PROGETTO PROTETTO HABIT@T - Area Clienti e Servizi Online

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PROGETTO PROTETTO HABIT@T - Area Clienti e Servizi Online
PROGETTO
PROTETTO HABIT@T
Polizza Collettiva n° 5483/02
Condizioni di Assicurazione
(TA7411 - ed. 11/2015)
bnpparibascardif.it
TA7411 - ed. 11/2015
Indice
Glossario
Glossario
1 di 4
Condizioni di Assicurazione
Polizza in sintesi
1 di 19
Norme che regolano l’assicurazione in generale
2 di 19
Oggetto dell’assicurazione e sottoscrizione delle coperture
Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie
Diritto di recesso del Cliente
Premio dell'assicurazione
Esclusioni
Ispezione dei beni assicurati
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Altre assicurazioni
„‰āƒˆ…„…ŒŒĞ““‰ƒ•’š‰Ž…
Variazione del Premio e delle Condizioni di Assicurazione
Aggravamento del rischio
Recesso in caso di Sinistro
Oneri
Legge che regola la Polizza e giurisdizione
…Ž…āƒ‰’‰„…ŒŒ…’…“”š‰Ž‰
Periodo di prescrizione
Reclami
Comunicazioni
Tutela dati - informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
2 di 19
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3 di 19
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Norme che regolano le garanzie e le condizioni di assicurazione
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Sezione I - Assistenza Casa
Contenuto della Garanzia
Esclusioni e precisazioni
Validità della copertura
Prestazioni “Area accessi”
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza
Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Prestazioni “Area idraulica”
Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Prestazioni “Area elettrica”
Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Prestazioni “Area gas”
Invio di un termoidraulico/tecnico gas
Prestazioni “Altri servizi”
Spese d'albergo
Rientro anticipato
Prestazioni “Allarmi in Casa”
Segnalazione di situazioni di potenziale allarme
Sezione II - Incendio e Garanzie Complementari
Incendio e altri rischi
Danni da acqua
Rottura di Lastre
Fenomeno elettrico
Eventi atmosferici
Ricorso terzi
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Progetto Protetto Habit@t
TA7411 - ed. 11/2015
Esclusioni e somme assicurate
Caratteristiche ed uso della Casa
Dolo e colpa grave
Sezione III - Furto e Rapina
Furto e Rapina
Esclusioni
Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali
Sezione IV - Responsabilità Civile Committenza Lavori
RC Committenza
Esclusioni
Persone non considerate terzi
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Norme generali in caso di sinistro
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Norme valide per la sezione Assistenza Casa
Cosa fare in caso di Sinistro
Mancato utilizzo delle prestazioni
Norme valide per la sezione Incendio e Garanzie Complementari, Furto e Rapina, Responsabilità Civile Committenza Lavori
Cosa fare in caso di Sinistro
Esagerazione dolosa del danno
Valutazione del danno
Mandato dei periti
Determinazione del danno
Assicurazione presso diversi assicuratori
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Pagamento dell'indennizzo
Recupero dei beni rubati
Copertura assicurativa “Ricorso Terzi” e “Responsabilità Civile Committenti” - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
Habit@t HOMEBOX
Dispositivo Habit@t HOMEBOX
Comodato del dispositivo
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Esempio 1
Esempio 2
Esempio 3
Esempio 4
Esempio 5
Esempio 6
14 di 19
14 di 19
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TA7411 - ed. 09/2015
Glossario
Abitazione
(per la sola sezione “Assistenza Casa”): vedi Casa.
Anno Assicurativo
Periodo continuativo di 12 mesi in cui l’assicurazione
® …†āƒƒ…ē ‰Œ ’‰ „…‰ ‘•Œ‰ ‰Ž‰š‰ ŒŒ… ’… ƸƺĖƶƶ
della Data di Decorrenza.
Assicurato
Soggetto aderente alle coperture assicurative
offerte ai sensi di Polizza, il cui interesse è protetto
dall’assicurazione.
Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito
ŒŒĞ““‰ƒ•’”ƒˆ…“‰”’–‰‰Ž„‰†āƒŒ”›“…‡•‰”„…Œ
–…’‰āƒ’“‰„‰•Ž…–…Ž”†’”•‰”Ė
Cardif/Assicuratore
Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede
legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano,
PEC [email protected], Capitale Sociale di Euro
16.875.840,00, P. IVA. , C.F e numero di iscrizione al
Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A.
n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo
delle imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. I.00011, società soggetta a Direzione e
Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Casa
L'intero immobile o la porzione di immobile ubicato
nel territorio della Repubblica Italiana all'indirizzo
indicato nel Modulo di adesione e tutte le relative
…’…•’’‰……„‰āŽ‰”•’‰–‰ƒ’…“‰ĕ
īā““‰ē ‰Žā““‰ē …’… „‰ †Ž„š‰Ž… …„ ‰Ž”…’’”…ē
impianti idrici ed igienici, impianti elettrici
ā““‰ē „‰ ’‰“ƒŒ„…Ž”ē „‰ ƒŽ„‰š‰Ž…Ž”
d'aria, di segnalazione e comunicazione o
comunque al servizio dell'immobile;
• dipendenze anche in corpo separato, destinate
a contenere cose di normale dotazione di
un'abitazione - compresa l'attrezzatura per
attività del tempo libero ed i veicoli privati - o
destinate a contenere animali domestici, da
cortile, relative attrezzature e mangimi;
• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e
viali privati;
• ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri
impianti ed installazioni immobili per natura o
per
destinazione,
antenne
radiotelericetrasmittenti nonché affreschi e
statue non aventi valore artistico.
La Casa contiene i beni assicurati ai sensi di Polizza
e costituisce, come anche dichiarato dal Cliente
nel Modulo di adesione, dimora abituale dello
stesso Cliente.
Cliente
‰”Œ’… „‰ āŽŽš‰…Ž” “”‰•Œ” ƒŽ
Findomestic Banca S.p.A., che abbia sottoscritto il
Modulo di adesione e a cui siano state consegnate
da Findomestic Banca S.p.A. le Condizioni di
Assicurazione.
Collaboratori Domestici
Prestatori di lavoro assunti dall’Assicurato in
forza di un contratto di lavoro dipendente di
diritto italiano ed addetti al funzionamento della
vita familiare od alla convivenza familiarmente
strutturata di cui è parte l’Assicurato medesimo.
Collezione
Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di
oggetti di una determinata specie e categoria, rari
o curiosi.
Comodato
Contratto disciplinato dagli Artt. 1803 e seguenti
del Codice Civile in base al quale il Cliente riceve
ed ha in uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano in via
generale il contratto di assicurazione.
Contenuto
L’insieme dei beni mobili e non ancorati alla Casa,
di proprietà dell’Assicurato o di terzi, posti nella
Casa ed aventi un uso domestico e/o personale, e
più precisamente:
• mobilio, arredamento, vestiario e libri;
• elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e
ƒƒˆ‰Ž… †”‡’āƒˆ… …„ Œ”’‰ ’…ƒƒˆ‰
elettrici ed elettronici per uso di casa e
personale (compresi gli impianti di allarme e
le antenne non centralizzate per la ricezione
’„‰”…Œ…–‰“‰–Į ŽŽ ā““‰ … ŽŽ †ƒ…Ž”‰ ’”…
della Casa;
• pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e
oggetti d’arte, raccolte e collezioni di pregio,
oggetti e servizi di argenteria, oggetti di
antiquariato, Preziosi e Valori;
• mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario,
provviste, attrezzi e cicli che si trovino nelle
dipendenze anche staccate site negli spazi
adiacenti e pertinenti alla Casa.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A
o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti
all’obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122
e 123 del D.Lgs. n. 209/2005.
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Data di Decorrenza
‰’Ž„‰…’‡š‰Ž…„…ŒāŽŽš‰…Ž”„’”…„‰
Findomestic.
Esplosione
Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Findomestic
Findomestic Banca S.p.A., che stipula le Polizze per
conto dei propri clienti e, in qualità di intermediario
di assicurazione iscritto alla sezione D del Registro
Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005
e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, propone
l'adesione alle coperture su incarico di Cardif.
Firma Elettronica Avanzata
Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
connessi ad un documento informatico che
ƒŽ“…Ž”Ž ŒĞ‰„…Ž”‰āƒš‰Ž… „…Œ ā’”’‰ „…Œ
documento e garantiscono la connessione univoca
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può conservare un controllo esclusivo, collegati ai
„”‰ ‰ ‘•Œ‰ „…”” ā’ “‰ ’‰†…’‰“ƒ… ‰Ž „ „
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
“•ƒƒ…““‰–…Ž”… „‰āƒ”‰Ė  “””“ƒ’‰š‰Ž…
mediante Firma Elettronica Avanzata può consistere
Ž…ŒŒĞ“‰š‰Ž…„‰•Žā’“•‚Œ…”„Ė
Firma Elettronica Digitale
Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata
‚“”“••Žƒ…’”‰āƒ”‘•Œ‰āƒ”…“••Ž“‰“”…
„‰ƒˆ‰–‰ƒ’‰””‡’āƒˆ…ē•Ž•‚‚Œ‰ƒ…•Ž’‰–”ē
correlate tra loro che consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
„‰ –…’‰āƒ’… Œ ’–…Ž‰…Žš … ŒĞ‰Ž”…‡’‰”› „‰ •Ž
documento informatico o di un insieme di
documenti informatici. La sottoscrizione mediante
Firma Elettronica Digitale può consistere
nell’utilizzo abbinato di un PIN e un OTP.
Franchigia
’” āŽ ŒŒ ƒ•‰ ƒŽƒ’’…Žšē …’ ƒ‰“ƒ•Ž
Sinistro, il danno resta in ogni caso a carico
dell’Assicurato.
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica
elettrica.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a
ƒˆ‰Œ„…”‰…Ž…ēŒāŽ…„‰”’’Ž…’ā””…’“¯…’Œ”’‰Ė
Guasto
Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione
ƒƒ‰„…Ž”Œ… „‰ ‰‰Ž”‰ ā““‰ ĭ‰„’‰ƒ‰ē ‰‡‰…Ž‰ƒ‰ …„
elettrici), oppure manomissione o rottura delle
serrature, dei serramenti, delle aperture o degli
accessi dell’Abitazione.
