domande e risposte

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domande e risposte
INTERVENTI CON DOMANDE E RISPOSTE
ALLA CONFERENZA DI VERONA SUI CONTROLLI
PRIMO BLOCCO DI INTERVENTI E DOMANDE
Nomine supplenze: il DS nomina per tre giorni. Può essere contestato dalla ragioneria ? Il
DS può nominare i co co co ?
Residui attivi e passivi: dopo quanto tempo si possono radiare ?
Una particolare tipologia di rilievo: rilievi solo verbali su aspetti organizzativi da parte dei
Revisori
Tipologie di rilievi da parte di diversi Revisori: controllo sulle supplenze; sulla sicurezza,
sulle bollette telefoniche.
Tipologie di rilievi da parte delle ragionerie: le ricostruzioni di carriera (soluzioni possibili la
rete che assume il ruolo di quello che una volta faceva il provveditorato)
La dematerializzazione può creare problemi un domani peri controlli da parte dei revisori.
Quale è il ruolo dei revisori? I revisori fanno talora con tutta evidenza solo controlli formali
che non rilevano macroscopici errori (risorse del fondo di istituto utilizzati per scopi diversi
da quelli definiti dal contratto, mancati versamenti degli oneri riflessi), mentre si
accaniscono su alcuni aspetti (vedi le 35 ore del personale ata)
.
Quale è il ruolo delle ragionerie? Talora sembrano stare lì a smantellare il lavoro fatto dalle
scuole, soprattutto quando si tratta di ricostruzioni di carriera.
RISPOSTE DEI RELATORI AD UN PRIMO BLOCCO DI INTERVENTI E DOMANDE
I rilievi debbono essere fatti per iscritto altrimenti non hanno alcun valore. Ciò costringe il
Revisore a cercare il riferimento normativo su cui si basa la sua contestazione. Può darsi
che ciò faccia riflettere lo stesso Revisore, che può anche essersi sbagliato.
Il ruolo dei Revisori si esercita come controllo della legittimità contabile e null’altro. Solo
certificare, verificare la compatibilità finanziaria. Anche i Revisori, come le Ragionerie,
hanno il compito di effettuare solo controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Rispetto al contratto di scuola poi vi è da dire che vi è un aspetto di controllo economico e
non giuridico.
Sui contratti di scuola contestati anche per iscritto dai Revisori, soprattutto in merito agli
argomenti dell’art 6 del CCNL che sarebbero stati superati dai Decreti Brunetta, la FLC
Cgil ha consigliato le parti contraenti a seguire la strada seguente: ringraziare dei rilievi
dando comunicazione della convocazione delle parti per una loro disamina; esaminare le
parti “rilevate” e concludere che si confermano nell’interesse e per la funzionalità della
scuola; sottoscrivere tali dichiarazioni e andare avanti. Dove si è fatto così gli stessi
Revisori negli anni successivi non hanno avuto più nulla da eccepire.
Quale è il ruolo delle Ragionerie? Prima del 1998 la Ragioneria faceva anche controllo di
merito, non solo quindi di obbiettivi bensì anche di opportunità. Ma la natura dei suoi
controlli è parzialmente collaborativa oltre che repressiva e le cose negli ultimi tempi si
stanno evolvendo dal repressivo al collaborativo. Ora il controllo opportunitario è venuto
meno, ma talvolta è difficile distinguere e molto dipende dalla soggettività del controllore.
Tra l’altro la Ragioneria deve indicare le disposizioni normative ritenute violate, altrimenti il
rilievo diventa inutile rispetto all’obiettivo da raggiungere che è quello di consentire la
correzione della gestione. Il fatto è che lo spirito collaborativo deve ancora fare molta
strada e magari in materia scolastica si sconta un certo grado di incompetenza nelle
Ragionerie. Basti pensare alla gestione del pagamento delle ferie ai supplenti dove si fa
perfino una grande confusione fra sospensione delle attività didattiche e sospensione delle
lezioni. Si impone, come molti hanno sottolineato, un problema di formazione.
