il contingentamento dei tempi ed altri strumenti previsti dai
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO DOSSIER DI STUDIO N. 15 IL CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI ED ALTRI STRUMENTI PREVISTI DAI REGOLAMENTI PARLAMENTARI VIII LEGISLATURA maggio 2006 Il dossier è stato predisposto in occasione del procedimento di revisione del Regolamento interno del Consiglio, avviato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale ligure (legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1). I dossier del Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi consiliari e dei Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. “IL CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI E ALTRI STRUMENTI PREVISTI DAI REGOLAMENTI PARLAMENTARI” INDICE Abstract con le principali indicazioni emerse dallo studio pag. 1 Premessa pag. 2 Il contingentamento dei tempi pag. 3 Il contingentamento nel sistema di programmazione dei lavori pag. 3 alla Camera dei Deputati Il contingentamento nel sistema di programmazione dei lavori del Senato pag. 6 Osservazioni generali derivanti dalla comparazione dei due sistemi pag. 7 Ulteriori osservazioni su altre norme regolamentari dettate da ragioni di funzionalità dei lavori assembleari pag. 10 Conclusioni pag. 13 Norme regolamentari di riferimento: - Camera dei Deputati pag. 14 - Senato pag. 21 - Consiglio regionale della Liguria pag. 24 ABSTRACT con le principali indicazioni emerse dallo studio Il presente lavoro si pone quale possibile strumento di ausilio alla Giunta per il Regolamento, organismo competente all’esame in fase istruttoria, rectius referente, delle proposte di modifica o integrazione del Regolamento interno del Consiglio regionale. Essendo, com’è noto, il “meccanismo“ dei lavori consiliari sin dall’origine improntato sul modello parlamentare, appare quasi naturale, nel procedere alla riscrittura della disciplina, volgere uno sguardo agli omologhi regolamenti di Camera e Senato, con particolare attenzione per quegli istituti, ampiamente collaudati nella lunga esperienza parlamentare, che possano, adattandosi alla realtà regionale, offrire soluzioni adeguate alle problematiche oggi in discussione. Dall’esame comparativo dei sistemi parlamentari possono trarsi le seguenti conclusioni: 1. Il Regolamento della Camera dei Deputati conferisce maggiori garanzie di rispetto della programmazione e della calendarizzazione dei lavori rispetto a quello del Senato, il quale non avendo avuto particolari fenomeni di ostruzionismo, può permettersi di mantenere alcune norme (quali, ad esempio, l’approvazione della programmazione all’unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi) senza troppi problemi. 2. Al contrario, il Regolamento della Camera in alcune sue parti è stato, per così dire, “costruito proprio sull’esigenza di arginare quei fenomeni di ostruzionismo “patologico” che, varcando i limiti della ordinaria “resistenza dialettica”, finivano per aver un effetto paralizzante sull’attività legislativa. Tutto ciò senza pregiudicare né il necessario approfondimento degli argomenti trattati, né il diritto della minoranza di svolgere un’ energica attività di opposizione. 3. Il sistema che la Camera ha approntato al fine di assicurare il proprio regolare funzionamento è assai complesso, in quanto lo stesso è la “sommatoria” di una serie “misure” di salvaguardia del raggiungimento del risultato finale entro i termini di tempo prestabiliti. 4. Innanzitutto, gli strumenti della programmazione, e cioè il programma e il calendario dei lavori sono approvati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con la maggioranza dei tre quarti (voto ponderato); nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza è affidato al Presidente della Camera definire la loro predisposizione sulla base di criteri fissati dal Regolamento. In entrambe le ipotesi sono previste idonee garanzie di “spazio” alla trattazione di argomenti dell’opposizione. 5. L’elemento di maggior rilievo nell’ambito della programmazione (presente sia nel Regolamento della Camera che in quello del Senato) è il contingentamento dei tempi e cioè la precisa fissazione nel calendario, per ciascun argomento, della data delle sedute previste per la trattazione (con indicazione delle sedute di discussione e delle sedute dedicate alla votazione) e l’assegnazione a ciascun gruppo i una quota di tempo predeterminata sulla base di parametri prestabiliti. La garanzia dell’efficacia dello strumento è data dalla inderogabilità della quota ; una volta esaurito il tempo a disposizione , il Gruppo non ha più diritto di parola. 6. Garanzie ulteriori della speditezza del procedimento sono offerte sia dalla rigida determinazione di tutti i tempi di intervento, ivi compreso quello dei relatori, sia di maggioranza che di minoranza, sia dall’applicazione di particolari tecniche di votazione (“votazioni riassuntive o per principi”) nate per far fronte a particolari situazioni di ostruzionismo o di discussione/votazione (“discussioni congiunte di pregiudiziali o sospensive”). 7. Dei sopra indicati strumenti alcuni sono stati recepiti nella bozza di stesura del nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale (“Votazioni riassuntive e per principi” (art. 102), altre lo sono state solo in parte (ad esempio per le pregiudiziali e le sospensive l’art. 60 della bozza prevede la discussione congiunta ma non la votazione congiunta); il contingentamento invece sembrerebbe possibile solo nella programmazione dei lavori per l’esame del DPEF e più in generale in sessione di bilancio (cfr. artt. 35 e segg. Bozza di nuovo Regolamento Interno). 1 PREMESSA Lo studio è finalizzato alla necessità di offrire una panoramica generale, senza per questo avere alcuna pretesa di esaustività data la estrema complessità e vastità dell’argomento trattato, sugli strumenti tecnico giuridici che potrebbero essere recepiti dal nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale ligure al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività legislativa, funzione “principe” dell’Assemblea. La necessità di garantire il buon funzionamento del Consiglio regionale appare oggi quanto mai presente anche a fronte dell’entrata in vigore del nuovo Statuto che, con disposizioni generali di principio, rinvia al Regolamento interno il compito di definire procedure “abbreviate” nel caso in cui l’esame assembleare riguardi particolari tipi di provvedimento. Giova ricordare in proposito l’articolo 40 dello Statuto, il quale reca: “I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.”