Habit@t HOMEBOX
Dispositivo elettronico concesso in Comodato d’uso
all’Assicurato che consente di entrare in contatto
con Cardif e di ottenere alcune delle Prestazioni
previste ai sensi di Polizza.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o
contenitori in genere per carenza di pressione
‰Ž”…’Ž„‰ă•‰„‰’‰“…””‘•…ŒŒ…“”…’ŽĖ
Incendio
ƒ‚•“”‰Ž…ēƒŽāē„‰‚…Ž‰”…’‰Œ‰Œ„‰
fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi
e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun
āŽ…ƒ…Žƒ…Ž„‰Œ…‚’•ƒ‰”•’…ŽŽƒƒ‡Ž”…
„“–‰Œ•„‰āĖ
Incombustibilità
La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo
Ž‰†…“”š‰Ž‰„‰āŽ¯’…š‰Ž……“”…’‰ƒ
alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo
di prova è quello adottato dal Centro Studi
Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo, Indennità, Prestazione
Importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle
Condizioni di Assicurazione. Per la sola sezione
Assistenza Casa la “Prestazione” consiste
nell’Assistenza fornita all’Assicurato anche tramite
il dispositivo Habit@t HOMEBOX.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle
imprese di assicurazione.
Lastre
•””… Œ… Œ“”’… ‰Ž…  ƒ•’–…ē ā““… Ž…ŒŒ… Œ’
installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo,
mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente
collocate in posizione verticale o orizzontale,
appartenenti alla Casa o contenute in essa.
Luci
Aperture, con o senza vetro, presenti nei mezzi di
chiusura (quali porte, imposte, serrande o inferriate),
che consentono il passaggio di luce o aria oppure
anche semplicemente la visione esterna.
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Massimale
Importo indicato nelle Condizioni di Assicurazione
āŽ ŒŒ ƒ•‰ ƒŽƒ’’…Žšē …’ ƒ‰“ƒ•Ž ‰Ž‰“”’ …
per ciascun Anno Assicurativo, l’Assicuratore della
civile responsabilità garantisce la Prestazione
““‰ƒ•’”‰– ‰ āŽ‰ „…Œ ’‰“’ƒ‰…Ž” „…Œ
danneggiato.
Modulo di adesione
Documento predisposto da Cardif contenente la
dichiarazione di adesione alla copertura da
sottoscriversi a cura del Cliente con le modalità
previste dalle Condizioni di Assicurazione.
OTP (One Time Password)
Password numerica, non ripetibile (utilizzabile
una sola volta), che può essere generata da
dispositivi hardware o software e resa disponibile
al Cliente in un momento immediatamente
Ž”…ƒ…„…Ž”…
ŒŒĞ“‰š‰Ž…
„…ŒŒ
ā’
elettronica.
Parti
Findomestic, Cliente/Assicurato e Cardif.
ĭ…’“ŽŒ„…Ž”‰āƒ”‰Ž•‚…’Į
„‰ƒ… „‰ ‰„…Ž”‰āƒš‰Ž… …’“ŽŒ… ““ƒ‰” „
•Ž „‰““‰”‰– “‰ƒ•’ „‰ ā’ē •”‰Œ‰šš” „Œ
Cliente per accedere alle funzioni del dispositivo
stesso. Quando abbinato ad una OTP (One Time
““—’„Į ƒŽ“…Ž”… ŒĞ“‰š‰Ž… „‰ •Ž ā’
elettronica.
Polizza
la polizza collettiva n. 5483/02 sottoscritta tra
Cardif e Findomestic, di cui le presenti Condizioni
di Assicurazione sono parte integrante.
Premio
La somma dovuta all’Assicuratore per la copertura
assicurativa prestata.
Rapina
Impossessamento di cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, mediante violenza
alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad
Œ”’‰•Ž‰Ž‡‰•“”’ā””Ė
Scoperto
Somma contrattualmente stabilita che costituisce
la parte dell’ammontare del danno che rimane
obbligatoriamente a carico dell’Assicurato,
espressa in percentuale.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso
„‰ ’…““‰Ž… ‰Ž”…’Ž „‰ 㕉„‰ē ŽŽ „–•” „
Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo
d’ariete”, comunque si manifestino, non sono
considerati scoppio.
Serramenti
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di
illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in
genere quanto è stabilmente ancorato alle
strutture murarie, rispetto alle quali hanno
†•Žš‰Ž…“…ƒŽ„’‰„‰āŽ‰…Ž”„‰’”…š‰Ž…Ė
Servizio Clienti
Struttura dedicata alla quale l’Assicurato si può
rivolgere per avere informazioni in merito
all’indennizzabilità di un evento, alle modalità di
apertura e denuncia di un Sinistro, per la gestione
dello stesso e per il caso di assistenza tecnica
relativa al dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Sinistro
Œ –…’‰āƒ’“‰ „…Œ †”” „ŽŽ“ …’ ‰Œ ‘•Œ… ®
prestata l’assicurazione.
Preziosi
Oggetti totalmente o parzialmente lavorati di
metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo,
avorio) o montati su detti materiali, pietre
preziose, perle naturali o di coltura.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituisce la
separazione orizzontale tra due piani della Casa,
…“ƒŒ•“…–‰…Ž”š‰Ž‰…“†ā”””•’…Ė
Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione con la quale Cardif rinuncia
all'applicazione della regola proporzionale di cui
all'art. 1907 Codice Civile. Pertanto il danno sarà
indennizzato entro i limiti della Somma Assicurata,
con l’applicazione di eventuali ulteriori e più
stringenti limiti, Scoperti e Franchigie.
Somma Assicurata
Importo indicato nelle Condizioni di Assicurazione
āŽ ŒŒ ƒ•‰ ƒŽƒ’’…Žšē …’ ƒ‰“ƒ•Ž ‰Ž‰“”’ …
per ciascun Anno Assicurativo, i danni diretti
subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in
Polizza possono essere indennizzati.
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Struttura Organizzativa
La “Struttura Organizzativa di Assistenza” ossia
la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l., appartenente
al gruppo IMA Italia Assistance S.p.A., con sede
Legale e Operativa in Piazza Indro Montanelli 20
- 20099 Sesto San Giovanni (MI) costituita da
medici, tecnici e operatori specializzati e in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di
cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le
prestazioni relative alla garanzia Assistenza
diverse dalle Prestazioni “Allarmi in Casa”; la
“Struttura Organizzativa di Supporto” ossia la
struttura di Reply S.p.A., con sede legale in Corso
Francia 110, 10143 - Torino (TO) - di cui Cardif si
avvale per erogare le prestazioni “Allarmi in Casa”
previste dalla garanzia Assistenza (in funzione 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno).
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al Cliente di
memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente
recuperate durante un periodo di tempo adeguato
‰āŽ‰ƒ•‰“Ž„…“”‰Ž”…Œ…‰Ž†’š‰Ž‰“”…““…ē…
che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni.
Tecnica di comunicazione a distanza
•Œ•Ž‘•……ššƒˆ…ē“…ŽšŒ’…“…Žšā“‰ƒ…
simultanea dell’Assicuratore e del Cliente, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto di
assicurazione.
Tetto
L’insieme delle strutture portanti e non portanti
destinate a coprire e proteggere la Casa dagli
agenti atmosferici.
Titoli di Credito
I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e
privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni
circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate,
i libretti di risparmio e simili.
Valori
Denaro, Titoli di Credito
rappresentante un valore.
ed
ogni
carta
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Condizioni di Assicurazione
La polizza in sintesi
Progetto Protetto Habit@t protegge i beni contenuti in casa dagli imprevisti che potrebbero causare
danneggiamenti e perdite economiche. Il prodotto è inoltre arricchito da un sistema intelligente di protezione
e prevenzione per la casa, in grado di rilevare pericoli e avvisarti in caso di emergenze.
Che cos’è
Le garanzie, una per una:
• Habit@t Homebox e Assistenza Casa
Habit@t Homebox è un dispositivo telematico (dotato di una centralina, di 1 rilevatore di fumo
e 1 rilevatore di acqua) segnala situazioni di potenziale allarme nel luogo in cui è installato.
In caso di necessità, potrai contattare la Centrale Operativa di Assistenza per richiedere l’invio di un
tecnico specializzato (es. fabbro/serramentista, idraulico, elettricista, termoidraulico/tecnico gas ecc.).
• Danni da incendio e altri rischi, danni da acqua, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, rottura di vetri
In caso di danni provocati da un allagamento, un incendio o un corto circuito, i tuoi beni (come mobilio,
elettrodomestici...) saranno coperti dalla polizza.
Cosa copre
• Ricorso terzi
Copertura per i danni materiali e diretti a cose di terzi cagionati dai tuoi beni, contro i danni da incendio,
scoppio, esplosione.
• Furto e Rapina
Indennizzo in caso di furto e rapina dei beni contenuti in casa, compresi i beni preziosi.
• RC Committenza lavori
Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi legati alla committenza di lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione.
Prima di tutto: installare Habit@t HOMEBOX!
Habit@t HOMEBOX arriva direttamente a casa tua ed è facile da installare: una volta connessa alla presa
elettrica e posizionati i sensori wireless, il dispositivo è in grado di rilevare la mancanza di corrente, i
possibili allagamenti, la presenza di fumo.
Il Cliente ha l’obbligo di installare il dispositivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
Poi leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi ti illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non
ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è
prestata, che sono contenuti esclusivamente negli altri documenti delle Condizioni di Assicurazione.
„‰•”’”‰”’–…’‰Œ……āŽ‰š‰Ž‰„…‰”…’‰Ž‰‰Ž„‰ƒ”‰ƒŽŒĞ‰Ž‰š‰Œ…‰•“ƒŒ…‰“‰‚Œ‰Ʀ”…Ž…’……Ž”…Ʀ
…ƦŽ’Œ…“…Œ‰ƒ‰Ʀēƒˆ…”‰‡•‰„…’ŽŽŒ•Ž‡ŒŒ…””•’…ŒƒŽ“•Œ”š‰Ž…Ė
Informazioni sulla polizza
Servizio Clienti
numero verde 800 084 902
lunedì-venerdì 8.30 – 19.00
sabato 9.00 – 13.00
Per usufruire della garanzia Assistenza Casa
Centrale Operativa di Assistenza
Ž•…’–…’„…„”…Œ…†Žā““
800 92 33 34
da telefono cellulare o dall'estero
02 77224531
Da tenere a mente
In parole semplici
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TA7411 - ed. 11/2015
Norme che regolano
l’assicurazione in generale
Articolo 1. Oggetto dell’assicurazione e sottoscrizione
delle coperture
QUALI GARANZIE
PREVEDE PROGETTO
PROTETTO HABIT@T
COME DISDETTARE
LA POLIZZA ALLA
SCADENZA ANNUALE
Se non vi è disdetta la
tua Polizza si rinnoverà
tacitamente ogni
anno. Puoi disdire la
copertura assicurativa
contattando Cardif (per
le modalità si rimanda
all’Art. 18)
COME RECEDERE
DALLA POLIZZA
Hai la facoltà di
rinunciare alla Polizza
entro 60 giorni dalla
Data di Decorrenza
dando comunicazione
a Cardif a mezzo di
lettera raccomandata
A/R (per le modalità si
rimanda all’Art. 18)
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alle presenti
Condizioni di Assicurazione, mette a disposizione del
Cliente le seguenti garanzie:
• una garanzia di Assistenza per situazioni di
’”‰ƒŒ’…„‰†āƒŒ”›‰Žƒ•‰‰Œ‰…Ž”‰““Ž–…Ž‰’…
trovarsi, consistente in una serie di prestazioni di
immediato aiuto o avviso.
