gli aiuti al cinema in italia, francia e gran bretagna

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gli aiuti al cinema in italia, francia e gran bretagna
GLI AIUTI AL CINEMA IN
ITALIA, FRANCIA E
GRAN BRETAGNA
R PEROTTI
1
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia ........................................................................................ 2
Tax credit produzione ..................................................................................................................... 2
Tax credit produzione esecutiva film stranieri................................................................................ 3
Tax credit investitori esterni ........................................................................................................... 3
Tax credit distribuzione ................................................................................................................... 4
Tax credit digitale ........................................................................................................................... 5
Contributi a progetti di interesse culturale..................................................................................... 5
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
Lungometraggi ........................................................................................................................ 6
Lungometraggi – prima e seconda opera ............................................................................... 6
Cortometraggi – prima e seconda opera ................................................................................ 6
Sviluppo sceneggiature originali ............................................................................................. 7
Rassegne, festival e altre attività promozionali .............................................................................. 7
Associazioni nazionali cultura cinematografica .............................................................................. 7
Sale .................................................................................................................................................. 7
Premio sale d’essai .......................................................................................................................... 8
Contributo percentuale su incassi – produzione ............................................................................ 8
Contributo percentuale su incassi – autori ..................................................................................... 8
2
3
Tabelle di riepilogo dei sussidi al cinema in Italia ................................................................................... 9
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna ...................................................................................... 11
Francia ........................................................................................................................................... 11
Gran Bretagna ............................................................................................................................... 16
4
5
Un confronto tra Italia, Francia e Gran Bretagna.................................................................................. 19
Appendice: Normativa .......................................................................................................................... 20
1
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
NB: questo dossier è aggiornato al giugno 2015
1 UNA TASSONOMIA DEGLI AIUTI AL CINEMA IN ITALIA
Sito della Direzione generale per il cinema del MIBAC, con una pagina dedicata a FAQ
TAX CREDIT PRODUZIONE
Info
(art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 7.5.2009 “tax credit produttori”)
Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica ed è pari al 15% del
costo eleggibile di produzione, fino all´ammontare massimo di euro 3.500.000 per periodo d´imposta.
Il credito d´imposta può essere concesso in relazione a:
•
Opere cinematografiche di nazionalità italiana (art.5 del decreto legislativo n. 28 del 2004)) che
rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A del D.M. 7.5.2009 “tax credit
produttori”;
•
Opere cinematografiche riconosciute di interesse culturale dalla Commissione per la
Cinematografia (art. 7 D.Lgs 28/2004 ) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti
dalla Tabella A e dalla Tabella B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”. Nell´ambito di questi
ultimi, la Commissione per la Cinematografia può attribuire l´ulteriore qualifica di “film difficile”,
al fine di consentire il raggiungimento di un maggiore livello di aiuti pubblici.
Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere, alla Direzione Generale
per il Cinema, il riconoscimento dell´eleggibilità culturale delle opere cinematografiche prodotte. Le opere
in oggetto sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea
(tabella A del D.M. 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al
parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di
riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene
automaticamente l´eleggibilità culturale.
2
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
Deve obbligatoriamente essere speso sul territorio nazionale un importo pari ad almeno l´80% dell´entità
del beneficio fiscale.
Le somme stanziate sul capitolo 7765 e non utilizzate per crediti d'imposta vengono annualmente versate
all'entrata per essere riassegnate al cap. 8571/pg 04 dello stato di previsione del Mibact denominato
"SOMME EROGATE PER IL RECUPERO TAX CREDIT" . Dal 2013 sono state riassegnate le seguenti somme:
avanzi 2012 riassegnati nel 2013
avanzi 2013 riassegnati nel 2014
avanzi 2014 da versare per essere riassegnati nel 2015:
8.564.980
12.687.521
23.473.546
TAX CREDIT PRODUZIONE ESECUTIVA FILM STRANIERI
Info
(art. 1, comma 335, L. 244/2007 e D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”)
Il credito di imposta spetta nel caso di realizzazione sul territorio italiano di film o parti di film “stranieri”
(ovvero non riconosciuti di nazionalità italiana), su commissione di produzioni estere. Destinatarie sono le
imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche. In questo caso, il credito d´imposta:
•
è pari al 25% del costo di produzione della singola opera;
•
spetta per le spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del
budget complessivo;
•
non può superare il limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.