. La bozza attualmente all’attenzione della Giunta del Regolamento dà attuazione al dettato statutario prevedendo all’articolo 33 la possibilità che, previa richiesta dell’Esecutivo, l’Ufficio di Presidenza Integrato, su proposta del Presidente, proceda alla fissazione delle date di trattazione da parte dell’Aula dei disegni di legge suddetti, nonché alla ripartizione del tempo complessivamente disponibile tra i Gruppi. Si tratta quindi di una profonda innovazione regolamentare diretta all’introduzione nel nostro ordinamento del contingentamento dei tempi. La sua applicazione resta tuttavia limitata a questa particolare fattispecie. Invero, il Regolamento Interno attualmente in vigore già prevede all’articolo 78 una riduzione dei termini procedimentali nel caso in cui, a richiesta del proponente, il Consiglio regionale riconosca formalmente l’urgenza del progetto di legge o di regolamento. Tale norma era stata dettata dall’esigenza di far fronte alla necessità di provvedere in tempi particolarmente brevi all’approvazione di atti, la cui eventuale tardività avrebbe compromesso l’efficacia dell’atto stesso. Essa avrebbe dovuto colmare la “lacuna” derivante dalla mancata previsione, nel quadro normativo-istituzionale regionale, dello strumento giuridico della “decretazione d’urgenza” (decreto-legge). Nella bozza di nuovo Regolamento Interno attualmente all’esame del Giunta per il Regolamento la previsione del sopra citato articolo 78 è stata mantenuta (articolo 34 della bozza di R.I.), anche se in concreto, non si ricorda che dello stesso sia mai stata avanzata richiesta di applicazione. Infatti, quando si sono presentati reali casi di urgenza, la sensibilità dell’organo assembleare non ha mai ostacolato il cammino procedimentale; al contrario di fronte al generale riconoscimento dell’esigenza di provvedere in termini temporalmente ristretti ha fatto sì 2 che la maggioranza, con la piena collaborazione e disponibilità delle forze di opposizione, potesse portare a compimento l’iter procedurale in termini assai più brevi di quelli che l’applicazione della disposizione stessa avrebbe potuto garantire. Il suo mantenimento, tuttavia, potrebbe risultare opportuno come “salvaguardia” nel caso in cui occorresse rispondere particolari situazioni di “emergenza” e non si trovasse l’opportuno accordo. L’attenzione del legislatore statutario al soddisfacimento dell’esigenza di assicurare l’approvazione di determinati atti ritenuti di fondamentale importanza giustifica la necessità di valutare nella redazione del nuovo Regolamento Interno il possibile recepimento di ogni strumento tecnico-giuridico idoneo a garantire il raggiungimento dello scopo prefissato. Risulta quindi evidente quanto, in siffatta situazione, possa apparire necessario scongiurare innanzitutto che manifestazioni”patologiche” dell’ordinario esercizio dell’opposizione arrivino a pregiudicare il funzionamento dell’organo consiliare. Pur tenendo in giusto conto, le peculiarità proprie di un’Assemblea regionale, può essere utile osservare, per trarne eventualmente spunto, come il Parlamento abbia affrontato e risolto alcune delle problematiche da affrontare nel nuovo Regolamento. IL CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI Occorre innanzitutto premettere che sia alla Camera che al Senato il “contingentamento dei tempi” si inserisce in un quadro organizzativo dei lavori assembleari estremamente puntuale, nel senso che la programmazione dei lavori e la loro calendarizzazione sono determinati e rispettati in modo così rigoroso da costituire un parametro pressoché invalicabile. Il contingentamento non rappresenta dunque altro se non lo strumento attraverso il quale s’intende garantire che la programmazione – calendarizzazione decisa in sede di Conferenza non rischi di rimanere lettera morta a seguito di eccessivo protrarsi della discussione. Sia nell’uno che nell’altro regolamento il momento del contingentamento dei tempi è assunto come elemento strumentale imprescindibile per il buon andamento dei lavori parlamentari. Pertanto non si può affrontare il problema del contingentamento dei tempi senza nel contempo procedere all’analisi delle metodologie applicate in entrambe le assemblee per l’organizzazione e la programmazione dei lavori. A) Alla CAMERA DEI DEPUTATI le norme che regolano programmazione dei lavori sono contenute negli articoli 23 e 24, per quanto concerne i lavori assembleari e 25 per le Commissioni. 3 Si riassumono di seguito i passaggi fondamentali: IL PROGRAMMA Il programma è predisposto per un periodo di almeno due e non superiore a tre mesi (art. 23 comma 2 R.C.). Il Governo e i Presidenti dei Gruppi comunicano al Presidente della Camera almeno due giorni prima della riunione della Conferenza dei Capigruppo le proprie proposte con l’indicazione delle priorità (art. 23 comma 3 R.C). Nel programma sono contenuti: l’elenco degli argomenti, l’indicazione delle priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’o.d.g. dell’Assemblea; a tale proposito il regolamento specifica che “l’indicazione è determinata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti” (art. 23 comma 4 R.C). L’inserimento nel programma deve tenere inoltre conto del fatto che la discussione in Aula dovrà avvenire dopo che siano decorsi i due mesi assegnati alle Commissioni per l’espletamento della loro funzione referente (art. 23 comma 5 R.C). Il programma è approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con la maggioranza dei tre quarti (voto ponderato); in tal caso il Presidente riserva una quota di tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti in proporzione allo loro consistenza numerica (art. 23 comma 6 R.C). Qualora non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il programma è predisposto dal Presidente, secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5.In tal caso il programma del Presidente diviene definitivo con la comunicazione in Aula,; sulla comunicazione sono previsti interventi per non più di 2 minuti ciascuno e non più di 10 a gruppo.Sono semplici osservazioni finalizzate alla predisposizione del programma successivo (art.23 comma 7 R.C). Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, anche in rapporto allo svolgimento effettivo dell’attività delle Commissioni (art. 23 comma 9 R.C). IL CALENDARIO Il calendario è predisposto per un periodo di tre settimane (art. 24 comma 1. R.C.). Il Governo e i Presidenti dei Gruppi comunicano al Presidente della Camera almeno ventiquattrore prima della riunione della Conferenza dei Capigruppo le proprie indicazione per l’iscrizione all’o.d.g. dell’Assemblea (art. 24 comma 1 R.C ). 4 Il calendario è approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con la maggioranza dei tre quarti (voto ponderato); in tal caso il Presidente riserva una quota di tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti in proporzione allo loro consistenza numerica sulla comunicazione sono previsti interventi per non più di 2 minuti ciascuno e non più di 10 a gruppo.Sono semplici osservazioni finalizzate alla predisposizione del calendario successivo (art. 24 comma 2 R.C). Qualora non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il calendario è predisposto dal Presidente; in tal caso il Presidente inserisce nel calendario argomenti o tempi pari un quinto del disponibile (art. 24 comma 3 R.C.). In tal caso il calendario del Presidente diviene definitivo con la comunicazione in Aula,; sulla comunicazione sono previsti interventi per non più di 2 minuti ciascuno e non più di 10 a gruppo. Sono semplici osservazioni finalizzate alla predisposizione del calendario successivo (art. 24 comma 3). Nel calendario sono contenuti: gli argomenti e l’indicazione delle sedute previste per la loro trattazione, nonché i giorni destinati alle discussioni e quelli dedicati alle votazioni (art. 24 comma 5 R.C.). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, sempre a maggioranza di tre quarti “determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell’Assemblea, in rapporto alla loro complessità”. In particolare, seguendo una metodologia specificamente indicata nel regolamento, la Conferenza provvede al CONTINGENTAMENTO (art. 24 comma 7); Il Regolamento prevede inoltre che “Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all’atto della predisposizione del calendario” (art. 24 comma 13 R.C.). Al tempo complessivamente stabilito per l’esame del provvedimento, si sottrae quello dedicato agli interventi dei relatori e del Governo, ai deputati del Gruppo misto nonché il presumibile tempo da dedicare a richiami e votazioni. Ciò viene effettuato tenendo conto del fatto che il tempo conferito a ciascun relatore di minoranza non può essere inferiore ad un terzo del tempo assegnato al relatore di maggioranza. I quattro quinti del tempo rimasto per le diverse fasi di esame viene ripartito fra i Gruppi, per una parte in misura uguale fra tutti i gruppi e la restante parte in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il tempo attribuito a ciascun Gruppo nella fase di discussione generale non può comunque essere inferiore a trenta minuti; il tempo attribuito al Gruppo Misto viene ripartito ulteriormente in ragione delle componenti politiche. Il tempo rimanente viene utilizzato 5 per interventi a titolo personale. Importante ricordare che nel caso in cui si debba procedere all’esame di un disegno di legge di iniziativa governativa il tempo concesso ai Gruppi d’opposizione è, per espressa previsione regolamentare, sempre superiore a quello concesso ai Gruppi di maggioranza. Qualora in Conferenza dei Presidenti non si raggiungesse l’accordo della maggioranza prescritta dei tre quarti, il contingentamento è predisposto dal Presidente della Camera (art. 24 comma 9 R.C.), sulla base dei medesimi criteri sopra esposti. Agli argomenti iscritti nel programma e nel calendario è assicurato l’esame in via prioritaria in sede di Commissione secondo i criteri di cui all’articolo 25 comma 2 R.C. B) Al SENATO le norme che regolano programmazione dei lavori sono contenute negli articoli 53 e seguenti: IL PROGRAMMA Il programma è predisposto per un periodo di due mesi (art. 53 comma 3 R.S.) dal Presidente del Senato, prendendo contatti con il Presidente della Camera, con i Presidenti delle Commissioni e con il Governo. Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal governo e dalle proposte avanzate sia dai Gruppi che dai singoli senatori ed è sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Dei due mesi, quattro settimane sono dedicate all’attività delle Commissioni permanenti e speciali,, tre settimane all’attività dell’Aula(la restante settimana è lasciata all’attività dei Gruppi e dei singoli Senatori. Il programma se approvato all’unanimità diventa definitivo con la comunicazione in Assemblea, qualora ne venga chiesta la discussione possono intervenire, oltre al richiedente, uno per gruppo per non più di 10 minuti. Ai fini dell’attuazione del programma il Presidente convoca i Presidenti di Commissione ( con rappresentante del Governo) per stabilire le modalità e i tempi dei lavori di queste, in coordinamento con l’attività dell’Aula. Qualora non si raggiunga l’unanimità il Presidente predispone, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza uno schema dei lavori per una settimana. Viene comunicato in aula e se nessuno avanza proposte di modifica diventa definitivo; in caso contrario l’Assemblea vota le singole proposte di modifica, previa discussione (uno per 6 gruppo per non più di 10 minuti ciascuno). Nel corso della settimana successiva viene riconvocata la Conferenza per decidere per il periodo successivo. IL CALENDARIO Il calendario è predisposto dal Presidente del Senato per il periodo di un mese (art. 55 comma 2 R.S.). Nel calendario sono contenuti il numero e la data delle singole sedute, con l’indicazione degli argomenti da trattare (art. 55 comma 2 R.S.). E’ predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all’approvazione alla Conferenza dei Presidenti (con partecipazione di un rappresentate del Governo) (art. 55 comma 1 R.S.). Se il calendario è approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all’unanimità diviene definitivo e viene comunicato all’Assemblea (art. 55 comma 3 R.S.). Qualora non si raggiunga l’unanimità, sulle proposte di modifica decide l’Assemblea per alzata di mano, dopo l’intervento di un oratore per gruppo e non più di 10 minuti per Gruppo. Per la discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario la Conferenza determina di norma tempo complessivamente a disposizione di ciascun gruppo (CONTINGENTAMENTO), stabilendo inoltre la data entro cui gli stessi devono essere messi in votazione (art. 55 comma 5 R.S.). OSSERVAZIONI GENERALI DERIVANTI DALLA COMPARAZIONE DEI DUE SISTEMI Occorre innanzitutto premettere che le disposizioni che regolano il funzionamento e l’organizzazione dei lavori al Senato non hanno subito rilevanti modifiche in quanto la programmazione, nonostante la vigenza della norma che prevede l’approvazione degli atti programmatori all’unanimità, non è mai stata particolarmente ostacolata ed i lavori si sono sempre svolti in modo costante e ordinato. Alla Camera, invece, il sistema originariamente previsto dal regolamento del 1971 non ebbe brillanti risultati tanto è vero che si sentì la necessità di intervenire con una serie di rilevanti modifiche succedutesi nel corso degli anni proprio al fine di costruire un sistema che rispondesse in modo adeguato all’esigenza di procedere sulla base di programmazione efficace dei lavori. 7 Accadeva infatti che la regola dell’unanimità, che come si è prima accennato non creava alcun problema in Senato, alla Camera invece risultasse in certo qual modo bloccante o quanto meno ostativa di un regolare e sistematico processo di programmazione. In particolare accadeva che la presenza di gruppi che intendevano ostacolare o comunque ritardare l’attività della Camera impedissero sistematicamente di raggiungere l’accordo unanime in Conferenza, negando il loro assenso alla programmazione proposta. Ciò comportava notevoli disagi e soprattutto ritardi in quanto, occorreva predisporre, in mancanza di unanimità, ogni volta una programmazione solo settimanale. Questo è stato in estrema sintesi il motivo che ha portato la Camera a rivedere il proprio regolamento conferendo da un lato poteri più incisivi al proprio Presidente e dall’altro prediligendo l’adozione del criterio dell’approvazione a maggioranza della programmazione rispetto a quello della unanimità. Infatti, dalla regolamentazione attuale risulta evidente come la regia della Programmazione venga di fatto affidata nelle mani del Presidente della Camera, che in qualità di garante, dopo aver preso contatti sia con il Governo che con il Presidente del Senato, predispone il programma dei lavori da sottoporre all’approvazione della Conferenza. L’assunzione del principio “maggioritario” in luogo di quello “unanimistico” non appare tuttavia aver lasciato la determinazione della programmazione dei lavori al Governo e alla sua maggioranza in quanto l’alta percentuale di voto richiesta per l’approvazione dell’atto implica imprescindibilmente la formazione di consenso ben più ampio di quello rappresentato dai gruppi di maggioranza alla Camera. La regola secondo la quale l’approvazione deve avvenire con il voto favorevole dei Presidenti dei Gruppi che rappresentino i tre quarti dei componenti della Camera, comporta inevitabilmente e matematicamente la necessità che sulla programmazione vi sia l’appoggio/consenso anche di una consistente parte o gruppo dell’opposizione. D’altra parte il sistema tiene conto delle comprensibili tensioni derivanti dall’applicazione della disposizione dettata dal comma 4 dell’articolo 23 R.C., che nel prevedere che vengano definiti i presumibili “tempi d’esame dei diversi argomenti”, richiama espressamente il concetto di “congruità” senza individuarne più precisi criteri di individuazione; questa mancata definizione di più precisi criteri di valutazione produce l’effetto di demandare di fatto la determinazione della “congruità” al confronto politico delle parti, confronto nel quale potrà avere indubbia rilevanza il ruolo di garante e mediatore dei contrapposti interessi delle parti del Presidente dell’Assemblea. 8 In questo modo, mantenendo il sistema di democratica determinazione dei lavori assembleari, non disconoscendo né sottovalutando l’esistenza di situazioni che di fatto possono ostacolare il funzionamento, è stato individuato un sistema che consente di evitare la strumentalizzazione dell’unanimità del voto. E’ un sistema assai equilibrato, in quanto consente da un lato alla maggioranza di garantirsi il controllo della gestione della programmazione e dall’altro assicura alle opposizioni , attraverso la previsione stabilita dall’articolo 23 comma 6 del Regolamento della Camera, di quota di tempo riservata alla trattazione degli argomenti proposti dai dissenzienti, di vedersi assicurata la trattazione delle proprie proposte in un tempo sufficientemente congruo. Il contingentamento dei tempi rappresenta dunque nelle assemblee parlamentari lo “strumento principe” in grado di contrastare l’ostruzionismo senza sacrificare il democratico svolgimento del confronto politico. Accadeva infatti, soprattutto alla Camera dei Deputati che il fenomeno ostruzionistico, del tutto sporadico ed eccezionale nelle prime legislature della nostra Repubblica, diventasse un fatto ricorrente ogni qual volta si dovesse passare all’esame di un provvedimento non particolarmente gradito all’opposizione.Addirittura studiosi di diritto parlamentare hanno osservato che prima della riforma del regolamento non solo si faceva ricorso all’ostruzionismo per contrastare l’approvazione di leggi aborrite dall’opposizione, ma anche per attuare pressioni dirette ad ottenere il passaggio di emendamenti o, ancor più impropriamente, per richiamare l’opinione pubblica a meri fini di propaganda elettorale. Di fatto il fenomeno ostruzionistico si manifestava (e ancor oggi si manifesta) con lo svolgimento di una pluralità di interventi e di relazioni di minoranza, con la continua richiesta di deroghe alle norme regolamentari, con la presentazione e discussione di un eccessivo numero di emendamenti e ordini del giorno, e più in generale attraverso il generale