Questa garanzia è disciplinata all’interno della
Sezione I - ASSISTENZA CASA.
• una garanzia per i danni materiali e diretti causati al
Contenuto da Incendio o da altri rischi complementari,
nonché una garanzia di responsabilità per danni,
materiali e diretti, alle cose di terzi causati da un
Sinistro indennizzabile a termini della citata
garanzia sui danni materiali e diretti.
Questa garanzia è disciplinata all’interno della
Sezione II - INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI.
• una garanzia per i danni materiali e diretti causati
al Contenuto da Furto e Rapina.
Questa garanzia è disciplinata all’interno della
Sezione III - FURTO E RAPINA.
• una garanzia di responsabilità per danni a terzi
–…’‰āƒ”“‰‰Ž’…Œš‰Ž…ŒŒƒ‰””…Žš„‰Œ–’‰
di ordinaria e straordinaria manutenzione dei
locali della Casa.
Questa garanzia è disciplinata all’interno della
Sezione IV - RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA
LAVORI.
La conclusione del contratto di assicurazione avviene
sottoscrivendo il Modulo di adesione. Le garanzie
sopra riportate sono sempre, congiuntamente,
operanti per effetto dell’adesione alla Polizza.
Talune Prestazioni relative alla garanzia di cui alla
Sezione ASSISTENZA CASA potranno essere erogate
esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i
rilevatori elettronici wireless del dispositivo
Habit@t HOMEBOX, consegnato in comodato d’uso
al Cliente, siano correttamente installati in Casa e
regolarmente funzionanti.
anno, salvo disdetta. La disdetta
potrà essere
effettuata dall’Assicurato a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a
Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza
Generale per l’Italia, almeno 30 giorni prima della
scadenza del periodo prescelto, ovvero delle
successive scadenze annuali.
Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno da inviarsi all’indirizzo indicato
dall’Assicurato sul Modulo di adesione almeno 30
giorni prima della scadenza del periodo prescelto
dall’Assicurato, ovvero delle successive scadenze
annuali.
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine,
con esclusione di qualsiasi rinnovo:
• alla prima scadenza successiva alla cessazione
della Polizza stipulata tra Cardif e Findomestic;
• in caso di recesso esercitato nei termini previsti
dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
Limitatamente alla copertura assicurativa
denominata
“Responsabilità
Civile
della
Committenza Lavori”, l’assicurazione decorre
dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina
alla scadenza del primo Anno Assicurativo. Tale
copertura assicurativa, indipendentemente dalla
durata prescelta per le altre coperture, dura
dunque un anno senza possibilità di proroga o di
rinnovo.
È possibile aderire alla Polizza con diverse
modalità:
• alla presenza di un addetto di Findomestic,
all’interno dei locali della stessa, sottoscrivendo
il Modulo di adesione mediante firma autografa
che il Cliente potrà apporre sulla documentazione
cartacea oppure mediante Firma Elettronica
Avanzata, messa a disposizione da Findomestic,
che il Cliente potrà apporre su Tablet/Pad;
• attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e,
segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di
adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale
sul sito web di Findomestic (www.findomestic.it).
Articolo 2. Decorrenza, durata e cessazione delle
garanzie
Articolo 3. Diritto di recesso del Cliente
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 della Data
di Decorrenza.
La copertura assicurativa avrà una durata iniziale
variabile da 2 a 5 anni, in base a quanto scelto
dall’Assicurato. Tale durata viene specificata nel
Modulo di adesione e non è modificabile in corso di
garanzia.
Alla scadenza del periodo prescelto dall’Assicurato,
la copertura si rinnoverà tacitamente di anno in
Il Cliente può recedere
dalla Polizza entro 60 giorni
dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a
Cardif a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Il recesso determina la cessazione delle coperture
assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo
pertanto all’origine il decorso e l’efficacia delle
coperture offerte da Cardif, la quale non sarà tenuta
a corrispondere alcuna Prestazione per i fatti occorsi
fino al momento del recesso.
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
TA7411 - ed. 11/2015
Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, per il
tramite di Findomestic, del Premio versato, nel
termine dei 30 giorni successivi alla data di
ricevimento della comunicazione del recesso. Cardif
potrà trattenere dall’importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per
l’emissione del contratto come quantificate nel
Modulo di adesione.
A fronte della riduzione di Premio che Cardif ha
concesso nella misura indicata nel Modulo di
adesione, il Cliente può recedere annualmente dal
contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5
(cinque) anni dalla data di adesione, mediante
comunicazione da inviare all’Assicuratore con
preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine
dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti
poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il
recesso annuale non è consentito.
In caso di recesso il Cliente è obbligato a restituire il
dispositivo Habit@t HOMEBOX ai recapiti e con le
modalità previste all’Art. 60
Articolo 4. Premio dell’assicurazione
Il Premio relativo all’iniziale durata della copertura,
variabile da 2 a 5 anni a scelta del Cliente, è unico,
anticipato ed incluso nel capitale finanziato e il
pagamento avverrà con le stesse modalità previste
per la restituzione del finanziamento. Il suo
ammontare dipende dalla durata della copertura
inizialmente prescelta ed è indicato sul Modulo di
adesione e si intende comprensivo dell’imposta di
assicurazione. Ad esso è stata applicata una
riduzione rispetto al Premio previsto per la
corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato
nel Modulo di adesione è già comprensivo della
suddetta riduzione.
Il Premio relativo alle annualità successive
all’iniziale periodo di copertura prescelto dal
Cliente, è annuale, anticipato ed il suo pagamento,
per espressa autorizzazione dell’assicurato nel
Modulo di adesione, avverrà con i medesimi mezzi
di pagamento utilizzati per il pagamento del Premio
relativo all’iniziale durata della copertura. Il suo
ammontare è indicato sul Modulo di adesione e si
intende comprensivo dell’imposta di assicurazione.
In caso di mancato pagamento del primo Premio
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della
data del mancato pagamento fino alle ore 24 della
data del pagamento di quanto dovuto. In caso di
mancato buon esito dell’addebito dei Premi
successivi al primo, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del
giorno del pagamento di quanto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto,
l’Assicurazione è risolta di diritto qualora Cardif, nel
termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine
previsto per il pagamento del primo Premio o dei
Premi successivi, non agisce per la riscossione.
In tal caso Cardif ha diritto al pagamento del Premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al
rimborso delle spese.
Articolo 5. Esclusioni
Ferme le specifiche esclusioni previste per le singole
coperture assicurative, non sono compresi i danni
determinati dal dolo dell’Assicurato; sono invece
incluse le ipotesi di colpa grave.
Inoltre Cardif non è tenuta a fornire Prestazioni o
liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
1) verificatisi in conseguenza di terremoto,
maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo,
inondazione, allagamento, alluvione, formazione
di ruscelli, accumulo esterno di acqua,
mareggiata, marea e penetrazione di acqua
marina, franamento, assestamento, cedimento o
smottamento del terreno, valanghe e slavine,
gelo, umidità, stillicidio;
2) verificatisi in conseguenza di guerra dichiarata e
non, guerra civile, occupazione militare e non
militare,
invasione,
requisizione,
nazionalizzazione e confisca, rivoluzione,
insurrezione, serrata, sequestro, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio, salvo che l’Assicurato provi che il
Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3) verificatisi in occasione di Esplosione o di
emanazione di calore o di radiazioni provenienti
da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come
pure
causati
da
radiazioni
provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il
Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Articolo 6. Ispezione dei beni assicurati
Cardif ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati
e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti
indicazioni ed informazioni.
Articolo 7. Dichiarazioni relative alle circostanze
del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato
’…Œ”‰–…  ƒ‰’ƒ“”Žš… ƒˆ… ‰Žă•‰“ƒŽ “•ŒŒ
valutazione del rischio da parte di Cardif, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto
alla
Prestazione
nonché
la
cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
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Articolo 8. Altre assicurazioni
Articolo 12. Recesso in caso di Sinistro
Findomestic o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di
comunicare per iscritto a Cardif l’esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque
fermo l’obbligo per l’Assicurato, in caso di Sinistro di
darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del
Codice Civile. L’omissione dolosa può consentire a
Cardif di non corrispondere l’Indennizzo.
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza
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recedere dall’assicurazione dandone preavviso
all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il
recesso esercitato dal Cliente ha efficacia dalla data
di ricevimento della comunicazione. Il recesso
esercitato da Cardif ha efficacia dopo trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo
alla data di efficacia del recesso, Cardif rimborsa al
Cliente la parte di Premio relativa al periodo di
rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o
la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la
denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa
delle Parti non potranno essere interpretati come
rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
’”‰ƒŒƿĖ„‰āƒˆ…„…ŒŒƥ““‰ƒ•’š‰Ž…
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere
provate per iscritto.
Articolo 10. Variazione del Premio e delle Condizioni di
Assicurazione
Cardif si riserva il diritto di variare le Condizioni di
Assicurazione
e/o
l’importo
del
Premio
„…ŒŒĞ““‰ƒ•’š‰Ž… …’ ‡‰•“”‰āƒ” ”‰– …ē
segnatamente, qualora venga accertato l’andamento
tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione
dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di premio
potranno essere applicate solo in relazione agli Anni
Assicurativi successivi all’iniziale periodo di copertura
prescelto dal Cliente.
Cardif comunicherà al Cliente l’esercizio di tale diritto
ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di
copertura.