I film in oggetto devono, comunque, superare il test di eleggibilità culturale stabilito dalla tabella C del
D.M. 7.5.2009.
TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI
Info
(art. 1, comma 325, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)
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Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
Il credito di imposta spetta anche all´investitore “esterno” (soggetto diverso dal produttore
cinematografico) che fornisca un apporto di capitale per la realizzazione di un´opera cinematografica.
L´apporto non può superare il 49% del costo eleggibile di produzione dell´opera cinematografica e il
beneficio fiscale è pari al 40% dell´apporto fornito (fino all´importo massimo di euro 1.000.000 di credito
per periodo d´imposta).
Anche per le opere cinematografiche in cui si associano soggetti esterni, è l´impresa cinematografica che
produce l´opera a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime
tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se
necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di
riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera ottiene automaticamente
l´eleggibilità culturale.
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE
Info
(art. 1, comma 327, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)
Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d´imposta pari al:
- 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un´opera cinematografica, se riconosciuta di
nazionalità italiana e di interesse culturale (che abbia superato il test di eleggibilità culturale stabilito dalle
Tabelle A e B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”), fino a un massimo di euro 1.500.000 di credito
per ciascun periodo d´imposta;
- 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un´opera cinematografica riconosciuta di
nazionalità italiana (che abbia superato il test di eleggibilità culturale stabilito dalla Tabella A del D.M.
7.5.2009 tax credit produttori”), fino a un massimo di euro 2.000.000 di credito per ciascun periodo
d´imposta.
Anche per quanto riguarda il tax credit distribuzione è l´impresa cinematografica che produce l´opera a
chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle tabelle valide per il “tax credit
produttori”.
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Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
TAX CREDIT
DIGITALE
Info
(art. 1, comma 327, leet. C. n. 1, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010)
Le disposizioni sul credito d’imposta prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef,
Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore
cinematografico.
Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le
imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non
appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di
quest’ultimo.
Inoltre gli esercenti di sale cinematografiche possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% delle
spese complessivamente sostenute per:
• acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale
• acquisto impianti e apparecchi per la ricezione del segnale
• formazione del personale
• ristrutturazione e conformazione delle cabine di proiezione e degli impianti.
Il massimale annuo di credito per ciascuno schermo è pari a 50 mila euro. Il beneficio è concesso nel
rispetto delle soglie previste dall’Unione europea per gli aiuti di Stato, ovvero 200 mila euro complessivi
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.
Se le spese sono sostenute con riferimento a multisale da 5 a 10 schermi in comuni con più di 50mila
abitanti o in multisale con più di 10 schermi ovunque ubicate, il credito d’imposta spetta a condizione che
l’impresa si impegni a rispettare un obbligo di programmazione, articolato nei successivi 3 anni, di film
nazionali ed europei rispondenti ai requisiti di eleggibilità culturale di cui al “tax credit produttori”.
CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERESSE CULTURALE
I progetti di nazionalità italiana che rispondano a requisiti di idoneità tecnica, qualità culturale o artistica e
spettacolare sono riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la Cinematografia.
Su richiesta dell’impresa cinematografica produttrice, la stessa Commissione delibera anche l’attribuzione
del relativo contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale.
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Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
Sono previsti contributi anche per lo sviluppo di progetti di film di lungometraggio tratti da sceneggiature
originali o trattamenti (solo nel caso di documentari).
I contributi dello Stato a favore della produzione e della distribuzione di opere cinematografiche non sono
assegnati a fondo perduto, ma devono essere restituiti ovvero vincolati a finalità che, se non realizzate,
determinano l’obbligo di restituzione della somma erogata secondo le modalità stabilite dal D.M.
08/02/2013 “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica” art.
4, 5.