capzioso tentativo di sfruttare ogni tecnicismo regolamentare utile a dilatare i tempi dell’iter parlamentare, impedendo concretamente alla maggioranza di pervenire alla decisione finale: quello che accade oggi sempre più spesso nei nostri Parlamenti regionali. In effetti la scelta operata a livello statale di stabilire in modo inderogabile uno schema temporale preciso entro il quale muoversi, al di là di ogni eventuale considerazione di merito, che come tale è soggettiva e quindi non spetta allo scrivente, è sicuramente sotto il profilo strettamente “pragmatico” lo strumento più idoneo e diretto a rispondere alle esigenze del caso. 9 Infatti, chi ha buona conoscenza delle norme regolamentari che disciplinano i lavori di una Assemblea legislativa ha modo di valutare quante possano in concreto essere le “occasioni ostruzionistiche” che possono di volta in volta offrirsi nei vari passaggi dell’iter seguito da un progetto di legge; chi vuole fare ostruzionismo, stante la complessità degli atti parlamentari che compongono la procedura legislativa, dispone di una vastissima serie di strumenti a proprio vantaggio. L’ostruzionismo, come abbiamo avuto già occasione di accennare, può già iniziare all’atto della programmazione -in modo particolarmente agevole laddove il Regolamento pretenda per la sua approvazione l’unanimità dell’accordo- opponendosi all’approvazione del programma o del calendario, rimandarne la determinazione ad un momento successivo, per proseguire poi attraverso l’illustrazione di corposissime relazioni di minoranza da parte di un numero cospicuo di Consiglieri artatamente predisposte con fini dilatori, ed ancora mediante la presentazione strumentale di questioni pregiudiziali o sospensive, per non dire poi della pletorica quantità di emendamenti spesso di scarso valore normativo il cui unico fine quello di travolgere i lavori dell’assemblea provocandone inevitabilmente lo slittamento della conclusione. Di fronte di ciò la scelta di procedere alla definizione di una scadenza temporale inderogabile appare quasi obbligata se si vuole comunque garantire alla maggioranza decidere anche di fronte all’ostruzionismo più spinto. ULTERIORI OSSERVAZIONI SU ALTRE NORME REGOLAMENTARI DETTATE DA RAGIONI DI FUNZIONALITA’ DEI LAVORI ASSEMBLEARI I tentativi di contenere le conseguenze dell’eccesso di ostruzionismo attraverso una pluralità di correttivi diversi dal contingentamento può, in un sistema procedura di siffatta complessità, risultare assai difficoltoso sia sotto il profilo della sua configurazione astratta sia sotto quello della gestione da parte del Presidente, al quale compete la direzione dei lavori della Assemblea. Facendo poi specifico riferimento ai lavori della Camera dei Deputati, occorre peraltro osservare come il meccanismo del contingentamento sia accompagnato da una serie di “accorgimenti” regolamentari, che consentono di scongiurare i tentativi ostruzionistici anche nella fase della votazione; mi riferisco in particolare alle norme regolamentari (art.85 comma 8 e 85 bis R.C.) che prevedono l’organizzazione della “votazione riassuntiva o per principi” degli emendamenti, subemendamenti, o articoli aggiuntivi”. 10 La genesi di questo sistema di votazione va ricercata nella decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti della Camera, sotto la Presidenza Iotti (ancor oggi è ricordata dagli studiosi di diritto parlamentare come “lodo Iotti”) di far fronte all’enorme quantità di emendamenti presentati a fini ostruzionistici (se ne contarono più di cinquantamila!) proprio in occasione della discussione della riforma del Regolamento che avrebbe dovuto contenere tale fenomeno in Parlamento. L’adozione di questo tipo di votazione certo non scongiura completamente gli effetti negativi dell’azione ostruzionistica, in quanto risulta comunque inevitabile un esame preventivo da parte degli uffici di tutti gli emendamenti ai fini della organizzazione sistematica e la conseguente sottoposizione al Presidente affinché ne possa valutare la congruità; questo problema è stato tuttavia risolto in modo soddisfacente in Parlamento, adeguando l’organizzazione delle strutture in modo tale consentire l’espletamento di tale incombenza in un periodo di tempo contenuto in limiti accettabili. Il sistema di votazione poc’anzi citato risulta essere stato recepito dalla proposta di nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale ligure attualmente all’esame della Giunta del Regolamento (cfr. art. 102 bozza di nuovo Regolamento interno C.R.). Questo sicuramente può rappresentare uno strumento di indubbia utilità nei casi in cui, come è accaduto di recente, la minoranza presenti in Aula a fini dilatori un numero considerevole di emendamenti, che differiscono tra di loro solo per valori numerici a scalare o per aspetti minimali. Sarebbe forse il caso di prevedere sempre nell’intento di condurre l’ostruzionismo in termini accettabili e cioè compatibili con il principio democratico secondo il quale, pur garantendo il necessario e costruttivo confronto tra le diverse posizioni politiche, sia comunque consentito alla maggioranza di decidere, potrebbe essere mutuato dal Regolamento della Camera (art. 40 R.C.) o del Senato (art. 93 R.S.) la norma di “salvaguardia”, che consente al Presidente in caso di concorso di più questioni sospensive o pregiudiziali, di cumularne non solo la discussione ma anche la votazione. Attualmente la proposta di nuovo Regolamento (art. 60 comma 5 bozza di nuovo Regolamento Interno C.R.), ricalcando sul punto la norma regolamentare vigente (art. 59 comma 4), sembra concedere, si ricorda, solo la possibilità di procedere ad una discussione congiunta, nulla dicendo in riferimento alla ammissibilità della votazione unitaria. I “correttivi” regolamentari sopra illustrati, come pure il contenimento dell’intervento dei relatori entro limiti quantitativi (es. uno per gruppo più di dissenzienti) e di durata prestabiliti, sono strumenti che, pur utili a limitare il fenomeno ostruzionistico, non sembra possano essere in grado di soddisfare l’esigenza di salvaguardare i lavori consiliari dagli 11 attacchi ostruzionistici se non inquadrate in un sistema che, come parlamentare, preveda la possibilità di contingentare i tempi. 