Il Cliente che non accetti la variazione ha la facoltà di
recedere dalla copertura con comunicazione da
inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della
„”„‰…†āƒƒ‰„…ŒŒ“”…““–’‰š‰Ž……ššŒ…””…’
raccomandata AR. In tal caso, l’assicurazione cessa con
…††…”” „ŒŒ āŽ… „…Œ …’‰„ „‰ ““‰ƒ•’š‰Ž… …’ ‰Œ
quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando
la propria adesione alle coperture assicurative il
Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione
di variazione dell’importo del Premio o delle Condizioni
di Assicurazione il proprio silenzio sia considerato
come assenso alla variazione stessa.
Articolo 11. Aggravamento del rischio
Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di
ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati da Cardif possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Il Cliente potrà altresì dare informazione scritta a Cardif
di ogni diminuzione del rischio.
Articolo 13. Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli
Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Cliente anche se il relativo
pagamento sia stato anticipato da altre Parti.
Articolo 14. Legge che regola la Polizza e
giurisdizione
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per
tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono
le norme della legge italiana. Tutte le controversie
relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione
italiana.
’”‰ƒŒƷƻĖ…Ž…āƒ‰’‰„…ŒŒ…’…“”š‰Ž‰
Cardif e Findomestic hanno stipulato l’assicurazione
per conto, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, in
forma di Polizza collettiva, in favore dei clienti
Findomestic.
Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alle
garanzie dirette è l’Assicurato. Gli importi liquidati in
base alla garanzie denominate “Ricorso Terzi” e
“Responsabilità Civile Committenza Lavori” sono
egualmente prestati a vantaggio dell’Assicurato, che
viene tenuto indenne per quanto sia tenuto a
corrispondere a titolo di risarcimento quale
civilmente responsabile ai sensi di legge.
Articolo 16. Periodo di prescrizione
Ogni diritto nei confronti di Cardif si prescrive entro il
termine di due anni dalla data del Sinistro che ha
dato origine al diritto alla Prestazione e/o garanzia in
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conformità con quanto previsto all'art. 2952 del
Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità
Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui
il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha
promosso contro questo l’azione.
Articolo 17. Reclami
RECLAMI A CARDIF
Eventuali reclami
riguardanti il rapporto
contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere
inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail
all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio
Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti
recapiti:
• Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza
Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via
Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265
- indirizzo e-mail [email protected]
Cardif si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal
ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
ad opera di Cardif nel termine sopraindicato, potrà
rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187
Roma, secondo le modalità sottoelencate previste
per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed
inviando altresì copia del reclamo presentato
all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da
quest’ultima fornito.
RECLAMI ALL’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della
normativa di settore devono essere presentati
direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è
possibile utilizzare il modello disponibile sul sito
www.ivass.it e sul sito di Cardif www.bnpparibascardif.it
nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare
chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
• la descrizione dei motivi della lamentela e
l’eventuale documentazione a sostegno della
stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere
all’istituto della mediazione come disciplinato dal D.
Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità
Giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il
reclamante avente il domicilio in Italia può presentare
il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema
competente del paese dello stato membro in cui ha
sede legale l’impresa di assicurazioni che ha
stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al
sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
• all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta
Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine
dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) alla quale possono
essere inviati reclami seguendo la procedura indicata
sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protectionde-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
COME FARE
UN RECLAMO A CARDIF
Articolo 18. Comunicazioni
Salvo che sia diversamente specificato, le
comunicazioni
a Cardif potranno essere fatte per
iscritto come segue:
- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione Via Tolmezzo, 15 Palazzo D – 20132 Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail
[email protected]
allegando copia di un valido Documento di Identità e
del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta
elettronica si dovrà altresì allegare scansione della
comunicazione debitamente firmata.
Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno
indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal
Cliente. Cardif, alla pagina www.bnpparibascardif.it,
mette a disposizione dei clienti la possibilità di
accedere ad un'area riservata per la consultazione
della loro posizione assicurativa. L'area è consultabile
tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai
clienti.
COME COMUNICARE
CON CARDIF
Articolo 19. Tutela dati - informativa ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa
che i dati personali dell’Assicurato (di seguito
l’”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per
esempio: informazioni in merito allo stato di salute)
e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono
trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie
all’attuazione delle obbligazioni relative alla
copertura assicurativa in oggetto, nonché per finalità
derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in
materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il
mancato conferimento da parte dell’Interessato dei
propri dati, assolutamente facoltativo, può precludere
l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento
ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo
con il consenso scritto dell’Interessato.
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
TA7411 - ed. 11/2015
Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea
e/o elettronica, con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza
dei dati medesimi.
All’interno della nostra compagnia, possono venire a
conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o
Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le
strutture o i collaboratori che svolgono per conto di
Cardif medesima servizi, compiti tecnici, di supporto
(in particolare: servizi legali; servizi informatici;
spedizioni) e di controllo aziendale.
Cardif può altresì comunicare i dati personali a
soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a
quelle individuate per legge) affinché svolgano i
correlati trattamenti e comunicazioni.
Tra questi si citano: i soggetti costituenti la
cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio:
intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i
soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o
assicurativi; le società appartenenti al Gruppo
BNP Paribas, o comunque da esso controllate o
allo stesso collegate; soggetti che forniscono
servizi per il sistema informatico di Cardif;
soggetti che svolgono attività di lavorazione e
trasmissione delle comunicazioni alla/dalla
clientela; soggetti che svolgono attività di
archiviazione della documentazione, soggetti che
prestano attività di assistenza alla clientela;
soggetti che gestiscono sistemi nazionali e
internazionali per il controllo delle frodi;
consulenti e collaboratori esterni; soggetti che
svolgono attività di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere da
Cardif anche nell’interesse della clientela; società
di recupero crediti.
I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi
sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile
presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in
cui siano stati designati da Cardif “Responsabili” dei
trattamenti di loro specifica competenza. La
comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui
taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di
fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto
delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui
i dati personali venissero trasferiti all’estero, si
sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con
livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della
normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati
personali saranno trasferiti per finalità diverse da
quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni
relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non
diffonde i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i propri dati personali trattati
presso Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere
ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza
Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante
Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la
funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D,
20132 Milano; e-mail [email protected]
Norme che regolano le garanzia
e le condizioni di assicurazione
SEZIONE I - ASSISTENZA CASA
a
Articolo 20. Contenuto della Garanzia
Cardif nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente
Sezione, mette a disposizione del Cliente una serie di
Prestazioni di Assistenza, consistenti in un immediato
aiuto o avviso nel caso in cui questi venga a trovarsi in
una particolare situazione di difficoltà.
Il Cliente non potrà richiedere eventuali rimborsi di
spese sostenute per ottenere autonomamente le
Prestazioni, salvo che prima di sostenere le stesse
abbia contattato la Struttura Organizzativa di
Assistenza ottenendone autorizzazione. Per le
Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” non è
previsto alcun rimborso.
Articolo 21. Esclusioni e precisazioni
Ferma l’eventuale previsione di ulteriori esclusioni
relative alle singole Prestazioni di assistenza, valgono
con riferimento alla garanzia di cui alla presente
Sezione le seguenti esclusioni:
1) le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati
o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo,
sabotaggio,
vandalismo,
occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni naturali aventi caratteristiche di
calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o
meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo, fatto illecito dell’Assicurato;
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e) suicidio o tentato suicidio, commesso
dall’Assicurato;
f) sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti
da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso
non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni;
g) sinistri derivanti da atti di pura temerarietà
dell'Assicurato;
h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo
di copertura;
2) la Struttura Organizzativa di Assistenza non
riconosce, e quindi non rimborsa, spese per
interventi non autorizzati preventivamente
dalla stessa Struttura Organizzativa di
Assistenza, salvi i casi verificatisi a causa di
forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della Struttura Organizzativa di
Assistenza;
3) la Struttura Organizzativa di Assistenza non
assume responsabilità per danni conseguenti ad
un suo mancato o ritardato intervento
determinato da circostanze fortuite o
imprevedibili;
Inoltre, si precisa che:
4) per qualsiasi richiesta di informazioni,
lamentele, contestazioni, l’Assicurato deve
rivolgersi
direttamente
alla
Struttura
Organizzativa di Assistenza;
5) ogni diritto nei confronti della Struttura
Organizzativa di Assistenza si prescrive entro il
termine di due anni dalla data del sinistro che
ha dato origine al diritto alla prestazione in
conformità con quanto previsto all'art. 2952 del
Codice Civile;
6) la Struttura Organizzativa di Assistenza non
potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile
dei ritardi od impedimenti nell’esecuzione del
proprio servizio, derivante da eventi esclusi o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita
ed imprevedibile.
Articolo 22. Validità della copertura
La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione
viene sempre prestata da Cardif per effetto
dell’adesione della Polizza. Tuttavia, talune
Prestazioni
potranno
essere
effettuate
esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i
rilevatori elettronici wireless del dispositivo
Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati
in Casa e regolarmente funzionanti.
PRESTAZIONI “AREA ACCESSI”
Articolo 23. Invio di un fabbro/serramentista per
interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista
a seguito di:
1) Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle
chiavi, Guasto della serratura, purché non
elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso
alla propria Abitazione;
2) Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, Guasto
della serratura o dei serramenti che abbiano
compromesso la funzionalità della porta di accesso
o dei serramenti nella propria Abitazione in modo
tale da non garantire la sicurezza dei locali della
stessa;
la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad
inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi
i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a
proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e
della manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00=
(Cinquecento/00=)
IVA
compresa
per
Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno
Assicurativo.
La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di
richiedere all’Assicurato copia della denuncia di
Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria
competente.
Articolo 24. Invio di un sorvegliante per interventi di
emergenza
Quando, a seguito di Furto o tentato Furto o di
malfunzionamento, i mezzi di chiusura atti a garantire
la sicurezza della propria Abitazione non siano più
operativi, la Struttura Organizzativa di Assistenza
provvederà a contattare una Società di vigilanza, 24
ore su 24, compresi i giorni festivi, che invierà una
persona per poter garantire la sicurezza dell’Abitazione.
Resteranno a carico della Struttura Organizzativa di
Assistenza, le spese inerenti tale servizio per un
periodo non superiore a 8 ore. L'Assicurato deve
comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il
luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di
richiedere all’Assicurato copia della denuncia di
Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria
competente.
Articolo 25. Invio di un vetraio per interventi di
emergenza
Quando in caso di Furto o tentato Furto con rottura di
un vetro della Casa, l'Assicurato necessita di un vetraio
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per la riparazione immediata del vetro, la Struttura
Organizzativa
di
Assistenza
invierà
un
vetraio, nelle 24 ore successive alla segnalazione
esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a
proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e
della manodopera fino ad un massimo di Euro
500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per
Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno
Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo
della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito
telefonico in cui si trova.
