ed indenne da ogni
pregiudizio e/o soccombenza anche relativamente alle spese processuali il sig.
YYY dagli effetti dell’eventuale accoglimento delle domande dell’appellante e
per l’effetto condannare QQQ al pagamento di tutte quelle somme che
dovessero essere accertate e liquidate in corso di causa con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone all’istanza dell’appellante di
rinnovazione della CTU Marinaro per i motivi esposti in narrativa e
conseguentemente si chiede il rigetto dell’istanza medesima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
del procuratore dell’appellata QQQ:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
ogni contraria eccezione e deduzione reietta,
-
NEL MERITO: respingersi l’appello proposto dal sig. XXX avverso la
sentenza . 55/06 dd. 20.02.2006 del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata
di Merano, siccome infondato in fatto ed in diritto.
-
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della
CTU espletata dal perito Mario Marinaro, siccome tardiva ed in ogni caso
superflua, in quanto l’elaborato peritale depositato da quest’ultimo è fondato su
elaborazioni matematiche corrette e logicamente motivato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con atto di citazione notificato il 22.12.1999, XXX citava avanti al
Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano, certo YYY, avanzando
nei suoi confronti domanda di risarcimento danni.
A giustificazione della
richiesta, esponeva che:
- nel primo pomeriggio dell'08.02.1998 si trovava sulla pista da sci
"Breiteben" in località Val d'Ultimo (BZ), quando, oltrepassato il punto
d'incrocio con la pista "Schwemmalm", si accostava al lato destro del
pendio, procedendo a passo d'uomo, in attesa del figlio Markus che sciava
dietro di lui,
- nel controllare se il figlio stesse raggiungendolo, egli notava uno
snowboarder alle proprie spalle, che scendeva dalla parte opposta, ma, dopo
pochi istanti, veniva violentemente investito dal citato snowboarder, poi
identificato nel convenuto, il quale, sopraggiunto da sinistra, con un'unica
curva aveva tagliato la pista "Breiteben" da sinistra verso destra, nell'intento
di imboccare la pista "Schwemmalm", procedendo in senso contrario alla
normale direzione di marcia della pista "Breiteben",
- tale manovra, definita back-side, cioè posta in essere con il dorso verso
l'interno della curva impostata, precludeva la normale visibilità del senso di
marcia, in particolare di tutta la seconda fase della traiettoria della curva
effettuando, rispettivamente della valle,
- i Carabinieri del soccorso piste della Val d'Ultimo intervenivano e
provvedevano al suo ricovero urgente, atteso che egli aveva riportato gravi
lesioni, con un danno biologico del 15 %, mentre la propria capacità
lavorativa specifica risulta ridotta del 16 -18 %, sì che il danno patito
complessivo ammonta a Lire 461.451.620, oltre agli interessi legali,
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- il convenuto, rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 590 c.p., aveva
chiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., applicata con sentenza
della Pretura di Merano n. 271/1999, dalla quale si ricava un valore
altamente indiziario della colpevolezza dell'imputato.