12 CONCLUSIONI. Sulla base delle considerazioni esposte si ritiene che: 1. Dalla comparazione dei sistemi parlamentari risulta che il Regolamento della Camera dei Deputati conferisce maggiori garanzie di rispetto della programmazione e della calendarizzazione dei lavori rispetto a quello del Senato, il quale non avendo avuto particolari fenomeni di ostruzionismo, può permettersi di mantenere alcune norme (quali, ad esempio, l’approvazione della programmazione all’unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi) senza troppi problemi. 2. Al contrario, il Regolamento della Camera in alcune sue parti è stato, per così dire, “costruito proprio sull’esigenza di arginare quei fenomeni di ostruzionismo “patologico” che, varcando i limiti della ordinaria “resistenza dialettica”, finivano per aver un effetto paralizzante sull’attività legislativa. Tutto ciò senza pregiudicare né il necessario approfondimento degli argomenti trattati, né il diritto della minoranza di svolgere un’ energica attività di opposizione. 3. Il sistema che la Camera ha approntato al fine di assicurare il proprio regolare funzionamento è assai complesso, in quanto lo stesso è la “sommatoria” di una serie “misure” di salvaguardia del raggiungimento del risultato finale entro i termini di tempo prestabiliti. 4. Innanzitutto, gli strumenti della programmazione, e cioè il programma e il calendario dei lavori sono approvati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con la maggioranza dei tre quarti (voto ponderato); nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza è affidato al Presidente della Camera definire la loro predisposizione sulla base di criteri fissati dal Regolamento. In entrambe le ipotesi sono previste idonee garanzie di “spazio” alla trattazione di argomenti dell’opposizione. 5. L’elemento di maggior rilievo nell’ambito della programmazione (presente sia nel Regolamento della Camera che in quello del Senato) è il contingentamento dei tempi e cioè la precisa fissazione nel calendario, per ciascun argomento, della data delle sedute previste per la trattazione (con indicazione delle sedute di discussione e delle sedute dedicate alla votazione) e l’assegnazione a ciascun gruppo i una quota di tempo predeterminata sulla base di parametri prestabiliti. La garanzia dell’efficacia dello strumento è data dalla inderogabilità della quota ; una volta esaurito il tempo a disposizione , il Gruppo non ha più diritto di parola. 6. Garanzie ulteriori della speditezza del procedimento sono offerte sia dalla rigida determinazione di tutti i tempi di intervento, ivi compreso quello dei relatori, sia di maggioranza che di minoranza, sia dall’applicazione di particolari tecniche di votazione (“votazioni riassuntive o per principi”) nate per far fronte a particolari situazioni di ostruzionismo o di discussione/votazione (“discussioni congiunte di pregiudiziali o sospensive”). 7. Dei sopra indicati strumenti alcuni sono stati recepiti nella bozza di stesura del nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale (“Votazioni riassuntive e per principi” (art. 102), altre lo sono state solo in parte (ad esempio per le pregiudiziali e le sospensive l’art. 60 della bozza prevede la discussione congiunta ma non la votazione congiunta); il contingentamento invece sembrerebbe possibile solo nella programmazione dei lavori per l’esame del DPEF e più in generale in sessione di bilancio (cfr. artt. 35 e segg. Bozza di nuovo Regolamento Interno). 13 NORME REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO Regolamento della CAMERA DEI DEPUTATI Capo VI Dell’organizzazione dei lavori e dell’ordine del giorno dell’Assemblea e delle Commissioni Articolo 23 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi. 3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti. 5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99. 6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e 14 inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo. 7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79. 10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare. 11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26. Articolo 24 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti 15 3. 4. 5. 6. 7. interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario 16 dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. 10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. 11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente. 12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. 13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario. 17 Articolo 25 1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23. 3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24. 4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. …(omissis) Capo VIII Della discussione …(omissis) Articolo 40 18 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè chela discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando però questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea da tre in Commissione in sede legislativa. 2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. 3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti. 4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un’unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione l’Assemblea o la Commissione, decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. 5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un’unica discussione e l’Assemblea o la Commissione decede con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza. …(omissis) Capo XVII Dell’esame in Assemblea …(omissis) Articolo 85 (Commi 1 – 7 omissis) 8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto delle differenze tra emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l’Assemblea, questa decide senza discussione per 19 alzata di mano. E’ altresì facoltà del Presidente di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Articolo 85 bis 1. I Gruppi possono segnalare, prima dell’inizio dell’esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell’articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi.In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti dl Gruppo stesso. 