Il nuovo codice doganale dell`Unione Europea

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Il nuovo codice doganale dell`Unione Europea
Il nuovo codice doganale dell’Unione europea:
nuove opportunità per le imprese nella pianificazione della
competitività nell'import-export
Avv. Sara Armella
Camera di Commercio Brescia – Brescia, 4 maggio 2016
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Dal 1° maggio 2016
IN VIGORE
ABROGATI
•
Reg. del Consiglio CEE 2913/1992 (CDC)
(codice doganale comunitario)
•
Reg. del Parlamento e del Consiglio UE
952/2013 (CDU) (codice doganale dell’Unione)
•
Reg. della Commissione CEE 2454/1993
(DAC) (disposizioni di attuazione del CDC)
•
Reg. delegato della Commissione UE
2446/2015 (RD) (specificazione di alcune
disposizioni del CDU)
•
Reg. di esecuzione della Commissione UE
2447/2015 (RE) (modalità di applicazione di
alcune disposizioni del CDU)
•
Reg. delegato
della Commissione UE
341/2016 (RTD) (norme transitorie fino alla
completa operatività dei sistemi elettronici)
•
Dec. di esecuzione della Commissione UE
578/2016 (DEC) (sviluppo e utilizzazione dei
sistemi elettronici)
•
•
Reg.
del
Consiglio
CEE
3925/1991
(relativo
all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggatori
intracomunitari)
Reg. del Consiglio CE 1207/2001 (rilascio dei certificati di
origine EUR e qualifica di esportatore autorizzato)
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Normativa nazionale residua
Ancora una volta, non è prevista una riscrittura delle
norme nazionali vigenti e occorrerà valutare, per
ciascun settore, quali norme sono compatibili rispetto
alla nuova disciplina europea
– D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (Tuld)
– D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e successive
modifiche
– In arrivo alcune modifiche nelle prossime
settimane
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Nuovo codice dell’Unione
OBIETTIVI
• facilitazione dei traffici leciti
• riduzione degli ostacoli al commercio tra
l’Unione e il resto del mondo
STRUMENTI
• regimi e procedure doganali semplici, rapidi e
uniformi
• sistema telematizzato
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Le principali novità
• Quadro più organico e sistematico dei vari istituti
• Centralità della certificazione Aeo
• Semplificazione e razionalizzazione dei regimi
doganali
• Sdoganamento centralizzato? (2020?)
• Controllo unico delle merci
• Totale telematizzazione delle procedure
• Modifiche all’operatività con aggiornamenti in
tempo reale:
–
Ag. dogane, nota 19 aprile 2016, n. 45898 “Novità introdotte ed istruzioni operative a decorrere dal 1°
maggio 2016ˮ
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/20160419_45898RU.pdf/c
531e210-57b8-4097-8e96-6e707c607cbf?version=1.2)
– Ag. dogane, circ. 19 aprile 2016, n. 8/D “Codice doganale dell’Unione. Disposizioni e istruzioni proceduraliˮ
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/lgpd-c-20160419-47577circ8DCDU.pdf/e5503da4-890e-4015-9cba-d1be6ad7c1c4)
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Altri aspetti importanti da conoscere
• Modifiche in materia di valore per intangibles e vendite a catena
(first sale price)
• Possibilità di ruling in materia di valore
• Nuova disciplina per Itv e Ivo e loro obbligatorietà
• Riforma della rappresentanza
• Nuova disciplina in materia di origine
• Disciplina organica delle garanzie e dei casi di riduzione/esonero
• Codificazione del contradditorio preventivo
• Nuova disciplina del termine di accertamento per la
contestazione di un reato
• Nuovi principi in materia di sanzioni amministrative
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NUOVO CODICE DOGANALE
studiare cosa cambia
valutare l’impatto
sull’operatività aziendale
adottare modifiche
conoscere e implementare le nuove
semplificazioni e agevolazioni
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STEP PER GLI OPERATORI
1. Compatibilità dell’operatività attuale
con il nuovo corpo normativo (cdu, RE,
RD, TDA)
2. Conoscenza delle opportunità e degli
strumenti di semplificazione di
maggior interesse per le aziende (es.
agevolazioni Aeo)
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Il valore doganale
Avv. Sara Armella
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Novità
• Il valore doganale: le nuove regole
generali
• Abolizione del first sale price
• Nuova disciplina per le Royalties
• Il ruling sul valore e la circolare 16/D/15
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A cosa serve determinare correttamente il valore
doganale
• La determinazione del valore doganale dei prodotti è
essenziale per la corretta liquidazione dei dazi doganali e
dell’Iva all’importazione
• Rispetto al valore indicato in fattura, occorre tenere conto di
elementi di costo che devono rientrare nel valore doganale e
altri che possono non concorrere
• Un’inesatta determinazione del valore espone importatore e
dichiarante indiretto all’azione di accertamento con le relative
sanzioni
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Valore delle merci
• Art. VII Gatt : valore attuale
• Art. 1 Accordo sulla determinazione del
valore doganale (in applicazione dell’art.