1.6.1
Lungometraggi
Info
Interesse culturale opere di lungometraggio, decisioni del 19 dicembre 2014, III sessione 2014:
4.500.000
Delibera 11 novembre 2014, interesse culturale opere di lungometraggio, seconda sessione 2014: 4.500.000
Interesse culturale lungometraggi, delibera 15 ottobre 2014, I sessione 2014
1.6.2
4.500.000
Lungometraggi – prima e seconda opera
Info
Interesse culturale opere prime e seconde, decisioni del 19 dicembre 2014, III sessione 2014
2.250.000
Delibera 17 novembre 2014, interesse culturale opere prime e seconde, seconda sessione 2014
2.250.000
Delibera 29 ottobre 2014, interesse culturale opere prime e seconde, prima sessione 2014
2.250.000
1.6.3
Cortometraggi – prima e seconda opera
Info
Interesse culturale cortometraggi, decisioni 19 dicembre 2014, III sessione
300.000
Interesse culturale cortometraggi, decisioni 18 novembre 2014, II sessione 2014
300.000
Delibera 10 novembre 2014, interesse culturale opere di cortometraggio, prima sessione 2014
300.000
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Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
1.6.4
Sviluppo sceneggiature originali
Info
Elenco Vincitori 2014 dei progetti di Sviluppo lungometraggi tratti da Sceneggiature Originali
350.000
RASSEGNE, FESTIVAL E ALTRE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Info
I contributi sono assegnati a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, associazioni culturali e di
categoria per:
•
manifestazioni cinematografiche, promosse oppure organizzate in Italia e all’estero
•
progetti di sostegno alle programmazioni stagionali e di codistribuzione di film
•
pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere letterarie riguardanti la cinematografia
•
iniziative di conservazione e restauro del patrimonio filmico
•
l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica
ASSOCIAZIONI NAZIONALI CULTURA CINEMATOGRAFICA
Info
SALE
Info
Possono accedere ai contributi le imprese di esercizio cinematografico iscritte nell’apposito elenco presso
la direzione generale per il Cinema e i proprietari di sale cinematografiche per:
• realizzare nuove sale o ripristinare quelle inattive, anche mediante acquisto di locali
• aumentare gli schermi nelle sale esistenti
•ristrutturare e adeguare sale esistenti
• installare, ristrutturare e rinnovare le apparecchiature, gli impianti e i servizi accessori delle sale.
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Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia
I premi per le attività d’essai spettano alle sale cinematografiche qualificate d’essai e quelle della
comunità ecclesiale o religiosa, che abbiano rispettato l’impegno alla programmazione di film d’essai
PREMIO SALE D’ESSAI
Info
CONTRIBUTO PERCENTUALE SU INCASSI – PRODUZIONE
Info e info punto 20
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 10 e 11
E’ un contributo automatico, definito in misura percentuale sugli incassi realizzati in sala nel termine dei
diciotto mesi di sfruttamento, a partire dalla prima data di proiezione in pubblico. Le imprese di
produzione possono richiederlo per ogni film nazionale prodotto che abbia incassato almeno € 50.000,00.
In base ai nuovi decreti attuativi dell’8 febbraio 2013, il contributo spettante verrà definito in base ad una
tabella a scaglioni (che, come base di calcolo, considera gli incassi fino ad un limite un massimo di €
10.000.000,00). I contributi sono finalizzati al rimborso dei finanziamenti ricevuti dallo Stato o alla
realizzazione di altri film di interesse culturale entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi stessi. Il
mancato rispetto di tale finalità comporta la restituzione delle somme erogate.
CONTRIBUTO PERCENTUALE SU INCASSI – AUTORI
Info e info punto 20
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 10 e 11
Il contributo sugli incassi è un contributo - a favore del regista, degli autori del soggetto e della
sceneggiatura di un film nazionale - quantificato in base percentuale variabile a scaglioni progressivi
(previsti dall’art. 2 del DM 8/2/2013) e calcolato sugli incassi realizzati in sala dal film stesso nel termine
dei diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico. Il procedimento è analogo a quello del contributo
sugli incassi per la produzione.