2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1, è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli del decreto legge. 3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti , dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. 4. Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del coma 8 dell’articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell’articolo 24 comma 12 ultimo periodo (progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti nella prima parte della Costituzione). …(omissis) 20 Regolamento del SENATO Capo VII Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell’Assemblea …(omissis) Articolo 53 (Programma dei lavori) 1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari. 2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute della Commissioni permanenti e speciali, nonché all’attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei Deputati; tre settimane sono dedicate all’attività dell’Assemblea; una settimana è destinata all’attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli senatori. 3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato,prendendo gli opportuni contati con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all’approvazione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vive Presidenti del Senato e l’intervento del rappresentante del Governo.Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché dai singoli senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all’esame di disegni di legge e di documenti presentati dai gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell’articolo 79, comma 1. Si applicano del disposizioni dell’articolo 55 comma 5. 4. Il programma, se approvato all’unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all’Assemblea. Se all’atto della comunicazione un Senatore o un rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti. 5. La procedura prevista nei commi precedenti applica anche per l’esame e l’approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori. 6. Ai fini dell’attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l’intervento 21 del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l’attività dell’Assemblea. 7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentono ai singoli senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori i comunque all’ordine del giorno. Articolo 54 (Schema dei lavori) 1. Nel caso in cui la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l’accordo sul programma, il Presidente sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all’Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica diviene definitivo; in caso contrario l’Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull’organizzazione dei lavori del periodo successivo. …(omissis) Capo XII Della discussione …(omissis) Articolo 93 (Questioni pregiudiziale e sospensiva) 1. La questione pregiudiziale , cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattito. 2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse. 3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l’illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un’unica discussione. 22 4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentar. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti. 5. Sulla questione pregiudiziale anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua in un’unica votazione, che ha luogo per alzata di mano. 6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima della sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. 7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti. …(omissis) 23 Bozza di Regolamento Interno del Consiglio regionale attualmente all’esame della Giunta per il Regolamento (nel testo del 20 ottobre 2005) Parte I Capo VII Della programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni …(omissis) Articolo 30 (Programma) 1. l lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni sono organizzati, in attuazione dell’articolo 22 comma 4 dello Statuto, secondo il metodo della programmazione. 2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca l’Ufficio di Presidenza Integrato di cui all’articolo 14 comma 2 per la definizione del programma per un periodo di almeno due mesi e non superiore a tre. 3. I Capigruppo e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio le proprie indicazioni in ordine di priorità ventiquattro ore prima della data indicata per la riunione dell’Ufficio di Presidenza Integrato, ai fini della presentazione di una proposta da parte del Presidente. 4. Il programma contiene l’elenco degli argomenti con l’indicazione dell’ordine di priorità ai fini della trattazione da parte delle Commissioni e del Consiglio. 5. Un terzo degli argomenti inseriti a programma è riservato alle proposte della minoranza tenendo conto delle diverse componenti politiche del Gruppo misto. 6. L’Ufficio di Presidenza Integrato approva il programma all’unanimità. Qualora l’Ufficio di Presidenza non raggiunga l’unanimità, il programma è predisposto dal Presidente nel rispetto dei medesimi criteri. 7. Il programma diviene definitivo con la comunicazione al Consiglio che il Presidente fa nella seduta immediatamente successiva alla riunione. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di cinque minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 8. Il programma è aggiornato almeno una volta la mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti. 24 Articolo 31 (Calendario mensile) 1. L’Ufficio di Presidenza Integrato definisce modalità e tempi di attuazione del programma mediante l’adozione di un calendario mensile. 2. A tale fine i Capigruppo e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio, ventiquattro ora prima della data indicata per la riunione dell’Ufficio di Presidenza Integrato, le proprie indicazioni in ordine di priorità relativamente alle date per l’iscrizione dei vari argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, ai fini della presentazione di una proposta da parte del Presidente. 