VII Gatt): valore di transazione
– art. 2-7 altri criteri consentiti
– art. 7 criteri vietati: es. criteri forfettari,
valori «medi»
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Normativa europea
• cdc: valore di transazione (art. 29 cdc)
• cdu:
valore
di
transazione,
«eventualmente adeguato» (art. 70 cdu)
– condizioni di determinazione del valore di transazione
analoghe al cdc
– possibilità ampia di forfettizzazione (art. 73 cdu) previa
autorizzazione della Dogana e se ricorrono le condizioni
per Aeo (Agenzia dogane, circolare 8/D, pag. 37)
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First sale price
•
Se la merce è oggetto di una serie di vendite a catena prima della sua importazione,
l’operatore può indicare, per la determinazione del valore doganale, il prezzo relativo
a una vendita anteriore a quella sulla cui base i prodotti sono stati immessi nel
territorio europeo
Poiché il prezzo di una vendita anteriore è normalmente più basso di quelle successive, il
metodo del first sale consente di attribuire ai beni un valore doganale inferiore e di
ridurre i dazi doganali
Applicando la first sale rule, C può dichiarare in dogana 70 invece che 100
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First sale price nel nuovo cdu
•
Il first sale price non è indicato tra i criteri per determinare il valore in dogana, mentre si
prevede espressamente che:
Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato al
momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima
che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il
territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in
custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal
perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita (art. 128, RE)
In assenza della first sale rule C deve dichiarare in dogana 100
Disposizione transitoria
Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo
prima della vendita di cui all’art. 128, RE se la persona per conto della quale è presentata la
dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.
Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017 (art. 347 RE)
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Elementi da non includere nel valore in dogana
(art. 72 CDU)
Sono i c.d. «aggiustamenti negativi», ossia
componenti del valore che vanno defalcati dal
prezzo pagato (o da pagare) ai fini della
determinazione del valore doganale
La novità più significativa riguarda l’eliminazione
della condizione «distinto»: ai fini della non
inclusione nel valore doganale del pagamento
effettuato dal compratore non è più richiesta la loro
distinzione, ma è sufficiente dimostrare che non
ricorrono le condizioni per la tassazione
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Elementi da non includere nel valore in dogana
(art. 72 CDU)
Dal valore in dogana sono esclusi:
a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza
tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio
impianti, macchinari o materiale industriale;
c) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
d) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di
merci importate, se fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che i) le merci sono
effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare e ii) il tasso
dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del
genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
e) le commissioni di acquisto;
f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione;
g) nonostante l'articolo 71, par. 1, lett. c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di
distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la
vendita per l'esportazione delle merci verso l'UnioneNovità: gli sconti (art. 130 RE) possono essere dedotti se contrattualmente previsti e determinati prima della
presentazione della dichiarazione doganale
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Elementi da aggiungere al valore di transazione
(art. 71 CDU)
L’art. 71 cdu prevede che il valore di transazione debba essere integrato da:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano
forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso
della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non
sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci
importate;
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non
membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
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c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore,
direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle
merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano
stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o
utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale
dell'Unione:
i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci
importate.