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Tabelle di riepilogo dei sussidi al cinema in Italia
2 TABELLE DI RIEPILOGO DEI SUSSIDI AL CINEMA IN ITALIA
Le due tabelle seguenti offrono un riepilogo quantitativo delle agevolazioni. Si noti la forte differenza tra i
dati MIBACT (che si riferiscono al 2013 o 2014) e i dati RGS (2015-16-17). I dati MIBACT si trovano qui e
qui
Tabella 1: Dati MIBACT
A
B
Rif. normativo
Sez.
Contributi Conto capitale liquidato nel
2013 2013
2.000.000
Contributo percentuale su incassi autori
liquidati 2014
1.021.000
698.000
D.Lgs 22.1.04 n. 28,
art. 15, c. 5
2.12
16.979.000
15.999.000
D.L.gs 22.1.04 n. 28,
art. 10
2.11
350.000
455.000
D.L.gs 22.1.04 n. 28;
D.M. 12.04.07
2.6.4
Contributo percentuale su incassi produzione
Contributo per sceneggiature originali
D.Lgs 22.1.04 n. 28,
art. 15
10.344.000
Tax credit digitalizzazione sale
cinematografiche
Tax credit distribuzione – istanza
(credito
concesso
2014)
Circa
Tax credit film stranieri - istanza
77.000.000
Tax credit produzioni nazionali con o senza
investitori esterni - Comunicazione
(credito
autorizzato
2014)
Lungometraggi
13.500.000
Opere prime e seconde
7.650.000
Promozione Italia
5.766.000
2.700.000
L. 244/2007 art.1
c.327 lett.c n.1
2.5
1.059.000
D.M 21.01.10
2.4
5.707.000
D.M. 7.5.09
2.2
D.M. 7.5.09
D.M 21.01.10
2.1
2.3
D.L.gs 22.01.04 n. 28
2.6.1
D.L.gs 22.01.04 n. 28
2.6.2,
2.6.3
32.774.000
20.406.000
6.041.000
Promozione Estero
470.000
Premi sale d’ essai
2.100.000
2.100.000
700.000
700.000
137.000.000
79.000.000
Attività di promozione cinecircoli
Totale (approssimativo)
D.L.gs 22.01.04 n. 28;
D.M. 03.10.05
D.L.gs 22.01.04 n. 28;
D.M. 03.10.05
D.L.gs 22.01.04 n. 28;
D.M. 22.12.09
D.M. 03.10.05
D.L.gs 22.01.04 n. 28;
D.M. 03.10.05
2.7
2.7
2.10
2.8
Colonna A: Dati tratti dai file .pdf disponibili su questa pagina
Colonna B: dati tratti dal file Excel disponibile sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Direzione Generale
Cinema del MIBACT
9
Tabelle di riepilogo dei sussidi al cinema in Italia
Tabella 2: Dati RGS
DescAmm
MEF
MEF
MEF
MIBACT
MIBACT
MIBACT
MIBACT
Cap
DenomCap
Disponibilità 2015
Disponibilità 2016
Disponibilità 2017
3872
SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA IN RELAZIONE AL
CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE
26.435.000
26.435.000
26.435.000
7765
SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO
STATO PER CREDITI D' IMPOSTA PER IL CINEMA
112.000.000
112.000.000
112.000.000
7820
SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO
STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI PER IL RIPRISTINO,
IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
TECNOLOGICO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8570
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
22.460.410
22.504.410
22.504.410
8573
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA
36.005.183
41.083.183
41.083.183
8576
SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI
AL 31 DICEMBRE 2013, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI CALCOLATI IN PERCENTUALE SULLA MISURA
DEGLI INCASSI, AL LORDO DELLE IMPOSTE, REALIZZATI DAI
FILM PROIETTATI NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NONCH
36.000.000
36.000.000
35.000.000
8770
INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO,
NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO
SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."
2.995.608
1.507.923
1.507.923
238.896.000
242.530.000
241.530.00
TOTALE
10
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
3 GLI AIUTI AL CINEMA IN FRANCIA E GRAN BRETAGNA
FRANCIA
La Francia è senza dubbio il paese con la più articolata offerta di sussidi e agevolazioni per il cinema.