La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di
richiedere all’Assicurato copia della denuncia di
Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria
competente.
PRESTAZIONI “AREA IDRAULICA”
Articolo 26. Invio di un idraulico per interventi di
emergenza
Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a
seguito di:
1) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua
nella propria Abitazione o in quella dei vicini
provocate da una rottura, un'otturazione, un
Guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
dell’Abitazione;
2) mancato scarico delle acque nere degli impianti
igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle
tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico
dell’Abitazione;
la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà
ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i
giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a
proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e
manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00=
(Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per
un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua
richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico
in cui si trova.
Sono esclusi dalla prestazione:
• per il caso di cui al precedente n. 1):
a) i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura
degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente
erogatore o rottura delle tubature esterne
all'edificio;
• per il caso di cui al precedente n. 2):
c) l'otturazione a partire dalla colonna centrale
(parti condominiali);
d) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna
PRESTAZIONI “AREA ELETTRICA”
Articolo 27. Invio di un elettricista per interventi
di emergenza
In caso di Guasto all'impianto elettrico della Casa
che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda
impossibile il ripristino, o che comporti pericolo
d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura
Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare
un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a
proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e
manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00=
(Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per
un massimo di 3 (tre) volte per Anno.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi
richiesti a fronte di:
1) interruzione della fornitura elettrica da parte
dell'ente erogatore;
2) Guasti al cavo di alimentazione dei locali
dell’Abitazione a monte del contatore;
3) Guasti relativi agli apparecchi elettrici.
PRESTAZIONI “AREA GAS”
Articolo 28. Invio di un termoidraulico/tecnico gas
In caso di fuga di gas all'interno dell’Abitazione,
mancato funzionamento di apparecchiature a gas per
il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, e solo a
seguito dell'intervento da parte dell'ente erogatore,
la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà
ad inviare un termoidraulico o un tecnico gas, 24 ore
su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a
proprio carico il costo di uscita e manodopera fino ad
un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA
compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre)
volte per Anno Assicurativo.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi
richiesti a fronte di:
1) interruzione della fornitura gas da parte dell'ente
erogatore;
2) Guasti delle tubature a monte del contatore.
PRESTAZIONI “ALTRI SERVIZI”
Articolo 29. Spese d'albergo
Qualora l'Assicurato necessiti di pernottare fuori
Casa in seguito a Incendio, Fulmine, Esplosione,
Scoppio o a un Sinistro indennizzabile a termini
della presente Polizza che abbiano reso inagibili o
inaccessibili i locali dell’Abitazione, la Struttura
Organizzativa di Assistenza provvederà alla
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prenotazione e alla sua sistemazione in un albergo.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a
proprio carico le spese di pernottamento e prima
colazione fino ad un massimo di Euro 300,00=
(Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per
nucleo familiare e per un massimo di 2 (due) volte
per Anno Assicurativo. Sono escluse dalla
prestazione le spese di albergo diverse da camera e
prima colazione.
In ogni caso, tali Prestazioni potranno essere
effettuate esclusivamente qualora sia l’unità centrale
sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo
Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in
Casa e regolarmente funzionanti. In caso contrario
Cardif non è tenuta a rendere le citate prestazioni.
Per le norme relative al dispositivo Habit@t
HOMEBOX, alla sua installazione, all’utilizzo ed alla
manutenzione si rimanda agli Artt. 59 e 60.
Articolo 30. Rientro anticipato
(Garanzia valida ad oltre 50 chilometri dalla Casa)
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di
rientrare
immediatamente
presso
l’Abitazione
danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio,
Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni
di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la
Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad
organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo
ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe
turistica o altro), tenendo a proprio carico le spese
relative fino ad un massimo di Euro 300,00=
(Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un
massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI “ALLARMI IN CASA”
Articolo 31. Segnalazione di situazioni di potenziale
allarme
Qualora i rilevatori elettronici wireless del dispositivo
Habit@t HOMEBOX (un rilevatore acqua e un
rilevatore fumo) riscontrassero, nei locali
dell’Abitazione in cui sono installati, la presenza di
fumo o di acqua esterna al suolo, la Struttura
Organizzativa di Supporto provvederà ad allertare il
Cliente tramite l'invio di un SMS di avviso al numero
di telefono mobile dallo stesso comunicato, per
avvertirlo tempestivamente della possibile situazione
di allarme.
Qualora l’unità centrale del dispositivo Habit@t
HOMEBOX riscontrasse l’assenza di corrente elettrica
all’interno dell’Abitazione in cui è installata per più di
30 (trenta) minuti ininterrotti, la Struttura
Organizzativa di Supporto provvederà ad allertare il
Cliente tramite l'invio di un SMS di avviso al medesimo
numero comunicato, per avvertirlo tempestivamente
della possibile situazione di allarme.
Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni di Assistenza
“Allarmi in Casa”, è fatto obbligo al Cliente di installare
e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX
presso l’Abitazione entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente
funzionante per tutto il periodo di validità
dell’assicurazione.
SEZIONE II - INCENDIO E GARANZIE
COMPLEMENTARI
Articolo 32. Incendio e altri rischi
Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle
condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio
Assoluto i danni materiali e diretti causati al
Contenuto da:
1) Incendio;
2) Fulmine;
3) Esplosione o Scoppio;
4) Implosione;
5) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche
non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate
diverse dagli ordigni esplosivi;
6) onda sonica provocata da aeromobili e simili;
7) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
8) urto di veicoli stradali o di natanti non
appartenenti e non in uso all’Assicurato, in
transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
9) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o
anormale produzione o distribuzione di energia
elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale
funzionamento di apparecchiature elettroniche,
di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché
conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano
colpito i beni assicurati oppure enti posti
nell’ambito di 20 metri da essi;
10) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso
ed accidentale verificatosi negli impianti per la
produzione di calore facenti parte o di pertinenza
della Casa, purché detti impianti siano collegati
mediante adeguate condutture ed appropriati
camini;
11) caduta di ascensori e montacarichi;
12) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati
dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare
l’Incendio o altro evento assicurato, indennizzabili
a termini di Polizza.
Articolo 33. Danni da acqua
Cardif si obbliga ad indennizzare nei limiti ed alle
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condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio
Assoluto i danni materiali e diretti causati al
Contenuto da spargimento d’acqua conseguente alla
rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento
(compresi quelli autonomi), di condizionamento,
igienici o di altri impianti tecnici, in ogni caso al
servizio della Casa, nonché al rigurgito e
traboccamento di fognature, escluse quelle
pubbliche, da traboccamento di gronde e pluviali a
seguito di intasamento dovuto a grandine e neve.
La garanzia viene prestata con l’applicazione di una
Franchigia di Euro 100,00= (Cento/00=) per Sinistro.
La garanzia non opera per i danni derivanti:
a) da umidità e stillicidio;
b) da gelo;
c) dalla rottura di apparecchi elettrodomestici.
La garanzia in ogni caso non comprende i costi di
ricerca, ripristino e riparazione del guasto.
Articolo 34. Rottura di Lastre
Cardif si obbliga rimborsare, nei limiti ed alle
condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio
Assoluto, le spese sostenute dall’Assicurato in caso di
rottura delle Lastre per la loro sostituzione con altre
nuove o equivalenti per caratteristiche, ivi compresi i
costi di trasporto e di installazione, con esclusione di
qualsiasi altra spesa e/o danno indiretto.
La garanzia è prestata fino a concorrenza della
Somma Assicurata di Euro 500,00= (Cinquecento/00=)
per Sinistro e per Anno Assicurativo.
La garanzia non opera per i danni:
a) derivanti da vizio di costruzione o difetto di
installazione;
b) verificatisi in occasione di: traslochi, riparazioni o
lavori in genere che richiedano l’impiego di
operai; lavori sulle Lastre stesse e/o relativi
supporti; crollo dell’immobile o distacco di parti
di esso;
c) a lucernari o a Lastre aventi valore storico e
artistico;
d) estetici, che non compromettano la funzionalità
delle Lastre.
Articolo 35. Fenomeno elettrico
Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle
condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio
Assoluto i danni causati ai beni elettrici o elettronici
facenti parte del Contenuto, per effetto di correnti,
scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la
causa che li ha provocati, comprese le conseguenze
dell’azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica.
La garanzia è prestata alla fino a concorrenza della
Somma
Assicurata
di
Euro
2.500,00=
(Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e per Anno
Assicurativo, e con l’applicazione di una Franchigia
di Euro 100,00= (Cento/00=) per Sinistro.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio
non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
nonché i danni verificatisi durante le operazioni
di collaudo o di prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della
stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali
deve rispondere per legge o per contratto il
costruttore o il fornitore.
Articolo 36. Eventi atmosferici
Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti ed alle
condizioni che seguono e nella forma a Primo Rischio
Assoluto, i danni causati al Contenuto da eventi
atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe
d’aria, grandine, vento e cose da esso trasportate,
quando la violenza che caratterizza detti eventi
atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti,
assicurati e non, ed inoltre a condizione che il danno
sia occasionato da rotture, brecce o lesioni provocate
al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza
degli eventi atmosferici di cui sopra.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
b) da gelo, neve, valanghe e spostamenti d’aria da
queste ultime provocati;
c) da cedimento o franamento del terreno;
d) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le
relative intelaiature di sostegno e a cose mobili
poste all’aperto su terrazze, balconi, verande e
spazi similari non riparati;
e) subiti da giardini e parchi privati.
Articolo 37. Ricorso terzi
Cardif si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei
limiti ed alle condizioni che seguono e fino a
concorrenza del Massimale di Euro 50.000,00=
(Cinquantamila/00=) per Sinistro e per Anno
Assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a
corrispondere a titolo di risarcimento (per capitale,
interessi e spese) quale civilmente responsabile ai
sensi di legge per danni, materiali e diretti, alle cose
di terzi - che non abbia in consegna, custodia o che
detenga a qualsiasi titolo - causati da un Sinistro
indennizzabile a termini della garanzia “Incendio ed
altri rischi”.
Non sono considerati terzi, ai fini della presente
garanzia:
1) le persone la cui responsabilità è coperta
dall’assicurazione;
2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i
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figli dell’Assicurato o le persone conviventi con
l’Assicurato, nonché eventuali Collaboratori
Domestici presenti al momento del Sinistro;
3) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il
legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si
trovino con loro nei rapporti di cui al punto
precedente;
4) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non
sia una persona fisica, siano qualificate come
controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli
amministratori delle medesime.