Il convenuto sig. YYY proponeva resistenza alla domanda costituendosi
in giudizio con rituale comparsa, nella quale avanzava tempestiva richiesta di
chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice. La difesa dell’YYY
sosteneva che:
-
la ricostruzione, effettuata dall'attore, era imprecisa e dava per scontata la
responsabilità del convenuto, responsabilità basata essenzialmente sulla
richiesta di patteggiamento, sebbene la Corte Costituzionale, con sentenza
197/1999, avesse escluso che tale richiesta costituisse riconoscimento di
responsabilità,
-
l’YYY, al momento dell'incidente, stava percorrendo la pista da sci a
velocità moderata quando da tergo veniva violentemente investito sulla
parte destra dall'attore, sopraggiungente da monte a velocità elevata,
cosicché entrambi erano caduti a terra, ma unicamente il XXX aveva
riportato lesioni, mentre l’YYY ed i propri amici avevano chiamavano i
soccorsi,
-
la versione attorea, circa uno scontro "quasi frontale" quando il XXX
procedeva “a passo d'uomo" sarebbe contraddetta dalla violenza dello
scontro e dalla gravità delle lesioni riportate, tanto più che era stato il
XXX a sorpassare l’YYY sulla destra, a forte velocità, proprio mentre
quest’ultimo percorreva la pista a curve strette e che era stato investito da
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tergo dall'attore proprio mentre effettuava una di queste curve sul lato
destro,
-
pertanto causa dello scontro era la manovra imprudente di sorpasso a
destra, effettuata dal XXX, il quale non aveva adeguato la velocità di
discesa in modo da evitare la collisione con chi sciava a valle,
-
comunque anche il quantum appariva eccessivo ed inesatto,
-
l’YYY era coperto, in caso di causazione di eventuali danni da
responsabilità civili, da polizza assicurativa "Domicilia" stipulata con La
Previdente Assicurazioni s.p.a., della quale chiedeva la chiamata in causa,
onde ottenerne la manleva in caso di condanna.
Effettuata la chiamata in causa dell’assicurazione, si costituiva la società
QQQ, quale incorporante de La Previdente s.p.a., la quale contestava le
domande attoree e ne chiedeva il rigetto.
La relativa difesa deduceva che la
versione del sig. XXX era contraddittoria, tanto che quest’ultimo doveva
considerarsi l'unico responsabile dell'accaduto. Soggiungeva che la sentenza di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. era inefficace in sede civile, che la
quantificazione del danno era del tutto esorbitante e che l’assicurazione, per
l'eventuale accertanda responsabilità dell'assicurato, rispondeva nei soli limiti
del massimale assicurato di Lire 500.000.000.
La causa veniva istruita mediante assunzione di testi, nonché mediante
esperimento di due consulenze tecniche d'ufficio: una medico-legale sulla
persona dell'attore, l'altra relativa alla probabile dinamica dell'incidente,
espletata dall'avv. Guido Bonomo, maestro di sci.
Veniva successivamente sostituito il G.I. ed il nuovo Giudice, con
ordinanza di data 08.09.2004, disponeva la rinnovazione della consulenza
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tecnica d'ufficio espletata per accertare la dinamica dello scontro, nominando
all’uopo il p.i. Mario Marinaro di Bolzano.
A conclusione dell’istruttoria, il Tribunale decideva la causa nel modo
seguente:
-
riteneva che le testimonianze raccolte (Thaler Markus, figlio dell’attore,
Cantamessa Massimiliano e Rollo Gian Pierre, entrambi amici del
convenuto, nonché Osimati Roberto, fratello del convenuto) non apparivano
attendibili e risolutive, atteso che esse ricostruivano il sinistro in modo
opposto, cosicché si era reso necessario disporre consulenza tecnica
d’ufficio anche sulla dinamica del sinistro,
-
riteneva non convincente l’elaborato svolto dal c.t.u. Bonomo poiché
contraddittorio e privo di criteri scientificamente validi,
-
riteneva pienamente condivisibile la ricostruzione del sinistro, come
effettuata dal c.t.u. Marinaro, il quale, dopo aver esaminato gli attrezzi
sportivi (snowboard, sci, scarponi etc.), sulla base delle scalfitture
provocate allo sci sinistro ed allo scarpone destro del XXX, ha dedotto che
la velocità dello sciatore (XXX), al momento dello scontro, era almeno
doppia, rispetto a quella dello snowboarder (YYY). Da ciò deduceva che,
immediatamente prima dello scontro, lo sciatore si trovava più a monte,
rispetto allo snowboarder, cosicché attribuiva l’esclusiva responsabilità del
sinistro al XXX,
-
poneva a carico dell’attore XXX la metà delle spese di lite sostenute dal
convenuto YYY e dalla chiamata società di assicurazione, mentre ripartiva
le spese delle tre consulenze tecniche d’ufficio a carico del XXX, dell’YYY
e dell’assicurazione QQQ per 1/3 (un terzo) ciascuno.