Vi sono quattro titi principali di sussidi:
1) La maggior parte dei sussidi sono gestiti dal CNC (Centre national du cinéma e de l’ image animée). Vi
sono moltissime fiverse forme di sussidio, raccolte nelle due principali categories di sussidi automatici
(basati essenzialmente sugli introiti) e selettivi (o discrezionali). Il CNC è alimentato quasi interamente da
tasse sul biglietto del cinema e sugli audiovisivi.
2) Oltre ai sussidi del CNC, vi sono i sussidi locali, generati da accordi puriannuali tra il CNC da una parte e
le regioni e le DRAC (Directions régionales des affaires culturelles)
3) Vi è poi un credito d’ imposta nazionale ed un internazionale.
4) Infine, una peculiarità del sistema francese sono le SOFICA (Societés de financement du cinéma) che
raccolgono capitale da aziende e privati e concedono finanziamenti al cinema. I privati possono dedurre
parte della sottoscrizione dalle tasse, le aziende possono ammortizzare il 50 percento del capitale
sottoscritto. Il costo implicito di questo sistema è stato calcolato dalla Corte dei Cionti francese essere
pari a circa 20 mln di Euro nel 20XX
L'opera deve essere integralmente o principalmente in lingua francese, contribuire allo sviluppo della
creatività francese o europea e deve beneficiare degli aiuti del Centre National de la Cinématographie.
Le agevolazioni fiscali sono come segue:
1) Un credito d’imposta 1 per le persone fisiche è stato applicato alle sottoscrizioni in denaro, effettuate
tra il 1 gennaio 2006 e il 31 Dicembre 2014, al capitale di società per azioni per la sola attività di
finanziamento di opere cinematografiche o audiovisive. Il credito d’imposta concesso è pari al 30% degli
importi effettivamente pagati per le sottoscrizioni, entro il limite del 25% del reddito complessivo netto o
di 18.000 euro. Tale aliquota è aumentata al 36% in particolari condizioni. Per l’anno 2015, anno in cui gli
effetti finanziari della misura si esauriranno, la riduzione di gettito è stimata in 20 milioni di euro 2.
Disposto dall’art. 199-unvicies del Codice generale delle imposte.
Allegato al progetto di legge finanziaria 2015: Valutazione dei mezzi e degli impieghi, Tomo II - Spese fiscali, pag. 80.
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/VMT2-2015.pdf
1
2
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Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
Sono poi previsti due altri crediti d’imposta, rispettivamente per le spese di produzione di opere
cinematografiche e audiovisive. Il credito d'imposta, calcolato per ogni anno fiscale, è pari al 20% della
spesa totale sostenuta in Francia per i compensi degli autori, dei musicisti, dei dipendenti impiegati nella
produzione e per le relative imposte sul lavoro, per le spese tecniche, di trasporto, ristorazione e alloggio
sul territorio francese e, solo per i documentari, per le spese relative all'acquisizione di immagini
L’aliquota è aumentata al 25% in relazione a opere cinematografiche e audiovisive di animazione e al 30%
per i film con un budget di produzione di meno di 7 milioni. Il credito d’imposta massimo concesso per
singola opera cinematografica è di 4 milioni di euro, mentre quello per singola opera audiovisiva è
calcolato in base alla durata della stessa. La misura ha carattere permanente. L’effetto finanziario sul
bilancio 2015 del credito d’imposta sulle spese cinematografiche è stimato in 65 3 milioni di euro, mentre
quello relativo alle opere audiovisive in 72 milioni di euro 4.
Beneficiaria è la società di produzione:
a) stabilita in Francia con licenza per esercitare ai sensi del Codice del cinema;
b) che deve avere presidenti, dirigenti o amministratori di nazionalità francese o cittadini di uno Stato
membro della Comunità europea, di uno Stato parte della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera del Consiglio d'Europa o di uno Stato europeo non membro con cui la Comunità europea
ha concluso accordi relativi al settore audiovisivo;
c) che non deve essere controllata da una o più persone fisiche o giuridiche che siano cittadini di Stati
diversi dai paesi europei di cui sopra.