Articolo 38. Esclusioni e somme assicurate
Le coperture prestate in forza della presente Sezione
“Incendio e garanzie complementari” non
comprendono in ogni caso i danni:
1) da atti vandalici di scritte o di imbrattamento di
muri;
2) da nevicate (salvo quanto previsto dall’Art. 33
“Danni da acqua”);
3) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di
mancata o anormale produzione o distribuzione
del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno,
anche se conseguenti ad eventi per i quali è
prestata l’assicurazione.
Le coperture prestate in forza della presente Sezione
“Incendio e garanzie complementari”, non
comprendono altresì lo smarrimento o il Furto dei
beni facenti parte del Contenuto avvenuti in
occasione degli eventi in essa garantiti.
Le garanzie relative agli Artt. 32 (Incendio e altri
rischi), 33 (Danni da acqua) e 36 (Eventi Atmosferici)
della
presente
Sezione
sono
prestate
complessivamente fino alla concorrenza della
Somma
Assicurata
di
Euro
40.000,00=
(Quarantamila/00=) per Sinistro e per Anno
Assicurativo e con un sottolimite per il denaro di
Euro 1.500,00=. (Millecinquecento/00=) per Sinistro
e per Anno Assicurativo.
Articolo 39. Caratteristiche ed uso della Casa
Le coperture previste dalla presente Sezione
“Incendio e garanzie complementari” vengono
prestate a condizione che la Casa, contenente i beni
assicurati, sia costruita in materiale avente
caratteristiche di Incombustibilità e si trovi in buone
condizioni di statica e manutenzione.
Tuttavia i Solai e la struttura portante del Tetto
possono essere in materiale combustibile e nelle
pareti esterne e nel manto di copertura possono
esistere materiali combustibili per non oltre un
decimo delle loro singole superfici. Ove questi
materiali combustibili fossero costituiti da materie
plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve
intendersi elevato ad un terzo.
E’ consentito non considerare:
NJ le caratteristiche costruttive di una sola porzione di
Casa la cui area coperta non superi un decimo
dell’area coperta dalla Casa stessa;
NJ i materiali combustibili impiegati per
impermeabilizzazione o rivestimento, se
aderenti a strutture continue in laterizio, cemento
armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da
ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da
materiali Incombustibili, purché non usati per
strutture portanti;
NJ i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
La Casa contenente i beni assicurati deve essere ubicata
nel territorio della Repubblica Italiana. Essa viene
indicata nel Modulo di adesione. Come anche dichiarato
dal Cliente nello stesso Modulo di adesione, la Casa
costituisce dimora abituale dello stesso Cliente.
L’assicurazione può avere ad oggetto il Contenuto di
immobili o porzioni di immobile, (ivi comprese
eventuali quote spettanti delle parti comuni), che
siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale
studio professionale annesso e intercomunicante che
non valga a mutarne la destinazione abitativa
principale. Nel caso di garanzia costituita da porzione
di immobile, l’intero immobile deve essere adibito
per non meno di due terzi ad uso di civile abitazione,
uffici e studi professionali.
Inoltre, nell'area circostante/limitrofa (20 metri)
all'immobile o porzione di immobile, non devono
essere presenti siti industriali e/o depositi commerciali
che accidentalmente potrebbero provocare danni al
bene oggetto delle copertura assicurativa.
Articolo 40. Dolo e colpa grave
Cardif indennizza i danni materiali e diretti ai beni
assicurati causati dagli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione anche se avvenuti con:
1) colpa, anche grave, dell’Assicurato e dei familiari
con esso conviventi; sono in ogni caso escluse le
ipotesi di dolo salvo quanto previsto sub punto 2);
2) dolo e colpa grave dei soggetti dei quali l’Assicurato
deve rispondere a norma di legge.
SEZIONE III - FURTO E RAPINA
Articolo 41. Furto e Rapina
Cardif, nei limiti ed alle condizioni che seguono e
nella forma a Primo Rischio Assoluto si obbliga a
indennizzare i danni materiali e diretti al Contenuto
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derivati da:
1) Furto all’interno della Casa indicata sul Modulo di
adesione, a condizione che l’autore del Furto si sia
introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno
dei seguenti modi:
a) violandone le difese esterne e/o i mezzi di
protezione e chiusura mediante rottura, scasso,
rimozione, uso di grimaldelli o di arnesi simili o
praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o
pavimenti; ovvero attraverso luci nelle inferriate
o nei serramenti con rottura del solo vetro
retrostante;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda
superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione
della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di
chiusura operanti all’insaputa dell’Assicurato.
2) Rapina all’interno della Casa. La garanzia si
intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato, i
suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti
vengano costretti a consegnare, all’interno dei
locali della Casa, i beni assicurati per effetto di
violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi
che verso altre persone.
Le garanzie operano solo a condizione che la Casa
costituisca la dimora abituale dell’Assicurato.
Sono parificati ai danni da Furto e Rapina anche i
danni:
1) causati al Contenuto per commettere o tentare di
commettere il Furto o la Rapina;
2) da atti vandalici sul Contenuto e i guasti arrecati
alla Casa contenente le cose assicurate, cagionati
dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o
consumati. La presente estensione di garanzia
opera con il limite di Euro 500,00=
(Cinquecento/00=) per Sinistro e per Anno
Assicurativo.
Sono in ogni caso esclusi i Furti resi possibili dalla
mancanza di mezzi di protezione e chiusura o
avvenuti attraverso le Luci di Serramenti o
inferriate, senza manomissione o effrazione delle
relative strutture o dei congegni di chiusura.
‡’Žš‰…’•’”…‰Ž®’…“””ŒŒāŽ
a concorrenza della Somma Assicurata di Euro
5.000,00= (Cinquemila/00=) per Sinistro e per Anno
Assicurativo.
Le garanzie sono inoltre operanti:
1) in caso di Furto, operato con le modalità sopra
elencate, e Rapina di mobilio, arredamento,
vestiario, provviste, attrezzatura per attività del
tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze
di pertinenza dell’abitazione in locali non
comunicanti con la medesima, sempre che ad uso
esclusivo dell’Assicurato e dei suoi familiari
conviventi, con il massimo indennizzo di Euro
250,00= (Duecentocinquanta/00=) per singolo
oggetto;
2) per il denaro con il massimo indennizzo di Euro
500,00= (Cinquecento/00=) per Sinistro e per Anno
Assicurativo.
3) per i Preziosi, le raccolte e le Collezioni
nonché i Valori diversi dal denaro, con il
massimo indennizzo di Euro 2.500,00=
(Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e per
Anno Assicurativo.
Articolo 42. Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
NJ„ …’“Ž… ƒˆ… ‚‰”Ž ƒŽ ŒĞ““‰ƒ•’” „
occupano i locali contenenti i beni assicurati o
locali con questi comunicanti;
NJ„ …’“Ž… „…ŒŒ… ƒ•‰ š‰Ž‰ ŒĞ““‰ƒ•’” „…–…
rispondere;
NJ„‰Žƒ’‰ƒ”‰„…ŒŒƒ•“”„‰„…ŒŒ…ƒˆ‰–‰ē„…ŒŒ
sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li
contengono;
NJ„ …’“Ž… Œ…‡”… ŒŒĞ““‰ƒ•’” „ –‰ŽƒŒ‰ „‰
’…Ž”…Œ†āŽ‰”›ēŽƒˆ…“…ŽŽƒ‚‰”Ž”‰Ĕ
2) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o
Scoppi provocati dall’autore del Sinistro;
3) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se
i locali della Casa rimangono per più di 45 giorni
consecutivi disabitati.
Articolo 43. Caratteristiche costruttive e mezzi di
protezione e chiusura dei locali
Le coperture previste dalla presente Sezione “Furto e
Rapina” sono prestate a condizione che i locali della
Casa siano costruiti in muratura e che ogni apertura
verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4
metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili
per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia
difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di
protezione e chiusura quali robusti Serramenti di
legno, materia plastica rigida, metallo, lega metallica
o vetro antisfondamento, che siano chiusi con
serrature, lucchetti o altri idonei congegni
manovrabili esclusivamente dall’interno oppure
protetti da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega
metallica sono ammesse Luci con le seguenti
caratteristiche:
- se rettangolari, di superficie non superiore a 900
cmq e lato minore non superiore a 18 cm;
- se non rettangolari, di forma inscrivibile nei
predetti rettangoli o di superficie non superiore a
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400 cmq. Negli altri Serramenti sono ammessi
spioncini o feritoie di superficie non superiore a
100 cmq.
Qualora l’autore del Furto si sia introdotto nei locali:
- forzando mezzi di protezione e chiusura con
caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra
indicate o attraverso Luci aventi caratteristiche
difformi da quelle sopra indicate, Cardif
corrisponderà l’importo liquidato a termini di
Polizza dopo aver detratto uno Scoperto del 20%.
- attraverso porte, finestre e portefinestre quando
non siano operanti i mezzi di protezione e
chiusura e nella Casa assicurato vi sia presenza
di una o più persone, Cardif corrisponderà
l’importo liquidato a termini di Polizza dopo aver
detratto uno Scoperto del 10%;
- forzando mezzi di protezione e di chiusura o
attraverso Luci con caratteristiche conformi
rispetto a quelle sopraindicate, Cardif corrisponderà
l’importo liquidato a termini di Polizza anche in
presenza di altre aperture protette da mezzi di
protezione e chiusura e/o aventi Luci con
caratteristiche difformi a quanto sopra disciplinato.
SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE
COMMITTENZA LAVORI
Articolo 44. RC Committenza
Cardif si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti
ed alle condizioni che seguono, e fino a concorrenza del
Massimale di Euro 50.000,00= (Cinquantamila/00=)
per Sinistro e per Anno Assicurativo, di quanto questi
siano tenuti a corrispondere a titolo di risarcimento
(per capitale, interessi e spese) quale civilmente
responsabile ai sensi di legge per danni, materiali e
diretti, involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione alla committenza di lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione dei locali della Casa,
esclusi comunque i danni subiti dalle persone che
partecipano ai lavori e quelli verificatisi quando i
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non
siano stati affidati ad imprese che svolgano tale
attività come principale.
L’assicurazione si estende, nei medesimi termini e
condizioni, anche all’ipotesi di civile responsabilità dei
familiari conviventi dell’Assicurato.
