ALL128MARE_TA2

Transcript

ALL128MARE_TA2
Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286
Internet : http: //www.inca.it
e-mail : [email protected]
Roma, 13 luglio 2015
Prot. n.82/2015/AA/rb
Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori provinciali INCA
Al Coordinamento Nazionale Area
Agli Specialisti
All. n. 1
LORO SEDI
Oggetto: Prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per personale
navigante, marittimo e dell’aviazione civile – competenze e compiti delle U.O. medico
legali. Circolare Inps n. 100 del 21/05/2015
La legge n.99/2013 (conversione del D.L. n. 76/2013), come è noto, ha attribuito all’Inps, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità,
donazione del sangue per il personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (ex IPSEMA).
L’Inps con circolare n. 100/2015 ha fornito le istruzioni operative in merito alle competenze ad ai
compiti delle Unità operative medico legali.
Prima di entrare nel merito di quanto stabilito dalla recente circolare Inps, riteniamo opportuno
riassumere le prestazioni cui hanno diritto in caso di malattia i lavoratori del settore marittimo. Si
tratta di tre distinte prestazioni :
1) Indennità per inabilità temporanea per malattia fondamentale, erogata ai componenti
dell’equipaggio assicurati nel caso che la malattia si manifesti durante l’imbarco,
impedendo la prosecuzione della navigazione; la misura della prestazione è pari al 75%
delle retribuzione percepita nei trenta giorni precedente lo sbarco e viene corrisposta per
tutti i giorni di prognosi, comprese le festività fino alla guarigione clinica e comunque fino
ad un massimo di un anno. Nel caso il medico non ritenga necessario lo sbarco, il periodo
di malattia viene retribuito direttamente dal datore di lavoro;
1
2) indennità per malattia temporanea assoluta da malattia complementare; si tratta di un
istituto caratteristico del settore marittimo per garantire una copertura assicurativa del
lavoratore per le malattie che si manifestano entro i 28 gg dallo sbarco. Ne hanno
diritto solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d’equipaggio, dei
rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette
alla pesca fuori del Mediterraneo. L’indennizzo è corrisposto dal quarto giorno successivo
alla data della denuncia, per una durata massima di un anno ed è pari al 75% della
retribuzione;
3) indennità per inabilità temporanea per malattia in continuità di rapporto di lavoro e di
disponibilità retribuita: per la malattia che si manifesta dopo il 28° giorno ed entro il
180° giorno dalla sbarco.
I marittimi hanno diritto dal quarto giorno dalla denuncia della malattia al 50% (per i primi 20 gg) e
al 66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione alla data della malattia.
Per i casi sopra descritti i lavoratori devono rispettare le fasce orarie di reperibilità come per i
dipendenti del settore privato: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni di
prognosi compresi i festivi per consentire il controllo.
Cosa dispone la circolare Inps n. 100/2015:
per le tre prestazioni previdenziali sopra descritte, il rilascio della certificazione e l’espletamento
delle visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale, sono affidate, sia in Italia che
all’estero, al servizio assistenza sanitarie naviganti (SASN).
Le visite mediche di controllo possono essere richieste : dal Ministero della Sanità – SASN
competente- d’ufficio o su richiesta dell’Inps o delle imprese di navigazione, marittime ed aeree .
La certificazione, redatta in modalità cartacea (nelle more degli adeguamenti per la trasmissione
telematica), deve essere trasmessa dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro entro 48 ore dalla
redazione.
Di conseguenza l’Inps (Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito/Polo prestazioni ex Ipsema e
lavoratori marittimi) sottopone al medico responsabile della U.O. territoriale la certificazione per
verificare eventuali anomalie: congruità della prognosi rispetto alla diagnosi, ipotesi di patologia
preesistente all’imbarco o ipotesi di situazioni che possano fari ritenere l’evento di natura
professionale o infortunistica al fine di attivare la segnalazione all’Inail, ipotesi di temporanea
inidoneità alla navigazione da segnalare anche alla competente commissione medica
permanente di primo grado presso le Capitanerie di Porto.
Le Unità territoriali quindi, con la massima sollecitudine, dovranno comunicare all’ufficio Inps
competente le informazioni necessarie per garantire o meno l’indennizzabilità della prestazione
corretta.
Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune
I destinatari di tale prestazione, sono coloro che, al termine del periodo di inabilità per malattia
(ma anche per infortunio), siano giudicati temporaneamente non idonei all’espletamento dei
servizi di navigazione e che necessitano di cure e terapie.
Il giudizio di idoneità/inidoneità alla navigazione compete alle Commissioni mediche permanenti
di primo grado che operano presso le capitanerie di Porto.
Per tutto il periodo di inidoneità l’Inps (o l’Inail se trattasi di inidoneità temporanea all’imbarco
dovuta a infortunio e/o malattia professionale), eroga un’indennità giornaliera nella misura del
75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e già utilizzata come base di
2
calcolo per la corresponsione dell’indennità di malattia o di infortunio escludendo dal calcolo i
compensi di carattere straordinario.
Rispetto al giudizio della Commissione, può essere inoltrato ricorso alla Commissione medica
centrale presso il Ministero dei Trasporti da parte sia del marittimo che dell’Inps e del Ministero
della salute, entro i 30 giorni dalla notifica della comunicazione della Capitaneria di Porto.
Per quanto riguarda i permessi e i congedi L.104/92 art.3 comma 3, i criteri per il riconoscimento
e la fruizione degli stessi, seguono la stessa procedura valida per la generalità dei lavoratori
assicurati.
Per i donatori di sangue, così come previsto dalle leggi in vigore, viene riconosciuto il diritto alla
giornata di riposo, regolarmente retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Spetta a tutti i
lavoratori dipendenti assicurati, con qualsiasi qualifica e appartenenti a tutti i settori lavorativi a
prescindere dal diritto all’indennità di malattia.
Un caro saluto
p. il Settore
(Alessandra Ambrosco)
p. Il Collegio di Presidenza
(Silvino Candeloro)
3