2) E’ previsto poi un credito d’imposta per le spese di produzione di opere cinematografiche e audiovisive
sostenute sul territorio francese dalle imprese di produzione esecutiva, anche estere. Il credito d'imposta
è pari al 20% del totale delle spese ammissibili: compensi degli autori, degli attori, dei dipendenti
impiegati nella produzione e per le relative imposte sul lavoro, per le spese tecniche, di trasporto,
ristorazione e alloggio sostenute sul territorio francese. La base delle spese ammissibili non può superare
il 80% del bilancio di produzione dell’opera. Il credito d'imposta per singola opera non può superare i 20
milioni di euro. Il termine per beneficiare dell’agevolazione è fissato al 2016, e gli effetti finanziari della
misura, stimati a bilancio 2015 in 30 milioni di euro 5, si esauriranno nel 2017.
La procedura relativa alla concessione di detto aiuto finanziario è scandita da due fasi: in primo luogo,
l'approvazione degli investimenti, che è obbligatoria o facoltativa a seconda della natura dei fondi per i
quali si è presentata l’istanza, e, in secondo luogo, l’approvazione della produzione, che è obbligatorio per
tutti i film che si verifica dopo che il film è stato realizzato. Il Comitato approvazione è competente per
parere sulle domande di licenze di produzione e controlli che le condizioni in cui i film sono in conformità
con le norme di beneficiare di un sostegno finanziario.
Allegato al progetto di legge finanziaria 2015: Valutazione dei mezzi e degli impieghi, Tomo II - Spese fiscali, pag. 142.
Ibidem, pag. 142.
5 Ibidem, pag. 144.
3
4
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Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
Per quanto riguarda l’IVA, per il consumo di spettacoli culturali (teatri, cinema, altri spettacoli dal vivo)
l’aliquota IVA è al 5,5%. Si ricorda che in Francia l’aliquota IVA standard è pari al 20%.
Di seguito il calcolo degli aiuti francesi al cinema, con due metodi leggermente diersi, che però dano un
totale molto simile.
13
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
CNC
349,8
Produzione
Automatici
Selettivi
Distribuzione
Automatici
Selettivi
Sale cinematografiche
Automatici
Selettivi
Diffusione e promozione
Automatici
Selettivi
Regioni
39,7
Produzione
Distribuzione
Sale cinematografiche
Credito d' imposta
59,0
Nazionale
Internazionale
20,0
SOFICAS
Piano digitale
46,4
Tassa sulle entrate -144,0
TOTALE
2012
131,9
38,1
152,0
27,8
Fonte
399,9
76,0
55,9
2013
173,5
30,9
28,1
10,0
139,0
71,1
80,9
56,5
0,0
27,8
52,0
33,7
0,0
6,0
59,0
59,0
"Bilan 201
370,9
20,0
51,3
-130,2
452,0
14
41,8
0,0
10,2
Fonte
64,8 Soutien au
108,7 Soutien au
21,1 Soutien au
9,8 Soutien au
67,9 Soutien au
71,1 Soutien au
0,0 Soutien au
56,5 Soutien au
"Bilan 201
"Bilan 201
59,0
"Bilan 201
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
CNC
355,1
Produzione
Automatici
Selettivi
Distribuzione
Automatici
Selettivi
Sale cinematografiche
Automatici
Selettivi
Diffusione e promozione
Automatici
Selettivi
Regioni
53,8
Produzione
Distribuzione
Sale cinematografiche
Credito d' imposta
55,5
SOFICAS
20,0
Piano digitale
46,4
Tassa sulle entrate -144,0
TOTALE
2012
123,4
33,0
143,1
55,7
41,0
0,0
12,8
Fonte
353,5
72,6 "Bilan 201
50,7 "Bilan 201
137,6
65,3 "Bilan 201
77,8 "Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
386,8
58,4
52,0
60,9
20,0
51,3
-130,2
407,5
15
119,1
38,4
24,0 "Bilan 201
9,0 "Bilan 201
0,0 "Bilan 201
55,7 "Bilan 201
2013
41,8
0,0
10,2
Fonte
64,8 "Bilan 201
54,3 "Bilan 201
28,6 "Bilan 201
9,8 "Bilan 201
66,6 "Bilan 201
71,0 "Bilan 201
0,0 "Bilan 201
58,4 "Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
"Bilan 201
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
GRAN BRETAGNA
Vi sono numerosi sussidi, dettagliati nella tabella seguente
Dal rapporto annuale sulle tax expenditure 6, risulta l’esistenza di un “Film Tax Credit”, il cui importo in
termini di perdita di gettito è quantificato in 225 milioni di sterline nell’anno 2013- 14 e in 230 milioni di
sterline per l’anno 2014 – 15 (somma stimata).