3. Il calendario contiene l’elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato con l’indicazione delle date nelle quali se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea. 4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, nonché dalle norme della Parte I, Capo VIII per l’esame dei documenti di bilancio e di programmazione, l’iscrizione dei progetti a calendario deve avvenire assicurando che le Commissioni dispongano di almeno due mesi di tempo per concludere i propri lavori dall’inizio dell’esame in sede referente. 5. Un terzo degli argomenti inseriti a calendario è riservato alle proposte della minoranza tenendo conto delle diverse componenti politiche del Gruppo misto. Gli argomenti diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di minoranza, sono di norma collocati al primo punto all’ordine del giorno delle sedute. 6. L’Ufficio di Presidenza Integrato approva il programma all’unanimità. Qualora l’Ufficio di Presidenza non raggiunga l’unanimità, il programma è predisposto dal Presidente nel rispetto dei medesimi criteri. 7. Il calendario diviene definitivo con la comunicazione al Consiglio che il Presidente fa nella seduta immediatamente successiva alla riunione. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di cinque minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 8. Il calendario è aggiornato secondo le procedure di cui ai commi precedenti, su richiesta di un Capogruppo, della Giunta o di un Presidente di Commissione. Articolo 32 (Scadenza dei termini) 1. I progetti di legge, regolamento e provvedimento amministrativo inclusi nel programma dei lavori, la cui trattazione alla scadenza del programma non sia stata esaurita dalle Commissioni, sono iscritti d’ufficio nel programma successivo. 25 2. Decorso il secondo periodo di iscrizione senza esito, su richiesta del proponente, i progetti di cui al comma 1 sonno iscritti all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale, il quale delibera se procedere immediatamente all’esame ovvero se fissare alla Commissione un termine improrogabile non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale il Consiglio delibera comunque sul progetto. Articolo 33 (Disegni di legge di attuazione del Programma di governo) 1. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, per l’esame dei quali la Giunta richieda le procedure abbreviate previste dall’articolo 40 dello Statuto, sono inseriti a programma e a calendario al di fuori dei criteri di cui agli articoli 30 e 31. 2. L’Ufficio di Presidenza Integrato, su proposta del Presidente del Consiglio, fissa le date di trattazione da parte dell’Aula dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché la ripartizione del tempo complessivamente disponibile tra i Gruppi, riservandone il sessanta per cento ai Gruppi di minoranza, tenendo conto delle diverse componenti politiche del Gruppo misto. Qualora non si raggiunga l’unanimità, decide il Presidente nel rispetto dei medesimi criteri. 3. Qualora la Commissione non concluda i propri lavori nei termini previsti i disegni di legge vengono comunque iscritti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale programmata ai sensi del comma 2, salvo che la Commissione non richieda l’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 91, comma 2. Articolo 34 (Progetti dichiarati urgenti) 1. All’atto della presentazione di un progetto di legge, di regolamento o di atto amministrativo i proponenti possono chiedere che ne sia dichiarata l’urgenza. 2. La dichiarazione di urgenza è adottata dall’Ufficio di Presidenza Integrato all’unanimità, al momento dell’inserimento del progetto nel programma dei lavori. Nella stessa sede il Presidente propone la data di esame da parte del Consiglio regionale. Qualora non si raggiunga l’unanimità, la richiesta è sottoposta all’Assemblea nella seduta immediatamente successiva e la relativa decisione è assunta a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri regionali. 3. Nel caso il progetto sia stato dichiarato urgente, i tempi previsti per la discussione in Aula e in Commissione sono dimezzati. 26 CAPO XI Della discussione …(omissis) Articolo 60 (Questione sospensiva e pregiudiziale) 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere in quanto mancano i presupposti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell’oggetto o mancano i presupposti formali e procedurali, può essere posta da un singolo Consigliere esclusivamente prima che abbia inizio la discussione dell’argomento. 2. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la trattazione a scadenze certe e determinate può essere posta una sola volta sullo stesso argomento, da un singolo Consigliere prima che abbia inizio o durante la discussione generale. 3. La questione pregiudiziale e la questione sospensiva sono discusse rispettivamente prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa si prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte. 4. Due soli Consiglieri, uno a favore e uno contro, oltre che il proponente, possono parlare sull’argomento per non più di cinque minuti ciascuno. 5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, dopo l’illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un’unica discussione. 6. A fronte di uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Parte II Capo III Dell’esame in Assemblea …(omissis) Articolo 102 (Votazioni riassuntive o per principi) 1. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per votazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino 27 al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto della entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano. E’ altresì facoltà del Presidente di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse. 2. Qualora si proceda in applicazione del comma 1, a votazioni riassuntive o per principi, i Gruppi possono segnalare, prima dell’inizio dell’esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione. In tale caso è garantita, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati da Consiglieri appartenenti ai Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore, per ciascun articolo, a due e non superiore a dieci, in relazione al numero dei componenti di ciascun Gruppo. 3. Il Presidente può, inoltre, porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi, i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Consiglieri che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. 28