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Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario attore XXX, il
quale rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva tempestivamente l’appellato YYY, il quale resisteva
all’appello e proponeva appello incidentale sul punto relativo alla condanna a
pagare 1/3 delle spese delle consulenze tecniche d’ufficio, spese che, a suo
avviso, dovevano esser poste ad esclusivo carico dell’attore XXX.
Si costituiva infine QQQ, la quale si limitava ad insistere per il rigetto
dell’appello, indi la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo d’appello, la difesa dell’appellante XXX contesta
la decisione del primo giudice di non tenere in considerazione l’elaborato
redatto dal primo c.t.u. Bonomo mentre, con il secondo motivo d’appello,
contesta l’attendibilità dell’elaborato redatto dal secondo c.t.u. Marinaro.
In
via istruttoria chiede poi che sia effettuata una nuova c.t.u., da affidarsi ad un
collegio di periti.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, ma essi non paiono
meritevoli di accoglimento.
Ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente ritenuto non
condivisibile l’analisi, svolta dal c.t.u. Bonomo, né le conclusioni cui lo stesso è
pervenuto, atteso che non appaiono sufficientemente chiare le nozioni
geometrico-matematiche, utilizzate dal c.t.u., tanto più che egli ha richiamato
principalmente le deposizioni testimoniali, deposizioni che il primo giudice ha
correttamente ritenuto inattendibili perché eccessivamente contraddittorie, e
non ha valorizzato in modo convincente i riscontri obbiettivi, costituiti dagli
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attrezzi sportivi (snowboard, sci, scarponi etc.), utilizzati dai due protagonisti
dell’incidente de quo.
Correttamente quindi il primo giudice ha ritenuto convincente e
credibile l’elaborato, redatto dal secondo c.t.u. Marinaro, atteso che
quest’ultimo si è basato su quanto emerso dall’istruttoria orale esclusivamente
al fine di accertare che lo sciatore XXX scendeva sul lato destro della pista,
mentre lo snowboarder YYY scendeva sul lato sinistro, mentre ha
correttamente concentrato la propria attenzione principalmente sui dati
obbiettivi, costituiti dalle abrasioni, subite dagli attrezzi sportivi (snowboard,
sci, scarponi etc.), utilizzati dai due protagonisti del sinistro.
Del tutto
credibile appare, in particolare, la circostanza che sia il XXX sia l’YYY
percorrevano la pista secondo una traiettoria formante un angolo di 30-60°,
rispetto alla massima pendenza della pista, cosicché, al momento dello scontro,
lo snowboard dell’YYY e gli sci del XXX hanno formato un angolo di circa
100° mentre, dal rapporto tra l’abrasione provocata sul lato esterno dello sci
sinistro e quella provocata sul lato interno dello scarpone destro del XXX
appare pienamente condivisibile la conclusione, cui è giunto il c.t.u., secondo
cui la velocità dello sciatore XXX era doppia, rispetto a quella tenuta dallo
snowboarder YYY (cfr., per la dettagliata motivazione, la penultima pagina
dell’elaborato del c.t.u. Marinaro).
Così stando le cose, pare evidente che è
stato il XXX a raggiungere l’YYY e che, prima dello scontro, era il XXX a
trovarsi a monte, cosicché la responsabilità del sinistro deve essere attribuita
esclusivamente a quest’ultimo, atteso che egli era l’utente che si trovava a
monte e che avrebbe dovuto adeguare la propria velocità e la propria traiettoria
alla situazione della pista e, in particolare, alla presenza, a valle, dello
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snowboarder YYY (cfr. la regola n. 3 del noto «decalogo» dello sciatore). Tra
il resto, la ricostruzione del sinistro, come effettuata dal c.t.u. Marinaro, è
perfettamente compatibile con la natura e l’entità delle lesioni, subite dal XXX,
mentre appare del tutto inopportuno disporre un’ulteriore consulenza tecnica
d’ufficio, la quale non potrebbe dire alcunché di nuovo, rispetto a quanto
autorevolmente e chiaramente accertato dal c.t.u. Marinaro.