Il film tax relief (Ftr) britannico comprende sia un credito d'imposta pagabile direttamente ai produttori
sia una deduzione degli utili investiti nella produzione. I film, in lingua inglese, devono passare il test
culturale e qualificarsi come co-produzioni ufficiali. Almeno il 25% del budget di produzione deve essere
speso nel Regno Unito e la casa di produzione deve essere necessariamente soggetto passivo in Gran
Bretagna. Il credito d'imposta per le produzioni inglesi è concesso fino a un massimo dell'80% dei costi
sostenuti (senza limiti o tetti massimi per l’erogazione della somma che può essere richiesta. Per i film che
costano fino a 20 milioni di sterline, la casa di produzione può richiedere un rimborso in denaro contante
fino al 25% delle spese sostenute e una deduzione del 100%. Per i film che costano oltre 20 milioni, sul
20% della spesa c'è una deduzione dell'80 per cento 7.
I costi che possono beneficiare degli aiuti sono quelli relativi la pre-produzione, alle riprese e alla postproduzione sostenuti dal beneficiario per beni o servizi che vengono utilizzati o consumati nel Regno
Unito (c.d. costi qualificati UK). Poiché l’aiuto può essere concesso soltanto in relazione all’80% dei costi
cd. “qualificati UK”, ne deriva che né la maggiore deduzione fiscale né il credito fiscale possono essere
richiesti in relazione al restante 20% dei costi qualificati UK sostenuti dal beneficiario o agli altri costi non
UK relativi alla produzione del film, in quanto questi ultimi costi verranno assoggettati alle ordinarie
regole fiscali del Regno Unito.
Per quanto riguarda l’IVA, l’acquisto di biglietti per spettacoli culturali (teatri, cinema, altri spettacoli dal
vivo) l’aliquota IVA è quella standard al 20%.
HMRC(2015) “Estimated cost of tax reliefs, expenditure & allowances”. Per la quantificazione del “Film Tax credit, si veda
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389539/20141231_expenditure_reliefs_
v0.3.pdf
7https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
6
16
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
17
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna
Fonte: BFI Statistical Yearbook 2014, pp. 205 – 206
18
Un confronto tra Italia, Francia e Gran Bretagna
4 UN CONFRONTO TRA ITALIA, FRANCIA E GRAN BRETAGNA
Italia
1
2012
Francia1
GB
2
Italia
1
2013
Francia1
GB2
Investimento in
produzione di film di
493,1
1342
994
356,6
1265
1069
iniziativa nazionale e in
coproduzioni
Investimento in
produzione di film di
336,8
1066
919
280,4
1020
1015
iniziativa nazionale
Sussidio pubblico totale
199,4
386,8
366,1
187,3
407,5
363,4
Sussidio pubblico totale,
come % dell’
34,0
investimento in
40,4
28,8
36,8
52,4
32,2
produzione di film di
iniziativa nazionale e in
coproduzioni
Sussidio pubblico totale,
come % dell’
investimento in
59,2
36,3
39,8
66,8
39,9
35,8
produzione di film di
iniziativa nazionale
1: In Euro; 2: In Sterline
Fonti:
Righe 1, 2:
Italia 2012, 2013: Il mercato e l'industria del cinema in Italia 2013, p. 158, Tavola 4
Francia 2012, 2013 : Bilan 2013 du CNC, p. 79
GB 2012, 2013: BFI Statistical Yearbook 2014, p. 180
Riga 3:
Italia 2012, 2013: Il mercato e l'industria del cinema in Italia 2013, p. 183, Tavola 7
Francia 2012 : Bilan 2012 du CNC pp. 181, 182 e 190; 2013 : Bilan 2013 du CNC pp. 185, 186 e 196
GB 2012, 2013: BFI Statistical Yearbook 2014, p. 180
19
Appendice: Normativa
5 APPENDICE: NORMATIVA
Il sostegno pubblico statale alla cinematografia è disciplinato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e dai
relativi decreti ministeriali e regolamenti.