Per quanto riguarda la radiazione di residui, nel DI 44 non vi sono indicazioni temporali di
radiazione, anche perché il residuo deve permanere finché l’impegno è valido dal punto di
vista civile, cioè finché è vigente l’obbligazione. Quando avviene la prescrizione
dell’obbligazione allora sparisce l’impegno e quindi tecnicamente anche il residuo. Va
rilevato tuttavia che ogni sottosistema ha sui residui la sua specifica disciplina.
Per quanto riguarda l’affidamento dei supplenti per tre giorni a noi non risulta che qualcuno
sia stato chiamato a risponderne alla Corte dei Conti per aver nominato per tre giorni
perché non esiste norma che lo vieti, mentre esiste la norma che impone di garantire la
sicurezza e la didattica (le ragioni per cui si nomina il supplente). Semmai esistono delle
farraginosità nella nomina dei supplenti che vanno superate: a) le graduatorie si
esauriscono; b) nella secondaria se vuoi nominare un supplente per più di trenta giorni
devi inviare una e-mail preceduta da sms e gli devi dare tempo 24 ore per prendere
servizio per cui hai poi due giorni in cui devi rimanere in attesa; c) nella stessa secondaria
non abbiamo la graduatoria dei dieci giorni e sarebbe tanto utile come lo è per la primaria.
Dobbiamo cambiare il Regolamento delle supplenze e ci stiamo lavorando con
l’Amministrazione che però mostra di avere un atteggiamento a dir poco attendista.
SECONDO BLOCCO DI INTERVENTI E DOMANDE
Chiarezza sulle competenze dei Revisori (controllo di compatibilità economica o di
legittimità?). In molti casi i rilievi dei Revisori sono stati fatti per iscritto, soprattutto sui punti
che secondo alcuni sarebbero stati sottratti alla contrattazione dal Decreto legislativo
Brunetta; e anzi lo hanno fatto soprattutto i Revisori del MEF utilizzando in tutta Italia un
unico modello di contestazione.
Allora la domanda si ripropone: i Revisori si devono limitare alla compatibilità economica
oppure possono eccepire sulle legittimità ?
In questa incertezza, molti DS si piegano a qualsiasi parola dei Revisori e, talvolta, anche
perché alla fine vogliamo che la gente sia pagata, anche le RSU si piegano e lasciano
correre.
In un caso specifico di Treviso alle contestazioni scritte e reiterate del Revisore si è
risposto che per DS e RSU la situazione era regolare. La contromossa del Revisore è
stata l’invio delle carte alla commissione del MEF: la domanda è “quanto occorre
aspettare”
Occorrerebbe avere a disposizione delle direttive chiare anche a disposizione delle scuole
per potere discernere su cosa vi è competenza e su che cosa no da parte dei Revisori. In
questa situazione assai grande è l’incertezza sulle discrezionalità o sugli arbitri da parte
dei controllori.
Occorrerebbe poi avere a disposizione una banca dati sulle persone che si amministrano
in comune con altri Enti: esempio si danno assegni familiari a chi non ne ha diritto, allora
ecco che arrivano le sanzioni.
Altra questione che va chiarita è se la contrattazione d’istituto ha competenza, come
sostengono alcuni revisori, solo sulle risorse del FIS e non su altre che pure remunerano
lavoro prestato da docenti e Ata, per cui ad esempio, non bisogna inserirli nel modello
Atena.
Il modello Athena e modello 56T . Il modello Athena ormai è vecchio, risale a prima del
cedolino unico, e andrebbe modificato, ma si dice, modificarlo costa. In verità, una
modifica c’è stata e riguarda l’introduzione del modello 56T e che è ancora emesso in
forma cartacea e viene spedito dalla Banca d’Italia con tassa a carico del destinatario (la
scuola). Ora, questo modello comporta che alla stessa data il giornale di cassa dell’istituto,
la banca cassiera e la Banca d’Italia debbano avere la stessa quadratura: cosa impossibile
perché i tempi della Banca d’Italia sono tarati sul giorno antecedente alle emissioni
dell’Istituto cassiere. Su questo problema cosa si può fare, come si può agire?