A quanto sopra va aggiunto che, essendosi il sinistro verificato prima
dell’entrata in vigore della legge 24.12.2003 n. 363 e, in particolare, dell’art. 19
della legge citata, nel caso di specie trova applicazione la regole generale
prevista dall’art. 2043 cod.civ., cosicché era onere dell’attore XXX di provare
la responsabilità del convenuto YYY, onere che l’attore non ha assolto. Da ciò
consegue che la domanda, proposta da XXX, deve essere respinta anche per tale
motivo.
Con il terzo motivo d’appello, la difesa dell’appellante sostiene che, a
seguito della definizione del procedimento penale, avviato nei confronti
dell’YYY per il delitto di lesioni colpose, ex art. 444 c.p.p., quest’ultimo
avrebbe sostanzialmente ammesso la propria responsabilità.
Il motivo non merita accoglimento.
Ritiene la Corte che una sentenza penale, emessa a norma dell’art. 444
c.p.p., non abbia il valore di piena prova della responsabilità dell’imputato ma
semplice valore indiziario (in buona sostanza, l’imputato manifesta una
semplice rinuncia a contestare la propria responsabilità, cfr. Cass. Civ., Sez. L,
del 16.04.2003 n. 6047) cosicché, nel successivo procedimento civile, l’attore
deve comunque fornire la prova della responsabilità del convenuto, sebbene si
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tratti di un imputato, che ha patteggiato la pena (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06.05.2003 n. 6863). Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Rimane ora da esaminare l’appello incidentale, proposto da YYY, il cui
difensore contesta che a carico dello stesso possano esser poste, sia pur per la
quota di 1/3 (un terzo), le spese relative alle consulenze tecniche d’ufficio,
svolte in primo grado.
Il motivo merita accoglimento.
Stante la difficoltà di accertamento della dinamica del sinistro de quo,
appare corretto che il Tribunale abbia parzialmente compensato, tra l’attore
XXX ed il convenuto YYY, le spese relative alla difesa di quest’ultimo, mentre
non pare corretto che a carico dell’YYY, risultato vittorioso sia in primo che in
secondo grado, vengano posti degli esborsi per le consulenze tecniche d’ufficio,
spese che debbono essere addossate invece all’attore-appellante XXX, con la
conseguenza che la quota di 1/3 (un terzo) delle spese, relative alle consulenze
tecniche d’ufficio, che il Tribunale aveva posto a carico dell’YYY, deve esser
posta a carico del XXX. La decisione di porre la residua quota di 1/3 a carico
della società QQQ, poiché quest’ultima non ha proposto appello incidentale, ma
ha fatto acquiescenza alla condanna, deve essere invece confermata.
Stante la soccombenza dell’attore-appellante XXX, egli dovrà essere
condannato a rifondere ad entrambi gli appellati le spese del grado, spese che
possono essere liquidate, a favore di ciascuna parte appellata, in complessivi €
3.545,00, di cui € 45,00 per spese, € 1.000,00 per diritti di procuratore ed €
2.500,00 per onorari di avvocato.
P. Q. M.
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La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e
reietta, in parziale riforma del la sentenza n. 55/06 dd. 20.02-06.03.2006 del
Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano,
pone
a carico dell’attore-appellante XXX 2/3 (due terzi) delle spese consulenze
tecniche d’ufficio, escludendo quindi ogni onere a carico di YYY, e
condanna
l’appellante XXX a rifondere agli appellati YYY e QQQ le spese di lite del
presente grado, spese che liquida in complessivi € 3.545,00 ciascuno, oltre agli
accessori conseguenti per legge (rimborso forfetario delle spese generali, nella
misura dovuta, contributo C.A.P. ed I.V.A.) sulle voci gravate e successive
occorrende.
Conferma
il resto.
Così deciso in Bolzano il 21.03.2006
IL PRESIDENTE est.
dott. Renzo Paolo Pacher
Depositata in Cancelleria addì _____________________