3. Imprese cinematografiche
1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e
di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia.
Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti
elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefìci di cui all'articolo 12. Tale requisito non è
necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di
classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese
secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai
seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5:
a) qualità dei film realizzati;
b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;
c) capacità commerciale dimostrata.
5. Riconoscimento della nazionalità italiana.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del
film prodotto
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione,
sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
20
Appendice: Normativa
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a),
b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle
componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere
o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche
o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale
competente.
7. Riconoscimento dell'interesse culturale.
1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di
produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo
5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo
5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le
componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui
all'articolo 8.
8. Commissione per la cinematografia.
1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata:
«Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:
a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni,
al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e
21
Appendice: Normativa
seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche
in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché alla valutazione delle sceneggiature di
cui all'articolo 13, comma 6;
b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime
parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica
la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla
lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale
mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di
produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
b) valutazione della qualità tecnica del film;
c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o
della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da
opere letterarie.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei
relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale,
nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di
organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
9. Film ammessi ai benefici.
1. Possono essere ammessi ai benefìci del presente decreto i film che presentano qualità culturali o
artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del
comma 3. L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la
rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della
mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefìci già concessi.
10. Incentivi alla produzione.
1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto,
riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al
Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo
calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle
sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con
22
Appendice: Normativa
l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi
contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo
fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a
scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per
gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel
decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base
al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema
del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di
cui al comma 5.
5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del
soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla
misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale
stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.”
Perché mai i contribuenti dovrebbero pagare un contributo al regista e agli autori?
12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
“Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. 1. È istituito presso il Ministero
il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.”
Il Fondo è destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie
tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di postproduzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello
spettacolo.
23
Appendice: Normativa
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più
vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della
prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata
all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.”
13. Disposizioni per le attività di produzione.
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo in misura non
superiore al 50 per cento del costo del film. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo
precedente è elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo fino al 100 per cento
del costo del film.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per
lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di
mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione.
14. Disposizioni per le attività di distribuzione.
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte
negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo
l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e
cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e
3.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione
in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di
ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima
impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
15. Disposizioni per le attività di esercizio.
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e
5.
2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono
concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti
e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguenti finalità:
24
Appendice: Normativa
a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del
numero degli schermi, nell'àmbito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel
programma triennale di cui all'articolo 4;
b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale
cinematografiche.
4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto
d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5,
di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del
beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi
riferiti a:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con
popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non
inferiore a ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in
conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi
investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
16. Disposizioni per le attività delle industrie tecniche.
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a
tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3,
lettera d), del presente decreto.
17. Premi di qualità.
1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui
all'articolo 13, comma 7, i premi di qualità di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi
di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità
dei lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal
comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è
fissato annualmente con decreto del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i
seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del
commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.
25
Appendice: Normativa
18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica.
1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto
privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e
pubblicazioni.
2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con
atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono
circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.
3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni
nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi
1 e 2.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui
all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa
nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3
(58).
19. Promozione delle attività cinematografiche.
1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui
all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle
attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Direttore generale competente delibera, nell'àmbito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base
degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione,
per le seguenti attività:
a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere
iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non
permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed
associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;
c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo
conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;
d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici
e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con
modalità da definirsi in via convenzionale;
e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di
interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di
lucro;
f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e criticoinformativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura
cinematografica.
26
Appendice: Normativa
4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse
assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.
5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed
alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.
27