Atteggiamenti invadenti e sanzionatori dei Revisori, delle Ragionerie, talvolta degli stessi
USR: in alcune realtà, i Revisori si intromettono in questioni che dovrebbero essere fuori
dalle loro competenze (nomine dei supplenti: quanti giorni, se si può o no nominare). Sulle
contestazioni scritte circa i Contratti Collettivi, esse vengono, sì, fatte ma citando
genericamente il D.l.vo 150 (e ciò non sembra essere prasi corretta). Peraltro, di fronte
alle contestazioni non siamo in grado di seguire la strada di incontrarci come parti
negoziali di scuola e tirar via, anche perché i DS, ma gli stessi componenti delle RSU, non
se la sentono di fare così.
Vi è poi il caso di Uffici Scolastici che indicano ai DS l’orario da seguire a seconda della
durata della settimana: si pone la questione di correttezza e legittimità di queste circolari
che vengono inviate ai DS. Del resto è di pochi giorni fa la notizia che a Verona è stato
arrestato un dirigente del comune perché in determinato orario non era in Ufficio e quindi è
stato accusato di frode ai danni del Municipio. Ma il Dirigente ha questi obblighi, dal
momento che il suo orario è autodeterminato, come ad esempio recita il CCNL Area V ?
Altra questione rilevante è l’operatività bloccata delle scuole per mancanza di certezze
sull’ammontare dei fondi del MOF. Si potrebbe pensare di fare in ogni caso partire le
attività (le scuole “partono” come i treni a settembre perché non possono attendere che vi
sia certezza di risorse, ed è superfluo spiegare il perché) e magari attestarsi, d’accordo
con le RSU, su un’ipotesi del 70% rispetto all’ammontare dell’anno scorso ?
Altra questione riguarda un caso specifico dei modelli viventi, se essi possono partecipare
alle graduatorie di supplenze oppure no, in considerazione del fatto che, come lavoratori a
prestazione d’opera, svolgono lo stesso lavoro.
Altra questione ancora è se l’aspettativa per motivi di famiglia fa venire meno il dovere di
esclusività della prestazione.
RISPOSTE DEI RELATORI AD UN SECONDO BLOCCO DI INTERVENTI E DOMANDE
Atti nulli o annullabili. Il valore delle Circolari. D.L.vo 150/2009, Leggi e Contratti. E’ utile
soffermarsi su alcune questioni generali che sono emerse dalle domande e dagli
interventi. Ad esempio, ci si è chiesti quando un atto, poniamo un contratto a tempo
determinato, è nullo ecc. Ebbene, occorre tenere presenti che gli atti possono essere nulli
o annullabili. L’atto imperfetto è nullo o annullabile. E’ annullabile quando si individua un
vizio di validità del contratto, ad esempio quando uno dei contraenti è non capace (il
minorenne). E’ nullo perché manca un elemento essenziale o perchè si viola una norma
imperativa. Ma al di là delle definizioni occorre tenere presente che, quando vi è stata una
prestazione concreta di lavoro, si crea da parte del datore di lavoro l’obbligo di
corrispondere la retribuzione.
Mentre per quanto riguarda le circolari a cui continuiamo ad annettere una grande
importanza, occorre ricordare che esse hanno un origine militare (una comunicazione che
doveva circolare fra i vari reparti e poi ritornare al punto di partenza). Ma occorre vederne
il contenuto, perché se esse contengono atti promananti da organi sovraordinati implicano
un ordine da eseguire, altrimenti si tratta di mera comunicazione di un’opinione. In
generale, in ogni caso, occorre tenere presente che in materia organizzativa didattica e di
sperimentazione e ricerca le Scuole possono benissimo leggere le Circolari (di chiunque:
MIUR USR USP) come opinioni.
Nel Lazio di recente gli USP hanno comunicato alle scuole che occorreva calcolare la
trattenuta degli scioperanti. Abbiamo indicato come FLC Cgil di scrivere che il calcolo per
le scuole, che non fanno gli stipendi, risulta impossibile.
