Requisiti per la pensione

Transcript

Requisiti per la pensione
Nuovi requisiti per la pensione
Il regolamento della previdenza prevede che il requisito minimo di età per
accedere alla pensione anticipata e alla pensione di vecchiaia debba essere
adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti per i lavoratori
autonomi, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
I requisiti anagrafici saranno aggiornati nuovamente il 1°gennaio 2019.Tutti gli
adeguamenti successivi al 1° gennaio 2019 verranno applicati con cadenza
biennale.
La pensione di vecchiaia e anticipata come la pensione supplementare, di
invalidità e di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di
perfezionamento dei requisiti, se successiva. Nei confronti dei richiedenti non
in regola con il pagamento dei contributi, i requisiti si intendono perfezionati
alla data di pagamento dei contributi.
Pensione Anticipata
periodo di validità
Dal 9 settembre 2013 al 31
dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018
Età
anni di
iscrizione e di
contribuzione
63 anni
20 anni
63 anni e 4 mesi
20 anni
Pensioni di Vecchiaia
Data di nascita
periodo di validità
anni di
iscrizione e di
contribuzione
Età
Fino al 31 dicembre 1947
Dal 9 settembre 2013 66 anni e 3
al 31 dicembre 2015 mesi
30
Fino al 31 dicembre 1947
Dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2018
66 anni e 7
mesi
30
Dal 1° gennaio 1948 al 31 Dal 9 settembre 2013 66 anni e 3
dicembre 1949
al 31 dicembre 2015 mesi
31
Dal 1° gennaio 1948 al 31 Dal 1° gennaio 2016
dicembre 1949
al 31 dicembre 2018
31
66 anni e 7
mesi
Pensione di Vecchiaia Totalizzata
Anno di maturazione
Età
Anzianità
Finestra di
contributiva accesso
fino al 2010
65 anni
20 anni
-
dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2012
65 anni
20 anni
18 mesi
dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2015
65 anni e 3 mesi 20 anni
18 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2018
65 anni e 7 mesi 20 anni
18 mesi
Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della
c.d. finestra la decorrenza è fissata comunque al primo giorno del mese
successivo il diciottesimo mese, salva la possibilità di richiedere la decorrenza
del medesimo trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda.
Pensione di Anzianità Totalizzata
Anno di maturazione
Anzianità contributiva
Finestra di
accesso
Fino al 2010
40 anni
nessuna
dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2011
40 anni
18 mesi
dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012
40 anni
19 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2013
40 anni e 3 mesi
20 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2015
40 anni e 3 mesi
21 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018
40 anni e 7 mesi
21 mesi
Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d.
finestra la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.