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Royalties
C - USA
Titolare del
marchio
Diritti di licenza
(royalties)
A (extraUE)
Produttore e
fornitore del
bene
B - ITALIA
Utilizzatrice
del marchio
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Royalties
La nozione di ̋condizione di venditaʺ del CDU è più ampia rispetto a quella prevista nel
cdc:
Art. 157, par. 2, Reg. 2454/1993
Indipendentemente dai casi di cui all'art. 32, par. 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di
merci importate in conformità delle disposizioni dell'art. 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o
un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:
- si riferisce alle merci oggetto della valutazione e
- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa
Art. 160 Reg. 2454/1993
Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste
dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata
chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento
Nella vigenza del cdc l’assenza di controllo tra il titolare della licenza e il
produttore escludeva la tassazione doganale delle royalties
Art. 136, par. 4, RE
I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci
importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento
b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore,
conformemente agli obblighi contrattuali
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei
corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante
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Novità: ruling in materia di valore
• La circolare 16/D del 2015 consente agli operatori che
effettuino
scambi
infragruppo
di
richiedere
all’Amministrazione doganale informazioni sul valore da
attribuire alla merce oggetto di transazione
Vantaggi:
- strumento che consente di evitare il rischio di un accertamento con
applicazione di sanzioni;
- riduzione degli oneri amministrativi legati a una duplice e differente
gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale e doganale;
- rilevanza degli aggiustamenti retroattivi (price o profit adjustments)
finalizzati a garantire congruità del prezzo
Requisiti
- Condizioni per la certificazione Aeo
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Ruling in materia di valore nel nuovo CDU
• La circolare 6 novembre 2015, n. 16/D rappresenta un documento di base
in vista dell’applicazione del nuovo cdu e, in particolare, dell’art. 73 CDU:

Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi
sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della
dichiarazione in dogana:
a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'art. 70,
par. 2, CDU (pagamenti effettuati come condizione della vendita)
b) gli importi di cui agli artt. 71 e 72 CDU (commissioni, spese di trasporto, diritti di licenza
etc.)
• NOVITÀ:
Art. 70 cdu: «la base primaria del valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il
territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato»
forfetizzazione estesa anche al valore transazionale di base, in tutti i casi in cui (art.
art. 71 RD):
- l’applicazione della procedura semplificata del cdu comporta un costo amministrativo
sproporzionato
- il valore così determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in
assenza di forfetizzazione
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Ruling in materia di valore nel nuovo CDU
• Tale strumento rappresenta una vera e propria svolta poiché il
sistema doganale da tempo riconosce ruling preventivi con
riferimento a origine e classifica della merce, mentre fino a
oggi l’Agenzia delle dogane ha escluso una generale
applicabilità del diritto all’informazione preventiva in materia
di valore
• Riconoscendo il diritto a un interpello preventivo anche in
materia di valore, di fatto si amplia considerevolmente
l’ambito della compliance doganale con evidenti vantaggi per
gli operatori
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Valore doganale e transfer pricing
Avv. Sara Armella
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Problematiche relative a beni in importazione
obiettivi dell’Agenzia delle dogane
obiettivi dell’Agenzia delle entrate
assicurare che tutti gli elementi essenziali
siano inclusi nel valore della merce
assicurare che il prezzo di trasferimento non
ricomprenda elementi irrilevanti
spinta in direzioni opposte
obiettivo degli scambi
obiettivo degli scambi
valore doganale inferiore
=
minore incidenza dei dazi
prezzo di trasferimento maggiore
=
riduzione reddito imponibile
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Sino ad oggi, mentre l’Agenzia delle
entrate ha pressochè ovunque adottato
strumenti di ricognizione e condivisione
preventiva (ruling e advances pricing
agreement) non vi era uno strumento
strettamente doganale in materia
Linee guida WCO - giugno 2015
• ruling preventivo con Agenzia delle entrate
• dichiarazione incompleta in Dogana con valori
provvisori, da definire nel contradditorio con
l’Agenzia delle dogane e tenuto conto della
documentazione del Master file
• possibilità di utilizzare la documentazione sul transfer
pricing per determinare il valore in dogana
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• Diversa nozione di parti legate
– disciplina comunitaria: art. 127 DA
– normativa interna: art. 110 T.U.I.R.
• Differente determinazione del valore
– disciplina comunitaria: valore di transazione
– normativa interna: valore normale
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Le novità della circolare 6 novembre 2015, n. 16/D
• Nell’esame delle circostanze della vendita può assumere
rilievo la disciplina sul transfer pricing
– Per provare che il legame tra le parti non ha influito sul prezzo può
essere utilizzata la documentazione sul transfer pricing
• Convergenza tra sistemi fiscale e doganale negli scambi
internazionali tra parti correlate
• Diritto a un interpello preventivo anche in materia di valore
(Aeo)
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Ulteriori problematiche: Tp adjustments
• Rilevano in ambito doganale?
– ICC risponde in senso affermativo
– Per la Cassazione il contratto di tp deve avere data
anteriore rispetto alle importazioni
• Soluzioni alternative
– Dichiarazione semplificata (art. 166 cdu)
– Forfettizzazione del valore (art. 73 cdu)
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Grazie per l’attenzione!
Via Torino 15/6 - Milano
Piazza De Ferrari 4/2 – Genova
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