L’assicurazione si estende altresì, con il sottolimite di
Euro 25.000,00= (Venticinquemila/00=) per Sinistro e
per Anno Assicurativo e con l’applicazione di uno
Scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni
Sinistro, anche ai danni a cose e animali di terzi
derivanti da:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di
servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile
a termini di Polizza.
La copertura assicurativa di cui alla presente Sezione
“Responsabilità Civile Committenza Lavori” decorre
dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina
alla scadenza del primo Anno Assicurativo. Tale
copertura assicurativa, indipendentemente dalla
durata prescelta per le altre coperture, dura dunque
un anno senza possibilità di proroga o di rinnovo.
Articolo 45. Esclusioni
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
1) da Furto;
2) derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi
‰‰Ž”‰ā““‰Ĕ
3) alle cose che l‘Assicurato abbia in consegna,
custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta
eccezione per gli impianti, quali gli impianti di gas,
luce, acqua o telefono, posti al servizio dei locali e
di proprietà delle Aziende e Società di erogazione
o somministrazione dei citati servizi;
4) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate e/o sulle quali si eseguono i
lavori;
5) di qualsiasi natura e comunque occasionati,
direttamente o indirettamente, se pure in parte,
dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo
contiene in qualunque forma o misura.
Sono, inoltre, in ogni caso esclusi tutti gli interventi
anche parziali, riguardanti fondamenta, strutture
portanti, Solai e coperture del Tetto.
Articolo 46. Persone non considerate terzi
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garanzia:
1) le persone la cui responsabilità è coperta
dall’assicurazione;
2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i
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l’Assicurato, nonché eventuali Collaboratori
Domestici presenti al momento del Sinistro;
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legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si
trovino con loro nei rapporti di cui al punto
precedente;
4) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non
“‰ •Ž …’“Ž ā“‰ƒē “‰Ž ‘•Œ‰āƒ”… ƒ…
controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli
amministratori delle medesime.
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Norme generali in caso di Sinistro
NORME VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA CASA
COME DENUNCIARE
UN SINISTRO PER
LA GARANZIA
ASSISTENZA CASA
E CONTATTARE
LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DI
ASSISTENZA
COME DENUNCIARE
UN SINISTRO PER
LE SEZIONI INCENDIO
E GARANZIE
COMPLEMENTARI,
FURTO E RAPINA,
RESPONSABILITÀ
CIVILE COMMITTENZA
LAVORI
Articolo 47. Cosa fare in caso di Sinistro
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913 e 1915 del
Codice Civile, l'Assicurato per aver diritto alle
Prestazioni garantite, prima di intraprendere
qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare
la Struttura Organizzativa di Assistenza con le
seguenti modalità:
• telefonando alla Struttura Organizzativa di
Assistenza al seguente numero telefonico
n° 800.92.33.34
(numero verde accessibile da telefono fisso)
n° 02.77224.531
(accessibile da telefono cellulare o dall’estero)
• telefonando al numero dedicato del Servizio
Clienti 800 084 902, che può trasferire, anche in
modo automatico, la chiamata alla Struttura
Organizzativa di Assistenza che è disponibile 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Alla Struttura Organizzativa di Assistenza dovranno
essere fornite tutte le informazioni utili o necessarie
all’erogazione della Prestazione di Assistenza
nonché ogni ulteriore informazione in merito alla
garanzia. In ogni caso, colui che contatta la Struttura
Organizzativa di Assistenza richiedendo le relative
Prestazioni, dovrà specificare:
1) il tipo di Assistenza di cui necessita;
2) le proprie generalità;
3) l’indirizzo del luogo in cui si trova;
4) il recapito telefonico dove la Struttura
Organizzativa di Assistenza potrà, se del caso, ai
fini dell'Assistenza, ricontattare il richiedente.
La Struttura Organizzativa di Assistenza potrà
richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a
fornirla
integralmente
ogni
ulteriore
documentazione
ritenuta
necessaria
alla
conclusione dell'Assistenza.
Resta in ogni caso necessario, ai fini della
copertura, l’invio alla Struttura Organizzativa di
Assistenza degli originali (non le fotocopie) dei
documenti giustificativi, fatture, ricevute delle
spese.
La Struttura Organizzativa di Assistenza non
riconosce, e quindi non rimborsa, spese per
interventi non autorizzati preventivamente
dalla Struttura Organizzativa. Pertanto, ogni
intervento necessario a soddisfare il bisogno di
aiuto dell’Assicurato dovrà sempre essere
richiesto alla Struttura Organizzativa di
Assistenza, la quale interverrà direttamente
oppure
ne
autorizzerà
esplicitamente
l'effettuazione.
Le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa”
vengono effettuate direttamente dalla Struttura
Organizzativa di Supporto, la quale provvede ad
organizzare l’invio di un SMS di avviso al Cliente al
numero di telefono mobile dallo stesso comunicato,
per avvertirlo tempestivamente della possibile
situazione di allarme rilevata dai sensori wireless
del dispositivo Habit@t HOMEBOX (sempre che
siano correttamente installati nella Casa e
regolarmente funzionanti).
Articolo 48. Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più
prestazioni relative alla Polizza, la Struttura
Organizzativa di Assistenza non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere
a titolo di compensazione.
NORME VALIDE PER LA SEZIONI INCENDIO E
GARANZIE COMPLEMENTARI, FURTO E RAPINA,
RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI
Articolo 49. Cosa fare in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Cliente/Assicurato deve:
1) darne avviso a Cardif, il più presto possibile, e
comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è
venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del
Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con
le seguenti modalità:
Telefonando al numero dedicato del Servizio
Clienti 800 084 902.
Il Servizio Clienti raccoglierà l’avviso e fornirà
tutte le informazioni utili o necessarie
relativamente all’avviso stesso nonché alla
denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore
13.00.
2) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il
danno; le relative spese sono a carico di Cardif
nei limiti di quanto previsto ai sensi dell’art.
1914 del Codice Civile;
3) in presenza di più polizze sottoscritte per il
medesimo rischio con più assicuratori, darne
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.
1910 del Codice Civile.
Successivamente dovrà inviare in forma scritta a
Cardif Back Office Protezione – Gestione sinistri
MRH – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, la
denuncia di Sinistro precisando, in particolare, il
luogo, il giorno e le circostanze dell’evento
dannoso, oltre alle cause presunte del Sinistro e
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l’importo approssimativo del danno.
Alternativamente è possibile inviare un e-mail al
seguente indirizzo: [email protected]
(modulo fornito dal Servizio Clienti oppure
scaricato dal sito www.bnpparibascardif.it)
L’inadempimento di uno di tali obblighi può
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice
Civile.
Il Cliente/Assicurato deve altresì:
4) su richiesta di Cardif e comunque sempre in
caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro
presumibilmente doloso, inviare copia della
denuncia effettuata all’Autorità Giudiziaria,
ovvero, i verbali di intervento delle Autorità
intervenute sul luogo del Sinistro;
5) conservare le tracce ed i residui del Sinistro
fino al termine delle operazioni peritali e,
comunque, per il solo tempo ragionevolmente
necessario ai fini del corretto espletamento
della perizia del danno. Cardif non è tenuta a
rimborsare le spese sostenute per la
conservazione dei residui;
6) predisporre un elenco dettagliato dei danni
subiti, precisando qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o danneggiate, con
indicazione del rispettivo valore, mettendo a
disposizione la documentazione probatoria in
suo possesso, quale ad esempio conti, fatture,
ricevute, fotografie, e qualsiasi altro
documento che possa essere ragionevolmente
richiesto da Cardif o dai periti ai fini delle loro
indagini e verifiche;
7) relativamente ai Titoli di Credito, denunciare
il fatto al debitore ed esperire la procedura di
ammortamento, qualora consentita per legge.
Articolo 50. Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato
che
esagera
dolosamente
l’ammontare del danno, dichiara essere state
rubate o distrutte cose che non esistevano al
momento del Sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose non rubate o salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli
indizi materiali del Sinistro, decade da ogni
diritto all’Indennizzo.
Articolo 51. Valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato mediante
accordo diretto tra Cardif, o persona da questa
incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui
designata, ovvero, quando una delle Parti lo
richieda, mediante periti nominati uno da Cardif e
l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si
verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene
soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui
punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però
avere alcun voto deliberativo. Se Cardif o
l’Assicurato non provvedono alla nomina del
proprio perito o se i periti non si accordano sulla
nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa
della Parte più diligente, dal Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è
avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio
perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito
sono ripartite a metà.
Articolo 52. Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare sulle circostanze, natura, causa e
modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del Sinistro esistevano
circostanze che avevano mutato il rischio e non
erano state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli
obblighi di cui all’Art. 49 “Cosa fare in caso di
Sinistro”;
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed
il valore al momento del Sinistro delle cose
assicurate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del
danno e delle spese, in conformità alle
disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai
periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso
di perizia collegiale, devono essere raccolti in
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)
da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai
punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali
rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo
il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei
patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni
caso qualsiasi azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si
rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di
perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni
formalità di legge.
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
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Articolo 53. Determinazione del danno
Articolo 54. Assicurazione presso diversi assicuratori
La determinazione del danno viene eseguita a
valore a “nuovo”, stimando per i beni distrutti,
danneggiati e/o sottratti, il costo di rimpiazzo
delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o
equivalenti (per rendimento economico, tipo,
qualità, funzionalità), al netto del valore ottenibile
dai recuperi.
Qualora il bene sia danneggiato il danno sarà
invece pari alle spese di riparazione. Il bene si
considera danneggiato quando le spese di
riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento
dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo e/o la
riparazione del Contenuto avvenga entro 12 mesi
dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o
dal verbale definitivo di perizia.
Diversamente, qualora ciò non avvenga, Cardif
limita l’Indennizzo delle cose al valore allo “stato
d’uso” al momento del Sinistro, ottenuto
deducendo, dal valore a “nuovo” come sopra
descritto, un “deprezzamento” stabilito in
relazione allo stato di vetustà, al grado di
conservazione/manutenzione,
all’uso
e/o
destinazione, alla qualità e funzionalità, nonché
ad ogni altra circostanza influente e concomitante.
In ogni caso agli effetti dell’Indennizzo resta
convenuto che in nessun caso potrà comunque
essere indennizzato, per ciascun bene, un
importo superiore al doppio del relativo valore
allo “stato d’uso”.