Nel caso specifico, poi, delle comunicazioni sugli orari di lavoro del Dirigente Scolastico,
che pure talora si ripetono da parte di qualche USR, magari puntando sulla durata della
settimana se di cinque o di sei giorni (cosa imposta dalla norma per tutelare l’utenza ed
evitare l’anarchia dei comportamenti), è consigliabile ignorarle, perché esse, appunto,
sono punti di vista. Già altre volte la FLC Cgil è intervenuta seccamente presso questi
USR per ricordare che su tale materia vige il Contratto dell’Area V e che se si vuole
discuterne si va ad interpretazione autentica presso l’Aran. Poi, vi sono da considerare le
legislazioni ei contratti specifici (è il caso del funzionario dirigente comunale di cui si
dovrebbero conoscere CCNL e norme relative).
A tale proposito è utile richiamare gli aspetti penali e civili nel rapporto di lavoro. Se una
materia è normata dalla legge è facile che il dirigente incappi nell’abuso d’ufficio, ma se la
stessa è normata dal contratto allora la sede è quella civile e non quella penale. Ecco
perché è un bene per tutti (Dirigenti e non Dirigenti) mantenere quanto più è possibile la
disciplina contrattuale su ogni argomento: per il carattere civilistico degli atti e per la
rapidità della giustizia che è vantaggiosa per tutti.
Per quanto riguarda il rapporto fra D.l.vo 150 e scuola, è utile ricordare che tale
provvedimento normativo ha voluto essere di carattere generale ma difficilmente può
essere calato sulla scuola che ha una sua dimensione autonomistica, cosa che porta a far
stridere quelle norme con l’impianto scolastico. Si pensi a recenti sentenze che hanno
contestato l’applicabilità alla scuola di questo decreto in una materia che si riteneva
pacificamente ormai intestata alla norma Brunetta: parliamo delle sanzioni disciplinari che
due giudici (sentenze di Torino del 13 giugno 2013 e di Potenza del 18 ottobre 2013)
hanno ritenuto essere rimaste per la scuola quelle del D.l.vo 297/94, talché le sospensioni
dal servizio sono state revocate perché non nelle potestà del DS che si deve fermare
all’avvertimento scritto. Ma questo non va interpretato come un fatto negativo se pensiamo
alla finalità generale della scuola che è quella di far crescere le nuove generazioni in un
ambiente e in un clima sereno e tranquillo nel quale incidono in modo negativo l’incertezza
nei rapporti fra i soggetti prodotta dalle continue forzature interpretative delle norme.. Per
questo trovo pregevole il lavoro che si fa in alcune realtà dove il dialogo fra RSU, OO.SS,
Dirigenza, Amministrazione porta a creare una situazione di dialogo e di superamento dei
problemi (attitudine che magari altrove non c’è) perché si presta maggiore cura a questo
particolare aspetto del lavoro che è la costruzione di relazione positive. Cosa che non può
che fare bene alla scuola.
Competenze dei Revisori. Ci si è chiesto cosa accade e chi legge i Contratti che non
vengono approvati. E quanto tempo occorre attendere per poter dare seguito ai contratti
che hanno subito il rilievo da parte del controllo contabile. Ebbene, i Contratti sono nella
disponibilità di lettura degli USR, degli USP, della Ragioneria; essi poi finiscono al MEF a
Roma e all’Ispettorato generale di finanza. Ma occorre considerare che i casi dei Revisori
che fanno rilievi sono una percentuale piuttosto bassa; e questi casi derivano soprattutto
dall’azione dei rappresentanti del MEF, ma la responsabilità principale è della componente
MIUR, che conoscendo bene la scuola, dovrebbe farsi carico di seguire ed indirizzare i
colleghi del MEF perché essi hanno una professionalità e una formazione certamente
diversa rispetto alle cose scolastiche.