Dal calcolo degli Indennizzi è sempre escluso
ogni valore di affezione, artistico, scientifico o
commerciale e comunque diverso dagli evidenziati
costi di riparazione, rimpiazzo o ricostruzione.
Per le Collezioni, Cardif indennizzerà, in caso di
danno parziale, soltanto il valore dei singoli pezzi
danneggiati, distrutti o sottratti, escluso qualsiasi
conseguente deprezzamento della Collezione o
delle rispettive parti illese.
Relativamente ai Titoli di Credito, si stabilisce
che:
1) Cardif non pagherà l’importo per essi liquidato
prima delle rispettive scadenze;
2) l’Assicurato deve restituire a Cardif
l’Indennizzo per essi percepito non appena,
per effetto della procedura di ammortamento,
se consentita, i Titoli di Credito siano divenuti
inefficaci;
3) il loro valore è dato dalla somma da essi
portata.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, in
particolare, rimane stabilito che l’Assicurazione
vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile
l’esercizio dell’azione cambiaria.
Se sui medesimi beni e per il medesimo Rischio
coesistono più assicurazioni, qualora la somma
complessiva degli Indennizzi, autonomamente
calcolati con le singole assicurazioni, escluso dal
conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente, superi l’ammontare del danno, Cardif è
tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale
in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il
proprio contratto, esclusa comunque ogni
obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso di operatività di garanzie previste nella
presente Assicurazione, ma non prestate nelle
suddette altre assicurazioni, l’Indennizzo sarà a
carico del presente contratto in conformità alle
norme dell’Art. 53 “Determinazione del danno”.
Articolo 55. Titolarità dei diritti nascenti dal
contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto
non possono essere esercitati che dal Cliente e da
Cardif.
Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti
necessari all’accertamento e alla liquidazione dei
danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni
così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di contratto non può
tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Articolo 56. Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il
danno e ricevuta la necessaria documentazione
in relazione al Sinistro, Cardif deve provvedere al
pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre
che non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art.
2742 del Codice Civile.
Articolo 57. Recupero dei beni rubati
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o
in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione a
Cardif appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà di Cardif
se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il
danno è stato indennizzato parzialmente, il valore
delle cose recuperate sarà ripartito tra l’Assicurato
e Cardif in proporzione tra l’Indennizzo ed il valore
dei beni.
È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati
restituendo a Cardif l’importo riscosso a titolo
d‘Indennizzo.
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
TA7411 - ed. 11/2015
Articolo 58. Copertura assicurativa “Ricorso Terzi”
e “Responsabilità Civile Committenti” Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Assicurato/Cliente deve immediatamente
informare Cardif delle procedure civili e penali
promosse contro di lui, facendo pervenire ogni
””‰“”ŽšŒ•‰’‰”•Œ…Ž”…Ž”‰āƒ”…Ž”’ƻ
‡‰’Ž‰„ŒŒŽ”‰āƒē†’Ž…Ž„”•””‰‰„ƒ•…Ž”‰…
le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le
Ž’…ā“ƒŒ‰„‰‚ŒŒ…’…‡‰“”’Ė
Inoltre, l’Assicurato/Cliente deve segnalare a
Cardif qualsiasi fatto o circostanza che possa far
presumere una sua responsabilità anche se non è
stata avanzata richiesta di risarcimento.
’„‰†–’›†ƒŒ”›„‰““•…’…ēāŽ‘•Ž„Ž…
ha interesse, la direzione della causa e la difesa
dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, designando, ove occorra, legali
e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni
spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è
tenuto a prestare la propria collaborazione per
permettere la gestione delle suddette vertenze
e a comparire personalmente in giudizio ove la
procedura lo richieda. L’Assicurato deve astenersi
da qualunque transazione o riconoscimento
della propria responsabilità senza il consenso di
Cardif.
Cardif ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali
obblighi.
Sono a carico di Cardif le spese sostenute per
resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in Polizza per il danno cui si
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta
al danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato
in proporzione al rispettivo interesse. Cardif non
riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
Habit@t HOMEBOX
Articolo 59. Dispositivo Habit@t HOMEBOX
Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni di Assistenza
“Allarmi in Casa” è fatto obbligo al Cliente di
installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t
HOMEBOX presso l’Abitazione entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ricezione dello stesso e di
mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il
periodo di validità dell’assicurazione.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX
è costituito
dalle seguenti apparecchiature:
• 1 unità centrale GSM all’interno della quale è
alloggiata una SIM per il trasferimento dei dati
alla Struttura Organizzativa di Supporto;
• 1 rilevatore wireless di presenza di acqua;
• 1 rilevatore wireless di fumo.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX consente di
rilevare e segnalare autonomamente alla Struttura
Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale
allarme nei luoghi in cui è installato e di rilevare e
segnalare qualunque anomalia relativa alla sua
errata installazione o cattivo funzionamento.
In tali casi, la Struttura Organizzativa di Supporto,
operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno,
provvede ad allertare il Cliente tramite l'invio di un
SMS di avviso fornendo così la Prestazione “Allarmi
in Casa”.
Per quanto riguarda il supporto necessario al
corretto funzionamento del dispositivo è possibile
contattare il Servizio Clienti al numero telefonico
800 084 902, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
La mancata installazione o il non funzionamento
del dispositivo Habit@t HOMEBOX (e delle relative
apparecchiature) per cause riconducibili al Cliente,
implicano l’impossibilità per Cardif di erogare le
Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa”.
In tali circostanze, Cardif non è tenuta a rendere
altrimenti tali Prestazioni ovvero ad assicurare
altrimenti tali funzionalità.
CHE COS’È
HABIT@T HOMEBOX
Articolo 60. Comodato del dispositivo
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in
Comodato d’uso gratuito al Cliente.
La spedizione e l’utilizzo del dispositivo Habit@t
HOMEBOX non comportano alcuna spesa né canone
annuo. Non sono previste altresì spese per
l’installazione e la disinstallazione dello stesso,
operazioni che possono essere effettuate
autonomamente dal Cliente e seguendo le istruzioni
di installazione e manutenzione pervenute
unitamente al dispositivo ovvero con l’aiuto degli
operatori del Servizio Clienti al numero telefonico
800 084 902, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. Resta a carico del Cliente il costo di
spedizione per la restituzione del dispositivo al
termine del Comodato.
Il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il
dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a
servirsene esclusivamente per un uso riconducibile
alle coperture di Polizza con divieto di subcomodato,
sublocazione e cessione, anche parziale, del
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
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dispositivo nonché di mutamento della sua
destinazione d’uso.
In caso di insorgenza di qualunque problema di
malfunzionamento del dispositivo potrà essere
contattato il Servizio Clienti con le modalità sopra
riportate. Resta fermo l’obbligo per qualunque
Assicurato di non intervenire direttamente o
indirettamente sul dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Con la cessazione, per qualunque motivo, della
Polizza si estingue anche il Comodato e il Cliente è
pertanto obbligato, entro 45 giorni dalla
cessazione, a restituire il dispositivo Habit@t
HOMEBOX inviando lo stesso, mediante spedizione
postale, al seguente recapito: Video Pacini Srl - Via
Privata Oslavia 17/22 - 20134 Milano.
Il Cliente non è tenuto alla restituzione del
dispositivo Habit@t HOMEBOX nel caso di Sinistro
che ne abbia comportato la distruzione oppure di
Furto dello stesso.
Il dispositivo deve essere restituito integro e
funzionante, salvo il deterioramento dovuto al
normale uso dello stesso.
In caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t
HOMEBOX (oppure in caso di restituzione di un
dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o
negligenza imputabili all’Assicurato, salvo il
deterioramento dovuto al normale uso dello stesso)
Cardif potrà richiedere aI Cliente il pagamento
dell’importo di Euro 150,00= (Centocinquanta/00=) a
titolo di penale. Detta penale potrà, in ogni caso, essere
corrisposta tramite bonifico bancario da effettuarsi alle
seguenti coordinate: IT58J0100501608000000000557.
Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio agli
Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
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‰”•š‰Ž‰…“…Œ‰āƒ”‰–……’ƒ’…Ž„…’…‰Œ†•Žš‰Ž…Ž”
di Progetto Protetto Habit@t
Esempio 1
Esempio 2
Assistenza in caso di interruzione della corrente elettrica
Assistenza in caso di smarrimento chiavi
Habit@t HOMEBOX rileva, grazie alla centralina,
l’assenza di corrente elettrica nell'abitazione del Cliente.
Emanuele non riesce ad entrare in casa poichè ha
smarrito le chiavi.
Il dispositivo invia una segnalazione alla Struttura
Organizzativa di Supporto che provvederà
immediatamente ad avvisare il Cliente con un SMS.
.
La Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad
inviare a proprio carico un fabbro.
Se Emanuele dovrà sostituire la serratura sarà coperto
āŽ„•Ž““‰„‰ƻƶƶ•’Ė
Esempio 3
Esempio 4
Furto oggetti in Casa
Danni da acqua al Contenuto
A seguito di un furto con scasso, a Lorenzo hanno rubato
il pc e molti oggetti di valore, preziosi
e 800 Euro in contanti.
Danni stimati per 4.500 Euro.
A seguito di una rottura accidentale dell'impianto idrico,
vengono danneggiati diversi elettrodomestici,
libri e mobilio.
Danni stimati per 10.000 Euro.
Progetto Protetto Habit@t liquiderà
una somma pari a 4.200 Euro
ĭ…’‰Œ„…Ž’“’ŽŽ’‰‚’“”‰āŽƻƶƶ•’ĮĖ
Al netto di una franchigia di 100 Euro,
Progetto Protetto Habit@t liquiderà
una somma pari a 9.900 Euro.
Esempio 5
Esempio 6
Danni Fenomeno elettrico al Contenuto
Uno sbalzo di tensione danneggia
la lavatrice (700 Euro) ed il televisore (2.000 Euro).
Al netto di una franchigia di 100 Euro,
Progetto Protetto Habit@t liquiderà una somma
pari a 2.400 Euro
(l’importo limite per questa garanzia è infatti 2.500 Euro).
RC Committenza Lavori
Durante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione
le maestranze forano una tubatura dell’acqua;
il danno si evidenzia sulle pareti del vicino di casa
che richiede 7.000 Euro di risarcimento.
Se il Cliente viene ritenuto responsabile,
quale committente, in solido con l’impresa appaltante,
Progetto Protetto Habit@t liquiderà l’intero importo.
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Progetto Protetto Habit@t - Condizioni di Assicurazione
TA7411 - ed. 11/2015