In relazione ai tempi di attesa non possiamo indicare un tempo definito, ma occorre
pensare che, in mancanza di riscontri, il lavoro va comunque remunerato e dunque il
Contratto deve giocoforza trovare applicazione (soprattutto se dai Revisori non vi è stato
rilievo specifico sulla compatibilità finanziaria). In relazione, poi, a comportamenti
contrastivi da parte di alcuni Revisori crediamo che un coordinamento fra scuole e
l’omogeneizzazione dei comportamenti delle istituzioni scolastiche sia un atteggiamento
valido e pagante non solo per far prevalere il buon senso ma nche e soprattutto ai fini
dell’operatività dei Contratti stipulati.
Competenze delle Ragionerie. Per comprendere come mai pervengono alle scuole alcuni
rilievi che risultano non proprio calzanti con le questioni del mondo scolastico, bisogna
pensare che molti funzionari delle Ragionerie hanno una formazione variegata con
competenze acquisite in ambiti diversi (camere di commercio, università, comuni, province
ecc.) Per questo non occorre spaventarsi se pervengono rilievi non coerenti. Peraltro tali
controlli sono definiti sulla base di una strategia: si controlla a periodi, si controlla su
argomenti. Perciò stiamo attenti a non considerare l’assenza di controllo come “un va tutto
bene”. Occorre però anche dire che, all’atto della introduzione dell’autonomia contabile a
scuola, non vi è stato un processo di formazione del personale scolastico.
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Supplenze, contratti co.co.co, incompatibilità, aspettative. Noi pensiamo che in linea
generale non si possa stipulare un Contratto a tempo determinato a chi ha già un contratto
di collaborazione: vi è incompatibilità fra i due rapporti di lavoro perché il soggetto
lavoratore risponde ad un doppio vincolo di subordinazione e teoricamente sottrae risorse
lavorative al rapporto di lavoro principale. Occorre stare bene attenti alle casistiche perché
talora i DS e DSGA, presi dalla giusta preoccupazione di far funzionare la scuola, magari
finiscono per non essere rigorosi su queste come su altri terreni.
In ogni caso la problematica delle incompatibilità è piuttosto complessa anche perché le
normative sono state intaccate dai molti provvedimenti di legge che hanno complicato il
rapporto fra i vari lavori
Il fatto è che un incarico a tempo pieno esclude altro rapporto di lavoro, mentre sappiamo
che un incarico part time consente di svolgere qualsiasi altro lavoro. In definitiva però
bisogna fare i conti con le normative specifiche che sono complesse e variegate a
seconda dei comparti lavorativi.
Per quanto riguarda la specifica domanda, se cioè si possa svolgere qualsiasi lavoro in
caso di aspettativa non retribuita, la risposta deve essere articolata, nel senso che non è
consentito svolgere altra attività perché il rapporto di lavoro continua anche se si verifica
una sospensione delle obbligazioni lavorative; ma, anche qui, occorre studiare con cura le
specifiche normative del settore interessato.
Connessa a queste problematiche vi era anche l’esclusione dai bandi di concorso per
graduatorie (questione dei modelli viventi a cui non viene riconosciuto il punteggio). Si
pone un problema di disparità di trattamento, qualora questa attività usualmente venga
riconosciuta come produttrice di punteggio.
Può essere impugnato anche direttamente il bando ma solo nel caso in cui esso è
immediatamente lesivo, altrimenti si impugna il singolo provvedimento di esclusione.
Per quanto riguarda il modello Athena e il modello 56T, è indubbio che il primo è superato
e andrebbe riadattato, mentre il secondo è ormai integrato con il modello 68T (che dà il
resoconto giornaliero delle giacenze presso la tesoreria). Poiché si apprende da questo
stesso uditorio che alle scuole non è pervenuto vedremo di approfondire la questione.
Per quanto riguarda l’avvio delle trattative di scuola l’ipotesi di fare punto su un utilizzo del
70% del MOF, naturalmente rimane un’ipotesi che nasce però da qualche buona pratica di
qualche territorio. E’ importante però avviare la trattativa che, in attesa di maggiori
certezze che dovranno pervenire dal MIUR e dal tavolo contrattuale nazionale, consenta di
non bloccare le attività delle Autonomie scolastiche che, per gran parte, esercitano la loro
autonomia proprio grazie all’esistenza dei fondi del MOF di origine contrattuale.